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Gazzetta del 09 febbraio 2012 - n. 33
Decreto Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011 - n. 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018) - (GU n. 33 del 9-2-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2012

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011 , n. 232 
Regolamento  per  la  disciplina  del   trattamento   economico   dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma  dell'articolo  8,
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240  del
2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  revisione
della disciplina del  trattamento  economico  dei  professori  e  dei
ricercatori universitari gia' in servizio e di  quelli  vincitori  di
concorsi indetti fino alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
medesima; 
  Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240  del  2010
che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina  della
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi,  anche  su  base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
legge medesima; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
e in particolare, l'articolo 1, comma 9; 
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 125; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 9; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
  Visto l'articolo  3  del  decreto-legge  11  gennaio  1985,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; 
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare,  l'articolo
8; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli  articoli  36,
38 e 39; 
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni  riunite
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente  in  data
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la revisione del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di coloro i quali sono  risultati  vincitori  di  concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge  30  dicembre
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori  e  dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per professori e ricercatori universitari gia'  in  servizio,  i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della predetta legge; 
  b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di  entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  anche  in
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  della
predetta legge n. 240 del 2010 e  i  ricercatori  nominati  in  ruolo
all'esito  di  procedure  di  valutazione  comparativa  indette  fino
all'entrata in vigore della medesima legge; 
  c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del  2010,  i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge; 
  d)  per  professori  e  ricercatori  assunti  secondo   il   regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo  di  cui
alle lettere a) e b); 
  e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita: 
              "La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.". 
              Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10: 
              "1. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo, tenendo conto anche  delle
          disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  adotta  un  regolamento  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, per la  revisione  della  disciplina  del  trattamento
          economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari
          gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi  indetti
          fino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
          le seguenti norme regolatrici: 
              a)  trasformazione  della  progressione  biennale   per
          classi e scatti di stipendio in progressione triennale; 
              b) invarianza complessiva della progressione; 
              c) decorrenza della  trasformazione  dal  primo  scatto
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della presente legge." 
              "3. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Governo adotta un  regolamento  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, della progressione economica
          e dei relativi importi,  anche  su  base  premiale,  per  i
          professori e i ricercatori assunti ai sensi della  presente
          legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
              a) abolizione  del  periodo  di  straordinariato  e  di
          conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
          per i professori di seconda fascia; 
              b) eliminazione delle  procedure  di  ricostruzione  di
          carriera  e  conseguente  rivalutazione   del   trattamento
          iniziale; 
              c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori
          nominati secondo il regime previgente,  di  optare  per  il
          regime di cui al presente comma.". 
              L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  9,  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 

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