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Gazzetta del 03 novembre 2010 - n. 257
Circolare del 08 settembre 2010 - n. 7619

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. 7619 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. (10A13002) - (GU n. 257 del 3-11-2010 )

ArgomentoCostruzioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

CIRCOLARE 8 settembre 2010 , n. 7619 

Criteri  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  ai  Laboratori   per
l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche,  prelievo  di
campioni e prove in sito di  cui  all'articolo  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. (10A13002) 

 
 
  Premesse. 
  Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M.  14
gennaio 2008, e successive Circolari esplicative, si prescrive che le
indagini  e  le  prove  geotecniche  devono   essere   effettuate   e
certificate da uno dei laboratori di prova di  cui  all'art.  59  del
D.P.R. n. 380/2001. 
  Le stesse  Norme  Tecniche  sulle  Costruzioni  attribuiscono  alle
indagini  geognostiche,  alla  qualita'  dei  campioni   di   terreno
prelevati ed alle prove in sito un ruolo imprescindibile  nelle  fasi
di progettazione esecuzione e controllo di opere  ed  interventi  sul
territorio. 
  Gli esiti delle indagini e delle prove  possono  incidere  in  modo
diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione,  gestione  e
controllo di un intervento sul territorio, per cui e'  indispensabile
che siano supportati da competenza, qualita' ed  obiettivita'  e  che
tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale  ed  ufficiale
nei  soggetti  incaricati  per  i  quali  deve  essere  garantita  la
legittimita' ad operare, la competenza  la  relativa  responsabilita'
del prodotto. 
  Il citato D.P.R. n. 380 del 6  giugno  2001  -  Testo  Unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia -
all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20  della  legge  n.
1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce,  dopo  aver
definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma  2  prevede  che
«Il  Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori  ad  effettuare
prove sui materiali da costruzione, comprese  quelle  geotecniche  su
terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.». 
  Tutto  cio'  premesso  con  la  presente  Circolare  si   intendono
rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i  soggetti
autorizzati a svolgere le richiamate  attivita'  e  dei  criteri  per
l'attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione. 
  In aderenza  agli  obbiettivi  posti  dalla  Direttiva  Europea  n.
89/106/CEE  ed  in   conformita'   ai   principi   che   disciplinano
l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione  e  prova
ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri  per  il
rilascio delle abilitazioni di cui alla  presente  Circolare,  si  e'
tenuto conto, per quanto applicabili,  delle  disposizioni  contenute
nel decreto interministeriale n.  156  del  9  maggio  2003,  recante
«Criteri  e  modalita'  per  il  rilascio   dell'abilitazione   degli
organismi di  certificazione,  ispezione  e  prova  nel  settore  dei
prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246». 
  Il presente  provvedimento  sostituisce,  per  quanto  riguarda  il
settore in argomento, la precedente  Circolare  n.  349/99,  restando
confermata la validita' delle abilitazioni gia' rilasciate. 
  1. Disposizioni generali. 
  1.1 - Campo di applicazione. 
  Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del D.P.R.  n.
380 del 6 giugno 2001  nonche'  alle  vigenti  norme  tecniche  sulle
costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente  Circolare
riguardano tutte le attivita' connesse con le indagini  geognostiche,
il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito. 
  Ai  fini  di  quanto  riportato  nella  presente   circolare,   per
«Laboratorio» che effettua le attivita' e prove suddette  si  intende
l'insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei  spazi  per
il ricovero delle attrezzature. 
  I laboratori autorizzati per lo  svolgimento  e  la  certificazione
delle attivita' e prove di cui trattasi devono  essere  in  grado  di
effettuare, documentare e certificare almeno le  prove  elencate  nel
seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed  attrezzature
a cio' necessarie, e comunque dell'attrezzatura  minima  indicata  al
successivo punto 6. 
  1.2 - Soggetto gestore. 
  Il soggetto gestore di un «laboratorio autorizzato all'esecuzione e
certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove
in sito» puo' essere una ditta individuale, una societa'  o  un  ente
pubblico. 
  Sono esclusi dall'autorizzazione i titolari di ditte individuali  e
le societa' i cui soci,  i  rappresentanti  legali  od  altre  figure
equivalenti,   siano   direttamente    interessati    in    attivita'
imprenditoriali di esecuzione  di  opere  di  ingegneria  civile,  ad
eccezione di quanto di seguito specificato. 
  E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di  cui  trattasi  ai
soggetti sopra indicati in possesso  di  certificazione  SOA  per  la
categoria specializzata «OS 21» di cui all'Allegato A del  D.P.R.  n.
34/00, anche se qualificati per altre  categorie  di  cui  al  D.P.R.
medesimo, alle seguenti condizioni: i medesimi  soggetti,  secondo  i
principi di cui all'art. 90,  comma  8,  del  D.L.vo  n.  163/2006  e
ss.mm.ii., non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi,  per  i
quali  abbiano  svolto  la   suddetta   attivita'   di   «laboratorio
autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche,
prelievo  di  campioni  e  prove  in  sito»;  ai  medesimi   appalti,
concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'
partecipare un soggetto  controllato,  controllante  o  collegato  al
soggetto  gestore  del  «laboratorio  autorizzato  all'esecuzione   e
certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove
in sito», con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I suddetti divieti sono estesi al legale rappresentante ed al
Direttore responsabile del laboratorio, ai  dipendenti  del  soggetto
gestore del laboratorio stesso,  ai  suoi  collaboratori  e  ai  loro
dipendenti. 
  Tale  disposizione  dovra'   essere   inserita   nei   decreti   di
autorizzazione relativi ai «laboratori autorizzati  all'esecuzione  e
certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove
in sito» e dovra' essere sottoscritta per accettazione  dal  soggetto
gestore. 
  I soggetti suddetti, quando autorizzati  ai  sensi  delle  presenti
disposizioni   «all'esecuzione   e   certificazione    di    indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in  sito»  ogni  qualvolta
svolgano tali attivita' in  un'area  o  un  cantiere  destinato  alla
realizzazione  di  un'opera  di  ingegneria  civile,  hanno  altresi'
l'obbligo di dichiarare  al  Responsabile  del  Procedimento  e/o  al
Committente  il  possesso  della   suddetta   autorizzazione   e   la
conseguente esclusione del  soggetto  stesso,  nonche'  di  eventuali
societa' controllate secondo l'art. 2359 del C.C., dall'attivita'  di
esecuzione dei lavori nell'ambito del medesimo cantiere. 
  E' compito del Responsabile del Procedimento  di  realizzazione  di
un'opera pubblica verificare che  le  suddette  disposizioni  vengano
osservate,  eventualmente  facendone  menzione  anche  nel   relativo
Capitolato Speciale d'Appalto. Si richiama anche  all'attenzione  del
Responsabile del Procedimento la necessita' che  i  soggetti  di  cui
sopra, qualora siano o siano stati  appaltatori  o  concessionari  di
lavori  pubblici,  oppure  subappaltatori   o   cottimisti   di   una
determinata opera pubblica, non svolgano  attivita'  di  «laboratorio
autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche,
prelievo di campioni e prove in sito» nello stesso intervento o nello
stesso contesto operativo (sito o cantiere) in fase di esecuzione dei
lavori o nelle altre fasi di realizzazione dell'opera,  ivi  compresa
la fase del collaudo e quella inerente un eventuale contenzioso. 
  Al riguardo si rammenta che il principio di terzieta', cui tutti  i
soggetti autorizzati sono obbligati, vale anche nei rapporti  diversi
da quelli dell'evidenza pubblica e,  in  particolare,  negli  appalti
privati, nel senso che, soprattutto a tutela delle inderogabili norme
sulla sicurezza delle costruzioni, il committente  privato  non  puo'
esimersi  dal  rivolgersi  ai  soggetti  autorizzati   per   ottenere
progettazioni ed altre prestazioni di supporto alla progettazione  di
qualita' ed imparziali, fermi sempre i poteri della  P.A.  competente
in materia urbanistico-edilizia e/o di sicurezza delle costruzioni di
verificare il contenuto e la qualita' stessa di ogni progetto. 
  1.3 - Garanzia di Qualita'. 
  Il laboratorio deve operare  in  regime  di  garanzia  di  qualita'
dotandosi  di  un  Sistema  di  Gestione  della  Qualita'  (SGQ)  che
sovraintenda all'attivita' del laboratorio, coerente con la norma UNI
EN ISO 9001 in corso di validita', nonche' con la norma EN 17025  per
quanto  attiene  l'organizzazione  generale  e  la   gestione   della
struttura. La conformita' del SGQ alla norma UNI  EN  ISO  9001  deve
essere certificata da parte di un  organismo  terzo  indipendente  ed
accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione. 
  A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di  un  proprio  Manuale
della Qualita', gestito in modo autonomo da  un  «Responsabile  della
Qualita'», appartenente al personale del laboratorio, che  custodisce
il Manuale stesso ed e' responsabile della sua corretta  gestione  ed
implementazione. 
  Il Manuale della Qualita', che deve  fare  riferimento  anche  alla
norma EN 17025, deve essere riesaminato ed  eventualmente  aggiornato
periodicamente. 
  Una copia del Manuale della Qualita', anche in formato elettronico,
e' depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. 
  2.Direttore responsabile. 
  2.1 - Requisiti. 
  Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di  laurea  in
ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero  magistrale,
o di altro equipollente titolo di studio. 
  In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze  nei
seguenti settori: 
    delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni; 
    delle procedure sperimentali; 
    della normativa nazionale ed internazionale di riferimento; 
    del  funzionamento  delle  macchine  e  delle  attrezzature   per
sondaggi e prove in sito. 
  Il curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza del Direttore
devono essere adeguatamente documentate con riferimento  a  studi  ed
attivita' rientranti nel campo specifico delle indagini geognostiche,
il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito. 
  2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni. 
  Il Direttore: 
    sovrintende al  funzionamento  dell'organismo  ed  all'esecuzione
delle attivita' di indagini e prove; 
    adotta le corrette procedure operative sperimentali; 
    presta con continuita' la propria attivita' professionale  presso
il laboratorio e, quando necessario, nelle aree di indagine; 
    vigila con continuita' sul rispetto delle procedure, sia tecniche
che amministrative, da parte del personale addetto; 
    assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza; 
    sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite. 
  Al  Direttore  viene  attribuita  la  piena  responsabilita'  della
corretta esecuzione delle indagini, del prelievo dei campioni,  delle
prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione. 
  Al Direttore  e'  fatto  divieto  di  assumere  contestualmente  la
direzione di piu' di un laboratorio  nonche'  di  svolgere  attivita'
imprenditoriale nel settore  delle  costruzioni.  Il  Direttore  puo'
tuttavia svolgere  attivita'  professionale  di  direzione  lavori  e
collaudo di opere con esclusione dei lavori nei quali sono richieste,
impiegate o  programmate,  indagini  geognostiche  e  prove  in  sito
effettuate o da effettuarsi dal laboratorio del quale e' Direttore. 
  In caso di temporanea indisponibilita' del Direttore, per  malattia
o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente  incaricare  di
tali mansioni un sostituto, purche' dotato i degli stessi requisiti e
sottoposto agli stessi vincoli 
  3. Personale. 
  La  funzionalita'  del  laboratorio  deve  essere   assicurata   da
personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni,
alle caratteristiche ed all'attivita' per le quali il laboratorio  e'
autorizzato. 
  L'organico medio annuo degli  operatori  impiegati  dovra'  trovare
ragionevole riscontro con il numero e  la  tipologia  di  sondaggi  e
prove effettuate e certificate, fermo restando che  ogni  laboratorio
deve poter disporre di un numero  congruo  di  persone  specializzate
addette,  in  coerenza  con  il   numero   minimo   di   attrezzature
obbligatorie di cui dispone. Inoltre, per ogni squadra che  operi  in
uno specifico sito o cantiere, quando non possa  essere  presente  il
Direttore del laboratorio, deve  essere  presente  un  geologo  o  un
ingegnere qualificato (in possesso di laurea magistrale o  triennale)
con l'incarico di responsabile di  sito,  con  funzioni  di  guida  e
controllo dei sondatori. 
  L'attivita' dell'aliquota minima  di  personale  richiesto  per  un
regolare e continuo svolgimento dell'attivita' del  laboratorio  deve
essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo  continuativo  e
di durata almeno pari  al  periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione.
Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria  presenza  a
tempo pieno presso il laboratorio. 
  3.1 - Requisiti ed oneri. 
  Il personale addetto alla sperimentazione deve avere  una  perfetta
conoscenza  delle  procedure  di   prova   e   delle   modalita'   di
funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei
dati. In tal  senso,  quando  previsto  dagli  accordi  nazionali  di
settore, egli deve  essere  in  possesso  di  apposito  patentino  di
abilitazione alla conduzione di macchine complesse. 
  La qualificazione dei tecnici  responsabili  del  sondaggio  e  dei
sondatori  e'  documentata  attraverso   i   titoli   posseduti   e/o
l'attivita' svolta nel campo delle indagini geognostiche e  prove  in
sito, e verificata in sede di sopralluogo  da  parte  dei  funzionari
incaricati. 
  Il personale del laboratorio dovra' assicurare, ciascuno per quanto
attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in  osservanza
alle procedure definite nel Manuale della Qualita', il  funzionamento
del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore. 
  In particolare il responsabile di sito dovra': 
    curare lo svolgimento delle indagini e delle  prove,  secondo  il
programma e le modalita' stabilite dal Direttore; 
    eseguire,  sotto  la  guida  del  Direttore,  l'elaborazione  dei
risultati delle prove; 
    gestire l'archivio dell'attivita' dell'organismo e  dei  campioni
esaminati; 
    avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in  base
al Manuale della Qualita'. 
  3.2 - Riservatezza e sicurezza. 
  Tutto il personale  del  laboratorio  e'  tenuto  al  rispetto  del
segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni  raccolte
durante lo svolgimento dei  suoi  compiti,  ed  il  laboratorio  deve
rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di
riservatezza e la sicurezza della sua attivita'. 
  3.3 - Imparzialita', indipendenza e integrita'. 
  Il  laboratorio  ed  il  suo  personale  devono  essere  liberi  da
qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro  genere,  che
possa influenzare la conduzione delle prove. 
  Il laboratorio ed il  suo  personale  non  devono  altresi'  essere
comunque coinvolti in attivita' che possano  danneggiare  la  fiducia
nella loro indipendenza di giudizio  ed  imparzialita'  nei  riguardi
delle attivita' di indagine. 
  Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e
delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio. 
  La remunerazione del personale addetto alle attivita' di prova  non
deve dipendere dal numero delle prove, indagini e/o prelievi eseguiti
ne' dai risultati delle stesse. 
  4. Sede del laboratorio e Locali. 
  I locali destinati allo svolgimento  delle  attivita'  di  prova  e
certificazione, nonche' quelli in cui e' previsto il  ricovero  delle
attrezzature devono essere in regola con le vigenti  disposizioni  in
tema di regolamenti urbanistici, igiene  e  sicurezza  del  lavoro  e
devono avere una superficie utile,  costituita  da  spazi  operativi,
uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entita'  ed  al  tipo
dell'attivita' da svolgere, agli  spazi  d'uso  e  di  manovra  delle
attrezzature di prova, nonche' al personale impiegato,  nel  rispetto
delle norme vigenti a tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro.  Il  laboratorio  deve   inoltre
possedere  idonei  spazi  per  il  ricovero  delle  attrezzature   di
sondaggio e prove in sito. 
  Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale
da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli  addetti
di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
  5.Prove. 
  I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo
dei campioni e le prove in sito devono essere in grado di effettuare,
elaborare  e  certificare  almeno  le  seguenti  attivita'  e   prove
obbligatorie, che costituiscono  requisito  minimo  per  il  rilascio
dell'autorizzazione: 
  1.1 Perforazioni: 
    1.1.1 Perforazione a rotazione per il  carotaggio  continuo  o  a
distruzione di nucleo, fino ad una profondita' di almeno 50 metri, in
ogni tipo di materiale; 
    1.1.2 Prelievo di  campioni  indisturbati  (ad  infissione  ed  a
rotazione) e a disturbo limitato; 
  1.2 Prove di permeabilita': 
    1.2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri  disposti
a raggiera; 
    1.2.2 Prove di permeabilita' in foro nei terreni (prova Lefranc); 
    1.2.3 Prova di permeabilita' in foro nelle rocce (prova Lugeon); 
  1.3 Prove in foro di sondaggio: 
    1.3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard  Penetration  Test
(S.P.T.); 
    1.3.2 Prove scissometriche (vane test); 
    1.3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche. 
  Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, il laboratorio potra'
inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere  e  certificare  altre
specifiche  prove,  riconducibili  a  prescrizioni  contenute   nelle
vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il  laboratorio
dovra' dimostrare  di  possedere  le  conoscenze  e  le  attrezzature
necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno
essere svolte nel rispetto delle procedure e dei  principi  riportati
nella presente Circolare. 
  Si riporta, a titolo  esemplificativo  un  elenco  delle  possibili
prove facoltative: 
  1.4 Prove facoltative: 
    1.4.1 Prove penetrometriche dinamiche; 
    1.4.1.a) Continue a punta chiusa e rivestimento (D.P.S.H.); 
    1.4.1.b) Continue a punta chiusa (D.P.H. o D.P.M.); 
    1.4.2 Prove penetrometriche statiche; 
    1.4.2.a) Prove con punta meccanica (CPT); 
    1.4.2.b) Prove con punta elettrica (CPTE) ; 
    1.4.2.c) Prove con punta elettrica e piezocono (CPTU); 
    1.4.2.d) Prove con punta elettrica e piezocono sismico  (SCPTU  -
Seismic Cone Penetration Test) 
    1.4.3 Prove di carico su piastra; 
    1.4.4 Misura del peso dell'unita' di volume; 
    1.4.4.a) Con volumometro a sabbia; 
    1.4.4.b) Con volumometro a palloncino (acqua); 
    1.4.5 Prova per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito; 
    1.4.6 Prove pressiometriche (MPM); 
    1.4.7  Indagini,  prelievo  di  campioni  e  prove  a  mare,   in
profondita',  mediante  il  possesso  di   appropriato   livello   di
conoscenza ed adeguate attrezzature; 
    1.4.8  Perforazioni  inclinate-orizzontali  per  l'esecuzione  di
opere in galleria; 
    1.4.9 Esecuzione di controlli e monitoraggio in continuo. 
  6. Attrezzature. 
  All'atto dell'istanza il laboratorio  deve  disporre  di  tutte  le
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' e/o prove di
cui  sopra,  nella  quantita'  adeguata  rispetto  alla  numerosita',
all'entita' ed alla tipologia di attivita' svolta,  e  comunque  deve
disporre almeno della seguente attrezzatura: 
  6.1 Attrezzature obbligatorie: 
    6.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione  da  piccolo
diametro, (macchina operatrice semovente  e/o  su  slitta  dotata  di
antenna e testa di  rotazione),  complete  di  pompa  per  fluido  di
circolazione e di pompa ad  alta  pressione  per  campionamento,  con
relativi set di aste di perforazione minimo 2 calibri (diametri 50÷76
mm)  carotieri  semplici  e  doppi  (diametro   101mm),   distruttori
(triconi, trilama ecc) e tubazioni di rivestimento telescopiche, min.
2  calibri  (diametri  compresi  fra  127  e  200   mm)   idonei   al
raggiungimento di  almeno  50  m  di  profondita'  in  ogni  tipo  di
materiale; 
    6.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT  munito  di  dispositivo  di
sgancio automatico o comandato idraulicamente; 
    6.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento  indisturbato  dei
terreni sia con metodo ad infissione sia con metodo rotativo di  tipo
semplice  e  doppio,  tipo  Shelby,  Osterberg  e  tipo   Denison   o
equivalenti, compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni; 
    6.1.4 Attrezzatura  per  prove  di  permeabilita'  in  foro  tipo
Lefranc e Lugeon; 
    6.1.5  Attrezzature  varie  per  misure  in  foro   (freatimetro,
scandaglio, pocket penetrometer e torvane); 
    6.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica; 
  6.2 Attrezzature facoltative: 
    6.2.1  Attrezzatura  per  prove  penetrometriche  dinamiche   con
rivestimento, di tipo DPSH; 
    6.2.2 Attrezzatura per prove penetrometriche  dinamiche  di  tipo
DPH o DPM; 
    6.2.3  Attrezzatura  per  prove  penetrometriche   statiche   con
penetrometro meccanico, con capacita' di spinta non inferiore  a  200
KN; 
    6.2.4  Sistema  per  prove  penetrometriche  statiche  con  punta
elettrica e/o con  piezocono,  anche  sismico,  con  controllo  della
verticalita'; 
    6.2.5 Attrezzatura per prove di carico con  piastre  di  diametro
compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per  la
misura del carico e degli spostamenti; 
    6.2.6 Attrezzatura per la misura della densita' in sito; 
    6.2.7 Attrezzatura per la determinazione  dell'indice  C.B.R.  in
sito; 
    6.2.8 Attrezzatura per prove pressiometriche in foro. 
  Tutte le attrezzature devono essere conservate  con  cura;  debbono
essere  altresi'  attuate   appropriate   procedure   periodiche   di
manutenzione. 
  Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura  deve  essere
tenuta aggiornata una scheda che deve riportare: 
    a) il nome dell'attrezzatura; 
    b) il nome del fabbricante,  l'identificazione  del  tipo  ed  il
numero di serie; 
    c) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..); 
    d) i dettagli sulle manutenzioni effettuate; 
    e) la storia  dei  danni  subiti,  di  tutti  i  malfunzionamenti
relativi, di tutte le eventuali  modifiche  apportate,  di  tutte  le
riparazioni effettuate; 
    g) il programma di taratura  e/o  di  controllo  nel  tempo,  ove
richiesto. 
  7. Metodi di prova e procedure. 
  Il  laboratorio  deve  disporre   di   istruzioni   dettagliate   e
documentate  sull'utilizzazione  e  il  funzionamento  di  tutte   le
apparecchiature,  nonche'  sulle  tecniche  di   indagini   e   prove
normalizzate. 
  Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i  dati  di  riferimento
utilizzati nelle attivita'  dell'organismo  e  le  procedure  per  il
rilascio  dei  certificati  di  prova  devono  essere  contenute,  ed
eventualmente aggiornate con continuita',  nella  documentazione  del
SGQ. 
  8. Iter amministrativo, procedura di certificazione e Certificati. 
  L'iter  amministrativo  interno  finalizzato  al   rilascio   della
certificazione deve comprendere almeno: 
    la redazione di  un  verbale  di  accettazione  che  descriva  in
dettaglio la commessa; 
    un resoconto dell'attivita' svolta sul sito; 
    un registro di carico e scarico per tutte le commesse; 
    l'archiviazione   della   documentazione   di    prova    e    di
certificazione; 
    un registro giornaliero delle attivita' in sito. 
  Gli  stampati  adottati  per  l'accettazione  od  altre  procedure,
nonche' la carta intestata del laboratorio, o comunque  del  soggetto
gestore, che svolgono diverse attivita', devono indicare  chiaramente
il settore o i settori di prova per  il  quale  lo  stesso  e'  stato
autorizzato; cio' al  fine  di  evitare  che  l'utente  possa  essere
indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove  od
attivita' non soggette alla specifica autorizzazione di cui trattasi. 
  I risultati delle attivita' condotte  dal  laboratorio,  unitamente
alle  informazioni  fornite  dal  richiedente,  formano  oggetto  del
«Certificato di indagini, prelievo e/o prove in sito» che espone  con
esattezza, chiarezza e senza ambiguita' i risultati  delle  indagini,
dei prelievi e  delle  prove,  le  metodologie  seguite  e  tutte  le
ulteriori informazioni utili. 
  In generale ciascun Certificato  deve  far  riferimento  all'intera
commessa ovvero a ciascuno dei punti di sondaggio previsti  nell'area
e deve contenere almeno: 
    a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il Certificato; 
    b) una identificazione univoca del  Certificato  (con  un  numero
progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina
ed il numero totale delle pagine; 
    c) l'identificazione del richiedente il Certificato di prova; 
    d)   l'indicazione   del   cantiere   ovvero   dell'opera    alla
realizzazione della quale le indagini e le prove sono finalizzate; 
    e) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine  (mediante  una
corografia in scala opportuna ed una  planimetria  di  dettaglio  con
l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine); 
    f) l'attrezzo di perforazione, il metodo di  perforazione  ed  il
tipo di rivestimento; 
    g) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche  il
tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura; 
    h) le date di inizio ed ultimazione delle operazioni; 
    i) le misure, gli esami e i  loro  risultati  corredati,  se  del
caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie; 
    h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della
perforazione,  il  diametro  di  perforazione,  il   diametro   degli
eventuali  rivestimenti,  i  campioni  prelevati  ed   il   tipo   di
campionatore usato, la profondita' e la data di prelievo; 
    i) il rilievo della falda nel corso della perforazione; 
    j) le eventuali anomalie riscontrate; 
    k) la firma e il  titolo  o  un  contrassegno  equivalente  delle
persone che hanno assunto la responsabilita' tecnica delle operazioni
in sito. 
  Modifiche o aggiunte ad  un  certificato  di  prova,  dopo  la  sua
emissione, sono consentite solo  per  mezzo  di  un  altro  documento
«emendamento/aggiunta» al certificato di  prova,  che  deve  avere  i
requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento  dovra'
essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.
Il  Certificato  non  deve  contenere  valutazioni,  apprezzamenti  o
interpretazioni sui risultati della prova. 
  Tutti i certificati emessi  devono  essere  conservati  con  numero
progressivo in apposito raccoglitore da conservare in  archivio,  per
un periodo di almeno dieci anni. 
  9. Documentazione da allegare all'istanza. 
  L'istanza  di  autorizzazione  deve  contenere  la   documentazione
riportata nell'elenco seguente: 
    1. Documentazione relativa al soggetto  gestore,  costituita,  in
caso di societa',  da  copia  dell'Atto  Costitutivo  e  Copia  dello
Statuto con eventuali successive variazioni. 
    2. Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale
Rappresentante. 
    3. Copia conforme del  Certificato  della  Camera  di  Commercio,
comprensivo della certificazione antimafia. 
    4.  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  non
incompatibilita' resa dal Legale Rappresentante. 
    5. Dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  dal
Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e  tra
gli amministratori, di soggetti coinvolti  nelle  attivita'  ritenute
incompatibili, come precisato al punto 1. 
    6. Dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  di  impegno
sull'osservanza  delle  regole  comportamentali   resa   dal   Legale
Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali). 
    7. Planimetria dei locali utilizzati come uffici e  dell'area  di
ricovero mezzi, in scala adeguata,  timbrata  e  siglata  dal  Legale
Rappresentante. 
    8. Dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  del  Legale
Rappresentante con la quale si attesta che i locali  sono  in  regola
con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di
igiene e di sicurezza sul lavoro. 
    9. Dichiarazione riguardante la proprieta'  dei  locali  o  copia
conforme del contratto di affitto. 
    10.  Elenco   delle   attrezzature,   sottoscritto   dal   Legale
Rappresentante. 
    11. Dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  del  Legale
Rappresentante attestante la proprieta' delle attrezzature, anche  se
con riservato dominio. 
    12. Copia conforme dei certificati di taratura  delle  principali
attrezzature di misura di forze, pressioni e spostamenti,  emessi  da
uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.
380/2001  o  da  organismo  di  taratura  regolarmente   accreditato.
L'obbligo di taratura della strumentazione afferente il settore delle
prove in situ non riguarda tutti  quegli  strumenti  di  misura,  (ad
esempio manometri delle sonde) che non hanno una valenza sul prodotto
tecnico finale o sulla  prova  certificata,  ma  sono  esclusivamente
funzionali al controllo di  processo  dell'attrezzatura  impiegata  e
quindi  soggetti  esclusivamente  alle  norme  interne  di  ordinaria
manutenzione  periodica  di  ogni  singolo   soggetto   gestore,   in
conformita' a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza  (D.Lgs
81/2008)  e  dalle  norme  UNI  EN  ISO  di  settore.  In  regime  di
autorizzazione  i  controlli  di  taratura  richiesti  devono  essere
eseguiti con cadenza almeno annuale. 
    13. Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante,
con indicazione, per ciascuno, della mansione ricoperta, del rapporto
di lavoro e dell'eventuale titolo di studio. 
    14. Copia conforme dei titoli  di  studio  e  dei  curricula  del
Direttore e degli eventuali responsabili di sito. 
    15. Copia  conforme  dell'incarico  professionale  al  Direttore,
quando non dipendente. 
    16. Dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorieta'  di  non
incompatibilita' rese dal Direttore e dagli eventuali responsabili di
sito. 
    17. Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del
Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per
il restante personale. 
    18.  Relazione  redatta  dal  Legale  Rappresentante   su   carta
intestata riportante l'attivita' svolta  nel  periodo  precedente  la
richiesta di abilitazione. 
    19.  Modelli  utilizzati  per  la  registrazione  delle  commesse
ricevute e per la relativa certificazione. 
    20. Descrizione dell'iter amministrativo interno. 
    21.  Fotocopia  dei  documenti  di  identita'   di   coloro   che
sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive. 
    22. Copia conforme della certificazione del Sistema  di  Gestione
della Qualita'. 
    23. Manuale della Qualita', anche in formato elettronico. 
  Per la  dichiarazione  di  non  incompatibilita'  rese  dal  Legale
Rappresentante, dal Direttore e dagli Sperimentatori (punti  4  e  16
dell'elenco), si suggerisce il seguente schema: 
  «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna  incompatibilita'
fra  l'attivita'  esercitata  nel  laboratorio  ed  altre   attivita'
esterne. In particolare dichiara di  essere/non  essere  direttamente
interessato in attivita' di esecuzione di opere di ingegneria civile;
si impegna altresi' a non operare in qualita' di direttore dei lavori
o collaudatore per le realizzazioni  di  ingegneria  civile  rispetto
alle quali abbia utilizzato le strutture del laboratorio per indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito». 
  Qualora, nella dichiarazione di cui sopra, il soggetto dichiari  di
essere direttamente interessato in attivita' di esecuzione  di  opere
di ingegneria civile, deve precisare le attivita' per le quali e'  in
possesso    di    specifica    certificazione    SOA,    impegnandosi
conseguentemente al rispetto di tutte  le  diposizioni  impartite  al
riguardo nel Punto 1.2. 
  Per la dichiarazione di impegno, resa dal  titolare  o  dal  Legale
Rappresentante si suggerisce il seguente schema: 
  «Il  sottoscritto...........,  in  qualita'   di   Titolare   della
ditta.... (o Legale Rappresentante della societa'....) si impegna a: 
    a)  chiedere,  producendo  la   necessaria   documentazione,   il
preventivo   nulla-osta   per   qualsiasi   variazione   dell'assetto
proprietario,  per   eventuale   sostituzione   del   Direttore   del
laboratorio o degli altri operatori e per eventuale cambio  di  sede;
cio' per consentire all'Amministrazione la verifica della  permanenza
dei   presupposti   in   base   ai   quali   e'   stata    rilasciata
l'autorizzazione; 
    b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico  centrale  ogni
eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario. 
    c)     rispettare     tutte     le     disposizioni     impartite
dall'Amministrazione   circa   l'iter   amministrativo   da   seguire
nell'attivita' di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove
in sito e relativa certificazione.». 
  Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza  si  intendono  rese  a
mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai  sensi  dell'art.
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
  10. Istruttoria e controlli. 
  La  documentazione  inerente  l'istanza  di  autorizzazione,  sopra
richiamata, deve essere trasmessa al Servizio  Tecnico  Centrale  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che  ne  cura  l'istruttoria
per il successivo esame e  parere  del  predetto  Consesso.  In  fase
istruttoria il Servizio  Tecnico  Centrale  puo'  disporre  visite  o
controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento.
Le predette visite ispettive o controlli potranno  essere  effettuate
anche da  personale  dei  Provveditorati  Interregionali  alle  Opere
Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale. 
  Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono
essere altresi' disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il
mantenimento dei requisiti richiesti. 
  11. Durata e rinnovo dell'autorizzazione. 
  L'autorizzazione,  rilasciata  dal  Servizio  Tecnico  Centrale  su
conforme parere del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  ha
validita' quinquennale e puo' essere rinnovata alla scadenza. 
  L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno  sei  mesi  prima
della scadenza  dell'autorizzazione  al  Servizio  Tecnico  Centrale.
L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione  di  rito,
ad eccezione di quella  rimasta  invariata,  per  la  quale  si  deve
comunque produrre una dichiarazione  attestante  la  validita'  della
documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo. 
  La  mancata  o  incompleta  presentazione  dell'istanza   e   della
documentazione   entro   tale   termine   comporta    la    decadenza
dell'autorizzazione alla scadenza naturale. 
  12. Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione. 
  Quando il Servizio  Tecnico  Centrale,  nell'ambito  delle  proprie
attivita' di controllo o  visite  ispettive,  riscontra  difformita',
inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti  richiesti,
di entita' tali da non compromettere nel complesso  la  funzionalita'
del laboratorio e la  significativita'  dei  risultati  delle  prove,
diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che
saranno formalmente comunicati. 
  Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o
sopravvenute  carenze  rispetto  ai  requisiti  richiesti,  tali   da
compromettere, ma in  maniera  temporanea  o  comunque  sanabile,  la
funzionalita' del  laboratorio  e  che  richiedono  una  revisione  e
riorganizzazione dello stesso, ovvero qualora  le  azioni  correttive
messe in atto in riposta alla diffida  di  cui  sopra  non  risultino
adeguate, propone al Presidente del Consiglio  Superiore  dei  LL.PP.
l'emissione di un provvedimento di  sospensione  dell'autorizzazione,
nel quale ne e' indicata la durata, non superiore  a  6  mesi.  Entro
tale periodo di tempo il laboratorio deve  dimostrare  l'ottemperanza
alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione. 
  L'attivita' del laboratorio potra' essere ripresa alla scadenza del
periodo   di   sospensione,   previo    accertamento    dell'avvenuto
adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede
di sospensione. 
  13.Revoca dell'autorizzazione. 
  Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel
provvedimento di  sospensione  di  cui  sopra,  il  Servizio  Tecnico
Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un  termine  non
inferiore  a  trenta  giorni.  Decorso  tale  termine  senza  che  il
laboratorio abbia provveduto  efficacemente  a  mettersi  in  regola,
propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  il
provvedimento di revoca. 
  E' prevista altresi' la revoca dell'autorizzazione ove il  Servizio
Tecnico   Centrale   accerti   gravi   inadempienze   rispetto   alle
disposizioni  della  presente  Circolare  riguardanti  i  criteri  di
imparzialita',  indipendenza,  corretta  gestione  del   laboratorio,
competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione  delle
prove, tali da compromettere gravemente la  garanzia  di  qualita'  a
base dell'autorizzazione. 
  Nel caso  in  cui  il  Servizio  Tecnico  Centrale  accerti,  anche
mediante ispezioni  e  controlli,  le  suddette  gravi  inadempienze,
procede  immediatamente   con   un   provvedimento   di   sospensione
cautelativa  dell'attivita'   di   certificazione,   e   diffida   il
laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore
a  trenta  giorni.  Entro  tale   termine   il   laboratorio   potra'
eventualmente produrre le proprie controdeduzioni. 
  Decorso  il  suddetto  termine  senza  che  il  laboratorio   abbia
provveduto in maniera efficace a mettersi in regola,  ovvero  qualora
non  si  considerino  esaurienti  le  controdeduzioni   eventualmente
presentate dal  laboratorio  stesso,  il  Servizio  Tecnico  Centrale
propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  il
provvedimento di revoca. 
  I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito  il  parere  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
  14. Procedure transitorie per i laboratori gia' autorizzati. 
  I  laboratori  gia'  titolari  di  autorizzazione  ministeriale   a
svolgere e certificare attivita' di indagini  geognostiche,  prelievo
dei campioni e prove in sito  devono  adeguarsi  a  quanto  riportato
nella presente Circolare entro 12 mesi dall'emanazione della  stessa,
dimostrando al Servizio  Tecnico  Centrale  l'ottemperanza  a  quanto
prescritto. L'adeguamento a quanto riportato nella presente Circolare
deve essere comunque verificato in sede di rinnovo  delle  precedenti
autorizzazioni. 
    Roma, 8 settembre 2010 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Karrer