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Gazzetta del 03 agosto 2010 - n. 179
Decreto Ministeriale del 21 maggio 2010 - n. 123

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 21 maggio 2010, n. 123 - Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0143) - (GU n. 179 del 3-8-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2010

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SettoreAmbiente
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 21 maggio 2010 , n. 123 

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS
e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma  dell'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0143) 

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
1999, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 15, comma 2; 
  Visto l'articolo 28, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133, e, in particolare, il comma  3,  il  quale  prevede  che  con
decreto  interministeriale  siano  definite   le   norme   istitutive
dell'ente, denominato Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca  ambientale  (ISPRA),  derivante  dalla  fusione   dell'APAT,
dell'INFS  e  dell'ICRAM,  contestualmente  soppressi,  in  un  unico
istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA); 
  Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e),  della  legge  23  luglio
2009, n. 99; 
  Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
Deputati; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, inviata con nota del 24 maggio 2010; 
  Considerato  che  le  competenti  commissioni  del   Senato   della
Repubblica non si sono espresse nei termini previsti; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Costituzione 
 
  1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e'  ente  pubblico  di
ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto  pubblico  e  di
autonomia    tecnico-scientifica,     organizzativa,     finanziaria,
gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal  presente
regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed  emanato  ai  sensi
dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e
strumentali e i rapporti attivi  e  passivi  dell'APAT,  dell'INFS  e
dell'ICRAM, soppressi a decorrere  dalla  data  di  insediamento  dei
commissari di cui all'articolo 28,  comma  5,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. L'ISPRA e'  istituto  tecnico-scientifico  di  cui  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito
indicato  anche  come  Ministro,  si  avvale   nell'esercizio   delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente. 
  3. L'ISPRA e' sottoposto alla  vigilanza  del  Ministro,  il  quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali. 
  4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento  dei  propri  fini
istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio  nazionale
nei  limiti  delle  risorse  umane  e  finanziarie  disponibili,   in
particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica
alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro  della  cooperazione
interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali  e  locali
in materia ambientale. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  del  decreto
          legislativo  n.  300,  del  30  luglio  1999  e  successive
          modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, (S.O.): 
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'agenzia.». 
              - La legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  e  successive
          modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna
          selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio.»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  1992,  n.
          46, (S.O.). 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          4 dicembre 1993,  n.  496,  recante  «Disposizioni  urgenti
          sulla   riorganizzazione   dei   controlli   ambientali   e
          istituzione  della  Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla  legge
          21  gennaio  1994,  n.  61  e  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: 
              «Art.   1-bis   (Disposizioni   concernenti   organismi
          operanti  nel  settore  ambientale).  -  1.  In   sede   di
          riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede  anche
          al   riordino   delle   commissioni    e    dei    comitati
          tecnico-scientifici operanti presso il  medesimo  Ministero
          tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
          del presente decreto e provvedendo altresi' al  conseguente
          trasferimento all'Agenzia del personale non piu'  impiegato
          presso le suddette commissioni  e  i  suddetti  comitati  e
          delle corrispondenti risorse finanziarie. 
              2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
          al comma 1,  trasferiti  all'ANPA  ai  sensi  del  medesimo
          comma,  continuano  a   prestare   la   propria   attivita'
          nell'ambito  dell'Agenzia  in  analoga  posizione   e   con
          analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
          siano appartenenti al personale  civile  e  militare  dello
          Stato e degli enti pubblici, anche  economici,  essi,  alla
          scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
          organico dell'ANPA. 
              3.  Con  apposito  regolamento  si  provvede  anche  al
          riordino    delle    commissioni     e     dei     comitati
          tecnico-scientifici  operanti   presso   altri   Ministeri,
          istituti ed enti pubblici, tenendo conto  delle  competenze
          attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui all'art. 1-ter, comma  5,  del  presente
          decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
          comma 1, lettera e), della legge  11  marzo  1988,  n.  67,
          relative  al  sistema   informativo   e   di   monitoraggio
          ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
          all'ANPA secondo le  modalita'  definite  con  il  medesimo
          regolamento. E' abrogato  l'ultimo  periodo  del  comma  5,
          dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989,  n.  183.  Restano
          ferme  tutte  le  altre  competenze  dei  Servizi   tecnici
          nazionali. 
              5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
          la sicurezza nucleare e la protezione  sanitaria  dell'ENEA
          (ENEA-DISP),  i  relativi   compiti,   il   personale,   le
          strutture, le dotazioni tecniche e le  risorse  finanziarie
          sono trasferiti all'ANPA. A  decorrere  dalla  stessa  data
          sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85,  e
          l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 
              6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
          la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le  modalita'  di
          coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
          le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM  sono
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente,  emanato
          di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto.  In  applicazione  del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994, il contributo ordinario  per  le  spese  relative  al
          funzionamento  dell'ICRAM  e'  iscritto  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente. 
              7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
          9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'  composto  anche
          mediante apposito  comando  di  dipendenti  di  ogni  altra
          amministrazione   dello   Stato   o   delle   societa'    a
          partecipazione statale  di  prevalente  interesse  pubblico
          ovvero  mediante  ricorso  alla  mobilita'   volontaria   e
          d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.». 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera  d),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  15,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche.»  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.): 
              «2.  Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione, nonche' negli altri istituti  pubblici  di
          cui al sesto comma  dell'art.  33  della  Costituzione,  le
          attribuzioni  della   dirigenza   amministrativa   non   si
          estendono     alla     gestione     della     ricerca     e
          dell'insegnamento.». 
              - Si riporta il testo del comma 3,  dell'art.  28,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.): 
              «3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche.». 
              - Si riporta il testo del comma  4,  dell'art.  9,  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile.»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
          n. 97: 
              «4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale  presso
          di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
          realizzate   dell'Agenzia   regionale   per    la    tutela
          dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente  articolo,
          nonche' il  necessario  supporto  tecnico-scientifico  alla
          regione Abruzzo.». 
              - Si riporta il  testo dell'art.  25,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, (S.O.): 
              «Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel
          rispetto delle norme in  tema  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
          piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti  la
          disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
          impianti di produzione di energia  elettrica  nucleare,  di
          impianti di fabbricazione del  combustibile  nucleare,  dei
          sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e  dei
          rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi  per  il  deposito
          definitivo dei materiali e rifiuti  radioattivi  e  per  la
          definizione delle misure compensative da corrispondere e da
          realizzare  in  favore  delle  popolazioni  interessate.  I
          decreti sono adottati, secondo le modalita'  e  i  principi
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni, nonche'  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
          articolo,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e   successivamente   delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere   finanziario.   I   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
          di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
          medesimi  decreti  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure
          autorizzative e i requisiti soggettivi per  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  costruzione,  di   esercizio   e   di
          disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti
          aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
          forme di vigilanza e di protezione; 
                b) definizione di elevati livelli  di  sicurezza  dei
          siti, che soddisfino le esigenze  di  tutela  della  salute
          della popolazione e dell'ambiente; 
                c) riconoscimento di benefici  diretti  alle  persone
          residenti, agli enti locali e  alle  imprese  operanti  nel
          territorio circostante il sito, con oneri  a  carico  delle
          imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio  degli
          impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto  di
          trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; 
                d) previsione  delle  modalita'  che  i  titolari  di
          autorizzazioni  di  attivita'  devono   adottare   per   la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli  impianti
          a fine vita; 
                e)   acquisizione   di    dati    tecnico-scientifici
          predisposti  da  enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  incluso
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA), e universita'; 
                f) determinazione delle modalita'  di  esercizio  del
          potere  sostitutivo  del  Governo  in   caso   di   mancato
          raggiungimento delle necessarie intese con i  diversi  enti
          locali coinvolti, secondo  quanto  previsto  dall'art.  120
          della Costituzione; 
                g) previsione che la  costruzione  e  l'esercizio  di
          impianti per la produzione di energia elettrica nucleare  e
          di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza   dei   rifiuti
          radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari  a
          fine vita e  tutte  le  opere  connesse  siano  considerati
          attivita' di preminente interesse  statale  e,  come  tali,
          soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
          soggetto richiedente e  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                h)  previsione   che   l'autorizzazione   unica   sia
          rilasciata a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano  le  amministrazioni  interessate,  svolto  nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241;  l'autorizzazione
          deve comprendere la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza   delle   opere,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi;
          l'autorizzazione  unica  sostituisce   ogni   provvedimento
          amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
          osta, atto  di  assenso  e  atto  amministrativo,  comunque
          denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione  di
          impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
          previsti  dalle  norme  vigenti,   costituendo   titolo   a
          costruire ed esercire le infrastrutture in conformita'  del
          progetto approvato; 
                i)  previsione  che  le  approvazioni   relative   ai
          requisiti  e  alle  specifiche  tecniche   degli   impianti
          nucleari, gia'  concesse  negli  ultimi  dieci  anni  dalle
          Autorita'  competenti  di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per
          l'energia nucleare dell'Organizzazione per la  cooperazione
          e  lo  sviluppo  economico  (AENOCSE)  o  dalle   autorita'
          competenti di Paesi con  i  quali  siano  definiti  accordi
          bilaterali di cooperazione tecnologica  e  industriale  nel
          settore  nucleare,  siano  considerate  valide  in  Italia,
          previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; 
                l) previsione che gli oneri relativi ai controlli  di
          sicurezza  e  di  radioprotezione,  che   devono   comunque
          assicurare  la  massima  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle amministrazioni locali,  siano  a  titolo
          oneroso a carico degli esercenti le  attivita'  nucleari  e
          possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con  la
          programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi
          anche  del  supporto  e  della  consulenza  di  esperti  di
          analoghe organizzazioni di sicurezza europee; 
                m)  individuazione  degli  strumenti   di   copertura
          finanziaria   e   assicurativa   contro   il   rischio   di
          prolungamento  dei  tempi   di   costruzione   per   motivi
          indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; 
                n) previsione delle modalita' attraverso le  quali  i
          produttori   di   energia   elettrica   nucleare   dovranno
          provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
          "decommissioning"; 
                o) previsione  di  opportune  forme  di  informazione
          diffusa e capillare per le popolazioni,  e  in  particolare
          per quelle coinvolte,  al  fine  di  creare  le  condizioni
          idonee per l'esecuzione degli interventi e per la  gestione
          degli impianti; 
                p) previsione di sanzioni  per  la  violazione  delle
          norme prescrittive previste nei decreti legislativi; 
                q) previsione, nell'ambito delle risorse di  bilancio
          disponibili  allo  scopo,  di  una  opportuna  campagna  di
          informazione   alla   popolazione   italiana   sull'energia
          nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza  e
          alla sua economicita'. 
              3.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi  di   giustizia
          amministrativa che  comunque  riguardino  le  procedure  di
          progettazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere,
          infrastrutture e  insediamenti  produttivi  concernenti  il
          settore  dell'energia  nucleare  e  relative  attivita'  di
          espropriazione, occupazione e asservimento si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 246 del codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n.  79,  dopo  le  parole:  "fonti  energetiche
          rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
          prodotta sul territorio nazionale". 
              5. Disposizioni correttive e  integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere  emanate,  nel
          rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
          di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della  loro
          entrata in vigore. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio  2007,
          n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  e'  regolamentata  la  garanzia
          finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del  comma
          2".». 
              - Si riporta il testo del  comma  35-octies,  dell'art.
          17, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  recante
          «Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini.»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  luglio
          2009, n. 150: 
              «35-octies. Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del comma 5,  dell'art.  28,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
          133: 
              «5. Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari.». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
  1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca,  consulenza  strategica,
assistenza   tecnico-scientifica,   sperimentazione   e    controllo,
conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e
formazione, anche  post-universitaria,  in  materia  ambientale,  con
riferimento  alla  tutela  delle  acque,  alla  difesa  dell'ambiente
atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina  e
terrestre e delle  rispettive  colture,  nonche'  alla  tutela  della
natura e della fauna  omeoterma,  esercitando  le  funzioni  gia'  di
competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS. 
  2. Con riferimento alle  attivita'  di  cui  al  comma  precedente,
l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio  federale  di  cui
all'articolo 15 del presente regolamento,  lo  sviluppo  del  sistema
nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di  cui
cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e
il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche
attraverso l'approvazione di sistemi di  misurazione,  l'adozione  di
linee guida e l'accreditamento dei laboratori. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Disposizioni finanziarie e contabili 
 
  1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede: 
    a) con il contributo annuale dello Stato; 
    b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici  e
privati, nonche' da organizzazioni internazionali; 
    c) con i proventi di beni costituenti  il  proprio  patrimonio  o
derivanti  dallo  sfruttamento  economico  di  eventuali  brevetti  e
invenzioni; 
    d) con  i  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  promozione,
vendita di servizi e  prodotti  e,  ove  non  sussistano  profili  di
incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto,
consulenza e collaborazione con  soggetti  pubblici  e  privati,  ivi
comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento
in programmi di ricerca  nazionali  e  internazionali  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche'  dalla  diffusione
delle proprie pubblicazioni. 
  2.  Per  l'amministrazione  e  la  contabilita'  l'Istituto   emana
apposito regolamento sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  3. L'Istituto e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge  29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella
tabella A allegata alla stessa legge. 

        
                    Note all'art. 3: 
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,
          recante:   «Disposizioni   per   il    coordinamento,    la
          programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera d),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59.» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          luglio 1998, n. 151. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2003,  n.  97,  recante  «Regolamento  concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.). 
              - La  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive
          modificazioni,  recante   «Istituzione   del   sistema   di
          tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi  pubblici.»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  1984,  n.
          298. 
              - Si riporta il testo della  tabella  A  allegata  alla
          citata  legge  29  ottobre  1984,  n.  720   e   successive
          modificazioni: 
              «Tabella A 
              Accademia nazionale dei lincei 
              Aereo club d'Italia 
              Agenzia  nazionale  per  la  protezione   dell'ambiente
          (ANPA) 
              Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
              Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,  decreto
          legislativo n. 266/1993 
              Agenzia  per  la  diffusione  delle   teconologie   per
          l'innovazione 
              Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni (ARAN) 
              Agenzia spaziale italiana 
              Automobile club d'Italia 
              Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
              Autorita' portuali 
              Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
              Aziende di promozione turistica 
              Aziende  e  consorzi  fra   province   e   comuni   per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
              Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui  decreto
          legislativo n. 502/1992 
              Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) 
              Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   ed
          agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate 
              Centro europeo dell'educazione (CEDE) 
              Club alpino italiano 
              Comitato nazionale per le ricerche e  per  lo  sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) 
              Comitato per l'intervento nella SIR 
              Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB) 
              Comuni,  con  esclusione  di  quelli  con   popolazione
          inferiore  a  5000  abitanti   che   non   beneficiano   di
          trasferimenti statali 
              Comunita' montane, con popolazione complessiva  montana
          non inferiore a 10000 abitanti 
              Consiglio nazionale delle ricerche 
              Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
          agricoltura 
              Consorzi interuniversitari 
              Consorzi istituiti  per  l'esercizio  di  funzioni  ove
          partecipino province e comuni con  popolazione  complessiva
          non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici 
              Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
          per l'area di sviluppo  industriale  a  prevalente  apporto
          finanziario degli enti territoriali 
              Consorzio canale Milano-Cremona-Po 
              Consorzio del Ticino 
              Consorzio dell'Adda 
              Consorzio dell'Oglio 
              Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della provincia di Trieste 
              Consorzio per la zona agricola industriale di Verona 
              Ente acquedotti siciliani 
              Ente  autonomo  "Esposizione  triennale  internazionale
          delle   arti   decorative   ed   industriali   moderne    e
          dell'architettura moderna" di Milano 
              Ente autonomo del Flumendosa 
              Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma 
              Ente irriguo Umbro-Toscano 
              Ente mostra d'oltremare di Napoli 
              Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) 
              Ente nazionale corse al trotto 
              Ente nazionale italiano turismo 
              Ente nazionale per il cavallo italiano 
              Ente nazionale per la cellulosa e la carta 
              Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 
              Ente nazionale sementi elette 
              Ente per il  museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano 
              Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) 
              Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania 
              Ente risorse idriche molise (ERIM) 
              Ente teatrale italiano 
              Ente zona industriale di Trieste 
              Enti parchi nazionali 
              Enti parchi regionali 
              Enti provinciali per il turismo 
              Enti regionali di sviluppo agricolo 
              Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali 
              Gestione   governativa   dei   servizi   pubblici    di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como 
              Gestioni governative ferroviarie 
              Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  di
          diritto pubblico di cui al decreto  legislativo  30  giugno
          1993, n. 269 
              Istituti  regionali  di  ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativo (IRRSAE) 
              Istituti sperimentali agrari 
              Istituti zooprofilattici sperimentali 
              Istituto agronomico per l'Oltremare 
              Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
              Istituto  centrale  per  la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata alla pesca marittima 
              Istituto di biologia della selvaggina 
              Istituto di studi e analisi economica (ISAE) 
              Istituto elettrotecnico  nazionale  "Galileo  Ferraris"
          Torino 
              Istituto italiano di medicina sociale 
              Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente 
              Istituto nazionale della nutrizione 
              Istituto nazionale di alta matematica 
              Istituto nazionale di fisica nucleare 
              Istituto nazionale di geofisica 
              Istituto nazionale di ottica 
              Istituto  nazionale   di   studi   ed   esperienze   di
          architettura navale (Vasca navale) 
              Istituto nazionale economia agraria 
              Istituto nazionale per la fisica della materia 
              Istituto nazionale per le conserve alimentari 
              Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" 
              Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare
          (ISMEA) 
              Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
          dei lavoratori 
              Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
          del lavoro (ISPESL) 
              Istituzioni di cui all'art. 23,  secondo  comma,  della
          legge n. 142/1990 
              Jockey club d'Italia 
              Lega italiana per la lotta contro i tumori 
              Lega navale italiana 
              Organi  straordinari  della  liquidazione  degli   enti
          locali dissestati 
              Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici 
              Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste 
              Policlinici  universitari,   decreto   legislativo   n.
          502/1992 
              Province 
              Regioni 
              Riserva fondo lire UNRRA 
              Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
              Societa' degli Steeple-chases d'Italia 
              Soprintendenza archeologica di Pompei 
              Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli 
              Stazioni sperimentali per l'industria 
              Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) 
              Unioni  di  comuni  con  popolazione  complessiva   non
          inferiore a 10000 abitanti 
              Universita' statali, istituti istruzione  universitaria
          e enti ed organismi per il diritto allo studio a  carattere
          regionale». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Organi dell'Istituto 
 
  1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6,
7 e 9, sono: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il consiglio scientifico; 
    d) il collegio dei revisori dei conti. 
  2.  Il  presidente  e  i   componenti   degli   organi   collegiali
dell'Istituto durano in carica tre anni e possono  essere  confermati
una sola volta. 
  3. Al presidente e ai componenti degli organi  collegiali  previsti
dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                            Il presidente 
 
  1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  tra  persone
di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle  materie  di
competenza dell'Istituto, previo  parere  motivato  delle  competenti
commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia.  Decorsi
venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il  parere  non
sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 
  2. Il presidente: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'ente; 
    b)   predispone   il   piano   triennale   delle   attivita'    e
l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base  alle
direttive  generali  del  Ministro  vigilante,  tenendo  conto  degli
eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma  2,  e
stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma
4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; 
    c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente; 
    d) convoca e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione  e  ne
stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i
relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati
dal consiglio stesso, ovvero nei  casi  d'urgente  necessita',  salva
ratifica  da  parte  dello  stesso  organo   nella   prima   riunione
successiva; 
    e) convoca e presiede il consiglio scientifico; 
    f) vigila sull'esecuzione delle delibere e  verifica  l'attivita'
svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; 
    g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri
organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'art.  6,  del
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204,   recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.  59.»  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
              «2. La nomina dei presidenti  degli  enti  di  ricerca,
          dell'Istituto per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro competente, sentite  le  commissioni  parlamentari
          competenti,  fatte  salve  le  procedure  di   designazione
          previste dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti  e
          istituzioni. I presidenti degli enti  di  cui  al  presente
          comma possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di  due
          mandati. Il  periodo  svolto  in  qualita'  di  commissario
          straordinario  e'  comunque  computato  come   un   mandato
          presidenziale. I presidenti degli enti di cui  al  presente
          comma, in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la cui permanenza nella stessa  eccede  i
          predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Il consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di  amministrazione  e'  composto,  oltre  che  dal
presidente dell'Istituto, da sei membri,  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
scelti tra persone  con  competenze  tecniche  e/o  scientifiche  e/o
gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. 
  2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di  indirizzo  e
di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di  monitoraggio  e
verifica  sulla   loro   esecuzione,   assicurando   prioritariamente
l'attuazione delle direttive  generali  del  Ministro  vigilante.  In
particolare: 
    a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti; 
    b)  verifica  la  compatibilita'  finanziaria  dei  programmi  di
attivita'; 
    c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le
variazioni di bilancio; 
    d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita',  la
pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il  piano
del fabbisogno del  personale  e  gli  atti  regolamentari  generali,
trasmettendoli  per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  e   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  delibera,  sentito   il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita'; 
    e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente. 
  3. Le sedute del consiglio sono convocate dal  presidente  mediante
avviso,  contenente  l'ordine  del  giorno,  da  far   pervenire   ai
consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto  giorni  prima
della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato,
inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
  4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno  dei  componenti.  Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita'
di voti prevale quello del presidente. 
  5. In caso di urgenza, il presidente puo'  convocare  il  consiglio
con preavviso di quarantotto ore o, su  richiesta  del  collegio  dei
revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda  necessario  per
l'esercizio dei poteri ad esso inerenti. 
  6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige
e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun  verbale  e'
firmato dal presidente e dal segretario. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  ed
e' composto da tre membri effettivi e due  supplenti.  Un  componente
effettivo, con funzioni di presidente,  scelto  tra  i  dirigenti  di
livello dirigenziale generale, ed uno supplente  sono  designati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  tra  i   dirigenti   del
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I  rimanenti
componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  iscritti  al  registro  dei
revisori     contabili     ovvero     di     comprovata     capacita'
giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra
i  dirigenti  di   livello   dirigenziale   generale   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  collocare
fuori  ruolo   per   la   durata   del   mandato,   con   contestuale
indisponibilita' di posti di funzione  dirigenziale  equivalenti  sul
piano finanziario effettivamente ricoperti. 
  2. Il collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo  interno  di
regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo  2  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  Ad  esso  e'  attribuito
anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del  codice
civile. 

        
                    Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  recante  «Riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: 
              «Art.  2   (Il   controllo   interno   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Ai   controlli   di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  provvedono   gli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e,  in
          particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici  di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e,  nell'ambito  delle  competenze  stabilite
          dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di  finanza
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e   quelli   con
          competenze di carattere generale. 
              2.  Le  verifiche  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile devono rispettare,  in  quanto  applicabili  alla
          pubblica  amministrazione,  i   principi   generali   della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore. 
              3.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile non comprende verifiche  da  effettuarsi  in  via
          preventiva se non nei  casi  espressamente  previsti  dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le  definitive  determinazioni  in   ordine   all'efficacia
          dell'atto   sono   adottate   dall'organo    amministrativo
          responsabile. 
              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria  nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   occorra,   ricorrono   a
          soggetti esterni  specializzati  nella  certificazione  dei
          bilanci.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2409-bis  del  codice
          civile: 
              «Art. 2409-bis (Controllo contabile).  -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio  sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia.». 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Il consiglio scientifico 
 
  1. Il consiglio scientifico,  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto: 
    a) dal Presidente e  da  cinque  membri,  scelti  tra  professori
universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche  stranieri,  di
comprovata qualificazione  scientifica,  nei  settori  di  competenza
dell'Istituto; 
    b)  da  un  membro  eletto  dal   personale   tecnico-scientifico
dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo. 
  2.  Il  consiglio  formula   suggerimenti   e   proposte   per   la
predisposizione del piano triennale  e  l'aggiornamento  annuale  dei
piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle  funzioni
attribuite  dalla  legge  all'Istituto.  Il   consiglio   scientifico
definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204, strumenti  e  modalita'  per  la  valutazione  dell'attivita'
scientifica dell'ente. 
  3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  si
          veda nelle note all'art. 5. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Il direttore generale 
 
  1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto
di diritto privato della durata di tre  anni,  rinnovabile  una  sola
volta, e' nominato, su proposta  del  presidente,  con  delibera  del
consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del  direttore
generale e' determinato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sulla  proposta  del  presidente.  Il
direttore generale,  scelto  tra  persone  in  possesso  di  adeguati
requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento. 
  2. Il direttore generale: 
    a) e' responsabile della gestione  amministrativa  e  finanziaria
dell'Istituto; 
    b)  sovrintende  ed   e'   responsabile   dell'attuazione   delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e  svolge  ogni  altro
compito attribuitogli dal presente regolamento; 
    c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed  esercita
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate  nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione,
in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo
12, comma 4; 
    d) instaura le liti e vi  resiste  con  potere  di  conciliare  e
transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; 
    e) predispone la relazione annuale sull'attivita'  svolta  e  sui
risultati della gestione; 
    f)  predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  e   del
rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e
propone al consiglio di amministrazione le  eventuali  variazioni  al
bilancio; 
    g) predispone lo schema di pianta organica e  di  regolamento  di
amministrazione e contabilita'. 
  3. Il direttore generale interviene, senza diritto  di  voto,  alle
sedute del consiglio di amministrazione. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Personale e assetto organizzativo 
 
  1. L'ISPRA, nell'esercizio della  propria  potesta'  regolamentare,
adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del  capo
II del Titolo II del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo  del  personale  a  tempo  indeterminato  e
determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del  decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabile agli enti di ricerca. 
  3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui  all'articolo
28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  inquadrato  nel
ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed  economico.
Il numero delle unita' di  personale  non  puo'  eccedere  il  limite
complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 
  4.  La  direzione  dei  dipartimenti  puo'  essere   attribuita   a
professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi  dell'ISPRA
o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di
alta  qualificazione  ed   esperienza   professionale.   Si   applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  con
riferimento all'utilizzazione in posizioni  dirigenziali  di  esterni
all'ISPRA si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi da  4
a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. 
  5. Lo  statuto  di  cui  all'articolo  14  e'  redatto  secondo  il
principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo,
organizzativo e funzionale e  del  conseguente  minor  fabbisogno  di
risorse strumentali e logistiche. 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita'). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  2  del   decreto
          legislativo n. 470 del 1993 poi  dall'art.  3  del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -  1.
          Gli organi di governo esercitano le funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              -  Il  capo  II  del  titolo  II  del  citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Dirigenza». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39,  della  legge  27
          dicembre  1997,   n.   449,   recante:   «Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica.»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   Ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. (Omissis). 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di giovani iscritti alle liste di leva di cui  all'art.  37
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
          1964,  n.  237,  da  ammettere  annualmente   al   servizio
          ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'  incrementato
          di 3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato,
          all'Arma dei carabinieri  ed  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999; art. 36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del  decreto
          legislativo n. 267  del  2000).  -  1.  L'assunzione  nelle
          amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
          di lavoro: 
                a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
                b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori; 
                d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il  comma  1,  dell'art.  28,  del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali. - 1.  E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art.  23  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  15
          del decreto legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n.  387  del
          1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei  dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito sono definite apposite sezioni in modo da  garantire
          la  eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti   della
          seconda fascia sono reclutati attraverso  i  meccanismi  di
          accesso di cui  all'art.  28.  I  dirigenti  della  seconda
          fascia transitano nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto
          incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o
          equivalenti, in base  ai  particolari  ordinamenti  di  cui
          all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a  cinque
          anni senza essere incorsi nelle misure  previste  dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei posti disponibili, in base  all'art.  30  del  presente
          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali
          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei
          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,
          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di
          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'
          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica
          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni
          dello Stato.». 
              - Si riporta l'art. 19, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
          di ciascun  incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene
          conto, in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche
          degli  obiettivi  prefissati  ed  alla  complessita'  della
          struttura interessata, delle attitudini e  delle  capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1,  secondo  periodo.  L'amministrazione
          che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione  ovvero
          alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa,  non
          intende confermare l'incarico conferito  al  dirigente,  e'
          tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
          stesso con  un  preavviso  congruo,  prospettando  i  posti
          disponibili per un nuovo incarico. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico svolto. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  Ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Se dipendenti pubblici, il presidente e  il  direttore  generale
sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione  di  fuori
ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se  necessario,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.  127,
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a  decorrere  dalla
data di insediamento. 
  2. Il presidente, i componenti del consiglio di  amministrazione  e
il  direttore  generale  non  possono  ricoprire  incarichi  politici
elettivi a livello comunitario, nazionale  e  regionale,  ne'  essere
componenti  della  giunta  regionale,  o   rivestire   l'ufficio   di
presidente  o  assessore  alla  giunta  provinciale,  di  sindaco   o
assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore
a 20.000 abitanti. Il  presidente,  i  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  e  il  direttore   generale   non   possono   essere
amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di
beni  o  servizi   che   partecipano   ad   attivita'   e   programmi
dell'Istituto. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di  controllo.»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.): 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Controllo e vigilanza 
 
  1.  La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste  dalla  legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento
di amministrazione e contabilita'  sono  sottoposte  all'approvazione
del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Ministro  possono  essere  individuate
ulteriori   deliberazioni   o   ulteriori    atti    da    sottoporre
all'approvazione ministeriale. 
  3. Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto  generale  e'  deliberato
entro il mese  di  aprile  successivo  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio  di
previsione, le relative variazioni ed  il  rendiconto  generale  sono
trasmessi al Ministero vigilante  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
1998, n. 439. 
  4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione  triennale,  con
adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio,  con
la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono  individuate
anche le eventuali  ulteriori  attivita',  non  incompatibili  con  i
servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo  scopo
disponibili.   Nella   convezione   si   provvede    altresi'    alla
identificazione degli indicatori con  cui  misurare  l'andamento  dei
servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni
di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire  l'efficace
esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto  il  profilo
della tempestivita' e completezza dei flussi informativi. 
  5.  Il   presidente,   anche   con   riferimento   agli   obiettivi
programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente,
trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale  sui  risultati
dell'attivita' dell'Istituto. 
  6. Nei casi di  accertate  e  gravi  irregolarita',  di  comprovata
difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle  linee  direttive
emanate dal Ministro vigilante  o  di  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi indicati, puo' essere disposta, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  previa
motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari  competenti,  la
cessazione del presidente dalle sue funzioni e  lo  scioglimento  del
consiglio  di  amministrazione,  con   contestuale   nomina   di   un
commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per  la
durata massima di dodici mesi. 

        
                    Note all'art. 12: 
              -  La  legge   21   marzo   1958,   n.   259,   recante
          «Partecipazione della Corte dei conti  al  controllo  sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          aprile 1958, n. 84. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante  «Regolamento  recante  norme   di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  Ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti pubblici non economici in materia di approvazione  dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 dicembre 1998, n. 297. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Rapporti convenzionali 
 
  1.   Nell'ambito   delle   proprie    competenze    e    garantendo
prioritariamente l'efficace svolgimento  delle  attivita'  ricomprese
nella convenzione  di  cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,
l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di
carattere tecnico-scientifico, mediante  convenzioni,  per  conto  di
pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private,
anche internazionali.  L'ISPRA  puo',  altresi',  ferma  restando  la
previa comunicazione di cui  al  periodo  precedente,  partecipare  o
costituire  consorzi  con  amministrazioni   pubbliche   e   private,
nazionali e internazionali. 
  2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non  sono
consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Istituto. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto dell'ISPRA e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attivita'  di
ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa,
e  disciplina   l'organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150. 

        
                    Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, (S.O.): 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla commissione di cui all'art. 13; 
                c) valida  la  relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla commissione di cui all'art. 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta commissione. 
              6. La validazione della relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Il consiglio federale 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo del  sistema  nazionale  delle
Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA,
presso quest'ultimo  opera  il  Consiglio  federale,  presieduto  dal
Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai  legali
rappresentanti delle ARPA-APPA. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Scuola di specializzazione 
                      in discipline ambientali 
 
  1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente provvedimento, con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione
in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4  della  legge
11 febbraio 1992, n. 157. 

        
                    Note all'art. 16: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   17-bis   del
          decreto-legge  30   dicembre   2009,   n.   195,   recante:
          «Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile.», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2009, n. 302: 
              «Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). -
          1.  In  considerazione  del  carattere   strategico   della
          formazione e della ricerca per attuare  e  sviluppare,  con
          efficienza e continuita',  le  politiche  di  gestione  del
          ciclo dei rifiuti e di protezione  e  valorizzazione  delle
          risorse ambientali, la scuola di  specializzazione  di  cui
          all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
          e successive  modificazioni,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   assume   la   denominazione   di   "Scuola    di
          specializzazione in discipline ambientali".  All'attuazione
          del presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 4, dell'art.  7,  della
          legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante:  «Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.): 
              «4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna  selvatica
          sono   istituiti    una    scuola    di    specializzazione
          post-universitaria sulla biologia e la conservazione  della
          fauna selvatica e corsi di preparazione  professionale  per
          la gestione della fauna selvatica  per  tecnici  diplomati.
          Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge una commissione istituita  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  composta  da  un
          rappresentante  del  Ministro  dell'agricoltura   e   delle
          foreste, da un rappresentante del  Ministro  dell'ambiente,
          da un rappresentante  del  Ministro  della  sanita'  e  dal
          direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  di  biologia
          della selvaggina in carica alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e  la
          pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
          presente  articolo  e  li  sottopone  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.
          Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sono disposte tutte  le  successive
          modificazioni statutarie  che  si  rendano  necessarie  per
          rimodulare   l'assetto    organizzativo    e    strutturale
          dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,   onde
          consentire  ad  esso  l'ottimale  svolgimento  dei   propri
          compiti, in  modo  da  realizzare  una  piu'  efficiente  e
          razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.». 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima applicazione,  all'atto  dell'insediamento  dei
nuovi organi, il consiglio di amministrazione  delibera  il  bilancio
unificato, come atto preliminare per assicurare la continuita'  delle
procedure di spesa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 maggio 2010 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                 e del mare           
                                               Prestigiacomo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 94 

        
      
                                                             Allegato 
 
                                                            Tabella A 
 

  Rimodulazione dotazione organica
  Dirigente Iº            6
  Dirigente IIº          55
  I                      80
  II                    220
  III                   452
  IV                    170
  V                     200
  VI                    155
  VII                   135
  VIII                   10
  IX                      0
                       1483