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Gazzetta del 02 aprile 2003 - n. 77
Determinazione del 26 febbraio 2003 - n. 5/2003

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE 26 febbraio 2003: Ulteriori chiarimenti sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002, avente ad oggetto i "Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda", in materia di qualificazione di un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita e in materia di imprese neocostituite. (Determinazione n. 5/2003). (GU n. 77 del 2-4-2003)

Ente emananteAutorità LL.PP.

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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE 26 febbraio 2003 

Ulteriori  chiarimenti  sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002,
avente  ad oggetto i "Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al
rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria
di una azienda o di un ramo di azienda", in materia di qualificazione
di  un'impresa  cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita e
in materia di imprese neocostituite. (Determinazione n. 5/2003).

                 Rif. SOA/380; SOA/384; SOA/384-bis.

                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Sono  pervenute all'Autorita' ulteriori richieste di chiarimenti in
ordine  alla  determinazione  del  5  giugno  2002,  n. 11, avente ad
oggetto  i  "Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio
di  attestazione  di qualificazione di una impresa cessionaria di una
azienda  o  di un ramo di azienda" ed in materia di qualificazione di
un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita.
  In particolare, le richieste di chiarimenti riguardano:
    a) i   criteri  e  le  modalita'  cui  devono  attenersi  le  SOA
nell'attivita'  di  rilascio  delle attestazioni di qualificazione di
imprese  che,  per  dimostrare  il  possesso  dei requisiti di ordine
speciale  richiesti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 25
gennaio  2000,  n. 34, utilizzano i corrispondenti requisiti maturati
in  capo all'impresa dalla quale proviene (in virtu' di un'operazione
di   cessione,   conferimento,  fusione,  scissione,  affitto,  ecc.)
l'azienda  o  il  ramo  di  cui le prime hanno acquisito la giuridica
disponibilita'; attualmente, le SOA procedono alternativamente:
      1)  a  rilasciare  una  nuova attestazione (se la cessionaria o
incorporante non era ancora attestata) o rinnovo (se la cessionaria o
incorporante era gia' attestata);
      2)   ad  integrare  il  contratto  originario  stipulato  dalla
cessionaria   o   incorporante,  facendo  quindi  applicazione  degli
indirizzi formulati dall'Autorita' nel punto 7 della determinazione 8
febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni gia' rilasciate,
mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie),
ovvero  nel  punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5
(integrazione  delle  attestazioni gia' rilasciate con modifica delle
sole classfiche delle qualificazioni).
  In  particolare,  per l'ipotesi sub-1) viene segnalato il fatto che
l'arco  temporale di riferimento (quinquennio) per la quantificazione
dei  requisiti  di ordine speciali maturati in capo all'azienda, o al
ramo  d'azienda,  oggetto  di  trasferimento,  viene  dalle SOA fatto
retroattivamente  decorrere  dalla  stipula  del  nuovo  contratto di
attestazione con l'impresa cessionaria, mentre nell'ipotesi sub-2) lo
stesso    quinquennio    viene    fatto   decorrere   dalla   stipula
dell'integrazione  all'originario  contratto  di  attestazione con la
medesima impresa cessionaria;
    b) l'ammissibilita'  o  meno  della  qualificazione di un'impresa
sulla  base  di requisiti da quest'ultima acquistati con una cessione
d'azienda,  nel  caso  in cui l'impresa cedente era iscritta all'Albo
nazionale  costruttori e sia fallita, ovvero sulla base di un affitto
di azienda di una impresa fallita;
    c) se  possano  o  meno qualificarsi nuove imprese (che intendano
attestarsi  sulla  base di requisiti posseduti da imprese acquisite),
costituite  in  forma  di  soggetti  tenuti  alla  dimostrazione  del
requisito  di  cui  all'art. 18, comma 2, lettera c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, qualora non abbiano ancora
provveduto al deposito del primo bilancio, in base alla dimostrazione
implicita  del  capitale  netto  positivo, essendo il capitale di una
neonata societa' certamente integro;
    d) l'ammissibilita'  o  meno  della  qualificazione di un'impresa
mediante  acquisto  di  ramo d'azienda da un'impresa (non fallita ma)
cui   sia  stata  annullata  l'attestazione  SOA  durante  l'anno  di
interdizione  dalle  gare  e  dalla  stipula di un nuovo contratto di
attestazione;
    e) l'ammissibilita'  o  meno  della  qualificazione di un'impresa
mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di
attestazione  SOA  nel  caso  in  cui  la cedente - fallita non abbia
effettuato  le  comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 27,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
  Le  questioni  sono  state  sottoposte  all'esame della Commissione
consultiva,  prevista  dall'art.  8, comma 3, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109  e  seguenti  modifiche, e dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, del cui parere deve avvalersi
l'Autorita'  per  la  definizione  delle  procedure e dei criteri che
devono  essere  seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attivita'
di qualificazione. La Commissione ha espresso il proprio avviso nella
seduta del 13 dicembre 2002.
  L'Autorita',  tenuto  conto  delle indicazioni e considerazioni del
suddetto  parere, definisce nella presenta determinazione i criteri a
cui  devono  attenersi  le SOA nell'esercizio della loro attivita' di
qualificazione.

Considerato in diritto.
  Per  quanto  riguarda  la  problematica  di cui alla lettera a) dei
considerato in fatto essa va risolta osservando che il quinquennio di
riferimento  non  puo'  coincidere  con quello valutato ai fini della
qualificazione  dell'impresa cedente, dato che ai sensi dell'art. 15,
comma  9,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e'
data  facolta'  all'impresa  cessionaria di utilizzare i requisiti di
qualificazione   dell'impresa   cedente  per  conseguire  la  propria
qualificazione. Non si puo', quindi, parlare in alcun modo parlare di
"trasferimento" della qualificazione dalla seconda alla prima, bensi'
di   semplice   facolta',   da   parte  dell'impresa  cessionaria  (o
conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), di
avvalersi,  per  la propria qualificazione, dei requisiti maturati in
capo all'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) l'azienda. Da
cio' consegue che i criteri e le procedure che le SOA debbono seguire
per  il  rilascio dell'attestato di qualificazione a quest'ultima non
possono  che essere quelli ricordati sub-1) e sub-2) della lettera a)
dei  considerato  in  fatto,  che costituiscono corretta applicazione
delle  indicazioni  contenute nella determinazione del 5 giugno 2002,
n. 11.
  Quanto  alle  conseguenze  che  l'utilizzo di tali criteri potrebbe
comportare  nei  confronti  dei  contratti  di  appalto  in  corso di
esecuzione   ed   originariamente  affidati  all'impresa  cedente  (o
conferente,  locatrice, ecc), ci si limita ad osservare che lo stesso
art.  35  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e seguenti modifiche,
che  disciplina  gli  effetti  su  tali  contratti delle "cessioni di
aziende  e  (de)gli  atti  di  trasformazione,  fusione  e  scissione
relativi   ad   imprese  che  eseguono  opere  pubbliche",  subordina
espressamente detti effetti all'avvenuta documentazione del "possesso
dei  requisiti  previsti  dagli articoli 8 e 9 della presente legge",
prefigurando  quindi,  nel  caso  di mancata documentazione, totale o
parziale  di  tali  requisiti, il mancato subentro del nuovo soggetto
nella titolarita' del contratto d'appalto.
  Per  quanto  riguarda  la  problematica  di cui alla lettera b) dei
considerato  in fatto va osservato che la fattispecie trae origine e'
dalla   sopravvenuta   perdita   -  da  parte  dell'impresa  titolare
dell'azienda  della  cui  cessione  trattasi,  del requisito d'ordine
generale  previsto dall'art. 17, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  34/2000,  che  richiede  per  la
qualificazione  la  "insussistenza  dello  stato  di  fallimento,  di
liquidazione  o di cessazione dell'attivita'". E innegabile, infatti,
che  l'impresa  dichiarata  fallita,  in  quanto  versante  in "stato
d'insolvenza",   manifestatosi  "con  inadempimenti  od  altri  fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare  regolarmente  le  proprie  obbligazioni"  (art.  5, regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267),  potrebbe  aver  compromesso  la
consistenza  aziendale  (intesa  come "complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore  per  l'esercizio  dell'impresa",  ex art. 2555 del
codice  civile)  che ne aveva determinato l'originaria qualificazione
ad operare nel mercato dei lavori pubblici.
  Per  la  soluzione del problema puo' rilevarsi che nella previgente
disciplina dell'ANC, la norma di riferimento era costituita dall'art.
25  del  decreto  ministeriale  9 marzo 1989, n. 172, mentre norma di
riferimento  dell'attuale  disciplina  e'  l'art.  15,  comma  9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 la quale statuisce
che  "in  caso  di  fusione  o  di  altra  operazione che comporti il
trasferimento  di  azienda  o  di un suo ramo, il nuovo soggetto puo'
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese
che ad esso hanno dato origine".
  I  tratti caratterizzanti della disciplina teste' riportata possono
essere cosi' identificati:
    1)  il presupposto perche' possa trovare applicazione la norma e'
rappresentato  dal  compimento  di  una  "operazione  che comporti il
trasferimento di azienda"; in tal modo viene dato particolare rilievo
agli aspetti strutturali dell'impresa, come suggerito gia' in passato
da  attenta  dottrina,  distinguendo tra aspetto oggettivo (azienda o
suo   ramo)  e  aspetto  soggettivo  (capacita'  ad  eseguire  lavori
pubblici)";
    2)  il  "trasferimento",  oltre  che  avere  per oggetto l'intero
"complesso  aziendale"  (come  testualmente  recitava  l'art.  25 del
decreto ministeriale n. 172/1989), puo' riguardare anche soltanto "un
suo ramo";
    3)  l'operazione  comportante il trasferimento di azienda o di un
suo  ramo  non  ...[Continua nel file zip allegato]