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Gazzetta del 19 agosto 2011 - n. 192
Direttiva Ministeriale del 15 luglio 2011 - n.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIRETTIVA 15 luglio 2011 - Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. (Annualita' 2011). (11A10869) (GU n. 192 del 19-8-2011 )

ArgomentoFinanziamenti
SettoreProfessione

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIRETTIVA 15 luglio 2011 

Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione
di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1,
lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito  ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.  266.
(Annualita' 2011). (11A10869) 

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
Premessa 
  L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266  dell'11  agosto
1991 prevede,  tra  i  compiti  dell'Osservatorio  Nazionale  per  il
Volontariato, l'approvazione di  progetti  sperimentali  elaborati  e
proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali,  da
organizzazioni di volontariato e destinati a  fronteggiare  emergenze
sociali ed a favorire l'applicazione di  metodologie  di  intervento,
particolarmente avanzate. 
  Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della  legge  7  agosto
1990 n. 241 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  presente
provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce: 
  a) La tipologia degli interventi progettuali: ambiti,  obiettivi  e
metodologie; 
  b) I requisiti soggettivi; 
  c) Le modalita' di presentazione della domanda di  contributo,  del
formulario progettuale e del relativo piano economico; 
  d) I costi ammissibili al contributo e  partecipazione  finanziaria
dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti; 
  e) I motivi di inammissibilita'; 
  f) La procedura, i  criteri  e  gli  esiti  della  valutazione  dei
progetti; 
  g) Le comunicazioni  e  gli  adempimenti  gestionali  dei  progetti
ammessi a contributo - modalita' di erogazione dello stesso; 
  h) La fideiussione; 
  i) Il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati. 
  Le disponibilita'  finanziarie  complessive  utilizzabili  ai  fini
dell'erogazione  dei  contributi,  relativi  alla  realizzazione   di
progetti sperimentali di volontariato, riguardanti i  temi  dell'Anno
Europeo  delle  attivita'   di   volontariato   che   promuovono   la
cittadinanza attiva, stabiliti dalla  presente  Direttiva,  ammontano
per l'anno 2011 a circa Euro 2.300.000,00, salvo eventuali variazioni
dovute alla definizione  del  riparto  del  Fondo  Nazionale  per  le
Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle  risorse  sul
pertinente capitolo di  bilancio  il  cui  decreto  e'  in  corso  di
perfezionamento e salvo eventuali interventi  correttivi  volti  alla
diminuzione degli importi di  cui  sopra  per  effetto  di  normativa
primaria motivata da esigenze di stabilita' finanziaria  o  emergenze
nazionali e internazionali; l'ammontare esatto  sara'  comunque  reso
noto sul sito istituzionale del Ministero,  dovendosi  ritenere  tale
forma di comunicazione come utilmente effettuata  nei  confronti  dei
soggetti interessati alla procedura. 
SEZIONE A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti,  obiettivi
e metodologie. 
  A. 1. Ambiti 
  In  considerazione  della  proclamazione  -   con   Decisione   del
Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea n.  n.15658/09/Ce  del  24
novembre 2009 - del  2011  quale  Anno  europeo  delle  attivita'  di
Volontariato che promuovono la cittadinanza attiva,  i  progetti  per
l'annualita' 2011 dovranno riguardare gli ambiti  d'azione,  previsti
dalla suindicata  Decisione  europea,  individuati  tra  i  seguenti,
indicando eventualmente l'ambito prevalente: 
  Identificazione e prevenzione del disagio sociale; 
  Tutela e promozione dell'infanzia,dei  giovani  e  dell'adolescenza
volta anche a sostenere la maternita'; 
  Individuazione, conoscenza e accompagnamento di soggetti a  rischio
di esclusione sociale come ad esempio  le  persone  senza  dimora,  i
migranti e le persone con disabilita', tratta degli esseri umani,  in
particolare delle donne e altre tipologie rientranti  nell'esclusione
sociale; 
  Individuazione e accompagnamento al fine di rafforzare e diffondere
la visibilita' e la conoscenza delle azioni e delle attivita' rivolte
al  contrasto  delle  poverta',  con  particolare  riferimento   alle
seguenti aree  tematiche:  poverta'  alimentare,  poverta'  derivante
dalla mancanza di reddito e quindi da lavoro, ecc; 
  Promozione di modelli riguardanti la partecipazione ed integrazione
sociale in particolare delle persone con disabilita',  delle  persone
senza  dimora,  degli  anziani  e  dei  migranti;  Individuazione   e
promozione di azioni e modalita' rivolte alla prevenzione del disagio
minorile e giovanile;  Promozione  e  sviluppo  della  consapevolezza
dell'identita' nazionale ed europea, delle iniziative, dei  dibattiti
e delle riflessioni in  materia  di  cittadinanza  attiva  europea  e
democrazia dei valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla
cooperazione all'interno delle  organizzazioni  di  volontariato,  di
Terzo settore e delle altre organizzazioni della societa' civile; 
  Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento
dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze   educative   e
formative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile,  di
promozione della cittadinanza attiva e  partecipata  tra  gli  stessi
giovani. 
  A. 2. Obiettivi 
  Le singole attivita' progettuali, negli ambiti  d'azione  prescelti
tra quelli di cui al punto 1.1., devono essere impostate puntando  al
raggiungimento di uno o piu' tra i seguenti obiettivi: 
  Creazione e consolidamento dei legami sociali  al'interno  di  aree
urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di  processi
di mobilita' residenziale in uscita o in entrata); 
  Arricchimento  e  miglioramento  delle  condizioni  individuali   e
familiari di soggetti svantaggiati e vulnerabili, soggetti che vivono
in situazioni di marginalita' ed esclusione  sociale,  persone  senza
dimora,  poverta'  estreme,  sotto  il  profilo  sociale   personale,
relazionale e professionale; 
  Agevolazione nell'espletamento di attivita' e nell'accesso e  nella
fruizione di servizi; 
  Sviluppo di  politiche  di  pari  opportunita',  prevedendo  azioni
finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme  di
discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare; 
  Promozione  di  iniziative  di  volontariato  che  prevedano  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  altre  organizzazioni  di  Terzo
Settore,   delle   amministrazioni   pubbliche,   delle   istituzioni
scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione  di
soggetti di eta' compresa tra i 6 e i 28 anni; 
  Realizzazione  di   programmi   di   formazione   e   campagne   di
sensibilizzazione e informazione  sulle  iniziative  di  cittadinanza
attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi. 
  A. 3. Metodologie 
  Gli  obiettivi  suindicati  devono  essere  realizzati   attraverso
metodologie di intervento pilota  e  sperimentali,  finalizzate  alla
messa  a  punto  di  modelli  di  intervento  tali  da  poter  essere
trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. 
SEZIONE B) Requisiti soggettivi 
  I  progetti  dovranno  essere  presentati  da   organizzazioni   di
volontariato legalmente costituite da almeno due anni  alla  data  di
pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e, a pena di decadenza, per tutta  la  durata  di
attuazione  del  progetto  finanziato  e  regolarmente  iscritte  nei
registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali  e  provinciali
attuative della predetta legge quadro. 
  I progetti possono essere presentati da: 
  1. Singole organizzazioni di volontariato; 
  2. Piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente. 
  In entrambe le ipotesi  tutte  le  organizzazioni  di  volontariato
devono: 
  Essere legalmente costituite  da  almeno  due  anni  alla  data  di
pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana; 
  Essere  iscritte  nei  Registri  Regionali  del  Volontariato,   in
ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991; 
  Indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a  contributo,
l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni  co-attuatrici
conferiscano la rappresentanza ai fini del progetto mediante atto  di
procura legale. 
  In caso di collaborazioni con enti pubblici o con  altri  soggetti,
rimane in capo all'organizzazione proponente la  responsabilita'  del
progetto. 
  Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della  legge  n.
266/1991, l'Amministrazione non potra' stipulare convenzioni  con  le
organizzazioni di volontariato iscritte  da  meno  di  sei  mesi  nei
registri di cui all'art. 6 della stessa legge. 
SEZIONE C) Modalita' di presentazione della  domanda  di  contributo,
del formulario progettuale e del relativo piano economico 
  La domanda  di  contributo,  il  connesso  formulario  e  il  piano
economico, di cui alla presente direttiva, devono essere compilati in
carta semplice, secondo lo schema riportato all'interno dell'Allegato
n. 1. 
  Sulla  busta  di  spedizione  devono  essere  apposte  le  dizioni:
"Progetto Sperimentale volontariato - Direttiva 2011; il  plico  deve
essere indirizzato e  spedito  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  o  mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito
debitamente   autorizzate,   all'Osservatorio   Nazionale   per    il
Volontariato - Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali -
Direzione  generale  per  il  Volontariato,  l'Associazionismo  e  le
Formazioni Sociali - Divisione III Volontariato - Via Fornovo, n. 8 -
00192 Roma. 
  Le domande spedite devono pervenire al predetto indirizzo entro  le
ore 12.00 del 4 ottobre 2011. 
  Il plico  puo'  essere,  altresi',  presentato  a  mano  presso  la
Direzione  Generale  per  il  Volontariato,  l'Associazionismo  e  le
Formazioni Sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non
oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. In  tale
ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta  nelle  giornate  non
festive dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
  La data di acquisizione delle domande e'  stabilita  e  comprovata,
nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III
della Direzione Generale del Volontariato e nel caso di presentazione
diretta, dalla  ricevuta  rilasciata  dalla  suddetta  Divisione  con
l'indicazione della data e dell'ora di consegna. 
  Rimane a  rischio  dell'organizzazione  l'eventuale  ritardo  nella
spedizione postale o tramite corriere; l'inoltro del plico e' infatti
ad  esclusivo  rischio  del   mittente,   essendo   l'Amministrazione
ricevente esonerata da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi
di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori. 
  E' facoltativo l'inoltro del progetto anche in formato  elettronico
all'indirizzo e-mail: progetti legge266_1991@lavoro.gov.it 
SEZIONE  D)  Costi  ammissibili  al   contributo   e   partecipazione
finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti 
  Il   costo   complessivo   di   ciascun   progetto,   a   pena   di
inammissibilita',  non  deve  superare  l'ammontare  totale  di  Euro
40.000,00. 
  Il costo complessivo comprende la quota di contributo  ministeriale
(90%) - erogato ai sensi della presente Direttiva - e la quota che e'
posta a carico dell'organizzazione proponente (10%). 
  Il  costo  complessivo  del   progetto   non   comprende,   invece,
l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, il quale, in  ogni
caso, non puo' costituire ne' la  quota  di  contributo  ministeriale
(90%), ne' la quota parte dell'organizzazione proponente (10%). 
  L'organizzazione di volontariato proponente deve  concorrere  -  in
quota parte - in  misura  pari  al  10%  del  costo  complessivo  del
progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui  derivano  le
risorse stesse (quote associative, donazioni, quote  di  ammortamento
delle strutture e delle attrezzature, valorizzazione delle  attivita'
di volontariato). 
  Tale specifico obbligo, deve  essere  precisato  nella  domanda  di
contributo e  quindi  riprodotto  nel  piano  economico,  a  pena  di
inammissibilita',    a    conferma    della    concreta     capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno  economico  connesso  alla
realizzazione del progetto proposto. 
  Con riferimento in particolare alla valorizzazione delle  attivita'
di volontariato si precisa che l'attivita' di volontariato - come  e'
espressamente indicato all'art. 2 della legge n. 266/1991 - e' quella
prestata  in  modo   personale,   spontaneo   e   gratuito,   tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini  di  lucro
anche  indiretto  ed  esclusivamente  per   fini   di   solidarieta'.
L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal  beneficiario.  Al  volontario  possono  essere  soltanto
rimborsate   dall'organizzazione    di    appartenenza    le    spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualita' di
volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o  autonomo  e  con  ogni  altro  rapporto  di  contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. 
  Pertanto, le attivita' svolte dai volontari  non  costituiscono  un
costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale che puo'
essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione. 
  La valorizzazione delle attivita' dei volontari svolta nel progetto
non deve superare: 
  per  le  prestazioni  ordinarie,  i  tetti  massimi  delle  tariffe
tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali; 
  per le prestazioni professionali altamente qualificate  o  comunque
non previste dal CCNL delle  cooperative  sociali,  i  tetti  massimi
delle tariffe specifiche previste dagli albi  professionali  e  dalle
rispettive tabelle per le prestazioni professionali. 
  L'attivita' svolta dai volontari - agli effetti di quanto  indicato
nel progetto descrittivo e nel piano economico - e' valorizzabile,  a
pena di inammissibilita', esclusivamente all'interno della quota  del
10% a carico dell'organizzazione proponente. 
  Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente o, nel caso
in  cui  il  progetto  sia   presentato   congiuntamente   ad   altre
organizzazioni, dell'organizzazione capofila deve  sotto  la  propria
responsabilita': 
  dichiarare che il progetto non e' stato gia' oggetto di  contributo
da parte di altri fondi pubblici; 
  indicare l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o  privato,  cosi'
come sopra specificato. 
  Nell'ambito dei costi previsti per le risorse umane, che si prevede
di impegnare effettivamente nella  realizzazione  del  progetto,  ivi
incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi: 
  Personale dipendente; 
  Collaboratori e/o consulenti esterni; 
  Personale addetto alle pulizie; 
  Rimborsi spese del personale interno ed esterno. 
  I suddetti costi non devono, a pena di  inammissibilita',  in  ogni
caso superare il 25% del costo complessivo del progetto. 
  Le spese per l'acquisto e/o noleggio  per  attrezzature,  materiale
didattico   e   beni   strumentali   devono   essere,   a   pena   di
inammissibilita', contenute entro l'importo  massimo  30%  del  costo
complessivo del progetto. 
  Rimane  comunque  esclusa  dai  costi  finanziari  ogni  spesa  non
riconducibile ad attivita' previste nel progetto; non  sono  in  ogni
caso   ammissibili   costi   finalizzati   all'acquisto    ed    alla
ristrutturazione di beni immobili. 
  I costi  generali  (affitto,  acqua,  luce,  telefono,  ecc.),  che
costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura  potranno
essere imputati al progetto  soltanto  in  quota  parte  (e  non  per
l'intero costo sostenuto), attraverso una modalita'  di  ripartizione
percentuale commisurata  all'utilizzazione  della  struttura  per  il
progetto. 
SEZIONE E) Motivi di inammissibilita' 
  La richiesta di ammissione al contributo ed  il  relativo  progetto
devono, a pena di inammissibilita': 
  1) Essere presentati da parte di una  organizzazione  che  abbia  i
requisiti soggettivi indicati alla sezione B; 
  2) Essere redatti e compilati in conformita'  agli  schemi  di  cui
all'Allegato  n.  1  della  presente  Direttiva  (allegato   che   ne
costituisce parte integrante e sostanziale)  ed  essere  sottoscritti
dal legale rappresentante del soggetto  o  dei  soggetti  proponenti,
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76  del
DPR n. 445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni  mendaci
rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati; 
  3) Prevedere una durata delle attivita' progettuali non superiore a
dodici mesi; 
  4) Non riguardare le  materie/attivita'  della  protezione  civile,
della cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge  n.
49/1987 e ne' del servizio civile sostitutivo di cui  alla  legge  15
dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche; 
  5) Non prevedere un costo complessivo  del  progetto  superiore  ad
€ 40.000,00, ed all'interno  di  questo,  rispettare  la  percentuale
massima riconoscibile pari al 25% del costo complessivo del  progetto
per le spese relative alle risorse umane, ivi comprese  le  spese  di
progettazione e la percentuale massima del 30% dello stesso ammontare
complessivo relativamente all'acquisto e/o noleggio di  attrezzature,
beni strumentali e materiale didattico; 
  6) Non prevedere l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili; 
  7)  Essere  corredati   dal   curriculum   dell'organizzazione   di
volontariato proponente ed i curricula degli  eventuali  partner  e/o
reti di collegamento  non  istituzionali  indicati  e  coinvolti  nel
progetto; 
  8) Essere corredati da copia conforme dell'atto costitutivo e dello
statuto dell'organizzazione, comprensivi di eventuali integrazioni  e
redatti conformemente all'art. 3, comma 3, legge n. 266/1991; 
  9) Copia conforme  all'originale  dell'ultimo  bilancio  consuntivo
approvato   (secondo   le   modalita'    previste    dallo    statuto
dell'organizzazione) con il  relativo  verbale  di  approvazione  del
medesimo bilancio; 
  10) Pervenire, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00  del
4 ottobre 2011. 
  Costituiscono ulteriori motivi di inammissibilita': 
    10) La presentazione di piu' di un progetto da parte della stessa
organizzazione, sia in forma singola che associata; 
    11) La mancata presentazione - entro  i  termini  previsti  -  da
parte dell'organizzazione delle relazioni finali e/o  rendicontazioni
relative a progetti  gia'  finanziati  con  il  Fondo  Nazionale  del
Volontariato. 
  Saranno inoltre  escluse  le  domande  di  contributo  proposte  da
organizzazioni   che   abbiano   ricevuto   contestazioni   in    via
amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione Generale  per
il  volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni   sociali   -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, formalizzate mediante
atti di autotutela amministrativa o attraverso  procedure  di  natura
giudiziaria. 
SEZIONE F) Procedura, criteri ed esiti della valutazione dei progetti 
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini   dell'ammissibilita'   al
contributo verra' compiuta da una apposita Commissione, nominata  con
decreto del Direttore Generale entro il termine di acquisizione delle
domande stabilite alla sezione C. 
  Le domande ed i plichi pervenuti verranno esaminate prima sotto  il
profilo  di  ammissibilita'  e  successivamente  si  procedera'  alla
valutazione dei  progetti  dichiarati  ammissibili.  I  criteri  sono
individuati nella seguente scheda di valutazione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  La Commissione provvedera' alla stesura  della  graduatoria  finale
che verra' approvata dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato. 
  La graduatoria verra' riportata in un provvedimento  del  Direttore
Generale che sara' pubblicato sul sito  internet  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  La predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti  nell'ordine
del  punteggio   decrescente,   attribuito   dalla   Commissione   di
valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste
dalla presente Direttiva. 
  Non  saranno  ritenuti  idonei,  e   quindi   si   riterranno   non
finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40. 
  Le organizzazioni di volontariato per: 
  1. La presentazione dei progetti e/o  la  compilazione  online  del
formulario unico (Allegato  2);  per  il  quale  si  precisa  che  la
compilazione del formulario online consente il  controllo  automatico
su tutti i vincoli formali previsti nel presente avviso pubblico; 
  2. La predisposizione degli atti formali  necessari  all'avvio  del
progetto; 
  3. L'assistenza tecnica nel corso  della  esecuzione  dei  progetti
ammessi a contributo; 
  4. La predisposizione delle relazioni intermedie,  finali  e  delle
rendicontazioni dei progetti; 
  potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di  Sevizio
per il Volontariato (di cui al D.M. dell'8 ottobre 1997). Al fine  di
rendere  piu'  efficace  l'accompagnamento  alle  organizzazioni   di
volontariato nello svolgimento di tali attivita', sara' mantenuto uno
stretto collegamento, individuando le opportune forme  organizzative,
tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  il
Coordinamento dei Centri di servizio per il Volontariato - CSVnet  ed
i restanti centri e i Comitati di gestione del Fondo speciale per  il
volontariato presso ciascuna Regione. 
SEZIONE G)  Comunicazioni  e  adempimenti  gestionali  riguardanti  i
progetti ammessi a contributo - modalita' di erogazione dello stesso. 
  G.1. Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i  progetti
ammessi a contributo 
  L'Amministrazione inviera', successivamente alla  registrazione  da
parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di  impegno,
apposita  comunicazione  circa  l'esito  della  valutazione  e  della
ammissione/non ammissione a contributo. 
  Le organizzazioni di volontariato ammesse  a  contributo  dovranno,
entro e non oltre 35 giorni dalla data di ricevimento della  suddetta
comunicazione, inviare a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno,
la seguente documentazione: 
  Copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione  nel  Registro
Regionale o Provinciale di cui all'art. 6  della  legge  n.  266/1991
dell'organizzazione di  volontariato  proponente  e  delle  eventuali
organizzazioni di volontariato partner e relativa  dichiarazione  del
legale rappresentante da cui risulti il  permanere  -  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  contributo  -  dell'iscrizione  al
suddetto Registro ove ha sede l'organizzazione; 
  Copia conforme dell'atto da cui risulti il conferimento dei  poteri
al legale rappresentante; 
  Dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  dell'organizzazione
dalla quale risulti che il progetto ammesso a contributo,  non  e'  e
ne' e' stato oggetto di altri  finanziamenti/contributi  con  risorse
pubbliche dirette o indirette; 
  Dichiarazione, resa dal legale  rappresentante  dell'organizzazione
di  volontariato,  in  cui  viene  indicata  la  parte  del  progetto
eventualmente co-finanziata da altre organizzazioni di  volontariato,
da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici  territoriali
o altri soggetti, che non e'  cumulabile  con  il  costo  totale  del
progetto e non puo' costituire la quota parte dell'ente proponente  e
capofila; 
  Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle
origini delle risorse a carico dell'organizzazione proponente; 
  Originale del certificato  penale  e  del  certificato  relativo  a
eventuali    carichi    pendenti    del     rappresentante     legale
dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo; 
  Composizione       dell'attuale       organo        rappresentativo
dell'organizzazione; 
  Codice fiscale dell'organizzazione; 
  Estremi del conto corrente bancario/postale comprensivo: dei codici
CAB, ABI, CIN e IBAN ; 
  Copia  conforme  all'originale  dell'ultimo   bilancio   consuntivo
dell'ente approvato  secondo  le  modalita'  previste  dallo  statuto
dell'organizzazione) con il  relativo  verbale  di  approvazione  del
medesimo bilancio; 
  Documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni  e  le
malattie connesse allo svolgimento delle attivita',  nonche'  per  la
responsabilita' civile verso terzi dei volontari  e  degli  eventuali
destinatari che prenderanno  parte  alle  attivita'  progettuali  che
dovra' contenere l'elenco specifico  dei  volontari  che  prenderanno
parte alle attivita' progettuali; 
  Copia  conforme  all'originale  del  libro   soci   dei   volontari
dell'organizzazione di volontariato proponente e di tutti i volontari
che svolgono attivita' presso la medesima struttura organizzativa; 
  Prospetto nominativo  dei  volontari  che  prenderanno  parte  alle
attivita' progettuali, specificando il periodo di  riferimento  dello
svolgimento di tali attivita', il profilo professionale, le attivita'
in cui saranno impegnati; 
  Nel caso in cui il progetto venga realizzato da piu' organizzazioni
congiuntamente,  o  con   enti   pubblici   e/o   soggetti   privati,
dichiarazione attestante il ruolo e/o la funzione svolti da  ciascuna
di esse  nella  realizzazione  del  progetto,  nonche'  l'indicazione
dell'organizzazione   capofila   alla   quale    le    organizzazioni
co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di
procura legale; 
  Il     curriculum     dell'organizzazione      di      volontariato
capofila/proponente  e  i  curricula  degli  eventuali  partner   non
istituzionali indicati e coinvolti nel progetto; 
  Attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante  di  altre
organizzazioni e/o enti pubblici e privati per i quali e' previsto un
coinvolgimento nella realizzazione del progetto, con la specifica del
ruolo che si intende svolgere. 
  Le suddette dichiarazioni e copie conformi dovranno essere rese  ai
sensi del DPR n. 445/2000. 
  Il mancato invio o  l'invio  anche  parziale  della  documentazione
richiesta entro il termine sopra indicato, comportera'  la  decadenza
dal diritto al contributo. 
  In entrambi i casi, potra' subentrare nel diritto al contributo  il
progetto  immediatamente  successivo  nella  graduatoria  di   quelli
dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione. 
  Ai fini della stipula della convenzione,  in  osservanza  a  quanto
previsto dall'art. 7 della  legge  n.  266/1991,  e'  necessario  che
l'organizzazione di volontariato sia iscritta da almeno sei mesi  nei
Registri regionali di cui all'art. 6 della stessa legge. 
  L'avvio  delle  attivita'  progettuali  avviene  a  seguito   della
sottoscrizione della convenzione predisposta  dall'Amministrazione  e
comunque entro 35 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da
parte dell'Amministrazione. 
  Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine
deve   essere   espressamente   autorizzata   dalla   Divisione   III
Volontariato  della   Direzione   Generale   per   il   volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali. Le  specifiche  condizioni
ed i termini fondamentali connessi alla concessione del contributo ed
alla   realizzazione   delle   attivita'   progettuali   risulteranno
disciplinati dalla suddetta convenzione. 
  Il legale rappresentante dell'organizzazione (o dell'organizzazione
capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante  l'indicazione
della effettiva data di inizio delle  attivita'  nel  rispetto  delle
modalita' indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali  anche
le attivita' propedeutiche e, contestualmente,  un  nuovo  calendario
delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto
iniziale. 
  L'organizzazione  potra'  anche   iniziare   le   attivita'   prima
dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi  i
contraenti,  dandone  preventiva  comunicazione  alla  Divisione  III
Volontariato della Direzione Generale; in tale  circostanza,  laddove
per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse  essere  perfezionata
rimarranno  a  carico  dell'organizzazione  le  spese   eventualmente
sostenute per le  attivita'  gia'  svolte,  senza  alcun  diritto  di
rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione. 
  Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da
raggiungere, le metodologie, i tempi, le  fasi,  la  durata,  sia  le
eventuali variazioni nonche'  compensazioni  tra  le  voci  di  spesa
previste nel piano economico, dovra' essere argomentata  e  formulata
in maniera tale da non stravolgere o  alterare  l'architettura  e  le
finalita' del progetto approvato e comunque dovra' essere  presentata
entro e  non  oltre  l'inizio  dell'ultimo  trimestre  precedente  la
chiusura dell'attivita' progettuale. Tali modifiche  dovranno  essere
preventivamente autorizzate dietro una formale  richiesta  presentata
alla Divisione III Volontariato. 
  In caso di presentazione congiunta del progetto, all'organizzazione
capofila, nei trentacinque giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione di ammissione al  contributo,  deve  essere  attribuita
mediante formale atto di procura notarile, la  rappresentanza  legale
ed  il  potere  di  incassare,  in  nome  e  per  conto  delle  altre
associazioni partner dell'iniziativa. 
  Attivita' di promozione e comunicazione pubblica del  progetto.  E'
fatto obbligo alle organizzazioni  beneficiarie  di  citare  in  ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza
che il medesimo e' realizzato con il contributo del  Fondo  nazionale
per il volontariato - Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  Affidamento  a  soggetti  esterni.  La  realizzazione  di  progetti
finanziati secondo quanto stabilito dalla presente Direttiva non puo'
essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo  il  caso  di
specifiche attivita' che l'organizzazione non e' in grado di svolgere
per mancanza di professionalita' interne. Tali attivita'  non  devono
in alcun modo riguardare le funzioni di  direzione,  coordinamento  e
gestione. 
  L'affidamento a  soggetti  esterni  di  specifiche  attivita'  puo'
essere previsto sin dalla definizione del progetto per  il  quale  si
presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto  dell'effettiva
realizzazione del progetto e'  necessario  presentare  documentazione
appropriata che illustri  nel  dettaglio  (sia  dal  punto  di  vista
amministrativo che contabile) le attivita' che si intendono  affidare
all'esterno. 
  Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche
attivita'  insorga  in  corso  di  realizzazione  del  progetto,   e'
necessario  inoltrare  all'Amministrazione  motivata   richiesta   di
autorizzazione, nel  rispetto  delle  condizioni  e  modalita'  sopra
indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione. 
  G.2. Modalita' di erogazione del contributo 
  Il contributo verra' erogato in due fasi: 
  La prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un
massimo del 70% dell'ammontare del contributo  complessivo  concesso,
verra' versato previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria
di cui alla successiva sezione, tenuto conto della disponibilita'  di
cassa sul competente capitolo di bilancio; 
  La seconda quota, pari al saldo, verra' versata  al  termine  della
realizzazione  del  progetto  e   a   seguito   dell'esito   positivo
dell'accertamento  da  parte  dell'Amministrazione  della   relazione
finale  sui  risultati  conseguiti  in   relazione   agli   obiettivi
programmati, nonche' della verifica della rendicontazione delle spese
sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture  e/o
giustificativi di spesa. 
  L'effettiva erogazione del saldo riconosciuto deve  avvenire  entro
12  mesi   a   far   data   dal   positivo   esito   della   verifica
amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilita' di  cassa
sul competente capitolo di bilancio. 
  Il Ministero si riserva  la  facolta'  di  effettuare  verifiche  e
controlli, nonche' di disporre eventuali atti di autotutela di revoca
e/o recupero, totale e/o parziale, del contributo gia'  concesso  e/o
erogato, anche in itinere. 
  Il  Ministero  si  riserva  altresi'  la  facolta'  di   recuperare
attraverso  l'escussione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui   al
successivo punto 8, il contributo gia' erogato in  tutti  i  casi  di
irregolarita' o di mancato rispetto delle disposizioni  stabilite  in
via amministrativa. 
SEZIONE H) Fideiussione 
  Le organizzazioni  beneficiarie  dei  contributi  devono  stipulare
apposita  fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a   garanzia
dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo  ministeriale  al
progetto). 
  La fideiussione, che  costituisce  costo  imputabile  al  progetto,
deve: 
  a. Essere presentata contestualmente alla  richiesta  di  anticipo,
secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione  e  pubblicato
sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  b. Essere rilasciata da parte di Istituti bancari  e  da  parte  di
intermediari finanziari non bancari iscritti negli  elenchi  previsti
dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente: 
      Elenco speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia  (art.  107),
consultabile sul sito www.bancaditalia.it; 
      Elenco delle imprese autorizzate  da  ISVAP  all'esercizio  nel
ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it; 
  c. Contenere la clausola della rinuncia alla preventiva  escussione
del debitore principale di cui  all'art.  1944,  secondo  comma,  del
codice civile e  la  clausola  del  pagamento  a  semplice  richiesta
scritta  da  parte   dell'Amministrazione   che   rilevi   a   carico
dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione  dell'iniziativa
o del progetto o  rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate
correttamente dai giustificativi prodotti; 
  d. Contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza  della  sua
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino  a
ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  della  rendicontazione  finale,
desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione
ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita  dichiarazione
di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. 
SEZIONE I) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati 
  La Divisione III  della  Direzione  Generale  per  il  Volontariato
effettuera'  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio,  secondo   la
normativa   nazionale   di   riferimento,   nei    confronti    delle
organizzazioni i cui progetti saranno finanziati. 
  Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  Direzione
Generale, la quale provvedera' a diffonderne la conoscenza  nei  casi
ritenuti di interesse generale. 
  L'Osservatorio Nazionale per il Volontariato viene coinvolto  nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo. 
  Le organizzazioni  di  volontariato  sono  tenute  ad  inviare  una
relazione intermedia a  meta'  della  realizzazione  delle  attivita'
progettuali, ossia una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto accompagnata  da  un  prospetto  riepilogativo  delle  spese
sostenute e degli impegni assunti  nel  periodo  di  riferimento,  da
predisporsi nei termini indicati nella convenzione (Allegato n. 2)  e
secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  In caso di accertamento di  motivi  che  inducano  a  ritenere  non
realizzabile la prosecuzione del  progetto,  ovvero  di  un  uso  del
contributo  erogato  non  conforme  alle  finalita'  della   presente
Direttiva e, quindi, del progetto approvato, il Ministero potra',  in
qualsiasi momento, anche in ragione delle risultanze delle  verifiche
amministrativo-contabili   della   rendicontazione   trasmessa    dal
beneficiario, anche in loco, disporre l'interruzione del progetto con
conseguente revoca del contributo gia' erogato. 
  In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso o di mancata incompleta rendicontazione a saldo  delle  spese  e
degli impegni,  il  Ministero  potra'  revocare  il  contributo  gia'
concesso ed erogato in ragione delle attivita' non eseguite e/o delle
spese ed impegni non regolarmente rendicontati. Resta  fermo  che  il
Ministero potra' comunque procedere alla revoca totale del contributo
gia'   concesso   nonostante   la   documentata    realizzazione    e
rendicontazione di singole attivita' di  progetto,  allorche'  queste
ultime appaiono inidonee e/o  insufficienti  a  garantire,  da  sole,
l'effettivo perseguimento e/o raggiungimento degli  obiettivi  e  dei
risultati previsti dal progetto. 
  Entro  30  giorni  dal  termine  delle  attivita'  progettuali   le
organizzazioni di volontariato invieranno alla  Divisione  III  della
Direzione Generale per il Volontariato la relazione  finale,  nonche'
il rendiconto amministrativo contabile sul  costo  complessivo  delle
spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  A    conclusione    della    verifica     amministrativo-contabile,
l'Amministrazione provvedera' ad erogare la rimanente quota parte del
contributo e rilascera' la dichiarazione di svincolo per  la  polizza
fideiussoria. 
  La presente Direttiva, con i relativi  allegati,  sara'  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sul  sito
internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                                Il Sottosegretario di Stato: Musumeci 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 252 

        
      
                                                        Allegato n. 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                        Allegato n. 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico