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Suppl. ordinario del 18 agosto 2010 - n. 195
Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 - n. 131

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160) - (GU n. 192 del 18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.195) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2010

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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 131 

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante  il
codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19  della
legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160) 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione normativa 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Galan, Ministro delle politiche  agricole
                            alimentari e forestali 
 
                            La Russa, Ministro della difesa 
 
                            Gelmini,    Ministro     dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale  
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

        
                    Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo del l'art.  19,  comma  15  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia: 
              «Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis) 
              Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni   correttive   o   integrative,   anche    con
          riferimento all'aspetto processuale, del citato  codice  di
          cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
          modificato dalla presente legge, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di  cui  all'  art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                correggere  gli  errori  materiali  e  i  difetti  di
          coordinamento presenti nel codice; 
                armonizzare   la   normativa   con   la    disciplina
          comunitaria e internazionale,  in  particolare  con  quella
          intervenuta  successivamente  all'emanazione  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo  n.  30  del  2005,  e
          definire le sanzioni da applicare  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  recate  in   materia   di   protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; 
                introdurre  strumenti   di   semplificazione   e   di
          riduzione degli adempimenti amministrativi; 
                prevedere che, nel caso di invenzioni  realizzate  da
          ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche  di
          ricerca,  l'universita'  o   l'amministrazione   attui   la
          procedura di brevettazione, acquisendo il relativo  diritto
          sull'invenzione; 
                riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere  il
          riconoscimento  di  un  marchio  e  utilizzarlo  per   fini
          commerciali   per   identificare   con   elementi   grafici
          distintivi    il     patrimonio     culturale,     storico,
          architettonico,  ambientale  del  relativo  territorio;  lo
          sfruttamento del marchio a  fini  commerciali  puo'  essere
          esercitato direttamente  dal  comune  anche  attraverso  lo
          svolgimento di attivita' di  merchandising,  vincolando  in
          ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi  al
          finanziamento  delle   attivita'   istituzionali   o   alla
          copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,
          recante Codice della proprieta' industriale  e'  Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273  che  reca  Misure  per   favorire
          l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. 
              «Art. 15 (Delega al  Governo  per  il  riassetto  delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o  piu'
          decreti legislativi per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di proprieta' industriale, nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) ripartizione della materia per settori omogenei  e
          coordinamento, formale e  sostanziale,  delle  disposizioni
          vigenti  per  garantire  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica; 
                b)  adeguamento  della  normativa   alla   disciplina
          internazionale e comunitaria intervenuta; 
                c) revisione e armonizzazione  della  protezione  del
          diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela  della
          proprieta' industriale, con  particolare  riferimento  alle
          condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
          e alle procedure per il  riconoscimento  della  sussistenza
          dei requisiti; 
                d)  adeguamento   della   disciplina   alle   moderne
          tecnologie informatiche; 
                e)   riordino   e   potenziamento   della   struttura
          istituzionale preposta alla gestione della  normativa,  con
          previsione  dell'estensione  della  competenza  anche  alla
          tutela del diritto d'autore sui disegni  e  modelli,  anche
          con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
          gestionale; 
                f)   introduzione   di    appositi    strumenti    di
          semplificazione    e    riduzione     degli     adempimenti
          amministrativi; 
                g)   delegificazione   e   rinvio   alla   normazione
          regolamentare    della    disciplina    dei    procedimenti
          amministrativi secondo i criteri di cui all'art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                h) previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego  di
          conoscenze ed esperienze tecnico-industriali,  generalmente
          note e facilmente accessibili agli esperti e operatori  del
          settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  i  Ministri  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e  degli  affari  esteri.  In
          deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  a
          seguito della deliberazione preliminare del  Consiglio  dei
          ministri, sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il parere del Consiglio di Stato. 
              3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art.
          non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              3-bis. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
          cui al presente articolo, il Governo puo' adottare,  previo
          parere   delle   competenti    Commissioni    parlamentari,
          disposizioni   correttive   o   integrative   dei   decreti
          legislativi medesimi.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 3, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 febbraio 2006, n.  78,  recante  attuazione  della
          direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
          invenzioni biotecnologiche. 
              «Art.  5  (Procedimento).  -  1.   L'Ufficio   italiano
          brevetti  e  marchi,   in   sede   di   valutazione   della
          brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al  fine  di
          garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c),
          puo' richiedere il parere del  Comitato  nazionale  per  la
          biosicurezza e le biotecnologie. 
              2. La provenienza del materiale  biologico  di  origine
          animale o vegetale, che sta alla base  dell'invenzione,  e'
          dichiarata all'atto della  richiesta  di  brevetto  sia  in
          riferimento al Paese di origine, consentendo  di  accertare
          il rispetto della legislazione in materia di importazione e
          di esportazione, sia in relazione  all'organismo  biologico
          dal quale e' stato isolato. 
              3. La domanda di brevetto relativa  ad  una  invenzione
          che ha  per  oggetto  o  utilizza  materiale  biologico  di
          origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso,
          libero e informato a tale prelievo e  utilizzazione,  della
          persona da cui e' stato prelevato tale materiale,  in  base
          alla normativa vigente. 
              4. La domanda di brevetto relativa ad  una  invenzione,
          che  ha  per  oggetto  o   utilizza   materiale   biologico
          contenente   microrganismi   o   organismi    geneticamente
          modificati, deve essere corredata da una dichiarazione  che
          garantisca l'avvenuto rispetto degli  obblighi  riguardanti
          tali modificazioni, derivanti dalle normative  nazionali  o
          comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
          comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.
          206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
              5. L'utilizzazione da parte  dell'agricoltore,  per  la
          riproduzione o la  moltiplicazione  in  proprio  nella  sua
          azienda,  di  materiale  brevettato  di  origine  vegetale,
          avviene nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  14  del
          regolamento  (CE)  n.  2100/94  del  27  luglio  1994   del
          Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive. 
              6. Nel caso in cui la richiesta  di  brevetto  riguardi
          l'utilizzo o  la  modifica  delle  identita'  genetiche  di
          varieta' italiane autoctone e da  conservazione,  ai  sensi
          della  direttiva  98/95/CE  del  14   dicembre   1998   del
          Consiglio, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  212,
          e del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali  biologici
          vegetali o animali cui facciano riferimento i  disciplinari
          adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni  sulla
          denominazione  di  origine  protetta  e  sulla  indicazione
          geografica protetta di cui al regolamento (CEE) n.  2081/92
          del 14 luglio 1992 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14
          luglio  1992,  entrambi  del  Consiglio,  e   alla   citata
          direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli
          diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente  il
          parere del Ministero delle politiche agricole e  forestali;
          il  Ministero  si  esprime,  previa   consultazione   della
          commissione consultiva di cui all'art. 18 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite
          le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del  citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92, entro  novanta  giorni  dalla
          data nella quale sia pervenuta  al  Ministero  medesimo  la
          relativa  richiesta.   Decorso   inutilmente   il   termine
          anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato. 
              7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, di concerto con i Ministri della salute e  delle
          attivita' produttive, da adottarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  disciplinati  l'ambito  e  le
          modalita' per l'esercizio della deroga di cui al  paragrafo
          2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del 6  luglio  1998
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  riguardante  la
          vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
          allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine
          animale, da parte del titolare del brevetto o  con  il  suo
          consenso. In particolare, il  decreto  prevede  il  divieto
          della  ulteriore  vendita  del  bestiame  in  funzione   di
          un'attivita' di riproduzione commerciale, a  meno  che  gli
          animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti
          mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
          possibilita' di vendita diretta  da  parte  dell'allevatore
          per soggetti da vita  rientranti  nella  normale  attivita'
          agricola.» 
              -  La  direttiva  98/44/CE  in  materia  di  protezione
          giuridica delle invenzioni  biotecnologiche  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213. 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  3  recante
          Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative  e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria: 
              «2-bis.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione  della
          disciplina  prevista  dall'art.  5  del  decreto-legge   1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello  sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          individua la data di scadenza dei diritti di  brevetto  dei
          medicinali in commercio alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  pubblica
          la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione
          complementare, nella misura  di  sei  mesi  per  ogni  anno
          solare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato d.  lgs.
          n.30 del  2005  della  proprieta'  industriale  di  cui  al
          decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  la  durata
          residua di protezione inferiore a sei  mesi  e'  annullata,
          con conseguente scadenza del certificato complementare alle
          ore 24 del 31 dicembre  dell'anno  che  precede  quello  di
          riferimento,  mentre  la  durata  residua   di   protezione
          superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi.  Nel  mese  di
          dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo  economico
          aggiorna la lista di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma.» 
              - La legge 29 novembre 2007, n. 224,  recante  ratifica
          ed  esecuzione  dell'Atto  recante   la   revisione   della
          Convenzione sul rilascio  dei  brevetti  europei,  fatto  a
          Monaco il 29 novembre 2000  e'  Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 2007, n. 281, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre   2008,   n.   197,   recante    regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  dicembre  2008,  n.
          294, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dello  Sviluppo  Economico  2
          aprile 2007, recante  la  determinazione  dei  diritti  sui
          brevetti e  sui  modelli,  in  attuazione  del  comma  851,
          dell'art. 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 
              - Si riporta il testo del comma 851, dell'art. 1, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): 
              «851.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e
          modelli, previsti dall'art. 227 del citato d. lgs. n.30 del
          2005  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo  i
          seguenti  criteri:  a)  dalla  quinta  annualita'  per   il
          brevetto  per  invenzione  industriale;  b)   dal   secondo
          quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal
          secondo quinquennio  per  la  registrazione  di  disegni  e
          modelli. Le somme derivanti dal pagamento  dei  diritti  di
          cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico, anche  al  fine  di
          potenziare  le  attivita'   del   medesimo   Ministero   di
          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema
          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie
          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'
          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con
          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
          di brevetto per invenzione industriale» . 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata).  -  La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'  convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni,   recante   il   codice   della   proprieta'
          industriale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale).  -  1.  Ai
          fini  del   presente   codice,   l'espressione   proprieta'
          industriale comprende marchi  ed  altri  segni  distintivi,
          indicazioni geografiche, denominazioni di origine,  disegni
          e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie  dei
          prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate
          e nuove varieta' vegetali.» 
          Nota all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del  citato  d  lgs.
          n.30/2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1.  I
          diritti di proprieta' industriale  si  acquistano  mediante
          brevettazione, mediante registrazione o  negli  altri  modi
          previsti  dal  presente  codice.  La  brevettazione  e   la
          registrazione  danno  luogo   ai   titoli   di   proprieta'
          industriale. 
              2. Sono  oggetto  di  brevettazione  le  invenzioni,  i
          modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. 
              3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni  e
          modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 
              4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di  legge,
          i segni  distintivi  diversi  dal  marchio  registrato,  le
          informazioni   aziendali    riservate,    le    indicazioni
          geografiche e le denominazioni di origine. 
              5. L'attivita' amministrativa  di  brevettazione  e  di
          registrazione ha natura di accertamento costitutivo  e  da'
          luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
          decadenza sulla base delle  norme  contenute  nel  presente
          codice.» 
          Nota all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del  citato  decreto
          legislativo  n.30/2005,  come   modificato   dal   presente
          decreto: 
              «Art.  3  (Trattamento  dello  straniero).  -   1.   Ai
          cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
          di Parigi per la protezione della  proprieta'  industriale,
          testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge
          28  aprile  1976,  n.  424,  ovvero  della   Organizzazione
          mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti
          parte delle suddette Convenzioni, ma che siano  domiciliati
          o  abbiano  uno  stabilimento  industriale  o   commerciale
          effettivo sul territorio di uno Stato facente  parte  della
          Convenzione di Unione di Parigi  per  la  protezione  della
          proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui
          al presente codice,  lo  stesso  trattamento  accordato  ai
          cittadini italiani. In materia di nuove varieta'  vegetali,
          il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato
          ai cittadini di uno Stato facente parte  della  Convenzione
          internazionale per la  protezione  delle  novita'  vegetali
          UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo  1991,  ratificato  con
          legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di  topografie  dei
          prodotti a  semiconduttori,  il  trattamento  accordato  ai
          cittadini italiani e' accordato ai cittadini  di  un  altro
          Stato solo se la protezione accordata da  quello  Stato  ai
          cittadini  italiani  e'  analoga  a  quella  prevista   dal
          presente codice. 
              2. Ai cittadini di Stati non facenti  parte  ne'  della
          Convenzione di Unione di Parigi  per  la  protezione  della
          proprieta' industriale, ne' della  Organizzazione  mondiale
          del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove  varieta'
          vegetali,   della   Convenzione   internazionale   per   la
          protezione delle novita' vegetali,  e'  accordato,  per  le
          materie di cui al presente codice, il trattamento accordato
          ai cittadini italiani, se lo Stato al  quale  il  cittadino
          appartiene accorda ai cittadini  italiani  reciprocita'  di
          trattamento. 
              3. Tutti i benefici che le  convenzioni  internazionali
          sottoscritte  e  ratificate  dall'Italia  riconoscono  allo
          straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui
          al presente codice, si intendono automaticamente estese  ai
          cittadini italiani. 
              4. Il diritto di ottenere ai  sensi  delle  convenzioni
          internazionali la registrazione in  Italia  di  un  marchio
          registrato  precedentemente  all'estero,  al  quale  si  fa
          riferimento  nella  domanda  di  registrazione,  spetta  al
          titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa. 
              5. Ai cittadini sono equiparate le  persone  giuridiche
          di corrispondente nazionalita'.» 
          Nota all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del  citato  decreto
          lgs n.30 del 2005, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5  (Esaurimento).  -  1.  Le  facolta'  esclusive
          attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di
          proprieta' industriale  si  esauriscono  una  volta  che  i
          prodotti protetti da un diritto di  proprieta'  industriale
          siano stati messi in commercio dal titolare o  con  il  suo
          consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
          Stato  membro  della  Comunita'  europea  o  dello   Spazio
          economico europeo. 
              2. Questa limitazione dei poteri del titolare  tuttavia
          non si applica quando sussistano motivi  legittimi  perche'
          il    titolare    stesso    si    opponga     all'ulteriore
          commercializzazione dei prodotti, in particolare quando  lo
          stato di questi e'  modificato  o  alterato  dopo  la  loro
          immissione in commercio. 
              3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa  su
          una  varieta'  protetta,  sulle   varieta'   essenzialmente
          derivate dalla varieta' protetta quando questa non  sia,  a
          sua volta,  una  varieta'  essenzialmente  derivata,  sulle
          varieta' che non si distinguono nettamente  dalla  varieta'
          protetta e sulle varieta' la cui produzione  necessita  del
          ripetuto impiego della varieta' protetta, non si  estendono
          agli atti riguardanti: 
                a) il materiale di riproduzione o di  moltiplicazione
          vegetativa, quale che ne sia la forma; 
                b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere
          e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia  stato
          ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il
          suo consenso nel territorio dello  Stato  o  di  uno  Stato
          membro della Comunita' europea  o  dello  Spazio  economico
          europeo, a meno che si tratti di  atti  che  implicano  una
          nuova  riproduzione  o   moltiplicazione   della   varieta'
          protetta  oppure  un'esportazione   del   materiale   della
          varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che
          non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale
          a cui appartiene, salvo  che  il  materiale  esportato  sia
          destinato al consumo finale.» 
          Nota all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art.  6  del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto  di  proprieta'
          industriale  appartiene  a  piu'  soggetti,   le   facolta'
          relative sono regolate,  salvo  convenzioni  in  contrario,
          dalle disposizioni del citato d. lgs. n.30 del 2005  civile
          relative alla comunione in quanto compatibili. 
              1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti,
          la  presentazione  della   domanda   di   brevetto   o   di
          registrazione,  la   prosecuzione   del   procedimento   di
          brevettazione  o  registrazione,  la  presentazione   della
          domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei  diritti
          di mantenimento in vita, la presentazione della  traduzione
          in lingua italiana delle rivendicazioni di una  domanda  di
          brevetto europeo o del testo del brevetto europeo  concesso
          o mantenuto in forma modificata  o  limitata  e  gli  altri
          provvedimenti di fronte  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi  possono  essere  effettuati  da  ciascuno  di  tali
          soggetti nell'interesse di tutti. 
          Nota all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori).  -
          1. I ritratti di persone non possono essere registrati come
          marchi senza il consenso delle medesime  e,  dopo  la  loro
          morte, senza il consenso del coniuge e dei figli;  in  loro
          mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e  degli  altri
          ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di  questi
          ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 
              2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
          registrazione  possono  essere  registrati   come   marchi,
          purche' il loro uso non sia tale  da  ledere  la  fama,  il
          credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
          L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha  tuttavia   la
          facolta'  di  subordinare  la  registrazione  al   consenso
          stabilito al comma 1. In ogni caso,  la  registrazione  non
          impedira' a chi abbia diritto al nome di  farne  uso  nella
          ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti  di  cui
          all'art. 21, comma 1. 
              3. Se notori, possono essere registrati  o  usati  come
          marchio solo dall'avente diritto,  o  con  il  consenso  di
          questi, o dei soggetti  di  cui  al  comma  1:  i  nomi  di
          persona, i segni  usati  in  campo  artistico,  letterario,
          scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e  sigle
          di manifestazioni e quelli  di  enti  ed  associazioni  non
          aventi   finalita'   economiche,   nonche'   gli    emblemi
          caratteristici di questi.» 
          Nota all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  10  del  citato  d.lgs
          .n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e  gli  altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi e stemmi che rivestano un  interesse  pubblico  non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa, a meno che l'autorita' competente non  ne  abbia
          autorizzato la registrazione. 
              2. Trattandosi di marchio contenente parole,  figure  o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa  occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
              3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la  facolta'
          di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso  in  cui
          sussista dubbioche il marchio possa essere  contrario  alla
          legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 
              4. Se l'amministrazione interessata, o  competente,  di
          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.» 
          Nota all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11. (Marchio collettivo). -  1.  I  soggetti  che
          svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
          qualita'  di  determinati  prodotti  o   servizi,   possono
          ottenere la registrazione per appositi marchi  come  marchi
          collettivi ed hanno la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei
          marchi stessi a produttori o commercianti. 
              2.  I  regolamenti   concernenti   l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati  alla   domanda   di   registrazione;   le
          modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura
          dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  per
          essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 
              3. Le disposizioni dei commi 1  e  2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
              4.  In  deroga  all'art.  13,  comma  1,   un   marchio
          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel
          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. In tal  caso,  peraltro,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi  puo'  rifiutare,  con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza professionale. 
              5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte  le  altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.» 
          Nota all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13  (Capacita'  distintiva).  -  1.  Non  possono
          costituire oggetto di registrazione come marchio  d'impresa
          i segni privi di carattere distintivo e in particolare: 
                a) quelli  che  consistono  esclusivamente  in  segni
          divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli  usi
          costanti del commercio; 
                b)    quelli    costituiti    esclusivamente    dalle
          denominazioni  generiche  di  prodotti  o  servizi   o   da
          indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come  i
          segni che in  commercio  possono  servire  a  designare  la
          specie, la qualita',  la  quantita',  la  destinazione,  il
          valore,  la  provenienza  geografica  ovvero   l'epoca   di
          fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio
          o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 
              2. In deroga al comma 1 possono costituire  oggetto  di
          registrazione come marchio  d'impresa  i  segni  che  prima
          della domanda di registrazione, a seguito dell'uso  che  ne
          sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 
              3. Il marchio non puo' essere dichiarato o  considerato
          nullo  se  prima  della  proposizione   della   domanda   o
          dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma  oggetto,
          a seguito dell'uso che ne e'  stato  fatto,  ha  acquistato
          carattere distintivo. 
              4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita'  o
          dell'inattivita'  del  suo  titolare,  sia   divenuto   nel
          commercio denominazione generica del prodotto o servizio  o
          abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.» 
          Nota all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14  del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Liceita'  e  diritti  di  terzi).  -  1.  Non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa: 
                a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
          al buon costume; 
                b) i  segni  idonei  ad  ingannare  il  pubblico,  in
          particolare sulla provenienza geografica,  sulla  natura  o
          sulla qualita' dei prodotti o servizi; 
                c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di  un
          altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
          diritto esclusivo di terzi. 
              2. Il marchio d'impresa decade: 
                a) se sia divenuto idoneo ad indurre  in  inganno  il
          pubblico,  in  particolare  circa  la  natura,  qualita'  o
          provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo  e  del
          contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il  suo
          consenso,  per  i  prodotti  o  servizi  per  i  quali   e'
          registrato; 
                b) se sia divenuto contrario alla  legge,  all'ordine
          pubblico o al buon costume; 
                c) per omissione da parte del titolare dei  controlli
          previsti  dalle  disposizioni  regolamentari  sull'uso  del
          marchio collettivo.» 
          Nota all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato  d.lgs.n.
          30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  19  (Diritto  alla  registrazione).  -  1.  Puo'
          ottenere una registrazione per  marchio  d'impresa  chi  lo
          utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella  fabbricazione
          o commercio di prodotti  o  nella  prestazione  di  servizi
          della  propria  impresa  o  di  imprese  di  cui  abbia  il
          controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 
              2. Non puo' ottenere una registrazione per  marchio  di
          impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 
              3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
          delle province e dei comuni possono ottenere  registrazioni
          di  marchio,  anche  aventi  ad  oggetto  elementi  grafici
          distintivi  tratti  dal  patrimonio   culturale,   storico,
          architettonico o ambientale  del  relativo  territorio;  in
          quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo  sfruttamento
          del marchio a fini commerciali, compreso quello  effettuato
          mediante la concessione  di  licenze  e  per  attivita'  di
          merchandising, dovranno essere destinati  al  finanziamento
          delle  attivita'  istituzionali  o  alla  copertura   degli
          eventuali disavanzi pregressi dell'ente.» 
          Nota all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 21. (Limitazioni del diritto di marchio). - 1.  I
          diritti di marchio d'impresa registrato non  permettono  al
          titolare  di  vietare   ai   terzi   l'uso   nell'attivita'
          economica, purche' l'uso sia  conforme  ai  principi  della
          correttezza professionale: 
                a) del loro nome e indirizzo; 
                b)  di  indicazioni  relative   alla   specie,   alla
          qualita', alla quantita',  alla  destinazione,  al  valore,
          alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
          prodotto  o  di  prestazione  del  servizio  o   ad   altre
          caratteristiche del prodotto o del servizio; 
                c) del marchio d'impresa se esso  e'  necessario  per
          indicare la destinazione di  un  prodotto  o  servizio,  in
          particolare come accessori o pezzi di ricambio. 
              2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
          alla legge, ne',  in  specie,  in  modo  da  ingenerare  un
          rischio  di  confusione  sul  mercato   con   altri   segni
          conosciuti come distintivi di imprese, prodotti  o  servizi
          altrui, o da indurre comunque in inganno  il  pubblico,  in
          particolare circa la natura,  qualita'  o  provenienza  dei
          prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in  cui
          viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,
          di proprieta' industriale, o  altro  diritto  esclusivo  di
          terzi. 
              3. E' vietato a chiunque di  fare  uso  di  un  marchio
          registrato dopo che  la  relativa  registrazione  e'  stata
          dichiarata nulla, quando la causa di nullita'  comporta  la
          illiceita' dell'uso del marchio.» 
          Nota all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). -  1.  E'
          vietato  adottare  come  ditta,  denominazione  o   ragione
          sociale,  insegna  e  nome  a  dominio  di  un  sito  usato
          nell'attivita' economica o altro segno distintivo un  segno
          uguale  o   simile   all'altrui   marchio   se,   a   causa
          dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di  impresa
          dei titolari di quei segni ed i prodotti o  servizi  per  i
          quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio
          di confusione per il pubblico che puo' consistere anche  in
          un rischio di associazione fra i due segni. 
              2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
          come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
          a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro
          segno distintivo di un segno uguale o simile ad un  marchio
          registrato per prodotti o servizi  anche  non  affini,  che
          goda nello Stato di rinomanza  se  l'uso  del  segno  senza
          giusto motivo consente di  trarre  indebitamente  vantaggio
          dal carattere distintivo o dalla rinomanza  del  marchio  o
          reca pregiudizio agli stessi.» 
          Nota all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il
          marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte  del
          titolare o con il suo consenso, per i  prodotti  o  servizi
          per i quali e' stato registrato, entro  cinque  anni  dalla
          registrazione, e tale uso non deve essere  sospeso  per  un
          periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che  il  mancato
          uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 
              1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante
          l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di  Madrid  per
          la  registrazione  internazionale  dei  marchi,  testo   di
          Stoccolma del 14  luglio  1967,  ratificato  con  legge  28
          aprile 1976, n. 424,  o  del  relativo  protocollo  del  27
          giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
          termine indicato al comma I decorre dalla data in cui scade
          il termine per l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  per
          formulare il rifiuto provvisorio di  cui  all'art.  171  o,
          qualora la  registrazione  sia  stata  oggetto  di  rifiuto
          provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi conferma la tutela in Italia  della  registrazione
          internazionale in modo definitivo. 
              2. Ai fini di cui  al  presente  art.  sono  equiparati
          all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma  modificata
          che  non  ne  alteri  il  carattere   distintivo,   nonche'
          l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o  sulle
          loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi. 
              3. Salvo il caso di diritti acquistati sul  marchio  da
          terzi con il deposito o con l'uso, la  decadenza  non  puo'
          essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
          di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
          di decadenza sia iniziato o  ripreso  l'uso  effettivo  del
          marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
          l'inizio o per la ripresa dell'uso del  marchio  solo  dopo
          aver saputo che  sta  per  essere  proposta  la  domanda  o
          eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa  non  vengono
          presi in considerazione se non effettuati almeno  tre  mesi
          prima della  proposizione  della  domanda  o  eccezione  di
          decadenza; tale periodo assume  peraltro  rilievo  solo  se
          decorso successivamente alla scadenza  del  quinquennio  di
          mancato uso. 
              4. Inoltre, neppure avra' luogo la  decadenza  per  non
          uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
          in pari tempo, di altro o altri marchi  simili  tuttora  in
          vigore  di  almeno   uno   dei   quali   faccia   effettiva
          utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti  o
          servizi.» 
          Nota all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  30(Tutela).  -  1.  Salva  la  disciplina  della
          concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali  in
          materia  e  salvi  i  diritti  di   marchio   anteriormente
          acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia  idoneo  ad
          ingannare il pubblico, o quando comporti  uno  sfruttamento
          indebito della reputazione  della  denominazione  protetta,
          l'uso di indicazioni  geografiche  e  di  denominazioni  di
          origine,   nonche'   l'uso   di   qualsiasi   mezzo   nella
          designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
          suggeriscano  che  il  prodotto  stesso  proviene  da   una
          localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che  il
          prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti
          che provengono da una localita' designata da un indicazione
          geografica. 
              2. La tutela di cui al comma 1 non permette di  vietare
          ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome  o
          del nome del proprio dante causa  nell'attivita'  medesima,
          salvo che tale nome sia  usato  in  modo  da  ingannare  il
          pubblico.» 
          Nota all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e'  nuovo
          se nessun disegno o modello  identico  e'  stato  divulgato
          anteriormente alla data di presentazione della  domanda  di
          registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la  priorita',
          anteriormente  alla  data  di  quest'ultima.  I  disegni  o
          modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
          differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.» 
          Nota all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 34 (Divulgazione). - 1. Ai fini dell'applicazione
          degli articoli 32 e 33, il disegno o modello  si  considera
          divulgato se e' stato  reso  accessibile  al  pubblico  per
          effetto di registrazione o in  altro  modo,  ovvero  se  e'
          stato  esposto,  messo  in  commercio  o  altrimenti   reso
          pubblico,  a   meno   che   tali   eventi   non   potessero
          ragionevolmente   essere    conosciuti    dagli    ambienti
          specializzati  del  settore  interessato,  operanti   nella
          Comunita', nel corso della normale  attivita'  commerciale,
          prima  della  data  di  presentazione  della   domanda   di
          registrazione o, qualora si rivendichi la priorita',  prima
          della data di quest'ultima. 
              2.  Il  disegno  o  modello  non  si   considera   reso
          accessibile al pubblico per il solo fatto di  essere  stato
          rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di
          riservatezza. 
              3. Ai fini dell'applicazione degli articoli  32  e  33,
          non si considera reso accessibile al pubblico il disegno  o
          modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure
          da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o  di  atti
          compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi
          precedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda  di
          registrazione ovvero, quando si  rivendichi  la  priorita',
          nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 
              4.  Non  costituisce  altresi'  divulgazione,  ai  fini
          dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto  che  il
          disegno o modello sia stato reso  accessibile  al  pubblico
          nei dodici mesi precedenti la data di  presentazione  della
          domanda  o  la  data  di  priorita',   se   cio'   risulti,
          direttamente o indirettamente, da  un  abuso  commesso  nei
          confronti dell'autore o del suo avente causa.» 
          Nota all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  36  (Funzione  tecnica).  -   1.   Non   possono
          costituire oggetto di registrazione come disegni o  modelli
          quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto  che  sono
          determinate unicamente dalla funzione tecnica del  prodotto
          stesso. 
              2. Non possono formare  oggetto  di  registrazione  per
          disegno  o  modello  le  caratteristiche  dell'aspetto  del
          prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle
          loro esatte forme e dimensioni  per  potere  consentire  al
          prodotto in cui il disegno o modello e'  incorporato  o  al
          quale   e'   applicato   di   essere   unito   o   connesso
          meccanicamente  con  altro  prodotto,  ovvero   di   essere
          incorporato in esso oppure intorno o a contatto  con  esso,
          in modo che ciascun  prodotto  possa  svolgere  la  propria
          funzione.   Tuttavia   possono   costituire   oggetto    di
          registrazione  i  disegni  o  modelli  che   possiedono   i
          requisiti della novita' e del carattere individuale  quando
          hanno lo scopo di  consentire  l'unione  o  la  connessione
          multipla  di  prodotti  intercambiabili   in   un   sistema
          modulare.» 
          Nota all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato  d.  lgs.
          30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 39. (Registrazione multipla). -  1. Con una  sola
          domanda puo'  essere  chiesta  la  registrazione  per  piu'
          disegni e modelli, purche' destinati ad  essere  attuati  o
          incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
          classificazione  internazionale  dei  disegni  e   modelli,
          formata ai sensi delle disposizioni di cui  all'Accordo  di
          Locarno dell'8 ottobre 1968,  e  successive  modificazioni,
          ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 
              2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'art. 40, non e'
          ammessa la domanda concernente  piu'  registrazioni  ovvero
          una sola registrazione per piu' disegni e  modelli.  Se  la
          domanda non e' ammissibile l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi invita l'interessato, assegnandogli  un  termine,  a
          limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di
          presentare, per i rimanenti disegni e modelli,  altrettante
          domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 
              3. La registrazione concernente piu' modelli o  disegni
          puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o  piu'
          di essi. 
              4. La domanda o la registrazione concernente un disegno
          o modello che non presenta i  requisiti  di  validita',  su
          istanza  del  titolare,  puo'  essere  mantenuta  in  forma
          modificata,  se  l'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi
          verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la
          sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'  da
          parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
          sull'attestato  di  registrazione  di  una   sentenza   che
          dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.» 
          Nota all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  42  (Limitazioni  del  diritto  su   disegno   o
          modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione  del
          disegno o modello non si estendono: 
                a) agli atti compiuti in ambito privato  e  per  fini
          non commerciali; 
                b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; 
                c)  agli  atti  di  riproduzione  necessari  per   le
          citazioni o per fini didattici, purche'  siano  compatibili
          con  i  principi  della  correttezza   professionale,   non
          pregiudichino  indebitamente  l'utilizzazione  normale  del
          disegno o modello e sia indicata la fonte. 
              2. I diritti esclusivi  conferiti  dalla  registrazione
          del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: 
                a) all'arredo  e  alle  installazioni  dei  mezzi  di
          locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che
          entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; 
                b) all'importazione nello Stato di pezzi di  ricambio
          e  accessori  destinati  alla  riparazione  dei  mezzi   di
          trasporto di cui alla lettera a); 
                c) all'esecuzione  delle  riparazioni  sui  mezzi  di
          trasporto predetti.» 
          Note all'art. 23 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 43 (Nullita'). - 1. La registrazione e' nulla: 
                a) se il disegno o modello  non  e'  registrabile  ai
          sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; 
                b) se il disegno o modello  e'  contrario  all'ordine
          pubblico o al buon costume; il disegno o modello  non  puo'
          essere considerato contrario all'ordine pubblico o al  buon
          costume  per  il  solo  fatto  di  essere  vietato  da  una
          disposizione di legge o amministrativa; 
                c) se  il  titolare  della  registrazione  non  aveva
          diritto di ottenerla e l'autore non si  sia  avvalso  delle
          facolta' accordategli dall'art. 118; 
                d) se il disegno o modello e'  in  conflitto  con  un
          disegno o modello precedente che sia stato reso  noto  dopo
          la  data  di  presentazione  della  domanda  o,  quando  si
          rivendichi la priorita', dopo la data di  quest'ultima,  ma
          il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per
          effetto   di   registrazione   comunitaria,   nazionale   o
          internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; 
                e) se il disegno o modello e' tale  che  il  suo  uso
          costituirebbe violazione di un segno distintivo  ovvero  di
          un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; 
                f) se il disegno o modello costituisce  utilizzazione
          impropria di uno degli elementi  elencati  nell'art.  6-ter
          della Convenzione di Unione di  Parigi  per  la  protezione
          della proprieta' industriale  testo  di  Stoccolma  del  14
          luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,  n.  424,
          ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  diversi  da  quelli
          contemplati da detto art. e che  rivestono  un  particolare
          interesse pubblico nello Stato. 
              2.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o
          modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del
          comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promossa  unicamente
          dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 
              3.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o
          modello che  costituisce  utilizzazione  impropria  di  uno
          degli elementi elencati nell'art. 6-ter  della  Convenzione
          di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di
          segni,  emblemi  e  stemmi  che  rivestono  un  particolare
          interesse pubblico nello Stato, puo'  essere  fatta  valere
          unicamente dall'interessato alla utilizzazione.» 
          Nota all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Durata del diritto di utilizzazione  economica
          per diritto d'autore). -  1.  I  diritti  di  utilizzazione
          economica dei disegni e  modelli  industriali  protetti  ai
          sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, durano tutta  la  vita  dell'autore  e
          sino al termine del settantesimo anno solare  dopo  la  sua
          morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.» 
          Nota all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  45  (Oggetto  del  brevetto).   -   1.   Possono
          costituire  oggetto   di   brevetto   per   invenzione   le
          invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
          che implicano un'attivita' inventiva e sono atte  ad  avere
          un'applicazione industriale. 
              2. Non sono considerate come invenzioni  ai  sensi  del
          comma 1 in particolare: 
                a) le scoperte, le teorie  scientifiche  e  i  metodi
          matematici; 
                b) i piani, i principi  ed  i  metodi  per  attivita'
          intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale  ed  i
          programmi di elaboratore; 
                c) le presentazioni di informazioni. 
              3.  Le  disposizioni   del   comma   2   escludono   la
          brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo  nella
          misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
          scoperte, teorie,  piani,  principi,  metodi,  programmi  e
          presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 
              4. Non possono costituire oggetto di brevetto: 
                a)  i  metodi  per  il   trattamento   chirurgico   o
          terapeutico del  corpo  umano  o  animale  e  i  metodi  di
          diagnosi applicati al corpo umano o animale; 
                b) le varieta' vegetali  e  le  razze  animali  ed  i
          procedimenti  essenzialmente  biologici  di  produzione  di
          animali o vegetali, comprese  le  nuove  varieta'  vegetali
          rispetto alle quali  l'invenzione  consista  esclusivamente
          nella modifica genetica di altra varieta'  vegetale,  anche
          se detta modifica  e'  il  frutto  di  un  procedimento  di
          ingegneria genetica. 
              5. La disposizione  del  comma  4  non  si  applica  ai
          procedimenti  microbiologici  ed   ai   prodotti   ottenuti
          mediante  questi  procedimenti,  nonche'  ai  prodotti,  in
          particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di  uno
          dei metodi nominati.». 
              « 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto  le
          invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.» 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione  e'  considerata
          nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 
              2. Lo stato della tecnica e' costituito da  tutto  cio'
          che e' stato reso accessibile al  pubblico  nel  territorio
          dello Stato o all'estero  prima  della  data  del  deposito
          della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
          od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 
              3. E' pure considerato come compreso nello stato  della
          tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano  o  di
          domande di brevetto europeo designanti per l'Italia,  cosi'
          come  sono  state  depositate,  che  abbiano  una  data  di
          deposito anteriore a quella menzionata nel comma  2  e  che
          siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche
          in questa data o piu' tardi. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono  la
          brevettabilita' di una sostanza o di  una  composizione  di
          sostanze gia' compresa nello stato della  tecnica,  purche'
          in funzione di una nuova utilizzazione.» 
          Nota all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  47  (Divulgazioni  non  opponibili  e  priorita'
          interna).  -  1.  Per  l'applicazione  dell'art.  46,   una
          divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione
          se si e' verificata nei sei mesi che precedono la  data  di
          deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o
          indirettamente  da  un  abuso   evidente   ai   danni   del
          richiedente o del suo dante causa. 
              2.  Non  e'  presa  altresi'   in   considerazione   la
          divulgazione   avvenuta   in   esposizioni   ufficiali    o
          ufficialmente  riconosciute  ai  sensi  della   Convenzione
          concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi
          il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 
              3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata  la
          priorita' ai sensi  delle  convenzioni  internazionali,  lo
          stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46  e
          48 deve valutarsi con  riferimento  alla  data  alla  quale
          risale la priorita'. 
              3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli  di
          utilita', il deposito nazionale  in  Italia  da'  luogo  al
          diritto  di  priorita'  anche  rispetto  a  una  successiva
          domanda nazionale depositata  in  Italia,  in  relazione  a
          elementi gia' contenuti nella domanda di cui  si  rivendica
          la priorita'.» 
          Nota all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1.  Alla  domanda
          di  concessione  di  brevetto  per  invenzione  industriale
          debbono  unirsi  la  descrizione,  le  rivendicazioni  e  i
          disegni necessari alla sua intelligenza. 
              2.  L'invenzione  deve   essere   descritta   in   modo
          sufficientemente chiaro e  completo  perche'  ogni  persona
          esperta   del   ramo   possa   attuarla   e   deve   essere
          contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 
              3.   Se   un'invenzione   riguarda   un    procedimento
          microbiologico  o  un  prodotto  ottenuto   mediante   tale
          procedimento e implica l'utilizzazione di un  microrganismo
          non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto
          in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo
          di attuare  l'invenzione,  nella  domanda  di  brevetto  si
          dovranno  osservare,  quanto  alla  descrizione,  le  norme
          previste dall'art. 162.» 
          Nota all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 52 (Rivendicazioni). - 1. Nelle rivendicazioni e'
          indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare
          oggetto del brevetto. 
              2. I limiti della  protezione  sono  determinati  dalle
          rivendicazioni;  tuttavia,  la  descrizione  e  i   disegni
          servono ad interpretare le rivendicazioni. 
              3. La disposizione del comma 2 deve  essere  intesa  in
          modo  da  garantire  nel  contempo  un'equa  protezione  al
          titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 
              3-bis.  Per  determinare  l'ambito   della   protezione
          conferita dal brevetto, si  tiene  nel  dovuto  conto  ogni
          elemento  equivalente  ad  un   elemento   indicato   nelle
          rivendicazioni.» 
          Nota all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53 (Effetti della brevettazione). - 1. I  diritti
          esclusivi considerati da questo codice sono  conferiti  con
          la concessione del brevetto. 
              2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui
          la domanda con la descrizione ,  le  rivendicazioni  e  gli
          eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. 
              3. Decorso il termine di diciotto mesi  dalla  data  di
          deposito della domanda  oppure  dalla  data  di  priorita',
          ovvero dopo novanta giorni dalla  data  di  deposito  della
          domanda se  il  richiedente  ha  dichiarato  nella  domanda
          stessa di volerla  rendere  immediatamente  accessibile  al
          pubblico, l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  pone  a
          disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 
              4. Nei confronti delle persone alle  quali  la  domanda
          con la descrizione ,  le  rivendicazioni  e  gli  eventuali
          disegni e' stata notificata a  cura  del  richiedente,  gli
          effetti del brevetto per invenzione  industriale  decorrono
          dalla data di tale notifica.» 
          Nota all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). -
          1.  La  protezione  conferita  dalla  domanda  di  brevetto
          europeo  ai  sensi  dell'art.  67,   paragrafo   1,   della
          Convenzione  sul  brevetto  europeo  del  5  ottobre  1973,
          ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre  dalla
          data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile  al
          pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una
          traduzione in lingua italiana delle  rivendicazioni  ovvero
          l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
          Salvo per  quanto  disposto  dall'art.  46,  comma  3,  gli
          effetti della domanda di brevetto europeo sono  considerati
          nulli dall'origine  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
          ritirata  o  respinta   ovvero   quando   la   designazione
          dell'Italia sia stata ritirata.» 
          Nota all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 55 (Effetti della  designazione  o  dell'elezione
          dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata  ai
          sensi del Trattato di cooperazione in materia di  brevetti,
          ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260,  e  contenente
          la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale  ad  una
          domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata
          l'Italia  e  ne  produce  gli  effetti  ai  sensi  e   alle
          condizioni  previste  per   le   domande   Euro-PCT   dalla
          Convenzione  sul  brevetto  europeo  del  5  ottobre  1973,
          ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e  delle  norme
          di attuazione dello stesso.» 
          Nota all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 56 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce  gli
          stessi diritti ed e'  sottoposto  allo  stesso  regime  dei
          brevetti  italiani  a  decorrere  dalla  data  in  cui   e'
          pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione
          della concessione del brevetto.  Qualora  il  brevetto  sia
          soggetto a procedura di opposizione ovvero di  limitazione,
          l'ambito della protezione stabilito con  la  concessione  o
          con la decisione di mantenimento in forma modificata o  con
          la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
          data in cui  e'  pubblicata  la  menzione  della  decisione
          concernente l'opposizione o la limitazione. 
              2. Le contraffazioni sono valutate in conformita'  alla
          legislazione italiana in materia. 
              3.  Il  titolare  deve  fornire  all'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi una traduzione  in  lingua  italiana  del
          testo del brevetto concesso  dall'Ufficio  europeo  nonche'
          del testo del brevetto  mantenuto  in  forma  modificata  a
          seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
          della procedura di limitazione. 
              4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme  al
          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo
          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla
          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 
              5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui  ai
          commi 3 e  4,  il  brevetto  europeo  e'  considerato,  fin
          dall'origine, senza effetto in Italia.» 
          Nota all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 57 (Testo della domanda o  del  brevetto  europeo
          che fa fede). - 1.  Il  testo  della  domanda  di  brevetto
          europeo o del brevetto europeo,  redatto  nella  lingua  di
          procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti,  fa  fede
          per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il
          disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della  Convenzione  sul
          brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata  con  legge
          26 maggio 1978, n. 260. 
              2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti
          relativi alla domanda  depositata  o  al  brevetto  europeo
          concesso econsiderata facente  fede  nel  territorio  dello
          Stato, qualora conferisca una  protezione  meno  estesa  di
          quella  conferita  dal  testo  redatto  nella   lingua   di
          procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel
          caso di azione di nullita'. 
              4. Una traduzione rettificata puo'  essere  presentata,
          in qualsiasi momento, dal  titolare  della  domanda  o  del
          brevetto; essa esplica i suoi effetti  solo  dopo  che  sia
          stata  resa  accessibile  al  pubblico   presso   l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ovvero  notificata  al  presunto
          contraffattore. 
              5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare
          in  Italia  un'invenzione  ovvero  abbia  fatto   effettivi
          preparativi a  questo  scopo  senza  che  detta  attuazione
          costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel
          testo  della  traduzione  inizialmente   presentata,   puo'
          proseguire    a    titolo    gratuito    lo    sfruttamento
          dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni  di  essa
          anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.» 
          Nota all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 58  (Trasformazione  della  domanda  di  brevetto
          europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella  quale
          sia stata designata l'Italia, puo'  essere  trasformata  in
          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: 
                a) nei casi  previsti  dall'art.  135,  paragrafo  1,
          lettera a), della Convenzione sul brevetto  europeo  del  5
          ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260; 
                b)  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di  cui
          all'art. 14, paragrafo 2, della  Convenzione  sul  brevetto
          europeo,  quando  la  domanda  sia  stata   originariamente
          depositata in lingua italiana. 
              2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
          per modello di utilita' di una domanda di brevetto  europeo
          respinta, ritirata o considerata ritirata  o  del  brevetto
          europeo revocato  il  cui  oggetto  abbia  i  requisiti  di
          brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i
          modelli di utilita'. 
              3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui  al
          comma   1   e'   consentito   chiedere   contemporaneamente
          l'eventuale  trasformazione  in  domanda  di   modello   di
          utilita' ai sensi dell'art. 84. 
              4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
          dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, la domanda di  brevetto  e'  considerata
          come depositata in Italia  alla  stessa  data  di  deposito
          della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
          domanda che sono stati presentati all'Ufficio  europeo  dei
          brevetti sono considerati come depositati  in  Italia  alla
          stessa data.» 
          Nota all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 64  (Invenzioni  dei  dipendenti).  -  1.  Quando
          l'invenzione  industriale  e'   fatta   nell'esecuzione   o
          nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
          o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista  come
          oggetto del  contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo
          retribuita,  i  diritti  derivanti  dall'invenzione  stessa
          appartengono  al  datore  di  lavoro,  salvo   il   diritto
          spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 
              2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione,  in
          compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'  fatta
          nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  i  diritti  derivanti
          dall'invenzione  appartengono  al  datore  di  lavoro,   ma
          all'inventore,  salvo   sempre   il   diritto   di   essere
          riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro «o
          suoi  aventi  causa  ottengano  il  brevetto  o  utilizzino
          l'invenzione in regime di segretezza industriale», un  equo
          premio  per  la  determinazione  del  quale  si  terraconto
          «dell'importanza dell'invenzione», delle mansioni svolte  e
          della retribuzione percepita  dall'inventore,  nonche'  del
          contributo che questi ha ricevuto dall'»organizzazione  del
          datore di lavoro.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
          conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
          la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
          puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione  del
          datore di  lavoro  interessata,  l'esame  anticipato  della
          domanda volta al rilascio del brevetto. 
              3. Qualora non ricorrano  le  condizioni  previste  nei
          commi 1 e 2 e  si  tratti  di  invenzione  industriale  che
          rientri nel  campo  di  attivita'  del  datore  di  lavoro,
          quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,  esclusivo
          o  non  esclusivo  dell'invenzione  o  per  l'acquisto  del
          brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
          per  la  medesima  invenzione,  brevetti  all'estero  verso
          corresponsione del canone o del  prezzo,  da  fissarsi  con
          deduzione  di  una  somma  corrispondente  agli  aiuti  che
          l'inventore abbia comunque ricevuti dal  datore  di  lavoro
          per pervenire all'invenzione. Il datore  di  lavoro  potra'
          esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla  data
          di ricevimento della comunicazione  dell'avvenuto  deposito
          della  domanda  di  brevetto.  I  rapporti  costituiti  con
          l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,  ove  non
          venga integralmente pagato  allascadenza  il  corrispettivo
          dovuto. 
              4. Ferma la competenza del giudice  ordinario  relativa
          all'accertamento della  sussistenza  del  diritto  all'equo
          premio,  al  canone  o  al  prezzo,  se  non  si  raggiunga
          l'accordo  circa  l'ammontare  degli   stessi,   anche   se
          l'inventore e' un dipendente  di  amministrazione  statale,
          alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio  di
          arbitratori,  composto  di  tre  membri,  nominati  uno  da
          ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
          in  caso  di  disaccordo,  dal  Presidente  della   sezione
          specializzata del Tribunale competente dove  il  prestatore
          d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
          in quanto  compatibili  le  norme  degli  articoli  806,  e
          seguenti, del citato d. lgs. n.30  del  2005  di  procedura
          civile. 
              5. Il collegio  degli  arbitratori  puo'  essere  adito
          anche  in  pendenza  del  giudizio  di  accertamento  della
          sussistenza del diritto all'equo premio,  al  canone  o  al
          prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
          e' subordinata a quella  della  sentenza  sull'accertamento
          del diritto. Il collegio degli arbitratori  deve  procedere
          con   equo   apprezzamento.   Se   la   determinazione   e'
          manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
          dal giudice. 
              6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera  fatta
          durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
          o d'impiego  l'invenzione  industriale  per  la  quale  sia
          chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore  ha
          lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel
          cui campo di attivita' l'invenzione rientra.» 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
          facolta' esclusiva attribuita dal diritto di  brevetto  non
          si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
                a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
          commerciali, ovvero in via sperimentale; 
                b)   agli    studi    e    sperimentazioni    diretti
          all'ottenimento,    anche    in    paesi     esteri,     di
          un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
          ed ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
          preparazione  e   l'utilizzazione   delle   materie   prime
          farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; 
                c) alla preparazione estemporanea, e per  unita',  di
          medicinali  nelle  farmacie  su  ricetta   medica,   e   ai
          medicinali  cosi'  preparati,  purche'  non  si  utilizzino
          principi attivi realizzati industrialmente. 
              1-bis. Ferma la disposizione del comma  1,  le  aziende
          che intendono  produrre  specialita'  farmaceutiche  al  di
          fuori  della  copertura  brevettuale  possono  avviare   la
          procedura  di  registrazione  del  prodotto  contenente  il
          principio attivo in  anticipo  di  un  anno  rispetto  alla
          scadenza della  copertura  complementare  o,  in  mancanza,
          della copertura brevettuale del  principio  attivo,  tenuto
          conto anche di ogni eventuale proroga. 
              2. Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui
          attuazione  implichi  quella  di  invenzioni  protette   da
          precedenti brevetti per invenzioni  industriali  ancora  in
          vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato,  senza  il
          consenso dei titolari di questi ultimi. 
              3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi  anteriori  alla
          data di deposito della domanda di brevetto o alla  data  di
          priorita',  abbia   fatto   uso   nella   propria   azienda
          dell'invenzione puo' continuare ad usarne  nei  limiti  del
          preuso. Tale  facolta'  e'  trasferibile  soltanto  insieme
          all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La  prova
          del  preuso  e  della  sua  estensione  e'  a  carico   del
          preutente.» 
          Nota all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 76 (Nullita'). - 1. Il brevetto e' nullo: 
                a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli
          articoli 45, 46, 48, 49, e 50; 
                b) se, ai sensi dell'art.  51,  l'invenzione  non  e'
          descritta in modo sufficientemente  chiaro  e  completo  da
          consentire a persona esperta di attuarla; 
                c) se l'oggetto del  brevetto  si  estende  oltre  il
          contenuto  della  domanda  iniziale  o  la  protezione  del
          brevetto e' stata estesa; 
                d) se il titolare del brevetto non aveva  diritto  di
          ottenerlo  e  l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle
          facolta' accordategli dall'art. 118. 
              2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente
          il brevetto, la  relativa  sentenza  di  nullita'  parziale
          comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso
          , e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce  le
          nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. 
              3. Il brevetto nullo puo' produrre gli  effetti  di  un
          diverso  brevetto  del  quale  contenga  i   requisiti   di
          validita' e  che  sarebbe  stato  voluto  dal  richiedente,
          qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda
          di conversione puo' essere proposta in ogni stato  e  grado
          del giudizio. La sentenza che accerta i  requisiti  per  la
          validita' del diverso brevetto dispone la  conversione  del
          brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito,  entro
          sei mesi dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di
          conversione, presenta domanda di correzione del  testo  del
          brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo
          alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico. 
              4. Qualora la  conversione  comporti  il  prolungamento
          della durata originaria del brevetto nullo, i  licenziatari
          e coloro che  in  vista  della  prossima  scadenza  avevano
          compiuto investimenti  seri  ed  effettivi  per  utilizzare
          l'oggetto del brevetto hanno diritto  di  ottenere  licenza
          obbligatoria e gratuita non esclusiva  per  il  periodo  di
          maggior durata. 
              5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per
          l'Italia ai sensi del presente art. ed, altresi', quando la
          protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.» 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo dell'art. 79 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 79 (Limitazione). - 1. Il  brevetto  puo'  essere
          limitato su istanza del titolare, alla quale devono  unirsi
          la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 
              2. Ove l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  accolga
          l'istanza,   il   richiedente   dovra'   conformarsi   alle
          disposizioni regolamentari  relative  alla  ripubblicazione
          del brevetto e  al  pagamento  dei  relativi  diritti,  ove
          previsti. 
              3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto
          ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado
          del giudizio, una riformulazione delle  rivendicazioni  che
          rimanga entro i  limiti  del  contenuto  della  domanda  di
          brevetto quale inizialmente depositata  e  non  estenda  la
          protezione conferita dal brevetto concesso. 
              3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del  brevetto
          europeo a seguito di una procedura di  limitazione  di  cui
          alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una  limitazione
          dello stesso brevetto  europeo  con  effetto  in  Italia  a
          seguito di una procedura nazionale, l'ambito di  protezione
          conferito dal  brevetto  e'  determinato  tenuto  conto  di
          ciascuna delle limitazioni intervenute. 
              4. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  pubblica  sul
          Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.» 
          Nota all'art. 41: 
              - Si riporta il testo dell'art. 80 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 80 (Licenza di diritto). - 1. Il richiedente o il
          titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del
          mandatario che pervenga  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  se  non  e'  trascritta  licenza  esclusiva,  puo'
          offrire  al  pubblico  licenza  per  l'uso  non   esclusivo
          dell'invenzione. 
              2.  Gli   effetti   della   licenza   decorrono   dalla
          notificazione al titolare  dell'accettazione  dell'offerta,
          anche se non e' accettato il compenso. 
              3.  In  quest'ultimo  caso  alla  determinazione  della
          misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede
          un  collegio  di  arbitratori,  composto  di  tre   membri,
          nominati uno da ciascuno delle parti ed il  terzo  nominato
          dai primi due o, in  caso  di  disaccordo,  dal  presidente
          della  commissione   dei   ricorsi.   Il   collegio   degli
          arbitratori deve procedere con equo  apprezzamento.  Se  la
          determinazione e' manifestamente iniqua od  erronea  oppure
          se  una  delle  parti  rifiuta  di  nominare   il   proprio
          arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice. 
              4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi
          prescritti  nella  determinazione  di  quello   originario,
          qualora si  siano  prodotti  o  rivelati  fatti  che  fanno
          apparire  manifestamente  inadeguato   il   compenso   gia'
          fissato. 
              5. Il richiedente o titolare  del  brevetto  che  abbia
          offerto al pubblico licenza sul brevetto  ha  diritto  alla
          riduzione alla meta' dei diritti annuali. 
              6.  La  riduzione  di  cui  al  comma  5  e'   concessa
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.  La  dichiarazione
          di  offerta  viene  annotata  nel  registro  dei  brevetti,
          pubblicata nel Bollettino e gli effetti di  essa  perdurano
          finche' non e' revocata.» 
          Nota all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'art. 84 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  84  (Brevettazione   alternativa).   -   1.   E'
          consentito  a  chi  chiede  il  brevetto   per   invenzione
          industriale, ai sensi del presente  codice,  di  presentare
          contemporaneamente  domanda  di  brevetto  per  modello  di
          utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o
          sia accolta solo in parte. 
              2. Se la domanda ha per  oggetto  un  modello  anziche'
          un'invenzione o viceversa, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi invita l'interessato, assegnandogli  un  termine,  a
          modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha  effetto
          dalla data di presentazione originaria. 
              3. Se la domanda di brevetto per  modello  di  utilita'
          contiene anche un' invenzione o viceversa,  e'  applicabile
          l'art. 161.» 
          Nota all'art. 45: 
              - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 ,come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). -  1.
          Il brevetto per modello di utilita' dura dieci  anni  dalla
          data di presentazione della domanda. 
              2. I diritti conferiti e la  decorrenza  degli  effetti
          del brevetto sono regolati conformemente all'art. 53.» 
          Nota all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'art. 96 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 96 (Risarcimento del danno ed equo  compenso).  -
          1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o  dopo
          la diffida  di  colui  che  ha  presentato  la  domanda  di
          registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di  cui
          all'art. 95, e' tenuto al risarcimento dei danni  ai  sensi
          delle disposizioni del capo III. 
              2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo
          atto   di   sfruttamento   commerciale   del   prodotto   a
          semiconduttori con menzione di riserva e  la  registrazione
          della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere
          solo  un  equo  compenso  al  titolare   della   topografia
          registrata. 
              3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del  comma
          1 dell'art. 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
          commerciale di un prodotto a semiconduttori senza  menzione
          di riserva, il  titolare  della  topografia  registrata  ha
          diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione
          ha diritto di ottenere una licenza ad eque  condizioni  per
          continuare a sfruttare la topografia  nei  limiti  dell'uso
          fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il  titolare
          della registrazione si rifiuti di  rilasciare  una  licenza
          contrattuale,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  in  materia   di   concessione   di   licenza
          obbligatoria  di  cui  alla  sezione  IV,  incluse   quelle
          relative alla determinazione della misura e delle modalita'
          di pagamento del compenso in caso di opposizione. 
              4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza
          sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che  il
          prodotto  e'  tutelato  da  registrazione,  ha  diritto   a
          continuare  lo  sfruttamento  commerciale   del   prodotto.
          Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo  o  avere
          avuto  valide  ragioni  per  ritenere  che  il  prodotto  a
          semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il  pagamento  di  un
          equo compenso. L'avente causa  dell'acquirente  di  cui  al
          presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi. 
              5. Agli effetti  del  presente  art.  per  sfruttamento
          commerciale  si  intende  quello  non   comprensivo   dello
          sfruttamento in  condizione  di  riservatezza,  secondo  le
          indicazioni di cui all'art. 92, comma 1 , lettera a).» 
          Nota all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'art. 97 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  97  (Nullita'  della  registrazione).  -  1.  La
          domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale  di
          nullita' della registrazione della topografia  puo'  essere
          promossa in  qualsiasi  momento  e  da  chiunque  vi  abbia
          interesse,  se  e'   omesso,   non   sussiste   o   risulta
          assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: 
                a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'art. 88; 
                b) il proprietario della topografia  non  sia  alcuno
          dei soggetti indicati all'art. 92, comma 1, lettera b); 
                c) non sia stata chiesta la registrazione  in  Italia
          entro il termine previsto all'art. 92, comma 1, lettera  a)
          e, qualora  trattasi  di  topografie  il  cui  sfruttamento
          commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo
          1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il  18
          marzo 1990; 
                d) non sia stata precisata la data del primo atto  di
          sfruttamento in apposita dichiarazione scritta; 
                e) la domanda di registrazione e i relativi  allegati
          non consentano  l'identificazione  della  topografia  e  la
          valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).» 
          Nota all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 99 (Tutela).  -  1.  Ferma  la  disciplina  della
          concorrenza   sleale,   il   legittimo   detentore    delle
          informazioni e delle esperienze aziendali di  cui  all'art.
          98, ha il  diritto  di  vietare  ai  terzi,  salvo  proprio
          consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare,  in
          modo abusivo, tali informazioni  ed  esperienze,  salvo  il
          caso  in  cui  esse  siano   state   conseguite   in   modo
          indipendente dal terzo.» 
          Nota all'art. 49: 
              - Si riporta il testo dell'art. 100 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 100 (Oggetto del diritto). - 1.  Puo'  costituire
          oggetto del diritto  su  una  nuova  varieta'  vegetale  un
          insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu'  basso
          conosciuto che, conformandosi  integralmente  o  meno  alle
          condizioni previste per  il  conferimento  del  diritto  di
          costitutore, puo' essere: 
                a) definito in base ai  caratteri  risultanti  da  un
          certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; 
                b) distinto da ogni altro insieme  vegetale  in  base
          all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; 
                c) considerato come un'  entita'  rispetto  alla  sua
          idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.» 
          Nota all'art. 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  119  (Paternita').  -  1.   L'Ufficio   italiano
          brevetti  e   marchi   non   verifica   l'esattezza   della
          designazione   dell'inventore   o   dell'autore,   ne'   la
          legittimazione del richiedente, fatte  salve  le  verifiche
          previste dalla legge o  dalle  convenzioni  internazionali.
          Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  si  presume
          che  il  richiedente  sia   titolare   del   diritto   alla
          registrazione oppure  al  brevetto  e  sia  legittimato  ad
          esercitarlo. 
              2. Una designazione incompleta od  errata  puo'  essere
          rettificata  soltanto   su   istanza   corredata   da   una
          dichiarazione di  consenso  della  persona  precedentemente
          designata e,  qualora  l'istanza  non  sia  presentata  dal
          richiedente  o  dal   titolare   del   brevetto   o   della
          registrazione, anche da una dichiarazione  di  consenso  di
          quest'ultimo. 
              3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e
          marchi  una  sentenza  esecutiva  in  base  alla  quale  il
          richiedente  o   il   titolare   del   brevetto   o   della
          registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o  come
          autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne  da'  notizia
          nel Bollettino Ufficiale.» 
          Nota all'art. 52: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le  azioni
          in materia di proprieta'  industriale  i  cui  titoli  sono
          concessi o in corso di  concessione  si  propongono  avanti
          l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato,  qualunque  sia  la
          cittadinanza, il domicilio o la residenza delle  parti.  Se
          l'azione  di  nullita'  o  quella  di  contraffazione  sono
          proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso,  la
          sentenza puo' essere pronunciata solo  dopo  che  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla  domanda  di
          concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
          presentate in data  anteriore.  Il  giudice,  tenuto  conto
          delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
          una o piu' volte, fissando con  il  medesimo  provvedimento
          l'udienza in cui il processo deve proseguire ). 
              2. Le azioni previste al comma 1 si propongono  davanti
          all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto  ha
          la residenza o il domicilio e, se questi sono  sconosciuti,
          del luogo in cui il convenuto ha la  dimora,  salvo  quanto
          previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
          ne' domicilio ne' dimora nel  territorio  dello  Stato,  le
          azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria  del
          luogo in cui l'attore  ha  la  residenza  o  il  domicilio.
          Qualora  ne'  l'attore,  ne'  il  convenuto   abbiano   nel
          territorio dello Stato residenza,  domicilio  o  dimora  e'
          competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 
              3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda
          di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
          vale come elezione di domicilio esclusivo,  ai  fini  della
          determinazione della competenza e di ogni notificazione  di
          atti di procedimenti davanti ad  autorita'  giurisdizionali
          ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto  puo'
          essere  modificato  soltanto  con   apposita   istanza   di
          sostituzione da annotarsi sul registro a cura  dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi. 
              4. La competenza in materia di  diritti  di  proprieta'
          industriale appartiene ai tribunali espressamente  indicati
          a tale scopo dal decreto legislativo  27  giugno  2003,  n.
          168. 
              5. Per tribunali dei marchi e  dei  disegni  e  modelli
          comunitari ai sensi dell'art. 91 del  regolamento  (CE)  n.
          40/94 e dell'art. 80 del  regolamento  (CE)  n.  2002/6  si
          intendono quelli di cui al comma 4. 
              6. Le azioni fondate su fatti che  si  assumono  lesivi
          del  diritto  dell'attore  possono  essere  proposte  anche
          dinanzi  all'autorita'  giudiziaria   dotata   di   sezione
          specializzata nella cui circoscrizione i fatti  sono  stati
          commessi. 
              6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza  di  cui
          ai commi precedenti si applicano altresi'  alle  azioni  di
          accertamento negativo anche proposte in via cautelare.» 
          Nota all'art. 53: 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova).  -  1.
          L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
          proprieta' industriale incombe in ogni caso a  chi  impugna
          il titolo.  Salvo  il  disposto  dell'art.  67  l'onere  di
          provare la contraffazione incombe  al  titolare.  La  prova
          della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
          con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 
              2. Qualora una parte abbia fornito  seri  indizi  della
          fondatezza  delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato
          documenti,   elementi   o   informazioni   detenuti   dalla
          controparte che confermino tali indizi, essa puo'  ottenere
          che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
          le informazioni alla controparte.  Puo'  ottenere  altresi'
          che il giudice  ordini  alla  controparte  di  fornire  gli
          elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
          produzione e distribuzione dei prodotti o dei  servizi  che
          costituiscono  violazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale. 
              2-bis.  In  caso  di  violazione  commessa   su   scala
          commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144
          il giudice puo' anche  disporre,  su  richiesta  di  parte,
          l'esibizione della documentazione bancaria,  finanziaria  e
          commerciale che si trovi in possesso della controparte. 
              3. Il giudice, nell'assumere  i  provvedimenti  di  cui
          sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela  delle
          informazioni riservate, sentita la controparte. 
              4. Il giudice desume argomenti di prova dalle  risposte
          che  le  parti  danno  e  di  rifiuto   ingiustificato   di
          ottemperare agli ordini. 
              5.  Nella  materia  di  cui  al  presente   codice   il
          consulente tecnico  d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti
          inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se  non  ancora
          prodotti in  causa,  rendendoli  noti  a  tutte  le  parti.
          Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.» 
          Nota all'art. 54: 
              - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita'  e  di
          decadenza). - 1. Fatto salvo  il  disposto  dell'art.  118,
          comma 4, l'azione diretta ad ottenere la  dichiarazione  di
          decadenza  o  di  nullita'  di  un  titolo  di   proprieta'
          industriale puo' essere esercitata  da  chiunque  vi  abbia
          interesse e promossa d'ufficio dal pubblico  ministero.  In
          deroga  all'art.  70  del  codice   di   procedura   civile
          l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. 
              2 L'azione diretta  ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di  un  marchio  per  la  sussistenza  di  diritti
          anteriori oppure perche' l'uso  del  marchio  costituirebbe
          violazione di un altrui diritto di  autore,  di  proprieta'
          industriale o altro  diritto  esclusivo  di  terzi,  oppure
          perche' il marchio costituisce violazione  del  diritto  al
          nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
          marchio e' stata effettuata a nome del non avente  diritto,
          puo' essere esercitata soltanto dal  titolare  dei  diritti
          anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. 
              3. L'azione diretta ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di un disegno o modello  per  la  sussistenza  dei
          diritti anteriori di cui all'art. 43, comma 1,  lettera  d)
          ed e), oppure perche' la registrazione e' stata  effettuata
          a nome del non avente diritto oppure perche' il  disegno  o
          modello costituisce utilizzazione impropria  di  uno  degli
          elementi elencati  nell'art.  6-ter  della  Convenzione  di
          Unione  di  Parigi  per  la  protezione  della   proprieta'
          industriale -  testo  di  Stoccolma  del  14  luglio  1967,
          ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di  disegni,
          emblemi e stemmi che  rivestano  un  particolare  interesse
          pubblico   nello   Stato,   puo'   essere   rispettivamente
          esercitata soltanto dal titolare dei  diritti  anteriori  e
          dal suo avente causa o dall'avente diritto  oppure  da  chi
          abbia interesse all'utilizzazione. 
              4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo  di
          proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio  di
          tutti coloro che  risultano  annotati  nel  registro  quali
          aventi diritto in quanto titolari di esso. 
              5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la  nullita'  o   la
          decadenza di  un  titolo  di  proprieta'  industriale  sono
          annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi. 
              6. Una copia dell'atto introduttivo  di  ogni  giudizio
          civile in materia di titoli di proprieta' industriale  deve
          essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
          cura di chi promuove il giudizio. 
              7.  Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non   si   sia
          provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
          giudizio, prima di decidere nel merito,  dispone  che  tale
          comunicazione venga effettuata. 
              8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
          brevetti e marchi copia di  ogni  sentenza  in  materia  di
          titoli di proprieta' industriale.» 
          Nota all'art. 57: 
              - Si riporta il testo dell'art. 130 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 130 (Esecuzione di descrizione e sequestro). - 1.
          La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, con l'assistenza,  ove  occorra,  di
          uno o piu' periti ed anche con l'impiego di  mezzi  tecnici
          di accertamento, fotografici o di altra natura. 
              2.  Gli  interessati  possono  essere  autorizzati   ad
          assistere  alle  operazioni   anche   a   mezzo   di   loro
          rappresentanti e ad essere assistiti  da  tecnici  di  loro
          fiducia. 
              3. Decorso il termine dell'  art.  675  del  codice  di
          procedura civile, possono essere completate  le  operazioni
          di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono
          esserne iniziate altre fondate sullo stesso  provvedimento.
          Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di  disporre
          ulteriori provvedimenti  di  descrizione  o  sequestro  nel
          corso del procedimento di merito. 
              4. La descrizione e  il  sequestro  possono  concernere
          oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati  nel
          ricorso, purche' si tratti di  oggetti  prodotti,  offerti,
          importati, esportati o messi in commercio dalla  parte  nei
          cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
          purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 
              5. Il  verbale  delle  operazioni  di  sequestro  e  di
          descrizione, con  il  ricorso  ed  il  provvedimento,  deve
          essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
          quali descrizione o sequestro sono  stati  eseguiti,  entro
          quindici giorni dalla data di conclusione delle  operazioni
          stesse a pena di inefficacia.» 
          Nota all'art. 58: 
              - Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un  diritto
          di proprieta' industriale puo' chiedere  che  sia  disposta
          l'inibitoria di  qualsiasi  violazione  imminente  del  suo
          diritto e  del  proseguimento  o  della  ripetizione  delle
          violazioni in atto, ed in  particolare  puo'  chiedere  che
          siano  disposti  l'inibitoria  della   fabbricazione,   del
          commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione  del
          diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle  medesime
          cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o  ne  abbia
          comunque la disponibilita', secondo le norme del codice  di
          procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 
              L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
          essere  chiesti,  sugli  stessi  presupposti,  contro  ogni
          soggetto i cui servizi  siano  utilizzati  per  violare  un
          diritto di proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.» 
          Nota all'art. 60: 
              - Si riporta il testo dell'art. 133 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio).  -  1.
          L'Autorita' giudiziaria puo' disporre,  in  via  cautelare,
          oltre all'inibitoria dell'uso nell'attivita' economica  del
          nome a dominio illegittimamente registrato,  anche  il  suo
          trasferimento  provvisorio,  subordinandolo,  se   ritenuto
          opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del
          beneficiario del provvedimento.» 
          Nota all'art. 61: 
              - Si riporta il testo dell'art. 135 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 135 (Commissione dei  ricorsi).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi  che
          respingono totalmente o parzialmente una domanda o  istanza
          che rifiutano la trascrizione  oppure  che  impediscono  il
          riconoscimento di un diritto e negli  altri  casi  previsti
          dal presente codice, e' ammesso ricorso  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione del provvedimento alla Commissione  dei
          ricorsi. 
              2.  La  Commissione  dei  ricorsi  e'  composta  di  un
          presidente, un presidente aggiunto e di otto membri  scelti
          fra i  magistrati  di  grado  non  inferiore  a  quello  di
          consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
          magistratura, o tra  i  professori  di  materie  giuridiche
          delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 
              3.  La  Commissione  si  articola   in   due   sezioni,
          presiedute dal presidente e  dal  presidente  aggiunto.  Il
          presidente,  il  presidente  aggiunto  ed  i  membri  della
          Commissione sono nominati con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico
          e' rinnovabile. 
              4. Alla Commissione di cui al comma  2  possono  essere
          aggregati tecnici scelti dal presidente  tra  i  professori
          delle universita'  e  degli  istituti  superiori  e  tra  i
          consulenti in proprieta' industriale,  iscritti  all'Ordine
          aventi una comprovata esperienza 
              5. La scelta dei componenti la  Commissione  anzidetta,
          nonche' dei tecnici,  puo'  cadere  sia  su  funzionari  in
          attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
          categorie di funzionari  entro  le  quali  la  scelta  deve
          essere effettuata. 
              6. La Commissione  dei  ricorsi  e'  assistita  da  una
          segreteria i cui componenti sono  nominati  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della Commissione, o con decreto  a
          parte. I componenti della segreteria debbono essere  scelti
          fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
          il trattamento economico e' quello stabilito dalla  vigente
          normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 
              7. La Commissione dei ricorsi  ha  funzione  consultiva
          del Ministero  delle  attivita'  produttive  nella  materia
          della   proprieta'   industriale.   Tale   funzione   viene
          esercitata  su  richiesta  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive. Le sedute della Commissione in sede  consultiva
          non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta
          dei suoi membri aventi voto deliberativo. 
              8. I  compensi  per  i  componenti  la  Commissione,  i
          componenti la segreteria della  Commissione  ed  i  tecnici
          aggregati alla Commissione, sono  determinati  con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.» 
          Nota all'art. 62: 
              - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  136  (Procedura  avanti   la   Commissione   dei
          Ricorsi). - 1. Il  ricorso  deve  essere  notificato  tanto
          all'Ufficio  italiano   brevetti   e   marchi   quanto   ai
          controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce
          entro il termine  di  sessanta  giorni  da  quello  in  cui
          l'interessato ne abbia  ricevuto  la  comunicazione,  o  ne
          abbia avuto conoscenza, o, per gli  atti  di  cui  non  sia
          richiesta la comunicazione individuale, dal giorno  in  cui
          sia scaduto il termine della pubblicazione, se  questa  sia
          prevista da disposizioni di legge o di  regolamento,  salvo
          l'obbligo di integrare  con  le  ulteriori  notifiche  agli
          altri   controinteressati,   che   siano   ordinate   dalla
          Commissione dei ricorsi. Il ricorso,  con  la  prova  delle
          avvenute notifiche, con copia del  provvedimento  impugnato
          ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui  il
          ricorrente  intenda  avvalersi  in  giudizio,  deve  essere
          depositato, entro il termine di trenta  giorni  dall'ultima
          notifica, presso gli uffici di cui all'art. 147  o  inviato
          direttamente, per  raccomandata  postale,  alla  segreteria
          della Commissione dei ricorsi,  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi. 
              2. Insieme al ricorso, deve presentarsi  la  prova  del
          pagamento del contributo unificato di cui  all'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115. 
              3. All'originale del ricorso devono essere unite  tante
          copie in  carta  libera  quanti  sono  i  componenti  della
          Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la  facolta'
          del  Presidente  della  Commissione  di   richiedere   agli
          interessati un numero maggiore di copie. 
              4. La mancata produzione della copia del  provvedimento
          impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
          implica decadenza. L'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi,
          entro trenta giorni dalla scadenza del termine di  deposito
          del  ricorso,  deve  produrre,  mediante   inserimento   in
          apposito   fascicolo   tenuto   dalla   segreteria    della
          Commissione, l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche'
          gli atti ed i documenti in base ai quali  l'atto  e'  stato
          emanato, quelli in esso  citati,  e  quelli  che  l'ufficio
          ritiene utili al giudizio. 
              5. Il Presidente della Commissione assegna  il  ricorso
          alla sezione competente.  Il  Presidente  o  il  Presidente
          aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla
          sezione e, ove si tratti di questioni  di  natura  tecnica,
          puo' nominare anche uno o piu'  relatori  aggiunti,  scelti
          tra i tecnici aggregati. 
              6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato,  fissa
          i termini, non superiori in ogni caso  a  sessanta  giorni,
          per la presentazione delle memorie e delle  repliche  delle
          controparti e per il deposito dei relativi documenti. 
              7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la  Commissione
          puo' disporre i mezzi  istruttori  che  ritiene  opportuni,
          stabilendo  le  modalita'   della   loro   assunzione.   Il
          Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
          dell'istruttoria,  puo'  sentire  le  parti  per  eventuali
          chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o,
          comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente  fissa
          la data per la discussione dinanzi alla Commissione. 
              8. Le sezioni della Commissione,  quando  decidono  sui
          ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente  e  di
          due membri aventi voto deliberativo. 
              9. La Commissione ha facolta' di  chiedere  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti. 
              10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi  sia,  che
          ne faccia domanda in tempo  utile  e  comunque  almeno  due
          giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso
          ad esporre oralmente le sue  ragioni.  Il  ricorrente  puo'
          stare in giudizio personalmente o puo' farsi  assistere  da
          un  legale  o   da   un   mandatario   abilitato   con   la
          partecipazione  anche  di  un   tecnico.   L'Ufficio   puo'
          costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con
          un proprio  funzionario.  Aperta  la  seduta,  il  relatore
          riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i  loro
          incaricati, espongono  le  loro  ragioni  e,  nel  caso  di
          richiesta  dei  membri  della  Commissione,  il   direttore
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi  o  il  funzionario
          dello stesso ufficio, da lui  designato  a  rappresentarlo,
          fornisce le notizie ed i documenti richiesti. 
              11.  Ogni  interessato,  prima  della  chiusura   della
          discussione del ricorso, puo' presentare  alla  Commissione
          memorie esplicative. Se, durante la  discussione,  emergono
          fatti nuovi influenti sulla decisione  essi  devono  essere
          contestati alle parti. 
              12. La Commissione ha sempre  facolta'  di  disporre  i
          mezzi  istruttori  che  creda  opportuni  ed  ha   altresi'
          facolta', in ogni caso, di ordinare il  differimento  della
          decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 
              13. La Commissione decide dopo che  le  parti  si  sono
          allontanate. 
              14.   La   Commissione   dei   ricorsi,   ove   ritenga
          irricevibile o inammissibile il ricorso,  lo  dichiara  con
          sentenza; se riconosce che  il  ricorso  e'  infondato,  lo
          rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto
          in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti. 
              15. Il relatore, od un altro membro della  Commissione,
          e' incaricato di redigere la sentenza  esponendo  i  motivi
          della decisione. 
              16.  La  sentenza  e'  notificata,   per   raccomandata
          postale,  a  cura  della  segreteria   della   Commissione,
          all'interessato od al suo mandatario, se  nominato,  ed  e'
          pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale,  nella  sola  parte
          dispositiva,  salva  la  facolta'  della   Commissione   di
          disporre che le sentenze vengano  pubblicate  integralmente
          nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima
          e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio. 
              17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
          irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
          ovvero  dal  comportamento  inerte  dell'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi, durante il tempo necessario  a  giungere
          ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
          cautelari che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee
          ad assicurare interinalmente gli  effetti  della  decisione
          sul  ricorso,  la  Commissione  dei  ricorsi  si  pronuncia
          sull'istanza con ordinanza emessa in Camera  di  Consiglio.
          Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
          estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire  neppure
          la dilazione fino alla data della Camera di  Consiglio,  il
          ricorrente puo', contestualmente alla domanda  cautelare  o
          con separata istanza notificata alle controparti,  chiedere
          al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
          cui il ricorso e' assegnato, di disporre  misure  cautelari
          provvisorie. Il Presidente provvede con  decreto  motivato,
          anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace
          sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare
          e' sottoposta nella prima Camera  di  Consiglio  utile.  In
          sede di decisione della domanda cautelare,  la  Commissione
          dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e
          dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite
          sul punto le parti costituite, puo'  definire  il  giudizio
          nel merito a norma dei precedenti commi. 
              18. La domanda di revoca o modificazione  delle  misure
          cautelari  concesse  e  la  riproposizione  della   domanda
          cautelare respinta sono ammissibili solo  se  motivate  con
          riferimento a fatti sopravvenuti. 
              19.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  non   abbia
          prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o  vi
          abbia adempiuto solo  parzialmente,  la  parte  interessata
          puo', con istanza motivata e notificata alle  altre  parti,
          chiedere  alla  Commissione  dei   ricorsi   le   opportune
          disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
          i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato,
          di cui all'art. 27, primo comma, n.  4),  del  testo  unico
          delle leggi sul Consiglio di  Stato,  approvato  con  regio
          decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   e   successive
          modificazioni,  e   dispone   l'esecuzione   dell'ordinanza
          cautelare indicandone  le  modalita'  e,  ove  occorra,  il
          soggetto che deve provvedere.» 
          Nota all'art. 63: 
              - Si riporta il testo dell'art. 137 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 137 (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di
          proprieta' industriale). - 1.  I  diritti  patrimoniali  di
          proprieta'   industriale   possono   formare   oggetto   di
          esecuzione forzata. 
              2. All'esecuzione si applicano le norme  stabilite  dal
          codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  sui  beni
          mobili. 
              3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale
          si esegue con atto  notificato  al  debitore,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: 
                a) la dichiarazione di  pignoramento  del  titolo  di
          proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti
          ad identificarlo; 
                b) la data del titolo e della sua spedizione in forma
          esecutiva; 
                c) la somma per cui si procede all'esecuzione; 
                d) il cognome, nome e  domicilio,  o  residenza,  del
          creditore e del debitore; 
                e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. 
              4. Il debitore, dalla data della notificazione,  assume
          gli obblighi del sequestratario giudiziale  del  titolo  di
          proprieta'  industriale,  anche  per  quanto  riguarda  gli
          eventuali frutti. I frutti, maturati  dopo  la  data  della
          notificazione,  derivanti  dalla  concessione   d'uso   del
          diritto di  proprieta'  industriale,  si  cumulano  con  il
          ricavato  della   vendita,   ai   fini   della   successiva
          attribuzione. 
              5.  Si  osservano,  nei  riguardi  della  notificazione
          dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
          procedura civile per la notificazione delle  citazioni.  Se
          colui  al  quale  l'atto  di   pignoramento   deve   essere
          notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne'
          abbia in  questo  eletto  domicilio,  la  notificazione  e'
          eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi.  In
          quest'ultimo caso, copia  dell'atto  e'  affissa  nell'Albo
          dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale. 
              6. L'atto di pignoramento  del  diritto  di  proprieta'
          industriale deve essere trascritto, a pena di  inefficacia,
          entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la  trascrizione
          dell'atto  di  pignoramento  del  diritto   di   proprieta'
          industriale,  e  finche'  il  pignoramento  stesso   spiega
          effetto, i pignoramenti successivamente trascritti  valgono
          come  opposizione  sul  prezzo  di  vendita,  quando  siano
          notificati al creditore procedente. 
              7.  La  vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti   di
          proprieta'  industriale  pignorati  sono   fatte   con   le
          corrispondenti norme  stabilite  dal  codice  di  procedura
          civile  in  quanto  applicabili,  salve   le   disposizioni
          particolari del presente codice. 
              8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non
          puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni  dal
          pignoramento. Un termine di venti  giorni  deve  decorrere,
          per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno  della
          vendita   stessa.   Il   giudice,   per   la   vendita    e
          l'aggiudicazione dei  diritti  di  proprieta'  industriale,
          dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli
          casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita  al
          pubblico,  anche  in  deroga  alle  norme  del  codice   di
          procedura civile. All'uopo il giudice  puo'  stabilire  che
          l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio
          ed in quelli dell'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  e
          pubblicato  nel  Bollettino  dei  diritti   di   proprieta'
          industriale. 
              9. Il verbale  di  aggiudicazione  deve  contenere  gli
          estremi del diritto di  proprieta'  industriale  giuste  le
          risultanze dei relativi titoli. 
              10. Il creditore istante, nell'esecuzione  forzata  sui
          diritti di proprieta' industriale, deve  notificare  almeno
          dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei
          diritti di garanzia, trascritti, l'atto di  pignoramento  e
          il decreto di fissazione del giorno della  vendita.  Questi
          ultimi  creditori  devono  depositare,  nella   cancelleria
          dell'autorita' giudiziaria competente, le loro  domande  di
          collocazione con i documenti giustificativi entro  quindici
          giorni dalla vendita.  Chiunque  vi  abbia  interesse  puo'
          esaminare dette domande e i documenti. 
              11. Trascorso il termine di quindici  giorni,  previsto
          nel comma 10, il giudice, su istanza di  una  delle  parti,
          fissa  l'udienza  nella  quale  proporra'   lo   stato   di
          graduazione e di ripartizione  del  prezzo  ricavato  dalla
          vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza,
          accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,  ove
          le parti non si siano  accordate  sulla  distribuzione  del
          ricavato  dei  frutti,  procede  alla  graduazione  fra   i
          creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti
          stessi, secondo le relative norme stabilite nel  codice  di
          procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti  con
          mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo
          le norme del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile. 
              12.  L'aggiudicatario   del   diritto   di   proprieta'
          industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate  le
          trascrizioni   dei   diritti   di   garanzia   sul   titolo
          corrispondente,  depositando,  presso  l'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi, copia del verbale  di  aggiudicazione  e
          attestato  del  cancelliere  dell'avvenuto  versamento  del
          prezzo  di  aggiudicazione,  osservate  le  norme  per   la
          cancellazione delle trascrizioni. 
              13. I diritti di proprieta' industriale,  ancorche'  in
          corso di concessione o  di  registrazione,  possono  essere
          oggetto di  sequestro.  Alla  procedura  del  sequestro  si
          applicano le disposizioni in materia di esecuzione  forzata
          stabilite  dal  presente  art.  ed  altresi'   quelle   sul
          sequestro, stabilite dal codice di procedura civile. 
              14. Le controversie in materia di esecuzione forzata  e
          di sequestro  dei  diritti  di  proprieta'  industriale  si
          propongono davanti all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
          competente a norma dell'art. 120.» 
          Nota all'art. 64: 
              - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 138 (Trascrizione).  -  1.  Debbono  essere  resi
          pubblici mediante trascrizione  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi: 
                a) gli atti fra vivi, a titolo  oneroso  o  gratuito,
          che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su  titoli
          di proprieta' industriale; 
                b) gli atti fra vivi, a titolo  oneroso  o  gratuito,
          che  costituiscono,  modificano  o  trasferiscono   diritti
          personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
          di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140  concernenti
          i titoli anzidetti; 
                c)  gli  atti   di   divisione,   di   societa',   di
          transazione, di rinuncia,  relativi  ai  diritti  enunciati
          nelle lettere a) e b); 
                d) il verbale di pignoramento; 
                e) il verbale di aggiudicazione in seguito a  vendita
          forzata; 
                f) il verbale di sospensione della vendita  di  parte
          dei diritti di proprieta' industriale pignorati per  essere
          restituiti al debitore, a norma  del  codice  di  procedura
          civile; 
                g) i decreti di espropriazione per causa di  pubblica
          utilita'; 
                h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli  atti
          indicati nelle lettere a), b) e c), quando  tali  atti  non
          siano stati precedentemente  trascritti.  Le  sentenze  che
          pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
          rescissione, la revocazione di un  atto  trascritto  devono
          essere annotate in margine alla trascrizione  dell'atto  al
          quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte  le
          domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze  di  cui
          al presente  articolo.  In  tale  caso  gli  effetti  della
          trascrizione  della  sentenza  risalgono  alla  data  della
          trascrizione della domanda giudiziale; 
                i) i testamenti e gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          successione legittima e le sentenze relative; 
                l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di
          proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; 
                m) le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di
          titoli  di  proprieta'  industriale  nulli  e  le  relative
          domande giudiziali; 
                n) le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere  le
          sentenze di cui al  presente  articolo.  In  tal  caso  gli
          effetti della trascrizione della  sentenza  risalgono  alla
          data della trascrizione della domanda giudiziale. 
              2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto
          prescritto. 
              3. Per ottenere la trascrizione,  il  richiedente  deve
          presentare apposita nota di trascrizione,  sotto  forma  di
          domanda,  allegando  copia  autentica  dell'atto   pubblico
          ovvero l'originale o la  copia  autentica  della  scrittura
          privata autenticata ovvero qualsiasi  altra  documentazione
          prevista dall' art. 196. 
              4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  esaminata  la
          regolarita' formale degli  atti,  procede,  senza  ritardo,
          alla  trascrizione  con  la  data  di  presentazione  della
          domanda. 
              5.   L'ordine   delle   trascrizioni   e'   determinato
          dall'ordine di presentazione delle domande. 
              6. Le omissioni  o  le  inesattezze  che  non  inducano
          incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere  o
          sul titolo  di  proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si
          riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.» 
          Nota all'art. 65: 
              - Si riporta il testo dell'art. 139 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e
          le sentenze,  tranne  i  testamenti  e  gli  altri  atti  e
          sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art.  138,
          finche' non siano trascritti, non hanno effetto  di  fronte
          ai  terzi  che  a  qualunque  titolo  hanno  acquistato   e
          legalmente conservato  diritti  sul  titolo  di  proprieta'
          industriale. 
              2.  Nel  conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso
          diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
          preferito chi ha trascritto per  primo  il  suo  titolo  di
          acquisto. 
              3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche'
          dura  la  sua  efficacia,  sospende   gli   effetti   delle
          trascrizioni  ulteriori  degli  atti   e   delle   sentenze
          anzidetti. Gli effetti di tali  trascrizioni  vengono  meno
          dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
          avvenga entro tre  mesi  dalla  data  della  aggiudicazione
          stessa. 
              4. I testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          legittima  successione  e   le   sentenze   relative   sono
          trascritti  solo   per   stabilire   la   continuita'   dei
          trasferimenti. 
              5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono,
          in tutto o in parte, ovvero modificano i  diritti  inerenti
          ad una domanda o ad un brevetto europeo, a  condizione  che
          siano stati iscritti nel registro dei  brevetti  europei  o
          trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.» 
          Note all'art. 66: 
              - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   142   (Decreto   di   espropriazione).   -   1.
          L'espropriazione viene disposta per decreto del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  competente,  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Consiglio  dei
          ministri, se il provvedimento interessa la difesa  militare
          del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 
              2. Il decreto di  espropriazione  nell'interesse  della
          difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
          stampa dell'attestato di brevettazione o di  registrazione,
          puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del  segreto
          sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. 
              3. La violazione del segreto e' punita ai  sensi  dell'
          art. 262 del codice penale. 
              4.   Nel   decreto   di   espropriazione   e'   fissata
          l'indennita'  spettante  al   titolare   del   diritto   di
          proprieta' industriale, determinata sulla base  del  valore
          di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. 
              5.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.» 
          Nota all'art. 67: 
              - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti  delle
          norme  contenute  nella  presente  sezione  sono  atti   di
          pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni  e
          modelli registrati e le violazioni  di  altrui  diritti  di
          proprieta'  industriale  realizzate  dolosamente  in   modo
          sistematico.» 
          Nota all'art. 69: 
              - Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  146  (Interventi  contro  la  pirateria).  -  1.
          Qualora ne abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive   segnala   alla   Procura   della   Repubblica,
          competente  per  territorio,  per  le  iniziative  di   sua
          competenza, i casi di pirateria. 
              2.   Fatta   salva   la   repressione   dei   reati   e
          l'applicazione  della  normativa  nazionale  e  comunitaria
          vigente in materia, di competenza dell'autorita'  doganale,
          il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del
          Prefetto  della  provincia   interessata   e   i   sindaci,
          limitatamente  al  territorio  comunale,  possono  disporre
          anche d'ufficio, il sequestro  amministrativo  della  merce
          contraffatta e, decorsi  tre  mesi,  previa  autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria di cui  al  comma  3,  procedere
          alla sua distruzione, a spese del contravventore. E'  fatta
          salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare  a
          fini giudiziari. 
              3. Competente  ad  autorizzare  la  distruzione  e'  il
          presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120,
          nel cui territorio e'  compiuto  l'atto  di  pirateria,  su
          richiesta dell'amministrazione statale o  comunale  che  ha
          disposto il sequestro. 
              4.   L'opposizione   avverso   il   provvedimento    di
          distruzione di cui al comma  2  e'  proposta  davanti  alla
          sezione  specializzata   del   Tribunale   competente   per
          territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e  23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
          Il  termine   per   ricorrere   decorre   dalla   data   di
          notificazione del  provvedimento  o  da  quella  della  sua
          pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.» 
          Nota all'art. 70: 
              - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 147 (Deposito delle domande e delle  istanze).  -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  Convenzioni  ed  Accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
          produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
              2. Gli uffici o enti abilitati a  ricevere  i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
              3. Non possono, ne' direttamente,  ne'  per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio . 
              3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se  vi  sia,
          deve  in  ciascuna  domanda  indicare  o  eleggere  il  suo
          domicilio  nello  Stato  per  tutte  le   comunicazioni   e
          notificazioni da farsi a norma del presente codice.» 
          Nota all'art. 71: 
              - Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle  domande
          e data di deposito).  -  1.  Le  domande  di  brevetto,  di
          registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147,  comma
          1,  non  sono  ricevibili  se   il   richiedente   non   e'
          identificabile o non  e'  raggiungibile  e,  nel  caso  dei
          marchi di primo  deposito,  anche  quando  la  domanda  non
          contiene  la  riproduzione  del  marchio  o  l'elenco   dei
          prodotti  ovvero  dei  servizi.  L'irricevibilita',   salvo
          quanto stabilito nel comma 3,  e'  dichiarata  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi. 
              2  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  invita  il
          richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette  ad
          un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,  entro  il
          termine di due  mesi  dalla  data  della  comunicazione  se
          constata che: 
                a) alla domanda di invenzioni industriali  e  modelli
          di utilita' non e' allegato un documento che  possa  essere
          assimilato ad una descrizione  ovvero  manchi  parte  della
          descrizione o un  disegno  in  essa  richiamato  ovvero  la
          domanda contiene, in  sostituzione  della  descrizione,  il
          riferimento ad  una  domanda  anteriore  di  cui  non  sono
          forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui  e'
          avvenuto  il  deposito  ed  i   dati   identificativi   del
          richiedente; 
                b) alla domanda di varieta' vegetale non e'  allegato
          almeno  un  esemplare  della  descrizione  con  almeno   un
          esemplare delle fotografie in essa richiamate; 
                c) alla domanda di modelli e disegni non e'  allegata
          la riproduzione grafica o fotografica; 
                d) alla domanda di  topografie  non  e'  allegato  un
          documento che ne consenta l'identificazione; 
                e) non sono consegnati  i  documenti  comprovanti  il
          pagamento dei diritti prescritti entro il  termine  di  cui
          all'art. 226. 
                e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia  ovvero
          un mandatario abilitato. 
              3. Se il richiedente ottempera all'invito  dell'ufficio
          entro  il  termine  di  cui   al   comma   2   o   provvede
          spontaneamente  alla   relativa   integrazione,   l'Ufficio
          riconosce quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli
          effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
          e ne da' comunicazione al richiedente.  Se  il  richiedente
          non ottempera all'invito dell'ufficio entro il  termine  di
          cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro  tale  termine,
          abbia fatto espressa rinuncia alla parte della  descrizione
          o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
          dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
          1. 
              4. Se tuttavia l'integrazione concerne  solo  la  prova
          dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine  prescritto
          ovvero l'indicazione del  domicilio  o  del  mandatario  in
          Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata  entro  il
          termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce  quale  data
          di deposito quella del ricevimento della domanda. 
              5. Tutte le domande, le istanze ed  i  ricorsi  di  cui
          all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere  redatti
          in  lingua  italiana.  Degli   atti   in   lingua   diversa
          dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in  lingua
          italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme  al
          testo  originale  dal  richiedente  o  da   un   mandatario
          abilitato.  Se  la  descrizione  e'  presentata  in  lingua
          diversa  da  quella  italiana,  la  traduzione  in   lingua
          italiana deve essere depositata entro  il  termine  fissato
          dall'Ufficio. 
              5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia  copia  o  copia
          autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
          del  deposito.  La  traduzione  italiana,  ove   presentata
          successivamente, viene allegata su richiesta.» 
          Nota all'art. 72: 
              - Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
          -  1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  possono   essere
          depositate presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi  1
          e 2. Ai fini dell'applicazione  di  tali  disposizioni,  la
          domanda deve essere corredata da  un  riassunto  in  lingua
          italiana   che   definisca   in    modo    esauriente    le
          caratteristiche dell'invenzione  ,  nonche'  da  una  copia
          degli eventuali disegni. 
              3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi   informa
          immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
          deposito della domanda.» 
          Nota all'art. 73: 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 152 (Requisiti della domanda  internazionale).  -
          1. La domanda  internazionale  deve  essere  conforme  alle
          disposizioni del Trattato di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 
              2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198,  commi
          1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto  in
          lingua  italiana  che  definisca  in  modo  esauriente   le
          caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli
          eventuali disegni. 
              3. La domanda internazionale e ciascuno  dei  documenti
          allegati, ad eccezione di quelli comprovanti  il  pagamento
          delle tasse, devono essere depositati in un originale e due
          copie.  Le  copie  mancanti  sono  approntate  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.» 
          Nota all'art. 74: 
              - Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  155  (Deposito  di  domande  internazionali   di
          disegni e modelli). - 1. Le persone  fisiche  e  giuridiche
          italiane o quelle che abbiano il domicilio o una  effettiva
          organizzazione in  Italia  possono  depositare  le  domande
          internazionali per la  protezione  dei  disegni  o  modelli
          direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure  presso
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4,
          comma  1,  dell'Accordo  dell'Aja  relativo   al   deposito
          internazionale dei disegni  o  modelli  industriali  del  6
          novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge
          24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo. 
              2. La domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato  con
          avviso di ricevimento. 
              3.  La  data  di  deposito  della  domanda  e'   quella
          dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo. 
              4. La domanda internazionale deve essere conforme  alle
          disposizioni dell'Accordo e  del  relativo  regolamento  di
          esecuzione,  oltre  che  alle   istruzioni   amministrative
          emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere  redatta  in
          lingua  francese  o  inglese   su   formulari   predisposti
          dall'Ufficio internazionale.» 
          Nota all'art. 75: 
              - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio).  -  1.
          La domanda di registrazione di marchio deve contenere: 
                a) l'identificazione del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
                b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
          della data da cui decorrono gli effetti  della  domanda  in
          seguito  ad  accoglimento  di  conversione  di   precedente
          domanda comunitaria o di  registrazione  internazionale  ai
          sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per  la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; 
                c) la riproduzione del marchio; 
                d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
          e' destinato a contraddistinguere, raggruppati  secondo  le
          classi della classificazione di cui  all'Accordo  di  Nizza
          sulla classificazione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi ai fini della registrazione dei  marchi,  testo  di
          Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27  aprile
          1982, n. 243. 
              2. Quando vi sia mandatario, alla domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.» 
          Nota all'art. 76: 
              - Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  157  (Domanda  di   registrazione   di   marchio
          collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio
          collettivo deve unirsi oltre ai documenti di  cui  all'art.
          156, commi 1 e  2,  anche  copia  dei  regolamenti  di  cui
          all'art. 11.» 
          Nota all'art. 77: 
              - Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione  di
          marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto  un  solo
          marchio. 
              2.  Se  la  domanda  riguarda  piu'  marchi,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e   marchi   invitera'   l'interessato,
          assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un  solo
          marchio,  con  facolta'  di  presentare,  per  i  rimanenti
          marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data
          della domanda primitiva. 
              3. Ogni domanda di registrazione,  avente  per  oggetto
          piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente
          in piu' domande parziali,  nelle  quali  sono  ripartiti  i
          prodotti o i servizi della domanda iniziale,  nei  seguenti
          casi: 
                a) prima della decisione dell'ufficio  relativo  alla
          registrazione del marchio; 
                b)  durante  ogni  procedura  di   opposizione   alla
          decisione dell'ufficio di registrazione del marchio; 
                c)  durante  ogni  procedura  di  ricorso  contro  la
          decisione relativa alla registrazione del marchio. 
              4. Le domande parziali conservano la data  di  deposito
          della domanda iniziale e, se del  caso,  il  beneficio  del
          diritto di priorita'. 
              5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi  sospende  il
          termine assegnato dall'ufficio.» 
          Nota all'art. 78: 
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La
          domanda di rinnovazione di marchio di impresa  deve  essere
          fatta dal titolare o dal suo avente causa. 
              2. (abrogato) 
              3. Quando vi sia mandatario, alla domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 
              4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
          trasformazione di una domanda di marchio comunitario  o  di
          un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento
          (CE) n. 40/94 del Consiglio,  del  20  dicembre  1993,  sul
          marchio  comunitario  e  successive  modificazioni,  ovvero
          sulla  base  di  una  domanda  di  trasformazione  di   una
          registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art.
          9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo  di  Madrid
          sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno
          1989, ratificato con legge  12  marzo  1996,  n.  169,  gli
          effetti  della   prima   registrazione,   ai   fini   della
          rinnovazione,  decorrono  rispettivamente  dalla  data   di
          deposito della domanda di marchio comunitario o dalla  data
          di registrazione internazionale. 
              5. (abrogato) 
              6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse  pagate  si
          riferiscono soltanto  ad  una  parte  dei  prodotti  o  dei
          servizi per i quali il  marchio  e'  stato  registrato,  la
          registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti  o  i
          servizi di cui trattasi.» 
          Nota all'art. 79: 
              - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 160 (Domanda di brevetto  per  invenzione  e  per
          modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere: 
                a)   l'identificazione   del   richiedente   e    del
          mandatario, se vi sia; 
                b) l'indicazione dell'invenzione o  del  modello,  in
          forma  di  titolo,  che  ne  esprima  brevemente,  ma   con
          precisione, i caratteri e lo scopo. 
              2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta
          di  piu'  brevetti,  ne'  di  un  solo  brevetto  per  piu'
          invenzioni o modelli. 
              3. Alla domanda devono essere uniti: 
                a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'art.
          51; 
                b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; 
                c) la designazione dell'inventore; 
                d) quando vi sia mandatario, anche l'atto  di  nomina
          ai sensi dell'art. 201; 
              4. La descrizione dell'invenzione o  del  modello  deve
          iniziare con un riassunto che ha solo fini di  informazione
          tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni.
          Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state
          accluse alla descrizione al momento del deposito, entro  il
          termine di due mesi dalla data della domanda. In  tal  caso
          resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.» 
          Nota all'art. 80: 
              - Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e  divisione  della
          domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
          invenzione. 
              2. Se la domanda comprende piu'  invenzioni,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e   marchi   invitera'   l'interessato,
          assegnandogli un termine, a limitare tale  domanda  ad  una
          sola  invenzione,  con  facolta'  di  presentare,  per   le
          rimanenti  invenzioni,  altrettante  domande,  che  avranno
          effetto dalla data della domanda primitiva.  Tale  facolta'
          puo' essere esercitata dal richiedente, anche  in  mancanza
          dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  prima
          che quest'ultimo  abbia  provveduto  alla  concessione  del
          brevetto. 
              3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende  il
          termine assegnato dall'Ufficio.» 
          Nota all'art. 82: 
              - Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 163 (Domanda di certificato complementare  per  i
          medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La  domanda
          di certificato  deve  essere  depositata  presso  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   con   riferimento   alla
          autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 
              2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
          i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: 
                a) nome e indirizzo del richiedente; 
                b) numero del brevetto di base; 
                c) titolo dell'invenzione; 
                d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
          commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
          risulta dall'autorizzazione stessa; 
                e)  se  del  caso,  numero   e   data   della   prima
          autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.» 
          Nota all'art. 83: 
              - Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale).
          - 1. La domanda di privativa  per  varieta'  vegetale  deve
          contenere: 
                a) l'identificazione del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
                b) l'indicazione in italiano ed in latino del  genere
          o della specie cui la varieta' appartiene; 
                c)  la  denominazione   proposta,   specificando   se
          trattasi di codice o di nome di fantasia; 
                d)  il  nome  e  la  nazionalita'  dell'autore  della
          varieta' vegetale; 
                e) l'eventuale rivendicazione della priorita'; 
                f) l'elenco dei documenti allegati. 
              2. Alla domanda devono essere uniti: 
                a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di
          varieta'  ibrida,   a   richiesta   del   costitutore,   le
          informazioni relative ai componenti  genealogici  non  sono
          messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente; 
                b)  la  riproduzione   fotografica   della   varieta'
          vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; 
                c) ogni informazione e documentazione ritenuta  utile
          ai fini dell'esame della  domanda,  e,  in  particolare,  i
          risultati  degli  esami  in  coltura   eventualmente   gia'
          intrapresi  in  Italia  o  all'estero.  La   documentazione
          redatta in lingua straniera e' corredata da una  traduzione
          in lingua italiana, dichiarata conforme dal  richiedente  o
          dal suo mandatario; 
                d) la dichiarazione di cui all'art. 165; 
                e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
          rivendicate; 
                f) quando vi sia  mandatario,  l'atto  di  nomina  ai
          sensi dell'art. 201; 
                g) (soppressa) 
              3. I documenti indicati al comma 2, lettere d)  ed  e),
          possono essere depositati successivamente, ma non oltre  il
          termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti
          indicati al comma 2, lettera c), possono essere  presentate
          successivamente ma non oltre la data d'inizio  delle  prove
          di coltivazione della varieta'. 
              4.  La  varieta'  e'  descritta  in  modo  da   mettere
          chiaramente in evidenza in  quale  maniera  essa  e'  stata
          ottenuta e quali sono i caratteri di natura  morfologica  o
          fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari
          conosciute. 
              5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione
          proposta dal costitutore. 
              6. Se trattasi di varieta' essenzialmente  derivata  ai
          sensi del comma 4 dell'art. 107, e'  indicata  la  varieta'
          iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente  modificata
          sono  indicati  l'origine  e  la  natura   della   modifica
          genetica.» 
          Nota all'art. 84: 
              - Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La
          denominazione proposta per la nuova varieta': 
                a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63
          del regolamento (CE) n. 2100/94, del  regolamento  (CE)  n.
          637/2009 e occorrendo  le  linee  guida  del  Consiglio  di
          amministrazione  dell'Ufficio  comunitario  delle  varieta'
          vegetali; 
                b)  non  deve   risultare   contraria   alla   legge,
          all'ordine pubblico e al buon costume; 
                c) non deve contenere nomi geografici.» 
          Nota all'art. 85: 
              - Si riporta il testo dell'art. 169 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando si
          rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'art. 4
          si deve unire copia della domanda  prioritaria  da  cui  si
          rilevino il nome del richiedente, l'entita' e  l'estensione
          del diritto di proprieta' industriale e la data in  cui  il
          deposito e' avvenuto. 
              2. Se il  deposito  e'  stato  eseguito  da  altri,  il
          richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
          avente  causa  del  primo  depositante.  Il  documento   di
          cessione del diritto di priorita' puo'  consistere  in  una
          dichiarazione di cessione  o  avvenuta  cessione  ai  sensi
          dell'art. 196, comma 1, lettera a). 
              3. Quando all'estero siano  state  depositate  separate
          domande, in date diverse, per le varie parti di uno  stesso
          marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
          priorita', per ognuna di esse, ancorche'  costituiscano  un
          tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
          sola domanda siano rivendicate piu'  registrazioni  o  piu'
          depositi delle dette diverse parti di uno  stesso  marchio,
          alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi  1
          e 2. 
              4. Quando siano state depositate separate  domande,  in
          date diverse, per le varie parti di una stessa  invenzione,
          il diritto di priorita' puo'  essere  rivendicato  con  una
          unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso  che
          con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e  non
          si  riscontri  l'unita'  inventiva,  alle   nuove   domande
          separate e' applicabile l'art. 161. 
              5. Quando sia intervenuto il decreto  ministeriale  per
          la  protezione  temporanea  dei  nuovi  marchi  apposti  su
          prodotti o  su  materiali  inerenti  alla  prestazione  del
          servizio, che  hanno  figurato  in  una  esposizione  e  si
          rivendichino i diritti di  priorita'  per  tale  protezione
          temporanea, il richiedente deve allegare  alla  domanda  di
          registrazione  un  certificato  del  comitato  esecutivo  o
          direttivo o della presidenza  dell'esposizione,  avente  il
          contenuto prescritto nel relativo regolamento 
              5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata
          presentata  al  momento  del  deposito  della  domanda   di
          brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche
          successivamente entro il termine  di  16  mesi  dalla  data
          della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso  termine
          il richiedente puo' correggere i  dati  di  una  precedente
          dichiarazione di priorita', fermo restando  che,  ove  tale
          correzione  modifichi  la  data   della   prima   priorita'
          rivendicata,  e  questa  data  sia   anteriore   a   quella
          originariamente indicata, il  termine  decorre  dalla  data
          effettiva   di   tale   priorita',   anziche'   da   quella
          originariamente indicata. La  rivendicazione  di  priorita'
          che non sia stata presentata al momento della presentazione
          della domanda di disegno  e  modello  o  di  marchio,  puo'
          essere presentata entro il successivo termine  di  un  mese
          per i disegni e modelli e di due mesi per  i  marchi  dalla
          data di presentazione di detta domanda. 
              5-ter. L'istanza di correzione di cui  al  comma  5-bis
          relativa ad una precedente dichiarazione di priorita'  deve
          essere comunque depositata  nel  termine  di  quattro  mesi
          dalla data  di  deposito  della  domanda  di  brevetto  per
          invenzione industriale o per modello di utilita'. 
              6.  La  brevettazione  o   la   registrazione   vengono
          effettuate senza menzione della  priorita',  qualora  entro
          sei mesi dalla data di deposito della domanda  non  vengano
          prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui  al  comma
          1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
          deposito di tali documenti e' di  sedici  mesi  dalla  data
          della domanda anteriore, di cui si rivendica la  priorita',
          se tale termine e' piu' favorevole al richiedente. 
              7. Qualora la priorita' di un  deposito  compiuta  agli
          effetti  delle  convenzioni  internazionali  vigenti  venga
          comunque rifiutata, nel titolo  di  proprieta'  industriale
          deve farsi analoga annotazione del rifiuto. 
              8. La rivendicazione  di  priorita'  nella  domanda  di
          privativa per nuova varieta' vegetale e'  rifiutata  se  e'
          effettuata dopo il termine di dodici  mesi  dalla  data  di
          deposito della prima domanda e se il richiedente non ne  ha
          diritto. Qualora priorita'  sia  rifiutata  non  se  ne  fa
          menzione nella privativa.» 
          Nota all'art. 86: 
              - Si riporta il testo dell'art. 170 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 170 (Esame delle domande).  -  1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
                a) per i marchi: se puo' trovare applicazione  l'art.
          11 quando si tratta di marchi  collettivi;  se  la  parola,
          figura o segno possono essere  registrati  come  marchio  a
          norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14,  comma
          1, lettere a) e b); se  concorrono  le  condizioni  di  cui
          all'art. 3; 
                b) per le invenzioni ed i  modelli  di  utilita'  che
          l'oggetto della domanda  sia  conforme  a  quanto  previsto
          dagli  articoli  45,  50  e  82,  inclusi  i  requisiti  di
          validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
          ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
          di essi risulti assolutamente  evidente  sulla  base  delle
          stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente  oppure
          sia certa alla stregua del notorio. 
                c) per  i  disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della
          domanda sia  conforme  alle  prescrizioni  dell'art.  31  e
          dell'art. 33 bis; 
                d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , nonche' l'osservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 114 della  stessa  sezione.  L'esame  di  tali
          requisiti  e'  compiuto  dal  Ministero   delle   politiche
          agricole e forestali, il quale formula  parere  vincolante,
          avvalendosi della commissione  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          seguenti. La  Commissione  opera  osservando  le  norme  di
          procedura   dettate    con    apposito    regolamento    di
          funzionamento. Al  fine  di  accertare  la  permanenza  dei
          requisiti,  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
          forestali puo' chiedere al titolare o al suo  avente  causa
          il  materiale  di   riproduzione   o   di   moltiplicazione
          necessario per effettuare il controllo; 
                e) per le topografie dei prodotti  a  semiconduttori,
          che l'oggetto della domanda sia conforme a quello  previsto
          dall'art. 87, esclusi  i  requisiti  di  validita'  fino  a
          quando non si sia provveduto  a  disciplinare  l'esame  con
          decreto ministeriale. 
              2. Per i marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  ed  a
          quelli  agroalimentari   di   prima   trasformazione,   che
          utilizzano denominazioni geografiche,  l'Ufficio  trasmette
          l'esemplare del marchio ed  ogni  altra  documentazione  al
          Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
          il parere di competenza entro dieci giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa richiesta. 
              3. Qualora  non  si  riscontrino  le  condizioni  sopra
          indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede  ai
          sensi dell'art. 173, comma 7. 
              3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di  validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
          sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114  e'
          espresso dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali  per  mezzo  di  una  Commissione   consultiva
          composta da: 
                a) direttore generale  della  competitivita'  per  lo
          sviluppo rurale  del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, che la presiede; 
                b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali che,  in  caso  di  impedimento  del
          presidente, ne fa le veci; 
                c)  responsabile  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  competente  in  materia  di  privative  per  nuove
          varieta' vegetali; 
                d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi; 
                e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi  e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali; 
                t)  direttore   di   un   Istituto   di   ricerca   e
          sperimentazione  agraria,  designato  dal  Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis,  lettere  da
          b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. 
              3-quater. Le funzioni di segretario  della  commissione
          sono  esercitate  dal  funzionario  del   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali di cui  al  comma
          1, lettera e). 
              3-quinquies. La commissione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in  carica  3
          anni e i suoi  componenti  possono  essere  confermati;  la
          partecipazione   avviene   a    titolo    gratuito    senza
          corresponsione di emolumenti  e  al  suo  funzionamento  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              3-sexies. Su richiesta motivata del presidente  possono
          essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
          volta  e  per  l'esame  di  specifiche  questioni,  esperti
          qualificati nella materia. 
              3-septies.  La  commissione,  prima  di  esprimere   il
          proprio parere, puo' sentire, di propria  iniziativa  o  su
          loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. 
              3-octies. Il parere e'  corredato  con  la  indicazione
          delle sperimentazioni, delle metodologie e delle  ispezioni
          eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli  eventuali
          rilievi ed osservazioni del richiedente. 
              3-nonies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e   forestali,   sono   definite   le
          disposizioni  attuative   del   Codice   della   proprieta'
          industriale  in  materia  di   nuove   varieta'   vegetali,
          comprensive delle disposizioni relative alla nomina  ed  al
          funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.» 
          Nota all'art. 89: 
              - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia  luogo
          l'esame  delle  domande  e  delle  istanze  devono   essere
          comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine
          per la risposta non inferiore a  due  mesi  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione. 
              2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali  dia
          luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta'
          vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione
          di un termine, non superiore a sei mesi, per  la  risposta.
          Nel caso in cui il rilievo riguardi  la  denominazione,  la
          nuova  proposta   e'   corredata   da   una   dichiarazione
          integrativa includente anche la dichiarazione di  cui  alla
          lettera e), del comma 1, dell'art.  165.  L'ufficio  ed  il
          Ministero  delle  politiche   agricole   e   forestali   si
          comunicano reciprocamente  le  osservazioni  ed  i  rilievi
          trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 
              3. Quando, a causa di  irregolarita'  nel  conferimento
          del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai
          rilievi comporta il rigetto delle domande e  delle  istanze
          connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 
              4.  Quando  il  termine  sia  decorso  senza  che   sia
          pervenuta risposta ai rilievi, la domanda  o  l'istanza  e'
          respinta con provvedimento, da notificare al titolare della
          domanda stessa o dell'istanza con raccomandata  con  avviso
          di  ricevimento.  Tuttavia,  se  il  rilievo  concerne   la
          rivendicazione di  un  diritto  di  priorita',  la  mancata
          risposta  comporta  esclusivamente  la  perdita   di   tale
          diritto. 
              5. La domanda di privativa per nuova varieta'  vegetale
          e' rifiutata: 
                a)  in  caso   di   mancata   risposta   ai   rilievi
          dell'ufficio e del Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali nei termini stabiliti; 
                b) in caso di mancata consegna dei materiali  per  le
          prove varietali ai sensi dell'art. 165,  comma  1,  lettera
          c), salvo che la mancata consegna sia dipesa  da  causa  di
          forza maggiore; 
                c) in caso di assenza di uno dei  requisiti  previsti
          dall'art. 170, comma 1, lettera d). 
              6. Se  la  domanda  di  privativa  per  nuova  varieta'
          vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il  compenso
          dovuto per i controlli tecnici e'  rimborsato  solo  quando
          non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 
              7. Prima di respingere in tutto o in parte una  domanda
          o una istanza ad essa connessa, per motivi  che  non  siano
          stati oggetto di rilievi ai sensi del  comma  1,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  assegna  al  richiedente  il
          termine di due mesi  per  formulare  osservazioni.  Scaduto
          detto termine, se non sono state presentate osservazioni  o
          l'Ufficio  ritiene  di   non   potere   accogliere   quelle
          presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in  tutto  o
          in parte. 
              8. Per le domande di brevetto internazionale  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di  cui
          all'art. 14 del Trattato  di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n.  260,  invita  il  richiedente  ad  effettuare  le
          eventuali  correzioni  fissando  all'uopo  un  termine  non
          superiore a  mesi  tre,  ferma  restando  l'osservanza  del
          termine per la trasmissione dell'esemplare originale  della
          domanda  internazionale,  previsto  dalla  regola  22   del
          regolamento di esecuzione del Trattato di  cooperazione  in
          materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti  e  marchi
          dichiara che la domanda s'intende  ritirata  nelle  ipotesi
          previste dall'art.  14  del  Trattato  di  cooperazione  in
          materia di brevetti. 
              9. Qualora la domanda sia accolta,  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 
              10. I fascicoli degli atti  e  dei  documenti  relativi
          alle domande di brevettazione o di  registrazione  ,nonche'
          le raccolte dei  titoli  di  proprieta'  industriale  e  le
          raccolte  delle  domande   sono   conservati   dall'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  fino  a  dieci   anni   dopo
          l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo  la  scadenza
          di tale termine  l'Ufficio  puo'  distruggere  i  fascicoli
          anche senza il  parere  dell'Archivio  centrale  di  Stato,
          previa  acquisizione   informatica   su   dispositivi   non
          alterabili degli originali, degli atti e dei  documenti  in
          essi contenuti.» 
          Nota all'art. 90: 
              - Si riporta il testo dell'art. 175 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1.
          Qualsiasi interessato puo',  senza  con  cio'  assumere  la
          qualita'  di  parte  nella  procedura   di   registrazione,
          indirizzare  all'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi
          osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali  un
          marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. 
              2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti,
          sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate  al
          richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni  entro
          il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 
              3. Nel caso di marchio internazionale, le  osservazioni
          sono considerate dall'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          solo al fine dell'esame  di  cui  all'art.  170,  comma  1,
          lettera a).» 
          Nota all'art. 91: 
              - Si riporta il testo dell'art. 176 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I  soggetti
          legittimati  ai  sensi  dell'art.  177  possono  presentare
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione  avverso
          gli atti di cui alle successive lettere a),  b)  e  c),  la
          quale, a pena di  inammissibilita',  deve  essere  scritta,
          motivata e documentata entro il termine perentorio  di  tre
          mesi: 
                a) dalla data di  pubblicazione  di  una  domanda  di
          registrazione, ritenuta  registrabile  ai  sensi  dell'art.
          170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta  registrabile  in
          base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; 
                b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
          un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
          dell'art. 179, comma 2; 
                c) dal primo giorno del mese successivo a  quello  in
          cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
          nella Gazette de l'Organisation Mondiale de  la  Propriete'
          Intellectuelle des Marques Internationales. 
              2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola  domanda
          o registrazione di marchio, e' ricevibile solo  se  redatta
          in  lingua  italiana   e   deve   contenere   a   pena   di
          inammissibilita': 
                a) in relazione al marchio oggetto  dell'opposizione,
          l'identificazione del richiedente,  il  numero  e  la  data
          della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi
          contro cui e' proposta l'opposizione; 
                b) in relazione al marchio o diritto  dell'opponente,
          l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
          all'art. 12,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  nonche'  dei
          prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
          del diritto di cui all'art. 8; 
                c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 
              3.  L'opposizione  si  considera  ritirata  se  non  e'
          comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro  i
          termini e con le modalita' stabiliti  dal  decreto  di  cui
          all'art. 226. 
              4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro  il
          termine perentorio di due mesi dalla data di  scadenza  del
          termine  per   il   raggiungimento   di   un   accordo   di
          conciliazione di cui all'art. 178, comma 1: 
                a)  copia  della  domanda  o   del   certificato   di
          registrazione del marchio su cui e'  basata  l'opposizione,
          ove non si tratti di domande o di certificati nazionali  e,
          se del caso,  la  documentazione  relativa  al  diritto  di
          priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia,  nonche'
          la loro traduzione  in  lingua  italiana;  nel  caso  della
          preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata  in
          relazione  a  domanda  od  a   registrazione   di   marchio
          comunitario; 
                b)  ogni  altra  documentazione  a  prova  dei  fatti
          addotti; 
                c)  la  documentazione  necessaria  a  dimostrare  la
          legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
          anteriore non  risulti  a  suo  nome  dal  Registro  tenuto
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
                d) l'atto di nomina ai sensi  dell'art.  201,  se  e'
          stato nominato un mandatario. 
              5.  Con  l'opposizione   possono   farsi   valere   gli
          impedimenti  alla  registrazione   del   marchio   previsti
          dall'art. 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una
          parte dei prodotti o servizi per i quali e'  stata  chiesta
          la  registrazione,  e  la  mancanza   del   consenso   alla
          registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art.
          8.» 

        
      
(continuazione)
        
                    Nota all'art. 92: 
              - Si riporta il testo dell'art. 178 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 178 (Esame dell'opposizione e  decisioni).  -  1.
          Entro due mesi dalla scadenza del termine di  cui  all'art.
          176,  comma  1,  l'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi,
          verificate    la    ricevibilita'    e     l'ammissibilita'
          dell'opposizione ai sensi degli articoli 148,  comma  1,  e
          176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente  la
          registrazione  con  l'avviso,  anche  all'opponente,  della
          facolta' di raggiungere un accordo di  conciliazione  entro
          due mesi dalla data  della  comunicazione,  prorogabili  su
          istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
          dal regolamento di attuazione del presente Codice. 
              2. In assenza di accordo  ai  sensi  del  comma  1,  il
          richiedente che abbia ricevuto  la  documentazione  di  cui
          all'art. 176, commi 2 e  4,  lettere  a),  b)  e  c),  puo'
          presentare per  iscritto  le  proprie  deduzioni  entro  il
          termine all'uopo fissato dall'Ufficio. 
              3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,  invitare
          le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori
          documenti, deduzioni  od  osservazioni  in  funzione  delle
          allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 
              4. Su istanza  del  richiedente,  l'opponente  che  sia
          titolare di marchio anteriore registrato da  almeno  cinque
          anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio
          e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua  o  con  il
          suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato
          registrato e sui quali si fonda  l'opposizione,  o  che  vi
          siano i motivi legittimi per la mancata  utilizzazione.  In
          mancanza di tale prova, da fornire  entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di   comunicazione   dell'istanza   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  l'opposizione  e'
          respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una  parte
          dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore  e'
          stato   registrato,   esso,   ai   soli   fini   dell'esame
          dell'opposizione, si considera registrato solo  per  quella
          parte di prodotti o servizi. 
              5. L'istanza del  richiedente  per  ottenere  la  prova
          dell'uso effettivo del marchio deve essere  presentata  non
          oltre la data di presentazione  delle  prime  deduzioni  ai
          sensi del comma 2. 
              6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
          le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 
              7.  Al  termine  del   procedimento   di   opposizione,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
          stessa respingendo la domanda di registrazione in  tutto  o
          in  parte  se  risulta  che  il  marchio  non  puo'  essere
          registrato per la totalita' o per una  parte  soltanto  dei
          prodotti  e  servizi  indicati  nella  domanda;   in   caso
          contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
          internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
          rifiuto  definitivo  parziale  o  totale  ovvero   respinge
          l'opposizione,  dandone  comunicazione   all'Organizzazione
          mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).» 
          Nota all'art. 93: 
              - Si riporta il testo dell'art. 179 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 179 (Estensione della protezione).  -  1.  Se  il
          richiedente intende estendere  la  protezione  del  marchio
          all'estero  ai  sensi  dell'Accordo  di   Madrid   per   la
          registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma
          del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
          424, oppure in uno stato estero  che  esige  la  preventiva
          registrazione  del  marchio  italiano,  l'Ufficio  italiano
          brevetti  e  marchi,  anche  se  e'  gia'  stata   proposta
          un'opposizione, procede alla registrazione ed  effettua  le
          relative annotazioni. 
              2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non  e'
          gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione
          e'  accompagnata,  in  tale  caso,  dall'avviso  che   tale
          pubblicazione  e'  termine  iniziale   per   l'opposizione.
          L'accoglimento  dell'opposizione  determina  la  radiazione
          totale o parziale del marchio.» 
          Nota all'art. 94: 
              - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
          - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: 
                a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
          pervenire  ad  un  accordo  di  conciliazione,   ai   sensi
          dell'art. 178, comma 1; 
                b) se l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda  di
          marchio, fino alla registrazione di tale marchio; 
                c)  se  l'opposizione  e'  basata   su   un   marchio
          internazionale, fino a quando non siano scaduti  i  termini
          per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
          la registrazione di tale marchio, ovvero si siano  conclusi
          i relativi procedimenti di esame o di opposizione; 
                d) se l'opposizione e' proposta  avverso  un  marchio
          nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni  di
          cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
          relativo procedimento di riesame; 
                e) se e'  pendente  un  giudizio  di  nullita'  o  di
          decadenza del marchio sul quale si  fonda  l'opposizione  o
          relativo alla spettanza del diritto  alla  registrazione  a
          norma dell'art. 118, fino al passaggio in  giudicato  della
          sentenza, laddove il richiedente la registrazione  depositi
          apposita istanza. 
                e-bis) negli altri casi previsti dal  regolamento  di
          attuazione del presente codice. 
              2. Su istanza  del  richiedente  la  registrazione,  la
          sospensione di cui al comma  1,  lettera  e),  puo'  essere
          successivamente revocata. 
              3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi  del  comma  1,
          lettere b), c), d) ed  f)  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi esamina con precedenza la domanda di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale. 
              3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
          precedenza la domanda di marchio ove questa risulti  essere
          il  motivo  in  base  al  quale  e'  stata   proposta   una
          opposizione ad una domanda di  marchio  comunitario  o  una
          azione di revoca di una registrazione comunitaria.» 
          Nota all'art. 95: 
              - Si riporta il testo dell'art. 181 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 181 (Estinzione della procedura di  opposizione).
          - 1. La procedura di opposizione si estingue se: 
                a) il marchio sul quale  si  fonda  l'opposizione  e'
          stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza  passata  in
          giudicato; 
                b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art.
          178, comma 1; 
                c) l'opposizione e' ritirata; 
                d)  la  domanda,  o  la  registrazione   oggetto   di
          opposizione,  e'  ritirata  o   rigettata   con   decisione
          definitiva; 
                e) chi ha  presentato  opposizione  cessa  di  essere
          legittimato a norma dell'art. 177.» 
          Nota all'art. 97: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  183  (Nomina  degli  esaminatori).   -   1.   Le
          opposizioni sono  decise  da  funzionari  nominati  per  un
          periodo di due anni con decreto del direttore generale  tra
          gli appartenenti alla  carriera  direttiva  o  dirigenziale
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di  laurea
          in giurisprudenza. Gli esaminatori  che  hanno  partecipato
          all'esame delle domande o delle  registrazioni  di  marchi,
          oggetto  di  opposizione   non   possono   decidere   sulle
          opposizioni suddette. 
          Nota all'art. 98: 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  185   (Raccolta   dei   titoli   di   proprieta'
          industriale).  -  1.  I  titoli  originali  di   proprieta'
          industriale   devono   essere   firmati    dal    dirigente
          dell'ufficio  competente  o  da  un  funzionario   da   lui
          delegato. 
              2.   I   titoli   di   proprieta'   industriale    sono
          contrassegnati, a seconda della  tipologia,  da  un  numero
          progressivo, secondo la data di concessione, e contengono: 
                a) la data e il numero della domanda; 
                b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare  e,
          nel caso  delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la
          ragione ovvero la  denominazione  sociale  e  la  sede,  se
          trattasi di persona giuridica; 
                c) il cognome, il nome, il domicilio del  mandatario,
          se vi sia; 
                d)  il  cognome   ed   il   nome   dell'inventore   o
          dell'autore; 
                e) gli estremi della priorita' rivendicata; 
                f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere  o  la
          specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale  e  la
          relativa denominazione. 
              3. Gli originali dei titoli di  proprieta'  industriale
          sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i  riferimenti  al
          registro dei marchi o dei  brevetti  contenuti  nel  Codice
          devono  intendersi  effettuati  agli  originali,  in  forma
          cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli  riuniti
          nelle raccolte. 
              4.  Una  copia  certificata  conforme  del  titolo   di
          proprieta' industriale e' trasmessa al titolare.  Nel  caso
          delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa  il
          MIPAF della concessione.» 
          Nota all'art. 99: 
              - Si riporta il testo dell'art. 186 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1.  La  raccolta
          dei titoli di proprieta' industriale e  la  raccolta  delle
          domande possono  essere  consultate  dal  pubblico,  dietro
          autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  in
          seguito a domanda. 
              2.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  fermi  i
          termini stabiliti per l'accessibilita'  al  pubblico  delle
          domande,  tiene  a  disposizione  gratuita  del   pubblico,
          perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una
          domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve
          le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. 
              3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire
          che si estragga copia delle domande,  delle  descrizioni  ,
          delle rivendicazioni e dei  disegni,  nonche'  degli  altri
          documenti di cui e' consentita la visione  al  pubblico,  a
          chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che
          siano  ritenute  necessarie  per  evitare  ogni  guasto   o
          deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico. 
              4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione  di
          conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico
          devono  essere  in  regola  con  l'imposta  di  bollo.   Il
          Ministero  delle   attivita'   produttive   puo'   tuttavia
          stabilire che alla copiatura o comunque alla  riproduzione,
          anche fotografica, degli atti  e  dei  documenti  anzidetti
          provveda esclusivamente  l'Ufficio,  previo  pagamento  dei
          diritti di segreteria. 
              5. Le  copie  di  estratti  dei  titoli  di  proprieta'
          industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi
          dalla relativa documentazione, nonche'  i  duplicati  degli
          originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi in seguito ad  istanza  nella  quale  sia
          indicato il numero d'ordine del titolo del quale si  chiede
          la copia o l'estratto. 
              6. La certificazione di  autenticita'  delle  copie  e'
          soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di
          segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno. 
              7. La misura dei diritti previsti dal  presente  codice
          e' stabilita  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Sono  determinate,  nello  stesso  modo,  le
          tariffe per i lavori di copiatura e quelli di  riproduzione
          fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi. 
              8. I titoli di  proprieta'  industriale,  distinti  per
          classi, le trascrizioni  avvenute  e  le  sentenze  di  cui
          all'art. 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente,
          nel Bollettino  ufficiale  previsto  per  ciascun  tipo  di
          titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione
          conterra' le indicazioni fondamentali comprese  in  ciascun
          titolo e, rispettivamente, nelle domande  di  trascrizione.
          Il Bollettino potra' contenere,  inoltre,  sia  gli  indici
          analitici dei diritti di  Proprieta  industriale,  sia  gli
          indici alfabetici dei titolari ed  in  esso  potranno  pure
          pubblicarsi i riassunti delle descrizioni. 
              9.  Il  Bollettino  e'  reso   disponibile   in   forma
          telematica e puo'  essere  distribuito  gratuitamente  alle
          Camere di commercio,  nonche'  agli  enti  indicati  in  un
          elenco da compilarsi a cura del  Ministro  delle  attivita'
          produttive.» 
          Nota all'art. 100: 
              - Si riporta il testo dell'art. 187 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi  d'impresa).
          - 1. Il  Bollettino  ufficiale  dei  marchi  d'impresa,  da
          pubblicarsi   con   cadenza   almeno   mensile   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
          seguenti notizie relative a: 
                a) domande ritenute registrabili ai  sensi  dell'art.
          170, comma 1, lettera a), con l'indicazione  dell'eventuale
          priorita'; 
                b)   domande   conseguenti    alla    richiesta    di
          trasformazione di  marchio  comunitario  con  l'indicazione
          della data di deposito della relativa domanda; 
                c) registrazioni; 
                d)  registrazioni  accompagnate  dall'avviso  di  cui
          all'art. 179, comma 2; 
                e) rinnovazioni; 
                f) domande di trascrizione  degli  atti  indicati  da
          questo codice e trascrizioni avvenute. 
                f-bis) domande  soggette  ad  opposizione  e  domande
          rifiutate a seguito di opposizione; 
                f-ter) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
              2.  I  dati  identificativi  delle  domande   e   delle
          registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma  1,
          lettere a), b) e d), ed ai relativi  numeri  e  date,  sono
          quelli di cui all'art. 156. 
              3. Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici  e  per
          classi.» 
          Nota all'art. 101: 
              - Si riporta il testo dell'art. 188 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 188 (Bollettino ufficiale  delle  nuove  varieta'
          vegetali). -  1.  La  comunicazione  al  pubblico  prevista
          dall'art.  30  della  Convenzione  internazionale  per   la
          protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra
          del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo  1998,  n.
          110, si effettua mediante pubblicazione di  un  «Bollettino
          ufficiale delle  nuove  varieta'  vegetali»  edito  a  cura
          dell'Ufficio. 
              2. Il  Bollettino  ha  frequenza  almeno  semestrale  e
          contiene: 
                a) l'elenco delle domande di privative, distinte  per
          specie, indicante, oltre il numero e la  data  di  deposito
          della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed  il
          nome dell'autore se persona  diversa  dal  richiedente,  la
          denominazione proposta ed una  descrizione  succinta  della
          varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione; 
                b) l'elenco delle privative concesse,  per  genere  e
          specie, indicante il numero e la  data  di  deposito  della
          corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del  titolare
          e la denominazione varietale definitivamente attribuita; 
                b-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
                c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 
              3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in  scambio,
          ai competenti uffici degli altri  Stati  membri  dell'Union
          pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).» 
          Nota all'art. 102: 
              - Si riporta il testo dell'art. 189 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   189   (Bollettino   ufficiale    di    brevetti
          d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni
          e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). -   1.
          Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e  modelli
          d'utilita', registrazioni di disegni e modelli,  topografie
          di prodotti a semiconduttori, da  pubblicarsi  con  cadenza
          almeno mensile da parte dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: 
                a)  domande  di  brevetto  o  di  registrazione   con
          l'indicazione  dell'eventuale  priorita'  o  richiesta   di
          differimento dell'accessibilita' al pubblico; 
                b) brevetti e registrazioni concessi; 
                c) brevetti  e  registrazioni  decaduti  per  mancato
          pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; 
                d) brevetti e registrazioni  offerti  in  licenza  al
          pubblico; 
                e) brevetti e registrazioni  oggetto  di  decreto  di
          espropriazione o di licenza obbligatoria; 
                f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; 
                g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art.
          138 e trascrizioni avvenute. 
                g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 
              2.  I  dati  identificativi  di  domande,  brevetti   e
          registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma  1,
          lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri  e  date,  sono
          quelli di cui agli articoli 160, comma  1,  167,  comma  1,
          168, commi 1 e 2, lettere b) e d). 
              3. Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici  e  per
          classi.» 
          Nota all'art. 103: 
              - Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 191  (Scadenza  dei  termini).  -  1.  I  termini
          previsti nel presente codice sono  prorogabili  su  istanza
          presentata prima della loro scadenza  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, salvo che il termine sia  indicato  come
          improrogabile. 
              2.  Salva  diversa  previsione   del   regolamento   di
          attuazione del presente Codice, su  richiesta  motivata  la
          proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
          dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due
          mesi dalla data di ricezione da  parte  dell'istante  della
          comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale
          termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.» 
          Nota all'art. 105: 
              - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il  richiedente  o  il
          titolare di un titolo di proprieta'  industriale  che,  pur
          avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,  non
          ha potuto osservare un termine nei  confronti  dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
          e' reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza  ha  per
          conseguenza diretta il  rigetto  della  domanda  o  di  una
          istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
          proprieta' industriale o  la  perdita  di  qualsiasi  altro
          diritto o di una facolta' di ricorso. 
              2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa
          giustificativa  dell'inosservanza  deve   essere   compiuto
          l'atto  omesso  e  deve  essere  presentata  l'istanza   di
          reintegrazione  con  l'indicazione  dei   fatti   e   delle
          giustificazioni e con la documentazione  idonea.  L'istanza
          non e' ricevibile se sia trascorso un anno  dalla  data  di
          scadenza del termine non osservato.  Nel  caso  di  mancato
          pagamento di un diritto di mantenimento  o  rinnovo,  detto
          periodo di un anno  decorre  dal  giorno  di  scadenza  del
          termine comunque utile  stabilito  per  il  versamento  del
          diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
          comprovante il pagamento del  diritto  dovuto,  comprensivo
          del diritto di mora. 
              3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o  il
          titolare del diritto di proprieta' industriale puo',  entro
          il  termine  fissato   dall'Ufficio,   presentare   proprie
          argomentazioni o deduzioni. 
              4. Le disposizioni di questo art. non sono  applicabili
          ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato  per  la
          divisione   delle   domande   di   brevettazione    e    di
          registrazione, nonche' per la presentazione  della  domanda
          divisionale  e  per  la   presentazione   degli   atti   di
          opposizione alla registrazione dei marchi. 
              5. Se il richiedente la registrazione  o  il  brevetto,
          pur avendo usato la diligenza richiesta dalle  circostanze,
          non  ha  potuto  osservare  il  termine  di  priorita',  e'
          reintegrato nel suo diritto se la priorita' e'  rivendicata
          entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. 
              Questa disposizione si applica, altresi',  in  caso  di
          mancato rispetto del termine per produrre il  documento  di
          priorita'. 
              6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi  seri
          ed effettivi od  abbia  iniziato  ad  utilizzare  l'oggetto
          dell'altrui diritto di proprieta' industriale  nel  periodo
          compreso fra la perdita dell'esclusiva  o  del  diritto  di
          acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo': 
                a) se si tratta di invenzione, modello  di  utilita',
          disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia  di
          prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo  gratuito  nei
          limiti del preuso o quale risultano dai preparativi; 
                b)  se  si  tratta  di  marchio  chiedere  di  essere
          reintegrato delle spese sostenute.» 
          Nota all'art. 106: 
              - Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di
          trascrizione devono essere redatte secondo le  prescrizioni
          di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 
              2. La domanda deve contenere: 
                a) il cognome,  nome  e  domicilio  del  beneficiario
          della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; 
                b) il cognome e nome  del  titolare  del  diritto  di
          proprieta' industriale; 
                c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica  la
          trascrizione richiesta; 
                d)   l'elencazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale oggetto della trascrizione richiesta; 
                e) nel caso di cambiamento di  titolarita',  il  nome
          dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
          ha la cittadinanza, il nome dello Stato  di  cui  il  nuovo
          richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero  il
          nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il  nuovo
          titolare ha  uno  stabilimento  industriale  o  commerciale
          effettivo e serio.» 
          Nota all'art. 107: 
              - Si riporta il testo dell'art. 196 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  196  (Procedura  di  trascrizione).  -  1.  Alla
          domanda di trascrizione, di cui al comma 2  dell'art.  195,
          debbono essere uniti: 
                a) copia dell'atto da cui risulta il  cambiamento  di
          titolarita'  o  dell'atto  che  costituisce  o  modifica  o
          estingue i diritti personali o  reali  di  godimento  o  di
          garanzia di cui al comma  1,  lettere  a),  b),  c)  ed  i)
          dell'art. 138, ovvero copia dei verbali e sentenze  di  cui
          al comma 1, lettere d), e), f), g)  ed  h)  dell'art.  138,
          osservate le norme della legge sul  registro  ove  occorra,
          oppure un estratto dell'atto  stesso  oppure  nel  caso  di
          fusione una certificazione rilasciata  dal  Registro  delle
          imprese o da altra autorita' competente, oppure,  nel  caso
          di cessione o di concessione di licenza, una  dichiarazione
          di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione
          di licenza  firmata  dal  cedente  e  dal  cessionario  con
          l'elencazione  dei  diritti  oggetto   della   cessione   o
          concessione. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
          richiedere che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia
          certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
          o da ogni altra autorita' pubblica competente; 
                b) il documento comprovante il pagamento dei  diritti
          prescritti. 
              2.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta   quando   la
          trascrizione   riguarda   piu'   diritti   di    proprieta'
          industriale sia allo stato di  domanda  che  concessi  alla
          stessa  persona,  a  condizione  che  il  beneficiario  del
          cambiamento di titolarita' o dei  diritti  di  godimento  o
          garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti
          i titoli e che i numeri di tutte le domande e  di  tutti  i
          titoli  in  questione  siano   indicati   nella   richiesta
          medesima. 
              3. Quando vi sia  mandatario,  si  dovra'  unire  anche
          l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 
              4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare: 
                a) la data di presentazione  della  domanda,  che  e'
          quella della trascrizione; 
                b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa,  o
          la denominazione e la sede, se trattasi di  societa'  o  di
          ente morale, nonche'  il  cognome,  nome  e  domicilio  del
          mandatario, quando vi sia; 
                c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione  si
          riferisce. 
              5.  I  documenti  e  le  sentenze,  presentati  per  la
          trascrizione,  vengono  conservati  dall'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi. 
              6. Le richieste  di  cancellazione  delle  trascrizioni
          debbono essere fatte nelle stesse forme  e  con  le  stesse
          modalita' stabilite per  le  domande  di  trascrizione.  Le
          cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a
          margine. 
              7.  Qualora,  per  la  trascrizione  dei   diritti   di
          garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito
          in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta  in  base
          al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e'  stata
          concessa.» 
          Nota all'art. 108: 
              - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 197 (Annotazioni). - 1.(abrogato). 
              2. I mutamenti del nome o del  domicilio  del  titolare
          del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
          se vi sia, devono essere portati a conoscenza  dell'Ufficio
          per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185 
              3. La domanda di annotazione di cambiamento di  nome  o
          indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
          prescrizioni di cui al regolamento di attuazione 
              4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica
          riguarda piu' diritti di proprieta'  industriale  sia  allo
          stato di domanda che concessi. 
              5. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  al  cambiamento  di  nome  o  di  indirizzo  del
          mandatario di cui all'art. 201. 
              6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad  un
          diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare
          e le sentenze che pronunciano la nullita'  o  la  decadenza
          dei titoli di proprieta' industriale pervenute  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi  devono  essere  annotate  sulla
          raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia
          nel Bollettino Ufficiale.» 
          Nota all'art. 109: 
              - Si riporta il testo dell'art. 198 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 198 (Procedure di segretazione  militare).  -  1.
          Coloro  che  risiedono  nel  territorio  dello  Stato   non
          possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
          produttive,  depositare  esclusivamente  presso  uffici  di
          Stati esteri  o  l'Ufficio  brevetti  europeo  o  l'Ufficio
          internazionale    dell'organizzazione    mondiale     della
          proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio  ricevente,
          le loro domande di concessione di brevetto per  invenzione,
          modello di utilita' o di topografia , qualora dette domande
          riguardino oggetti  che  potrebbero  essere  utili  per  la
          difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici  prima
          che siano trascorsi novanta giorni dalla data del  deposito
          in Italia, o da quella  di  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione.  Il  Ministero  predetto   provvede   sulle
          istanze di autorizzazione, previo nulla osta del  Ministero
          della difesa. 
              Trascorso il termine di novanta giorni  senza  che  sia
          intervenuto un provvedimento di  rifiuto,  l'autorizzazione
          deve intendersi  concessa.  Le  disposizioni  previste  dal
          presente comma non si applicano alle invenzioni  realizzate
          a seguito di accordi internazionali  ratificati  con  legge
          nazionale. 
              2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la
          violazione delle disposizioni del comma  1  e'  punita  con
          l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
          violazione e' commessa quando  l'autorizzazione  sia  stata
          negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad  un
          anno. 
              3. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  mette  con
          immediatezza  a  disposizione  del  Servizio   brevetti   e
          proprieta' intellettuale  del  Ministero  della  difesa  le
          domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
          di utilita' e per topografie di prodotti  a  semiconduttori
          ad esso pervenute. 
              4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le  domande
          riguardino invenzioni,  modelli  o  topografie  utili  alla
          difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei  al
          Servizio stessa espressamente delegati dal  Ministro  della
          difesa possono prendere visione, nella  sede  dell'Ufficio,
          delle  descrizioni,  delle  rivendicazioni  e  dei  disegni
          allegati alle domande. 
              5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di
          documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto  notizia
          per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto. 
              6.  Entro  novanta  giorni  successivi  alla  data  del
          deposito delle domande,  il  Ministero  della  difesa  puo'
          chiedere  all'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   il
          differimento della concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
          comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
          ad osservare l'obbligo del segreto. 
              7. Se, entro otto mesi dalla data  del  deposito  della
          domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
          e al  richiedente,  in  quanto  questi  abbia  indicato  il
          proprio  domicilio  nello  Stato,  la  notizia   di   voler
          procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
          ordinaria per  la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale.  Nel  termine  predetto,  il  Ministero  della
          difesa puo' chiedere che sia ulteriormente  differito,  per
          un tempo non superiore a tre anni dalla  data  di  deposito
          della domanda, la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale ed ogni pubblicazione  relativa.  In  tal  caso
          l'inventore  o  il  suo  avente   causa   ha   diritto   ad
          un'indennita'  per  la  determinazione   della   quale   si
          applicano le disposizioni in materia di espropriazione. 
              8. Per i modelli di utilita'  l'ulteriore  differimento
          previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un  tempo  non
          superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. 
              9.  A  richiesta  di  Stati  esteri  che  accordino  il
          trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
          richiedere, per un tempo anche superiore  a  tre  anni,  il
          differimento della  concessione  del  brevetto  e  di  ogni
          pubblicazione  relativa  all'invenzione  per   domande   di
          brevetto gia' depositate all'estero e  ivi  assoggettate  a
          vincolo di segreto. 
              10. Le indennita' eventuali sono a carico  dello  Stato
          estero richiedente. 
              11. L'invenzione deve essere  tenuta  segreta  dopo  la
          comunicazione della richiesta di differimento e  per  tutta
          la durata  del  differimento  stesso,  nonche'  durante  lo
          svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
          se questo porti l'obbligo del segreto. 
              12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta  segreta
          nel  caso  previsto  dal  comma  6,  dopo  che  sia   stata
          comunicata all'interessato la determinazione di  promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto. 
              13. L'obbligo del segreto cessa  qualora  il  Ministero
          della difesa lo consenta. 
              14. La violazione del  segreto  e'  punita  ai  termini
          dell' art. 262 del codice penale. 
              15. Il Ministero della  difesa  puo'  chiedere  che  le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 
              16. Qualora,  per  invenzione  interessante  la  difesa
          militare del Paese, il Ministero della difesa  richieda  o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione del brevetto, la procedura relativa si  svolge,
          su domanda dello stesso Ministero,  in  forma  segreta.  In
          tale caso non si effettua alcuna  pubblicazione  e  non  si
          consentono le visioni nel presente codice. 
              17. In caso di esposizioni da  tenersi  nel  territorio
          dello  Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha   facolta',
          mediante propri funzionari od  ufficiali,  di  procedere  a
          particolareggiato  esame  degli  oggetti  e   dei   trovati
          consegnati per l'esposizione che  possano  ritenersi  utili
          alla difesa militare del Paese ed ha facolta'  altresi'  di
          assumere notizie e chiedere  chiarimenti  sugli  oggetti  e
          trovati stessi. 
              18.  Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni   devono
          consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali  gli  elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice. 
              19. I funzionari e gli ufficiali di  cui  al  comma  17
          possono imporre all'ente stesso il divieto  di  esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 
              20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con
          avviso di ricevimento, deve dare  notizia  alla  presidenza
          dell'esposizione  e  agli  interessati   del   divieto   di
          esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del  segreto.  La
          presidenza dell'esposizione  deve  conservare  gli  oggetti
          sottoposti al divieto di  esposizione  con  il  vincolo  di
          segreto sulla loro natura. 
              21. Nel  caso  che  il  divieto  di  esposizione  venga
          imposto dopo che  gli  oggetti  siano  stati  esposti,  gli
          oggetti  stessi  devono  essere  subito   ritirati   senza,
          peraltro, imposizione del vincolo del segreto. 
              22. E' fatta salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del
          Ministero della difesa, per gli oggetti che si  riferiscono
          ad invenzione, modello o topografia riconosciute utili alla
          difesa militare del Paese, di procedere  all'espropriazione
          dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle  norme
          relative all'espropriazione contenute nel presente codice. 
              23.  Qualora  non  sia   rispettato   il   divieto   di
          esposizione, i responsabili dell'abusiva  esposizione  sono
          puniti con la  sanzione  amministrativa  da  25,00  euro  a
          13.000,00 euro.» 
          Nota all'art. 110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 200 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 200 (Procedura di licenza volontaria sui principi
          attivi). - 1. La domanda di richiesta di licenza volontaria
          sui   principi    attivi,    corredata    dell'attestazione
          comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti  nella  misura
          stabilita  dal  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive di cui all'art. 226, deve contenere le  seguenti
          informazioni: 
                a) nome o ragione sociale e domicilio o sede  sociale
          del richiedente la licenza volontaria; 
                b) nome del principio attivo; 
                c) estremi di protezione, numero del brevetto  e  del
          certificato complementare di protezione; 
                d) indicazione dell'officina  farmaceutica  italiana,
          regolarmente autorizzata  dal  Ministero  della  salute  ai
          sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo 
              2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo  raccomandata
          con  ricevuta  di  ritorno  o  tramite  altri   mezzi   che
          garantiscano l'avvenuto  ricevimento  della  comunicazione,
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda,  con
          allegata traduzione  in  lingua  inglese,  corredata  dagli
          elementi previsti dal comma 1. 
              3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con
          ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che  garantiscano
          l'avvenuto ricevimento  della  comunicazione,  dell'istanza
          alle parti interessate e a  coloro  che  abbiano  acquisito
          diritti sul brevetto ovvero sul  certificato  complementare
          di protezione in base ad atti trascritti o annotati. 
              4.  Qualora  entro  novanta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della  domanda,  prorogabili  d'intesa  tra  le
          parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base  di  una
          royalty  contenuta,  copia   dello   stesso   deve   essere
          trasmessa,  con  analoghe  modalita',  al  Ministero  delle
          attivita'  produttive  -  UIBM.  Se   nei   trenta   giorni
          successivi  l'Ufficio  non  comunica  rilievi  alle  parti,
          l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato. 
              5. Nel caso in cui le parti  comunichino  all'UIBM  che
          non e' stato possibile raggiungere  un  accordo,  l'Ufficio
          da' inizio alla procedura di conciliazione di cui ai  commi
          6 e seguenti». 
              6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con
          proprio decreto,  una  commissione  avente  il  compito  di
          valutare le richieste di licenza volontaria  per  le  quali
          non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti. 
              7. La commissione e' composta da sei  componenti  e  da
          altrettanti supplenti di cui: 
                a) due rappresentanti del Ministero  delle  attivita'
          produttive; 
                b) un rappresentante del Ministero della salute; 
                c)  un  rappresentante  della  Agenzia  italiana  del
          farmaco; 
                d)  un  rappresentante  dei  detentori  di  CCP,   su
          proposta  delle  associazioni  di  categoria   maggiormente
          rappresentative; 
                e)  un  rappresentante  dei  produttori  di  principi
          attivi farmaceutici,  su  proposta  delle  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative. 
              8. La commissione di cui ai commi 6 e 7,  entro  trenta
          giorni dalla data di comunicazione ricevuta  dall'UIBM  del
          mancato accordo raggiunto tra le parti, procede  alla  loro
          convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di  accordo
          finalizzato  a  contemperare  le   esigenze   delle   parti
          medesime, garantendo, comunque, un'equa  remunerazione  del
          soggetto  che  rilascia  la  licenza  volontaria,  mediante
          indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
          che  tengono  conto  delle   necessita'   di   competizione
          internazionale dei produttori di principi attivi. 
              9.  Qualora,  nonostante  la  mediazione  ministeriale,
          l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle
          attivita'  produttive,  ove  ne   ravvisi   i   presupposti
          giuridici,  dispone  la   trasmissione   degli   atti   del
          procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato.» 
          Nota all'art. 111: 
              - Si riporta il testo dell'art. 201 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno  e'  tenuto  a
          farsi  rappresentare  da  un  mandatario  abilitato   nelle
          procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
          le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo  di
          un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
          dipendente di altra societa' collegata ai  sensi  dell'art.
          205, comma 3. 
              2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora  non  sia
          fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico  o
          autenticato, puo' farsi con  apposita  lettera  d'incarico,
          soggetta al pagamento della tassa prescritta. 
              3. L 'atto di  nomina  o  la  lettera  d'incarico  puo'
          riguardare  una  o  piu'   domande   o   in   generale   la
          rappresentanza professionale per ogni procedura  di  fronte
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla  commissione
          dei ricorsi. In tale  caso,  in  ogni  successiva  domanda,
          istanza e ricorso, il mandatario  dovra'  fare  riferimento
          alla procura o lettera d'incarico. 
              4.  Il  mandato  puo'  essere  conferito   soltanto   a
          mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso  il
          Consiglio  dell'ordine   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale. 
              5. (abrogato) 
              6.  Il  mandato  puo'  essere  anche  conferito  ad  un
          avvocato iscritto nel suo albo professionale.» 
          Nota all'art. 112: 
              - Si riporta il testo dell'art. 203 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 203  (Requisiti  per  l'iscrizione).  -  1.  Puo'
          essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
          industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: 
                a)   abbia   il   godimento   dei   diritti    civili
          nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona  condotta
          civile e morale; 
                b) sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli
          Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di  Stati
          esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; 
                c) abbia  un  domicilio  professionale  in  Italia  o
          nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno  Stato
          membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
          Italia non e' richiesto se si tratti  di  un  cittadino  di
          Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
          l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; 
                d) abbia superato l'esame  di  abilitazione,  di  cui
          all'art.  207  o  abbia  superato  la  prova   attitudinale
          prevista per i  consulenti  in  proprieta'  industriale  al
          comma 2 dell'art. 6  del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 115. 
              2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
          su presentazione di una istanza accompagnata dai  documenti
          comprovanti il possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1
          ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
          L'avvenuta  iscrizione  e'   prontamente   comunicata   dal
          Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3. I soggetti indicati nel comma 5  dell'art.  201  che
          esercitano   l'attivita'   di   rappresentanza   a   titolo
          temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo
          dei  consulenti   in   proprieta'   industriale   ai   fini
          dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi
          previsti   nell'ordinamento   professionale    in    quanto
          compatibili,  ma  non   partecipano   all'assemblea   degli
          iscritti  all'albo  e  non  possono  essere  eletti   quali
          componenti del Consiglio dell'ordine. 
              4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3  e  che  abbiano
          domicilio professionale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea sono tenuti ad  eleggere  domicilio  in  Italia  ai
          sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  120,  comma  3,  del
          presente codice.» 
          Note all'art. 113: 
              - Si riporta il testo dell'art. 204 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.     204     (Titolo     professionale     oggetto
          dell'attivita'). - 1. Il titolo di consulente in proprieta'
          industriale e' riservato alle  persone  iscritte  nell'albo
          dei consulenti abilitati. Le persone  iscritte  solo  nella
          sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di
          consulente in brevetti e le  persone  iscritte  solo  nella
          sezione marchi devono utilizzare il titolo nella  forma  di
          consulente in marchi. Le persone iscritte  in  entrambe  le
          sezioni possono  utilizzare  il  titolo  di  consulente  in
          proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni. 
              2. Le persone indicate nell'art. 202 svolgono per conto
          di  qualsiasi  persona  fisica  o   giuridica   tutti   gli
          adempimenti previsti dalle norme  che  regolano  i  servizi
          attinenti rispettivamente alla  materia  dei  brevetti  per
          invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e  modelli
          per nuove varieta' vegetali, per topografie dei prodotti  a
          semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei  disegni
          e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda  della
          sezione in cui sono iscritte.Esse  possono  certificare  la
          conformita' delle traduzioni in lingua italiana e  di  ogni
          atto  e  documento  proveniente  dall'estero  da   prodursi
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza  degli
          interessati, possono svolgere ogni altra funzione  che  sia
          affine, connessa, conseguente a quanto previsto  nel  comma
          2. 
              4.  Se  l'incarico  e'  conferito  a  piu'   consulenti
          abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono  agire
          anche separatamente. Se  l'incarico  e'  conferito  a  piu'
          consulenti  abilitati,   costituiti   in   associazione   o
          societa', l'incarico si considera conferito  ad  ognuno  di
          essi in quanto  agisca  in  seno  a  detta  associazione  o
          societa'.» 
          Nota all'art. 114: 
              - Si riporta il testo dell'art. 207 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1.  L'abilitazione
          e'  concessa  previo  superamento  di  un  esame  sostenuto
          davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: 
                a) dal direttore  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; 
                b)  da  un  membro  della  commissione  dei  ricorsi,
          designato dal  presidente  della  stessa  con  funzione  di
          vice-presidente; 
                c) da due professori  universitari,  rispettivamente,
          di materie giuridiche e tecniche,  designati  dal  Ministro
          delle attivita' produttive; 
                d) da quattro consulenti  in  proprieta'  industriale
          abilitati, designati dal consiglio di cui all'art. 215,  di
          cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che
          esercitano la professione in modo autonomo; 
                e) da membri supplenti che possono sostituire  quelli
          di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati. 
              2.  E'  ammessa  all'esame  di  abilitazione  qualsiasi
          persona che: 
                a) abbia conseguito: 
                  1) la laurea o un titolo universitario equipollente
          in qualsiasi Paese estero; 
                  2) un diploma o un titolo rilasciato  da  un  Paese
          membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
          candidato abbia seguito con  successo  un  ciclo  di  studi
          post-secondari di durata minima di tre  anni  o  di  durata
          equivalente a tempo parziale, in  un'universita'  o  in  un
          istituto d'istruzione superiore  o  in  un  altro  istituto
          dello stesso livello di formazione,  a  condizione  che  il
          ciclo  di  studi  abbia   indirizzo   tecnico-professionale
          attinente  all'attivita'  di   consulente   in   proprieta'
          industriale in materia di brevetti d'invenzione  e  modelli
          ovvero in materia di marchi e disegni e modelli  a  seconda
          dell'abilitazione richiesta; 
                b) abbia compiuto presso societa', uffici  o  servizi
          specializzati in proprieta' industriale almeno due anni  di
          tirocinio  professionale  effettivo,  documentato  in  modo
          idoneo. 
              3.   E'   ammessa   all'esame   di   abilitazione   per
          l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi  persona  che
          abbia superato l'esame di  qualificazione  come  consulente
          abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 
              4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto  mesi
          se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di  aver
          frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
          per consulenti abilitati in materia di brevetti  ovvero  di
          marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. 
              5.  L'esame  di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione brevetti e  rispettivamente  nella  sezione  marchi
          consiste in prove scritte ed orali, tendenti  ad  accertare
          la preparazione teorico-pratica  del  candidato  nel  campo
          specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come
          a livello della cultura tecnica, giuridica, e  linguistica,
          conformemente  alla   sezione   interessata,   secondo   le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento  da   emanarsi   con
          decreto. 
              6.  L'esame  di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione  brevetti  ovvero  quello  per  l'iscrizione  nella
          sezione marchi e' indetto ogni due  anni  con  decreto  del
          Ministero delle attivita' produttive.» 
          Nota all'art. 115: 
              - Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 208 (Esonero dall'esame di  abilitazione).  -  1.
          Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che,  gia'
          dipendenti del Ministero dello  sviluppo  economico  ovvero
          del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio,  per
          almeno cinque anni, con mansioni direttive  rispettivamente
          presso l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ovvero  il
          Servizio brevetti e proprieta' intellettuale. 
              2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione  nella
          sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato
          servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori
          presso l'Ufficio europeo dei brevetti.» 
          Nota all'art. 116: 
              - Si riporta il testo dell'art. 209 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  209   (Albo   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale abilitati). -  1.  L'albo  istituito  ai  sensi
          dell'art.  202  deve  contenere  per  ciascun  iscritto  il
          cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il  titolo
          di  studio,   la   data   di   iscrizione,   il   domicilio
          professionale in Italia che  puo'  consistere  anche  nella
          sede dell'ente o impresa da cui dipende. 
              2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro
          che dopo la cancellazione sono di nuovo  iscritti  all'albo
          hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta
          la durata dell'interruzione.» 
          Nota all'art. 117: 
              - Si riporta il testo dell'art. 217 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 217 (Attribuzioni del Consiglio  dell'ordine).  -
          1. Il Consiglio dell'ordine: 
                a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi
          alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni  da
          eseguire   nell'albo,   dandone   immediata   comunicazione
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
                b) vigila per la tutela del titolo  professionale  di
          consulente   in   proprieta'    industriale    e    propone
          all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; 
                c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per
          comporre le contestazioni  che  sorgono  fra  gli  iscritti
          all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; 
                d) propone modifiche ed aggiornamenti  della  tariffa
          professionale; 
                e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente
          abilitato, esprime  parere  sulla  misura  delle  spettanze
          dovute ai  consulenti  in  proprieta'  industriale  per  le
          prestazioni inerenti all'esercizio della professione; 
                f) adotta i provvedimenti disciplinari; 
                g)  designa  i  quattro  consulenti   in   proprieta'
          industriale  abilitati  che   concorrono   a   formare   la
          commissione di esame di cui all'art. 207; 
                h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire
          il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
          svolgimento dell'attivita' professionale; 
                i) stabilisce la propria sede e  predispone  i  mezzi
          necessari al suo funzionamento; 
                l) riscuote ed amministra il contributo  annuo  degli
          iscritti; 
                m) predispone il conto preventivo e redige  il  conto
          consuntivo della gestione; 
                n) riceve  le  domande  di  ammissione  all'esame  di
          abilitazione  di  cui  all'art.  207  e  ne   verifica   la
          rispondenza alle condizioni per l'ammissione; 
                o) mantiene i rapporti e collabora con gli  organismi
          e le istituzioni che operano nel settore  della  proprieta'
          industriale o che svolgono attivita' aventi  attinenza  con
          essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; 
                p) svolge gli altri compiti definiti con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive che  abbiano  carattere
          di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal
          presente codice. 
                p-bis)  provvede  alle   iscrizioni   nell'albo   dei
          tirocinanti e ai relativi aggiornamenti. 
          Nota all'art. 118: 
              - Si riporta il testo dell'art. 221 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio
          dell'ordine).  -  1.  Contro  tutti  i  provvedimenti   del
          Consiglio dell'ordine e' esperibile  ricorso  davanti  alla
          commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di
          un   anno    dalla    comunicazione    del    provvedimento
          all'interessato. 
              2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
          assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del
          Consiglio  e  puo'  ricorrere,   per   ogni   irregolarita'
          constatata,  alla  commissione  dei  ricorsi  entro  trenta
          giorni dalla  data  di  comunicazione  della  delibera.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo.» 
          Nota all'art. 119: 
              - Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  224  (Risorse  finanziarie).  -   1.   L'Ufficio
          italiano brevetti e marchi  provvede  all'assolvimento  dei
          propri  compiti  ed  al  finanziamento  della  ricerca   di
          anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i
          servizi resi in materia di proprieta' industriale. 
              2. Il Ministero delle attivita' produttive  provvede  a
          corrispondere   annualmente   il   cinquanta   per    cento
          dell'ammontare delle tasse di cui al  comma  1  all'Ufficio
          europeo dei brevetti,  cosi'  come  previsto  dall'art.  39
          della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,  ratificata
          dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. 
              3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   provvede
          all'assolvimento dei propri compiti anche con i  versamenti
          ed  i  rimborsi  eventualmente  effettuati   da   organismi
          internazionali di proprieta' industriale ai quali  l'Italia
          partecipa e con ogni altro  provento  derivante  dalla  sua
          attivita'.» 
          Note all'art. 121: 
              - Si riporta il testo dell'art. 229 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 229 (Diritti  rimborsabili).  -  1.  In  caso  di
          rigetto della domanda o di rinuncia  alla  medesima,  prima
          che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
          stato concesso,  sono  rimborsati  i  diritti  versati,  ad
          eccezione del diritto di domanda. Il diritto  previsto  per
          il  deposito  di  opposizione  e'  rimborsato  in  caso  di
          estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art.  181,  comma
          1, lettera b). 
              2.  I  rimborsi  dei  diritti  sono   autorizzati   dal
          Ministero  delle  attivita'  produttive.   L'autorizzazione
          viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare  si
          riferiscono ad una domanda di registrazione o  di  brevetto
          definitivamente respinta. In ogni altro caso,  il  rimborso
          viene effettuato  su  richiesta  dell'avente  diritto,  con
          istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive. 
              3. I rimborsi devono essere annotati nel  registro  dei
          brevetti  e,  ove  si  riferiscano  a  domande  ritirate  o
          respinte, vengono annotati nel registro delle domande.» 
          Note all'art. 122: 
              - Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se
          per evidente errore,  o  per  altri  scusabili  motivi,  un
          diritto   venga   pagato   incompletamente    o    comunque
          irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  puo'
          ammettere come utile l'integrazione o  la  regolarizzazione
          anche tardiva del pagamento. 
              2. Se  si  tratta  di  un  diritto  annuale,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  provvede  solo  su   istanza
          dell'interessato.    Se    l'istanza    viene     respinta,
          l'interessato puo' ricorrere alla commissione  dei  ricorsi
          di cui all'art. 135, comma 1. 
              3. (abrogato)» 
          Note all'art. 124: 
              - Si riporta il testo dell'art. 242 del citato d.  lgs.
          n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  242  (Durata   della   privativa).   -   1.   Le
          disposizioni dell'art. 109 del presente codice si applicano
          ai  brevetti   per   nuove   varieta'   vegetali   concessi
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12
          agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre  1998,
          n. 455. 
              2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo 3  novembre  1998,  n.  455,
          hanno  compiuto  seri   ed   effettivi   investimenti   per
          l'utilizzo  delle  nuove  varieta'  vegetali  coperte   dal
          diritto di costitutore hanno diritto  di  ottenere  licenza
          obbligatoria gratuita e non esclusiva  per  il  periodo  di
          maggior  durata.  Questa  facolta'  non   si   applica   ai
          contraffattori dei diritti non ancora scaduti. 
              2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito
          per il mantenimento in vita delle domande e delle privative
          per novita' vegetali gia' depositate o concesse  alla  data
          del 29 marzo 1999 sono  considerati  valido  pagamento  dei
          corrispondenti diritti  annuali  dovuti  dalla  concessione
          della privativa in  conformita'  all'art.  25  del  decreto
          legislativo 3 novembre 1998, n. 455.» 
          Note all'art. 129: 
              - Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  3,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2006,  n.  78,
          relativo  alla  attuazione  della  direttiva  98/44/CE   in
          materia   di   protezione   giuridica   delle    invenzioni
          biotecnologiche,  abrogato  dal  presente  decreto  recava:
          «Attuazione  della  direttiva  98/44/CE   in   materia   di
          protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.» 
              - Per la direttiva 98/44/CE in  materia  di  protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche , si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  agosto
          1975, n. 974, relativo a  norme  per  la  protezione  delle
          nuove  varieta'  vegetali  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia, come modificato del presente decreto: 
              «Art. 19 (Proprieta' industriale). - 1.  All'  art.  47
          del codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di  invenzione  e
          per i modelli di utilita', il deposito nazionale in  Italia
          da' luogo al diritto di  priorita'  anche  rispetto  a  una
          successiva  domanda  nazionale  depositata  in  Italia,  in
          relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si
          rivendica la priorita'». 
              2. All' art. 120 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  il  comma  1  e'
          sostituito dal seguente: 
              «1. Le azioni in materia di  proprieta'  industriale  i
          cui titoli sono concessi  o  in  corso  di  concessione  si
          propongono  avanti  l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato,
          qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la  residenza
          delle  parti.  Se  l'azione  di  nullita'   o   quella   di
          contraffazione sono proposte quando il titolo non e'  stato
          ancora concesso, la sentenza puo' essere  pronunciata  solo
          dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
          sulla domanda di concessione, esaminandola  con  precedenza
          rispetto  a  domande  presentate  in  data  anteriore.   Il
          giudice,  tenuto  conto  delle  circostanze,   dispone   la
          sospensione del processo, per una o  piu'  volte,  fissando
          con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il  processo
          deve proseguire». 
              3. All' art. 122 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                  «1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4,
          l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di  decadenza
          o di nullita' di un titolo di proprieta'  industriale  puo'
          essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
          d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del
          codice  di  procedura  civile  l'intervento  del   pubblico
          ministero non e' obbligatorio»; 
                b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» e' sostituita
          dalla seguente: «titoli». 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
          ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              5. L' art. 134 del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 134 (Norme in materia di competenza). -  1.  Sono
          devoluti  alla  cognizione  delle   sezioni   specializzate
          previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: 
                a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
          industriale e di concorrenza sleale, con  esclusione  delle
          sole   fattispecie   che   non   interferiscono,    neppure
          indirettamente, con l'esercizio dei diritti  di  proprieta'
          industriale,  nonche'  in  materia  di  illeciti  afferenti
          all'esercizio dei  diritti  di  proprieta'  industriale  ai
          sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli
          81 e 82 del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,
          la cui cognizione e' del giudice ordinario, e  in  generale
          in materie che presentano  ragioni  di  connessione,  anche
          impropria,  con  quelle   di   competenza   delle   sezioni
          specializzate; 
                b) le controversie nelle materie  disciplinate  dagli
          articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; 
                c)  le  controversie  in  materia  di  indennita'  di
          espropriazione dei diritti di  proprieta'  industriale,  di
          cui conosce il giudice ordinario; 
                d)  le  controversie  che  abbiano   ad   oggetto   i
          provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al  capo  VI
          di cui conosce il giudice ordinario». 
              6. L'art. 239 del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto
          d'autore). -  1.  La  protezione  accordata  ai  disegni  e
          modelli ai sensi dell' art. 2, numero 10), della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro
          che, anteriormente alla data  del  19  aprile  2001,  hanno
          intrapreso    la    fabbricazione,    l'offerta    o     la
          commercializzazione di prodotti realizzati  in  conformita'
          con disegni o modelli che erano oppure  erano  divenuti  di
          pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo'  proseguire
          nei limiti del  preuso.  I  diritti  di  fabbricazione,  di
          offerta  e  di  commercializzazione  non   possono   essere
          trasferiti separatamente dall'azienda». 
              7. All' art. 245 del citato codice di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2.  Le  controversie  in  grado  d'appello   nelle
          materie di cui all'art.  134,  iniziate  dopo  la  data  di
          entrata in vigore del  presente  codice,  restano  devolute
          alla cognizione  delle  sezioni  specializzate  di  cui  al
          decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168,  anche  se  il
          giudizio di  primo  grado  o  il  giudizio  arbitrale  sono
          iniziati o si sono svolti secondo le norme  precedentemente
          in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta  nell'ambito
          di essi una pronuncia sulla competenza»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  «3. Le procedure di reclamo e le  cause  di  merito
          nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
          entrata in vigore del  presente  codice,  restano  devolute
          alla cognizione  delle  sezioni  specializzate  di  cui  al
          decreto legislativo  27  giugno  2003,  n.  168,  anche  se
          riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le  norme
          precedentemente in vigore». 
              8. La disposizione di cui all' art. 120, comma  1,  del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente
          articolo, si applica anche ai procedimenti  in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   La
          disposizione di cui all' art. 134 del citato codice di  cui
          al decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  come
          sostituito dal comma 5 del presente  articolo,  si  applica
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  a  meno  che  non  sia  gia'
          intervenuta  nell'ambito  di  essi  una   pronuncia   sulla
          competenza. 
              9. L' art. 3 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  3  ottobre  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato. 
              10. - 13. (abrogati) 
              14. L' art. 7 della legge 10  marzo  1969,  n.  96,  e'
          abrogato. 
              15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  un  anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          disposizioni   correttive   o   integrative,   anche    con
          riferimento all'aspetto processuale, del citato  codice  di
          cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
          modificato dalla presente legge, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di  cui  all'  art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  e
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) correggere gli errori materiali  e  i  difetti  di
          coordinamento presenti nel codice; 
                b)  armonizzare  la  normativa  con   la   disciplina
          comunitaria e internazionale,  in  particolare  con  quella
          intervenuta  successivamente  all'emanazione  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo  n.  30  del  2005,  e
          definire le sanzioni da applicare  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  recate  in   materia   di   protezione
          giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; 
                c)  introdurre  strumenti  di  semplificazione  e  di
          riduzione degli adempimenti amministrativi; 
                d) prevedere che, nel caso di  invenzioni  realizzate
          da ricercatori universitari o di altre strutture  pubbliche
          di ricerca,  l'universita'  o  l'amministrazione  attui  la
          procedura di brevettazione, acquisendo il relativo  diritto
          sull'invenzione; 
                e) riconoscere ai comuni la possibilita' di  ottenere
          il riconoscimento di un  marchio  e  utilizzarlo  per  fini
          commerciali   per   identificare   con   elementi   grafici
          distintivi    il     patrimonio     culturale,     storico,
          architettonico,  ambientale  del  relativo  territorio;  lo
          sfruttamento del marchio a  fini  commerciali  puo'  essere
          esercitato direttamente  dal  comune  anche  attraverso  lo
          svolgimento di attivita' di  merchandising,  vincolando  in
          ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi  al
          finanziamento  delle   attivita'   istituzionali   o   alla
          copertura dei disavanzi pregressi dell'ente. 
              16.  Dall'attuazione  del  presente  art.  non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Agli adempimenti previsti dal  presente  art.  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.»