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Suppl. ordinario del 30 luglio 2010 - n. 175
Accordo del 08 luglio 2010 - n.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 8 luglio 2010 - Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle «Modalita' operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalita' per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformita' dei laboratori». (10A09049) - (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.175)

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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

ACCORDO 8 luglio 2010 

Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3,  della  legge  7  luglio
2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sul documento relativo alle «Modalita' operative  di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi  regionali  di
laboratori e modalita' per  l'effettuazione  di  verifiche  ispettive
uniformi  per  la  valutazione  della  conformita'  dei  laboratori».
(10A09049) 

 
                      LA CONFERENZA PERMANENTE 
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010: 
  Visti gli artt. 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281  che  attribuiscono  a  questa  Conferenza  la
facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e
le  Province  autonome,  in  attuazione  del   principio   di   leale
collaborazione, al fine di coordinare  l'esercizio  delle  rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria  2008)  che,
all'art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di  autocontrollo  nel
settore alimentare devono essere accreditati, secondo  la  norma  UNI
CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove,  da  un
organismo di accreditamento riconosciuto e operante  ai  sensi  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3  del  medesimo  articolo
prevede che, con apposito Accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano,  sono  definite  le  modalita'
operative di iscrizione,  aggiornamento,  cancellazione  in  appositi
elenchi   dei   laboratori,   nonche'    modalita'    uniformi    per
l'effettuazione di  verifiche  ispettive  per  la  valutazione  della
conformita' dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2; 
  Visto il Regolamento CE n.178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del  predetto  Regolamento  CE  n.
178/2002 che stabilisce che gli operatori del  settore  alimentare  e
dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di  verificare  che  nelle
imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi  soddisfino  le
disposizioni  della  legislazione  alimentare  inerenti   alle   loro
attivita' in tutte le fasi della produzione, della  trasformazione  e
delle distribuzione; 
  Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari,
che, all'art. 3, stabilisce che gli operatori del settore  alimentare
garantiscano  che  in  tutte  le   fasi   della   produzione,   della
trasformazione e della distribuzione  degli  alimenti  sottoposte  al
loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti  di  igiene  fissati
dal regolamento medesimo; 
  Visto il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti  e  che  abroga  il  Regolamento  CE
n.339/93; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2009 che designa «Accredia» quale unico organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato. 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 17 giugno 2004 (Rep. atti n. 2028) recante: «Requisiti  minimi  e
criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi  non  annessi
alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo»; 
  Vista la nota in data 2 febbraio 2010 con la quale le Regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per  dare  attuazione  alle
suddette disposizioni della legge comunitaria 2008, hanno  trasmesso,
ai fini  del  perfezionamento  del  previsto  Accordo  in  Conferenza
Stato-Regioni, il documento indicato in oggetto sostitutivo di quello
in precedenza approvato con il richiamato Accordo del 17 giugno 2004; 
  Vista la lettera in data 4 febbraio 2010 con la quale  la  proposta
di accordo in parola e'  stata  portata  a  conoscenza  ai  Ministeri
competenti; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro  tecnico  svoltosi  il  17
marzo  2010,  sono  state   concordate   dai   rappresentanti   delle
Amministrazioni centrali interessate e  da  quelli  delle  Regioni  e
Province autonome alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto; 
  Vista la nota in data 23 marzo 2010, diramata con nota del 29 marzo
2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva
versione dello schema di  accordo  in  parola  che  recepisce  quanto
concordato nel corso del predetto incontro tecnico del 17 marzo 2010; 
  Considerato che l'argomento e' stato iscritto all'ordine del giorno
della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 maggio 2010 e  che
la stessa non ha avuto luogo; 
  Acquisito, nel corso  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
 
                           Sanisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei  termini  sotto
indicati: 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il presente accordo si applica ai: 
    a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che  effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per  le  imprese
alimentari; 
    b) laboratori annessi  alle  imprese  alimentari  che  effettuano
analisi  ai  fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altre  imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. I laboratori di cui  all'art.,  lettere  a)  e  b),  di  seguito
indicati come «laboratori», devono  essere  accreditati,  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le  singole  prove  o  gruppi  di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e  operante  ai
sensi della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17011. 
  I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove  ad
un altro laboratorio, accertandone  preliminarmente  l'accreditamento
secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1  e  l'iscrizione
negli elenchi regionali di cui al presente accordo. 
  I laboratori affidanti devono altresi' conservare,  a  disposizione
delle Autorita' competenti, tutta  la  documentazione  comprovante  i
requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal
fine stipulati. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Elenchi regionali dei laboratori 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
iscrivono in appositi elenchi,  i  laboratori  presenti  sul  proprio
territorio. 
    a) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1; 
    b) non ancora accreditati ai sensi dell'art. 2 comma  1,  ma  che
abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento  per  le
relative prove o gruppi  di  prove.  In  tale  caso  l'accreditamento
dovra' essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio
alla Regione o alla Provincia Autonoma dell'istanza. 
  2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1  consente  l'esercizio
dell'attivita' inerente il presente accordo su  tutto  il  territorio
nazionale ed e' valida fino al permanere  delle  condizioni  in  base
alle quali essa e' stata effettuata. 
  Le Regioni e Province Autonome provvedono alla  pubblicazione,  con
cadenza almeno annuale, degli elenchi di cui  al  presente  articolo,
aggiornati, trasmettendone copia al Ministero della  salute,  per  la
pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Iscrizione negli elenchi regionali 
 
  1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di  cui  all'art.  3,  il
titolare o  il  legale  rappresentante  della  societa'  o  ente  che
gestisce  il  laboratorio,  presenta  istanza  alla  Regione  o  alla
Provincia Autonoma territorialmente competente per la sede  operativa
del laboratorio, secondo le modalita' previste dai  provvedimenti  di
recepimento del presente accordo. 
  2. Deve essere presentata  istanza  di  iscrizione  per  ogni  sede
operativa di laboratorio. 
  3. A tal fine le Regioni e le Province Autonome  richiedono  almeno
la seguente documentazione: 
    a)  elenco  delle  matrici  e  delle  relative  specifiche  prove
accreditate o in corso di  accreditamento  per  le  quali  si  chiede
l'iscrizione; 
    b) copia del relativo certificato di accreditamento; 
    c) attestazione di avvenuto pagamento della  somma  prevista  dai
provvedimenti attuativi di recepimento del presente Accordo. 
  Le Regioni e le  Province  Autonome  possono  richiedere  ulteriore
specifica documentazione. 
  4. I laboratori di cui all'art.  3,  comma  1,  che  non  risultano
accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 1,  possono  essere  iscritti
presentando copia della documentazione rilasciata  dall'organismo  di
accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento.
In ogni caso l'accreditamento dovra' essere acquisito entro  18  mesi
dalla  data  di  invio  alla  Regione  o  della  Provincia  Autonoma,
dell'istanza. 
  5. Nel caso vi sia variazione di  sede  operativa  del  laboratorio
deve essere presentata una nuova istanza di iscrizione. 
  6. Il mancato accreditamento o il difetto della  sua  comunicazione
entro i termini  previsti  dal  precedente  comma  4,  comportano  la
cancellazione d'ufficio del  laboratorio  o  delle  specifiche  prove
dagli elenchi regionali. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. Il titolare o il legale rappresentante della societa' o ente che
gestisce il  laboratorio  e'  tenuto  a  comunicare  alla  regione  o
provincia autonoma competente: 
    a)  l'aggiornamento  delle  matrici  e  delle  specifiche   prove
accreditate o in corso di accreditamento; 
    b)   l'esito   delle    verifiche    periodicamente    effettuate
dall'organismo di accreditamento; 
    c) variazioni della ragione sociale della  Societa'  o  Ente.  Le
Regioni  e  le  Province  Autonome   possono   richiedere   ulteriori
specifiche di aggiornamento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                              Verifiche 
 
  1. Le Autorita' competenti, come individuate  dal  D.Lgs  193/2007,
effettuano verifiche  presso  i  laboratori  inseriti  negli  elenchi
regionali in merito al  possesso  e  al  mantenimento  dei  requisiti
previsti dal presente Accordo e dai provvedimenti di recepimento. 
  Qualora si  evidenziassero  inadempienze  e/o  non  conformita'  si
adotteranno i provvedimenti conseguenti che possono comprendere anche
la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale. 
  2.  Con  successivo  Accordo  saranno  definite  le  modalita'   di
verifica. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                   Disposizioni transitorie finali 
 
  1. Il presente Accordo sostituisce il  precedente  Accordo  del  17
giugno 2004. 
  2. Sono fatti salvi gli elenchi regionali  gia'  predisposti  dalle
Regioni e dalle Province Autonome,  antecedenti  al  recepimento  del
presente Accordo. 
 
                                                 Il Presidente: Fitto 
 
Il Segretario: Siniscalchi