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Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: <<Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali>>.

  • FonteGazzetta del 02 marzo 1996 - n. 52
  • Documento Decreto Ministeriale del 01 febbraio 1996 - n.
  • Argomento
  • SettoreSicurezza
  dm       01/02/1996                               

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
Decreto  Ministeriale  1°  febbraio  1996 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n.
52).  --  Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  31  marzo  1989,  recante:  <<Applicazione
dell'art.  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175,  concernente  rischi rilevanti connessi a determinate
attività industriali>>.

  Il Ministro dell'ambiente:

  Visto  l'art.  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8
gennaio  1996,  n.  5,  recante  <<Attuazione  della direttiva CEE n.
82/501  relativa  ai  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate  attività  industriali,  ai  sensi  della legge 16 aprile
1987,  n.  183>>;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  marzo  1989,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  21  aprile  1989,  n.  93,  ed in particolare le
disposizioni  di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo
della  dichiarazione,  ed  all'art.  6,  relative  alle  modalità  di
individuazione   dei  rischi  di  incidenti  rilevanti  attinenti  le
dichiarazioni;  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente del 20
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991,
n.  126;  Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come
modificati  dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.
5,  sono  stabiliti  in  relazione alla natura ed alle quantità delle
sostanze pericolose utilizzate; Tenuto conto che i livelli di rischio
cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notifica
di  cui  agli  articoli  4  e  6  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati in modo
tale  da non sottoporre ad adempimenti diversi sostanze o quantità di
sostanze che presentano un analogo livello di rischio; Visto il comma
1  dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio
1996,  n.  5; In conformità alle proposte della Conferenza di servizi
di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge
8 gennaio 1996, n. 5, tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 1995
e in data 17 ottobre 1995;
  Decreta:

  Art.  1.  1.  Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera h), inserire le
seguenti lettere:

    <<i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.>>.

  2. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    <<1.  Per  la  classificazione  delle  sostanze  ed  i  preparati
pericolosi  "molto  tossici",  "tossici", "infiammabili", "facilmente
infiammabili", "capaci di esplodere", "comburenti" e "cancerogeni" si
applicano  le  disposizioni  del decreto del Ministro della sanità 16
febbraio  1993,  n.  50,  e  del decreto del Ministro della sanità 28
gennaio 1992, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

  2.  Per  le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati
si  provvede  con  i  criteri  stabiliti dall'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto
del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46.>>.

  3.  L'art.  3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

    <<Art.  3  (Esenzione  dall'obbligo  della  dichiarazione). -- 1.
Fermo  il  disposto  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  il  fabbricante  è  esentato
dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a),  del citato decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti
condizioni:

      a)  la  quantità di ogni singola sostanza deve essere inferiore
ad  un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
      b)  per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai
sensi  del  precedente art. 2, le quantità devono essere inferiori ai
limiti  quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda
dell'allegato  A  al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio
1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
      c)  la  quantità  di  ogni  singola  sostanza  o  preparato che
risultano  contemporaneamente  classificate  come cancerogene e molto
tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi
di rischio, deve essere inferiore ad 1 kg>>.

  4.  All'art.  4,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  31  marzo  1989,  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  alla  parola
<<sostanze>> sostituire <<sostanze o preparati>>.
  5.  Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

    <<2.  Il  fabbricante  è tenuto ad effettuare, nel rispetto delle
modalità  di  cui  al  cap. 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad
identificare  i  tipi  di incidenti, nonchè a definire le quantità di
materia  e  di  energia  che  possono  essere  rilasciate  in caso di
incidente,  e  le  conseguenze  immediate  o  differite  degli eventi
identificati   sui  lavoratori,  sulla  popolazione  e  sull'ambiente
qualora:

      a)  la  quantità di ogni singola sostanza sia più del 60% delle
quantità  di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  per  complesso di impianti e
depositi connessi;
      b)  le  quantità  di sostanze o preparati classificati ai sensi
del  precedente  art.  2,  qualora  siano superiori al 60% dei limiti
quantitativi  indicati  nella  seconda  colonna,  della parte prima o
seconda  dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991,
n. 126;
      c)  la  quantità  di  ogni  singola  sostanza  o  preparato che
risultano  contemporaneamente  classificate  come cancerogene e molto
tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi
di rischio, sia superiore ad 1 kg>>.

  6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31  marzo  1989, al punto b), le parole: <<sostanze pericolose>> sono
sostituite con le parole: <<sostanze e preparati pericolosi.>>.
  7.  Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,  sostituire  alla  colonna
<<fattore>> il valore <<0.90>> con il valore <<0.97>>.
  8.  All'allegato  A  del  decreto del Ministro dell'ambiente del 20
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991,
n.  126,  nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da:
<<Nel caso>> a: <<indicate nella parte prima>>, sono sostituite dalle
parole:  <<Nel  caso in cui una singola sostanza elencata nella parte
prima  sia  inclusa  anche  in  una categoria della parte seconda, si
applicano le quantità indicate nella parte prima.
  Nel  caso  in  cui siano presenti più sostanze elencate, in parte o
totalmente,  nella parte prima e incluse anche in una categoria della
parte seconda, si applicano le soglie quantitative più basse>>.
  9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato
II,  parte  seconda, al primo periodo è aggiunto il seguente periodo:
<<Per  quanto  riguarda  le sostanze e i preparati che, a causa delle
loro  proprietà,  rientrano  in  più  categorie, ai fini del presente
decreto si applicano le soglie quantitative più basse>>.
  10.  Le  attività  esistenti  che  per  effetto  di  tali modifiche
rientrano  negli  obblighi  degli articoli 4 e/o 6 devono espletare i
necessari  adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla Corte dei conti per il
controllo  preventivo  di  legittimità  e  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  

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