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Gazzetta del 16 aprile 2004 - n. 89
Comunicato del 00 0000 - n.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI - COMUNICATO: Regolamento della formazione continua del perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (in vigore dal 1° marzo 2004). (GU n. 89 del 16-4-2004)

ArgomentoPeriti
SettoreProfessione

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

COMUNICATO 

Regolamento  della  formazione  continua  del  perito industriale per
l'eccellenza  nell'esercizio  della libera professione (in vigore dal
1° marzo 2004).

                               Art. 1.
                        Soggetti interessati

    I periti industriali, che esercitano la libera professione, hanno
il  dovere  di  curare  ed  aggiornare  con continuita' le conoscenze
tecniche  e  giuridiche  necessarie per soddisfare le aspettative dei
cittadini e delle istituzioni.
    Il  regolamento,  conformemente  ai  compiti ed alle attribuzioni
riconosciute  al  Consiglio nazionale e ai collegi ed in aderenza con
gli   universali  principi  etici  e  morali  richiamati  dal  codice
deontologico,  individua  un  percorso  di  formazione  continua  che
consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e
perfezionare  le  proprie  conoscenze a garanzia della qualita' delle
prestazioni professionali.
    I   periti  industriali  che,  in  ottemperanza  alle  successive
disposizioni,   avranno  partecipato  alle  iniziative  formative  di
seguito  regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista
attestazione di adempimento di formazione continua.

      

                               Art. 2.
                 Contenuto della formazione continua

    La  formazione  continua  deve  riguardare  le discipline oggetto
della professione del perito industriale.
    Gli  eventi  formativi,  in  particolare,  hanno quale oggetto le
discipline  tecnico-scientifiche inerenti all'attivita' professionale
del    perito   industriale   ed   in   particolare   le   conoscenze
tecnico-scientifiche,   giuridiche,   la   sicurezza   e  l'ambiente,
l'organizzazione, la qualita', le attivita' professionali riservate e
quelle soggette a particolari regolamentazioni.
    Deve  altresi'  avere  ad  oggetto,  le norme di deontologia e di
ordinamento  professionale,  le  procedure  applicative connesse allo
svolgimento  dell'attivita'  professionale,  con particolare riguardo
all'applicazione  delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi
professionali.  Sono  compresi elementi di diritto privato, pubblico,
civile  e  penale  e di giustizia anche alternativa (conciliazione ed
arbitrato)  ed  altre  discipline  comunque  funzionali all'esercizio
della   libera   professione   quali   le   lingue,  le  applicazioni
informatiche, la comunicazione.

      

                               Art. 3.
Attivita' che costituiscono formazione continua e quantificazione dei
                               crediti

    Costituiscono attivita' di formazione professionale continua:
      1)   la  partecipazione  a  corsi  di  formazione,  master  e/o
seminari,   risultante   dall'attestato   rilasciato   dal   soggetto
formatore,  purche'  riconducibili  alle  aree  e discipline previste
dall'art. 2 del presente regolamento;
      2)  la  partecipazione  a convegni di aggiornamento ed incontri
tecnici  anche  monotematici  di  durata  non  inferiore  a  tre ore,
risultante  da  attestato  di  partecipazione rilasciato dal soggetto
organizzatore.
    L'iter  formativo  puo' inoltre essere assolto con l'espletamento
di attivita' comunque collegate alla cultura professionale quali:
      1)  la  docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui
all'art. 2, regolarmente attestata;
      2) l'attivita' di relatore in convegni con tematiche rientranti
nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
      3)  la  redazione  e  pubblicazione  di libri nelle aree di cui
all'art. 2;
      4)  la  redazione  di  articoli su  riviste specializzate nelle
discipline di cui all'art. 2;
      5)  la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria
o  per organizzazioni esterne purche' inerenti alle discipline di cui
all'art. 2, comprovata da idonea documentazione;
      6)   il  superamento  di  esami  universitari  (laurea,  master
universitari,  perfezionamenti),  nelle discipline di cui all'art. 2,
risultanti  da  apposita  documentazione rilasciata dalle universita'
statali o riconosciute;
      7)  la  partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza
della  categoria,  quali  gruppi di lavoro, commissioni di studio, in
Italia  o  all'estero,  purche'  dedicati  all'approfondimento  degli
aspetti  tecnici  delle  discipline  di cui all'art. 2, risultante da
apposita  attestazione;  la  partecipazione alle commissioni tecniche
presso  i  collegi,  gli  organismi  interprovinciali  e il Consiglio
nazionale;  la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali
di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione
a  corsi  tecnico-scientifici  di  organismi di ricerca, istruzione e
formazione;
      8)  partecipazione  in  qualita' di commissari per gli esami di
abilitazione per l'esercizio della professione;
      9) l'attivita' professionale di particolare rilevanza;
      10)  la  partecipazione  ai  corsi  gestiti  dai  consorzi IFTS
istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che
ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari);
      11)  formazione  svolta  a  favore  di praticanti o tirocinanti
universitari nell'ambito della propria attivita' professionale.
    La  quantificazione  dei  crediti  e'  riportata  nello schema di
«Attivita'   di   formazione  continua  e  attribuzione  dei  crediti
formativi».

      

                               Art. 4.
        Adempimenti per la formazione professionale continua

    Fermo   restando   il   dovere   deontologico  dell'aggiornamento
professionale,  ogni iscritto all'albo al fine di adempiere al dovere
di  formazione  professionale  continua,  deve conseguire - in questa
prima fase di avviamento del progetto - almeno:
      dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;
      venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare;
      trenta crediti formativi nel corso del terzo anno solare;
      e comunque non meno di sessanta nel corso dei primi tre anni,
scegliendo in completa liberta' gli eventi formativi piu' rispondenti
alle   proprie   esigenze   e   privilegiando   le   aree  specifiche
dell'attivita' professionale con particolare riferimento alla propria
area.

      

                               Art. 5.
            Controllo dello svolgimento della formazione

    Ogni  iscritto  terra'  a  disposizione  del  proprio collegio un
documento  di  autocertificazione  nel  quale  sono  cronologicamente
elencate le diverse attivita' alle quali ha partecipato ed i relativi
crediti   acquisiti,  nel  corso  dell'anno  solare,  il  tutto  come
specificato all'art. 3.
    Qualora   l'iscritto   intenda   richiedere   il  rilascio  della
certificazione  dell'avvenuto  svolgimento della formazione continua,
dovra' allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria
attivita' formativa, in originale o copia conforme.
    La  vigilanza  sull'applicazione  del  regolamento  di formazione
continua  e'  demandata  al collegio di appartenenza dell'iscritto. I
collegi  provinciali  dovranno  a  tal fine istituire e pubblicizzare
l'elenco    degli    iscritti   che   hanno   ottenuto   l'eccellenza
nell'esercizio della libera professione.

      

                               Art. 6.
                           Certificazione

    Il  perito  industriale, che intende acquisire la certificazione,
richiedera' al collegio la verifica del percorso formativo completato
nell'anno  solare.  In  tal  caso  e'  tenuto  a  presentare apposita
domanda, corredata della documentazione prescritta.
    La  richiesta  della  certificazione presentata al collegio sara'
convalidata  previa  verifica,  entro  sessanta  giorni,  nel caso di
rilievi  da parte del collegio, notificati al richiedente, il termine
slittera'  e  decorrera'  a  partire  dalla  data  di  deposito della
regolarizzazione.
    Il  rilascio  della  certificazione  del  percorso  di formazione
continua e' sospeso nel caso in cui il perito industriale sia incorso
in provvedimenti disciplinari.

      

                               Art. 7.
Creazione  e  criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare
        l'eccellenza nell'esercizio della libera professione

    Il CNPI e la Fondazione Opificium intendono depositare un marchio
per  caratterizzare  la certificazione dell'eccellenza nell'esercizio
della libera professione.
    Il  perito industriale che abbia completato il percorso formativo
ed   abbia  ottenuto  la  certificazione  richiesta,  e'  autorizzato
all'utilizzo del marchio.

      

                               Art. 8.
                            Provvedimenti

    Il  perito  industriale, che non ottemperi all'assolvimento della
formazione  continua,  non potra' fregiarsi del marchio e la relativa
vigilanza viene demandata ai collegi.

      

                               Art. 9.
            Aree di intervento della formazione continua

    1)  Discipline  inerenti all'oggetto della professione del perito
industriale.
    2) Normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale).
    3) Lingue.
    4) Applicazioni informatiche.
    5) Tecnologie e materiali innovativi.
    6) Organizzazione.
    7) Qualita', sicurezza, salute, ambiente.
    8) Comunicazione.
    9) Ordinamento professionale.
    10) Elementi di giurisprudenza, diritto privato, pubblico, civile
e penale.
    11)  Altre  tematiche  comunque  funzionali  all'esercizio  della
professione.
    Ogni  area  di intervento puo' spaziare in argomenti di interesse
generale  o  specifica area tematica. Il contenuto di ogni intervento
formativo che si riterra' opportuno proporre fara' parte di un elenco
che  si  sviluppera'  in molteplici indicazioni e perfezionamenti. Le
indicazioni   piu'   significative  saranno  prodotte  dalle  singole
commissioni  specialistiche,  ma  nessuna  preclusione  sara' fatta a
proposte che giungano dai diversi livelli della categoria.

      

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