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Gazzetta del 05 giugno 1965 - n. 138
Legge dello Stato del 30 maggio 1965 - n. 574

Modificazioni ed integrazioni alla l. 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera (1).

ArgomentoCostruzioni
L 30/05/1965 n. 00000574 VIGENTE                  

EDILIZIA E URBANISTICA
Legge  30 maggio 1965, n. 574 (in Gazz. Uff., 5 giugno 1965, n. 138).
--  Modificazioni  ed  integrazioni alla l. 3 agosto 1949, n. 589, in
materia di edilizia ospedaliera (1).

  (1) Vedi anche la l. 5 febbraio 1968, n. 82 e la l. 20 giugno 1965,
n. 323.

  (Omissis).

                               Art. 1.

  Il  programma  degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949,
n.  589,  per  le  costruzioni  ospedaliere è redatto annualmente dal
Ministero  dei lavori pubblici, di concerto col Ministro della sanità
sentiti  i  Ministeri  dell'interno  e  del  tesoro e la Cassa per il
Mezzogiorno.
  Nel  programma  di cui al presente articolo sono compresi anche gli
eventuali  interventi  da  eseguirsi  a  carico  della  Cassa  per il
Mezzogiorno.
  Le  Regioni,  ove  costituite, presentano entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge le proposte per gli
interventi da effettuare nei rispettivi territori (1).

  (1) Vedi d.m. 10 novembre 1965.

                               Art. 2.

  Per  la  realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al
precedente  articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato
a concedere agli enti indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949,
n.  589,  anche  per  la  parte  eccedente gli importi già ammessi ai
benefici  della  predetta  legge, i contributi previsti dall'articolo
stesso,  senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella
misura del 4 per cento.
  La  misura  del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da
realizzare  nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Nell'importo  complessivo  della  spesa riconosciuta necessaria per
ciascuna  opera  ospedaliera prevista nel programma di cui all'art. 1
ed  ammessa  al  contributo  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  sono
compresi,  per  un  ammontare  non  superiore al 20 per cento di tale
importo,   gli   arredamenti   e  le  attrezzature  tecnico-sanitarie
occorrenti  per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera
(1).

  (1)  Vedi  l'art.  1, l. 3 maggio 1971, n. 330 e l'art. 14, d.l. 13
agosto 1975, n. 376, conv. in l. 16 ottobre 1975, n. 492.

                               Art. 3.

  L'inidoneità  e  la  non  suscettibilità  di  miglioramento  di cui
all'art.  4,  primo  comma,  della  legge 3 agosto 1949, n. 589, sono
dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato con
il concerto del Ministro per la sanità.
  Il  Ministro  per  la  sanità,  sentito  il Ministro per l'interno,
promuoverà,  ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra
gli enti interessati.

                               Art. 4.

  I  mutui  da  contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa
depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo
ai sensi dell'art. 2 sono garantiti dallo Stato (1).

  (1) Vedi l'art. 2, l. 4 agosto 1955, n. 723.

                               Art. 5.

  In  relazione  alla  garanzia  prestata  ai  sensi  dell'art. 4, il
Ministro  del  tesoro,  nel  caso di mancato pagamento da parte degli
enti  locali  alle  scadenze  stabilite  e  dietro  semplice notifica
dell'inadempienza,   senza   obbligo  preventivo  di  escussione  del
debitore  da  parte  della  Cassa  depositi e prestiti, provvederà ad
eseguire  il  pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi
nella  misura  stabilita  dall'art.  4 della legge 11 aprile 1938, n.
498,  rimanendo  sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto
nei confronti dell'ente mutuatario.

                               Art. 6.

  Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per
far  fronte  alle  esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 2 è
fissato  in  lire  3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e
1966,  in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge
3 agosto 1949, n. 589.
  Le  annualità  occorrenti  per il pagamento dei contributi previsti
dal  citato art. 2, saranno stanziate negli stati di previsione della
spesa   del   Ministero  dei  lavori  pubblici  a  partire  dall'anno
finanziario 1965 e fino all'anno 2000.
  Le  somme  indicate  nel  primo  comma  del  presente articolo sono
attribuite  per  lire  2  miliardi  ai territori indicati nell'art. 3
della  legge  10  agosto  1950, n. 646, e successive modificazioni ed
integrazioni e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

                               Art. 7.

  Alla  spesa  prevista  dal  precedente articolo si provvede, per il
1965,  con  una  corrispondente riduzione del fondo occorrente per il
finanziamento  degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
  Il  Ministero  del  tesoro  è  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 8.

  La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo, a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.