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Gazzetta del - n.
Decreto Presidente del Consiglio del 01 dicembre 1949 - n. 1142

Decreto Pres. Cons. Min. 01/12/1949 n. 1142 - Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Argomento

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Decreto Pres. Cons. Min. 01/12/1949 n. 1142


Approvazione del
regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano.



Stralcio
CAPO I UFFICI ED ORGANI CUI E' AFFIDATA
L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Art. 1. ORGANI ESECUTIVI
1. Le
operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto
edilizio urbano sono eseguite dall'amministrazione del catasto e dei
servizi tecnici erariali per mezzo degli uffici tecnici erariali e di
loro sezioni costituite nelle provincie che non sono sedi di uffici
tecnici erariali.
Art. 2. ORGANI CONSULTIVI
1. Nei casi e con le
modalità indicati nel presente regolamento l'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con
le commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite
a norma della legge 8-3-1943, n. 153 e successive modificazioni.
CAPO
II DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Art. 3.
ACCERTAMENTI DEGLI IMMOBILI
1. Le operazioni relative alla formazione
del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare
l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita
dalla legge 8-4-1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti
nel territorio nazionale, nonch, i nominativi delle persone fisiche e
giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e
di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di
godimento.
Art. 4. OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO
EDILIZIO URBANO
1. Le operazioni per la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano sono in particolare le seguenti:
- qualificazione;
-
classificazione;
- formazione delle tariffe;
- accertamento;
-
classamento;
- pubblicazione;
- attivazione.
CAPO III DELLA
QUALIFICAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE
Art. 5. ZONA CENSUARIA -
omissis -
Art. 6. CATEGORIE
1. La qualificazione consiste nel
distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità
immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le
specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche
che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità
immobiliari stesse.
2. La denominazione delle categorie è uniforme
nelle diverse zone censuarie.
Art. 7. CLASSI
1. La classificazione
consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i
gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito,
tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita
catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le
norme dell'art.45 e seguenti.
2. Determinato il numero delle classi in
cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento
ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano
atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità
immobiliari che vi debbono essere comprese.
Art. 8. ACCERTAMENTO DI
IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE O PARTICOLARE
1. La classificazione
non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità
immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti
nell'art.28 della legge 8-6-1936, n. 1231, costruiti per le speciali
esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili
di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali
trasformazioni.
2. Parimenti non si classificano le unità immobiliari
che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano
raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto
terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei,
fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del
culto, costruzioni mortuarie, e simili.
Art. 9. QUADRO DI
QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE
1. Per ciascuna zona censuaria viene
compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve
indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero
delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i
dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari
scelte come tipo per ciascuna classe.
- omissis -
Artt. 10 - 12 -
omissis - 
Art. 13. REVISIONE DEI QUADRI DI CATEGORIE E CLASSI
1.
L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha
facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate
zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento
dello stato delle unità immobiliari.
2. I nuovi quadri delle categorie
e classi sono soggetti all'approvazione delle commissioni censuarie
con la procedura indicata nell'art.9 e seguenti.
CAPO IV DELLA
FORMAZIONE DELLE TARIFFE
Art. 14.DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE
1. La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di
consistenza computata secondo le norme contenute nel presente
regolamento.
2. Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi
medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.
3. Gli elementi
per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per
ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali
caratteristiche che possano elevare od attenuarne la misura del
reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.
4. Non
devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti
da situazioni particolari del proprietario o del locatario.
Art. 15.
DEL REDDITO LORDO
1. Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo
di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato
al termine di ciascun anno.
2. Tuttavia quando le spese non relative
al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri
oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le
aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il
reddito lordo relativo al capitale fondiario.
Art. 16. AGGIUNTE AL
CANONE DI FITTO
1. Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al
canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo
del capitale fondiario, sono compresi:
a) l'interesse dei depositi di
garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di
interessi a suo favore;
b) le spese di manutenzione ordinaria che,
oltre quelle previste dall'art.1609 del codice civile, siano per patto
contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario,
nonch, le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti
carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso
locatario;
c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal
locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca
per convenzione al proprietario.
Art. 17. DETRAZIONI AL CANONE DI
FITTO
1. Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di
fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del
capitale fondiario sono comprese:
a) le spese sostenute dal
proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di
portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili,
per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento
ed acqua calda e simili quando esse non vengano rimborsate dal
locatario;
b) le spese di manutenzione previste dall'art.1609 del
codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico
del
proprietario;
c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di
cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;
d) la
somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal
proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze
del locatario.
Art. 18 MISURA DELLE DETRAZIONI O DELLE AGGIUNTE
Le
aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti artt. 16
e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono
ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità
immobiliari urbane di quella categoria o classe.
Art. 19
DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IN BASE AL REDDITO LORDO 
Per
la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va
depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto
quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed
ai contributi di ogni specie, nonch, a decime, canoni, livelli, debiti
e pesi ipotecari e censuari.
Art. 20 SPESE E PERDITE EVENTUALI
Le
spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono
quelle che si riferiscono:
a) all'amministrazione, alla manutenzione
ed alla conservazione del capitale fondiario;
b) agli sfitti ed alle
rate di fitto dovute e non pagate.
Art. 21 SPESE DI AMMINISTRAZIONE
Le
spese di amministrazione si determinano sulla base delle relativa
contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal
proprietario a terzi.
Nell'ipotesi di gestione da parte del
proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento
agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia
affidata a terzi.
Art. 22 SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di
manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per
conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si
trovano quelle della categoria e classe.
Art. 23 SPESE DI
CONSERVAZIONE
Le spese di conservazione sono quelle relative alla
quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale
fondiario.
La quota di assicurazione si determina sulla base dei
contratti localmente in uso con le società di assicurazione e si
detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le
unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.
La
quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di
ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe,
diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di
vita economica del fabbricato.
Art. 24 PERDITA PER SFITTI
La perdita
relativa agli sfitti si determina tenendo pre...[Continua nel file zip allegato]