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del - n.
Decreto Ministeriale del 19 marzo 2001 - n.

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.

ArgomentoAntincendio
SettoreSicurezza

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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose", ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.
689,   concernente   "determinazione   delle  aziende  e  lavorazioni
soggette,  ai  fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
comando del corpo dei vigili del fuoco";
  Vista  la  legge  26 luglio  1965,  n. 966, concernente "disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al
personale  del  corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento";
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  16 febbraio 1982,
recante  "modificazioni  del  decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    concernente   "approvazione   del   regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
  Visto   il   decreto   del  Ministero  dell'interno  2 agosto 1984,
concernente  "norme e specificazioni per la formulazione del rapporto
di  sicurezza  ai  fini  della  prevenzione incendi nelle attivita' a
rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto  ministeriale
16 novembre 1983" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 1;
  Visto   il   decreto   del   Ministero  dell'interno  4 maggio 1998
concernente "disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed
al   contenuto   delle   domande  per  l'avvio  dei  procedimenti  di
prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita'  dei connessi servizi
resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto con i
ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle  finanze  21 settembre  1998,  concernente "aggiornamento delle
tariffe  orarie  dovute  per  i  servizi  a  pagamento resi dal corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di concerto con i
Ministri  della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  9 agosto 2000, concernente "individuazione delle
modificazioni  di  impianti  e  di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio";
  Vista  la  legge  10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento
del  corpo  nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art.
18;
  Ravvisata  l'esigenza  di  semplificare le procedure di prevenzione
incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di
sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
  Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi,  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  procedure semplificate di
prevenzione  incendi  ai  sensi  dell'art.  26,  comma 2, del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n. 334, per le attivita' soggette alla
presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di  cui all'art. 8 dello
stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli
di  prevenzione  incendi  perche'  comprese  nell'elenco  allegato al
decreto  del  Ministero  dell'interno  16 febbraio  1982,  e/o  nelle
tabelle  A)  e  B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689.
  2. Le   procedure   di   cui   al   comma   1  sostituiscono,  fino
all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto
1984,  cosi'  come  modificate dal decreto del Ministero dell'interno
30 aprile 1998.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  sensi  del  presente decreto, valgono le definizioni di cui
all'art.  3  del  decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 334, e le
seguenti denominazioni:
    a) "decreto  legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
    b) "comitato":  il  comitato  di  cui  all'art.  19  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
    c) "comando":   il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio;
    d) "comandante":  il  comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
                               Art. 3.
Nulla  osta  di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato
                       di prevenzione incendi
  1.  Il  nulla  osta  di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo
rilasciati  dal  comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto
legislativo  comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla
osta  di  fattibilita'  e  il  parere  sul progetto particolareggiato
previsti  dal  decreto  del  Ministero  dell'interno 2 agosto 1984, e
successive modifiche, e integrazioni.
  2.  La  documentazione  presentata  dal  gestore  in attuazione dei
disposti   dell'art.   8   (rapporto   di   sicurezza  preliminare  e
definitivo),  art.  10  (modifiche  di  uno  stabilimento)  e art. 21
(procedura  per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto
legislativo,  specificatamente  integrata  ai  fini  della  sicurezza
antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il
rilascio  del  certificato  di prevenzione incendi di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
                               Art. 4.
           Rilascio del certificato di prevenzione incendi
  1.  Il  responsabile  dell'attivita' di cui all'art. 15 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con
il  gestore  di  cui  all'art.  3,  comma1,  lettera  d)  del decreto
legislativo.
  2.  Il  certificato di prevenzione incendi, che per le attivita' in
argomento  ha  validita' quinquennale, viene rilasciato a conclusione
del  procedimento  di  valutazione  del  rapporto di sicurezza di cui
all'art.  21  del decreto legislativo con le modalita' amministrative
indicate nel successivo art. 9.
  3.  Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o
della  modifica  comportante  aggravio  del  preesistente  livello di
rischio  ai  sensi  del  decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto
2000,  compresi  quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase
istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento
sopralluogo  finalizzata  al  rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
  4.  Entro  quarantacinque  giorni dall'istanza di cui al precedente
comma  3,  viene  effettuato  il  sopralluogo  da  parte  di apposita
commissione  nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti
compreso il comandante o suo delegato.
  5.   Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,  da  parte  del
comitato,  del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia
il certificato di prevenzione incendi.
  6.  Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma
3,  del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta
nelle  forme  della autocertificazione con le modalita' e gli effetti
della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante
l'osservanza   della   normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza
antincendi   e  corredata  dalle  relative  certificazioni,  consente
l'esercizio dell'attivita' anche ai fini della prevenzione incendi.
                               Art. 5.
           Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
  1.  Contestualmente  alla  presentazione  del rapporto di sicurezza
aggiornato  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo, il gestore
richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  e  con gli adempimenti
amministrativi  indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi.
  2.  Entro  quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento
per  la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore
ai  sensi  dell'art.  8  del decreto legislativo, viene effettuato il
sopralluogo  da  parte di apposita commissione nominata dal comitato,
composta  da  almeno  tre  componenti  compreso  il  comandante o suo
delegato.
  3.   Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,  da  parte  del
comitato,  del  positivo accertamento sopralluogo, il comando procede
al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
                               Art. 6.
                              Modifiche
  1.   In  caso  di  modifiche  di  uno  stabilimento  esistente,  le
disposizioni  di  cui  al  punto  3.3  dell'allegato A al decreto del
Ministero  dell'interno  2 agosto  1984,  e successive modificazioni,
vengono  sostituite  da  quelle  stabilite  dal decreto del Ministero
dell'ambiente 9 agosto 2000.
  2.  In  caso  di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi
industriali,  della  natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto  del  Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano
le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
                               Art. 7.
        ...

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