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Suppl. ordinario del 29 luglio 2010 - n. 171
Legge dello Stato del 29 luglio 2010 - n. 120

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010

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LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) 

          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              PROMULGA 
 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  materia  di
pneumatici invernali, di veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di
produzione e commercializzazione di sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
         condizioni di non efficienza e di omessa revisione) 
 
  1. La lettera e) del comma  4  dell'articolo  6  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successivemodificazioni, di seguito denominato  «decreto  legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: 
  «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio». 
    2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da  citta',  i  veicoli
ibridi o multimodali e  i  microveicoli  elettrici  o  elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n.  285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai
sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di
cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del
titolo VI». 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a  modificare  l'articolo  122,
comma 8, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo
codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   di   seguito   denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il  medesimo  termine  di  cui  al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con i decreti  di  cui  all'articolo  237  del  regolamento,  prevede
l'obbligo che gli pneumatici  montati  su  autoveicoli,  motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e
siano periodicamente sottoposti  a  una  verifica  della  persistenza
delle condizioni di efficienza. 
  5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n.  285  del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite  le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del  regolamento  non
funzionanti». 
  6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo  176,  comma
18, chiunque»; 
    b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse; 
    c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.842  a
euro 7.369. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo
amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le
disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo». 
 

        
                    Note all'articolo 1: 
            - Si riporta il  comma  4  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  Nuovo  codice  della
          strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
          n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: 
            4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
          di cui all'art. 5, comma 3: 
            a) disporre, per il  tempo  strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico; 
            b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
          temporaneo o permanente per ciascuna  strada  o  tratto  di
          essa, o per determinate categorie di utenti,  in  relazione
          alle esigenze della  circolazione  o  alle  caratteristiche
          strutturali delle strade; 
            c)  riservare  corsie,  anche  protette,  a   determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli destinati a determinati usi; 
            d) vietare o limitare o subordinare al pagamento  di  una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
            e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero  abbiano
          a bordo mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici  invernali
          idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 
            f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
          strade per esigenze di  carattere  tecnico  o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati. 
            - Si riporta il comma 1,  dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            1. Sono considerati atipici i veicoli  che  per  le  loro
          specifiche  caratteristiche  non   rientrano   fra   quelli
          definiti nel presente capo. 
            - Si riporta l'articolo 77  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 
            77. Controlli di conformita' al tipo omologato 
            1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha
          facolta'    di    procedere,    in    qualsiasi    momento,
          all'accertamento della conformita' al  tipo  omologato  dei
          veicoli a motore, dei rimorchi  e  dei  dispositivi  per  i
          quali sia stata rilasciata  la  relativa  dichiarazione  di
          conformita'.   Ha   facolta',   inoltre,   di    sospendere
          l'efficacia  della   omologazione   dei   veicoli   e   dei
          dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
          suddetti  accertamenti  di  controllo  risulti  il  mancato
          rispetto della conformita' al tipo omologato. 
            2. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono  stabiliti
          i criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti  e  gli
          eventuali prelievi di veicoli  e  dispositivi.  I  relativi
          oneri sono a carico del titolare dell'omologazione . 
            3. Chiunque produce o mette in commercio un  veicolo  non
          conforme al tipo omologato e' soggetto,  se  il  fatto  non
          costituisce  reato,  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. 
            3-bis.    Chiunque    importa,     produce     per     la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'articolo 75, comma 3-bis, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 a  euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
            4.  Sono  fatte  salve  le   competenze   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
            - l' articolo 122, comma 8, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n  495,  Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE  (fig.  II.87)
          deve essere usato per indicare l'obbligo  di  circolare,  a
          partire dal punto di impianto del segnale,  con  catene  da
          neve o con pneumatici  da  neve.  Il  segnale  puo'  essere
          inserito in alternativa  entro  quello  di  TRANSITABILITA'
          mantenendo il proprio valore prescrittivo. 
            -  l'articolo  237  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n  495,   Regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a  motore
          e loro rimorchi in circolazione. 
            1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
          funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei  veicoli
          in  circolazione  sono  indicate  nell'appendice  VIII   al
          presente titolo. 
            2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
          funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla
          suddetta   appendice    VIII    sono    sostituite    dalle
          corrispondenti indicate nelle norme  di  recepimento  delle
          direttive comunitarie. 
            3. In assenza delle direttive comunitarie  o  in  assenza
          dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali,  il
          Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche
          in aggiunta o modificative di quelle di cui  alla  suddetta
          appendice  VIII,  avuto  riguardo   alle   esigenze   della
          sicurezza, della rumorosita' e delle  emissioni  inquinanti
          prospettate in  ambito  comunitario  o  internazionale.  Le
          prescrizioni tecniche relative  alla  rumorosita'  ed  alle
          emissioni inquinanti sono stabilite sulla base  dei  valori
          limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo  1987,  n.  59
          con decreto del Ministro dell'ambiente di  concerto  con  i
          Ministri dei trasporti e della sanita'. 
            - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  79,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            4.  Chiunque  circola  con  un   veicolo   che   presenti
          alterazioni nelle caratteristiche costruttive e  funzionali
          prescritte,  ovvero  circola  con  i  dispositivi  di   cui
          all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente  installati,
          ovvero circola con i dispositivi di  cui  all'articolo  80,
          comma  1  del  presente  codice  e  all'articolo  238   del
          regolamento non  funzionanti,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311. La misura della sanzione  e'  da  euro  1.088  a  euro
          10.878 se  il  veicolo  e'  utilizzato  nelle  competizioni
          previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. 
            - Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 80, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            14. Ad esclusione dei cosi  previsti  dall'articolo  176,
          comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624. Tale sanzione e' raddoppiabile in  caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 2. 
 
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo  n.  285  del
1992, in materia di regolamentazione della  circolazione  nei  centri
abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
                               ibrida) 
 
  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  285
del 1992, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,
relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a
quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da  euro  155  a  euro  624  e,  nel  caso  di
reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI». 
  2. All'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita'  con  cui,  nel
rispetto  della  normativa   comunitaria   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche  dei
veicoli che circolano su strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o  GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli   ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure
relative  alle   verifiche   tecniche   di   omologazione   derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la  riduzione  di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare  il  valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso
in  cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico   della
stabilita'». 
  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e'  adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 

        
                    Note all'articolo 2 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            7.Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 
            1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
          sindaco: 
            a) adottare i provvedimenti indicati nell'art.  6,  commi
          1, 2 e 4; 
            b)  limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
            c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
          di strade,  ovvero  in  una  determinata  intersezione,  in
          relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando
          la intensita' o la sicurezza del  traffico  lo  richiedano,
          prescrivere ai  conducenti,  prima  di  immettersi  su  una
          determinata     strada,     l'obbligo     di     arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
            d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli  degli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12,  dei  vigili
          del fuoco, dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di  quelli
          adibiti al servizio di  persone  con  limitata  o  impedita
          capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
          a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 
            e)  stabilire  aree  nelle  quali   e'   autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
            f) stabilire, previa  deliberazione  della  giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
            g) prescrivere orari e  riservare  spazi  per  i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
            h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
          parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
            i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
          a servizi pubblici di trasporto, al  fine  di  favorire  la
          mobilita' urbana. 
            2. I divieti di sosta si intendono imposti  dalle  ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
            3. Per i tratti di strade non comunali  che  attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
            4. Nel caso di sospensione della circolazione per  motivi
          di sicurezza pubblica o di sicurezza della  circolazione  o
          per esigenze di carattere militare,  ovvero  laddove  siano
          stati  stabiliti  obblighi,  divieti   o   limitazioni   di
          carattere   temporaneo   o   permanente,   possono   essere
          accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
          speciali condizioni e cautele. Nei casi in  cui  sia  stata
          vietata o  limitata  la  sosta,  possono  essere  accordati
          permessi subordinati a speciali  condizioni  e  cautele  ai
          veicoli  riservati  a  servizi  di  polizia  e   a   quelli
          utilizzati  dagli  esercenti  la   professione   sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
            5.  Le  caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
            6. Le aree destinate al parcheggio devono essere  ubicate
          fuori della carreggiata e comunque in modo  che  i  veicoli
          parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 
            7. I  proventi  dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro miglioramento e le somme  eventualmente  eccedenti  ad
          interventi per migliorare la mobilita' urbana. 
            8. Qualora  il  comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
          quelle definite «A» dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
            9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
          delimitare le aree pedonali e le zone a  traffico  limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
            10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate  mediante
          appositi segnali. 
            11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e  delle
          altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
          sussistono  condizioni  ed  esigenze  analoghe   a   quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
            12. Per  le  citta'  metropolitane  le  competenze  della
          giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
            13.  Chiunque   non   ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            13-bis.  Chiunque,  in   violazione   delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624 e, nel  caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
            14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,   divieti   o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  38  a  euro  155.  La  violazione  del   divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. 
            15. Nei casi di sosta vietata, in cui  la  violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro  23  a
          euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni  periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
            15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro  che
          esercitano  abusivamente,  anche   avvalendosi   di   altre
          persone,   ovvero   determinano   altri    ad    esercitare
          abusivamente    l'attivita'     di     parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 709  a  euro  2.850.  Se
          nell'attivita'  sono   impiegati   minori   la   somma   e'
          raddoppiata.  Si  applica,  in  ogni  caso,   la   sanzione
          accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            62. Massa limite. 
            1. La massa limite  complessiva  a  pieno  carico  di  un
          veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi  2,
          3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita  dalla  massa
          del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del  suo
          carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t
          per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi. 
            2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti
          di pneumatici tali che il carico unitario  medio  trasmesso
          all'area di impronta sulla strada non  sia  superiore  a  8
          daN/cm2, la massa  complessiva  a  pieno  carico  non  puo'
          eccedere 6 t se ad  un  asse,  con  esclusione  dell'unita'
          posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a
          tre o piu' assi. 
            3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo  104,
          per i veicoli a motore isolati muniti di  pneumatici,  tali
          che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
          sulla strada non sia superiore a 8  daN/cm2  e  quando,  se
          trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra  due
          assi  contigui  non  sia  inferiore  ad  1  m,   la   massa
          complessiva a pieno carico del  veicolo  isolato  non  puo'
          eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t  se
          si tratta di veicoli a tre o  piu'  assi;  26  t  e  32  t,
          rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a  quattro
          o piu' assi quando l'asse motore e'  munito  di  pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Qualora si tratti di autobus  o  filobus  a  due
          assi  destinati  a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e
          suburbani la massa complessiva  a  pieno  carico  non  deve
          eccedere le 19 t. 
            4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi  2,
          3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi  non
          puo' superare 24 t, quella di un  autoarticolato  o  di  un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno, di un autoarticolato o  di  un  autosnodato  non
          puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a  cinque  o
          piu' assi. 
            5. Qualunque sia il tipo di veicolo,  la  massa  gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t. 
            6. In corrispondenza di due assi contigui la somma  delle
          masse non deve superare 12 t  se  la  distanza  assiale  e'
          inferiore a 1 m; nel caso in cui la  distanza  assiale  sia
          pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite  non
          puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari  o
          superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non  puo'
          eccedere 20 t. 
            7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
          carico, salvo quanto disposto dall'art. 167,  i  limiti  di
          massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento  e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. 
            7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con proprio decreto, stabilisce i criteri  e  le  modalita'
          con  cui,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  tutela  dell'ambiente,  sicurezza  stradale  e
          caratteristiche  tecniche  dei  veicoli  che  circolano  su
          strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a  metano,  GPL,
          elettrica e ibrida si puo' applicare  una  riduzione  della
          massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad  alimentazione
          esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla  massa  delle
          bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel
          caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida,  alla
          massa degli accumulatori e dei  loro  accessori,  definendo
          altresi'  le  modifiche  alle   procedure   relative   alle
          verifiche    tecniche     di     omologazione     derivanti
          dall'applicazione del  presente  comma.  In  ogni  caso  la
          riduzione di massa a vuoto di cui  al  presente  comma  non
          puo' superare il valore minimo tra il 10  per  cento  della
          massa  complessiva  a  pieno  carico  del  veicolo  e   una
          tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso  in
          cui il veicolo sia dotato di  controllo  elettronico  della
          stabilita'. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 3. 
 
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
             materia di competizioni sportive su strada) 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive  di  cui  al
presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  spostamenti
all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni
di cui all'articolo 78». 
 

        
                    Note all'art. 3 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            9. Competizioni sportive su strada. 
            1.  Sulle  strade  ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le
          competizioni  sportive  con  veicoli  o  animali  e  quelle
          atletiche,  salvo   autorizzazione.   L'autorizzazione   e'
          rilasciata dal comune in cui devono  avere  luogo  le  gare
          atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con  veicoli
          a trazione animale. Essa  e'  rilasciata  dalla  regione  e
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le  gare
          atletiche, ciclistiche e per le  gare  con  animali  o  con
          veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per
          le  gare  con  veicoli   a   motore   l'autorizzazione   e'
          rilasciata,  sentite  le  federazioni  nazionali   sportive
          competenti e dandone tempestiva informazione  all'autorita'
          di pubblica  sicurezza:  dalla  regione  e  dalle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  le  strade   che
          costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione
          per le strade  regionali;  dalle  province  per  le  strade
          provinciali; dai  comuni  per  le  strade  comunali.  Nelle
          autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
          gare sono subordinate. 
            2. Le autorizzazioni di cui  al  comma  1  devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre  e  possono  essere
          concesse previo nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
            3.  Per  le  autorizzazioni  relative  alle  competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i veicoli di cui all'articolo  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
            4.    L'autorizzazione    per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
            4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  193,
          i veicoli che partecipano  alle  competizioni  motoristiche
          sportive di cui al  presente  articolo  possono  circolare,
          limitatamente agli  spostamenti  all'interno  del  percorso
          della competizione e per il tempo  strettamente  necessario
          per  gli  stessi,  in  deroga  alle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 78. 
            5. Nei casi in cui, per  motivate  necessita',  si  debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni  prima  della  competizione.
          L'autorita' competente puo'  concedere  l'autorizzazione  a
          spostare la data di effettuazione  indicata  nel  programma
          quando gli organi sportivi  competenti  lo  richiedano  per
          motivate necessita',  dandone  comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
            6.  Per  tutte  le  competizioni  sportive   su   strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge  24
          dicembre  1969,  n.  990,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni.  L'assicurazione  deve  coprire  altresi'  la
          responsabilita' dell'organizzazione degli  altri  obbligati
          per i danni comunque causati alle strade  e  alle  relative
          attrezzature. I limiti  di  garanzia  sono  previsti  dalla
          normativa vigente . 
            6-bis. Quando la sicurezza della  circolazione  lo  renda
          necessario,  nel   provvedimento   di   autorizzazione   di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
            6-ter.   Con   disciplinare   tecnico,   approvato    con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
            6-quater. Per le competizioni ciclistiche  o  podistiche,
          ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
          svolgono all'interno del territorio comunale, o  di  comuni
          limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
          puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
          se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
          sensi del comma 6-ter. 
            7. Al termine di ogni competizione il  prefetto  comunica
          tempestivamente al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, ai fini della predisposizione del programma  per
          l'anno  successivo,  le   risultanze   della   competizione
          precisando  le   eventuali   inadempienze   rispetto   alla
          autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
          incidenti. 
            7-bis.  Salvo  che,  per  particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo  6,  comma
          1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo  7,
          comma 1. 
            8. Fuori dei casi  previsti  dal  comma  8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624, se si tratta di  competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma  da  euro  779  a  euro  3.119,  se  si   tratta   di
          competizione sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso
          l'autorita' amministrativa dispone l'immediato  divieto  di
          effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. 
            8.bis (soppresso) 
            9.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311,  se  si  tratta  di  competizione  sportiva  atletica,
          ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 155 a
          euro 624, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
          a motore. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 4. 
 
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di  veicoli  eccezionali  e  trasporti  in  condizioni  di
                           eccezionalita') 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti  percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e
nei casi stabiliti dal regolamento»; 
    b) il terzo periodo del  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:
«Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti
per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa 
    a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire  direttamente,
in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento»; 
    c) al comma 17, le parole: «i criteri per  la  imposizione  della
scorta tecnica o  della  scorta  della  polizia  della  strada»  sono
sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della  scorta
tecnica»; 
    d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta  della  Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:  «all'obbligo  di
scorta tecnica». 
 

        
                    Note all'articolo 4 
            - Si riporta il testo dei commi 9, 17 e 18, dell'articolo
          10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  come
          modificati dalla presente legge: 
            9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per
          piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
          della   massa   massima   tecnicamente   ammissibile.   Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi prestabiliti ed un  servizio  di  scorta  tecnica,
          secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal  regolamento.
          Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto
          in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura  totale
          della strada con l'approntamento di itinerari  alternativi,
          la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi
          di polizia stradale competenti per territorio  che,  se  le
          circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
          della scorta tecnica stessa a coadiuvare  il  personale  di
          polizia o ad eseguire direttamente, in luogo  di  esso,  le
          necessarie operazioni, secondo le modalita'  stabilite  nel
          regolamento 
            17. Nel regolamento sono stabilite le  modalita'  per  il
          rilascio  delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione   dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo   nel   caso   di
          trasporto   eccezionale   per   massa,   i   criteri    per
          l'imposizione della scorta  tecnica.  Nelle  autorizzazioni
          periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
          carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
            18.  Chiunque,  senza  avere  ottenuto  l'autorizzazione,
          ovvero violando anche una sola delle  condizioni  stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta  esclusione  di  brevi  tratte  non   prevedibili   e
          funzionali alla consegna delle merci,  su  o  tra  percorsi
          gia' autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo  di
          scorta tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti
          massimi    dimensionali     o     di     massa     indicati
          nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno  dei  trasporti
          eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,  ovvero  circoli  con
          uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 715 a euro 2.886. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 5. 
 
(Modifiche  agli  articoli  15,   23   e   24   nonche'   abrogazione
dell'articolo 34-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in
materia di decoro delle strade, di pubblicita'  sulle  strade  e  sui
                veicoli e di pertinenze delle strade) 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 
  n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
      «f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
100 a euro 400»; 
      c) al comma 4, le parole: «ai commi  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis». 
  2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di  tipo  E)
ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma
1»; 
    b) al comma 7,  nel  terzo  periodo,  la  parola:  «cartelli»  e'
sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «Sono  inoltre  consentiti,  purche'  autorizzati
dall'ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico
interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi'
individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le
disposizioni del periodo precedente»; 
    c) al  comma  13-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del
proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «;  a
tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12
sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e'  collocato  il
mezzo pubblicitario»; 
    d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente: 
  «13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'  liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente
articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai
sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater». 
  3. Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate
nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari
internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le
prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57  del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non  luminosa
per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma  3
del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  alle
associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a  mezzo  degli  altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti
dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi'   verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari. 
  5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai  progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in  materia
di affidamento dei servizi di distribuzione  di  carbolubrificanti  e
delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della  legge  23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con  le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale». 
  6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  285  del  1992  e'
abrogato. 
 

        
                    Note all'art. 5 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            15. Atti vietati. 
            1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: 
            a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni
          e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma
          ed invadere od occupare la piattaforma e  le  pertinenze  o
          creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 
            b)  danneggiare,  spostare,  rimuovere  o  imbrattare  la
          segnaletica  stradale  ed  ogni  altro  manufatto  ad  essa
          attinente; 
            c) impedire il libero  deflusso  delle  acque  nei  fossi
          laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
            d)  impedire  il  libero  deflusso  delle  acque  che  si
          scaricano sui terreni sottostanti; 
            e) far circolare bestiame,  fatta  eccezione  per  quelle
          locali  con  l'osservanza  delle   norme   previste   sulla
          conduzione degli animali; 
            f) depositare rifiuti  o  materie  di  qualsiasi  specie,
          insudiciare e  imbrattare  comunque  la  strada  e  le  sue
          pertinenze; 
            «f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze  gettando
          rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 
            g) apportare o spargere fango o  detriti  anche  a  mezzo
          delle  ruote  dei  veicoli   provenienti   da   accessi   e
          diramazioni; 
            h) scaricare, senza regolare  concessione,  nei  fossi  e
          nelle cunette  materiali  o  cose  di  qualsiasi  genere  o
          incanalare in essi acque di qualunque natura; 
            i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
            2. Chiunque viola uno dei divieti  di  cui  al  comma  1,
          lettere  a),  b)  e   g),   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155. 
            3. Chiunque viola uno dei divieti  di  cui  al  comma  1,
          lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro
          92. 
            3-bis. Chiunque viola il  divieto  di  cui  al  comma  1,
          lettera f-bis), e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 100 a euro 400»; 
            4. Dalle violazioni di cui  ai  commi  2  e  3  e  3  bis
          consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
          per l'autore della violazione  stessa  del  ripristino  dei
          luoghi a proprie  spese,  secondo  le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            23.Pubblicita' sulle strade e sui veicoli. 
            1. Lungo  le  strade  o  in  vista  di  esse  e'  vietato
          collocare  insegne,  cartelli,   manifesti,   impianti   di
          pubblicita' o propaganda, segni  orizzontali  reclamistici,
          sorgenti luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle
          strade,  che  per  dimensioni,  forma,  colori,  disegno  e
          ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
          stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
          o ridurne la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare
          disturbo  visivo  agli  utenti  della  strada  o  distrarne
          l'attenzione con  conseguente  pericolo  per  la  sicurezza
          della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati  i  cartelli  e  gli   altri   mezzi   pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica. 
            2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte   o   insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
            3. (soppresso). 
            4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di   altri   mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
            5. Quando i  cartelli  e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello  Stato,
          previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 
            6. Il regolamento stabilisce le norme per le  dimensioni,
          le caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi  pubblicitari
          lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
          servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno  dei
          centri abitati, nel rispetto di quanto previsto  dal  comma
          1, i comuni hanno la facolta'  di  concedere  deroghe  alle
          norme relative alle distanze minime per  il  posizionamento
          dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
          delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 
            7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo  e  in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i segnali indicanti servizi  o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio, con esclusione  dei  cartelli  e  delle  insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
          consentiti,  purche'  autorizzati  dall'ente   proprietario
          della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
          decreto  di  cui  al  periodo   precedente,   cartelli   di
          valorizzazione e promozione del territorio  indicanti  siti
          d'interesse turistico  e  culturale  e  cartelli  indicanti
          servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di  cui  al
          quarto periodo  sono  altresi'  individuati  i  servizi  di
          pubblico interesse ai quali si  applicano  le  disposizioni
          del periodo precedente. 
            8. E'  parimenti  vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
            9. Per l'adattamento alle presenti norme delle  forme  di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
            10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
          impartire agli enti proprietari delle strade direttive  per
          l'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  e
          di quelle attuative del regolamento,  nonche'  disporre,  a
          mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza  delle
          disposizioni stesse. 
            11. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e  quelle  del  regolamento  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  389  a
          euro 1.559. 
            12. Chiunque non osserva le prescrizioni  indicate  nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 155 a euro 624. 
            13. Gli enti proprietari, per  le  strade  di  rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente articolo.  Per  il  raggiungimento  di  tale  fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia  dello  stesso  al
          competente ente proprietario della strada. 
            13-bis. In caso di collocazione di cartelli,  insegne  di
          esercizio   o   altri   mezzi   pubblicitari    privi    di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dal comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada  diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il  mezzo
          pubblicitario a loro spese entro e non oltre  dieci  giorni
          dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il  suddetto
          termine, l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua  custodia
          ponendo  i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore   della
          violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario  o
          possessore del suolo;  a  tal  fine  tutti  gli  organi  di
          polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
          accedere sul  fondo  privato  ove  e'  collocato  il  mezzo
          pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni  indicate  al
          presente comma e al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  4.351  a
          euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile  individuare
          l'autore   della   violazione,   alla    stessa    sanzione
          amministrativa  e'  soggetto   chi   utilizza   gli   spazi
          pubblicitari privi di autorizzazione. 
            13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli,
          le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono
          rimossi ai sensi  del  comma  13-bis.  Le  regioni  possono
          individuare entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione le strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne
          di  esercizio  ed  altri   mezzi   pubblicitari   provocano
          deturpamento   del   paesaggio.   Entro   sei   mesi    dal
          provvedimento di individuazione delle strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
          ai sensi del comma 13-bis. 
            13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei  cartelli,
          delle insegne di esercizio o di  altri  mezzi  pubblicitari
          sia realizzata su suolo  demaniale  ovvero  rientrante  nel
          patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel  caso
          in cui la loro ubicazione lungo le strade  e  le  fasce  di
          pertinenza costituisca pericolo  per  la  circolazione,  in
          quanto in  contrasto  con  le  disposizioni  contenute  nel
          regolamento, l'ente proprietario esegue  senza  indugio  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario.  Successivamente  alla
          stessa, l'ente proprietario trasmette la nota  delle  spese
          sostenute al prefetto, che emette ordinanza  -  ingiunzione
          di pagamento. Tale ordinanza costituisce  titolo  esecutivo
          ai sensi di legge 
            .13-quater.1. In  ogni  caso,  l'ente  proprietario  puo'
          liberamente disporre  dei  mezzi  pubblicitari  rimossi  in
          conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
          il termine di sessanta  giorni  senza  che  l'autore  della
          violazione, il proprietario o il possessore del terreno  ne
          abbiano richiesto  la  restituzione.  Il  predetto  termine
          decorre dalla data della diffida,  nel  caso  di  rimozione
          effettuata ai sensi del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di
          effettuazione della rimozione,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma 13-quater. 
            13-quinquies. (soppresso). 
            -l'articolo  57  del   Decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n  495,   Regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada.
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            57.(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicita' sui veicoli. 
            1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non  luminosa
          e' consentita, salvo  quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          unicamente se non  effettuata  per  conto  terzi  a  titolo
          oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3  cm
          rispetto alla  superficie  del  veicolo  sulla  quale  sono
          applicate, fermi restando i limiti di cui  all'articolo  61
          del codice. Sulle autovetture ad uso privato e'  consentita
          unicamente  l'apposizione  del  marchio  e  della   ragione
          sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 
            2.  La  pubblicita'  non  luminosa  per  conto  terzi  e'
          consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e  non
          di linea alle seguenti condizioni: 
            a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
            b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
            c) che sulle altre parti  del  veicolo  sia  posizionata,
          rispetto  ai  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e   di
          illuminazione ed alle targhe, in modo tale da  non  ridurre
          la visibilita' e la percettibilita' degli stessi; 
            d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
            e) che, se realizzata mediante pannelli  aggiuntivi,  gli
          stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla  superficie
          sulla quale sono applicati. 
            3.  La  pubblicita'  non  luminosa  per  conto  terzi  e'
          consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi  unicamente
          se effettuata mediante scritte con caratteri  alfanumerici,
          abbinati a marchi e simboli,  ed  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare
          piano  bifacciale,  saldamente   ancorato   al   di   sopra
          dell'abitacolo del veicolo e posto in  posizione  parallela
          al senso di marcia. Il pannello deve  avere  le  dimensioni
          esterne di 75x35  cm  e  la  pubblicita'  non  deve  essere
          realizzata con messaggi variabili; b)  che  sia  realizzata
          tramite l'applicazione sul lunotto posteriore  del  veicolo
          di  pellicola  della  misura  di  100x12  cm;  c)  che  sia
          realizzata  tramite  l'applicazione  di   pellicola   sulle
          superfici del veicolo ad esclusione di quelle  vetrate.  Le
          esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c)  sono
          alternative tra loro. I veicoli adibiti  al  servizio  taxi
          sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo
          a) non possono circolare sulle autostrade. 
            4.  L'apposizione  di  scritte  e  messaggi  pubblicitari
          rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti
          condizioni: 
            a) che la pellicola utilizzata abbia  caratteristiche  di
          rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 
            b) che la superficie della parte rifrangente  non  occupi
          piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non
          sia superiore a 3 m²; 
            c) che il colore bianco sia contenuto  nella  misura  non
          superiore ad 1/6 della superficie; 
            d) che sia esposta unicamente sui fianchi del  veicolo  a
          distanza  non  inferiore  a  70  cm  dai   dispositivi   di
          segnalazione visiva; 
            e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili . 
            5.  In  tutti  i  casi,  le  scritte,  i  simboli  e   la
          combinazione dei colori non devono generare confusione  con
          i segnali stradali e,  in  particolare,  non  devono  avere
          forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con
          i simboli segnaletici regolamentari di  pericolo,  obbligo,
          prescrizione o indicazione. 
            6. All'interno dei veicoli e'  proibita  ogni  scritta  o
          insegna   luminosa   pubblicitaria   che   sia    visibile,
          direttamente  o  indirettamente,  dal  conducente   o   che
          comunque  possa  determinare  abbagliamento  o  motivo   di
          confusione con i dispositivi di segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione dei veicoli stessi. 
            7. Le disposizioni di cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive
          autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. 
            - l'articolo 6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,
          Legge-quadro sul  volontariato,  pbblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196,cosi' recita: 
            6.  Registri   delle   organizzazioni   di   volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome. 
            1.  Le  regioni  e  le  province  autonome   disciplinano
          l'istituzione e  la  tenuta  dei  registri  generali  delle
          organizzazioni di volontariato. 
            2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria  per
          accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare  le
          convenzioni e per beneficiare delle  agevolazioni  fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8. 
            3. Hanno diritto  ad  essere  iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui all'articolo 3 e che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti. 
            4. Le  regioni  e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare  il  permanere  dei  requisiti   e   l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni iscritte. Le regioni e le province  autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con  provvedimento
          motivato. 
            5. (soppresso) 
            6. Le regioni e le province autonome  inviano  ogni  anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
            7. Le organizzazioni iscritte nei  registri  sono  tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate di cui all'articolo 5, comma 1,  con  l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            24.Pertinenze delle strade. 
            1. Le pertinenze stradali  sono  le  parti  della  strada
          destinate in  modo  permanente  al  servizio  o  all'arredo
          funzionale di essa. 
            2. Le pertinenze stradali sono  regolate  dalle  presenti
          norme e da quelle  del  regolamento  e  si  distinguono  in
          pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. 
            3. Sono pertinenze di esercizio quelle che  costituiscono
          parte integrante della strada o ineriscono  permanentemente
          alla sede stradale. 
            4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
          relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro  degli
          utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati  per
          la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
          proprietario della strada in modo permanente  ed  esclusivo
          al servizio della strada e dei suoi utenti.  Le  pertinenze
          di servizio sono determinate, secondo le modalita'  fissate
          nel regolamento, dall'ente  proprietario  della  strada  in
          modo che non  intralcino  la  circolazione  o  limitino  la
          visibilita'. 
            5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da  aree
          di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro  possono
          appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario
          ovvero   essere   affidate   dall'ente   proprietario    in
          concessione a terzi secondo  le  condizioni  stabilite  dal
          regolamento 
            5-bis.  Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione
          stradale   connesse   alla    congruenza    del    progetto
          autostradale,  le  pertinenze  di  servizio  relative  alle
          strade di tipo A)  sono  previste  dai  progetti  dell'ente
          proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
          approvate dal concedente, nel rispetto  delle  disposizioni
          in materia di affidamento dei servizi di  distribuzione  di
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio autostradali di  cui  al
          comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre  1992,
          n. 498, e  successive  modificazioni,  e  d'intesa  con  le
          regioni,  esclusivamente  per  i  profili   di   competenza
          regionale. 
            6. Chiunque installa o mette  in  esercizio  impianti  od
          opere non  avendo  ottenuto  il  rilascio  dello  specifico
          provvedimento  dell'autorita'   pubblica   previsto   dalle
          vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li
          trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 779 a euro 3.119. 
            7.  Chiunque   viola   le   prescrizioni   indicate   nel
          provvedimento  di  cui  sopra  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  389  a
          euro 1.559. 
            8. La violazione di cui al comma 6  importa  la  sanzione
          amministrativa accessoria della rimozione  dell'impianto  e
          delle opere realizzate abusivamente, a  carico  dell'autore
          della violazione ed a sue spese, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
          7  importa  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione dell'attivita' esercitata  fino  all'attuazione
          delle prescrizioni violate, secondo le norme  del  capo  I,
          sezione II, del  titolo  VI.  L'attuazione  successiva  non
          esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7. 
            - l'articolo 34 bis del del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, abrogato dalla presente legge cosi' recitava: 
            1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando  rifiuti
          od oggetti dai veicoli in movimento o in  sosta  e'  punito
          con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 6. 
 
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
                  materia di segnaletica stradale) 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  caso  di  emergenza,   urgenza   e
necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»; 
    b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78
a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:  «del  pagamento  di  una
somma da euro 389 a euro 1.559». 
 

        
                    Note all'articolo 6 
            - Si riporta il testo dei commi 3 e 13  dell'articolo  38
          del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
            3. E'  ammessa  la  collocazione  temporanea  di  segnali
          stradali per imporre prescrizioni  in  caso  di  emergenza,
          urgenza  e  necessita',  ivi  comprese  le   attivita'   di
          ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti  al
          di sotto della piattaforma  stradale  in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli 6 e  7.  Gli  utenti  della  strada
          devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
          segnali, anche se appaiono in contrasto  con  altre  regole
          della circolazione. 
            13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano
          le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono  soggetti
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 389 a euro 1.559. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 7. 
 
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
                         materia di segnali 
 
luminosi) 
  1. All'articolo 41, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del
1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in  tempo
reale dei veicoli in transito;». 
 

        
                    Note all'articolo 7 
            - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  41  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            41. Segnali luminosi. 
            1. I  segnali  luminosi  si  suddividono  nelle  seguenti
          categorie: 
            a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; 
            b) segnali luminosi di indicazione; 
            b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in
          tempo reale dei veicoli in transito; 
            c) lanterne semaforiche veicolari normali; 
            d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; 
            e)  lanterne  semaforiche  per  i  veicoli  di  trasporto
          pubblico; 
            f) lanterne semaforiche pedonali; 
            g) lanterne semaforiche per velocipedi; 
            h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 
            i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; 
            l) lanterne semaforiche speciali; 
            m) segnali luminosi particolari. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 8. 
 
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285  del
   1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi) 
 
  1. All'articolo 46, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del
1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non  rientrano
nella definizione di veicolo: 
    a) le macchine per uso di bambini,  le  cui  caratteristiche  non
superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
    b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli  ausili
medici  secondo  le  vigenti  disposizioni  comunitarie,   anche   se
asservite da motore». 
  2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo  n.  285  del
1992,  dopo  le  parole:  «riservate  ai  pedoni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, secondo le modalita' stabilite  dagli  enti  proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7». 
 

        
                    Note all'articolo 8 
            - Si riporta il comma 1,  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            46. Nozione di veicolo. 
            1. Ai fini delle norme del presente codice, si  intendono
          per veicoli tutte le  macchine  di  qualsiasi  specie,  che
          circolano sulle strade  guidate  dall'uomo.  Non  rientrano
          nella definizione di veicolo: 
            a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche
          non superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
            b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli
          ausili medici secondo le vigenti disposizioni  comunitarie,
          anche se asservite da motore. 
            - Si riporta il comma 7, dell'articolo  190  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            190. Comportamento dei pedoni. 
            7. Le macchine per uso di bambini o di persone  invalide,
          anche se asservite da motore, con  le  limitazioni  di  cui
          all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada
          riservate ai pedoni , secondo le modalita' stabilite  dagli
          enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo  6  e
          7. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                               Art. 9. 
 
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di servizio di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di
                              persone) 
 
  1. All'articolo 85 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone: 
    a) i motocicli con o senza sidecar; 
    b) i tricicli; 
    c) i quadricicli; 
    d) le autovetture; 
    e) gli autobus; 
    f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti
specifici di persone; 
    g) i veicoli a trazione animale». 
 

        
                    Note all'articolo 9 
            - Si riporta il comma  2  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            2. Possono essere destinati  ad  effettuare  servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
            a) i motocicli con o senza sidecar; 
            b) i tricicli; 
            c) i quadricicli; 
            d) le autovetture; 
            e) gli autobus; 
            f)  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo   o   per
          trasporti specifici di persone; 
            g) i veicoli a trazione animale. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 10. 
 
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992  e
all'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.  264,  in  materia  di
         estratto dei documenti di circolazione o di guida) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.  285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese  di  consulenza  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero  il
documento conseguente all'operazione cui si  riferisce  la  ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per  la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni». 
  2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle  seguenti:  «procede  al  ritiro  del  documento  di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento  di  abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono riviste le caratteristiche della  ricevuta
rilasciata dalle imprese di  consulenza  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma
2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo
rilascio. 
 

        
                    Note all'articolo 10 
            - Si riporta il comma 2 dell'articolo 92 del  decreto  n.
          285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 
            2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza  ai
          sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto  1991,
          n.  264,  e  successive   modificazioni,   sostituisce   il
          documento ad esse consegnato ovvero l'estratto  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla  data
          di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel
          registro giornale tenuto  dalle  predette  imprese.  Queste
          devono  porre  a  disposizione  dell'interessato,  entro  i
          predetti trenta giorni, l'estratto di cui al  comma  1  del
          presente   articolo   ovvero   il   documento   conseguente
          all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale  ricevuta
          non e' rinnovabile ne' reiterabile  ed  e'  valida  per  la
          circolazione  nella  misura  in  cui   ne   sussistano   le
          condizioni. 
            - Si riporta l'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.
          264, recante Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
          circolazione dei mezzi di trasporto. 
            Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  agosto  1991,  n.
          195, come modificato dalla presente legge: 
            7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del
          mezzo di trasporto o del  documento  di  abilitazione  alla
          guida. 
            1.  L'impresa  o  la  societa'  di  consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto, procede al ritiro  del
          documento di circolazione del  mezzo  di  trasporto  o  del
          documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di
          competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme
          a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio
          decreto, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 11. 
 
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione,  di  targa  personale,  di  targa  dei  rimorchi  e  di
             solidarieta' nel pagamento delle sanzioni) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che
tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona
giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede
all'aggiornamento della carta di circolazione». 
  2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2  e  3  sono  personali,  non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di  un  veicolo  e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta'  di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
circolazione»; 
    b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse; 
    c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al  comma  12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e
12». 
  3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e  le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  delle  targhe»   sono
soppresse. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite  le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli». 
  5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  entro  dodici  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
disciplinate le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo  n.  285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),  e  3
del presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  procedure  di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro  automobilistico
(PRA). 
  6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5. 
  7. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.  285  del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo,  con  particolare  riferimento   alla   definizione   delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali  da
renderle  conformi  a  quelle  delle   targhe   di   immatricolazione
posteriori degli autoveicoli. 
  8. Le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal  comma  2,
lettera b), del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di  cui  al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente  i  rimorchi
immessi  in  circolazione  prima  della  data  di  cui   al   periodo
precedente. 
  9. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. 
 

        
                    Note all'articolo 11 
            - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  94  del
          decreto n. 285 del 1992,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti,
          la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici,  su
          richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di  cui
          al comma 1, provvede all'emissione e  al  rilascio  di  una
          nuova carta di circolazione che tenga conto  dei  mutamenti
          di cui al medesimo comma. Nel  caso  dei  trasferimenti  di
          residenza, o di sede se si  tratta  di  persona  giuridica,
          l'ufficio   di   cui   al   periodo   precedente    procede
          all'aggiornamento della carta di circolazione. 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  100   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            100. Targhe di immatricolazione  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi. 
            1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente  e
          posteriormente,  di  una  targa  contenente   i   dati   di
          immatricolazione. 
            2. I motoveicoli devono essere muniti  posteriormente  di
          una targa contenente i dati di immatricolazione. 
            3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di   una   targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione. 
            3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali,
          non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un
          veicolo  e  sono  trattenute  dal  titolare  in   caso   di
          trasferimento di  proprieta',  costituzione  di  usufrutto,
          stipulazione  di  locazione  con  facolta'   di   acquisto,
          esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
          circolazione. 
            4. I carrelli appendice, quando sono  agganciati  ad  una
          motrice, devono essere muniti posteriormente di  una  targa
          ripetitrice dei  dati  di  immatricolazione  della  motrice
          stessa. 
            5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4  devono  avere
          caratteristiche rifrangenti. 
            6. (soppresso) 
            7.  Nel  regolamento  sono   stabiliti   i   criteri   di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento . 
            8. Ferma restando la sequenza  alfanumerica  fissata  dal
          regolamento, l'intestatario  della  carta  di  circolazione
          puo' chiedere, per le targhe di cui ai  commi  1  e  2,  ai
          costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
          1, e con le modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti  terrestri,  dopo   avere   verificato   che   la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico dello Stato nel termine di  trenta  giorni  dal
          rilascio della carta di circolazione. Durante tale  periodo
          e' consentita la circolazione ai sensi  dell'articolo  102,
          comma 3 
            9. Il regolamento stabilisce per  le  targhe  di  cui  al
          presente articolo: 
            a)  i   criteri   per   la   formazione   dei   dati   di
          immatricolazione; 
            b) la collocazione e le modalita' di installazione; 
            c)   le   caratteristiche   costruttive,    dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione. 
            10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'  vietato
          apporre iscrizioni, distintivi o sigle che  possano  creare
          equivoco nella identificazione del veicolo. 
            11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e
          9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 
            12. Chiunque circola con un veicolo munito di  targa  non
          propria  o  contraffatta  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369 
            13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5  e  10  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 23 a euro 92 
            14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o   altera   targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale. 
            15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
          sanzione amministrativa accessoria del ritiro  della  targa
          non rispondente ai requisiti indicati. Alle  violazioni  di
          cui ai commi 11 e 12 consegue la  sanzione  accessoria  del
          fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
          delle violazioni, la  sanzione  accessoria  della  confisca
          amministrativa   del   veicolo.   La   durata   del   fermo
          amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in  cui  tale
          sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della
          targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione  II,
          del titolo VI. 
            - Si riporta il comma 1  dell'articolo  103  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            103.   Obblighi   conseguenti   alla   cessazione   della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. 
            1. La parte interessata, intestataria di un  autoveicolo,
          motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve  comunicare
          al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
          definitiva  esportazione  all'estero  del  veicolo  stesso,
          restituendo il certificato di  proprieta'  e  la  carta  di
          circolazione.  L'ufficio  del  P.R.A.  ne   da'   immediata
          comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri provvedendo altresi' alla  restituzione
          al medesimo ufficio della carta  di  circolazione.  Con  il
          regolamento di esecuzione sono stabilite le  modalita'  per
          lo  scambio  delle  informazioni  tra  il   P.R.A.   e   il
          Dipartimento per i trasporti terrestri 
            - Si riporta il testo dell'articolo  196,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            196. Principio di solidarieta'. 
            1.  Per  le   violazioni   punibili   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  il  proprietario  del   veicolo
          ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,  o,
          in sua vece, l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di
          riservato dominio o l'utilizzatore a  titolo  di  locazione
          finanziaria, e' obbligato  in  solido  con  l'autore  della
          violazione al pagamento della somma da  questi  dovuta,  se
          non prova che  la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
          contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di  cui  all'art.  84
          risponde solidalmente il locatario e,  per  i  ciclomotori,
          l'intestatario del contrassegno di identificazione. 
            - l'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
            pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O, cosi' recita: 
            17. Regolamenti. 
            1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e  dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
            4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi  del  comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete. 
            - Gli articoli 225 e  226,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cosi' recitano: 
            225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. 
            1.  Ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  per  rendere
          possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
          strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e   dei   relativi
          mutamenti, sono istituiti: 
            b) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri  un
          archivio nazionale dei veicoli; 
            226.  Organizzazione  degli   archivi   e   dell'anagrafe
          nazionale. 
            5. Presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 12. 
 
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e  96
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in  materia  di  divieto  di
                 intestazione fittizia dei veicoli) 
 
  1. All'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,  gli
atti, ancorche' diversida quelli di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento
sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica
la sanzione prevista dal comma 3»; 
    b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono  sostituite
dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis». 
  2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei  veicoli).  -
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di
proprieta'  di  cui  al  medesimo  articolo  e  il   certificato   di
circolazione' di cui all'articolo 97 non  possono  essere  rilasciati
qualora  risultino  situazioni  di  intestazione   o   cointestazione
simulate  o  che   eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del
responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia
la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato. 
  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di
circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'
divenuto definitivo. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai
commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di
cui al predetto comma 1». 
  3. All'articolo 96 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si  applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93». 
 

        
                    Note all'articolo 12 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            94. Formalita' per il trasferimento di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il  trasferimento
          di residenza dell'intestatario. 
            1.  In  caso  di  trasferimento   di   proprieta'   degli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  o   nel   caso   di
          costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di  locazione
          con facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
          richiesta avanzata dall'acquirente  entro  sessanta  giorni
          dalla data in cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'  stata
          autenticata  o  giudizialmente  accertata,  provvede   alla
          trascrizione del  trasferimento  o  degli  altri  mutamenti
          indicati, nonche' all'emissione e  al  rilascio  del  nuovo
          certificato di proprieta'. 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri su richiesta avanzata  dall'acquirente  entro  il
          termine  di  cui  al  comma  1,  provvede  al   rinnovo   o
          all'aggiornamento della carta  di  circolazione  che  tenga
          conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.  Analogamente
          procede per i trasferimenti di residenza. 
            3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267. 
            4. Chiunque circoli con un veicolo per il  quale  non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  327  a
          euro 1.633 
            4-bis. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici al fine  della  annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
            5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da
          chi accerta le violazioni previste nei comma 4 e 4  bis  ed
          e' inviata all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
            6. Per gli atti  di  trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
            7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di  pagamento  delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
            8. In tutti i casi in  cui  e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori. 
            - l'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, cosi' recita: 
            93.  Formalita'  necessarie  per  la  circolazione  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 
            1. Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per
          circolare devono essere muniti di una carta di circolazione
          e immatricolati presso  il  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
          di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto  di  riservato  dominio,  con  le
          specificazioni di cui all'art. 91. 
            3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se
          non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
          trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
            4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
          propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione
          occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta
          di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi,
          le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne  il
          traino.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento   per   i
          trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma  5,  da'
          immediata comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al
          Pubblico Registro Automobilistico  gestito  dall'A.C.I.  ai
          sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. 
            5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre
          la carta di circolazione, e'  previsto  il  certificato  di
          proprieta',  rilasciato  dallo  stesso  ufficio  ai   sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri tempi e le modalita'
          di  tale  comunicazione  sono  definiti  nel   regolamento.
          Dell'avvenuta  presentazione  della   istanza   il   P.R.A.
          rilascia ricevuta. 
            6. Per gli autoveicoli e i  rimorchi  indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
            7. Chiunque circola con un veicolo per il quale  non  sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          389 a euro 1.559.  Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
            8. Chiunque circola con un rimorchio  agganciato  ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            9.  Chiunque  non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624. La carta di  circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
            10. Le norme suddette non si applicano ai  veicoli  delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
            11. I veicoli destinati  esclusivamente  all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri su richiesta  del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
            12. Al fine  di  realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento. 
            - l'articolo 97, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          cosi' recita: 
            97. Circolazione dei ciclomotori. 
            1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
            a) un certificato di circolazione, contenente i  dati  di
          identificazione e costruttivi del veicolo,  nonche'  quelli
          della   targa   e   dell'intestatario,    rilasciato    dal
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da  uno  dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  con  le
          modalita' stabilite con decreto dirigenziale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a   seguito   di
          aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli  di  cui
          agli articoli 225 e 226; 
            b)  una  targa,   che   identifica   l'intestatario   del
          certificato di circolazione. 
            2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
          titolare la trattiene in caso di vendita. La  fabbricazione
          e la vendita delle targhe sono riservate  allo  Stato,  che
          puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
            3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato   nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
            4. Le procedure e la  documentazione  occorrente  per  il
          rilascio  del  certificato  di  circolazione   e   per   la
          produzione  delle  targhe  sono   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, secondo criteri di  economicita'  e  di  massima
          semplificazione 
            5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
          ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
          prevista   dall'art.   52   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311.  Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua   sui
          ciclomotori modifiche idonee  ad  aumentarne  la  velocita'
          oltre i limiti previsti dall'art. 52. 
            6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
          una o piu' delle caratteristiche  o  prescrizioni  indicate
          nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero  che
          sviluppi una velocita' superiore a  quella  prevista  dallo
          stesso art. 52, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 
            7. Chiunque circola con un ciclomotore per il  quale  non
          e' stato rilasciato il certificato di circolazione,  quando
          previsto, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 
            8. Chiunque circola  con  un  ciclomotore  sprovvisto  di
          targa  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. 
            9. Chiunque circola con un ciclomotore  munito  di  targa
          non propria e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741 
            10. Chiunque circola con un  ciclomotore  munito  di  una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 23 a euro 92. 
            11. Chiunque fabbrica o vende targhe con  caratteristiche
          difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
          con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.685 a euro 6.741. 
            12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non
          e'  stato  richiesto  l'aggiornamento  del  certificato  di
          circolazione per trasferimento della proprieta' secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento,  e'  soggetto   alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto  chi
          non  comunica  la   cessazione   della   circolazione.   Il
          certificato di circolazione e' ritirato  immediatamente  da
          chi accerta la  violazione  ed  e'  inviato  al  competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  che
          provvede agli  aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
            13.  L'intestatario   che   in   caso   di   smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della targa non provvede, entro quarantotto  ore,  a  farne
          denuncia agli organi di polizia e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede  a
          chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
          tre giorni dalla suddetta denuncia. 
            14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del titolo VI; nei casi previsti dal  comma  5  si  procede
          alla distruzione del ciclomotore, fatta salva  la  facolta'
          degli enti da cui dipende il personale di polizia  stradale
          che ha accertato la violazione di chiedere  tempestivamente
          che  sia  assegnato  il  ciclomotore   confiscato,   previo
          ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,   per   lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e   fatto   salvo
          l'eventuale risarcimento del danno  in  caso  di  accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione  prevista  dal  comma  6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo  di  sessanta  giorni;  in  caso  di
          reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,  il
          fermo amministrativo del veicolo e'  disposto  per  novanta
          giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e  9  consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle
          violazioni  nel  biennio,  la  sanzione  accessoria   della
          confisca amministrativa del veicolo, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
            - Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto n. 285 del
          1992, come modificato dalla presente legge: 
            96. Adempimenti conseguenti al  mancato  pagamento  della
          tassa automobilistica. 
            1. Ferme restando le procedure di recupero degli  importi
          dovuti per le  tasse  automobilistiche,  l'A.C.I.,  qualora
          accerti il mancato pagamento di detti  tributi  per  almeno
          tre anni consecutivi, notifica al proprietario del  veicolo
          la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove  non  sia
          dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
          data di tale notifica, chiede  la  cancellazione  d'ufficio
          del  veicolo  dagli  archivi  del  P.R.A.,   che   ne   da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe  e
          della carta di circolazione tramite gli organi di  polizia,
          con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
            2. Avverso il provvedimento di cancellazione  e'  ammesso
          ricorso entro trenta giorni  al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
            2-bis. In caso di circolazione dopo la  cancellazione  si
          applicano le sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 93. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 13. 
 
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
          materia di duplicato della carta di circolazione) 
 
  1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole:  «carta  di  circolazione,»  sono  inserite  le
seguenti:  «anche  con  riferimento  ai  duplicati  per  smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,». 
 

        
                    Note all'articolo 13. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  95,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla  presente
          legge: 
            95.  Carta  provvisoria  di  circolazione,  duplicato  ed
          estratto della carta di circolazione 
            1. Qualora il rilascio della carta  di  circolazione  non
          possa avvenire contestualmente  al  rilascio  della  targa,
          l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  all'atto  della  immatricolazione  del  veicolo,
          rilascia  la  carta  provvisoria  di   circolazione   della
          validita' massima di novanta giorni. 
            1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
          rilascio, attraverso il proprio  sistema  informatico,  del
          duplicato  delle   carte   di   circolazione,   anche   con
          riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento  o
          distruzione dell'originale, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 . 
            2. (soppresso) 
            3. (soppresso) 
            4. (soppresso) 
            5. (soppresso) 
            6. Chiunque circola con un veicolo per il quale  non  sia
          stata rilasciata la carta provvisoria  di  circolazione  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 78 a euro 311. Dalla violazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
          del veicolo fino al rilascio della carta  di  circolazione,
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 14. 
 
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,  e  disposizioni  in
              materia di circolazione dei ciclomotori) 
 
  1. All'articolo 97 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a  euro
4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'  soggetto  chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52»; 
    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»; 
    c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311». 
  2.  I  ciclomotori  gia'  in  circolazione  non  in  possesso   del
certificato di circolazione e della targa  di  cui  all'articolo  97,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono  conseguirli,
con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma
4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro
1.559. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n.  285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

        
                    Note all'articolo 14 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  97,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla  presente
          legge: 
            97. Circolazione dei ciclomotori. 
            1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
            a) un certificato di circolazione, contenente i  dati  di
          identificazione e costruttivi del veicolo,  nonche'  quelli
          della   targa   e   dell'intestatario,    rilasciato    dal
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da  uno  dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  con  le
          modalita' stabilite con decreto dirigenziale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a   seguito   di
          aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli  di  cui
          agli articoli 225 e 226; 
            b)  una  targa,   che   identifica   l'intestatario   del
          certificato di circolazione; 
            2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
          titolare la trattiene in caso di vendita. La  fabbricazione
          e la vendita delle targhe sono riservate  allo  Stato,  che
          puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
            3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato   nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
            4. Le procedure e la  documentazione  occorrente  per  il
          rilascio  del  certificato  di  circolazione   e   per   la
          produzione  delle  targhe  sono   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, secondo criteri di  economicita'  e  di  massima
          semplificazione. 
            5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
          ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
          prevista   dall'art.   52   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000  a
          euro 4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'
          soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche  idonee  ad
          aumentarne   la   velocita'   oltre   i   limiti   previsti
          dall'articolo 52. 
            6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
          una o piu' delle caratteristiche  o  prescrizioni  indicate
          nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero  che
          sviluppi una velocita' superiore a  quella  prevista  dallo
          stesso art. 52, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 
            7. Chiunque circola con un ciclomotore per il  quale  non
          e' stato rilasciato il certificato di circolazione,  quando
          previsto, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 
            8. Chiunque circola  con  un  ciclomotore  sprovvisto  di
          targa  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 
            9. Chiunque circola con un ciclomotore  munito  di  targa
          non propria e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741. 
            10. Chiunque circola con un  ciclomotore  munito  di  una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 78 a euro 311. 
            11. Chiunque fabbrica o vende targhe con  caratteristiche
          difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
          con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.685 a euro 6.741 
            12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non
          e'  stato  richiesto  l'aggiornamento  del  certificato  di
          circolazione per trasferimento della proprieta' secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento,  e'  soggetto   alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto  chi
          non  comunica  la   cessazione   della   circolazione.   Il
          certificato di circolazione e' ritirato  immediatamente  da
          chi accerta la  violazione  ed  e'  inviato  al  competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  che
          provvede agli  aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse 
            13.  L'intestatario   che   in   caso   di   smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della targa non provvede, entro quarantotto  ore,  a  farne
          denuncia agli organi di polizia e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede  a
          chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
          tre giorni dalla suddetta denuncia. 
            14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del titolo VI; nei casi previsti dal  comma  5  si  procede
          alla distruzione del ciclomotore, fatta salva  la  facolta'
          degli enti da cui dipende il personale di polizia  stradale
          che ha accertato la violazione di chiedere  tempestivamente
          che  sia  assegnato  il  ciclomotore   confiscato,   previo
          ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,   per   lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e   fatto   salvo
          l'eventuale risarcimento del danno  in  caso  di  accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione  prevista  dal  comma  6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo  di  sessanta  giorni;  in  caso  di
          reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,  il
          fermo amministrativo del veicolo e'  disposto  per  novanta
          giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e  9  consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle
          violazioni  nel  biennio,  la  sanzione  accessoria   della
          confisca amministrativa del veicolo, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 15. 
 
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del
      1992, in materia di circolazione delle macchine agricole) 
 
  1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«valida per due anni». 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati  gli
importi dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e,  ove  previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. 
  3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  salvo  che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un  anno  e
rinnovabile». 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del
regolamento,  nel  senso  di  prevedere  che  le  attrezzature  delle
macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di
manutenzione  e  di  tutela  del   territorio,   disciplinandone   le
modalita'. 
 

        
                    Note all'art. 15. 
            - Si riporta il comma 8  dell'articolo  104  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            8. Le macchine agricole  che  per  necessita'  funzionali
          hanno sagome e masse eccedenti quelle  previste  nei  commi
          dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di
          tipo portato o semiportato, che non  rientrano  nei  limiti
          stabiliti nel comma 7, sono considerate  macchine  agricole
          eccezionali  e  devono  essere  munite,  per  circolare  su
          strada,  dell'autorizzazione  valida   per   due   anni   e
          rinnovabile,  rilasciata  dal  compartimento  A.N.A.S.   di
          partenza per le strade statali e dalla regione di  partenza
          per la rimanente rete stradale. 
            - Si riporta il comma 3  dell'articolo  114  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            3. Le macchine operatrici per circolare  su  strada  sono
          soggette altresi' alla disciplina prevista  dagli  articoli
          99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le  macchine  operatrici  che
          per necessita' funzionali hanno sagome  e  massa  eccedenti
          quelle previste dagli articoli 61  e  62  sono  considerate
          macchine operatrici eccezionali; ad esse  si  applicano  le
          norme  previste  dall'art.  104,   comma   8,   salvo   che
          l'autorizzazione per circolare ivi prevista e'  valida  per
          un anno e rinnovabile. 
            - Il testo dell'articolo 206 del decreto  del  Presidente
          della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            Art. 206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine
          agricole. 
            1.  Le  attrezzature   delle   macchine   agricole   sono
          apparecchiature  utilizzate   per   l'effettuazione   delle
          attivita' agricole e  forestali  di  cui  all'articolo  57,
          comma 1, del codice. 
            2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di
          cui al comma 1 si distinguono  in  attrezzature  portate  e
          semiportate;  entrambi  i   tipi   di   attrezzature   sono
          agganciate agli appositi attacchi  montati  sulla  macchina
          agricola. 
            3. Sono attrezzature portate quelle la  cui  massa  viene
          integralmente trasmessa alla  strada  tramite  la  macchina
          agricola. 
            4. Sono attrezzature  semiportate  quelle  la  cui  massa
          viene parzialmente trasmessa  alla  strada  dalla  o  dalle
          ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso  gli
          appositi  attacchi  devono  consentire   una   oscillazione
          dell'attrezzatura sul piano verticale. 
            5.  Sono  fatte  salve,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572  e
          successive modificazioni. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 16. 
 
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di guida accompagnata e di  requisiti  per  la  guida  dei
                              veicoli) 
 
  1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e  che  sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di  esercitazione,
la guida di autoveicoli di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di  qualunque  tipo  di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di  potenza  specifica
riferita alla tara di cui  all'articolo  117,  comma  2-bis,  purche'
accompagnati da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,  previo  rilascio  di
un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore
o dal legale rappresentante del minore. 
  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'
procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso
pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su
strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 
  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122. 
  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 
  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle
disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per
la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al
presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,
comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto
anni qualora il  conducente  consegua  uno  specifico  attestato  sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica
annuale, con oneri a carico del  richiedente,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento»; 
      2) alla lettera b) le  parole:  «fino  a  sessantacinque»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole:  «a
seguito di visita medica specialistica  annuale,»  sono  inserite  le
seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»; 
      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  chi  ha  superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli  per  i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed  E,  qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione  medica
locale di cui al comma 4  dell'articolo  119,  a  seguito  di  visita
medica specialistica biennale, con oneri a  carico  del  richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e  psichici
prescritti». 
  2.  Con  regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  norme  di
attuazione dei commi da  1-bis  a  1-septies  dell'articolo  115  del
decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  con  particolare  riferimento  alle   condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione  puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio  della  medesima,  alle
condizioni di espletamento dell'attivita' di  guida  autorizzata,  ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del  percorso  didattico
che il minore  autorizzato  deve  seguire  presso  un'autoscuola,  ai
requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del  decreto
legislativo n.  285  del  1992,  come  rispettivamente  modificato  e
introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del  presente  articolo,
facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e
psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di  cui  al  comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi  di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge. 
 

        
                    Note all'art. 16. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  115  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            115. Requisiti per la guida dei veicoli e  la  conduzione
          di animali. 
            1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo
          per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
            a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli  a  trazione
          animale o condurre animali da tiro, da  soma  o  da  sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 
            b) anni quattordici per guidare ciclomotori  purche'  non
          trasporti altre persone oltre al conducente; 
            c) anni sedici per  guidare:  motoveicoli  di  cilindrata
          fino a 125 cc che non trasportino altre  persone  oltre  al
          conducente; macchine agricole  o  loro  complessi  che  non
          superino i limiti di sagoma  e  di  peso  stabiliti  per  i
          motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h,  la
          cui guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria  A,
          sempreche'  non  trasportino   altre   persone   oltre   al
          conducente; 
            d) anni diciotto per guidare: 
            1) ciclomotori, motoveicoli;  autovetture  e  autoveicoli
          per il trasporto promiscuo di persone e  cose;  autoveicoli
          per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine  agricole
          diverse da quelle indicate  alla  lettera  c),  ovvero  che
          trasportino altre persone  oltre  al  conducente;  macchine
          operatrici; 
            2)  autocarri,  autoveicoli  per   trasporti   specifici,
          autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose  la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 
            3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa  complessiva
          a pieno carico,  compresa  la  massa  dei  rimorchi  o  dei
          semirimorchi,  superi  7,5  t,   purche'   munito   di   un
          certificato di abilitazione  professionale  rilasciato  dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri; 
            e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3)
          della lettera d), quando il conducente non sia  munito  del
          certificato di abilitazione professionale;  motocarrozzette
          ed autovetture in servizio di  piazza  o  di  noleggio  con
          conducente;  autobus,  autocarri,  autotreni,  autosnodati,
          adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai
          servizi di emergenza. 
            1-bis. Ai minori che hanno compiuto  diciassette  anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla tara di cui all'articolo  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore. 
            1-ter. Il minore autorizzato ai  sensi  del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato. 
            1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al  comma  1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'articolo 122. 
            1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis
          si  applicano  le  disposizioni   di   cui   al   comma   2
          dell'articolo 117 e, in caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis. 
            1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al  comma  1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 219, in quanto compatibili.  Nell'ipotesi  di
          cui al presente comma il  minore  non  puo'  conseguire  di
          nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
            1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma  1-bis,
          se il minore non  ha  a  fianco  l'accompagnatore  indicato
          nell'autorizzazione,    si    applicano     le     sanzioni
          amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo. 
            2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
            a)  anni  sessantacinque   per   guidare   autotreni   ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
            b)  anni  sessanta  per   guidare   autobus,   autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
            2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2,  chi  ha
          superato  ottanta   anni   puo'   continuare   a   condurre
          ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta  la  patente
          di categoria A, B, C, E,  qualora  consegua  uno  specifico
          attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui
          al comma 4 dell'articolo 119, a seguito  di  visita  medica
          specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente,
          rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e
          psichici richiesti. 
            3. Chiunque guida veicoli o  conduce  animali  e  non  si
          trovi nelle condizioni richieste dal presente  articolo  e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78  a  euro  311.  Qualora  trattasi   di   motoveicoli   e
          autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624. 
            4. Il minore degli anni diciotto, munito  di  patente  di
          categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata  superiore
          a 125 cc o che trasporta altre persone  su  motoveicoli  di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155.  La  stessa  sanzione  si  applica  al  conducente  di
          ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
          gli anni diciotto 
            5.  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'   di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 38  a  euro  155  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 se si tratta di
          animali. 
            6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,  quando
          commesse  con  veicoli  a  motore,  importano  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI 
            - Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle nota all'art. 11 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 17. 
 
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
  in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori) 
 
  1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, la parola: «finale» e' soppressa; 
    b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi»  sono
sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»; 
    c) dopo il sesto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Nell'ambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e'  svolta  una  lezione
teorica  di  almeno  un'ora,  volta  all'acquisizione  di  elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai
fini del conseguimento del certificato di cui  al  comma  1-bis,  gli
aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo  o  la
prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,  previa  idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al  superamento
di una prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si  applicano  a
decorrere dal 19 gennaio 2011. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da  adottare,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento  dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della
relativa  attivita'  di  formazione,   di   cui   al   comma   11-bis
dell'articolo 116 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle
attivita' previste dal presente articolo  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 

        
                    Note all'art. 17. 
            - Si riporta il testo dell'articolo  116,  comma  11-bis,
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di
          cui al  comma  1-bis  possono  frequentare  appositi  corsi
          organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio  del
          certificato  e'  subordinato  ad  un  esame  svolto  da  un
          funzionario esaminatore del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali  e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi organizzati gratuitamente all'interno  della  scuola,
          nell'ambito    dell'autonomia    scolastica.    Ai     fini
          dell'organizzazione dei corsi, le  istituzioni  scolastiche
          possono stipulare, anche sulla base di intese  sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a   titolo
          gratuito   con   comuni,   autoscuole,    istituzioni    ed
          associazioni pubbliche e  private  impegnate  in  attivita'
          collegate alla circolazione stradale. I corsi  sono  tenuti
          prevalentemente da personale insegnante  delle  autoscuole.
          La prova  di  verifica  dei  corsi  organizzati  in  ambito
          scolastico e' espletata da un funzionario  esaminatore  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  dall'operatore
          responsabile della  gestione  dei  corsi.  Nell'ambito  dei
          corsi di cui al primo e al  terzo  periodo  e'  svolta  una
          lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di
          elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori  in
          caso  di  emergenza.  Ai   fini   del   conseguimento   del
          certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che  hanno
          superato l'esame di cui al secondo periodo o  la  prova  di
          cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa  idonea
          attivita' di formazione, una prova  pratica  di  guida  del
          ciclomotore.  Ai  fini  della  copertura   dei   costi   di
          organizzazione  dei  corsi  tenuti  presso  le  istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca sono assegnati i  proventi  delle  sanzioni
          amministrative    pecuniarie    nella    misura    prevista
          dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei  corsi
          e  delle  relative  prove,  sulla  base   della   normativa
          comunitaria. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 18. 
 
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di limitazioni nella guida) 
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n.  285
del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di  cui  al
presente comma  non  si  applica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di
cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si
applicano». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  117  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di
categoria  B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, e' abrogato. 
 

        
                    Note all'art. 18. 
            - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  117
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            2-bis. Ai titolari di patente di guida  di  categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  120  del  presente  codice,   alle
          persone destinatarie del divieto di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 19. 
 
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di requisiti morali per ottenere il  rilascio  dei  titoli
                       abilitativi alla guida) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del
1992,  le  parole  da:  «nonche'»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i  soggetti  destinatari  dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1, lettera f,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata  dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza  di
condanna  per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2
dell'articolo 222, la  revoca  della  patente  ai  sensi  del  quarto
periodo del medesimo comma». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del
1992, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «dal  medesimo  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1». 
 

        
                    Note all'art. 19. 
            Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati  dalla
          presente legge: 
            120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
          abilitativi di cui all'articolo 116. 
            1.  Non  possono  conseguire  la  patente  di  guida,  il
          certificato di abilitazione professionale per la  guida  di
          motoveicoli e il certificato di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori i delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure
          di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di   prevenzione
          previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,   ad
          eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31
          maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i  reati  di
          cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          fatti salvi gli  effetti  di  provvedimenti  riabilitativi,
          nonche' i soggetti destinatari  dei  divieti  di  cui  agli
          articoli 75, comma  1,  lettera  a),  e  75-bis,  comma  1,
          lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per  tutta  la
          durata  dei  predetti  divieti.  Non   possono   di   nuovo
          conseguire la  patente  di  guida  le  persone  a  cui  sia
          applicata per la seconda volta, con  sentenza  di  condanna
          per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2
          dell'articolo 222, la revoca della  patente  ai  sensi  del
          quarto periodo del medesimo comma. 
            Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati  dalla
          presente legge: 
            2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
          1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se   le
          condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
          del presente articolo intervengono in  data  successiva  al
          rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
          guida, del certificato di abilitazione professionale per la
          guida di motoveicoli e del certificato  di  idoneita'  alla
          guida di ciclomotori. La revoca non puo' essere disposta se
          sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di  applicazione
          delle misure di prevenzione, o di quella del  passaggio  in
          giudicato della sentenza di condanna per i  reati  indicati
          al primo periodo del medesimo comma 1. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 20. 
 
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del  decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in materia di esame di idoneita', di  esercitazioni  di
                       guida e di autoscuole) 
 
  1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta  prima  che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»; 
    b) al comma 11, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una  volta
soltanto, la prova pratica di guida». 
  2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
previo superamento della prova di controllo delle cognizioni  di  cui
al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi  dalla
data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della
patente. Entro il termine di  cui  al  periodo  precedente  non  sono
consentite piu' di due prove»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola
con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente
comma». 
  3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del
1992, come modificato dalla lettera  a)  del  comma  2  del  presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento della  patente
di guida presentate a decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma  2
del presente articolo, e' adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «da  parte  delle  province»  sono
aggiunte le seguenti: «, alle quali  compete  inoltre  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «dell'idoneita'   tecnica»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di  cui  al  comma  5,  ad
eccezione della capacita' finanziaria»; 
    c) al comma 5, primo periodo, dopo  la  parola:  «biennale»  sono
aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»; 
    d) al comma 7: 
  1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «L'autoscuola  deve»  sono
inserite  le  seguenti:  «svolgere  l'attivita'  di  formazione   dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»; 
  2) al secondo periodo, le parole  da:  «le  dotazioni  complessive»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
medesime autoscuole possono demandare, integralmente o  parzialmente,
al centro di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.
In  caso  di  applicazione  del  periodo  precedente,  le   dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»; 
    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. In ogni caso l'attivita' non  puo'  essere  iniziata  prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di
tempo non superiori a tre anni»; 
    f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;»  sono  inserite
le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di  cui  al
comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni  e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis,  lettera
b);»; 
    g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli  istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: 
    a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei
conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la
formazione integrale; 
    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro
di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di cui al comma 10»; 
    h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti: 
  «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e  di
istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: 
    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente; 
    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in
carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico; 
    c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e
b). 
  11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo comma»; 
    i) al comma  13,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis». 
  6.  Le  autoscuole  che  esercitano  attivita'  di  formazione  dei
conducenti esclusivamente  per  il  conseguimento  delle  patenti  di
categoria  A  e  B  si  adeguano  a  quanto  disposto  dal  comma   7
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  a  decorrere
dalla prima variazione della titolarita'  dell'autoscuola  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10
e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma  5
del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti
richiedenti.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. Con il decreto di cui al comma 5-septies  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure  per
l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al  comma
11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. 
 

        
                    Note all'articolo 20 
            Si riporta il testo dei commi 8 e  11  dell'articolo  121
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  Nuovo
          codice della strada, come modificati dalla presente legge: 
            121. Esame di idoneita'. 
            8. La prova pratica di guida non  puo'  essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 122. 
            11.  Gli   esami   possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
            l'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            122. Esercitazioni di guida. 
            1. A chi ha fatto domanda per sostenere  l'esame  per  la
          patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della
          patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei
          requisiti  fisici  e  psichici  prescritti  e'   rilasciata
          un'autorizzazione  per  esercitarsi  alla   guida,   previo
          superamento della prova di controllo  delle  cognizioni  di
          cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve  avvenire  entro
          sei mesi dalla data di presentazione della domanda  per  il
          conseguimento della patente. Entro il  termine  di  cui  al
          periodo precedente non sono consentite piu' di due prove. 
            2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi
          su veicoli delle categorie per le quali e' stata  richiesta
          la patente o  l'estensione  di  validita'  della  medesima,
          purche' al suo fianco si trovi, in funzione di  istruttore,
          persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita
          di patente valida per la stessa  categoria,  conseguita  da
          almeno  dieci  anni,  ovvero  valida   per   la   categoria
          superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
          sulla marcia del veicolo, intervenendo  tempestivamente  ed
          efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo  non  e'
          munito di doppi comandi a pedale almeno  per  il  freno  di
          servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non  puo'
          avere eta' superiore a sessanta anni. 
            3.  Agli  aspiranti  autorizzati   ad   esercitarsi   per
          conseguire la patente di categoria A non  si  applicano  le
          norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 
            4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e  gli  esami  di
          guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
          la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e'  sostituito
          per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  «scuola
          guida».  Le  caratteristiche  di  tali  contrassegni  e  le
          modalita'   di   applicazione   saranno   determinate   nel
          regolamento. 
            5. Le  esercitazioni  su  veicoli  nei  quali  non  possa
          prendere posto,  oltre  al  conducente,  altra  persona  in
          funzione di  istruttore  sono  consentite  in  luoghi  poco
          frequentati. 
            5-bis. L'aspirante  al  conseguimento  della  patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma. 
            6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
            7.   Chiunque   guida    senza    l'autorizzazione    per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. La  stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 
            8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza
          avere  a  fianco,  in  funzione  di   istruttore,   persona
          provvista di patente  valida  ai  sensi  del  comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione consegue la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. Alla violazione di cui al comma  5  consegue  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            9. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 78 a euro 311. 
            - l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            123. Autoscuole. 
            1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
          formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 
            2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa
          e tecnica da  parte  delle  province,  alle  quali  compete
          inoltre l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma
          11-bis ; 
            3. I compiti delle province in materia  di  dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
            4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti
          possono  presentare  l'apposita  dichiarazione  di   inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
            5. La dichiarazione puo' essere presentata da  chi  abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
            6.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
            7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita'  di  formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,  BE,
          C, D, CE  e  DE  e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di
          qualificazione professionale. In caso di  applicazione  del
          periodo precedente, le dotazioni complessive, in  personale
          e in attrezzature,  delle  singole  autoscuole  consorziate
          possono essere adeguatamente ridotte. 
            7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere  iniziata
          prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
          La  verifica  di  cui  al  presente   comma   e'   ripetuta
          successivamente ad intervalli di tempo non superiori a  tre
          anni. 
            8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un  periodo
          da uno a tre mesi quando: 
            a)   l'attivita'   dell'autoscuola    non    si    svolga
          regolarmente; 
            b) il  titolare  non  provveda  alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
            c) il  titolare  non  ottemperi  alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
            9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
            a)  siano  venuti  meno  la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
            b)  venga  meno  l'attrezzatura   tecnica   e   didattica
          dell'autoscuola; 
            c) siano stati adottati  piu'  di  due  provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
            9-bis. In caso di revoca  per  sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   l'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
            10. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
            10-bis. I corsi di formazione degli  insegnanti  e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
            a)  dalle  autoscuole   che   svolgono   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
            b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla   base   della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano del 20 marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
            11.   Chiunque   gestisce    un'autoscuola    senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.000 a euro  15.000.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
            11-bis.  l'istruzione  o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
            11-ter.  Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione   di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
            a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso  non
          si tiene regolarmente; 
            b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il  corso  si
          tiene in carenza dei requisiti relativi  all'idoneita'  dei
          docenti,  alle  attrezzature  tecniche   e   al   materiale
          didattico; 
            c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso
          di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi  di  cui  alle
          lettere a) e b). 
            11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
            12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o  istruisce
          alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio'
          abilitato  ed  autorizzato,  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. 
            13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la
          dichiarazione di inizio attivita',  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264. 
            - Il comma 5 septies dell'articolo 10  del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n.7, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' recita: 
            5-septies.  All'articolo  123,  comma  10,  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          «requisiti di idoneita'» sono inserite le  seguenti:  «,  i
          corsi di formazione iniziale e periodica,  con  i  relativi
          programmi,» e dopo  le  parole:  «idoneita'  tecnica  degli
          insegnanti e degli istruttori" sono inserite  le  seguenti:
          «, cui si accede dopo la citata  formazione  iniziale».  Il
          Ministro  dei  trasporti  dispone,   conseguentemente,   in
          materia con  proprio  decreto  da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more   possono
          accedere all'esame di insegnante o  istruttore  coloro  che
          hanno presentato la relativa domanda antecedentemente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 21. 
 
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di procedure di rinnovo  di  validita'  della  patente  di
                               guida) 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «un  tagliando  di  convalida  da
apporre sulla  medesima  patente  di  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del
nuovo termine di validita'»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «ogni  certificato  medico  dal
quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti  fisici  e
psichici prescritti per la conferma della validita'» sono  sostituite
dalle seguenti:  «i  dati  e  ogni  altro  documento  utile  ai  fini
dell'emissione del duplicato  della  patente  di  cui  al  precedente
periodo»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare  della
patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti  i  contenuti  e  le  procedure  della
comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come  da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 2. 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 

        
                    Note all'articolo 21 
            -Il testo del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            5.  La  validita'  della  patente   e'   confermata   dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri,  che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'.  A  tal  fine
          gli uffici da cui dipendono i sanitari  indicati  nell'art.
          119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio
          del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine  di
          cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione  della
          visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai  fini
          dell'emissione  del  duplicato  della  patente  di  cui  al
          precedente periodo. Analogamente procedono  le  commissioni
          di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i  competenti  uffici
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi
          di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
          alla visita medica i conducenti che non dimostrano,  previa
          esibizione delle ricevute, di aver effettuato i  versamenti
          in conto corrente  postale  degli  importi  dovuti  per  la
          conferma di validita' della patente di guida. Il  personale
          sanitario che effettua la visita e' responsabile in  solido
          dell'omesso pagamento. La ricevuta  andra'  conservata  dal
          titolare della patente per  il  periodo  di  validita'.  Il
          titolare della patente, dopo aver  ricevuto  il  duplicato,
          deve provvedere alla distruzione della patente  scaduta  di
          validita'. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 22. 
 
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella  dei  punteggi
del decreto legislativo n. 285 del 1992,  in  materia  di  patente  a
     punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura) 
 
  1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e'  inserito
il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di
una prova di esame»; 
    b) al comma 6, le parole: «A tale fine,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al  medesimo  esame  deve  sottoporsi  il  titolare  della
patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta  altre  due  violazioni  non
contestuali,  nell'arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della   prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno  cinque
punti. Nelle ipotesi di cui  ai  periodi  precedenti,»  ed  il  terzo
periodo e' soppresso; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-bis. Per le violazioni penali  per  le  quali  e'  prevista  una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida,  il  cancelliere
del giudice che ha pronunciato la  sentenza  o  il  decreto  divenuti
irrevocabili ai sensi  dell'articolo  648  del  codice  di  procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia  autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal  ricevimento  ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». 
  2. I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame
di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del  decreto  legislativo  n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Alla tabella dei  punteggi  allegata  all'articolo  126-bis  del
decreto legislativo n.  285  del  1992  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9  e
9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8
- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»; 
    b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5  -
2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 5 per  violazione  dei  tempi  di  guida  -  2;  Comma  5  per
violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma  7  primo
periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo  periodo  per
violazione dei tempi  di  guida  -  2;  Comma  7  terzo  periodo  per
violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»; 
    c) al capoverso «Art. 176», le  parole:  «Comma  19  -  10»  sono
soppresse; 
    d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -
1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:  «Comma  5  per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione  dei  tempi
di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1;  Comma  7
secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione  dei  tempi
di guida - 2; Comma 7 terzo  periodo  per  violazione  dei  tempi  di
riposo -5» e «Comma 8 - 2»; 
    e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito  il  seguente:  «Art.
186-bis - Comma 2 -5»; 
    f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito  il  seguente:  «Art.
188 - Comma 4 - 2»; 
    g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2  -
2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4  -
3» sono soppresse; 
    h)  all'ultimo  capoverso  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni  di  una
norma di comportamento da cui derivi la  decurtazione  del  punteggio
determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti». 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio  e  di
sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura  avanzata,
con particolare riferimento ai requisiti di  idoneita'  dei  soggetti
che  tengono  i  corsi,  ai  relativi  programmi,  ai  requisiti   di
professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature.  Sono
altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo  n.  285
del 1992, che prevedono la decurtazione  di  punteggio  relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi
di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un  massimo  di
cinque punti. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   comma   4
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma  3  del  presente
articolo, entrano in vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

        
                    Note all'articolo 22 
            - l'articolo 126-bis del decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, Nuovo codice della  strada,  come  modificato
          dalla presente legge,cosi' recita: 
            126-bis. Patente a punti. 
            1. All'atto del rilascio della patente  viene  attribuito
          un punteggio  di  venti  punti.  Tale  punteggio,  annotato
          nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida  di  cui
          agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
          indicata  nella   tabella   allegata,   a   seguito   della
          comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
          una delle norme  per  le  quali  e'  prevista  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          ovvero di una tra le  norme  di  comportamento  di  cui  al
          titolo V, indicate nella  tabella  medesima.  L'indicazione
          del punteggio relativo ad ogni  violazione  deve  risultare
          dal verbale di contestazione. 
            1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente  piu'
          violazioni delle norme di cui al  comma  1  possono  essere
          decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
          presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista
          la sospensione o la revoca della patente. 
            2. L'organo da cui dipende l'agente che ha  accertato  la
          violazione che comporta la perdita  di  punteggio,  ne  da'
          notizia,  entro  trenta  giorni  dalla  definizione   della
          contestazione  effettuata,  all'anagrafe  nazionale   degli
          abilitati alla guida. La contestazione si intende  definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa pecuniaria o siano conclusi  i  procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano decorsi i termini per la proposizione  dei  medesimi.
          Il  predetto  termine  di  trenta  giorni   decorre   dalla
          conoscenza da parte dell'organo  di  polizia  dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile  della  violazione;  nel   caso   di   mancata
          identificazione di questi,  il  proprietario  del  veicolo,
          ovvero altro obbligato in  solido  ai  sensi  dell'articolo
          196, deve fornire all'organo di polizia che procede,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  notifica  del  verbale  di
          contestazione,  i  dati  personali  e  della  patente   del
          conducente al momento  della  commessa  violazione.  Se  il
          proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,  il
          suo legale rappresentante o un suo  delegato  e'  tenuto  a
          fornire  gli  stessi  dati,  entro   lo   stesso   termine,
          all'organo di polizia  che  procede.  Il  proprietario  del
          veicolo,  ovvero  altro  obbligato  in  solido   ai   sensi
          dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
          omette,  senza  giustificato  e  documentato   motivo,   di
          fornirli  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  263  a  euro  1.050.  La
          comunicazione al Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          avviene per via telematica. 
            3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e'  comunicata  agli
          interessati dall'anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla
          guida. Ciascun conducente puo' controllare in  tempo  reale
          lo stato della propria patente con  le  modalita'  indicate
          dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 
            4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e  purche'  il
          punteggio non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi  di
          aggiornamento,  organizzati  dalle  autoscuole  ovvero   da
          soggetti  pubblici  o  privati  a  cio'   autorizzati   dal
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,   consente   di
          riacquistare sei punti. Per i titolari  di  certificato  di
          abilitazione professionale e unitamente di  patente  B,  C,
          C+E,  D,  D+E,  la  frequenza   di   specifici   corsi   di
          aggiornamento  consente   di   recuperare   9   punti.   La
          riacquisizione di punti avviene all'esito di una  prova  di
          esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso  deve
          essere  trasmesso  all'ufficio  del  Dipartimento   per   i
          trasporti  terrestri   competente   per   territorio,   per
          l'aggiornamento  dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati
          alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti sono stabiliti  i  criteri  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  i  programmi  e   le   modalita'   di
          svolgimento dei corsi di aggiornamento. 
            5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio  di  cui
          al comma 6, la mancanza, per il periodo  di  due  anni,  di
          violazioni di una norma di comportamento da cui  derivi  la
          decurtazione del punteggio,  determina  l'attribuzione  del
          completo punteggio iniziale,  entro  il  limite  dei  venti
          punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
          mancanza, per il periodo di due anni, della  violazione  di
          una norma di comportamento da cui  derivi  la  decurtazione
          del punteggio, determina l'attribuzione di  un  credito  di
          due punti, fino a un massimo di dieci punti. 
            6. Alla perdita totale del punteggio, il  titolare  della
          patente deve sottoporsi all'esame di idoneita'  tecnica  di
          cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi  il
          titolare della patente che, dopo la  notifica  della  prima
          violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti,
          commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di
          dodici  mesi  dalla  data  della  prima   violazione,   che
          comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
          Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,  l'ufficio  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  competente  per
          territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale  degli
          abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
          guida. Qualora il titolare della patente non si  sottoponga
          ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
          del provvedimento di revisione,  la  patente  di  guida  e'
          sospesaa  tempo  indeterminato  con  atto  definitivo,  dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici. Il provvedimento di sospensione  e'  notificato
          al titolare della patente a cura degli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'articolo 12, che provvedono  al  ritiro
          ed alla conservazione del documento . 
            6-bis. Per le violazioni penali per le quali e'  prevista
          una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il
          cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
          decreto divenuti irrevocabili ai  sensi  dell'articolo  648
          del codice di procedura penale,  nel  termine  di  quindici
          giorni,   ne   trasmette   copia    autentica    all'organo
          accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da'
          notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 
            - La tabella dei  punteggi  allegata  all'articolo126-bis
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  Nuovo
          codice della strada, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
            Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            Per le patenti rilasciate successivamente al  1°  ottobre
          2003 a soggetti  che  non  siano  gia'  titolari  di  altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente  tabella,  per  ogni  singola   violazione,   sono
          raddoppiati qualora le violazioni siano  commesse  entro  i
          primi tre anni dal rilascio Per gli  stessi  tre  anni,  la
          mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
          derivi   la   decurtazione    del    punteggio    determina
          l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
          di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 23. 
 
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici  per
il conseguimento della patente di guida e di revisione della  patente
                              di guida) 
 
  1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole:  «in  servizio
permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui  al  periodo
precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle
amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche'  abbiano  svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o  KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti  il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti
o    psicotrope,    rilasciata    sulla    base    di    accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono  individuate  con  decreto
del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per  le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con
il medesimo provvedimento  sono  altresi'  individuate  le  strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici  alla  predetta
certificazione   ed   al   rilascio   della   stessa.   La   predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui  all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato
CFP o patentino filoviario, in  occasione  della  revisione  o  della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro  che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB,  quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente»; 
    d) al comma 3, le parole: «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «La certificazione deve tener conto dei  precedenti  morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da  un
medico di fiducia»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le commissioni di cui al comma  4  comunicano  il  giudizio  di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente  ufficio
della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli
129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi'
all'ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della
validita' della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del
termine di validita' della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati
dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una
nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la
nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi». 
  2.  Le  spese  relative  all'attivita'  di  accertamento   di   cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285  del  1992,
come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  inclusive  degli
emolumenti da corrispondere  ai  medici,  sono  poste  a  carico  dei
soggetti richiedenti. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono disciplinate le modalita' di trasmissione  della  certificazione
medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come  modificato  dal  comma  1,
lettera b), del presente articolo, e dai medici di  cui  all'articolo
103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112. 
  4. Le disposizioni del  primo  e  terzo  periodo  del  comma  2-ter
dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dal comma  1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano,
rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione  uniformi
sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni
di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto  legislativo  n.  285
del 1992. 
  6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «previsti  dal-l'  articolo  187»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I responsabili delle  unita'  di  terapia  intensiva  o  di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici. In seguito a tale comunicazione  i  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita' alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione
medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo
specialista dell'unita' riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione
clinica del paziente. 
  1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di
cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a
suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida. 
  1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia
autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente
codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di
guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore
provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater»; 
    d) il comma 3 e' abrogato. 
 

        
                    Note all'articolo 23 
            -l'articolo 119 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            119. Requisiti fisici e  psichici  per  il  conseguimento
          della patente di guida. 
            1.  Non   puo'   ottenere   la   patente   di   guida   o
          l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui  all'art.
          122,  comma  2,  chi  sia  affetto  da  malattia  fisica  o
          psichica,  deficienza  organica  o  minorazione   psichica,
          anatomica o funzionale tale da  impedire  di  condurre  con
          sicurezza veicoli a motore. 
            2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne
          per  i  casi  stabiliti  nel   comma   4,   e'   effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
            2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
          confronti  dei  soggetti  affetti   da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
            2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e
          fisici per il primo rilascio  della  patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
            3.  L'accertamento  di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve tenere  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato dal medico di fiducia. 
            4. L'accertamento dei  requisiti  fisici  e  psichici  e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia presso le unita' sanitarie locali  del  capoluogo
          di provincia, nei riguardi: 
            a) dei mutilati e minorati fisici. Nel  caso  in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
            b) di coloro che abbiano superato i  sessantacinque  anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
            c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal  prefetto
          o dall'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri; 
            d) di  coloro  nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
            d-bis)  dei  soggetti   affetti   da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
            5. Le  commissioni  di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
            6. I provvedimenti di sospensione e revoca della  patente
          di guida  emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma  2,  e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi. 
            7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati  dai  richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
            8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
            a)  i  requisiti  fisici  e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
            b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei  certificati
          medici; 
            c) la composizione e le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni mediche di cui al comma 4, delle  quali  dovra'
          far parte un medico appartenente  ai  servizi  territoriali
          della riabilitazione, qualora vengano sottoposti  a  visita
          aspiranti conducenti di cui  alla  lettera  a)  del  citato
          comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere
          del ruolo  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.
          Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti  che
          manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
          alcolcorrelate, le commissioni mediche sono  integrate  con
          la presenza di un medico dei  servizi  per  lo  svolgimento
          delle attivita'  di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e
          reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
          alcolcorrelati.    Puo'    intervenire,    ove    richiesto
          dall'interessato, un medico di sua fiducia; 
            d) i tipi e le caratteristiche dei  veicoli  che  possono
          essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
          e D. 
            9. I medici di cui al comma 2 o, nei  casi  previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
            10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  della  salute,  e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire alle Commissioni mediche  locali  informazioni  sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici. 
            - l'articolo 103, comma 1,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, cosi' recita: 
            103.Funzioni affidate a soggetti privati. 
            1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative: 
            a) all'accertamento medico  della  idoneita'  alla  guida
          degli autoveicoli, da parte di medici abilitati  a  seguito
          di esame per titoli professionali e  iscritti  in  apposito
          albo tenuto a livello provinciale; la certificazione  della
          conferma di validita' viene effettuata con le modalita'  di
          cui all'articolo 126, comma 5, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 ; 
            b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da
          soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle
          Poste italiane s.p.a., delle  banche  e  dei  concessionari
          della riscossione di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
            - l'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            128. Revisione della patente di guida. 
            1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
          terrestri, nonche' il  prefetto  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
          visita medica presso la commissione medica  locale  di  cui
          all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita'  i  titolari
          di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          nei medesimi dei requisiti fisici e psichici  prescritti  o
          dell'idoneita'  tecnica.  L'esito  della  visita  medica  o
          dell'esame  di  idoneita'  sono  comunicati  ai  competenti
          uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  gli
          eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  della
          patente. 
            1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o
          di neurochirurgia sono obbligati a dare  comunicazione  dei
          casi di coma di durata  superiore  a  48  ore  agli  uffici
          provinciali  del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici.  In
          seguito a tale comunicazione i soggetti di cui  al  periodo
          precedente sono tenuti  alla  revisione  della  patente  di
          guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
          commissione medica locale di cui al comma  4  dell'articolo
          119, sentito lo specialista dell'unita'  riabilitativa  che
          ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. 
            1-ter. E' sempre disposta la revisione della  patente  di
          guida di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato
          coinvolto  in  un  incidente  stradale  se  ha  determinato
          lesioni gravi  alle  persone  e  a  suo  carico  sia  stata
          contestata la violazione  di  una  delle  disposizioni  del
          presente  codice  da  cui  consegue  l'applicazione   della
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida. 
            1-quater. E' sempre disposta la revisione  della  patente
          di guida di cui al comma  1  quando  il  conducente  minore
          degli anni diciotto sia autore materiale di una  violazione
          delle disposizioni del  presente  codice  da  cui  consegue
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida. 
            2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non
          si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di
          cui ai  commi  da  1  a  1-quater  e'  sempre  disposta  la
          sospensione della patente  di  guida  fino  al  superamento
          degli  accertamenti  stessi  con   esito   favorevole.   La
          sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere  del
          termine indicato nell'invito a sottoporsi  ad  accertamento
          ai fini della revisione, senza necessita' di  emissione  di
          un  ulteriore   provvedimento   da   parte   degli   uffici
          provinciali o del prefetto.  Chiunque  circola  durante  il
          periodo di sospensione della patente di guida  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione   amministrativa
          accessoria della revoca  della  patente  di  guida  di  cui
          all'articolo 219. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  a  chiunque  circoli  dopo  essere  stato
          dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida,  a  seguito
          di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
          commi da 1 a 1-quater. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 24. 
 
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo  6-ter  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.   151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in
materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate  da
                          uno Stato estero) 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un   anno   dal   giorno
dell'acquisizione della residenza  in  Italia,  guidano  con  patente
rilasciata da uno Stato estero non piu'  in  corso  di  validita'  si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 
  6-bis.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur  essendo  muniti  di
patente di guida valida,  guidano  con  certificato  di  abilitazione
professionale, con carta di qualificazione del conducente  o  con  un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero
non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste  dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116». 
  2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27  giugno  2003,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige  il  sistema  della
patente a punti» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al  comma
2, e' emesso dal prefetto competente rispetto  al  luogo  in  cui  e'
stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione
di punteggio sulla base di una comunicazione di  perdita  totale  del
punteggio  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. Il provvedimento  di  inibizione  e'
atto definitivo. Chiunque circola durante il  periodo  di  inibizione
alla  guida  e'  punito  con  le  sanzioni  previste  dal   comma   6
dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del  1992,  e
successive modificazioni. In luogo  della  revoca  della  patente  e'
sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo  di
quattro anni». 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b),
del   presente   articolo   l'amministrazione   competente   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 

        
                    Note all'articolo 24 
            - l'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            136.Conversioni di patenti di guida rilasciate  da  Stati
          esteri e da Stati della Comunita' europea. 
            1.  I  titolari  di  patente  in  corso   di   validita',
          rilasciata da uno Stato membro  della  Comunita'  economica
          europea, che abbiano acquisito la residenza  anagrafica  in
          Italia, possono ottenere, a  richiesta  e  dietro  consegna
          della suddetta patente, la patente di  guida  delle  stesse
          categorie per le quali e'  valida  la  loro  patente  senza
          sostenere l'esame di idoneita'  di  cui  all'art.  121.  La
          patente sostituita e' restituita, da  parte  dell'autorita'
          italiana che ha rilasciato la nuova patente,  all'autorita'
          dello  Stato  membro  che  l'ha   rilasciata.   Le   stesse
          disposizioni   si   applicano   per   il   certificato   di
          abilitazione professionale, senza  peraltro  provvedere  al
          ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. 
            2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  a
          condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di
          guida rilasciate  da  Paesi  non  comunitari,  fatto  salvo
          quanto stabilito in accordi internazionali. 
            3. Il rilascio di patente in sostituzione di una  patente
          di altro Stato avviene previo  controllo  del  possesso  da
          parte del richiedente  dei  requisiti  psichici,  fisici  e
          morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e  120.
          Il controllo dei requisiti  psichici  e  fisici  avviene  a
          norma dell'art. 126, comma 5. 
            4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non  e'
          richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente
          da sostituire, emessa da uno Stato membro  della  Comunita'
          europea, e' stato  subordinato  al  possesso  di  requisiti
          psichici e  fisici  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla
          normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non
          puo' essere accordata  una  validita'  che  vada  oltre  il
          termine stabilito per la patente da sostituire. 
            5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi
          dei precedenti commi, di patente rilasciata  da  uno  Stato
          estero, gia' in  sostituzione  di  una  precedente  patente
          italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria  non
          superiore a quella originaria, per  ottenere  la  quale  il
          titolare sostenne l'esame di idoneita'. 
            6. A coloro che, trascorso piu' di  un  anno  dal  giorno
          dell'acquisizione della residenza in  Italia,  guidano  con
          patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di
          validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13  e
          18 dell'articolo 116. 
            6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
          dell'acquisizione della residenza in  Italia,  pur  essendo
          muniti di patente di guida valida, guidano con  certificato
          di abilitazione professionale, con carta di  qualificazione
          del  conducente  o  con  un  altro   prescritto   documento
          abilitativo rilasciato da uno  Stato  estero  non  piu'  in
          corso di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dai
          commi 15 e 17 dell'articolo 116. 
            7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in  Italia
          da  non  oltre  un  anno,  guidano  con  patente  o   altro
          necessario documento abilitativo, rilasciati da  uno  Stato
          estero,  scaduti  di  validita',  ovvero  a   coloro   che,
          trascorso piu' di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione
          della residenza in Italia, guidano con i documenti  di  cui
          sopra in corso  di  validita',  si  applicano  le  sanzioni
          previste per chi guida  con  patente  italiana  scaduta  di
          validita' 
            - l'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno  2003,  n.
          151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1  agosto
          2003, n. 214, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
            6-ter.Disposizioni  concernenti  i  titolari  di  patente
          rilasciata da uno Stato estero. 
            1. Per i titolari di  patente  rilasciata  da  uno  Stato
          estero, che commettono sul territorio  italiano  violazioni
          di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
          successive modificazioni, e'  istituita  presso  il  Centro
          elaborazione dati (CED) del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata
          con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso  le
          infrazioni, associando  a  ciascuno  di  essi  i  punti  di
          penalizzazione secondo le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo n. 285 del  1992.  Le  infrazioni  sono
          comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia  di  cui
          all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.  285  del
          1992. 
            2. Ai soggetti di cui  al  comma  1  che  hanno  commesso
          nell'arco di un anno violazioni per  un  totale  di  almeno
          venti punti e' inibita la guida di  veicoli  a  motore  sul
          territorio italiano per un periodo  di  due  anni.  Ove  il
          totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
          anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un  anno.  Ove
          il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
          di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
          guida e' limitata a sei mesi. 
            2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di  cui
          al comma 2, e' emesso dal prefetto competente  rispetto  al
          luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione  che  ha
          comportato la decurtazione di punteggio sulla base  di  una
          comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti.   Il
          provvedimento e'  notificato  all'interessato  nelle  forme
          previste  dall'articolo  201  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni.   Il
          provvedimento di inibizione e'  atto  definitivo.  Chiunque
          circola durante il periodo  di  inibizione  alla  guida  e'
          punito con le sanzioni previste dal comma  6  dell'articolo
          218 del citato decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e
          successive  modificazioni.  In  luogo  della  revoca  della
          patente e' sempre  disposta  un'ulteriore  inibizione  alla
          guida per un periodo di quattro anni. 
            3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' istituito il  registro  degli  abilitati  alla
          guida  di  nazionalita'  straniera,  al  fine  di   rendere
          omogenea  l'applicazione  delle  norme  e  delle   sanzioni
          previste dal presente decreto 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 25. 
 
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
                 in materia di limiti di velocita') 
 
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «di  marcia,»  sono  inserite  le
seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente  omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»; 
    b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500  a  euro
2.000.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500  a  euro  2.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»; 
    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai
commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei
proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di
controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle
spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al
primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di
relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le  modalita'  di  trasmissione  in  via  informatica  della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi  di  cui  al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285
del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2. 
 

        
                    Note all'articolo 25 
            - l'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            142. Limiti di velocita'. 
            1. Ai fini della sicurezza  della  circolazione  e  della
          tutela della vita  umana  la  velocita'  massima  non  puo'
          superare i 130 km/h per le autostrade, i 110  km/h  per  le
          strade extraurbane principali, i  90  km/h  per  le  strade
          extraurbane secondarie e per le strade extraurbane  locali,
          ed i 50 km/h per le  strade  nei  centri  abitati,  con  la
          possibilita' di elevare tale limite fino ad un  massimo  di
          70  km/h  per  le  strade  urbane  le  cui  caratteristiche
          costruttive   e   funzionali    lo    consentano,    previa
          installazione degli appositi segnali.  Sulle  autostrade  a
          tre corsie piu' corsia  di  emergenza  per  ogni  senso  di
          marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
          il calcolo della velocita' media di percorrenza  su  tratti
          determinati, gli enti proprietari o  concessionari  possono
          elevare il limite massimo di  velocita'  fino  a  150  km/h
          sulla base delle caratteristiche progettuali  ed  effettive
          del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
          sempreche' lo  consentano  l'intensita'  del  traffico,  le
          condizioni   atmosferiche   prevalenti   ed   i   dati   di
          incidentalita'  dell'ultimo   quinquennio.   In   caso   di
          precipitazioni  atmosferiche  di   qualsiasi   natura,   la
          velocita' massima non puo'  superare  i  110  km/h  per  le
          autostrade  ed  i  90  km/h  per  le   strade   extraurbane
          principali. 
            2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti  proprietari
          della  strada  possono  fissare,  provvedendo  anche   alla
          relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e  limiti
          di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1,
          in  determinate  strade   e   tratti   di   strada   quando
          l'applicazione al caso concreto dei  criteri  indicati  nel
          comma  1  renda  opportuna  la  determinazione  di   limiti
          diversi, seguendo le direttive che  saranno  impartite  dal
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Gli  enti
          proprietari  della  strada  hanno  l'obbligo  di   adeguare
          tempestivamente i limiti di velocita' al venir  meno  delle
          cause che hanno indotto a disporre limiti  particolari.  Il
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   puo'
          modificare i provvedimenti  presi  dagli  enti  proprietari
          della strada, quando siano contrari alle proprie  direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso  Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione   di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso   di   mancato   adempimento,   il   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  direttamente
          alla esecuzione delle  opere  necessarie,  con  diritto  di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 
            3. Le seguenti categorie di veicoli non possono  superare
          le velocita' sottoindicate: 
            a) ciclomotori: 45 km/h; 
            b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il  trasporto
          delle merci pericolose rientranti nella classe 1  figurante
          in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,  comma  1,
          quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
          30 km/h nei centri abitati; 
            c) macchine agricole e macchine operatrici:  40  km/h  se
          montati su pneumatici o su altri sistemi  equipollenti;  15
          km/h in tutti gli altri casi; 
            d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
            e) treni costituiti da un autoveicolo e da  un  rimorchio
          di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma  1:  70
          km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
          sulle autostrade; 
            g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad  altri
          usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5  t
          e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;  100  km/h
          sulle autostrade; 
            h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad  altri
          usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12  t:
          70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            i)  autocarri  di  massa  complessiva  a   pieno   carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi dell'art. 82, comma  6:  70  km/h  fuori  dei  centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
          nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 
            4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma  3,
          ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),  devono
          essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
          tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
          riportata  sui  rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.   Sono
          comunque esclusi da tale obbligo gli  autoveicoli  militari
          ricompresi nelle lettere c), g), h)  ed  i)  del  comma  3,
          quando siano in dotazione  alle  Forze  armate,  ovvero  ai
          Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 
            5. In tutti i casi  nei  quali  sono  fissati  limiti  di
          velocita' restano fermi gli  obblighi  stabiliti  dall'art.
          141. 
            6. Per la determinazione dell'osservanza  dei  limiti  di
          velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze  di
          apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
          della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
          nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i  documenti
          relativi  ai  percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
          regolamento. 
            6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
          il    rilevamento    della    velocita'    devono    essere
          preventivamente  segnalate  e  ben   visibili,   ricorrendo
          all'impiego di cartelli o di  dispositivi  di  segnalazione
          luminosi,   conformemente   alle   norme   stabilite    nel
          regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
          di impiego sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. 
            7. Chiunque non osserva i  limiti  minimi  di  velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 
            8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e  di  non  oltre  40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624 . 
            9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di  non  oltre  60
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          500 a euro 2.000. Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre mesi. 
            9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti  massimi
          di velocita' e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro  779  a  euro  3.119.  Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da  sei  a  dodici
          mesi, ai sensi delle norme di cui al capo  I,  sezione  II,
          del titolo VI. 
            10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 23 a euro 92. 
            11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
          commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
          lettere  b),  e),  f),  g),  h),  i)  e  l)   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi  previste
          sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
          quale  e'  tarato  il  limitatore  di  velocita'   di   cui
          all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a  montare
          tale    apparecchio,    l'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3  del
          medesimo articolo  179,  per  il  caso  di  limitatore  non
          funzionante    o    alterato.    E'     sempre     disposto
          l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
          per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 
            12. Quando il  titolare  di  una  patente  di  guida  sia
          incorso, in un  periodo  di  due  anni,  in  una  ulteriore
          violazione  del  comma  9,   la   sanzione   amministrativa
          accessoria e' della sospensione della  patente  da  otto  a
          diciotto mesi, ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
          sezione II, del  titolo  VI.  Quando  il  titolare  di  una
          patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una ulteriore  violazione  del  comma  9-bis,  la  sanzione
          amministrativa accessoria e' la revoca  della  patente,  ai
          sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del  titolo
          VI 
            12-bis.   I    proventi    delle    sanzioni    derivanti
          dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  massimi  di
          velocita'  stabiliti  dal  presente  articolo,   attraverso
          l'impiego di apparecchi o di sistemi di  rilevamento  della
          velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di  dispositivi
          o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,
          n. 121,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          agosto 2002,  n.  168,  e  successive  modificazioni,  sono
          attribuiti, in  misura  pari  al  50  per  cento  ciascuno,
          all'ente  proprietario  della  strada  su  cui   e'   stato
          effettuato l'accertamento o agli  enti  che  esercitano  le
          relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  e
          all'ente  da  cui  dipende   l'organo   accertatore,   alle
          condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
          Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  non  si
          applicano alle strade in concessione. Gli enti  di  cui  al
          presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota  dei
          proventi ad essi destinati nella regione nella  quale  sono
          stati effettuati gli accertamenti. 
            12-ter. Gli enti di cui  al  comma  12-bis  destinano  le
          somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei  proventi
          delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
          comma alla realizzazione di interventi  di  manutenzione  e
          messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi
          comprese la segnaletica  e  le  barriere,  e  dei  relativi
          impianti,  nonche'  al  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo e di accertamento delle violazioni in materia  di
          circolazione stradale, ivi comprese le  spese  relative  al
          personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
          contenimento delle spese in materia di pubblico  impiego  e
          al patto di stabilita' interno. 
            12-quater.  Ciascun  ente   locale   trasmette   in   via
          informatica  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31  maggio
          di ogni anno, una  relazione  in  cui  sono  indicati,  con
          riferimento all'anno  precedente,  l'ammontare  complessivo
          dei proventi  di  propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente  articolo,
          come risultante da rendiconto approvato nel medesimo  anno,
          e gli interventi realizzati a valere su tali  risorse,  con
          la  specificazione  degli  oneri  sostenuti   per   ciascun
          intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai  sensi
          del comma 12-bis e' ridotta del  30  per  cento  annuo  nei
          confronti dell'ente che non trasmetta la relazione  di  cui
          al periodo  precedente,  ovvero  che  utilizzi  i  predetti
          proventi in modo difforme da quanto previsto  dal  comma  4
          dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
          per ciascun anno per il quale  sia  riscontrata  una  delle
          predette inadempienze. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 26. 
 
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli) 
 
  1. L'articolo 152 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei  veicoli).  -
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i
ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38  a
euro 155». 
 

        
                    Note all'articolo 26 
            - l'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            Art. 152. -  (Segnalazione  visiva  e  illuminazione  dei
          veicoli). 
            1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei  centri
          abitati   ed   i   ciclomotori,   motocicli,   tricicli   e
          quadricicli, quali definiti  rispettivamente  dall'articolo
          1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera
          b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la  marcia  nei
          centri  abitati,  hanno  l'obbligo  di  usare  le  luci  di
          posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte,  le
          luci della targa e  le  luci  d'ingombro.  Fuori  dei  casi
          indicati  dall'articolo  153,  comma  1,   in   luogo   dei
          dispositivi di cui al  periodo  precedente  possono  essere
          utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci  di  marcia
          diurna. Fanno eccezione all'obbligo  di  uso  dei  predetti
          dispositivi   i   veicoli   di    interesse    storico    e
          collezionistico. 
            2. Chiunque viola le disposizioni del  presente  articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 38 a euro 155. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 27. 
 
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto
                 di fermata e di sosta dei veicoli) 
 
  1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n.  285
del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse. 
  2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro  38  a  euro  155  per  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  78  a  euro  311  per  i  restanti
veicoli»; 
    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da  euro  23  a  euro  92  per  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  38  a  euro  155  per  i  restanti
veicoli». 
 

        
                    Note all'articolo 27 
            - Il testo del comma 7-bis dell'articolo 157 del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            7-bis. E' fatto  divieto  di  tenere  il  motore  acceso,
          durante la sosta del veicolo, allo scopo  di  mantenere  in
          funzione l'impianto di condizionamento d'aria  nel  veicolo
          stesso;   dalla    violazione    consegue    la    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  200  a
          euro 400. 
            - Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 158 del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  1  e  delle
          lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
          78 a euro 311 per i restanti veicoli. 
            6. Chiunque viola  le  altre  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di  una  somma  da  euro  23  a  euro  92  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro
          155 per i restanti veicoli. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 28. 
 
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di uso del casco protettivo per  gli  utenti  di
veicoli a  due  ruote,  di  uso  delle  cinture  di  sicurezza  e  di
                    circolazione dei velocipedi) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle  seguenti:  «in
conformita' con i regolamenti emanati  dall'Ufficio  europeo  per  le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa
comunitaria». 
  2. Le disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  171  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «Il conducente ed i  passeggeri  dei  veicoli  delle
categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma  2,  muniti
di  cintura  di  sicurezza,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati  di
carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,  lettera  a),
della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3,  di
cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di  cintura
di sicurezza,». 
  4. Dopo la lettera b) del comma 8  dell'articolo  172  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente: 
  «b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per  la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene  ambientale  nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;». 
  5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Il conducente di velocipede che circola  fuori  dai  centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora  prima  del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie
hanno  l'obbligo  di   indossare   il   giubbotto   o   le   bretelle
retroriflettenti  ad  alta  visibilita',  di  cui  al   comma   4-ter
dell'articolo 162». 
  6. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  182,  comma  9-bis,  del
decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotto  dal  comma  5  del
presente articolo, si applicano a decorrere dal  sessantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 3 del presente  articolo,  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

        
                    Note all'articolo 28 
            Il comma 1 dell'articolo 171 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
            1. Durante la marcia,  ai  conducenti  e  agli  eventuali
          passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di
          indossare e di  tenere  regolarmente  allacciato  un  casco
          protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i
          regolamenti emanati dall'Ufficio  europeo  per  le  Nazioni
          Unite  -  Commissione  economica  per  l'Europa  e  con  la
          normativa comunitaria. 
            - l'articolo172 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, ,cosi' recita: 
            172.Uso delle cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di
          ritenuta per bambini. 
            1.  Il  conducente  e  i  passeggeri  dei  veicoli  della
          categoria  L6e,  dotati  di  carrozzeria  chiusa,  di   cui
          all'articolo 1, paragrafo 3, lettera  a),  della  direttiva
          2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
          marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3,
          di cui all'articolo  47,  comma  2,  del  presente  codice,
          muniti  di  cintura  di  sicurezza,  hanno   l'obbligo   di
          utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
          statura inferiore a 1,50  m  devono  essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato  al
          loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
          conformemente ai regolamenti  della  Commissione  economica
          per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite  o  alle   equivalenti
          direttive comunitarie. 
            2. Il conducente del veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi
          della persistente efficienza  dei  dispositivi  di  cui  al
          comma 1. 
            3.  Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1,  N2  ed   N3
          sprovvisti di sistemi di ritenuta: 
            a) i  bambini  di  eta'  fino  a  tre  anni  non  possono
          viaggiare; 
            b) i bambini  di  eta'  superiore  ai  tre  anni  possono
          occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
          1,50 m. 
            4. I bambini di statura non superiore a  1,50  m,  quando
          viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone  in
          servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti  al
          noleggio con conducente, possono non essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
          che non occupino un sedile anteriore e  siano  accompagnati
          da almeno un passeggero  di  eta'  non  inferiore  ad  anni
          sedici. 
            5. I bambini non possono essere  trasportati  utilizzando
          un seggiolino  di  sicurezza  rivolto  all'indietro  su  un
          sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a  meno  che
          l'airbag  medesimo  non  sia  stato  disattivato  anche  in
          maniera automatica adeguata. 
            6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei
          veicoli in circolazione delle categorie  M2  ed  M3  devono
          utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di  sicurezza  di
          cui i veicoli  stessi  sono  provvisti.  I  bambini  devono
          essere assicurati con  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,
          eventualmente presenti sui veicoli delle  categorie  M2  ed
          M3, solo se di tipo omologato secondo  quanto  previsto  al
          comma 1. 
            7. I passeggeri dei veicoli  delle  categorie  M2  ed  M3
          devono  essere  informati  dell'obbligo  di  utilizzare  le
          cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il  veicolo  e'
          in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi  al
          modello figurante nell'allegato alla direttiva  2003/20/CE,
          apposti in modo ben visibile su ogni  sedile.  Inoltre,  la
          suddetta informazione puo' essere fornita  dal  conducente,
          dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o
          mediante sistemi audiovisivi quale il video. 
            8. Sono esentati dall'obbligo di  uso  delle  cinture  di
          sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 
            a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai  corpi  di
          polizia municipale e provinciale  nell'espletamento  di  un
          servizio di emergenza; 
            b) i conducenti e gli addetti dei  veicoli  del  servizio
          antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; 
            b-bis)  i  conducenti  dei   veicoli   con   allestimenti
          specifici per la raccolta e per il trasporto di  rifiuti  e
          dei veicoli ad  uso  speciale,  quando  sono  impiegati  in
          attivita'  di  igiene  ambientale  nell'ambito  dei  centri
          abitati, comprese le zone industriali e artigianali; 
            c) gli  appartenenti  ai  servizi  di  vigilanza  privati
          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; 
            d) gli istruttori di guida quando esplicano  le  funzioni
          previste dall'articolo 122, comma 2; 
            e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
          rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti
          autorita' di altro Stato membro  delle  Comunita'  europee,
          affette  da  patologie   particolari   o   che   presentino
          condizioni  fisiche  che  costituiscono   controindicazione
          specifica  all'uso  dei  dispositivi  di   ritenuta.   Tale
          certificazione deve indicare la durata di  validita',  deve
          recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della  direttiva
          91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli  organi
          di polizia di cui all'articolo 12; 
            f) le donne in  stato  di  gravidanza  sulla  base  della
          certificazione  rilasciata  dal  ginecologo   curante   che
          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti
          all'uso delle cinture di sicurezza; 
            g) i passeggeri dei  veicoli  M2  ed  M3  autorizzati  al
          trasporto di passeggeri in piedi ed  adibiti  al  trasporto
          locale e che circolano in zona urbana; 
            h) gli appartenenti alle forze  armate  nell'espletamento
          di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza. 
            9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo  di
          cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore  ad  anni  dieci
          trasportati in  soprannumero  sui  posti  posteriori  delle
          autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  al   trasporto
          promiscuo di persone e  cose,  di  cui  dell'articolo  169,
          comma 5, a condizione che siano accompagnati da  almeno  un
          passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
            10. Chiunque non fa  uso  dei  dispositivi  di  ritenuta,
          cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di  ritenuta
          per bambini, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a  euro  299.  Quando  il
          mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde
          il conducente ovvero, se presente sul  veicolo  al  momento
          del fatto, chi  e'  tenuto  alla  sorveglianza  del  minore
          stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo  di
          due anni, in una delle violazioni di cui al presente  comma
          per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI. 
            11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei   dispositivi   di
          ritenuta, ne altera od ostacola  il  normale  funzionamento
          degli stessi e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 37 a euro 150. 
            12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
          sul territorio nazionale e chi  commercializza  dispositivi
          di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  779  a
          euro 3.119. 
            13. I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,
          ancorche'  installati  sui  veicoli,   sono   soggetti   al
          sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi  delle  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI 
            - l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge,e' inserito il
          seguente: 
            182.Circolazione dei velocipedi. 
            1. I ciclisti devono procedere su unica fila in  tutti  i
          casi in cui le condizioni della circolazione lo  richiedano
          e, comunque, mai affiancati  in  numero  superiore  a  due;
          quando circolano fuori dai  centri  abitati  devono  sempre
          procedere su unica fila, salvo che uno di essi  sia  minore
          di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
            2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle  braccia  e
          delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;  essi
          devono  essere  in  grado  in  ogni   momento   di   vedere
          liberamente davanti a se', ai due lati e  compiere  con  la
          massima  liberta',  prontezza  e   facilita'   le   manovre
          necessarie. 
            3. Ai ciclisti e' vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei
          casi consentiti dalle presenti norme,  condurre  animali  e
          farsi trainare da altro veicolo. 
            4. I ciclisti devono condurre il veicolo a  mano  quando,
          per le condizioni della circolazione, siano di intralcio  o
          di pericolo per i pedoni. In tal caso  sono  assimilati  ai
          pedoni e devono usare  la  comune  diligenza  e  la  comune
          prudenza. 
            5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede  a
          meno che  lo  stesso  non  sia  appositamente  costruito  e
          attrezzato.   E'   consentito   tuttavia   al    conducente
          maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni  di
          eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
          all'articolo 68, comma 5. 
            6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati  per
          il trasporto di altre persone oltre  al  conducente  devono
          essere condotti, se a piu' di due ruote  simmetriche,  solo
          da quest'ultimo. 
            7.  Sui  veicoli  di  cui  al  comma  6  non  si  possono
          trasportare piu'  di  quattro  persone  adulte  compresi  i
          conducenti; e' consentito anche il trasporto  contemporaneo
          di due bambini fino a dieci anni di eta'. 
            8. Per il trasporto di oggetti e di  animali  si  applica
          l'art. 170. 
            9.  I  velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro
          riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
          categorie  di  essi,  con  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento. 
            9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori  dai
          centri abitati da mezz'ora dopo  il  tramonto  del  sole  a
          mezz'ora  prima  del  suo  sorgere  e  il   conducente   di
          velocipede che circola nelle gallerie  hanno  l'obbligo  di
          indossare il giubbotto o le  bretelle  retroriflettenti  ad
          alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. 
            10. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e' da euro 38 a
          euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 29. 
 
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di uso di lenti o di  determinati  apparecchi  durante  la
                               guida) 
 
  1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il titolare di patente di guida o di certificato  di  idoneita'
alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di  rilascio  o  rinnovo
della patente o del  certificato  stessi,  sia  stato  prescritto  di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche  o
funzionali per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati  apparecchi,  ha
l'obbligo di usarli durante la guida». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

        
                    Note all'articolo 29 
            Il testo  del  comma  1  dell'articolo  173  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            1. Il titolare di patente di guida o  di  certificato  di
          idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in  sede  di
          rilascio o rinnovo della patente o del certificato  stessi,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 30. 
 
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli  176  e  179  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose,  di
documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione  e  di
                   verifiche in caso di incidenti) 
 
  1. L'articolo 174 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 174. - (Durata  della  guida  degli  autoveicoli  adibiti  al
trasporto di persone o di cose). - 1. La  durata  della  guida  degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo
2006. 
  2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento
(CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori
della direzione provinciale del lavoro. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di
cui al citato regolamento (CE). 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a
euro 1.600. 
  8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 155 a euro 620. 
  9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento
(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di
servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario;
del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei
documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve
seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato
intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 
  12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro
dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei
ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della
commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato
l'accertamento in Italia. 
  13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di
persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83
incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida
rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
  17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono
atti definitivi. 
  18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di
persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
395». 
  2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente  di  guida  per  un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della revoca della patente di guida». 
  3. L'articolo 178 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali  con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La  durata  della  guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non
muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle
prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il  1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al
rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i
conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i
registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a
euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600. 
  8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. 
  9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di
controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non
ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. 
  12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi
commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano
all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che
consente di effettuare trasporti internazionali». 
  4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   la   scheda   del
conducente»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. In caso di incidente con danno  a  persone  o  a  cose,  il
comando dal quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala  il  fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede  del
titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione   al   trasporto   o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per  l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso». 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 

        
                    Note all'art. 30. 
            -  Il  testo  del  regolamento  561/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 cosi' recita: 
           IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
 
            visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in
          particolare l'articolo 71, 
            vista la proposta della Commissione, 
            visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, 
            previa consultazione del Comitato delle regioni, 
            deliberando secondo la procedura di cui all'articolo  251
          del trattato alla  luce  del  testo  comune  approvato  dal
          comitato di conciliazione l'8 dicembre 2005, 
            considerando quanto segue: 
            (1) Nel settore dei trasporti su strada,  il  regolamento
          (CEE) n. 3820/85  del  Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
          relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in
          materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende
          armonizzare le condizioni di concorrenza fra  diversi  modi
          di  trasporto  terrestre,  con  particolare   riguardo   al
          trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni  di
          lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti  in
          tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati. 
            (2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2002,  concernente  organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  delle   persone   che   effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto prevede  che  gli  Stati
          membri adottino le misure che limitino il tempo  di  lavoro
          settimanale massimo dei lavoratori mobili. 
            (3) Determinate disposizioni  del  regolamento  (CEE)  n.
          3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo
          dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti  comunitari
          nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate  di
          difficile   uniforme   interpretazione,   applicazione    e
          controllo  in  tutti  gli  Stati  membri,  data   la   loro
          formulazione alquanto generica. 
            (4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare  che
          le regole vigenti vengano disattese e' auspicabile  che  le
          suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente
          e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di
          regole piu' semplici e chiare, di  immediata  comprensione,
          che possano  essere  facilmente  interpretate  e  applicate
          tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorita'  che
          devono farle osservare. 
            (5) Occorre che le disposizioni  contenute  nel  presente
          regolamento non ostino a che datori di lavoro e  lavoratori
          possano concordare, tramite contrattazione collettiva o  in
          altro modo, condizioni piu' favorevoli per i lavoratori. 
            (6) E' opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito
          di applicazione del regolamento, precisando  le  principali
          categorie di veicoli che vi rientrano. 
            (7)  Il  presente  regolamento  dovrebbe  applicarsi   al
          trasporto   stradale    effettuato    sia    esclusivamente
          all'interno della Comunita' che fra Comunita',  Svizzera  e
          paesi dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 
            (8) Le disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle
          prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli  addetti
          ai trasporti internazionali su strada del  1o  luglio  1970
          (AETR), e successive modificazioni,  dovrebbero  continuare
          ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e  passeggeri
          effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in
          altri  paesi  parti  dell'AETR  per   tutto   il   percorso
          effettuato,  se  tale  percorso  e'  compiuto  da,  per   o
          attraverso il territorio della Comunita'  e  quello  di  un
          paese al di fuori della Comunita',  della  Svizzera  e  dei
          paesi parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. E'
          importante modificare l'AETR entro due anni dall'entrata in
          vigore  del  presente  regolamento  per  conformarlo   alle
          disposizioni del medesimo. 
            (9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando
          un veicolo immatricolato in un paese terzo che non e' parte
          dell'AETR, le  disposizioni  di  detto  accordo  dovrebbero
          applicarsi alla parte di tragitto compiuta  nel  territorio
          della Comunita' o di Stati che sono parte dell'AETR. 
            (10) Poiche' l'AETR rientra fra le  materie  disciplinate
          dal presente regolamento, la  competenza  per  negoziare  e
          concludere l'accordo spetta alla Comunita'. 
            (11) Se una modifica delle regole interne comunitarie  in
          materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR, gli
          Stati  membri  dovrebbero  procedere  di   comune   accordo
          affinche'  tale  modifica  sia   apportata   quanto   prima
          all'accordo, e secondo le procedure ivi previste. 
            (12) L'elenco delle deroghe  dovrebbe  essere  aggiornato
          per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore  del
          trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni. 
            (13) Occorre definire  esaurientemente  tutti  i  termini
          chiave  ed  assicurare  che  il  presente  regolamento  sia
          applicato  uniformemente.   Inoltre,   bisogna   mirare   a
          un'interpretazione e un'applicazione uniformi del  presente
          regolamento da parte delle autorita' nazionali preposte  al
          controllo.  La  definizione  di  «settimana»  fornita   dal
          presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di
          iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno
          della settimana. 
            (14) Per garantire un'attuazione efficace  e'  essenziale
          che, dopo un periodo transitorio, le  autorita'  competenti
          siano in grado  di  verificare,  nel  corso  dei  controlli
          stradali, la debita osservanza dei periodi di  guida  e  di
          riposo nel giorno in cui e' effettuato il controllo  e  nei
          28 giorni precedenti. 
            (15) Le regole fondamentali  in  materia  di  periodi  di
          guida  devono  essere  rese  piu'  chiare  e  semplici  per
          permetterne  un'applicazione  piu'  efficace  ed  uniforme,
          grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come  stabilito
          nel regolamento (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio,  del  20
          dicembre 1985, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel
          settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
          Inoltre, mediante  il  comitato  permanente,  le  autorita'
          degli Stati membri preposte all'applicazione  si  adoperano
          per  raggiungere  un'intesa  comune  sull'applicazione  del
          presente regolamento. 
            (16) Il fatto che le disposizioni del  regolamento  (CEE)
          n. 3820/85 abbiano permesso di programmare  l'attivita'  di
          guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi
          al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo,
          ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale  e
          ha peggiorato  le  condizioni  di  lavoro  dei  conducenti.
          Occorre pertanto assicurare che le interruzioni  frazionate
          siano organizzate in modo da evitare gli abusi. 
            (17)  Il  presente  regolamento  mira  a  migliorare   le
          condizioni  sociali  dei  lavoratori  dipendenti   cui   si
          applica, nonche' la sicurezza stradale in generale.  A  tal
          fine  prevede  disposizioni  relative  al  tempo  di  guida
          massimo per giornata, per settimana e per  periodo  di  due
          settimane consecutive, nonche' una disposizione che obbliga
          il conducente a effettuare  almeno  un  periodo  di  riposo
          settimanale  regolare  per   periodo   di   due   settimane
          consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di
          riposo giornaliero non puo' in nessun caso essere inferiore
          a  un  periodo  ininterrotto  di  9  ore.  Dato  che   tali
          disposizioni garantiscono  un  riposo  adeguato,  e  tenuto
          conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni  in
          materia di applicazione, un sistema di compensazione per  i
          periodi  di  riposo  giornalieri  ridotti   non   e'   piu'
          necessario. 
            (18) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno
          della Comunita' comportano una tratta in  traghetto  o  per
          ferrovia.  Per  tali  attivita'  occorre  stabilire  regole
          chiare  e  precise  in  materia  di   periodi   di   riposo
          giornaliero e di interruzione. 
            (19) Nell'interesse della sicurezza stradale  e  per  una
          migliore osservanza delle disposizioni in  materia,  tenuto
          conto dell'aumento del volume di traffico  transfrontaliero
          nel trasporto sia di persone che di cose, e' opportuno  che
          nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali
          delle imprese si considerino anche i periodi  di  guida,  i
          periodi di riposo e le  interruzioni  effettuati  in  altri
          Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti
          disposizioni  siano  state  adeguatamente  e  completamente
          osservate. 
            (20)  La  responsabilita'  del   trasportatore   dovrebbe
          estendersi  all'impresa  di  trasporto,  sia  essa  persona
          fisica   o   giuridica,   senza   peraltro   escludere   la
          possibilita' di agire contro le persone fisiche  che  hanno
          commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro  modo
          contribuito  a  violare  le   disposizioni   del   presente
          regolamento. 
            (21) E' necessario che  i  conducenti  che  lavorano  per
          imprese di  trasporto  diverse  forniscano  a  ciascuna  di
          queste le informazioni necessarie per  permettere  loro  di
          ottemperare   agli   obblighi   previsti    dal    presente
          regolamento. 
            (22) Per incentivare il progresso sociale  ed  accrescere
          la sicurezza stradale, ogni  Stato  membro  dovrebbe  poter
          continuare  ad  adottare  determinate  misure  che  ritiene
          opportune. 
            (23)   Le   deroghe   nazionali   dovrebbero   riflettere
          l'evoluzione  nel  settore  del  trasporto  su   strada   e
          limitarsi  a  quegli  elementi  che  attualmente  non  sono
          soggetti a dinamiche concorrenziali. 
            (24)  Gli  Stati  membri  dovrebbero   stabilire   regole
          opportune per i veicoli impiegati nei servizi  regolari  di
          trasporto passeggeri operanti entro un  raggio  di  50  km.
          Tali regole  dovrebbero  garantire  un  livello  di  tutela
          adeguato per quanto attiene a tempi di guida,  interruzioni
          e periodi di riposo disciplinati. 
            (25)  Per  garantire  che  il  presente  regolamento  sia
          applicato in  modo  efficace  e'  auspicabile  che  per  il
          controllo di tutti i  servizi  regolari  passeggeri,  siano
          essi effettuati a livello nazionale o  internazionale,  sia
          adottato lo strumento di registrazione standard. 
            (26) Gli Stati  membri  dovrebbero  stabilire  il  regime
          delle  sanzioni  applicabili  in  caso  di  violazione  del
          presente  regolamento  ed   assicurare   che   esse   siano
          effettivamente  applicate.  Tali  sanzioni  devono   essere
          efficaci, proporzionate, dissuasive e non  discriminatorie.
          Nell'insieme comune di misure a  disposizione  degli  Stati
          membri dovrebbe essere prevista anche  la  possibilita'  di
          applicare il fermo al veicolo in caso di infrazione  grave.
          Le  disposizioni  del  presente  regolamento   relative   a
          sanzioni o  procedimenti  non  dovrebbero  pregiudicare  le
          norme nazionali in materia di onere della prova. 
            (27) Ai fini di un'applicazione  chiara  ed  efficace  e'
          auspicabile  garantire  regole   comuni   in   materia   di
          responsabilita' delle imprese di trasporto e dei conducenti
          in  caso  di  violazione  del  presente  regolamento.  Tale
          responsabilita' puo' tradursi in sanzioni penali, civili  o
          amministrative negli Stati membri. 
            (28) Poiche' l'obiettivo dell'azione  prospettata,  cioe'
          la definizione  di  regole  comuni  chiare  in  materia  di
          periodi di guida, interruzioni e  periodi  di  riposo,  non
          puo' essere realizzato in misura  sufficiente  dagli  Stati
          membri e puo' dunque,  vista  la  necessita'  di  un'azione
          coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario,
          la Comunita' puo' intervenire,  in  base  al  principio  di
          sussidiarieta' sancito dall'articolo  5  del  trattato.  Il
          presente regolamento si limita a quanto e'  necessario  per
          conseguire tale obiettivo in ottemperanza al  principio  di
          proporzionalita' enunciato nello stesso articolo. 
            (29) Le misure necessarie per l'attuazione  del  presente
          regolamento sono adottate secondo la decisione  1999/468/CE
          del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa  le  modalita'
          di esercizio delle competenze d'esecuzione  conferite  alla
          Commissione . 
            (30) Poiche' le disposizioni in materia  di  eta'  minima
          dei conducenti sono incluse nella  direttiva  2003/59/CE  e
          dovranno  essere  trasposte  entro  il  2009,  il  presente
          regolamento richiede  unicamente  disposizioni  transitorie
          riguardanti l'eta' minima del personale viaggiante. 
            (31) Il regolamento  (CEE)  n.  3821/85  dovrebbe  essere
          modificato allo  scopo  di  precisare  talune  disposizioni
          specifiche  relative  alle  imprese  di  trasporto   e   ai
          conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare
          le verifiche sull'osservanza  delle  norme  in  materia  di
          periodi  di  guida  e  di  riposo  ai  punti  di  controllo
          stradali. 
            (32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresi'
          modificare il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  per  quanto
          riguarda le  nuove  date  fissate  per  l'introduzione  del
          tachigrafo digitale e la  disponibilita'  della  carta  del
          conducente. 
            (33)   Con   l'introduzione   di   un   dispositivo    di
          registrazione conformemente al regolamento (CE) n.  2135/98
          e pertanto con la registrazione elettronica delle attivita'
          del conducente sulla sua scheda per un periodo di  ventotto
          giorni e del veicolo per  un  periodo  di  365  giorni,  si
          consentira' in futuro un controllo piu' rapido e  ampio  su
          strada. 
            (34) La direttiva 88/599/CEE prescrive per i controlli su
          strada  unicamente  il  controllo  dei   tempi   di   guida
          giornalieri, dei periodi  di  riposo  giornalieri  e  delle
          interruzioni.  Con  l'introduzione   di   un   sistema   di
          registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo
          vengono  memorizzati  elettronicamente  e  potranno  essere
          valutati  elettronicamente  in  loco.  Cio'  dovrebbe,  nel
          tempo, consentire un  controllo  semplice  dei  periodi  di
          riposo giornalieri, regolari  e  ridotti,  dei  periodi  di
          riposo settimanali, regolari e ridotti, nonche' dei  riposi
          ottenuti quale compensazione. 
            (35)   L'esperienza   indica   che   l'osservanza   delle
          disposizioni del presente regolamento, e in particolare del
          tempo di guida massimo prescritto su un lasso di  tempo  di
          due  settimane,  puo'  essere  garantita  solo  se  vengono
          eseguiti  controlli  stradali  efficaci  ed  effettivi   in
          relazione all'intero lasso di tempo. 
            (36)   L'applicazione   delle   disposizioni   giuridiche
          relative al tachigrafo digitale  dovrebbe  essere  coerente
          con  il  presente  regolamento   al   fine   di   garantire
          un'efficacia ottimale  in  materia  di  monitoraggio  e  di
          applicazione di  talune  disposizioni  in  materia  sociale
          relative ai trasporti stradali. 
            (37) Per ragioni di  chiarezza  e  razionalizzazione,  e'
          opportuno  abrogare  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  e
          sostituirlo con il presente regolamento, 
                    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 
                                    CAPO I 
 
                           DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 
                                  Articolo 1 
 
            Il presente  regolamento  disciplina  periodi  di  guida,
          interruzioni e periodi  di  riposo  per  i  conducenti  che
          effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al
          fine  di  armonizzare  le  condizioni  di  concorrenza  fra
          diversi  modi  di  trasporto  terrestre,  con   particolare
          riguardo al trasporto su strada, nonche' di  migliorare  le
          condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.  Il  presente
          regolamento mira inoltre  ad  ottimizzare  il  controllo  e
          l'applicazione  da  parte  degli  Stati  membri  nonche'  a
          promuovere migliori pratiche nel settore dei  trasporti  su
          strada. 
                                  Articolo 2 
 
            1. Il presente regolamento si  applica  al  trasporto  su
          strada: 
            a) di merci,  effettuato  da  veicoli  di  massa  massima
          ammissibile, compresi eventuali  rimorchi  o  semirimorchi,
          superiore a 3,5 tonnellate; oppure 
            b) di passeggeri effettuato da veicoli che,  in  base  al
          loro tipo di costruzione e  alla  loro  attrezzatura,  sono
          atti  a  trasportare  piu'  di  nove  persone  compreso  il
          conducente e destinati a tal fine. 
            2. Il presente regolamento si applica, a prescindere  dal
          paese in cui il veicolo e' immatricolato, al  trasporto  su
          strada effettuato: 
            a) esclusivamente all'interno della Comunita'; o 
            b) fra la Comunita', la Svizzera e i paesi che sono parte
          dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 
            3. L'AETR si applica, in luogo del presente  regolamento,
          alle operazioni di trasporto internazionale su  strada  che
          si svolgono in parte al di  fuori  delle  zone  di  cui  al
          precedente paragrafo 2, ai: 
            a) veicoli immatricolati nella Comunita' o in  Stati  che
          sono parte dell'AETR, per la totalita' del tragitto; 
            b) veicoli immatricolati in un paese  terzo  che  non  ha
          sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte  del  tragitto
          effettuato sul territorio della Comunita' o  di  paesi  che
          sono parte dell'AETR; 
            Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con
          quelle del presente regolamento, affinche' le  disposizioni
          principali  del   presente   regolamento   si   applichino,
          attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di  tragitto
          compiuta nel territorio della Comunita'. 
                                  Articolo 3 
 
            Il presente  regolamento  non  si  applica  ai  trasporti
          stradali effettuati a mezzo di: 
            a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
          regolare  di  linea,  il  cui  percorso  non  supera  i  50
          chilometri; 
            b) veicoli  la  cui  velocita'  massima  autorizzata  non
          supera i 40 chilometri orari; 
            c)  veicoli  di  proprieta'  delle  forze  armate,  della
          protezione civile, dei  vigili  del  fuoco  e  delle  forze
          responsabili del mantenimento  dell'ordine  pubblico  o  da
          questi noleggiati senza conducente,  nel  caso  in  cui  il
          trasporto  venga  effettuato  nell'ambito  delle   funzioni
          proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilita'; 
            d) veicoli,  compresi  quelli  usati  per  operazioni  di
          trasporto non commerciale di aiuto  umanitario,  utilizzati
          in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; 
            e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 
            f) carri attrezzi  specializzati  che  operano  entro  un
          raggio di 100 km dalla propria base operativa; 
            g) veicoli  sottoposti  a  prove  su  strada  a  fini  di
          miglioramento  tecnico,  riparazione  o   manutenzione,   e
          veicoli  nuovi  o   trasformati   non   ancora   messi   in
          circolazione; 
            h) veicoli o combinazioni di veicoli,  di  massa  massima
          ammissibile non superiore  a  7,5  tonnellate,  adibiti  al
          trasporto non commerciale di merci; 
            i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria  dei
          veicoli storici a  norma  della  legislazione  dello  Stato
          membro  nel  quale  circolano  e  sono  utilizzati  per  il
          trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. 
                                  Articolo 4 
 
            Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
          definizioni: 
            a)  «trasporto   su   strada»:   qualsiasi   spostamento,
          interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico,  a
          vuoto o a carico, di un veicolo  adibito  al  trasporto  di
          passeggeri o di merci; 
            b) «veicolo»: veicoli  a  motore,  trattori,  rimorchi  o
          semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove
          con tali termini si intende: 
            - «veicolo  a  motore»:  qualsiasi  mezzo  semovente  che
          circola  su  strada  senza  guida  di  rotaie,  normalmente
          adibito al trasporto di passeggeri o di merci, 
            - «trattore»: qualsiasi mezzo semovente  che  circola  su
          strada senza guida di rotaie, concepito in particolare  per
          tirare,  spingere  o   azionare   rimorchi,   semirimorchi,
          attrezzi o macchine, 
            - «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato  ad
          essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore, 
            -  «semirimorchio»:  un   rimorchio   privo   di   assale
          anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole
          del peso di detto rimorchio e del suo carico sia  sostenuta
          dal trattore o dal veicolo a motore; 
            c) «conducente»: chiunque  sia  addetto  alla  guida  del
          veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo
          di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo; 
            d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente  non
          puo'  guidare  o  svolgere  altre  mansioni  e  che   serve
          unicamente al suo riposo; 
            e)  «altre  mansioni»:  le   attivita'   comprese   nella
          definizione di orario di lavoro diverse dalla  «guida»,  ai
          sensi  dell'articolo  3,   lettera   a)   della   direttiva
          2002/15/CE, nonche'  qualsiasi  operazione  svolta  per  il
          medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o  al
          di fuori del settore dei trasporti; 
            f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante  il  quale
          il conducente puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            g)  «periodo   di   riposo   giornaliero»:   il   periodo
          giornaliero durante il quale il  conducente  puo'  disporre
          liberamente del suo tempo e comprende sia  il  «periodo  di
          riposo giornaliero regolare»  sia  il  «periodo  di  riposo
          giornaliero ridotto»: 
            - «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di
          riposo ininterrotto di almeno 11 ore;  in  alternativa,  il
          riposo  giornaliero  regolare  puo'  essere  preso  in  due
          periodi, il primo dei quali deve essere  di  almeno  3  ore
          senza interruzione e il  secondo  di  almeno  9  ore  senza
          interruzione, 
            - «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo  di
          riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; 
            h) «periodo di riposo settimanale»:  periodo  settimanale
          durante il quale il conducente  puo'  disporre  liberamente
          del  suo  tempo  e  designa  sia  il  «periodo  di   riposo
          settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale
          ridotto»: 
            - «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di
          riposo di almeno 45 ore; 
            - «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo  di
          riposo inferiore a 45 ore, che  puo'  essere  ridotto,  nel
          rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a
          una durata minima di 24 ore continuative; 
            i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra  le  ore
          00.00 di lunedi' e le ore 24.00 della domenica; 
            j) «tempo di guida»: la durata  dell'attivita'  di  guida
          registrata: 
            - automaticamente o semiautomaticamente  dall'apparecchio
          di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB
          del regolamento (CEE) n. 3821/85; o 
            - manualmente come richiesto dall'articolo 16,  paragrafo
          2, del regolamento (CEE) n. 3821/85. 
            k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo
          di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero
          e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra
          un periodo di riposo giornaliero e  un  periodo  di  riposo
          settimanale; 
            l) «periodo di guida  settimanale»:  il  periodo  passato
          complessivamente alla guida nel corso di una settimana; 
            m) «massa  massima  ammissibile»:  la  massa  limite  del
          veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 
            n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti  nazionali
          ed  internazionali  conformi  alla   definizione   di   cui
          all'articolo  2  del  regolamento  (CEE)  n.   684/92   del
          Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla  fissazione  di
          norme comuni per i trasporti internazionali di  viaggiatori
          effettuati con autobus ; 
            o) «multipresenza»: si  parla  di  multipresenza  quando,
          durante un periodo di guida compreso  fra  due  periodi  di
          riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo  di  riposo
          giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci  sono  a
          bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la  prima  ora
          di multipresenza la presenza di un  secondo  conducente  e'
          facoltativa, ma per il resto del periodo e' obbligatoria; 
            p) «impresa di trasporto»: persona  fisica  o  giuridica,
          associazione  o  gruppo  di  persone   senza   personalita'
          giuridica, con o senza scopo di lucro,  o  altro  organismo
          ufficiale,  dotato  di  propria  personalita'  giuridica  o
          facente capo ad un organismo che ne e' dotato, che effettua
          trasporti su strada, sia per  conto  terzi  che  per  conto
          proprio. 
            q) «periodo di guida»: il periodo  complessivo  di  guida
          che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia
          a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione  fino
          al periodo di riposo o interruzione successivi. Il  periodo
          di guida puo' essere ininterrotto o frammentato. 
                                    CAPO II 
 
          PERSONALE  VIAGGIANTE,  TEMPI  DI  GUIDA,  INTERRUZIONI   E
                               PERIODI DI RIPOSO 
 
                                  Articolo 5 
 
            1. L'eta' minima dei conducenti e' fissata a 18 anni. 
            2. L'eta' minima degli assistenti alla guida e' fissata a
          18 anni. Ogni Stato membro  puo'  tuttavia  ridurre  l'eta'
          minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purche': 
            a) il trasporto sia effettuato in un unico  Stato  membro
          ed entro un raggio  di  50  km  dalla  base  operativa  del
          veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro
          tale raggio; 
            b) la riduzione dell'eta'  minima  miri  alla  formazione
          professionale; e 
            c)  nel  rispetto   dei   limiti   fissati   in   materia
          d'occupazione  dalle  disposizioni  nazionali  dello  Stato
          membro. 
                                  Articolo 6 
 
            1. Il periodo di guida giornaliero non  deve  superare  9
          ore. 
            Il periodo di  guida  giornaliero  puo'  tuttavia  essere
          esteso fino a 10 ore, non piu' di due volte nell'arco della
          settimana. 
            2. Il periodo di guida settimanale non deve  superare  56
          ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo  di  cui
          alla direttiva 2002/15/CE. 
            3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in  un
          periodo di due settimane consecutive non deve  superare  90
          ore. 
            4.  I  periodi  di  guida   giornalieri   e   settimanali
          comprendono tutti i periodi passati alla  guida  sia  nella
          Comunita' che nei paesi terzi. 
            5. Il conducente  registra  fra  le  «altre  mansioni»  i
          periodi  di  cui  all'articolo  4,  lettera  e),  e  quelli
          trascorsi alla guida di un  veicolo  usato  per  operazioni
          commerciali che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del
          presente regolamento, nonche' i tempi di  «disponibilita'»,
          di cui  all'articolo  15,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
          regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo
          giornaliero  o  settimanale  effettuato.  Tali  dati   sono
          inseriti manualmente sul  foglio  di  registrazione  o  sul
          tabulato, o  grazie  al  dispositivo  di  inserimento  dati
          manuale dell'apparecchio di controllo. 
                                  Articolo 7 
 
            Dopo un periodo di guida  di  quattro  ore  e  mezza,  il
          conducente osserva  un'interruzione  di  almeno  45  minuti
          consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 
            Questa   interruzione   puo'   essere    sostituita    da
          un'interruzione   di   almeno   15   minuti,   seguita   da
          un'interruzione di almeno 30 minuti:  le  due  interruzioni
          sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. 
                                  Articolo 8 
 
            1.  I  conducenti  rispettano   i   periodi   di   riposo
          giornalieri e settimanali. 
            2. I conducenti devono aver effettuato un  nuovo  periodo
          di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal  termine  del
          precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. 
            Se la parte di periodo di riposo  giornaliero  effettuata
          entro le previste 24 ore e' di almeno 9 ore ma inferiore  a
          11,  tale  periodo  di  riposo  e'  considerato  un  riposo
          giornaliero ridotto. 
            3.  Un  periodo  di  riposo   giornaliero   puo'   essere
          prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale
          regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 
            4. I  conducenti  non  possono  effettuare  piu'  di  tre
          periodi di riposo giornaliero ridotto tra  due  periodi  di
          riposo settimanale. 
            5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2,  in  caso
          di multipresenza i conducenti  devono  aver  effettuato  un
          nuovo  periodo  di  riposo  giornaliero  di  almeno  9  ore
          nell'arco di 30 ore dal termine di  un  periodo  di  riposo
          giornaliero o settimanale. 
            6. Nel corso di due settimane  consecutive  i  conducenti
          effettuano almeno: 
            - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure 
            - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo
          di  riposo  settimanale  ridotto  di  almeno  24  ore.   La
          riduzione e' tuttavia compensata  da  un  tempo  di  riposo
          equivalente preso  entro  la  fine  della  terza  settimana
          successiva alla settimana in questione. 
            Il periodo di riposo settimanale comincia al  piu'  tardi
          dopo sei periodi di  24  ore  dal  termine  del  precedente
          periodo di riposo settimanale. 
            6 bis. In deroga alle disposizioni del  paragrafo  6,  il
          conducente che effettua un singolo servizio occasionale  di
          trasporto internazionale di passeggeri, quale definito  nel
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme  comuni  per
          l'accesso  al  mercato  internazionale   dei   servizi   di
          trasporto effettuati con autobus ,  puo'  rinviare  il  suo
          periodo di riposo settimanale di dodici periodi di  24  ore
          consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo  di
          riposo settimanale regolare, a condizione che: 
            a)  il  servizio  abbia  una  durata  di  almeno  24  ore
          consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo  a  cui
          si applica il presente regolamento diverso da quello in cui
          il servizio ha avuto inizio; 
            b) dopo il ricorso alla deroga il  conducente  usufruisca
          di: 
            i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure 
            ii) un periodo  regolare  di  riposo  settimanale  ed  un
          periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore.  La
          riduzione e' tuttavia compensata da un equivalente  periodo
          di riposo ininterrotto entro la fine della terza  settimana
          successiva al termine del periodo di deroga; 
            c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito  di  un
          apparecchio  di  controllo   conformemente   ai   requisiti
          dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonche' 
            d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00
          e le 6:00, vi siano piu' conducenti  a  bordo  del  veicolo
          oppure il periodo  di  guida  di  cui  all'articolo  7  sia
          ridotto a tre ore. 
            La Commissione sorveglia  con  attenzione  il  ricorso  a
          detta deroga al fine  di  garantire  che  siano  rispettate
          condizioni  molto  rigorose  di  sicurezza   stradale,   in
          particolare   controllando   che   il   tempo   di    guida
          complessivamente  accumulato  durante  il  periodo  coperto
          dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4  dicembre  2012,
          la Commissione elabora  una  relazione  in  cui  valuta  le
          conseguenze della deroga per quanto riguarda  la  sicurezza
          stradale  e  gli  aspetti  sociali.  Qualora   lo   ritenga
          opportuno, la Commissione propone le relative modifiche  al
          presente regolamento. 
            7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di  un  periodo
          di riposo settimanale  ridotto  e'  attaccato  a  un  altro
          periodo di riposo di almeno 9 ore. 
            8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli
          settimanali ridotti possono essere effettuati nel  veicolo,
          purche' questo sia dotato delle opportune attrezzature  per
          il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 
            9. Un periodo di  riposo  settimanale  che  cade  in  due
          settimane puo' essere conteggiato in una delle due, ma  non
          in entrambe. 
                                  Articolo 9 
 
            1.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  8,  il
          conducente che accompagna un  veicolo  trasportato  da  una
          nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua
          un periodo di riposo  giornaliero  regolare,  puo'  durante
          tale  periodo  di  riposo  effettuare  altre  attivita'  al
          massimo  in  due  occasioni  e  per  non  piu'  di   un'ora
          complessivamente. Nel  corso  di  tale  riposo  giornaliero
          regolare il conducente dispone  di  una  branda  o  di  una
          cuccetta. 
            2. Il tempo impiegato dal  conducente  per  rendersi  sul
          luogo ove prende in  consegna  un  veicolo  rientrante  nel
          campo di  applicazione  del  presente  regolamento,  o  per
          ritornarne  se  il  veicolo  non  si  trova  nel  luogo  di
          residenza del conducente ne' presso la  sede  di  attivita'
          del  datore  di  lavoro  da  cui  egli  dipende,   non   e'
          considerato come riposo  o  interruzione,  a  meno  che  il
          conducente si trovi su una nave traghetto  o  un  convoglio
          ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. 
            3. Il tempo impiegato dal conducente  alla  guida  di  un
          veicolo  non  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del
          presente regolamento per rendersi sul luogo ove  prende  in
          consegna un veicolo rientrante nel  campo  di  applicazione
          del presente regolamento, o per ritornarne  se  il  veicolo
          non si trova nel luogo  di  residenza  del  conducente  ne'
          presso la sede di attivita' del datore  di  lavoro  da  cui
          egli dipende, e' considerato come «altre mansioni». 
                                   CAPO III 
 
                   RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DI TRASPORTO 
 
                                  Articolo 10 
 
            1. E' vietato alle  imprese  di  trasporto  retribuire  i
          conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni
          di salario in base alle distanze  percorse  e/o  al  volume
          delle merci trasportate, se queste  retribuzioni  siano  di
          natura tale da mettere in pericolo  la  sicurezza  stradale
          e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento. 
            2. Le imprese di trasporto  organizzano  l'attivita'  dei
          conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che  essi
          possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n.
          3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le  imprese
          di  trasporto  forniscono  ai   conducenti   le   opportune
          istruzioni ed effettuano controlli regolari  per  garantire
          che siano rispettate le disposizioni del regolamento  (CEE)
          n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. 
            3. Le imprese  di  trasporto  sono  responsabili  per  le
          infrazioni  commesse  dai  rispettivi   conducenti,   anche
          qualora l'infrazione sia stata commessa sul  territorio  di
          un altro Stato membro o di un paese terzo. 
            Fatto salvo il diritto degli Stati membri di  considerare
          le imprese  di  trasporto  pienamente  responsabili,  detti
          Stati  membri  possono  subordinare  tale   responsabilita'
          all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da  parte  dell'impresa.
          Gli Stati membri possono tener  conto  di  ogni  prova  per
          dimostrare che  l'impresa  di  trasporto  non  puo'  essere
          ragionevolmente  considerata  responsabile  dell'infrazione
          commessa. 
            4. Le  imprese,  i  caricatori,  gli  spedizionieri,  gli
          operatori turistici, i  capifila,  i  subappaltatori  e  le
          agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli
          orari di lavoro concordati contrattualmente siano  conformi
          al presente regolamento. 
            5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati
          di apparecchi di controllo in conformita' dell'allegato  IB
          del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel  campo
          di applicazione del presente regolamento: 
            i)  garantisce  che  tutti  i   dati   pertinenti   siano
          trasferiti  dall'unita'  di  bordo  e   dalla   carta   del
          conducente  secondo  la  frequenza  stabilita  dallo  Stato
          membro, e  che  siano  trasferiti  con  maggiore  frequenza
          affinche' vengano trasferiti tutti  i  dati  relativi  alle
          attivita'  intraprese  dall'impresa,  o  per  conto   della
          stessa; 
            ii)  garantisce  che  tutti  i  dati   trasferiti   tanto
          dall'unita' di bordo  quanto  dalla  carta  del  conducente
          siano conservati per almeno 12  mesi  successivamente  alla
          registrazione  e,  se  un  addetto  ai  controlli   dovesse
          richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o  a
          distanza, presso i locali dell'impresa; 
            b) Nel presente  paragrafo,  il  termine  «trasferimento»
          corrisponde alla definizione di cui all'allegato  IB,  capo
          I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85. 
            c) Il periodo massimo entro il quale  i  dati  pertinenti
          sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto
          i)  e'  stabilito  dalla  Commissione  conformemente   alla
          procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. 
                                    CAPO IV 
 
                                    DEROGHE 
 
                                  Articolo 11 
 
            Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi
          di riposo minimi  superiori  o  periodi  di  guida  massimi
          inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a  9  per  i
          trasporti  su  strada  effettuati  interamente   sul   loro
          territorio. Cosi' facendo gli Stati membri tengono conto di
          pertinenti contratti collettivi o  altri  accordi  conclusi
          tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente
          regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito
          di operazioni di trasporto internazionale. 
                                  Articolo 12 
 
            A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e
          per poter raggiungere un punto  di  sosta  appropriato,  il
          conducente puo' derogare alle disposizioni  degli  articoli
          da 6  a  9  nei  limiti  necessari  alla  protezione  della
          sicurezza delle persone, del veicolo o del suo  carico.  Il
          conducente  indica  a  mano  sul  foglio  di  registrazione
          dell'apparecchio     di     controllo,     nel     tabulato
          dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il
          motivo della deroga a dette disposizioni al piu' tardi  nel
          momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. 
                                  Articolo 13 
 
            1. Purche' cio' non pregiudichi  gli  obiettivi  indicati
          all'articolo 1, ogni Stato membro  puo'  concedere  deroghe
          alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle  a
          condizioni  individuali,  per  il  suo  territorio  o,  con
          l'accordo degli Stati interessati,  per  il  territorio  di
          altri Stati membri,  applicabili  ai  trasporti  effettuati
          impiegando: 
            a) veicoli di proprieta' delle autorita' pubbliche, o  da
          queste  noleggiati  senza  conducente,   e   destinate   ad
          effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a
          imprese private di trasporto; 
            b) veicoli utilizzati o noleggiati  senza  conducente  da
          imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o  di
          pesca  per  trasporto  di  merci  nell'ambito  della   loro
          specifica attivita' professionale entro un raggio di 100 km
          dal luogo ove ha sede l'impresa; 
            c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attivita'
          agricole o forestali entro un raggio di 100  km  dal  luogo
          dove e' basata l'impresa che e' proprietaria del veicolo  o
          l'ha preso a noleggio o in leasing; 
            d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
          autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: 
            - dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo
          2, paragrafo 13, della direttiva  97/67/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,  concernente
          regole comuni per  lo  sviluppo  del  mercato  interno  dei
          servizi  postali  comunitari  e  il   miglioramento   della
          qualita'  del  servizio  per  la  consegna  di   spedizioni
          nell'ambito del servizio universale, oppure 
            - per trasporto di materiale  o  attrezzature  utilizzati
          dal conducente nell'esercizio della sua professione. 
            Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di
          50 km dal luogo ove e' basata l'impresa e a condizione  che
          la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale
          del conducente; 
            e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie
          non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto
          del territorio nazionale mediante ponte, guado  o  galleria
          che consentano il passaggio di veicoli a motore; 
            f)  veicoli  elettrici  o  alimentati  a  gas  liquido  o
          naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa  massima
          autorizzata,   compresa   quella   dei   rimorchi   o   dei
          semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate  ed  impiegati
          entro un raggio di 50 km dal luogo ove e' basata l'impresa; 
            g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della
          patente   di   guida   o   dell'attestato   di    idoneita'
          professionale  e  per  il  relativo  esame,   purche'   non
          utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di
          lucro; 
            h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi  fognari,  di
          protezione contro le  inondazioni,  di  manutenzione  della
          rete  idrica,  elettrica  e  del  gas,  di  manutenzione  e
          controllo della rete  stradale,  di  nettezza  urbana,  dei
          telegrafi,  dei  telefoni,  della  radiodiffusione,   della
          televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
          televisione o radio; 
            i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per
          il trasporto di passeggeri senza fini commerciali; 
            j) veicoli speciali che trasportano materiale per  circhi
          o parchi di divertimenti; 
            k) veicoli  progettuali  mobili  dotati  di  attrezzature
          speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da
          fermi, per fini didattici; 
            l) veicoli impiegati per  la  raccolta  del  latte  nelle
          fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di
          latte o di prodotti  lattieri  destinati  all'alimentazione
          animale; 
            m) veicoli speciali adibiti al trasporto  di  denaro  e/o
          valori; 
            n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di  animali  o
          di carcasse non destinate al consumo umano; 
            o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno
          di  centri  di  smistamento  quali  porti,   interporti   e
          terminali ferroviari; 
            p) veicoli utilizzati per il trasporto  di  animali  vivi
          dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati
          ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri. 
            2.  Gli  Stati  membri  informano  la  Commissione  delle
          deroghe concesse in base al  paragrafo  1;  la  Commissione
          provvede a informarne gli altri Stati membri. 
            3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di  cui
          all'articolo 1 e di tutelare opportunamente  i  conducenti,
          uno  Stato  membro,  previa  approvazione  da  parte  della
          Commissione, puo' concedere sul suo territorio  deroghe  di
          importanza minore al presente  regolamento  per  i  veicoli
          utilizzati  in  zone  prestabilite  con  una  densita'   di
          popolazione  inferiore  a  cinque  persone  per  chilometro
          quadrato, nei casi seguenti: 
            - servizi regolari nazionali di trasporto  passeggeri,  i
          cui orari siano confermati dalle  autorita'  (in  tal  caso
          possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle
          interruzioni); e 
            - operazioni nazionali di trasporto merci su strada,  per
          conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato
          unico  e  sono  necessarie  per  mantenere  alcuni  settori
          dell'industria   sul   territorio   interessato,   ove   le
          disposizioni di deroga del presente  regolamento  impongono
          un raggio massimo di 100 km. 
            Il trasporto su  strada  ai  fini  di  tale  deroga  puo'
          comprendere un transito ad una zona  con  una  densita'  di
          popolazione pari o superiore a  5  persone  per  chilometro
          quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La  natura  e
          la portata di tali misure devono essere proporzionate. 
                                  Articolo 14 
 
            1.  Gli  Stati  membri,   previa   autorizzazione   della
          Commissione,  possono   derogare   all'applicazione   delle
          disposizioni degli articoli  da  6  a  9  per  i  trasporti
          effettuati in circostanze eccezionali,  purche'  la  deroga
          non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1. 
            2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una
          deroga temporanea,  per  un  periodo  non  superiore  a  30
          giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. 
            3. La Commissione informa gli altri Stati membri di  ogni
          deroga concessa in base al presente articolo. 
                                  Articolo 15 
 
            Per i conducenti  dei  veicoli  di  cui  all'articolo  3,
          lettera a), gli Stati  membri  provvedono  all'adozione  di
          regole nazionali che, nel disciplinare  periodi  di  guida,
          interruzioni e periodi di riposo obbligatori,  garantiscano
          un opportuno livello di tutela. 
                                    CAPO V 
 
                       PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI 
 
                                  Articolo 16 
 
            1.   Qualora   non   risulti   installato   nel   veicolo
          l'apparecchio di controllo previsto dal  regolamento  (CEE)
          n. 3821/85, i paragrafi 2 e  3  del  presente  articolo  si
          applicano: 
            a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e 
            b)   ai   servizi   regolari   passeggeri,   in    ambito
          internazionale, i cui capolinea si trovano a non piu' di 50
          km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati  membri  e
          che effettuano complessivamente un percorso non superiore a
          100 km. 
            2. L'impresa di trasporto tiene un orario di  servizio  e
          un registro di servizio dal quale  debbono  risultare,  per
          ciascun conducente,  nome,  sede  di  assegnazione  nonche'
          l'orario prestabilito dei  vari  periodi  di  guida,  delle
          altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilita'. 
            Ogni  conducente  addetto  ad  un  servizio  di  cui   al
          paragrafo 1 e'  munito  di  un  estratto  del  registro  di
          servizio e di una copia dell'orario di servizio. 
            3. Il registro di servizio: 
            a) contiene tutte le indicazioni di cui al  paragrafo  2,
          per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti;
          tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari  di
          un mese al massimo; 
            b) e' firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da
          un suo delegato; 
            c) e' conservato dall'impresa di trasporto  per  un  anno
          dalla scadenza del periodo cui si riferisce;  su  richiesta
          dell'interessato l'impresa da' al  conducente  un  estratto
          del registro di servizio; ed 
            d) e' presentato e consegnato su richiesta di un  addetto
          autorizzato. 
                                  Articolo 17 
 
            1. Per  permettere  alla  Commissione  di  elaborare  una
          relazione biennale sull'attuazione  da  parte  degli  Stati
          membri del presente regolamento e del regolamento (CEE)  n.
          3821/85, nonche' sull'evoluzione dei  settori  considerati,
          gli Stati membri comunicano alla Commissione le  necessarie
          informazioni,  utilizzando  il  formulario  tipo  stabilito
          dalla decisione 93/173/CEE. 
            2.  Le  informazioni   devono   essere   trasmesse   alla
          Commissione entro il 30 settembre dell'anno  successivo  al
          biennio cui la relazione si riferisce. 
            3. Detta relazione indica in  che  misura  si  sia  fatto
          ricorso alle disposizioni di deroga di cui all'articolo 13. 
            4. La Commissione trasmette la relazione al  Consiglio  e
          al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del
          biennio cui questa si riferisce. 
            Per il formulario tipo di cui al presente paragrafo, vedi
          il modello di cui all'allegato della decisione 2009/810/CE,
          ai sensi di quanto disposto dal suo articolo 1. 
                                  Articolo 18 
 
            Gli Stati  membri  adottano  le  disposizioni  necessarie
          all'attuazione del presente regolamento. 
                                  Articolo 19 
 
            1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni  applicabili
          in caso  di  infrazione  delle  disposizioni  del  presente
          regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i
          provvedimenti necessari  a  garantirne  l'applicazione.  Le
          sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive
          e non  discriminatorie.  Nessuna  infrazione  del  presente
          regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e'  soggetta
          a  piu'  d'una  sanzione  o  procedura.  Gli  Stati  membri
          notificano  alla  Commissione  tali  provvedimenti   e   le
          disposizioni in materia di sanzioni entro la  data  di  cui
          all'articolo 29, secondo comma. La Commissione  ne  informa
          gli Stati membri. 
            2. Uno Stato membro autorizza le autorita'  competenti  a
          infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente  per
          un'infrazione al  presente  regolamento  rilevata  sul  suo
          territorio e per la quale non sia gia'  stata  imposta  una
          sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa
          sul territorio di un altro  Stato  membro  o  di  un  paese
          terzo. 
            In  via   eccezionale,   allorquando   viene   constatata
          un'infrazione: 
            - che non e' stata commessa sul  territorio  dello  Stato
          membro interessato, e 
            - che e' stata commessa da un'impresa stabilita o  da  un
          conducente la cui sede di lavoro e'  situata  in  un  altro
          Stato membro o in un paese terzo, 
            fino al  1°  gennaio  2009  uno  Stato  membro,  anziche'
          imporre  una   sanzione,   puo'   notificare   l'infrazione
          all'autorita' competente dello Stato  membro  o  del  paese
          terzo in cui l'impresa e' stabilita o il conducente  ha  la
          sua sede di lavoro. 
            3.  Allorche'  uno  Stato  membro  avvia  procedimenti  o
          infligge una sanzione per una particolare infrazione,  esso
          fornisce per iscritto al conducente le debite prove. 
            4. Gli Stati membri provvedono affinche'  un  sistema  di
          sanzioni  proporzionate,  che  possono  includere  sanzioni
          pecuniarie,  si  applichi  nei  casi  di  inosservanza  del
          presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85  da
          parte  delle  imprese  o  dei  caricatori,   spedizionieri,
          operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie  di
          collocamento conducenti ad esse associati. 
                                  Articolo 20 
 
            1. Il conducente conserva le prove fornite da  uno  Stato
          membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti  per
          un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la  medesima
          infrazione del presente  regolamento  sia  soggetta  ad  un
          secondo  procedimento   o   sanzione   conformemente   alle
          disposizioni del presente regolamento. 
            2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo  1
          su richiesta. 
            3. Il conducente che presti la propria  attivita'  presso
          diverse imprese di trasporto e' tenuto a fornire a ciascuna
          di  esse  le  informazioni  necessarie  per  garantire   il
          rispetto delle disposizioni del capo II. 
                                  Articolo 21 
 
            Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che
          vi sia stata una violazione del presente  regolamento  tale
          da poter chiaramente compromettere la  sicurezza  stradale,
          lo Stato membro  da'  potere  all'autorita'  competente  di
          procedere al fermo  del  veicolo  in  questione  fino  alla
          rimozione della causa della violazione.  Gli  Stati  membri
          possono obbligare il conducente ad osservare un periodo  di
          riposo giornaliero. Gli Stati membri, se del caso,  possono
          inoltre  ritirare,  sospendere  o   limitare   la   licenza
          dell'impresa qualora essa sia stabilita nello Stato  membro
          in questione o ritirare, sospendere o limitare  la  patente
          di  guida  del  conducente.  La  Commissione,   deliberando
          secondo la procedura di cui all'articolo 24,  paragrafo  2,
          sviluppa orientamenti volti  a  promuovere  un'applicazione
          armonizzata delle disposizioni del presente articolo. 
                                  Articolo 22 
 
            1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca  ai
          fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  e  del
          relativo controllo. 
            2.  Le  competenti  autorita'  degli  Stati   membri   si
          comunicano  periodicamente  le   informazioni   disponibili
          concernenti: 
            a) le violazioni delle disposizioni del capo II  commesse
          da non residenti e le eventuali sanzioni applicate; 
            b) eventuali sanzioni applicate da uno  Stato  membro  ai
          propri residenti per tale genere di violazioni commesse  in
          altri Stati membri. 
            3. Gli Stati membri inviano  periodicamente  informazioni
          pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello
          nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla
          Commissione, che mette  tali  informazioni  a  disposizione
          degli altri Stati membri in forma elettronica. 
            4. La Commissione  facilita  il  dialogo  tra  gli  Stati
          membri  in  materia  di  interpretazione   e   applicazione
          nazionali del  presente  regolamento  per  il  tramite  del
          comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1. 
                                  Articolo 23 
 
            La Comunita' intraprende con i paesi  terzi  i  negoziati
          che risultassero necessari per l'applicazione del  presente
          regolamento. 
                                  Articolo 24 
 
            1. La Commissione e' assistita dal comitato  istituito  a
          norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento  (CEE)
          n. 3821/ 85. 
            2. Nei casi in  cui  e'  fatto  riferimento  al  presente
          paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della  decisione
          1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. 
            3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 
                                  Articolo 25 
 
            1.  Su  richiesta  di  uno  Stato  membro  o  di  propria
          iniziativa, la Commissione: 
            a)  procede  all'esame  dei  casi   in   cui   sussistono
          differenze nelle  modalita'  di  attuazione  ed  esecuzione
          delle disposizioni del presente regolamento, in particolare
          sui periodi di  guida,  le  interruzioni  e  i  periodi  di
          riposo; 
            b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento  al
          fine di favorire un approccio comune. 
            2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la  Commissione
          adotta  una   decisione   in   merito   ad   un   approccio
          raccomandato,  in  applicazione  della  procedura  di   cui
          all'articolo 24, paragrafo  2.  Essa  comunica  la  propria
          decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli  Stati
          membri. 
                                    CAPO VI 
 
                              DISPOSIZIONI FINALI 
 
                                  Articolo 26 
 
            Il regolamento (CEE) n. 3821/85 e' modificato come segue: 
            1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                                  «Articolo 2 
 
            Ai fini del presente  regolamento  vengono  applicate  le
          definizioni figuranti all'articolo 4 del  regolamento  (CE)
          n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
          marzo   2006,   relativo   all'armonizzazione   di   alcune
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio  (CEE)
          n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 .» 
            2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
            «1. L'apparecchio di controllo e'  montato  e  utilizzato
          sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o
          di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione
          dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
          561/2006. I veicoli di cui all'articolo  16,  paragrafo  1,
          del regolamento (CE) n. 561/2006  e  i  veicoli  che  erano
          stati esonerati dal campo di applicazione  del  regolamento
          (CEE) n. 3820/85 ma che non  lo  sono  piu'  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo  fino
          al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito. 
            2. Gli Stati membri possono esonerare i  veicoli  di  cui
          all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del  regolamento  (CE)  n.
          561/2006 dall'applicazione del presente regolamento. 
            3. Previa autorizzazione  della  Commissione,  gli  Stati
          membri possono  esonerare  dall'applicazione  del  presente
          regolamento i  veicoli  utilizzati  per  le  operazioni  di
          trasporto di cui all'articolo 14 del  regolamento  (CE)  n.
          561/2006.» 
            3) All'articolo 14, il  paragrafo  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «2. L'impresa conserva  i  fogli  di  registrazione  e  i
          tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i  tabulati
          per conformarsi all'articolo 15,  paragrafo  1,  in  ordine
          cronologico e in forma leggibile per un periodo  di  almeno
          un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia
          ai  conducenti  interessati  che  ne  facciano   richiesta.
          L'impresa fornisce altresi' copie dei dati scaricati  dalle
          carte del  conducente  ai  conducenti  interessati  che  le
          richiedono e gli  stampati  di  dette  copie.  I  fogli,  i
          tabulati e i dati scaricati sono  esibiti  o  consegnati  a
          richiesta degli agenti incaricati del controllo.» 
            4) L'articolo 15 e' modificato come segue: 
            - Al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: 
            «Ove  la  carta  del  conducente  sia  danneggiata,   non
          funzioni  correttamente  o  non   sia   in   possesso   del
          conducente, quest'ultimo deve: 
            a) all'inizio del viaggio, stampare  le  indicazioni  del
          veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato: 
            i)  informazioni  che  consentono  di   identificare   il
          conducente (nome, numero della carta del conducente o della
          patente di guida), compresa la firma; 
            ii) i periodi di cui al paragrafo  3,  secondo  trattino,
          lettere b), c) e d). 
            b) al  termine  del  viaggio,  stampare  le  informazioni
          relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di
          controllo,  registrare  i  periodi   di   altre   mansioni,
          disponibilita' e riposo rispetto  al  tabulato  predisposto
          all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e
          riportare su tale documento gli elementi che consentano  di
          identificare il conducente (nome, numero  della  carta  del
          conducente o della patente di guida), compresa la firma del
          conducente.» 
            - Al paragrafo 2, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «Quando i conducenti si allontanano  dal  veicolo  e  non
          sono pertanto  in  grado  di  utilizzare  l'apparecchio  di
          controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di
          cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e  d),
          devono: 
            a) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
          conformita' dell'allegato I, essere inseriti sul foglio  di
          registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o
          in  altro  modo,   in   maniera   leggibile   ed   evitando
          l'insudiciamento del foglio; oppure 
            b) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
          conformita' dell'allegato IB, essere inseriti  sulla  carta
          del conducente grazie al dispositivo  di  inserimento  dati
          manuale dell'apparecchio di controllo. 
            Se vi e' piu' di un conducente a bordo del veicolo munito
          di apparecchio di controllo  in  conformita'  dell'allegato
          IB, essi provvedono a inserire le loro carte di  conducente
          nella fessura giusta del tachigrafo.» 
            - Al paragrafo 3, le lettere  b)  e  c)  sono  sostituite
          dalle seguenti: 
            «b)  "altre  mansioni",  ossia  attivita'  diverse  dalla
          guida,  secondo  la  definizione  di  cui  all'articolo  3,
          lettera  a),  della  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11  marzo  2002,  concernente
          l'organizzazione dell'orario di lavoro  delle  persone  che
          effettuano operazioni mobili di autotrasporto  ,  ed  anche
          altre attivita' per lo stesso o un altro datore di  lavoro,
          all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono
          essere registrate sotto il simbolo . 
            c) "i tempi di disponibilita'" secondo la definizione  di
          cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva  2002/15/CE
          devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo .» 
            - Il paragrafo 4 e' abrogato. 
            - Il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7. a) Il conducente, quando guida un veicolo  munito  di
          un apparecchio di controllo conforme all'allegato  I,  deve
          essere in grado di presentare, su richiesta  degli  addetti
          ai controlli: 
            i) i fogli di registrazione della settimana  in  corso  e
          quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni
          precedenti, 
            ii) la  carta  del  conducente  se  e'  titolare  di  una
          siffatta carta, e 
            iii) ogni registrazione manuale e  tabulato  fatti  nella
          settimana in corso e nei quindici giorni  precedenti,  come
          richiesto dal presente regolamento e dal  regolamento  (CE)
          n. 561/2006. 
            Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo  di
          cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in  corso
          e i ventotto giorni precedenti. 
            b) Il conducente, quando guida un veicolo  munito  di  un
          apparecchio di controllo  conforme  all'allegato  IB,  deve
          essere in grado di presentare, su richiesta  degli  addetti
          ai controlli: 
            i) la carta di conducente di cui e' titolare, 
            ii) ogni registrazione manuale e tabulato  fatti  durante
          la settimana in corso e  nei  quindici  giorni  precedenti,
          come stabilito dal presente regolamento e  dal  regolamento
          (CE) n. 561/ 2006, e 
            iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo  stesso
          periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in  tale
          periodo abbia guidato un veicolo munito di  un  apparecchio
          di controllo conforme all'allegato I. 
            Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo  di
          cui al punto ii) comprenderanno la giornata in  corso  e  i
          ventotto giorni precedenti. 
            c) Un agente abilitato al controllo  puo'  verificare  il
          rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006   attraverso
          l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o
          stampati che  sono  stati  registrati  dall'apparecchio  di
          controllo o tramite la carta del conducente o,  in  assenza
          di essi, attraverso l'esame di  qualsiasi  altro  documento
          probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una
          delle disposizioni quali quelle  di  cui  all'articolo  16,
          paragrafi 2 e 3.» 
                                  Articolo 27 
 
            Il regolamento (CE) n. 2135/98 e' modificato come segue: 
            1.  All'articolo  2,  paragrafo  1,  la  lettera  a)   e'
          sostituita dalla seguente: 
            «1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
          del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,    del    15    marzo    2006,    relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che  modifica
          i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  3821/85  e  (CE)  n.
          2135/98 , i veicoli immessi in circolazione  per  la  prima
          volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo
          conforme alle  disposizioni  di  cui  all'allegato  IB  del
          regolamento (CEE) n. 3821/85.»; 
            2. All'articolo 2,  il  paragrafo  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «2. Gli Stati membri adottano le  misure  necessarie  per
          poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo
          giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE)
          n. 561/2006.» 
                                  Articolo 28 
 
            Il regolamento (CEE) n. 3820/85 e' abrogato e  sostituito
          dal presente regolamento. 
            Cio' nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5  del
          regolamento  (CEE)  n.  3820/85  continuano  ad  essere  di
          applicazione sino alle  date  stabilite  dall'articolo  15,
          paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE. 
                                  Articolo 29 
 
            Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007,
          ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo  5,  dell'articolo
          26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo  27,  che  entrano  in
          vigore il 1° maggio 2006. 
            Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti  i  suoi
          elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
          membri. 
            Comma 2: 
            - Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 176  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            22. Alle violazioni  di  cui  al  comma  19  consegue  la
          sanzione accessoria della revoca della patente di  guida  e
          del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di  tre
          mesi. In caso di reiterazione delle  violazioni,  in  luogo
          del fermo amministrativo, consegue la  sanzione  accessoria
          della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano  le
          norme di cui al capo I, sezione II, del titolo  VI.  Quando
          si tratti di violazione delle  disposizioni  del  comma  1,
          lettere c) e d), alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente di guida per un periodo da due  a
          sei mesi. 
            Comma 3: 
            Si riporta il testo della legge 6  marzo  1976,  n.  112,
          Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 17 aprile  1976,
          n. 102 : 
            1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a
          ratificare  l'accordo  europeo  relativo  alle  prestazioni
          lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
          internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo,
          firmato a Ginevra il 1° luglio 1970. 
            2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di  cui
          all'articolo precedente a decorrere dalla  sua  entrata  in
          vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso. 
                           Traduzione non ufficiale 
 
          ACCORDO europeo relativo alle prestazioni lavorative  degli
          equipaggi dei veicoli addetti ai  trasportl  internazionali
                               su strada (AETR) 
 
            N.B. -  I  testi  facenti  fede  sono  unicamente  quelli
          indicati nell'accordo. 
            Le Parti contraenti, 
            Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei
          trasporti internazionali su  strada  di  viaggiatori  e  di
          merci, 
            Convinte della  necessita'  di  accrescere  la  sicurezza
          della  circolazione  stradale,  di   regolamentare   alcune
          condizioni  delle  prestazioni  lavorative  nei   trasporti
          internazionali  su   strada   conformemente   ai   principi
          dell'Organizzazione  Internazionale   del   Lavoro   e   di
          concordare alcune misure per assicurare il rispetto di  una
          tale regolamentazione, 
            Hanno convenuto quanto segue: 
                                  Articolo 1 
 
                                  Definizioni 
 
            Ai sensi del presente Accordo, si intende: 
            a) per  «veicolo»,  ogni  automobile  o  rimorchio;  tale
          termine comprende ogni complesso di veicoli; 
            b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un  motore
          a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che
          serve normalmente al trasporto su strada di  persone  o  di
          merci alla trazione su strada di veicoli utilizzati per  il
          trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende
          i trattori agricoli; 
            c) per «rimorchio»,  ogni  veicolo  destinato  ad  essere
          agganciato  a  un'automobile;  tale  termine  comprende   i
          semi-rimorchi; 
            d) per  «semi-rimorchio»,  ogni  rimorchio  destinato  ad
          essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte
          poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso
          e  del  peso  del  suo  carico  sia  sopportato  da   detta
          automobile; 
            e) per «complesso di veicoli», i veicoli  agganciati  che
          circolano su strada come una sola unita'; 
            f) per «peso massimo autorizzato», il  peso  massimo  del
          veicolo  carico,  dichiarato   ammissibile   dall'autorita'
          competente  dello   Stato   nel   quale   il   veicolo   e'
          immatricolato; 
            g) per «trasporto su strada», 
            i) ogni spostamento su strada  di  un  veicolo,  vuoto  o
          carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di
          piu' di otto posti a sedere oltre al posto del conducente; 
            ii) ogni spostamento su strada di  un  veicolo,  vuoto  o
          carico, destinato al trasporto di merci; 
            iii) ogni  spostamento  che  comporta  ad  un  tempo  uno
          spostamento indicato nei punti  i)  o  ii)  della  presente
          definizione  e,   immediatamente   prima   o   dopo   detto
          spostamento,  il  trasporto  del  veicolo  per  mare,   per
          ferrovia, per via aerea o per via navigabile; 
            h)  per  «trasporto  internazionale  su   strada»,   ogni
          trasporto  su  strada  che  comporta  l'attraversamento  di
          almeno una frontiera; 
            i) per «servizi regolari di viaggiatori», i  servizi  che
          assicurano il trasporto di persone effettuato  in  base  ad
          una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto  tali
          servizi possono prendere e  depositare  persone  a  fermate
          preventivamente fissate. 
            Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi,
          approvati dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti
          e   pubblicati   dal   trasportatore   prima   della   loro
          applicazione, definiscono le condizioni  di  trasporto,  in
          particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo
          di trasportare, nella misura in  cui  tali  condizioni  non
          siano precisate da un testo legale o da un regolamento. 
            Chiunque  sia  l'organizzatore  dei  trasporti,   vengono
          ugualmente considerati come servizi regolari  quei  servizi
          che assicurano il trasporto  di  categorie  determinate  di
          persone escludendo altri viaggiatori, nella misura  in  cui
          tali servizi vengano effettuati  alle  condizioni  indicate
          nel primo comma della  presente  definizione,  per  esempio
          servizi che assicurino  il  trasporto  dei  viaggiatori  al
          luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure
          il trasporto degli scolari agli istituti  d'insegnamento  e
          da questi ultimi al loro domicilio. 
            j) per «conducente», ogni persona, salariata  o  no,  che
          conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure  che
          si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre,  se  del
          caso; 
            k)  per  «membro  dell'equipaggio»  oppure   «membro   di
          equipaggio», il conducente o una  delle  persone  seguenti,
          sia che il conducente o dette persone siano salariati o no: 
            i) l'assistente alla guida, cioe' colui che accompagna il
          conducente al fine di assisterlo in alcune  manovre  e  che
          prende abitualmente  parte  effettiva  alle  operazioni  di
          trasporto,  senza  essere  un  conducente  ai   sensi   del
          paragrafo j) del presente articolo; 
            ii)  un  fattorino,  cioe'  colui   che   accompagna   il
          conducente di un veicolo che trasporta  persone  e  che  di
          solito e' incaricato  di  rilasciare  o  di  controllare  i
          biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri
          di viaggiare sul veicolo; 
            l) per «settimana», qualsiasi  periodo  di  sette  giorni
          consecutivi; 
            m)   per   «riposo   giornaliero»,   qualsiasi    periodo
          ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del
          presente   Accordo,   durante   il    quale    un    membro
          dell'equipaggio puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            n)  per  «periodo  fuori  servizio»,  qualsiasi   periodo
          ininterrotto di almeno 15  minuti  all'infuori  del  riposo
          giornaliero, durante il  quale  un  membro  dell'equipaggio
          puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            o)   per   «attivita'   professionali»,   le    attivita'
          rappresentate sotto i simboli delle voci  6,  7  e  7a  del
          foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che
          figura nell'Allegato al presente Accordo. 
                                  Articolo 2 
 
                             Campo di applicazione 
 
            1. Il presente  Accordo  si  applica  sul  territorio  di
          ciascuna   Parte   Contraente   a    qualsiasi    trasporto
          internazionale su strada effettuato  da  qualsiasi  veicolo
          immatricolato sul territorio di detta  Parte  Contraente  o
          sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente. 
            2. Tuttavia, 
            a) se,  nel  corso  di  un  trasporto  internazionale  su
          strada, uno o piu' membri dell'equipaggio  non  escono  dal
          territorio nazionale in cui esercitano normalmente le  loro
          attivita' professionali, la Parte Contraente da cui dipende
          questo territorio non puo' non  applicare  le  disposizioni
          del presente Accordo nei confronti di quel  o  quei  membri
          dell'equipaggio; 
            b)  salvo  accordo  contrario  intercorso  fra  le  Parti
          Contraenti sul  cui  territorio  avviene  il  transito,  il
          presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali
          su strada di merci effettuati da un  veicolo  il  cui  peso
          massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate; 
            c) due Parti Contraenti i cui  territori  sono  limitrofi
          possono concordare che le disposizioni  della  legislazione
          nazionale dello Stato in cui e' immatricolato  il  veicolo,
          nonche' quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni
          collettive  in  vigore  in  detto  Stato,  siano  le   sole
          applicabili ai trasporti internazionali su strada  limitati
          ai loro due territori allorche' il veicolo in questione: 
            - non esca, su  uno  di  detti  territori,  da  una  zona
          contigua alla frontiera, definita come  zona  di  frontiera
          per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o 
            - non percorra che in transito uno di detti territori; 
            d)  le  Parti  Contraenti  possono   convenire   che   le
          disposizioni della legislazione nazionale  dello  Stato  in
          cui e'  immatricolato  il  veicolo,  nonche'  quelle  delle
          sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore
          di detto Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti
          internazionali su strada - limitati ai loro territori e  il
          cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto
          d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai  100  chilometri,  -
          nonche' ai servizi regolari di viaggiatori. 
                                  Articolo 3 
 
          Applicazione  di  alcune   disposizioni   dell'Accordo   ai
          trasporti su strada effettuati da  veicoli  provenienti  da
                          Stati non Parti Contraenti 
 
            1.  Ciascuna  Parte  Contraente   applichera'   sul   suo
          territorio, nei confronti dei trasporti  internazionali  su
          strada effettuati da qualsiasi  veicolo  immatricolato  sul
          territorio di uno Stato non Parte Contraente  del  presente
          Accordo, disposizioni per lo  meno  altrettanto  rigide  di
          quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e  11  del
          presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7  dell'articolo
          12 del presente Accordo. 
            2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra'  non  applicare
          le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: 
            a)  ai  trasporti  internazionali  su  strada  di   merci
          effettuati da un veicolo il cui  peso  massimo  autorizzato
          non ecceda le 3,5 tonnellate; 
            b) ai trasporti  internazionali  su  strada  limitati  al
          proprio territorio e a quello di uno  Stato  limitrofo  non
          Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in
          questione  non  esca,  sul  suo  territorio,  da  una  zona
          contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera  o
          qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito. 
                                  Articolo 4 
 
                              Principii generali 
 
            1. Nel corso di  qualsiasi  trasporto  internazionale  su
          strada cui si applica il presente Accordo,  l'impresa  e  i
          membri  dell'equipaggio  dovranno  osservare,  per   quanto
          riguarda i periodi di riposo  e  di  guida,  e  per  quanto
          riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme  fissate
          dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato  in
          cui il membro dell'equipaggio  esercita  di  norma  le  sue
          attivita' professionali, nonche' dalle sentenze arbitrali e
          dalle convenzioni collettive in vigore  in  detta  regione,
          essendo il computo della durata dei periodi di riposo e  di
          guida effettuato in conformita' con detta legislazione, con
          le sentenze arbitrali  e  con  le  convenzioni  collettive.
          Nella misura in cui le norme cosi'  applicabili  non  siano
          almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8,
          9, 10 e 11 del presente Accordo, devono  essere  rispettate
          queste ultime. 
            2. Salvo accordi particolari tra le Parti  Contraenti  in
          causa o salvo nella misura  in  cui,  in  applicazione  del
          paragrafo 2 dell'articolo 2 del  presente  Accordo,  talune
          disposizioni del presente Accordo  non  vengano  applicate,
          nessuna Parte Contraente imporra' il rispetto  delle  norme
          della propria legislazione nazionale riguardanti le materie
          trattate nel presente  Accordo  alle  imprese  di  un'altra
          Parte Contraente o ai membri  dell'equipaggio  dei  veicoli
          immatricolati da un'altra  Parte  Contraente,  quando  tali
          norme siano piu' rigide di quelle risultanti  dal  presente
          Accordo. 
                                  Articolo 5 
 
                       Requisiti richiesti ai conducenti 
 
            1. L'eta' minima  dei  conducenti  adibiti  al  trasporto
          internazionale su strada di merci deve essere: 
            a) per i veicoli  il  cui  peso  massimo  autorizzato  e'
          inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti; 
            b) per gli altri veicoli: 
            i) di 21 anni compiuti; o 
            ii) di 18 anni compiuti, a condizione  che  l'interessato
          possegga  un  certificato  di   attitudine   professionale,
          riconosciuto dalla Parte Contraente  sul  territorio  della
          quale il veicolo e'  immatricolato,  dal  quale  si  rilevi
          l'acquisizione della qualifica  di  conducente  di  veicoli
          destinati al trasporto di merci su  strada.  Tuttavia,  nel
          caso di conducenti aventi meno di 21  anni  compiuti,  ogni
          Parte Contraente puo': 
            - proibire loro la guida  di  tali  veicoli  sul  proprio
          territorio anche se essi posseggono  il  certificato  sopra
          citato; o 
            - consentire tale guida solo ai possessori di certificati
          di cui abbia  accertato  che  sono  stati  rilasciati  dopo
          l'acquisizione della qualifica  di  conducente  di  veicoli
          destinati a trasporti di  merci  su  strada  equivalente  a
          quella prevista dalla propria legislazione nazionale. 
            2. Se, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10  del
          presente Accordo, a bordo del veicolo devono  trovarsi  due
          conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti. 
            3. L'eta' minima dei conducenti  destinati  al  trasporto
          internazionale su strada di viaggiatori  e'  fissata  a  21
          anni compiuti. 
            4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni  di
          fiducia. Devono possedere un'esperienza  sufficiente  e  le
          qualifiche  indispensabili   all'esecuzione   dei   servizi
          richiesti. 
                                  Articolo 6 
 
                              Riposo giornaliero 
 
            1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3  e
          4 del  presente  articolo,  ciascun  membro  di  equipaggio
          destinato al trasporto internazionale su  strada  di  merci
          deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11
          ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente
          il momento in cui egli esercita  una  delle  sue  attivita'
          professionali. 
            b) Il  riposo  giornaliero  indicato  nel  comma  a)  del
          presente  paragrafo  puo'  essere  ridotto  fino  a  9  ore
          consecutive,  al  massimo  due  volte  nel  corso  di   una
          settimana, a condizione che il riposo  possa  essere  preso
          nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio,
          oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due  volte  nel
          corso di una settimana, nel  caso  in  cui  il  riposo  non
          possa, per motivi di servizio, essere preso  nel  luogo  di
          residenza abituale del membro dell'equipaggio. 
            2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e
          4  del  presente  articolo,  ogni  membro   dell'equipaggio
          addetto  a  un  trasporto  internazionale  su   strada   di
          viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso  del  periodo
          di 24 ore precedenti il momento in cui esercita  una  delle
          sue attivita' professionali: 
            i)  sia  di  un  riposo  giornaliero  di  almeno  10  ore
          consecutive, senza  possibilita'  di  riduzione  nel  corso
          della settimana, 
            ii) sia  di  un  riposo  giornaliero  di  almeno  11  ore
          consecutive, potendo questo essere  ridotto  due  volte  la
          settimana  fino  a  10  ore  consecutive  e  due  volte  la
          settimana fino a 9 ore  consecutive  a  condizione  che  in
          questi  ultimi  due   casi   il   servizio   comporti   una
          interruzione  prevista  dall'orario   di   almeno   4   ore
          consecutive o  due  interruzioni  previste  dall'orario  di
          almeno  2  ore  consecutive,  e  che  nel  corso  di   tali
          interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna
          delle sue attivita' professionali o qualsiasi altro  lavoro
          a titolo professionale. 
            b)  Il  libretto  individuale  di  controllo  contemplato
          dall'articolo  12  del  presente  Accordo  deve   contenere
          indicazioni che permettano di  identificare  il  regime  di
          riposo giornaliero  di  cui  il  membro  di  un  equipaggio
          addetto  ai   trasporti   internazionali   su   strada   di
          viaggiatori benefici per la settimana in corso. 
            3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo  non
          e'  dotato   di   cuccette   che   permettano   ai   membri
          dell'equipaggio di distendersi in modo  confortevole,  ogni
          membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di  un  riposo
          giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo
          di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti  una  delle
          sue attivita' professionali. 
            4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il  veicolo  ha
          una cuccetta che  consenta  ai  membri  dell'equipaggio  di
          distendersi  in  maniera   confortevole,   ciascun   membro
          dell'equipaggio  deve  avere  beneficiato  di   un   riposo
          giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il  periodo
          di 30 ore che precede il momento in cui esercita una  delle
          sue attivita' professionali. 
            5. I periodi di riposo menzionati nel  presente  articolo
          saranno presi al di fuori  del  veicolo;  tuttavia,  se  il
          veicolo  ha   una   cuccetta   che   consenta   ai   membri
          dell'equipaggio di  distendersi  in  maniera  confortevole,
          tale  riposo  potra'  essere  preso  su  tale  cuccetta,  a
          condizione che il veicolo sia fermo. 
                                  Articolo 7 
 
          Durata giornaliera di guida, durata massima  di  guida  per
                 settimana e durante due settimane consecutive 
 
            1. La durata totale dei tempi di guida  tra  due  periodi
          consecutivi  di  riposo  giornaliero   conformemente   alle
          disposizioni  dell'articolo   6   del   presente   Accordo,
          denominata qui di seguito «durata  giornaliera  di  guida»,
          non puo' superare le 8 ore. 
            2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli
          indicati nell'articolo 10 del presente Accordo,  la  durata
          giornaliera di guida puo' essere portata,  in  deroga  alle
          disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino  a
          9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana. 
            3. La durata di guida non puo' superare ne'  48  ore  nel
          corso di una  settimana,  ne'  92  ore  nel  corso  di  due
          settimane consecutive. 
                                  Articolo 8 
 
                      Durata massima di guida continuata 
 
            1. a) Nessuna durata di guida continuata puo' superare le
          4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado
          di raggiungere un luogo di fermata appropriato o  il  luogo
          di destinazione; il periodo di guida potra'  in  quel  caso
          essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso
          di una tale facolta'  non  comporti  una  infrazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo. 
            b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida
          che viene interrotta solo per soste che  non  corrispondono
          almeno alle condizioni previste nei paragrafi  2  o  3  del
          presente articolo. 
            2. a) Per  i  conducenti  addetti  a  veicoli  menzionati
          nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere
          interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della
          durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo. 
            b)  Tale  interruzione  puo'  essere  sostituita  da  due
          interruzioni di  almeno  30  minuti  consecutivi  ciascuna,
          intercalate nella durata giornaliera di guida in modo  tale
          che sia  assicurato  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          paragrafo 1 del presente articolo. 
            3. a) Per i  conducenti  addetti  a  veicoli  diversi  da
          quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo,  e
          nel caso in cui la durata giornaliera di guida  non  superi
          le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della
          durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo,  per
          una durata di almeno 30 minuti consecutivi. 
            b)  Tale  interruzione  puo'  essere  sostituita  da  due
          interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o  da
          tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna,  che  possono
          tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel
          paragrafo 1 del presente articolo,  o  inserirsi  in  parte
          all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo. 
            c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore,
          il  conducente  e'  tenuto   ad   effettuare   almeno   due
          interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi. 
            4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi  2
          o  3  del  presente  articolo,  il  conducente   non   deve
          esercitare alcuna attivita' professionale che  non  sia  la
          sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia,  se  a
          bordo del veicolo vi sono due conducenti,  e'  sufficiente,
          per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2  o  3  del
          presente  articolo,  che  il   conducente   che   beneficia
          dell'interruzione  di  guida  non  eserciti  nessuna  delle
          attivita' raffigurate con un simbolo nella rubrica  7a  del
          foglio quotidiano del  libretto  individuale  di  controllo
          previsto nell'articolo 12 del presente Accordo. 
                                  Articolo 9 
 
                              Riposo settimanale 
 
            1.  Ogni  membro  dell'equipaggio  deve  beneficiare,  in
          aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del
          presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore
          consecutive,  che  dovra'  essere   preceduto   o   seguito
          immediatamente  da  un  periodo   di   riposo   giornaliero
          conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6. 
            2. a) Tuttavia, durante il periodo dal 1°  aprile  al  30
          settembre  incluso,  il  riposo  settimanale  previsto  dal
          paragrafo 1 del presente articolo puo'  essere  sostituito,
          per  i  membri  dell'equipaggio  di  veicoli  destinati  al
          trasporto internazionale su strada di  viaggiatori,  da  un
          riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente
          prima del termine di ciascun periodo massimo di  14  giorni
          consecutivi. Tale riposo deve essere  preceduto  o  seguito
          immediatamente  da  un  periodo   di   riposo   giornaliero
          conformemente  alle  disposizioni   dell'articolo   6   del
          presente Accordo. 
            b)  La  disposizione  del  presente  paragrafo   non   e'
          applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli  destinati
          ai servizi regolari di viaggiatori. 
                                  Articolo 10 
 
                         Composizione dell'equipaggio 
 
            Nel caso in cui si tratti di: 
            a) un complesso  di  veicoli  che  comporti  piu'  di  un
          rimorchio o semi-rimorchio, 
            b) un complesso di  veicoli  destinato  al  trasporto  di
          viaggiatori  quando  il  peso   massimo   autorizzato   del
          rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate, 
            c) un complesso di  veicoli  destinato  al  trasporto  di
          merci quando il peso massimo autorizzato del complesso  dei
          veicoli supera le 20 tonnellate, 
            il  conducente  deve  essere  accompagnato  da  un  altro
          conducente  sin  dall'inizio  del  viaggio  oppure   essere
          sostituito da un altro conducente dopo 450  chilometri,  se
          la distanza da percorrere tra due  periodi  consecutivi  di
          riposo giornaliero supera 450 chilometri. 
                                  Articolo 11 
 
                               Casi eccezionali 
 
            A condizione di  non  compromettere  la  sicurezza  della
          circolazione stradale, il  conducente  puo'  derogare  alle
          disposizioni degli articoli 6,  7,  8  e  10  del  presente
          Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per
          portare soccorso o in seguito a  un  guasto,  nella  misura
          necessaria ad assicurare la sicurezza  delle  persone,  del
          veicolo e del suo carico ed a consentirgli  di  raggiungere
          un luogo di fermata appropriato o, secondo le  circostanze,
          il termine del suo viaggio. Il conducente  deve  menzionare
          il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale
          di controllo. 
                                  Articolo 12 
 
                       Libretto individuale di controllo 
 
            1. Ogni conducente o, assistente alla guida  segnera'  in
          un libretto individuale di controllo  a  mano  a  mano  che
          trascorre la giornata, le  annotazioni  relative  alle  sue
          attivita' professionali e alle  sue  ore  di  riposo.  Egli
          portera' con se' questo libretto e lo presentera'  ad  ogni
          richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo. 
            2. Le caratteristiche alle quali dovra' rispondere questo
          libretto e le norme da rispettare per la  sua  tenuta  sono
          precisate nell'Allegato al presente Accordo. 
            3.  Le  Parti  Contraenti  adotteranno  tutte  le  misure
          necessarie per il rilascio  e  il  controllo  dei  libretti
          individuali di controllo e  in  particolare  quelle  misure
          indispensabili per evitare l'uso contemporaneo  di  due  di
          detti   libretti   da    parte    dello    stesso    membro
          dell'equipaggio. 
            4.  Ogni  impresa  terra'  un   registro   dei   libretti
          individuali  di  controllo  che  utilizza;  tale   registro
          conterra' almeno il nome del conducente  o  dell'assistente
          alla guida al quale il libretto e' intestato, la  sigla  di
          detto conducente o assistente alla  guida,  il  numero  del
          libretto, la  data  della  sua  consegna  al  conducente  o
          all'assistente alla guida  e  la  data  dell'ultimo  foglio
          giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente  alla
          guida  prima  della  consegna   definitiva   del   libretto
          all'impresa dopo l'uso. 
            5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per  un
          periodo di almeno dodici  mesi  dopo  la  data  dell'ultima
          iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme  con  i
          registri di consegna agli agenti incaricati del controllo. 
            6.   Nel   momento   in   cui   comincia   un   trasporto
          internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla
          guida deve essere in possesso di un libretto individuale di
          controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato
          al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi  ai
          sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia  il
          trasporto. Tuttavia, se  la  legislazione  nazionale  dello
          Stato in  cui  il  conducente  o  l'assistente  alla  guida
          esercita normalmente le  sue  attivita'  professionali  non
          prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale  di
          controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato
          al  presente   Accordo,   al   di   fuori   dei   trasporti
          internazionali su strada, sara' sufficiente che il libretto
          di   controllo   individuale,   conformemente   a    quanto
          specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi  sotto
          le voci 12 e  13  dei  fogli  giornalieri  o  nel  rapporto
          settimanale  i  dati  relativi  ai   «riposi   ininterrotti
          precedenti  le  riprese  di   servizio»   e   ai   «periodi
          giornalieri di guida» durante i sette giorni in questione. 
            7. Ciascuna Parte Contraente potra' esigere, nel caso  di
          un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte  Contraente
          del presente Accordo, in luogo del libretto individuale  di
          controllo conforme a quanto  specificato  nell'Allegato  al
          presente Accordo, moduli redatti  nella  stessa  forma  dei
          fogli giornalieri di detto libretto. 
                                  Articolo 13 
 
                       Controlli effettuati dall'impresa 
 
            1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su
          strada in modo tale che i membri dell'equipaggio  siano  in
          grado di osservare le disposizioni del presente Accordo. 
            2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di  guida
          e di altri lavori, nonche' le ore di riposo, servendosi  di
          tutti i  documenti  di  cui  dispone,  come  ad  esempio  i
          libretti  individuali  di  controllo.  Se   essa   constata
          infrazioni al  presente  Accordo,  deve  porvi  fine  senza
          indugio e adottare misure per evitare che si  ripetano,  ad
          esempio modificando gli orari e gli itinerari. 
                                  Articolo 14 
 
               Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo 
 
            1.  Ciascuna  Parte  Contraente  adottera'  tutte  quelle
          misure appropriate perche' sia assicurato il rispetto delle
          disposizioni del presente Accordo, in particolare  mediante
          controlli  effettuati  sulle  strade  e  nei  locali  delle
          imprese.  Le   amministrazioni   competenti   delle   Parti
          Contraenti si  terranno  informate  sulle  misure  generali
          adottate a tale scopo. 
            2. Le Parti contraenti si forniranno aiuto  reciproco  al
          fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di
          un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente  s'impegna
          particolarmente a far verificare, per  mezzo  di  controlli
          per sondaggio dei libretti  individuali  di  controllo,  il
          rispetto delle norme del presente  Accordo  nel  corso  dei
          trasporti internazionali su strada  effettuati  da  veicoli
          immatricolati sul suo territorio. 
            3.  Nel  caso  in  cui  una  Parte  Contraente   constata
          un'infrazione grave alle disposizioni del presente  Accordo
          commessa  da  una  persona  residente  sul  territorio   di
          un'altra Parte Contraente,  l'amministrazione  della  prima
          Parte   informera'   l'amministrazione   dell'altra   Parte
          dell'infrazione constatata e, se del caso,  della  sanzione
          presa. 
                                  Articolo 15 
 
                           Disposizioni transitorie 
 
            Se il presente Accordo entrera' in vigore,  conformemente
          al paragrafo 4 dell'articolo  16,  prima  del  31  dicembre
          1973, le Parti  Contraenti  hanno  convenuto  che,  fino  a
          quella data: 
            a) in deroga  alle  disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2
          dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale  dei
          tempi di  guida  (durata  giornaliera  di  guida)  fra  due
          periodi consecutivi di  riposo  giornaliero  conforme  alle
          disposizioni  dell'articolo  6  del  presente  Accordo  non
          potra' superare le 9 ore, qualunque sia  il  veicolo  o  il
          complesso dei veicoli guidati; 
            b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo  alle
          disposizioni dei paragrafi 1  e  2  dell'articolo  7  sara'
          interpretato come fatto alle disposizioni del punto a)  del
          presente articolo. 
                              Disposizioni finali 
 
                                  Articolo 16 
 
            1. Il presente Accordo e' aperto alla firma  fino  al  31
          marzo 1971 e, dopo  tale  data,  all'adesione  degli  Stati
          membri della Commissione Economica  per  l'Europa  e  degli
          Stati  ammessi  alla  Commissione   a   titolo   consultivo
          conformemente  al  paragrafo  8  del   mandato   di   detta
          Commissione. 
            2. Il presente Accordo sara' ratificato. 
            3.  Gli  strumenti  di  ratifica  o  l'adesione   saranno
          depositati     presso      il      Segretario      Generale
          dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 
            4.  Il   presente   Accordo   entrera'   in   vigore   il
          centottantesimo  giorno  dopo   il   deposito   dell'ottavo
          strumento di ratifica o d'adesione. 
            5.  Per  ciascuno  Stato  che  ratifichera'  il  presente
          Accordo  o  vi  aderira'  dopo  il   deposito   dell'ottavo
          strumento di ratifica o d'adesione di cui  al  paragrafo  4
          del presente articolo,  il  presente  Accordo  entrera'  in
          vigore centottanta giorni dopo la  data  del  deposito,  da
          parte di detto Stato, del proprio strumento di  ratifica  o
          d'adesione. 
                                  Articolo 17 
 
            1.  Qualsiasi  Parte  Contraente  potra'  denunciare   il
          presente Accordo con  notifica  indirizzata  al  Segretario
          Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
            2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui
          il Segretario Generale ne avra' ricevuto la notifica. 
                                  Articolo 18 
 
            Il presente Accordo cessera' di avere effetto se, dopo la
          sua entrata in vigore, il  numero  delle  Parti  Contraenti
          sara' inferiore a  tre  durante  un  qualsiasi  periodo  di
          dodici mesi consecutivi. 
                                  Articolo 19 
 
            1. Ogni Stato  potra',  allorche'  firmera'  il  presente
          Accordo o al momento del deposito del proprio strumento  di
          ratifica  o  d'adesione   oppure   in   qualsiasi   momento
          successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata  al
          Segretario  Generale  dell'Organizzazione   delle   Nazioni
          Unite, che la validita' del presente Accordo sara' estesa a
          tutti o a parte dei  territori  che  esso  rappresenta  sul
          piano internazionale. Il presente Accordo si applichera' al
          territorio o  ai  territori  menzionati  nella  notifica  a
          decorrere dal centottantesimo giorno dopo la  ricezione  di
          detta notifica da parte del Segretario Generale o,  qualora
          a tale data il presente Accordo non sia ancora  entrato  in
          vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 
            2. Qualsiasi Stato  che  avra'  fatto,  conformemente  al
          paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo  di
          rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che
          esso   rappresenta   sul   piano   internazionale   potra',
          conformemente  all'articolo  17   del   presente   Accordo,
          denunciare il presente Accordo per quel che concerne  detto
          territorio. 
                                  Articolo 20 
 
            1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti
          che  riguardi  l'interpretazione   o   l'applicazione   del
          presente Accordo  sara',  per  quanto  possibile,  regolata
          mediante negoziato fra le Parti in lite. 
            2. Qualsiasi controversia  che  non  sia  stata  regolata
          mediante negoziato sara' sottoposta ad  arbitraggio  se  lo
          domandera' una delle Parti Contraenti in lite e  sara',  di
          conseguenza, devoluta a uno o piu' arbitri scelti di comune
          accordo delle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere
          dalla richiesta  di  arbitraggio,  le  Parti  in  lite  non
          riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro
          o degli arbitri,  una  qualsiasi  di  queste  Parti  potra'
          domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale  sara'
          devoluta la controversia per una decisione. 
            3. La sentenza dell'arbitro  o  degli  arbitri  designati
          conformemente al paragrafo precedente sara' vincolante  per
          le Parti Contraenti in lite. 
                                  Articolo 21 
 
            1. Ogni  Stato  potra'  al  momento  in  cui  firmera'  o
          ratifichera' il presente Accordo o vi aderira',  dichiarare
          che esso non si  considera  legato  dai  paragrafi  2  e  3
          dell'articolo 20  del  presente  Accordo.  Le  altre  Parti
          Contraenti  non  saranno  legate  da  detti  paragrafi  nei
          confronti di qualsiasi Parte Contraente che avra' formulato
          una tale riserva. 
            2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento
          di ratifica o d'adesione, uno  Stato  formuli  una  riserva
          diversa da quella prevista nel  paragrafo  1  del  presente
          articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite comunichera'  tale  riserva  agli  Stati  che
          hanno gia' depositato  il  loro  strumento  di  ratifica  o
          d'adesione e  non  abbiano  successivamente  denunciato  il
          presente Accordo. La riserva sara' ritenuta  accettata  se,
          entro  un  termine  di  sei  mesi  a  decorrere  da   detta
          comunicazione, nessuno di tali Stati si  sia  opposto  alla
          sua ammissione. In caso contrario,  la  riserva  non  sara'
          ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il
          deposito dello strumento di ratifica o l'adesione  di  tale
          Stato non avra' effetto. Per  l'applicazione  del  presente
          paragrafo non si terra' conto dell'opposizione di Stati  la
          cui adesione o ratifica sia senza effetto,  in  virtu'  del
          presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato  delle
          riserve. 
            3. Qualsiasi Parte Contraente la cui  riserva  sia  stata
          adottata nel Protocollo di firma del Presente accordo o che
          abbia formulato una riserva conformemente  al  paragrafo  1
          del presente articolo o fatto una  riserva  che  sia  stata
          accettata  conformemente  al  paragrafo  2   del   presente
          articolo,  potra',  in  qualsiasi  momento,  ritirare  tale
          riserva mediante una  notifica  indirizzata  al  Segretario
          Generale. 
                                  Articolo 22 
 
            1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  Accordo,  qualsiasi  Parte   Contraente   potra',
          mediante  notifica  indirizzata  al   Segretario   Generale
          dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  richiedere  la
          convocazione di  una  conferenza  al  fine  di  revisionare
          l'Accordo.  Il  Segretario   Generale   notifichera'   tale
          richiesta a tutte le Parti  Contraenti  e  convochera'  una
          conferma di revisione se, entro un termine di quattro  mesi
          a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un  terzo
          delle Parti  Contraenti  gli  avranno  comunicato  il  loro
          consenso a tale richiesta. 
            2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente  al
          paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informera'
          tutte le Parti Contraenti  e  le  invitera'  a  presentare,
          entro  un  termine  di  tre  mesi,  le  proposte  che  esse
          desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il
          Segretario  Generale  comunichera'   a   tutte   le   Parti
          Contraenti   l'ordine   del   giorno   provvisorio    della
          conferenza, nonche' il testo di tali proposte,  almeno  tre
          mesi prima della data d'inizio della conferenza. 
            3. Il Segretario Generale  invitera'  a  ogni  conferenza
          convocata conformemente  al  presente  articolo  tutti  gli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo. 
                                  Articolo 23 
 
            1. Qualsiasi Parte Contraente potra' proporre uno o  piu'
          emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni  progetto
          di emendamento  sara'  comunicato  al  Segretario  Generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunichera'
          a tutte le Parti Contraenti  e  lo  portera'  a  conoscenza
          degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 de
          presente Accordo. 
            2. Entro un termine di sei mesi a  decorrere  dalla  data
          della comunicazione da parte del  Segretario  Generale  del
          progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente  potra'
          far conoscere al Segretario Generale: 
            a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o 
            b)  che,  pur  intendendo  accettare   il   progetto   di
          emendamento, le condizioni necessarie a  tale  accettazione
          non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato. 
            3. Fintantoche' una Parte Contraente che  ha  inviato  la
          comunicazione prevista nel  paragrafo  2  b)  del  presente
          articolo non avra' notificato la  propria  accettazione  al
          Segretario Generale, essa potra', entro un termine di  nove
          mesi a  decorrere  dalla  fine  del  termine  di  sei  mesi
          previsto  per  l'invio  della   comunicazione,   presentare
          un'obiezione all'emendamento proposto. 
            4.  Se  viene  formulata  un'obiezione  al  progetto   di
          emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi  2
          e 3 del presente articolo, l'emendamento sara'  considerato
          come non accettato e non avra' effetto. 
            5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di
          emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi  2
          e 3 del presente articolo, l'emendamento sara'  considerato
          accettato alla data seguente: 
            a) se nessuna Parte Contraente ha  inviato  comunicazioni
          in applicazione del paragrafo 2 b) del  presente  articolo,
          alla fine del termine di sei  mesi  previsto  dallo  stesso
          paragrafo 2 del presente articolo; 
            b)  se   almeno   una   Parte   Contraente   ha   inviato
          comunicazioni  in  applicazione  del  paragrafo  2  b)  del
          presente articolo, alla data piu'  vicina  delle  due  date
          seguenti: 
            - data alla quale tutte le  Parti  Contraenti  che  hanno
          inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario
          Generale la loro accettazione del progetto, data che  sara'
          tuttavia differita alla scadenza del termine dei  sei  mesi
          previsto dal paragrafo 2  del  presente  articolo,  qualora
          tutte le accettazioni siano state  notificate  prima  della
          scadenza di detto termine; 
            -  scadenza  del  termine  di  nove  mesi  previsto   dal
          paragrafo 3 del presente articolo. 
            6.  Ogni  emendamento  giudicato  accettato  entrera'  in
          vigore tre mesi dopo la data in cui sara'  stato  giudicato
          accettato. 
            7.  Il  Segretario  Generale  inviera'  il  piu'   presto
          possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per  far
          loro conoscere se e' stata formulata un'obiezione contro il
          progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del
          presente articolo e se una  o  piu'  Parti  Contraenti  gli
          hanno inviato una comunicazione conformemente al  paragrafo
          2 b) del presente articolo. Nel caso  in  cui  una  o  piu'
          Parti Contraenti abbiano inviato tale  comunicazione,  egli
          notifichera' ulteriormente a tutte le Parti  Contraenti  se
          la  o  le  Parti  Contraenti   che   hanno   inviato   tale
          comunicazione muovono un'obiezione contro  il  progetto  di
          emendamento o l'accettano. 
            8.    Indipendentemente    dalla    procedura    relativa
          all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6  del  presente
          articolo, l'Allegato  al  presente  Accordo  potra'  essere
          modificato in seguito ad  accordo  fra  le  amministrazioni
          competenti  di   tutte   le   Parti   Contraenti;   qualora
          l'amministrazione competente di una Parte Contraente  abbia
          dichiarato che il proprio diritto nazionale  la  obbliga  a
          subordinare   il   proprio   accordo   all'ottenimento   di
          un'autorizzazione speciale a tale fine  o  all'approvazione
          di un organo legislativo, il consenso alla  modifica  dell'
          Allegato  dell'amministrazione   competente   della   Parte
          Contraente in questione non sara' considerato come dato  se
          non al momento  in  cui  detta  amministrazione  competente
          avra' dichiarato al  Segretario  Generale  che  sono  state
          ottenute le autorizzazioni  o  le  approvazioni  richieste.
          L'accordo fra le amministrazioni competenti  stabilira'  la
          data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potra'
          prevedere che, durante un periodo transitorio, restera'  in
          vigore  il  precedente  Allegato,  in  tutto  o  in  parte,
          contemporaneamente all'Allegato modificato. 
                                  Articolo 24 
 
            Oltre le notifiche previste dagli articoli 22  e  23  del
          presente     Accordo,      il      Segretario      Generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  notifichera'  agli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo: 
            a) le ratifiche e le adesioni ai sensi  dell'articolo  16
          del presente Accordo, 
            b) le date in cui entrera' in vigore il presente  Accordo
          conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, 
            c) le denunce ai  sensi  dell'articolo  17  del  presente
          Accordo, 
            d)  l'abrogazione  del  presente  Accordo   conformemente
          all'articolo 18 del presente Accordo, 
            e) le notifiche ricevute  conformemente  all'articolo  19
          del presente Accordo, 
            f) le dichiarazioni e  notifiche  ricevute  conformemente
          all'articolo 21 del presente Accordo, 
            g)  l'entrata  in   vigore   di   qualsiasi   emendamento
          conformemente all'articolo 23 del presente Accordo. 
                                  Articolo 25 
 
            Il Protocollo di firma  del  presente  Accordo  avra'  la
          stessa efficacia, valore e durata del presente  Accordo  di
          cui sara' considerato come facente parte integrante. 
                                  Articolo 26 
 
            Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del  presente  Accordo
          sara'   depositato   presso    il    Segretario    Generale
          dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,    che    ne
          trasmettera' copie certificate conformi  a  ciascuno  degli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo. 
            In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a
          tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. 
            Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare,
          in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti
          ugualmente fede. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  179  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            179. Cronotachigrafo e limitatore di velocita' 
            1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.  3821/85  e
          successive  modificazioni,  i  veicoli   devono   circolare
          provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche  e  le
          modalita' d'impiego stabilite nel regolamento  stesso.  Nei
          casi  e  con  le   modalita'   previste   dalle   direttive
          comunitarie, i veicoli devono  essere  dotati  altresi'  di
          limitatore di velocita' . 
            2. Chiunque circola con  un  autoveicolo  non  munito  di
          cronotachigrafo, nei casi in cui esso e'  previsto,  ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche  non  rispondenti  a  quelle  fissate   nel
          regolamento o non  funzionante,  oppure  non  inserisce  il
          foglio di registrazione o  la  scheda  del  conducente,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione  amministrativa
          pecuniaria  e'  raddoppiata  nel  caso   che   l'infrazione
          riguardi la manomissione dei sigilli  o  l'alterazione  del
          cronotachigrafo. 
            2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito  di
          limitatore di velocita' ovvero circola con  un  autoveicolo
          munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
          non rispondenti a quelle  fissate  o  non  funzionante,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 870 a euro 3.481. La sanzione  amministrativa
          pecuniaria e' raddoppiata  nel  caso  in  cui  l'infrazione
          riguardi l'alterazione del limitatore di velocita' 
            3. Il titolare della  licenza  o  dell'autorizzazione  al
          trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
          veicolo  sprovvisto  di  limitatore  di  velocita'   o   di
          cronotachigrafo e  dei  relativi  fogli  di  registrazione,
          ovvero  con  limitatore  di  velocita'  o   cronotachigrafo
          manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  749  a
          euro 2.996. 
            4. Qualora siano accertate  nel  corso  di  un  anno  tre
          violazioni  alle  norme  di  cui  al  comma  3,   l'ufficio
          competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          applica la  sanzione  accessoria  della  sospensione  della
          licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il  quale
          le violazioni sono state commesse,  per  la  durata  di  un
          anno. La sospensione si  cumula  alle  sanzioni  pecuniarie
          previste. 
            5. Se il conducente del veicolo o il datore di  lavoro  e
          il  titolare  della  licenza   o   dell'autorizzazione   al
          trasporto di cose su strada  sono  la  stessa  persona,  le
          sanzioni previste  sono  applicate  una  sola  volta  nella
          misura stabilita per la sanzione piu' grave. 
            6. Per le violazioni di cui al  comma  3,  le  violazioni
          accertate devono essere comunicate  all'ufficio  competente
          del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il  quale
          il veicolo risulta immatricolato. 
            6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che  il
          cronotachigrafo  o  il  limitatore   di   velocita'   siano
          alterati, manomessi ovvero comunque  non  funzionanti,  gli
          organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,  anche
          scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni  di
          sicurezza presso la piu' vicina  officina  autorizzata  per
          l'installazione o riparazione,  possono  disporre  che  sia
          effettuato   l'accertamento   della    funzionalita'    dei
          dispositivi stessi.  Le  spese  per  l'accertamento  ed  il
          ripristino della funzionalita' del limitatore di  velocita'
          o del cronotachigrafo  sono  in  ogni  caso  a  carico  del
          proprietario del veicolo o del  titolare  della  licenza  o
          dell'autorizzazione al trasporto di cose o  di  persone  in
          solido 
            7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  previste
          dai commi precedenti, il  funzionario  o  l'agente  che  ha
          accertato la circolazione  di  veicolo  con  limitatore  di
          velocita'  o  cronotachigrafo  mancante,  manomesso  o  non
          funzionante  diffida  il  conducente  con  annotazione  sul
          verbale a regolarizzare la strumentazione entro un  termine
          di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
          licenza od autorizzazione non siano la stessa  persona,  il
          predetto termine decorre  dalla  data  di  ricezione  della
          notifica del verbale, da effettuare al piu' presto 
            8. Decorso inutilmente il termine di dieci  giorni  dalla
          diffida  di  cui  al  comma  7,  durante  i   quali   trova
          applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.  3821/85,
          e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il  fermo
          amministrativo dello stesso. Il veicolo  verra'  restituito
          dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
          di circolazione. 
            8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose,
          il comando dal quale dipende l'agente  accertatore  segnala
          il fatto all'autorita' competente, che dispone la  verifica
          presso   la   sede   del   titolare   della    licenza    o
          dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo
          degli autotrasportatori di cose per l'esame  dei  dati  sui
          tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. 
            9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.  Nel  caso  in
          cui  la  violazione  relativa  al  comma   2-bis   riguardi
          l'alterazione del limitatore di  velocita',  alla  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    consegue    la     sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca   della   patente
          secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI 
            10. Gli articoli 15, 16 e  20  della  legge  13  novembre
          1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti  norme  della
          legge  13  novembre   1978,   n.   727   ,   e   successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo  VI.
          Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di
          cui ai  commi  2  e  3,  il  verbale  deve  essere  inviato
          all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche
          del   ripristino   della   regolarita'   di   funzionamento
          dell'apparecchio cronotachigrafo 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 31. 
 
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti  con
                          danni ad animali) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «L'uso  dei
predetti dispositivi  e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in
gravi condizioni di  salute  puo'  essere  considerato  in  stato  di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione
che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di
controllo da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1». 
  2. All'articolo 189 del decreto legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo
intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di
soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 78 a euro 311». 
 

        
                    Note all'art. 31. 
            - Si riporta il testo dell'articolo  177,  comma  1,  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            177. Circolazione degli  autoveicoli  e  dei  motoveicoli
          adibiti a servizi di polizia o antincendio,  di  protezione
          civile e delle autoambulanze 
            1.  L'uso  del  dispositivo  acustico  supplementare   di
          allarme e, qualora i veicoli ne  siano  muniti,  anche  del
          dispositivo supplementare di  segnalazione  visiva  a  luce
          lampeggiante  blu  e'  consentito   ai   conducenti   degli
          autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi  di  polizia  o
          antincendio e di protezione  civile  come  individuati  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su  proposta
          del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, a quelli  del  Corpo  nazionale
          soccorso alpino e speleologico del  Club  alpino  italiano,
          nonche'  degli  organismi  equivalenti,   esistenti   nella
          regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  a  quelli  delle  autoambulanze   e   veicoli
          assimilati adibiti al trasporto di plasma ed  organi,  solo
          per  l'espletamento  di  servizi  urgenti  di  istituto.  I
          predetti  veicoli  assimilati  devono  avere  ottenuto   il
          riconoscimento  di  idoneita'  al  servizio  da  parte  del
          Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei  predetti
          dispositivi e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle
          autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il  recupero
          degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei
          servizi urgenti di istituto, individuati  con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il
          medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali
          il trasporto di un animale in gravi  condizioni  di  salute
          puo' essere considerato in stato di  necessita',  anche  se
          effettuato da privati, nonche' la documentazione  che  deve
          essere esibita, eventualmente successivamente  all'atto  di
          controllo da parte delle autorita' di polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. Agli  incroci  regolati,  gli
          agenti   del    traffico    provvederanno    a    concedere
          immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  189  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            189. Comportamento in caso di incidente. 
            1. L'utente della strada, in caso di  incidente  comunque
          ricollegabile  al  suo  comportamento,  ha   l'obbligo   di
          fermarsi e di prestare  l'assistenza  occorrente  a  coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 
            2. Le persone coinvolte in un incidente devono  porre  in
          atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza  della
          circolazione  e,   compatibilmente   con   tale   esigenza,
          adoperarsi affinche' non  venga  modificato  lo  stato  dei
          luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento  delle
          responsabilita'. 
            3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare  intralcio
          alla circolazione, secondo le disposizioni  dell'art.  161.
          Gli agenti in servizio di polizia stradale, in  tali  casi,
          dispongono l'immediata rimozione  di  ogni  intralcio  alla
          circolazione, salva  soltanto  l'esecuzione,  con  assoluta
          urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare  le
          modalita' dell'incidente. 
            4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le
          proprie generalita', nonche' le altre  informazioni  utili,
          anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate  o,  se
          queste  non  sono  presenti,  comunicare  loro   nei   modi
          possibili gli elementi sopraindicati. 
            5. Chiunque, nelle condizioni di  cui  al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno  alle  sole   cose,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  272  a
          euro 1.088. In tale caso, se  dal  fatto  deriva  un  grave
          danno   ai   veicoli   coinvolti   tale   da    determinare
          l'applicazione della  revisione  di  cui  all'articolo  80,
          comma 7, si applica la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da quindici giorni
          a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso  di
          incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
          di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre
          anni. Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
          ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.  Nei  casi
          di  cui  al  presente  comma  sono  applicabili  le  misure
          previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del  codice  di
          procedura penale, anche al di  fuori  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 280 del  medesimo  codice,  ed  e'  possibile
          procedere  all'arresto,  ai  sensi  dell'articolo  381  del
          codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
          pena ivi previsti. 
            7. Chiunque, nelle condizioni di  cui  al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di prestare  l'assistenza  occorrente
          alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
          a  tre  anni.  Si  applica   la   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida per  un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI. 
            8. Il conducente  che  si  fermi  e,  occorrendo,  presti
          assistenza a coloro che hanno subito  danni  alla  persona,
          mettendosi immediatamente a disposizione  degli  organi  di
          polizia  giudiziaria,  quando  dall'incidente   derivi   il
          delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
          non e'  soggetto  all'arresto  stabilito  per  il  caso  di
          flagranza di reato. 
            8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro   le
          ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6,  si
          mette a disposizione degli organi di  polizia  giudiziaria,
          non si applicano le disposizioni di cui  al  terzo  periodo
          del comma 6. 
            9. Chiunque non ottempera alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 
            9-bis.  L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente
          comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui  derivi
          danno a uno  o  piu'  animali  d'affezione,  da  reddito  o
          protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto  ogni
          misura idonea ad assicurare  un  tempestivo  intervento  di
          soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
          non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in  un
          incidente con danno a uno o piu'  animali  d'affezione,  da
          reddito o protetti devono porre in atto ogni misura  idonea
          ad  assicurare  un  tempestivo  intervento   di   soccorso.
          Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
          precedente e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 32. 
 
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
           in materia di possesso dei documenti di guida) 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione
professionale,  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  e  il
certificato di idoneita', quando prescritti». 
 

        
                    Note all'art. 32. 
            -Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  180  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            5. Il conducente deve avere con  se'  il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 33. 
 
(Modifiche agli articoli  186  e  187  e  introduzione  dell'articolo
186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di  guida
sotto l'influenza dell'alcool e in stato di  alterazione  psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti, nonche' di guida sotto  l'influenza
dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni per i neo
patentati  e  per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'   di
                   trasporto di persone o di cose) 
 
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) alla lettera a), le parole da:  «con  l'ammenda»  fino  a:  «del
reato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000,
qualora sia stato accertato un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a  0,8  grammi  per  litro
(g/l). All'accertamento della violazione»; 
  2) alla lettera c), le parole da: «da  tre  mesi»  fino  alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un
anno, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un
tasso  alcolemico  superiore  a   1,5   grammi   per   litro   (g/l).
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto
periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222»; 
    c) al comma 5, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  essere
tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo  di  polizia  che  ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»; 
    d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o
presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta». 
  2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  186-bis.  -  (Guida  sotto   l'influenza   dell'alcool   per
conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e
per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di  trasporto  di
persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 
    a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e  i  conducenti
nei primi tre anni  dal  conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B; 
    b) i  conducenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
    c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di  cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
    d) i conducenti di  autoveicoli  di  massa  complessiva  a  pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un  rimorchio  che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due  veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di  altri  autoveicoli  destinati  al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere,  escluso  quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati  e  di
autosnodati. 
  2. I conducenti di cui al comma 1 che  guidino  dopo  aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni  di  cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di  cui  al
medesimo periodo sono raddoppiate. 
  3. Per i conducenti di cui al comma 1 del  presente  articolo,  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,  comma  2,  lettera
a), le  sanzioni  ivi  previste  sono  aumentate  di  un  terzo;  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti  di  cui
al comma 3 non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla   predetta
aggravante. 
  5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,
sezione II, del titolo VI, qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla  lettera  d)  del  comma  1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri  conducenti  di
cui  al  medesimo  comma.  E'  fatta   salva   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 186. 
  6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a  6,  8  e  9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento  di  cui  ai  commi  3,  4  o  5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene  previste  dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo,  aumentate  da  un  terzo
alla meta'. La condanna per il reato di  cui  al  periodo  precedente
comporta la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e  della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato articolo 186, comma  2,  lettera  c),  salvo  che  il  veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il  veicolo  appartiene  a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della  patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta  la
sospensione della  patente  di  guida,  il  prefetto  ordina  che  il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni  del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da  soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo  reato,  e'
sempre disposta la sanzione amministrativa  accessoria  della  revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II,  del  titolo
VI. 
  7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni,  per  il  quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi  per  litro  (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida  di  categoria  B  prima  del
compimento del diciannovesimo anno di eta'.  Il  conducente  di  eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di  categoria  B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il  conducente  di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale  sia  stato  accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  0,5  grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'». 
  3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi»  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle  seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un  anno.
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'
commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato
comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»; 
    b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla  fine
del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «e,  fatto  salvo  quanto
previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di
guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del  titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i
conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga
e il Consiglio superiore  di  sanita',  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui
al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la
neutralita' finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su
campioni di fluido del cavo orale»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi
previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia
stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di
incidenti, compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
soccorso»; 
    e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    f) al comma 6, dopo le parole:  «sulla  base»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma
2-bis, ovvero»; 
    g) al comma 8, le parole: «di  cui  ai  commi  2,  3  o  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»; 
    h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,
nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto
penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta». 
  4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e  187  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e  introdotte
dal presente articolo, entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 

        
                    Note all'art. 33. 
            -Si  riporta  il  testo   dell'art.   186   del   decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 
            1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche. 
            2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove  il
          fatto non costituisca piu' grave reato: 
            a) con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
          somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato
          un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
          0,5  e  non  superiore  a  0,8  grammi  per  litro   (g/l).
          All'accertamento  della  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da tre a sei mesi; 
            b) con l'ammenda da euro 800 a  euro  3.200  e  l'arresto
          fino a sei mesi, qualora  sia  stato  accertato  un  valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore a 1,5 grammi per  litro  (g/l).  All'accertamento
          del reato consegue in ogni caso la sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida da  sei
          mesi ad un anno; 
            c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da
          sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un  valore
          corrispondente ad  un  tasso  alcolemico  superiore  a  1,5
          grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue
          in ogni caso la sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
          veicolo appartiene a persona estranea al reato,  la  durata
          della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
          patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo  II,
          sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
          Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti, anche se e' stata  applicata
          la sospensione condizionale della pena, e' sempre  disposta
          la confisca del veicolo con il quale e' stato  commesso  il
          reato, salvo che il veicolo  stesso  appartenga  a  persona
          estranea al reato. Ai fini del sequestro  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 
            2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza  provoca  un
          incidente stradale, le sanzioni  di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo e al comma 3 dell'articolo  186-bis  sono
          raddoppiate ed e'  disposto  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo  per  centottanta  giorni,  salvo  che  il  veicolo
          appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per  il
          conducente che provochi un  incidente  stradale  sia  stato
          accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico
          superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo  quanto
          previsto dal quinto e sesto periodo della  lettera  c)  del
          comma 2 del presente  articolo,  la  patente  di  guida  e'
          sempre revocata ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del
          titolo VI. E'  fatta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo 222. 
            2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. 
            2-quater.  Le   disposizioni   relative   alle   sanzioni
          accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche  in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti 
            2-quinquies. Salvo che non sia disposto il  sequestro  ai
          sensi del comma 2, il veicolo,  qualora  non  possa  essere
          guidato  da  altra  persona  idonea,  puo'   essere   fatto
          trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o  fino
          alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al
          proprietario o al gestore di essa con le  normali  garanzie
          per la custodia. Le spese per il recupero ed  il  trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore 
            2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata  da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7 
            2-septies.  Le  circostanze  attenuanti  concorrenti  con
          l'aggravante di cui al comma 2-sexies  non  possono  essere
          ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto  a  questa.  Le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante 
            2-octies. Una quota pari al venti per cento  dell'ammenda
          irrogata con  la  sentenza  di  condanna  che  ha  ritenuto
          sussistente  l'aggravante  di  cui  al  comma  2-sexies  e'
          destinata ad alimentare il  Fondo  contro  l'incidentalita'
          notturna di cui  all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3
          agosto 2007, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 
            3. Al fine  di  acquisire  elementi  utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
          12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno, nel rispetto della riservatezza  personale  e
          senza  pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,   possono
          sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
            4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma  3
          hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente  ovvero
          quando si  abbia  altrimenti  motivo  di  ritenere  che  il
          conducente del veicolo si trovi  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  derivante  dall'influenza  dell'alcool,   gli
          organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1
          e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio  o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento. 
            5. Per i conducenti coinvolti  in  incidenti  stradali  e
          sottoposti alle  cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso
          alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi  di
          Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  da
          parte  delle  strutture  sanitarie  di  base  o  di  quelle
          accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
          sanitarie rilasciano agli organi  di  Polizia  stradale  la
          relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
          accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei
          dati in base alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Copia
          della certificazione di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere tempestivamente trasmessa,  a  cura  dell'organo  di
          polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
          luogo  della  commessa   violazione   per   gli   eventuali
          provvedimenti  di  competenza.  I   fondi   necessari   per
          l'espletamento degli accertamenti di cui al presente  comma
          sono reperiti nell'ambito  dei  fondi  destinati  al  Piano
          nazionale della sicurezza stradale di cui  all'articolo  32
          della  legge  17  maggio  1999,  n.  144  Si  applicano  le
          disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 
            6. Qualora dall'accertamento  di  cui  ai  commi  4  o  5
          risulti un valore corrispondente ad  un  tasso  alcoolemico
          superiore a 0,5 grammi per litro  (g/l),  l'interessato  e'
          considerato in stato di ebbrezza ai fini  dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2. 
            7. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  in
          caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
          il conducente e' punito con le pene  di  cui  al  comma  2,
          lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo  che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida per un periodo  da
          sei mesi a due anni e della confisca  del  veicolo  con  le
          stesse modalita' e procedure previste dal comma 2,  lettera
          c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
          violazione. Con l'ordinanza con la  quale  e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita  medica  secondo   le
          disposizioni del comma  8.  Se  il  fatto  e'  commesso  da
          soggetto gia' condannato nei due  anni  precedenti  per  il
          medesimo   reato,   e'   sempre   disposta   la    sanzione
          amministrativa accessoria della  revoca  della  patente  di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene  disposta  la
          sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis,  il
          prefetto ordina che il conducente si  sottoponga  a  visita
          medica ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,  che  deve
          avvenire  nel  termine  di  sessanta  giorni.  Qualora   il
          conducente non vi si sottoponga entro il  termine  fissato,
          il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
          della patente di guida fino all'esito della visita medica. 
            9. Qualora dall'accertamento  di  cui  ai  commi  4  e  5
          risulti un valore corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico
          superiore  a  1,5  grammi   per   litro,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto, in via cautelare, dispone  la  sospensione  della
          patente fino all'esito della visita medica di cui al  comma
          8. 
            9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis  del
          presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza sociale e di volontariato,  o  presso  i  centri
          specializzati di lotta  alle  dipendenze.  Con  il  decreto
          penale o con la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio
          locale di  esecuzione  penale  ovvero  gli  organi  di  cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000  di
          verificare l'effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica
          utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54  del
          decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di  pubblica
          utilita'  ha  una  durata  corrispondente  a  quella  della
          sanzione detentiva irrogata e della conversione della  pena
          pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
          pubblica utilita'. In  caso  di  svolgimento  positivo  del
          lavoro di pubblica utilita', il  giudice  fissa  una  nuova
          udienza e dichiara estinto il reato, dispone  la  riduzione
          alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
          revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
          ricorribile  in  cassazione.  Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione a  meno  che  il  giudice  che  ha  emesso  la
          decisione disponga  diversamente.  In  caso  di  violazione
          degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del  lavoro  di
          pubblica utilita', il giudice  che  procede  o  il  giudice
          dell'esecuzione, a richiesta del pubblico  ministero  o  di
          ufficio, con le formalita'  di  cui  all'articolo  666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della misura di sicurezza della
          confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
          pena per non piu' di una volta. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  187  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            187. Guida in stato di alterazione psico-fisica  per  uso
          di sostanze stupefacenti. 
            1. Chiunque guida in stato  di  alterazione  psico-fisica
          dopo aver assunto sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'
          punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto
          da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue
          in ogni caso la sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
          veicolo appartiene a persona estranea al reato,  la  durata
          della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
          conducenti di cui al  comma  1  dell'articolo  186-bis,  le
          sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del  presente
          comma sono aumentate da un terzo alla meta'.  Si  applicano
          le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  186-bis.  La
          patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo  II,
          sezione II, del titolo VI, quando il reato e'  commesso  da
          uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato  comma
          1 dell'articolo 186-bis, ovvero in  caso  di  recidiva  nel
          triennio.  Con  la   sentenza   di   condanna   ovvero   di
          applicazione della pena a richiesta delle parti,  anche  se
          e' stata applicata la sospensione condizionale della  pena,
          e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale  e'
          stato commesso  il  reato,  salvo  che  il  veicolo  stesso
          appartenga  a  persona  estranea  al  reato.  Ai  fini  del
          sequestro si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          224-ter. 
            1-bis.  Se  il  conducente  in   stato   di   alterazione
          psico-fisica dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal
          settimo e dall'ottavo periodo del comma 1,  la  patente  di
          guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione  II,
          del titolo VI. E' fatta salva in ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo 222. 
            1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          186, comma 2-quater. 
            1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata  da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies 
            2. Al fine  di  acquisire  elementi  utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
          12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno, nel rispetto della riservatezza  personale  e
          senza  pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,   possono
          sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
            2-bis.  Quando  gli  accertamenti  di  cui  al  comma   2
          forniscono esito positivo ovvero quando  si  ha  altrimenti
          ragionevole  motivo  di  ritenere  che  il  conducente  del
          veicolo si trovi sotto  l'effetto  conseguente  all'uso  di
          sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  i  conducenti,  nel
          rispetto della riservatezza personale e  senza  pregiudizio
          per  l'integrita'  fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
          accertamenti  clinico-tossicologici  e  strumentali  ovvero
          analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati  a
          cura di  personale  sanitario  ausiliario  delle  forze  di
          polizia. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
          della giustizia e della salute, sentiti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          antidroga e il Consiglio superiore di sanita', da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono stabilite le  modalita',  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          di effettuazione  degli  accertamenti  di  cui  al  periodo
          precedente  e  le  caratteristiche   degli   strumenti   da
          impiegare negli accertamenti  medesimi.  Ove  necessario  a
          garantire la neutralita' finanziaria di cui  al  precedente
          periodo,  il  medesimo  decreto  puo'  prevedere  che   gli
          accertamenti di cui al  presente  comma  siano  effettuati,
          anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su  campioni
          di fluido del cavo orale. 
            3. Nei casi previsti dal comma  2-bis,  qualora  non  sia
          possibile effettuare  il  prelievo  a  cura  del  personale
          sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero  qualora
          il conducente rifiuti di sottoporsi a  tale  prelievo,  gli
          agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1
          e 2, fatti salvi  gli  ulteriori  obblighi  previsti  dalla
          legge,  accompagnano   il   conducente   presso   strutture
          sanitarie fisse o mobili afferenti ai  suddetti  organi  di
          polizia  stradale  ovvero  presso  le  strutture  sanitarie
          pubbliche o presso quelle accreditate  o  comunque  a  tali
          fini equiparate, per il prelievo  di  campioni  di  liquidi
          biologici ai fini dell'effettuazione degli esami  necessari
          ad  accertare  la  presenza  di  sostanze  stupefacenti   o
          psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano  in  caso
          di  incidenti,  compatibilmente   con   le   attivita'   di
          rilevamento e di soccorso. 
            4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
          degli organi di Polizia stradale di  cui  all'articolo  12,
          commi 1 e  2,  effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui
          conducenti coinvolti in  incidenti  stradali  e  sottoposti
          alle cure mediche, ai  fini  indicati  dal  comma  3;  essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
            5. Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di
          Polizia stradale la relativa  certificazione,  estesa  alla
          prognosi delle lesioni accertate, assicurando  il  rispetto
          della  riservatezza  dei  dati   in   base   alle   vigenti
          disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
          deve essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo
          di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al  prefetto
          del luogo  della  commessa  violazione  per  gli  eventuali
          provvedimenti di competenza. 
            5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi
          3,  4  e  5  non  sia  immediatamente  disponibile  e   gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se ricorrono fondati motivi per ritenere che il  conducente
          si  trovi  in  stato  di  alterazione   psico-fisica   dopo
          l'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo non superiore a dieci  giorni.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'articolo  216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 
            6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli  accertamenti
          analitici   di   cui   al   comma   2-bis,   ovvero   della
          certificazione rilasciata dai centri di  cui  al  comma  3,
          ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  ai
          sensi dell'articolo 119 e dispone la  sospensione,  in  via
          cautelare,  della  patente  fino  all'esito  dell'esame  di
          revisione che deve avvenire nel termine e con le  modalita'
          indicate dal regolamento. 
            7. (soppresso) 
            8. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
          rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o  4,
          il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
          186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita   medica   ai   sensi
          dell'articolo 119. 
            8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis  del
          presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza  sociale  e  di  volontariato,   nonche'   nella
          partecipazione    ad    un    programma    terapeutico    e
          socio-riabilitativo  del  soggetto  tossicodipendente  come
          definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309. Con il decreto penale o con  la  sentenza  il
          giudice incarica  l'ufficio  locale  di  esecuzione  penale
          ovvero gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
          legislativo n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.  In  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
          della conversione della pena pecuniaria  ragguagliando  250
          euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.  In  caso
          di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il
          giudice fissa una  nuova  udienza  e  dichiara  estinto  il
          reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
          sospensione della patente e revoca la confisca del  veicolo
          sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.  Il
          ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che
          ha emesso la decisione disponga diversamente.  In  caso  di
          violazione degli obblighi  connessi  allo  svolgimento  del
          lavoro di pubblica utilita', il giudice che  procede  o  il
          giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero
          o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della misura di sicurezza della
          confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
          pena per non piu' di una volta. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 34. 
 
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di attraversamenti pedonali) 
 
  1. All'articolo 191 del decreto legislativo n.  285  del  1992,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i
conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli
attraversamenti  pedonali.  Devono  altresi'  dare   la   precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono
ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo  stesso
obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4». 
 

        
                    Note all'art. 34 
            -Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  191  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            1. Quando il traffico non e'  regolato  da  agenti  o  da
          semafori, i conducenti  devono  fermarsi  quando  i  pedoni
          transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono  altresi'
          dare   la   precedenza,   rallentando   e    all'occorrenza
          fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare  sui
          medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo   stesso   obbligo
          sussiste per i conducenti che svoltano  per  inoltrarsi  in
          un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
          pedonale, quando ai pedoni non sia  vietato  il  passaggio.
          Resta fermo il divieto per i  pedoni  di  cui  all'articolo
          190, comma 4. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 35. 
 
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni) 
 
  1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La violazione,  quando  e'  possibile,
deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi  di  cui
all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione,  quando  e'  possibile,
deve essere»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere   redatto   verbale
contenente anche le dichiarazioni che  gli  interessati  chiedono  vi
siano inserite.  Il  verbale,  che  puo'  essere  redatto  anche  con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene  la  sommaria  descrizione
del fatto accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa  la
violazione.  Nel  regolamento  sono  determinati  i   contenuti   del
verbale». 
 

        
                    Note all'art. 35. 
            -Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  200
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificati
          dalla presente legge: 
            1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201,  comma  1-bis,
          la   violazione,   quando   e'   possibile,   deve   essere
          immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta. 
            2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve   essere   redatto
          verbale  contenente  anche   le   dichiarazioni   che   gli
          interessati chiedono vi siano  inserite.  Il  verbale,  che
          puo'  essere  redatto  anche  con  l'ausilio   di   sistemi
          informatici, contiene la  sommaria  descrizione  del  fatto
          accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione
          del trasgressore e la targa del veicolo con  cui  e'  stata
          commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati  i
          contenuti del verbale. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 36. 
 
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
            in materia di notificazione delle violazioni) 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «entro  centocinquanta  giorni»  sono
sostituite,  ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   «entro   novanta
giorni»; 
    b) al comma 1, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Quando  la  violazione  sia  stata  contestata   immediatamente   al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei  soggetti
individuati  ai  sensi   dell'articolo   196   entro   cento   giorni
dall'accertamento della violazione»; 
    c) al comma 1-bis, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai  centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o  della
circolazione sulle corsie  e  sulle  strade  riservate  attraverso  i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15
maggio 1997, n. 127»; 
    d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) accertamento delle violazioni di  cui  agli  articoli  141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di  appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento»; 
    e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis  non  e'
necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora
l'accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi   o
apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1»; 
    f) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni  di  cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza  degli
organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga  mediante
dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati   ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti 
  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati  possono
essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati
dai  prefetti,   secondo   le   direttive   fornite   dal   Ministero
dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. I tratti di strada  di  cui  al  periodo  precedente  sono
individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalita'  e  delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. 
 

        
                    Note all'art. 36. 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo  201  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            201. Notificazione delle violazioni. 
            1. Qualora la violazione non possa essere  immediatamente
          contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e
          dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei
          motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.
          Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere
          fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
          Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti
          dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
          domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,
          la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
          sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale
          dichiarato    dall'interessato.     Qualora     l'effettivo
          trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia
          identificato   successivamente   alla   commissione   della
          violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli
          stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
          pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
          l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni
          identificative degli interessati o comunque dalla  data  in
          cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di
          provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i  residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta  giorni   dall'accertamento.   Quando   la
          violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al
          trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
          giorni dall'accertamento della violazione. 
            1-bis. Fermo restando quanto indicato dal  comma  1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
            a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato  ad
          eccessiva velocita'; 
            b)  attraversamento  di  un  incrocio  con  il   semaforo
          indicante la luce rossa; 
            c) sorpasso vietato; 
            d)  accertamento  della   violazione   in   assenza   del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
            e) accertamento della violazione per  mezzo  di  appositi
          apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
          di  Polizia  stradale  e  nella  loro  disponibilita'   che
          consentono  la  determinazione   dell'illecito   in   tempo
          successivo poiche' il veicolo  oggetto  del  rilievo  e'  a
          distanza   dal   posto   di   accertamento    o    comunque
          nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o  nei
          modi regolamentari; 
            f) accertamento  effettuato  con  i  dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
            g) rilevazione degli accessi di veicoli  non  autorizzati
          ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
          pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle  strade
          riservate attraverso i dispositivi  previsti  dall'articolo
          17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
            g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli
          141, 143, commi 11 e 12, 146, 170,  171,  213  e  214,  per
          mezzo  di  appositi  dispositivi   o   apparecchiature   di
          rilevamento. 
            1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al  comma  1-bis
          nei quali non e' avvenuta la  contestazione  immediata,  il
          verbale notificato agli interessati  deve  contenere  anche
          l'indicazione dei motivi  che  hanno  reso  impossibile  la
          contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
          f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
          organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga
          mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
          stati omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in
          modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
          gestiti direttamente dagli organi di  polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
            1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni
          di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la
          presenza  degli  organi   di   polizia   stradale   qualora
          l'accertamento    avvenga    mediante     dispositivi     o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui  all'articolo  12,  comma  1,  e
          fuori dei  centri  abitati  possono  essere  installati  ed
          utilizzati  solo  sui  tratti  di  strada  individuati  dai
          prefetti,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministero
          dell'interno, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui  al  periodo
          precedente sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di
          incidentalita'    e    delle    condizioni     strutturali,
          plano-altimetriche e di traffico. 
            2. Qualora la residenza, la dimora  o  il  domicilio  del
          soggetto cui deve essere effettuata la notifica  non  siano
          noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei  confronti
          di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti  di  cui
          al comma 1. 
            2-bis. Le informazioni utili ai fini della  notifica  del
          verbale all'effettivo trasgressore ed agli  altri  soggetti
          obbligati  possono  essere  assunte   anche   dall'Anagrafe
          tributaria. 
            3. Alla notificazione si provvede a  mezzo  degli  organi
          indicati  nell'art.  12,  dei  messi  comunali  o   di   un
          funzionario  dell'amministrazione  che  ha   accertato   la
          violazione,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,  secondo  le
          norme sulle notificazioni a  mezzo  del  servizio  postale.
          Nelle medesime  forme  si  effettua  la  notificazione  dei
          provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della
          patente  di  guida  e  di  sospensione   della   carta   di
          circolazione.  Comunque,  le  notificazioni  si   intendono
          validamente eseguite quando  siano  fatte  alla  residenza,
          domicilio o sede del soggetto, risultante  dalla  carta  di
          circolazione  o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli
          istituito presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente 
            4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste
          a carico di chi  e'  tenuto  al  pagamento  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria. 
            5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,
          a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue
          nei confronti del soggetto a cui la notificazione  non  sia
          stata effettuata nel termine prescritto. 
            5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto
          di fermata e di sosta ovvero di violazione del  divieto  di
          accesso o transito nelle zone a  traffico  limitato,  nelle
          aree pedonali  o  in  zone  interdette  alla  circolazione,
          mediante apparecchi di rilevamento a distanza,  quando  dal
          pubblico registro  automobilistico  o  dal  registro  della
          motorizzazione il  veicolo  risulta  intestato  a  soggetto
          pubblico  istituzionale,  individuato   con   decreto   del
          Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio  che  procede
          interrompe la procedura  sanzionatoria  per  comunicare  al
          soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
          al fine di conoscere, tramite il responsabile  dell'ufficio
          da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso,  in
          occasione della commessa  violazione,  si  trovava  in  una
          delle condizioni previste dall'articolo 4  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689.   In   caso   di   sussistenza
          dell'esclusione  della  responsabilita',   il   comando   o
          l'ufficio procedente trasmette  gli  atti  al  prefetto  ai
          sensi  dell'articolo  203  per  l'archiviazione.  In   caso
          contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
          interessato  ai   sensi   dell'articolo   196,   comma   1;
          dall'interruzione della procedura fino  alla  risposta  del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 37. 
 
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni  per  i
       veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) 
 
  1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  quando  la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e
7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria  C,  C+E,  D  o  D+E   nell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al
proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne
rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del  pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 
  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo
di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della  sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore
dipende. 
  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma
1 dell'articolo 214-bis». 
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,  a
spese  del  responsabile  della  violazione,  ad  uno  dei   soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»; 
    b) il comma 4-bis e' abrogato. 
 

        
                    Note all'art. 37. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  202  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            202. Pagamento in misura ridotta. 
            1. Per le violazioni per  le  quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 
            2. Il trasgressore puo'  corrispondere  la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente  bancario.  All'uopo,  nel  verbale  contestato  o
          notificato  devono  essere   indicate   le   modalita'   di
          pagamento, con il richiamo delle norme  sui  versamenti  in
          conto corrente postale,  o,  eventualmente,  su  quelli  in
          conto corrente bancario. 
            2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la
          violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis,  148,  167,
          in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10
          per cento della massa  complessiva  a  pieno  carico,  174,
          commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e'  commessa  da  un
          conducente titolare di patente di  guida  di  categoria  C,
          C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
          di persone o cose, il conducente e' ammesso  ad  effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento in misura ridotta di cui  al  comma  1.  L'agente
          trasmette al proprio comando o  ufficio  il  verbale  e  la
          somma riscossa e  ne  rilascia  ricevuta  al  trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo. 
            2-ter. Qualora  il  trasgressore  non  si  avvalga  della
          facolta' di  cui  al  comma  2-bis,  e'  tenuto  a  versare
          all'agente accertatore, a titolo  di  cauzione,  una  somma
          pari alla  meta'  del  massimo  della  sanzione  pecuniaria
          prevista per la violazione. Del versamento  della  cauzione
          e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio  da
          cui l'agente accertatore dipende. 
            2-quater. In mancanza del versamento  della  cauzione  di
          cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis. 
            3. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  e'  consentito
          quando il trasgressore non abbia ottemperato  all'invito  a
          fermarsi ovvero, trattandosi di  conducente  di  veicolo  a
          motore,  si  sia  rifiutato  di  esibire  il  documento  di
          circolazione,  la  patente  di  guida  o  qualsiasi   altro
          documento che, ai sensi delle presenti  norme,  deve  avere
          con se'; in tal caso  il  verbale  di  contestazione  della
          violazione deve essere trasmesso al  prefetto  entro  dieci
          giorni dall'identificazione. 
            3-bis. Il pagamento in  misura  ridotta  non  e'  inoltre
          consentito per le violazioni previste  dagli  articoli  83,
          comma 6; 88, comma 3; 97, comma  9;  100,  comma  12;  113,
          comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,  comma  4;  136,
          comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,  comma  6;  217,
          comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni  il  verbale  di
          contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione entro dieci giorni. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  207  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti  di  targa
          EE. 
            1. Quando  con  un  veicolo  immatricolato  all'estero  o
          munito di targa  EE  viene  violata  una  disposizione  del
          presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
          pecuniaria,  il  trasgressore  e'  ammesso  ad   effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento  in  misura  ridotta  previsto   dall'art.   202.
          L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale
          e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo. 
            2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per  qualsiasi
          motivo, della facolta' prevista  del  pagamento  in  misura
          ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo
          di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della
          sanzione  pecuniaria  prevista  per  la   violazione.   Del
          versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale  di
          contestazione della violazione. La cauzione e'  versata  al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. 
            2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno  Stato
          membro dell'Unione europea  o  aderente  all'Accordo  sullo
          spazio economico europeo, la somma da versare a  titolo  di
          cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla  somma  richiesta
          per il pagamento in misura ridotta  previsto  dall'articolo
          202. 
            3. In mancanza del versamento della cauzione  di  cui  ai
          commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo  del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis. 
            4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
          ai veicoli di proprieta' dei cittadini  italiani  residenti
          nel comune di Campione d'Italia. 
            4.bis (soppresso) 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 38. 
 
(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) 
 
  1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  -  1.  I
soggetti  tenuti  al  pagamento  di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni  accertate  contestualmente  con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione
del pagamento in rate mensili. 
  2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e'  titolare
di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel
caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo
208.  E'  presentata  al  presidente  della  giunta   regionale,   al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la
violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 
  4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di  cui  al  comma  3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo'  essere  inferiore  a  euro  100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli
interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. 
  5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta
giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di   notificazione   della
violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo
203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis.
L'istanza  e'  comunicata  dall'autorita'  ricevente  all'ufficio   o
comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al  comma  3  del
presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza
si intende respinta. 
  6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi  della  rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al  periodo  precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto
periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui
dipende l'organo accertatore. 
  7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o,
successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3
dell'articolo 203. 
  8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6. 
  9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni
due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo». 
 

        
                    Note all'art. 38 
            - Il testo del comma  1  dell'articolo  208  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
            1. I proventi delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          per violazioni previste dal presente codice  sono  devoluti
          allo  Stato,  quando  le  violazioni  siano  accertate   da
          funzionari, ufficiali ed agenti  dello  Stato,  nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
            - Il testo dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente: 
            21. Interessi per dilazione di pagamento 
            Sulle somme  il  cui  pagamento  e'  stato  rateizzato  o
          sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma  1,  si  applicano
          gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo 
            L'ammontare degli interessi  dovuto  e'  determinato  nel
          provvedimento con il quale viene  accordata  la  prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite. 
            I privilegi generali e speciali che assistono le  imposte
          sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale  la
          rateazione e' prolungata e riguardano anche  gli  interessi
          previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. 
            - Il testo dell'articolo 203 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
            203. (Ricorso al prefetto) 
            1.  Il  trasgressore  o  gli  altri   soggetti   indicati
          nell'art.  196,  nel  termine  di  giorni  sessanta   dalla
          contestazione o dalla notificazione, qualora non sia  stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e' consentito, possono proporre  ricorso  al  prefetto  del
          luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio
          o comando cui appartiene  l'organo  accertatore  ovvero  da
          inviarsi agli  stessi  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno.  Con  il  ricorso  possono  essere  presentati   i
          documenti  ritenuti  idonei   e   puo'   essere   richiesta
          l'audizione personale. 
            1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. In tale  caso,  per
          la   necessaria   istruttoria,   il   prefetto    trasmette
          all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
          il  ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati   dal
          ricorrente,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   sua
          ricezione. 
            2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando   cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
            3. Qualora nei termini previsti non  sia  stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento. 
            -  per  il  testo  dell'articolo  204-bis   del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   si   veda   note
          all'articolo 39: 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 39. 
 
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) 
 
  1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa  l'udienza  di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti  di
cui al comma 4-bis, anche  a  mezzo  di  fax  o  per  via  telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai  sensi  dell'articolo  7  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2001, n. 123. 
  3-bis.  Tra  il  giorno  della   notificazione   e   l'udienza   di
comparizione devono  intercorrere  termini  liberi  non  maggiori  di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in  Italia,  o
di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se  il  ricorso  contiene
istanza di sospensione  del  provvedimento  impugnato,  l'udienza  di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti  giorni  dal
deposito dello stesso. 
  3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento,
salvo  che  il  giudice,  concorrendo  gravi  e  documentati  motivi,
disponga diversamente nella prima udienza  di  comparizione,  sentite
l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la  parte  ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui  al  presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato,  nonche'  da
funzionari e agenti delle Ferrovie  dello  Stato,  delle  ferrovie  e
tranvie in concessione e dell'ANAS;  spetta  a  regioni,  province  e
comuni, quando le violazioni  sono  state  accertate  da  funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province  e
dei comuni o, comunque, quando  i  relativi  proventi  sono  ad  essi
devoluti  ai  sensi  dell'articolo  208.  Il  prefetto  puo'   essere
rappresentato in  giudizio  da  funzionari  della  prefettura-ufficio
territoriale del Governo»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice  di  pace  determina
l'importo della sanzione  e  impone  il  pagamento  della  somma  con
sentenza immediatamente eseguibile. Il  pagamento  della  somma  deve
avvenire entro i trenta giorni successivi  alla  notificazione  della
sentenza e deve essere effettuato  a  vantaggio  dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da
questa determinate»; 
    d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della  cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato  il  ricorso  e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria
del  giudice,  all'ufficio  o  comando  da   cui   dipende   l'organo
accertatore». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' abrogato. 
 

        
                    Note all'articolo 39. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 204-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            204-bis. Ricorso al giudice di pace. 
            1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di  cui
          all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti
          indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di  pace
          competente per il territorio del  luogo  in  cui  e'  stata
          commessa la violazione,  nel  termine  di  sessanta  giorni
          dalla data di contestazione o di notificazione. 
            2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita'  stabilite
          dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          secondo il  procedimento  fissato  dall'articolo  23  della
          medesima legge n. 689 del  1981,  fatte  salve  le  deroghe
          previste dal presente articolo, e  si  estende  anche  alle
          sanzioni accessorie. 
            3. Il ricorso e il  decreto  con  cui  il  giudice  fissa
          l'udienza di comparizione sono  notificati,  a  cura  della
          cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato  indicato,
          al suo procuratore, e ai soggetti di cui  al  comma  4-bis,
          anche a mezzo di fax o  per  via  telematica  all'indirizzo
          elettronico  comunicato  ai  sensi  dell'articolo   7   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
            3-bis. Tra il giorno della notificazione e  l'udienza  di
          comparizione  devono  intercorrere   termini   liberi   non
          maggiori di trenta giorni, se il luogo della  notificazione
          si trova in Italia, o  di  sessanta  giorni,  se  si  trova
          all'estero. Se il ricorso contiene istanza  di  sospensione
          del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve
          essere fissata dal giudice entro venti giorni dal  deposito
          dello stesso. 
            3-ter.  L'opposizione  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento, salvo che il giudice,  concorrendo  gravi  e
          documentati  motivi,  disponga  diversamente  nella   prima
          udienza  di  comparizione,  sentite  l'autorita'   che   ha
          adottato  il  provvedimento  e  la  parte  ricorrente,  con
          ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale. 
            4. Il ricorso e', del  pari,  inammissibile  qualora  sia
          stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo
          203. 
            4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di  cui  al
          presente articolo spetta al prefetto, quando le  violazioni
          opposte sono state accertate  da  funzionari,  ufficiali  e
          agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle
          Ferrovie  dello  Stato,  delle  ferrovie   e   tranvie   in
          concessione e  dell'ANAS;  spetta  a  regioni,  province  e
          comuni,  quando  le  violazioni  sono  state  accertate  da
          funzionari,  ufficiali  e  agenti,  rispettivamente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando  i
          relativi  proventi  sono  ad   essi   devoluti   ai   sensi
          dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere rappresentato in
          giudizio    da    funzionari    della    prefettura-ufficio
          territoriale del Governo. 
            5. In caso di rigetto del ricorso,  il  giudice  di  pace
          determina l'importo della sanzione e  impone  il  pagamento
          della somma  con  sentenza  immediatamente  eseguibile.  Il
          pagamento della somma deve avvenire entro i  trenta  giorni
          successivi alla notificazione della sentenza e deve  essere
          effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui  appartiene
          l'organo accertatore, con  le  modalita'  di  pagamento  da
          questa determinate. 
            6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato  il  ricorso
          costituisce titolo  esecutivo  per  la  riscossione  coatta
          delle somme inflitte dal giudice di pace. 
            7. Fermo restando il principio del libero  convincimento,
          nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non
          puo' applicare una sanzione inferiore  al  minimo  edittale
          stabilito dalla legge per la violazione accertata. 
            8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
          puo' escludere l'applicazione delle sanzioni  accessorie  o
          la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 
            9. Le disposizioni di cui  ai  commi  2,  5,  6  e  7  si
          applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 
            9-bis. La sentenza con cui  e'  accolto  o  rigettato  il
          ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal  deposito,  a
          cura della cancelleria del giudice, all'ufficio  o  comando
          da cui dipende l'organo accertatore. 
            -Il testo dell'articolo 205 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
            Art. 205. (Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria) 
            1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati  possono
          proporre opposizione entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni
          dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. 
            2. (soppresso) 
            3. (soppresso) 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 40. 
 
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
                             pecuniarie) 
 
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e  delle  finanze»
sono inserite le seguenti: «, dell'interno»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente»; 
    c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: 
    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma
e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente; 
    b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle
violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 
    c) ad altre finalita' connesse al miglioramento  della  sicurezza
stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento,
alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza
stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. 
  5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta'  dell'ente  destinare  in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4. 
  5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di
lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei
servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo  Stato
di cui al comma 1 del citato articolo 208,  ulteriori  rispetto  alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio  di
bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle  esigenze
di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi
del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita': 
    a) al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella
misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione  degli
interventi previsti nei programmi annuali  di  attuazione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; una  quota  non  inferiore  a  un
quarto delle risorse di cui alla  presente  lettera  e'  destinata  a
interventi    specificamente    finalizzati    alla     sostituzione,
all'ammodernamento, al potenziamento,  alla  messa  a  norma  e  alla
manutenzione  della  segnaletica  stradale;  un'ulteriore  quota  non
inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente  lettera  e'
destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate  in
concessione, a interventi  di  installazione,  di  potenziamento,  di
messa  a  norma  e  di  manutenzione  delle  barriere,   nonche'   di
sistemazione del manto stradale; 
    b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per  cento  del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle
forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  a),  b),
c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al
potenziamento dei servizi di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza
della circolazione stradale e ripartiti annualmente con  decreto  del
Ministro dell'interno,  proporzionalmente  all'ammontare  complessivo
delle sanzioni relative a  violazioni  accertate  da  ciascuna  delle
medesime forze di polizia; 
    c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del
totale  annuo,  per  le  spese   relative   all'effettuazione   degli
accertamenti di cui agli articoli 186,  186-bis  e  187  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da  soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia; 
    d)  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, nella misura del 5  per  cento  del  totale  annuo,  per  la
predisposizione dei programmi obbligatori di  cui  all'articolo  230,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
    e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del
totale annuo, per garantire la piena funzionalita'  degli  organi  di
polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla
guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli. 
  3. Le  entrate  di  cui  al  comma  2  affluiscono  ad  un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate  alle  finalita'  indicate
dal citato comma 2. 
  4. La  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo  e'   determinata   dalle
amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di  priorita'  ai
programmi di spesa gia' avviati o pianificati. 
 

        
                    Note all'articolo 40 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  208  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
            1. I proventi delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          per violazioni previste dal presente codice  sono  devoluti
          allo  Stato,  quando  le  violazioni  siano  accertate   da
          funzionari, ufficiali ed agenti  dello  Stato,  nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
            2. I proventi di cui al comma 1,  spettanti  allo  Stato,
          sono  destinati:  a)   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144,  per  il  finanziamento   delle   attivita'   connesse
          all'attuazione  del   Piano   nazionale   della   sicurezza
          stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
          stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
          definito a norma dell'articolo 2, lettera x),  della  legge
          13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
          fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso  il
          Centro di coordinamento delle  informazioni  sul  traffico,
          sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza  stradale   (CCISS),
          istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
          di educazione stradale, sentito, occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza  della  circolazione;  b)  al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, nella misura  del  20  per  cento  del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda sulla sicurezza del  veicolo;  c)  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   -
          Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
          del 7,5 per cento del totale annuo,  al  fine  di  favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione stradale e per l'organizzazione  dei  corsi
          per conseguire il certificato di idoneita' alla  conduzione
          dei ciclomotori. 
            2-bis.  Gli  incrementi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
            3. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
            3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al
          Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione  sull'utilizzo
          delle quote dei proventi  di  cui  al  comma  2  effettuato
          nell'anno precedente 
            4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi  spettanti
          agli enti  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  1  e'
          destinata: 
            a) in misura non inferiore a un  quarto  della  quota,  a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
            b) in misura non inferiore a un quarto  della  quota,  al
          potenziamento   delle   attivita'   di   controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
            c) ad altre finalita'  connesse  al  miglioramento  della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
            5. Gli enti  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
            5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del
          comma  4  puo'  anche  essere   destinata   ad   assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
          » 
            - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 285
          del 1992: 
            12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 
            1.  L'espletamento  dei  servizi  di   polizia   stradale
          previsti dal presente codice spetta: 
            a) in via principale alla  specialita'  Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
            b) alla Polizia di Stato; 
            c) all'Arma dei carabinieri; 
            d) al Corpo della guardia di finanza; 
            d-bis) ai Corpi e  ai  servizi  di  polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
            e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di   polizia   municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
            f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
            f-bis) al Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
            2. L'espletamento dei servizi di cui all'art.  11,  comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
            3. La prevenzione e l'accertamento  delle  violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
            a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale   per   la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.; 
            b) dal personale degli uffici competenti  in  materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
            c) dai dipendenti  dello  Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
            d) dal personale  delle  Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
            e)  dal  personale  delle   circoscrizioni   aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
            f) dai militari del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
            3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
            4. La  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
            5. I soggetti indicati  nel  presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 41. 
 
(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati) 
 
  1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del  1992
e' inserito il seguente: 
  «Art. 214-ter. - (Destinazione dei  veicoli  confiscati).  -  1.  I
veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di  provvedimento  definitivo
di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,  commi  2,  lettera
c), 2-bis e 7, 186-bis, comma  6,  e  187,  commi  1  e  1-bis,  sono
assegnati  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano   richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire  la  sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o  ad
altri enti pubblici non  economici  che  ne  facciano  richiesta  per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta di assegnazione, i  beni  sono  posti  in  vendita.  Se  la
procedura  di  vendita  e'  antieconomica,  con   provvedimento   del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del  bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro  automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano  le  disposizioni
del comma ibis dell' articolo 214-bis. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti  la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati». 
 

        
                    Note all'articolo 41 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo  2-  undecies  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575: 
            2-undecies. 1. L'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa
          all'ufficio del registro: 
            a) le somme di denaro confiscate che non  debbano  essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati  o  che
          non debbano essere utilizzate  per  il  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
            b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli,  al
          netto del ricavato della vendita dei  beni  finalizzata  al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone  la
          cessione gratuita o la distruzione del bene; 
            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali.
          Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero,  dopo
          accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore  svolti  dal
          competente  ufficio  del  territorio  del  Ministero  delle
          finanze, avvalendosi anche  degli  organi  di  polizia,  il
          debitore risulti insolvibile, il credito e'  annullato  con
          provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del
          Ministero delle finanze. 
            2. I beni immobili sono: 
            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'  di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
            b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,  in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi; 
            c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile  e'
          sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione,  anche  a  titolo  gratuito,  il
          recupero di tossicodipendenti operanti nel  territorio  ove
          e' sito l'immobile. Se entro un  anno  l'ente  territoriale
          non ha provveduto alla  destinazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi. 
            2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito secondo i criteri di  cui  all'articolo
          129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita'  o
          enti   per   internet   dell'Agenzia,    e    dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 2-decies, comma  1.  Qualora,  entro  novanta
          giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,
          non pervengano all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il
          corrispettivo indicato al terzo periodo, il  prezzo  minimo
          della vendita non puo',  comunque,  essere  determinato  in
          misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta
          stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter  e  2-quater
          del presente articolo, la vendita e' effettuata  agli  enti
          pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali  anche
          quella  dell'investimento  nel  settore  immobiliare,  alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
            2-ter. Il personale delle Forze  armate  e  il  personale
          delle  Forze  di  polizia  possono  costituire  cooperative
          edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto  di  opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 2-bis. 
            2-quater. Gli enti  territoriali  possono  esercitare  la
          prelazione  all'acquisto  degli  stessi.  Con   regolamento
          adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  sono
          disciplinati  i  termini,  le  modalita'  e  le   ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni  di  cui
          al comma 2-bis del presente articolo. 
            3. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
            a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
            b) alla vendita, per un  corrispettivo  non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia 
            c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una   maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
            3-bis.  I  beni  mobili,  anche,  iscritti  in   pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili   sequestrati   sono   affidati   dall'autorita'
          giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di  polizia,
          anche per le esigenze di polizia giudiziaria,  i  quali  ne
          facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia,
          ovvero possono  essere  affidati  all'Agenzia  o  ad  altri
          organi dello Stato o ad altri enti pubblici non  economici,
          per finalita' di  giustizia,  di  protezione  civile  o  di
          tutela ambientale. 
            4. (soppresso) 
            5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere  b)  e
          c),  nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,   dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi    per    l'edilizia    scolastica     e     per
          l'informatizzazione del processo 
            5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
          comma 2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la
          vendita  degli  stessi,  affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia per essere riassegnati, nella misura del  50  per
          cento,  al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
          sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e,   nella
          restante misura  del  50  per  cento,  al  Ministero  della
          giustizia,   per   assicurare   il   funzionamento   e   il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
            6. Nella scelta del cessionario  o  dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
          del  Consiglio  di  Stato  sono  approvati,  dal  dirigente
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio. 
            7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del   comma   1
          dell'articolo 2-decies e dei  commi  2  e  3  del  presente
          articolo sono immediatamente esecutivi. 
            8. I trasferimenti e  le  cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  301-bis  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia doganale di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43: 
            301-bis. Destinazione di beni sequestrati o confiscati  a
          seguito di operazioni anticontrabbando. 
            1. I beni mobili compresi  quelli  iscritti  in  pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili sequestrati nel corso di operazioni  di  polizia
          giudiziaria anticontrabbando, sono affidati  dall'autorita'
          giudiziaria in custodia giudiziale agli organi  di  polizia
          che ne facciano richiesta per  l'impiego  in  attivita'  di
          polizia, ovvero possono essere  affidati  ad  altri  organi
          dello Stato o ad altri enti  pubblici  non  economici,  per
          finalita' di giustizia, di protezione civile  o  di  tutela
          ambientale. 
            2.  Gli  oneri  relativi  alla  gestione   dei   beni   e
          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e
          degli aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o  comando
          usuario. 
            3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna  istanza  di
          affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1,  i
          beni  sequestrati  sono   ceduti   ai   fini   della   loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione, la  cancellazione  dei  veicoli  dai  pubblici
          registri e' eseguita in esenzione da  qualsiasi  tributo  o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  e  il
          ricevitore capo della dogana,  competenti  per  territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle  norme  sulla  contabilita'  generale   dello   Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore). 
            4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato  o
          il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima  di   procedere
          all'affidamento in custodia giudiziale o  alla  distruzione
          dei beni mobili di cui ai commi  1  e  3,  devono  chiedere
          preventiva   autorizzazione    all'organo    dell'autorita'
          giudiziaria competente per il  procedimento,  che  provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
            5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al  comma  1,
          per i quali si sia proceduto alla  distruzione,  all'avente
          diritto e' corrisposta  una  indennita'  sulla  base  delle
          quotazioni   di   mercato   espresse    in    pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro. 
            6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
          a seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono
          assegnati, a richiesta, agli organi o  enti  che  ne  hanno
          avuto l'uso. Qualora tali enti  od  organi  non  presentino
          richiesta di assegnazione i beni sono  distrutti  ai  sensi
          del comma 3. 
            7. Sono abrogati i commi 5, 6 e  7  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 
            8. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sono  dettate  le  disposizioni  di  attuazione   del
          presente articolo 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 42. 
 
(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis  del
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia  di   sanzione
accessoria della sospensione della patente e  di  applicazione  della
           sospensione della patente per i neo-patentati) 
 
  1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'organo  che  ha  ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,  alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il  termine  di
cui al primo periodo,  il  conducente  a  cui  e'  stata  sospesa  la
patente, solo nel caso in  cui  dalla  commessa  violazione  non  sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa  ad
ottenere un permesso  di  guida,  per  determinate  fasce  orarie,  e
comunque di non oltre tre ore al  giorno,  adeguatamente  motivato  e
documentato per ragioni di  lavoro,  qualora  risulti  impossibile  o
estremamente  gravoso  raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi
pubblici o comunque non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
situazione  che  avrebbe  dato  diritto  alle  agevolazioni  di   cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei
quindici  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza   di   sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.  Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni  singola  norma,
e' determinato in relazione all'entita'  del  danno  apportato,  alla
gravita'  della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.   Tali   due   ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al  secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi'  valutati  dal
prefetto per decidere della  predetta  istanza.  Qualora  questa  sia
accolta, il periodo di sospensione  e'  aumentato  di  un  numero  di
giorni pari al doppio delle complessive ore per  le  quali  e'  stata
autorizzata la  guida,  arrotondato  per  eccesso.  L'ordinanza,  che
eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,   determinando
espressamente  fasce  orarie  e  numero  di  giorni,  e'   notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per
i  fini  di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  all'anagrafe  degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non  sia  emanata  nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'  ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso  di  guida  in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso  una  sola
volta»; 
    b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla  patente»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dall'interrogazione   dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri
registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»; 
    d) al comma  6,  dopo  le  parole:  «circola  abusivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di  guida  di
cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall'ordinanza  del
prefetto con cui il permesso e' stato concesso,». 
  2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente  per
i neo-patentati). - 1. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
norme del titolo V, nei primi tre anni dalla  data  di  conseguimento
della patente di categoria B, quando e' commessa una  violazione  per
la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoriadella sospensione della patente, di cui  all'articolo  218,
la durata della sospensione e'  aumentata  di  un  terzo  alla  prima
violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive. 
  2. Qualora, nei primi tre anni dalla data  di  conseguimento  della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per
la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque
anni dalla data di conseguimento della patente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia'
conseguito anche  la  patente  di  categoria  B.  Se  la  patente  di
categoria B e' conseguita successivamente al rilascio  della  patente
di categoria A, le disposizioni di cui ai  citati  commi  1  e  2  si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B». 
 

        
                    Note all'articolo 42 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo  218  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «218.  Sanzione  accessoria   della   sospensione   della
          patente. 
            1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida per un periodo determinato, la patente  e'
          ritirata dall'agente od organo di polizia  che  accerta  la
          violazione; del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di
          contestazione  della   violazione.   L'agente   accertatore
          rilascia permesso provvisorio  di  guida  limitatamente  al
          periodo necessario a  condurre  il  veicolo  nel  luogo  di
          custodia indicato  dall'interessato,  con  annotazione  sul
          verbale di contestazione. 
            2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
          unitamente a copia del verbale,  entro  cinque  giorni  dal
          ritiro,  alla   prefettura   del   luogo   della   commessa
          violazione. Entro il termine di cui al  primo  periodo,  il
          conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
          in cui  dalla  commessa  violazione  non  sia  derivato  un
          incidente, puo' presentare istanza al  prefetto  intesa  ad
          ottenere  un  permesso  di  guida,  per  determinate  fasce
          orarie,  e  comunque  di  non  oltre  tre  ore  al  giorno,
          adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
          qualora  risulti   impossibile   o   estremamente   gravoso
          raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi  pubblici  o
          comunque  non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
          situazione che avrebbe dato diritto  alle  agevolazioni  di
          cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
          prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
          di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
          sospensione stessa.  Tale  periodo,  nei  limiti  minimo  e
          massimo fissati da ogni singola norma,  e'  determinato  in
          relazione all'entita' del danno  apportato,  alla  gravita'
          della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
          l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.  Tali   due
          ultimi elementi, unitamente alle  motivazioni  dell'istanza
          di cui al secondo periodo ed alla relativa  documentazione,
          sono altresi' valutati  dal  prefetto  per  decidere  della
          predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
          sospensione e' aumentato di un numero  di  giorni  pari  al
          doppio  delle  complessive  ore  per  le  quali  e'   stata
          autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
          che  eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,
          determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
          e'  notificata  immediatamente  all'interessato,  che  deve
          esibirla ai fini della guida nelle situazioni  autorizzate.
          L'ordinanza e' altresi'  comunicata,  per  i  fini  di  cui
          all'articolo 226, comma 11,  all'anagrafe  degli  abilitati
          alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
          del ritiro. Qualora  l'ordinanza  di  sospensione  non  sia
          emanata nel termine di quindici giorni, il  titolare  della
          patente puo'  ottenerne  la  restituzione  da  parte  della
          prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione
          della patente puo' essere concesso una sola volta. 
            3. Quando le norme del presente codice dispongono che  la
          durata  della  sospensione  della  patente  di   guida   e'
          aumentata a  seguito  di  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge,  l'organo  di  polizia  che  accerta
          l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
          nazionale  degli   abilitati   alla   guida   constata   la
          sussistenza delle precedenti violazioni  procede  ai  sensi
          del comma 1, indicando, anche nel verbale, la  disposizione
          applicata ed il numero  delle  sospensioni  precedentemente
          disposte; si  applica  altresi'  il  comma  2.  Qualora  la
          sussistenza   delle    precedenti    sospensioni    risulti
          successivamente,  l'organo  od  ufficio  che  ne  viene   a
          conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
          a norma del comma 2. 
            4. Al termine del  periodo  di  sospensione  fissato,  la
          patente   viene   restituita   dal   prefetto.   L'avvenuta
          restituzione e'  comunicata  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati alla guida. 
            5. Avverso il provvedimento di sospensione della  patente
          e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 . 
            6. Chiunque, durante  il  periodo  di  sospensione  della
          validita'  della  patente,  circola   abusivamente,   anche
          avvalendosi del permesso di guida di  cui  al  comma  2  in
          violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del  prefetto
          con cui il permesso e' stato concesso,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.842 a euro 7.369. Si  applicano  le  sanzioni  accessorie
          della revoca della patente e del fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
          delle violazioni, in luogo  del  fermo  amministrativo,  si
          applica la confisca amministrativa del veicolo. » 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo  33  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104: 
            33. Agevolazioni. 
            1.(soppresso) 
            2. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
            3. Successivamente al compimento del terzo anno  di  vita
          del bambino, la lavoratrice madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste  una
          persona con handicap in situazione di gravita',  parente  o
          affine entro il terzo grado, convivente,  hanno  diritto  a
          tre giorni di permesso  mensile  coperti  da  contribuzione
          figurativa,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa   a
          condizione che la persona con  handicap  in  situazione  di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 
            4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
          quelli previsti all'articolo 7 della citata legge  n.  1204
          del 1971 , si applicano le disposizioni di  cui  all'ultimo
          comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del  1971
          , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903. 
            5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
          lavoro pubblico o privato, che assista con  continuita'  un
          parente o un affine entro il terzo  grado  handicappato  ha
          diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro  piu'
          vicina al proprio domicilio e non  puo'  essere  trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede. 
            6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
            7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3,  4  e  5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita' 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 43. 
 
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis  e  222,modifica  dell'articolo
223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del  decreto  legislativo  n.
 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida) 
 
  1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso  almeno  un
anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  che  siano  trascorsi
almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Fino
alla data di entrata in vigore  della  disciplina  applicativa  delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai  quali  e'  stata
revocata  la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato   di
idoneita' per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
veicoli»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-ter. Quando la revoca della  patente  di  guida  e'  disposta  a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre  anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato. 
  3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che  consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma  2,
lettere b) e c), 
  e  187,  costituisce  giusta  causa  di  licenziamento   ai   sensi
dell'articolo 2119 del codice civile». 
  2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'  disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da  cui  discende
e'  commessa  da  un   conducente   di   ciclomotore,   le   sanzioni
amministrative si applicano al certificato di  idoneita'  alla  guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla
patente posseduta ai  sensi  dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In  caso  di
circolazione  durante  il  periodo  di  applicazione  delle  sanzioni
accessorie si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni  dell'
articolo 126-bis»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «di cui al  terzo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo». 
  4. L'articolo 223 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 223. - (Ritiro della  patente  di  guida  in  conseguenza  di
ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista
la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della
revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore  della
violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette,
unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli  atti,
dispone la sospensione provvisoria della validita' della  patente  di
guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per  i  fini
di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto
e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o
dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un'evidente  responsabilita',  la  sospensione  provvisoria  della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. 
  3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice
di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente
articolo. 
  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi
dell'articolo 205». 
  5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'
abrogato. 
  6. Le  disposizioni  degli  articoli  219  e  219-bis  del  decreto
legislativo n.  285  del  1992,  modificate,  rispettivamente,  dalla
lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente  articolo,  entrano
in vigore il giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

        
                    Note all'articolo 43 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  219  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 219. Revoca della patente di guida. 
            1. Quando, ai sensi del presente codice, e'  prevista  la
          revoca della patente di guida, il provvedimento  e'  emesso
          dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e  dal
          prefetto del luogo  della  commessa  violazione  quando  la
          stessa   revoca   costituisce    sanzione    amministrativa
          accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120,  comma
          1. 
            2. Nell'ipotesi che la revoca della  patente  costituisca
          sanzione accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando,  che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne  da'
          comunicazione  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione. Questi, previo  accertamento  delle  condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della patente alla prefettura, anche  tramite  l'organo  di
          Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza  si  da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri. 
            3. Il provvedimento di revoca della patente previsto  dal
          presente  articolo  nonche'  quello   disposto   ai   sensi
          dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti  la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo. 
            3-bis.  L'interessato  non  puo'  conseguire  una   nuova
          patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
          momento in cui e' divenuto definitivo il  provvedimento  di
          cui al comma 2. Fino alla data di entrata in  vigore  della
          disciplina applicativa delle disposizioni  della  direttiva
          2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20
          dicembre 2006, i soggetti ai quali  e'  stata  revocata  la
          patente non possono conseguire il certificato di  idoneita'
          per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
          veicoli. 
            3-ter.  Quando  la  revoca  della  patente  di  guida  e'
          disposta a seguito delle violazioni di  cui  agli  articoli
          186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire  una  nuova
          patente di guida prima di tre anni a decorrere  dalla  data
          di accertamento del reato» 
            3-quater. La revoca della patente di  guida  ad  uno  dei
          conducenti di cui all'articolo 186-bis,  comma  1,  lettere
          b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati
          di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e  187,
          costituisce  giusta  causa  di   licenziamento   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile.» 
            - Si riporta il testo dell'articolo 219-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca  del  certificato
          di idoneita' alla guida. 
            1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,  e'
          disposta la sanzione amministrativa accessoria del  ritiro,
          della sospensione o della revoca della patente di  guida  e
          la violazione da cui discende e' commessa da un  conducente
          di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al
          certificato di idoneita'  alla  guida  posseduto  ai  sensi
          dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente
          posseduta ai sensi dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,
          secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In
          caso di circolazione durante  il  periodo  di  applicazione
          delle  sanzioni  accessorie  si   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui agli articoli  216,  218  e  219.  Si
          applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis. 
            2. (abrogato). 
            3. Quando il conducente  e'  minorenne  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2» 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  222  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «     222.     Sanzioni     amministrative     accessorie
          all'accertamento di reati. 
            1. Qualora da  una  violazione  delle  norme  di  cui  al
          presente codice derivino danni  alle  persone,  il  giudice
          applica  con  la   sentenza   di   condanna   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie  previste,  nonche'  le  sanzioni
          amministrative accessorie della sospensione o della  revoca
          della patente. 
            2. Quando dal fatto derivi una lesione personale  colposa
          la sospensione della patente e' da quindici  giorni  a  tre
          mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
          grave o gravissima la sospensione della patente e'  fino  a
          due anni. Nel caso di omicidio colposo  la  sospensione  e'
          fino a quattro anni. Se il fatto di cui  al  secondo  o  al
          terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di  ebbrezza
          alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,  lettera  c),
          ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
          accessoria della revoca della patente. 
            2-bis.  La  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente fino a quattro anni e'  diminuita
          fino a un terzo nel caso  di  applicazione  della  pena  ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale. 
            3. Il giudice puo' applicare la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva reiterata specifica verificatasi entro il  periodo
          di cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della  condanna
          definitiva per la prima violazione. » 
            - Si riporta il testo dell'articolo  648  del  codice  di
          procedura penale 
            648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali. 
            1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in  giudizio
          contro le quali non e' ammessa impugnazione  diversa  dalla
          revisione. 
            2.  Se  l'impugnazione  e'  ammessa,   la   sentenza   e'
          irrevocabile quando e' inutilmente decorso il  termine  per
          proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
          inammissibile. Se vi e' stato ricorso  per  cassazione,  la
          sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui  e'  pronunciata
          l'ordinanza o la  sentenza  che  dichiara  inammissibile  o
          rigetta il ricorso. 
            3. Il decreto penale di condanna e'  irrevocabile  quando
          e' inutilmente decorso il termine per proporre  opposizione
          o  quello  per  impugnare  l'ordinanza  che   la   dichiara
          inammissibile. 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 44. 
 
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, in materia di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
accessorie della confisca e del fermo e di sposizioni in  materia  di
confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state  commesse
                     violazioni amministrative) 
 
  1.  Alla  sezione  II  del  capo  II  del  titolo  VI  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 224-ter.  -  (Procedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e  del  fermo
amministrativo in conseguenza  di  ipotesi  di  reato).  -  1.  Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa
accessoria  della,  confisca  del  veicolo,   l'agente   o   l'organo
accertatore della violazione procede  al  sequestro  ai  sensi  delle
disposizioni dell'articolo 213,  in  quanto  compatibili.  Copia  del
verbale di sequestro e'  trasmessa,  unitamente  al  rapporto,  entro
dieci giorni,  dall'agente  o  dall'organo  accertatore,  tramite  il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto  a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 
  2. Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  il  decreto
divenuti irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne  trasmette  copia
autentica al prefetto affinche' disponga la  confisca  amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in
quanto compatibili. 
  3. Nelle ipotesi di reato per le  quali  e'  prevista  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della  violazione  dispone  il  fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo  la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 
  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza  o  il  decreto,  nel  termine  di  quindici  giorni,  ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente  affinche'
disponga  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  ai   sensi   delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 
  5. Avverso il sequestro di cui  al  comma  1  e  avverso  il  fermo
amministrativo di cui al comma 3 del  presente  articolo  e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
  6. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria.  Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente  o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno
delle  condizioni  di  legge  per   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi  degli  articoli  213  e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena  successiva  alla
sentenza irrevocabile di condanna non  ha  effetto  sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria. 
  7.  Nel  caso  di  sentenza  irrevocabile  di  proscioglimento,  il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il  comando
da cui dipende l'agente  o  l'organo  accertatore  della  violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina  la  restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine,  sono  fatti  salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio  disposto  ai  sensi
del citato comma 3». 
  2. Salvo  il  caso  di  confisca  definitiva,  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli  utilizzati   per   commettere   una   delle   violazioni
amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170  e
171 del decreto legislativo n. 285  del  1992  prima  della  data  di
entrata in  vigore  della  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  sono
restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese  di  recupero,
di trasporto e di custodia. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 

        
                    Note all'articolo 44 
            - Per il testo dell'articolo 648 del codice di  procedura
          penale si veda la nota all'articolo 43 
            - Per il testo dell'articolo 97 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda nota all'articolo 14 
            - Si riportano i testi degli articoli 169, comma 7 e  170
          del decreto legislativo n. 285 del 1992: 
            169.Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
          motore. 
            7.  Chiunque  guida  veicoli  destinati  a  trasporto  di
          persone, escluse le autovetture, che  hanno  un  numero  di
          persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
          indicati nella carta di circolazione, ovvero  trasporta  un
          numero di persone superiore a quello indicato  nella  carta
          di circolazione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 
            170.Trasporto di persone  e  di  oggetti  sui  veicoli  a
          motore a due ruote. 
            1. Sui  motocicli  e  sui  ciclomotori  a  due  ruote  il
          conducente deve avere libero uso delle braccia, delle  mani
          e delle gambe, deve stare seduto in  posizione  corretta  e
          deve reggere il manubrio con ambedue le  mani,  ovvero  con
          una mano in caso di necessita' per le opportune  manovre  o
          segnalazioni.  Non  deve  procedere  sollevando  la   ruota
          anteriore. 
            1-bis. Sui veicoli di  cui  al  comma  1  e'  vietato  il
          trasporto di minori di anni cinque. 
            2. Sui ciclomotori  e'  vietato  il  trasporto  di  altre
          persone oltre al conducente, salvo  che  il  posto  per  il
          passeggero sia espressamente indicato  nel  certificato  di
          circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore  a
          diciotto anni. Con  regolamento  emanato  con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
          stabiliti le modalita' e i tempi  per  l'aggiornamento,  ai
          fini del presente comma, della carta  di  circolazione  dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  27
          giugno 2003, n. 151. 
            3. Sui veicoli di cui al comma 1  l'eventuale  passeggero
          deve essere seduto in modo stabile  ed  equilibrato,  nella
          posizione  determinata  dalle  apposite  attrezzature   del
          veicolo. 
            4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1
          di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
            5. Sui veicoli di cui al comma 1 e'  vietato  trasportare
          oggetti che non siano solidamente assicurati, che  sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente rispetto alla  sagoma  di  esso  oltre  i
          cinquanta centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino  la
          visibilita' al conducente.  Entro  i  predetti  limiti,  e'
          consentito il trasporto di  animali  purche'  custoditi  in
          apposita gabbia o contenitore. 
            6. Chiunque viola le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 
            6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 148 a euro 594 
            7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
          conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
          amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo
          per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione  II,  del
          titolo  VI;  quando,  nel  corso  di  un  biennio,  con  un
          ciclomotore o un motociclo sia stata commessa,  per  almeno
          due volte, una delle violazioni previste dai commi 1  e  2,
          il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
          giorni 

        
      
          
            CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 
          
        
                              Art. 45. 
 
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
                 in materia di educazione stradale) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti»
fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti,  dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie  locali,   avvalendosi   dell'Automobile   Club   d'Italia,
predispone». 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  230  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del
presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. I programmi di cui al comma  1  dell'articolo  230  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo,  sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012. 
 

        
                    Note all'articolo 45 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  230  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 230. Educazione stradale. 
            1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani  in
          materia  di  comportamento  stradale  e  di  sicurezza  del
          traffico e della circolazione, nonche'  per  promuovere  ed
          incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
          il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con  i
          Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno
          e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
          sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
          avvalendosi  dell'Automobile  Club   d'Italia,   predispone
          appositi   programmi,   corredati   dal   relativo    piano
          finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria  nelle
          scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
          istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
          conoscenza dei principi della sicurezza  stradale,  nonche'
          delle  strade,  della  relativa  segnaletica,  delle  norme
          generali per  la  condotta  dei  veicoli,  con  particolare
          riferimento all'uso della bicicletta,  e  delle  regole  di
          comportamento degli  utenti,  con  particolare  riferimento
          all'informazione sui rischi conseguenti  all'assunzione  di
          sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. 
            2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita'  di
          svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche  con
          l'ausilio  degli   appartenenti   ai   Corpi   di   polizia
          municipale, nonche' di personale esperto appartenente  alle
          predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza  puo'
          prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
          collaborano all'attuazione dei programmi stessi.  Le  spese
          eventualmente occorrenti sono  reperite  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti  di  bilancio  delle  amministrazioni
          medesime. 
            2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          predispone  annualmente  un  programma  informativo   sulla
          sicurezza  stradale,   sottoponendolo   al   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti  alle  quali  riferisce
          sui risultati ottenuti. ». 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 46. 
 
(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il  coordinamento  delle
             attivita' connesse alla sicurezza stradale) 
 
  1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di  sicurezza
stradale,  sotto  ogni   profilo   svolte   da   tutti   i   soggetti
istituzionalmente  preposti,  anche  ai  vari  livelli   di   governo
territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il Comitato  per  l'indirizzo  ed  il  coordinamento
delle  attivita'  connesse  alla  sicurezza  stradale,   di   seguito
denominato «Comitato». 
  2. Il  Comitato  svolge  azione  di  supporto  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di: 
    a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza
con  gli  indirizzi  in  materia  di  sicurezza   stradale   definiti
dall'Unione europea; 
    b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le  linee  di
azione prioritarie di intervento per  la  predisposizione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; 
    c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale
posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati  in
materia; 
    d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche
con riguardo agli interventi posti in essere dagli  enti  proprietari
delle strade, comprese quelle gestite direttamente  dall'ANAS  Spa  e
dalle societa' concessionarie; 
    e)  rendere  parere  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai fini della predisposizione della  relazione  annuale  al
Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; 
    f)  favorire  e  promuovere  il  coordinamento  delle   attivita'
finalizzate  alla  raccolta  dei  dati  relativi   all'incidentalita'
stradale di cui all'articolo 56 della presente legge; 
    g) favorire e promuovere  il  coordinamento  delle  attivita'  di
raccolta e di diffusione delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla
viabilita'; 
    h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti  impegnati
a presidio della sicurezza  della  mobilita',  per  il  miglioramento
dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso; 
    i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del
settore. 
  3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri: 
    a)  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) un rappresentante del Ministero della salute; 
    d) un rappresentante del Ministero dell' interno; 
    e)   un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    g) tre rappresentanti delle regioni, delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali,  nominati  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),
e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o  equivalente
e sono nominati dai  Ministri  delle  rispettive  amministrazioni  di
appartenenza entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  e'
prevista la corresponsione di compensi  o  rimborsi  spese  di  alcun
genere. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di intesa con  i  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute,  dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' approvato un regolamento organizzativo e  di  funzionamento
interno del Comitato. 
  6. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

        
                    Note all'articolo 46 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
            8.  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali   e
          Conferenza unificata. 
            1. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 47. 
 
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle
                             autostrade) 
 
  1. Gli enti  proprietari  e  concessionari  delle  strade  e  delle
autostrade  nelle  quali  si  registrano  piu'   elevati   tassi   di
incidentalita'  effettuano  specifici  interventi   di   manutenzione
straordinaria della sede stradale e autostradale,  delle  pertinenze,
degli  arredi,  delle  attrezzature  e  degli  impianti,  nonche'  di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e
di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre  i
rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli  interventi
di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi  di
cui al comma 1, con particolare riferimento alla  sostituzione  della
segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle  barriere
obsolete o danneggiate,  all'utilizzo  di  strumenti  e  dispositivi,
anche realizzati  con  materiale  proveniente  da  pneumatici  usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche'
alla  sistemazione,  al  ripristino  e  al  miglioramento  del  manto
stradale. 
  3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai  fini  della
definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e  delle
modalita'  di  determinazione  degli   incrementi   tariffari   nelle
convenzioni da stipulare successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 

        
                    Note all'articolo 47 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992: 
            14.Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. 
            1. Gli enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo  di
          garantire la sicurezza e la fluidita'  della  circolazione,
          provvedono: 
            a) alla manutenzione, gestione e  pulizia  delle  strade,
          delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature,
          impianti e servizi; 
            b) al controllo tecnico dell'efficienza  delle  strade  e
          relative pertinenze; 
            c) alla  apposizione  e  manutenzione  della  segnaletica
          prescritta. 
            2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 
            a) al rilascio delle autorizzazioni e  delle  concessioni
          di cui al presente titolo; 
            b)  alla  segnalazione  agli  organi  di  polizia   delle
          violazioni alle disposizioni di cui al  presente  titolo  e
          alle  altre  norme  ad   esso   attinenti,   nonche'   alle
          prescrizioni  contenute  nelle   autorizzazioni   e   nelle
          concessioni. 
            2-bis.  Gli  enti  proprietari  delle  strade  provvedono
          altresi', in caso di manutenzione straordinaria della  sede
          stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche'
          realizzati in conformita' ai  programmi  pluriennali  degli
          enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 
            3. Per le strade in concessione  i  poteri  e  i  compiti
          dell'ente proprietario della strada previsti  dal  presente
          codice sono esercitati dal concessionario,  salvo  che  sia
          diversamente stabilito. 
            4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma  7,  i
          poteri dell'ente proprietario previsti dal presente  codice
          sono esercitati dal comune 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 48. 
 
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete
           autostradale e stradale di interesse nazionale) 
 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.
461, e' inserito il seguente: 
   «Art. 1-bis.  -  1.  Alle  modifiche  della  rete  autostradale  e
stradale di interesse nazionaleesistente, individuata  ai  sensi  del
presente decreto, si provvede, su  iniziativa  dello  Stato  o  delle
regioni interessate, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 
   2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra
Stato e regioni, e nella  conseguente  riclassificazione,  di  intere
strade o di singoli tronchi. 
   3.  Alle  integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade  o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del  tracciato,
si provvede, fatte salve le norme  in  materia  di  programmazione  e
realizzazione di opere autostradali, sentito il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e  progetti
negli strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  nazionale  in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le  nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che  alterano  i  capisaldi  del
tracciato  sono  classificati  di  interesse  nazionale  e,  per   le
varianti, e' contestualmente definita  l'eventuale  declassificazione
del tronco sotteso alla  variante,  senza  trasferimento  di  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato
o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa
in esercizio, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove  strade  o  tronchi
nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto  e,
in caso di variante,  alla  eventuale  declassificazione  del  tronco
sotteso alla variante. 
   4. Per le integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione  di  varianti  che
non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione  a  strada
di interesse nazionale avviene di diritto. 
   5. Per i tratti di strada della rete autostradale  e  stradale  di
interesse  nazionale,  dismessi  a  seguito  della  realizzazione  di
varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri  abitati
con popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
   6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di  cui
al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute
nell'anno solare precedente». 
  2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo  1997,
n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 

        
                    Note all'articolo 48 
            - Si riporta l'articolo  1  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 461: 
            1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera  b),  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, la rete autostradale e stradale  classificata
          di interesse nazionale  e'  individuata  sulla  base  delle
          tabelle allegate al presente decreto  legislativo,  che  ne
          costituiscono parte integrante. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da  3  a  7,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495: 
            4.(Art. 2 Cod. Str.)  Passaggi  di  proprieta'  fra  enti
          proprietari delle strade 
            3. In deroga alla procedura di cui al comma 2,  i  tratti
          di strade statali dismessi a seguito di varianti,  che  non
          alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di
          diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora
          utilizzabili,  sono   obbligatoriamente   trasferiti   alla
          provincia o al comune. 
            4. I tratti di strade statali, regionali  o  provinciali,
          che attraversano i centri abitati con popolazione superiore
          a  diecimila  abitanti,   individuati   a   seguito   della
          delimitazione del centro abitato prevista  dall'articolo  4
          del codice, sono classificati quali strade comunali con  la
          stessa deliberazione della giunta municipale con  la  quale
          si procede alla delimitazione medesima. 
            5. Successivamente all'emanazione  dei  provvedimenti  di
          classificazione  e  di   declassificazione   delle   strade
          previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di
          passaggio di proprieta' ed alle  deliberazioni  di  cui  ai
          commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade  o
          dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 
            6. La consegna all'ente nuovo proprietario  della  strada
          e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo  utile
          per  il  rispetto  dei  termini  previsti   dal   comma   7
          dell'articolo 2 ed entro  sessanta  giorni  dalla  delibera
          della giunta municipale per i tratti di strade  interni  ai
          centri  abitati  con  popolazione  superiore  a   diecimila
          abitanti. 
            7.  Qualora  l'amministrazione  che  deve   prendere   in
          consegna la strada, o tronco di essa,  non  interviene  nel
          termine fissato, l'amministrazione cedente e' autorizzata a
          redigere il relativo verbale di consegna alla  presenza  di
          due    testimoni,    a    notificare    all'amministrazione
          inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di
          consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o
          dei tronchi di essa, appositi cartelli  sui  quali  vengono
          riportati gli estremi del verbale richiamato 
            - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla  presente
          legge: 
            «4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1  e
          2: 
            a) i compiti di regolazione e controllo  gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; 
            b)    i    compiti    strettamente    preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate   di   interesse
          nazionale con legge statale ovvero, previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          i decreti legislativi  di  cui  al  comma  1;  in  mancanza
          dell'intesa, il Consiglio  dei  ministri  delibera  in  via
          definitiva su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri.; 
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per  gli  indirizzi,   le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini  della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il  Consiglio
          dei ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
            d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
          funzionale   dalle   camere   di   commercio,    industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; 
            e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
          compiti preordinati ad assicurare  l'esecuzione  a  livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali. 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 49. 
 
     (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera») 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  emanare,
sentito, per quanto di competenza, il Garante per la  protezione  dei
dati personali, direttive al fine di prevedere,  compatibilmente  con
la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina  in  materia
di protezione dei dati personali, l'impiego in via  sperimentale,  da
parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri  di  ciclomotori  e
motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento  in
via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 116 del  decreto  legislativo  n.  285  del
1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con  un  dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo  a  rilevare,
allo scopo di garantire  la  sicurezza  stradale,  la  tipologia  del
percorso, la velocita' media e puntuale del  veicolo,  le  condizioni
tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida,  nonche',  in
caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. 
 

        
                    Note all'articolo 49. 
            -Per il testo dell'articolo 116 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si vedano note all'articolo 17 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 50. 
 
(Certificazione di assenza  di  abuso  di  sostanze  alcoliche  e  di
assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope  per  chi
                esercita attivita' di autotrasporto) 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita'  professionale  di  trasporto  su
strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D,  D+E,
l'interessato  deve  produrre  apposita  certificazione  con  cui  si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
  2. Con decreto del Ministro della salute da adottare,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione
di  cui  al  comma  1,  sono  individuati  i  soggetti  competenti  a
rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio. 
  3. Le spese connesse al rilascio della  certificazione  di  cui  al
comma  1  sono  a  carico  dei  soggetti  che   la   richiedono.   Le
amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono  alle   attivita'
previste dal  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 51. 
 
(Modifiche al decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  in
materia  di  responsabilita'  del  vettore,  del   committente,   del
caricatore e del proprietario della merce, di documenti di  trasporto
e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita'  di
                         autotrasportatore) 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis.  Quando  dalla  violazione  di  disposizioni  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte  di  persone  o
lesioni personali gravi  o  gravissime  e  la  violazione  sia  stata
commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali  e'  richiesta  la
patente di guida di categoria C  o  C+E,  e'  disposta  la  verifica,
presso il  vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e  il
proprietario della merce oggetto del trasporto,  del  rispetto  delle
norme  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  previste  dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»; 
    b) al comma 6  dell'articolo  7-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni»; 
    c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  puo'
conseguire la patente di guida corrispondente  alle  categorie  della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di  guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni  di
reciprocita'  richiestedall'articolo  136,  comma  2,   del   decreto
legislativo  n.  285  del   1992,   dipendente   di   un'impresa   di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare  di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per  mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del  rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato  anche  un  duplicato  della
carta di qualificazione del  conducente  con  scadenza  di  validita'
coincidente con quella della carta di  qualificazione  duplicata.  Le
medesime disposizioni si applicano anche  qualora  il  dipendente  di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di carta di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  in
Italia per mera esibizione della  patente  di  guida  posseduta,  sia
titolare di una patente rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo  con  il
quale  non  sussistono  le  condizioni  di   reciprocita'   richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del  1992,
che scada di validita'». 
 

        
                    Note all'articolo 51 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7   del   decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "7.Responsabilita'  del  vettore,  del  committente   del
          caricatore e del proprietario della merce. 
            1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto  di  merci
          su  strada,  il  vettore  e'  tenuto  al   rispetto   delle
          disposizioni legislative e  regolamentari  poste  a  tutela
          della  sicurezza  della  circolazione  stradale   e   della
          sicurezza sociale, e  risponde  della  violazione  di  tali
          disposizioni. 
            2. Ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 26, commi 1 e  3,  della  legge  6  giugno
          1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei
          soggetti  che  esercitano   abusivamente   l'attivita'   di
          autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2,
          della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non
          sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che
          operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
          oppure ad un vettore straniero che non sia in  possesso  di
          idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare  nel  territorio
          italiano  la  prestazione  di  trasporto   eseguita.   Alla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della  confisca   delle   merci   trasportate,   ai   sensi
          dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di
          cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni, procedono al  sequestro
          della merce trasportata, ai sensi  dell'articolo  19  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
            3. In presenza di un contratto di trasporto di  merci  su
          strada stipulato in forma scritta,  laddove  il  conducente
          del veicolo con il quale e' stato effettuato  il  trasporto
          abbia violato le norme sulla sicurezza  della  circolazione
          stradale, di cui al comma 6, il  vettore,  il  committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto del trasporto che  abbiano  fornito  istruzioni  al
          conducente in merito alla  riconsegna  delle  stesse,  sono
          obbligati in concorso con lo stesso  conducente,  ai  sensi
          dell'articolo 197 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale, risultino incompatibili con il  rispetto,  da
          parte del conducente, delle  norme  sulla  sicurezza  della
          circolazione stradale violate, e la  loro  responsabilita',
          nei limiti e con le modalita' fissati dal presente  decreto
          legislativo,   sia   accertata   dagli   organi    preposti
          all'espletamento dei servizi di polizia  stradale,  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285.  Sono  nulli  e  privi  di  effetti  gli  atti  ed   i
          comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul   vettore   le
          conseguenze  economiche   delle   sanzioni   applicate   al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza
          della circolazione. 
            4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non  sia  stato
          stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo  ad  un
          accordo di diritto privato concluso ai sensi  dell'articolo
          5,  in  caso  di  accertato  superamento,  da   parte   del
          conducente del veicolo  con  cui  e'  stato  effettuato  il
          trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo  142
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi
          di guida e di riposo di cui all'articolo 174  dello  stesso
          decreto legislativo, a richiesta degli  organi  di  polizia
          stradale che hanno accertato le violazioni, il committente,
          o, in mancanza, il  vettore,  sono  tenuti  a  produrre  la
          documentazione dalla quale risulti la compatibilita'  delle
          istruzioni trasmesse al vettore  medesimo  in  merito  alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto della disposizione di cui e'  stata  accertata  la
          violazione. Qualora non venga fornita tale  documentazione,
          il vettore ed  il  committente  sono  sempre  obbligati  in
          concorso con l'autore della violazione. 
            5. In relazione alle esigenze di tutela  della  sicurezza
          sociale, quando il contratto di  trasporto  non  sia  stato
          stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo  ad  un
          accordo di diritto privato concluso ai sensi  dell'articolo
          5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'  dell'iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.  Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e' sempre applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974,
          n. 298, e successive modificazioni. 
            6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui
          ai commi da 1 a  5,  sono  rilevanti  le  violazioni  delle
          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti  la
          sicurezza della circolazione: 
            a) articolo 61 (sagoma limite); 
            b) articolo 62 (massa limite); 
            c) articolo 142 (limiti di velocita'); 
            d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 
            e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore  e
          sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di  cui  al
          comma 9 dello stesso articolo; 
            f) articolo 174 (durata  della  guida  degli  autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose). 
            7. Il caricatore e' in  ogni  caso  responsabile  laddove
          venga accertata la violazione delle  norme  in  materia  di
          massa limite ai sensi degli articoli 61 e  62  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  e  di   quelle   relative   alla   corretta
          sistemazione del carico sui veicoli, ai  sensi  dei  citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. 
            7-bis.  Quando  dalla  violazione  di  disposizioni   del
          decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  derivino  la
          morte di persone o lesioni personali gravi o  gravissime  e
          la violazione sia stata commessa  alla  guida  di  uno  dei
          veicoli per i quali e' richiesta la  patente  di  guida  di
          categoria C o C+E,  e'  disposta  la  verifica,  presso  il
          vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e   il
          proprietario  della  merce  oggetto  del   trasporto,   del
          rispetto delle norme  sulla  sicurezza  della  circolazione
          stradale previste dal  presente  articolo  e  dall'articolo
          83-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni.". 
            -Si riporta di seguito il testo dell'articolo 83 bis  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
            Art. 83-bis. Tutela  della  sicurezza  stradale  e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi 
            1. l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui
          all' articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 286, sulla base di un'adeguata  indagine  a  campione  e
          tenuto conto delle rilevazioni effettuate  mensilmente  dal
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio per autotrazione, determina  mensilmente  il  costo
          medio del carburante per  chilometro  di  percorrenza,  con
          riferimento  alle  diverse  tipologie  di  veicoli,  e   la
          relativa incidenza. 
            2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie
          dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi  di
          giugno e dicembre, la quota, espressa in  percentuale,  dei
          costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per  conto
          di terzi rappresentata dai costi del carburante. 
            3. Le disposizioni dei commi  da  4  a  11  del  presente
          articolo  sono  volte  a  disciplinare  i   meccanismi   di
          adeguamento dei corrispettivi dovuti  dal  mittente  per  i
          costi  del  carburante  sostenuti  dal   vettore   e   sono
          sottoposte  a  verifica  con  riferimento  all'impatto  sul
          mercato, dopo un anno dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Qualora il contratto di  trasporto  sia  stipulato  in
          forma  scritta,  ai  sensi  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche  in  attuazione
          di accordi volontari  di  settore  stipulati  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria della  concorrenza,  prezzi  e
          condizioni  sono  rimessi  all'autonomia  negoziale   delle
          parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura  emessa  dal
          vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
          fini   civilistici   e   amministrativi,   la   parte   del
          corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al  costo
          del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
          prestazioni contrattuali. 
            5.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad  oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente i  trenta  giorni,  la  parte  del  corrispettivo
          corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto   dal
          vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,
          cosi' come gia' individuata nel contratto o  nelle  fatture
          emesse con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
          vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
          sulla base delle  variazioni  intervenute  nel  prezzo  del
          gasolio da autotrazione accertato ai  sensi  del  comma  1,
          laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
          preso a riferimento al  momento  della  sottoscrizione  del
          contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 
            6. Qualora il contratto di trasporto di merci  su  strada
          non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo
          6 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  la
          fattura  emessa  dal  vettore  evidenzia,  ai   soli   fini
          civilistici e amministrativi, la  parte  del  corrispettivo
          dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
          sostenuto dal vettore per  l'esecuzione  delle  prestazioni
          contrattuali. Tale importo deve corrispondere  al  prodotto
          dell'ammontare del costo chilometrico determinato,  per  la
          classe  cui  appartiene  il  veicolo  utilizzato   per   il
          trasporto, ai sensi del comma  1,  nel  mese  precedente  a
          quello dell'esecuzione del  trasporto,  per  il  numero  di
          chilometri corrispondenti alla prestazione  indicata  nella
          fattura. 
            7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,  diversa
          da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
          dello  stesso  corrispettivo  che,  fermo  restando  quanto
          dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante,  sia
          almeno pari a quella  identificata  come  corrispondente  a
          costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
          cui al comma 2. 
            8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al  vettore,
          diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
          importo inferiore a quello indicato al comma 7, il  vettore
          puo' chiedere al mittente il  pagamento  della  differenza.
          Qualora il contratto di trasporto di merci  su  strada  non
          sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del  vettore
          si  prescrive  decorsi   cinque   anni   dal   giorno   del
          completamento della prestazione di trasporto. 
            9. Se il committente non provvede al  pagamento  entro  i
          quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
          i successivi quindici giorni, a pena di decadenza,  domanda
          d'ingiunzione di  pagamento  mediante  ricorso  al  giudice
          competente,  ai  sensi  dell'articolo  638  del  codice  di
          procedura civile,  producendo  la  documentazione  relativa
          alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
          cose per conto di  terzi,  la  carta  di  circolazione  del
          veicolo  utilizzato  per  l'esecuzione  del  trasporto,  la
          fattura per i corrispettivi inerenti  alla  prestazione  di
          trasporto,   la   documentazione   relativa    all'avvenuto
          pagamento dell'importo indicato e i calcoli con  cui  viene
          determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore  ai
          sensi  dei  commi  7  e  8.  ll  giudice,   verificata   la
          regolarita'  della  documentazione  e  la  correttezza  dei
          calcoli prodotti,  ingiunge  al  committente,  con  decreto
          motivato,  ai  sensi  dell'articolo  641  del   codice   di
          procedura civile, di pagare  l'importo  dovuto  al  vettore
          senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria  del
          decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di  procedura
          civile e fissando il termine entro cui  puo'  essere  fatta
          opposizione, ai sensi delle disposizioni di  cui  al  libro
          IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 
            10.  Fino   a   quando   non   saranno   disponibili   le
          determinazioni di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  elabora,  con  riferimento
          alle  diverse  tipologie  di  veicoli  e  alla  percorrenza
          chilometrica, gli  indici  sul  costo  del  carburante  per
          chilometro e sulle relative quote di incidenza  sulla  base
          dei dati in suo possesso e delle  rilevazioni  mensili  del
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio  per  autotrazione,  sentite  le  associazioni   di
          categoria piu' rappresentative dei vettori e  quelle  della
          committenza. 
            11. Le disposizioni dei commi da  3  a  10  del  presente
          articolo  trovano   applicazione   con   riferimento   alle
          variazioni intervenute nel costo del  gasolio  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato  a
          partire da tale data. 
            12. ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
          contratti di trasporto di merci su strada, nei quali  siano
          parte i soggetti che svolgono professionalmente  operazioni
          di trasporto, e' fissato in trenta  giorni  dalla  data  di
          emissione della  fattura  da  parte  del  creditore,  salvo
          diversa pattuizione scritta fra le parti,  in  applicazione
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
            13. In caso di mancato rispetto del  termine  di  cui  al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi moratori di  cui  all'  articolo  5  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
            14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall' articolo 7 del  decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla  violazione
          delle norme di cui ai  commi  6,  7,  8  e  9  consegue  la
          sanzione dell'esclusione fino a sei  mesi  dalla  procedura
          per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e
          servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
          di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
          di ogni tipo previsti dalla legge. 
            15. Le sanzioni  indicate  al  comma  14  sono  applicate
          dall'autorita'  competente,  individuata  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro della giustizia e con il Ministro  dello  sviluppo
          economico 
            16. Non si  da'  luogo  all'applicazione  delle  sanzioni
          introdotte dal comma 14 nel caso in cui  le  parti  abbiano
          stipulato un contratto di trasporto conforme a  un  accordo
          volontario   concluso,    tra    la    maggioranza    delle
          organizzazioni associative dei vettori e degli  utenti  dei
          servizi di trasporto rappresentati nella Consulta  generale
          per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
          svolgimento dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico
          settore merceologico. 
            17.  Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto   delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi integrativi. 
            18. Le disposizioni di  cui  al  comma  17  costituiscono
          principi generali in materia di tutela della concorrenza  e
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  ai   sensi   dell'
          articolo 117 della Costituzione. 
            19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le  parole:  «iscritto
          al  relativo  albo  professionale»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «abilitato ai sensi  delle  specifiche  normative
          vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 
            20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  11
          febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
          di almeno settemila impianti nel  periodo  successivo  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
          sono soppresse. 
            21. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito dei propri  poteri  di  programmazione
          del territorio,  promuovono  il  miglioramento  della  rete
          distributiva dei carburanti e la diffusione dei  carburanti
          ecocompatibili, secondo criteri di efficienza,  adeguatezza
          e qualita' del servizio per i cittadini, nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione previsti  dal  comma  17  e
          della disciplina in materia ambientale,  urbanistica  e  di
          sicurezza. 
            22.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  determina
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente   decreto   i   criteri   di
          vettoriamento del gas per autotrazione attraverso  le  reti
          di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
            23. Le  somme  disponibili  per  il  proseguimento  degli
          interventi a favore dell'autotrasporto  sul  fondo  di  cui
          all' articolo 1, comma 918, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, al netto delle misure previste dal  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per  gli
          importi indicati nei commi 24, 25, 26  e  28  del  presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio delle imprese  di  autotrasporto  di  merci,  con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',  ai   fini   del   reddito   da   lavoro
          dipendente,  delle   maggiorazioni   corrisposte   per   le
          prestazioni di lavoro straordinario,  nonche'  a  incentivi
          per  la  formazione  professionale  e   per   processi   di
          aggregazione imprenditoriale. 
            24. (soppresso) 
            25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
          la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle
          prestazioni di  lavoro  straordinario  di  cui  al  decreto
          legislativo  8   aprile   2003,   n.   66,   e   successive
          modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai  prestatori
          di lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
          autorizzate all'autotrasporto di merci,  che  non  concorre
          alla formazione del reddito imponibile ai  fini  fiscali  e
          contributivi.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva di cui all' articolo  2  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di  cui  al  periodo
          precedente rilevano nella loro interezza. 
            26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di
          euro, e' riconosciuto un credito di imposta  corrispondente
          a   quota   parte   dell'importo   pagato    quale    tassa
          automobilistica per l'anno 2008  per  ciascun  veicolo,  di
          massa massima complessiva non inferiore a  7,5  tonnellate,
          posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
          del credito di imposta deve essere determinata in modo tale
          che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a
          11,5 tonnellate,  sia  pari  al  doppio  della  misura  del
          credito  spettante  per  i   veicoli   di   massa   massima
          complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll  credito
          di imposta e' usufruibile in compensazione ai  sensi  dell'
          articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          e  successive  modificazioni,  non  e'  rimborsabile,   non
          concorre alla formazione del valore della produzione  netta
          di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
          successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli  effetti
          delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
          di cui agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni . 
            27. Tenuto conto del numero degli aventi  diritto  e  dei
          limiti di spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e  26,  con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e,
          limitatamente a quanto previsto dal comma 25,  di  concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di   indennita'   non
          imponibile, gli  importi  della  deduzione  forfetaria,  la
          percentuale  delle  somme  per  lavoro  straordinario   non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29 . 
            28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali  e
          alla  formazione  professionale  sono   destinate   risorse
          rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7  milioni  di
          euro.  Con  regolamenti  governativi,  da  adottare   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono  disciplinate  le
          modalita' di erogazione delle risorse di  cui  al  presente
          comma . 
            29. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  24,
          25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
          106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
          per l'anno 2009, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
          sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
            30. Le misure previste dal regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,
          sono estese all'anno  2009,  nell'ambito  degli  interventi
          consentiti  in  attuazione  dell'articolo  9  del  presente
          decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 
            31. ll Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          individua, tra le  misure  del  presente  articolo,  quelle
          relativamente alle quali occorre la previa  verifica  della
          compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia  di
          aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 87 del Trattato che
          istituisce la Comunita' europea. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  7-bis  del  decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "7-bis. Istituzione della scheda di trasporto. 
            1. Al fine di conseguire maggiori  livelli  di  sicurezza
          stradale e favorire le  verifiche  sul  corretto  esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          «scheda di trasporto», da compilare a cura del  committente
          e conservare a bordo del veicolo adibito a tale  attivita',
          a cura del vettore. La  scheda  di  trasporto  puo'  essere
          sostituita dalla copia del contratto in  forma  scritta  di
          cui all'articolo 6, o da altra documentazione  equivalente,
          che  contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3.   Le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          trasporto di merci a collettame, cosi'  come  definito  dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3. 
            2. La  scheda  di  trasporto  costituisce  documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'articolo 8. 
            3. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il
          contenuto della scheda di  trasporto,  nella  quale  devono
          figurare   le   indicazioni   relative   al   vettore,   al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          nei casi indicati dal decreto stesso, cosi'  come  definiti
          all'articolo 2,  comma  1,  nonche'  quelle  relative  alla
          tipologia ed al peso della merce trasportata ed  ai  luoghi
          di  carico  e  scarico  della  stessa.  Lo  stesso  decreto
          individua le categorie di trasporto di merci a  collettame,
          ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni
          di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  i  documenti  di
          trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o
          dalle  convenzioni  internazionali,  o   da   altra   norma
          nazionale  in  materia  di  autotrasporto  di   merci,   da
          considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. 
            4. Il committente, ovvero chiunque non compila la  scheda
          di trasporto, o la altera, o la compila in modo  incompleto
          o non veritiero, e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro  a  1.800
          euro. 
            5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non
          porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in
          alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra
          documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
          una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento
          della   violazione,   e'   sempre   disposto    il    fermo
          amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito   al
          conducente, proprietario o legittimo  detentore,  ovvero  a
          persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia  stata
          esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del  contratto
          redatto  in  forma   scritta,   od   altra   documentazione
          equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
          il contratto in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
          equivalente  deve  essere  esibita  entro  il  termine   di
          quindici   giorni   successivi    all'accertamento    della
          violazione. In caso di mancata  esibizione,  l'ufficio  dal
          quale    dipende     l'organo     accertatore,     provvede
          all'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  4,  con
          decorrenza dei termini  per  la  notificazione  dal  giorno
          successivo a quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
          documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli  214
          e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, e successive modificazioni. 
            6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si  applicano  anche
          ai trasporti internazionali compiuti da  vettori  stranieri
          che non compilano, o non  compilano  correttamente,  ovvero
          non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
          trasporto di cui al comma 3. Si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 207 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, e successive modificazioni.". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "22. Codice comunitario. 
            1. La carta di qualificazione del  conducente  rilasciata
          dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti - Dipartimento per i trasporti  terrestri  e'
          conforme al modello previsto dall'allegato II. 
            2. In corrispondenza della categoria di patente di  guida
          «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve  essere
          indicato  il  codice  comunitario  armonizzato  95,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto di cose e la data  di  scadenza
          di validita' della carta. 
            3. In corrispondenza della categoria di patente di  guida
          «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve  essere
          indicato il codice  comunitario  armonizzato  «95»,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per  il  trasporto  di  persone  e  la  data  di
          scadenza di validita' della carta. 
            4. L'Italia riconosce  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo. 
            5.  Il  rilascio  della  carta  di   qualificazione   del
          conducente e' subordinata  al  possesso  della  patente  di
          guida in corso di validita'. 
            6. I conducenti cittadini di uno Stato  non  appartenente
          all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico   europeo,
          dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia, possono  guidare  veicoli
          adibiti al  trasporto  di  merci,  comprovando  la  propria
          qualificazione, oltre che con la  carta  di  qualificazione
          del conducente con: 
            a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla
          patente di guida; 
            b) l'attestato di conducente di cui al  regolamento  (CE)
          n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio. 
            7. I conducenti cittadini di uno Stato  non  appartenente
          all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico   europeo,
          dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia, possono  guidare  veicoli
          adibiti al trasporto di passeggeri comprovando  la  propria
          qualificazione, oltre che con la  carta  di  qualificazione
          del conducente, con il codice comunitario armonizzato  «95»
          riportato sulla patente di guida. 
            7-bis. In deroga ai criteri  di  propedeuticita'  di  cui
          all'articolo 116,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la  patente  di  guida
          corrispondente  alle   categorie   della   patente   estera
          posseduta  il  conducente  titolare  di  patente  di  guida
          rilasciata da uno Stato con  il  quale  non  sussistono  le
          condizioni di  reciprocita'  richieste  dall'articolo  136,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  285   del   1992,
          dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose
          avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione
          del conducente rilasciata in  Italia  per  mera  esibizione
          della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito  la
          propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del
          rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche  un
          duplicato della carta di qualificazione del conducente  con
          scadenza di validita' coincidente con quella della carta di
          qualificazione  duplicata.  Le  medesime  disposizioni   si
          applicano anche qualora  il  dipendente  di  un'impresa  di
          autotrasporto di persone o cose avente  sede  in  Italia  e
          titolare  di  carta  di   qualificazione   del   conducente
          rilasciata in Italia per mera esibizione della  patente  di
          guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata  da
          uno Stato membro dell'Unione  europea,  su  conversione  di
          patente  rilasciata  da  Stato  terzo  con  il  quale   non
          sussistono  le   condizioni   di   reciprocita'   richieste
          dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n.  285
          del 1992, che scada di validita'.". 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 52. 
 
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo  60  della
legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio
         stradale in violazione della normativa comunitaria) 
 
  1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della  normativa
comunitaria).  -  1.  Qualora  un  veicolo  immatricolato  all'estero
effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni  di
cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del  Consiglio,  del  25  ottobre
1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di  esecuzione,  si
applicano la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
euro  5.000  a  euro  15.000,  nonche'  la  sanzione   amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo  di
sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo  amministrativo,  secondo  le
procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della  violazione,  ad  uno  dei  soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni
dell'articolo 207 del medesimo codice»; 
    b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora le violazioni di cui agli articoli 
  26 e 46 siano commesse  da  un  veicolo  immatricolato  all'estero,
esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,
si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni». 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

        
                    Note all'articolo 52. 
            Il regolamento (CEE) n. 3118/93  del  Consiglio,  del  25
          ottobre 1993, e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  12  novembre
          1993, n. 279. 
            Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 6 giugno
          1974, n. 298, come modificato dalla presente legge: 
            "60. Prevenzione e accertamento degli illeciti. 
            La prevenzione e l'accertamento degli  illeciti  previsti
          nella presente legge spettano agli ufficiali  e  agenti  di
          polizia e ai funzionari incaricati del servizio di  polizia
          stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle  norme
          sulla disciplina della circolazione stradale approvato  con
          D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
            Delle  violazioni  accertate  deve  essere  data  notizia
          all'ufficio provinciale della motorizzazione civile  e  dei
          trasporti in concessione nella cui circoscrizione si  trova
          la provincia di immatricolazione del veicolo. 
            Delle stesse violazioni riguardanti il capo  secondo  del
          titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
          e dei trasporti in concessione da'  notizia  al  competente
          comitato   provinciale   per   l'albo    nazionale    degli
          autotrasportatori di cose per conto terzi. 
            Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46  siano
          commesse da un veicolo immatricolato all'estero,  esercente
          attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,
          si applicano le disposizioni dell'articolo 207  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni." 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 53. 
 
(Misure per la prevenzione  dei  danni  e  degli  incidenti  stradali
                    legati al consumo di alcool) 
 
  1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 14. - (Vendita e somministrazione di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate
lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2,  comma
2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  vietata
lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore
6. 
    2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata  la
somministrazione di bevande  superalcoliche.  Nelle  stesse  aree  e'
vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore
6. 
    3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1  e'  punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 
    4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  e'  punita
con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  3.500  a  euro
10.500. 
    5. Qualora, nell'arco di un  biennio,  sia  reiterata  una  delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi  1  o  2,  il  prefetto
territorialmente competente in  relazione  al  luogo  della  commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita
e somministrazione di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  per  un
periodo di trenta giorni». 
  2. L'articolo 6-bis del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e'
abrogato. 
 

        
                    Note all'articolo 53. 
            -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 27  giugno  2003,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214: 
            "6-bis.   Divieto   di   somministrazione   di    bevande
          superalcoliche sulle autostrade. 
            1. Negli esercizi commerciali e nei locali  pubblici  con
          accesso  sulle  strade  classificate  del  tipo  A  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, e successive  modificazioni,  e'  vietata  la
          somministrazione di bevande superalcoliche.". 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 54. 
 
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool
                         nelle ore notturne) 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli  esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'  chiunque
somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non   possono
riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente
disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di
sicurezza. 
  2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di  vicinato,  di  cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  devono  interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche  e  superalcoliche  dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal  questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
  2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano  alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il  1°  gennaio  e  nella
notte tra il 15 e il 16 agosto. 
  2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2,  che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere  presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del  tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di  idoneita'
alla guida dopo  l'assunzione  di  alcool.  Devono  altresi'  esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano: 
    a) la descrizione dei sintomi correlati  ai  diversi  livelli  di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; 
    b) le quantita', espresse in  centimetri  cubici,  delle  bevande
alcoliche piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del  tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi  per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 
  2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo  dell'articolo  86  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  sono
autorizzati a svolgere nelle ore  pomeridiane  particolari  forme  di
intrattenimento    e    svago    danzante,    congiuntamente     alla
somministrazione di  bevande  alcoliche,  in  tutti  i  giorni  della
settimana, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  e,  ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali,  comunque  non
prima delle ore 17 e non  oltre  le  ore  20.  Sono  fatte  salve  le
autorizzazioni gia' rilasciate per  lo  svolgimento  delle  forme  di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore  serali  e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis  e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano  state  contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo  previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e'  disposta  la  sospensione  della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'  attivita'  ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorita'  competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a
euro 1.200». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  2-quater  dell'articolo  6  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007,  n.  160,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da  quelli  ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere
dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 

        
                    Note all'articolo 54. 
            -Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge  3
          agosto 2007, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza  dei
          rischi di incidente stradale in caso di guida in  stato  di
          ebbrezza. 
            1. All'articolo 230, comma 1 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  dopo  le
          parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   con   particolare
          riferimento   all'informazione   sui   rischi   conseguenti
          all'assunzione di sostanze psicotrope,  stupefacenti  e  di
          bevande alcoliche». 
            2. I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della
          licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove  si  svolgono,
          con  qualsiasi  modalita',  spettacoli  o  altre  forme  di
          intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'
          chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche  in
          spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone
          fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere  la
          vendita  e  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche alle ore 3 e non possono  riprenderla  nelle
          tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal
          questore  in  considerazione  di  particolari  esigenze  di
          sicurezza. 
            2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato,
          di cui agli articoli 4,  comma  1,  lettera  d),  e  7  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  e  successive
          modificazioni, devono interrompere la vendita  per  asporto
          di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore
          6, salvo che sia  diversamente  disposto  dal  questore  in
          considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
            2-ter. I divieti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  non  si
          applicano alla vendita e alla somministrazione  di  bevande
          alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31
          dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15  e  il  16
          agosto. 
            2-quater. I titolari e i gestori dei  locali  di  cui  al
          comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre  le  ore
          24, devono avere presso  almeno  un'uscita  del  locale  un
          apparecchio di rilevazione del tasso  alcolemico,  di  tipo
          precursore  chimico  o  elettronico,  a  disposizione   dei
          clienti che  desiderino  verificare  il  proprio  stato  di
          idoneita' alla guida dopo l'assunzione  di  alcool.  Devono
          altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita  dei
          locali apposite tabelle che riproducano: 
            a)  la  descrizione  dei  sintomi  correlati  ai  diversi
          livelli di concentrazione  alcolemica  nell'aria  alveolare
          espirata; 
            b) le quantita', espresse  in  centimetri  cubici,  delle
          bevande  alcoliche   piu'   comuni   che   determinano   il
          superamento del tasso alcolemico per la guida in  stato  di
          ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche
          sulla base del peso corporeo. 
            2-quinquies. I  titolari  e  i  gestori  di  stabilimenti
          balneari muniti della licenza  di  cui  ai  commi  primo  e
          secondo dell'articolo 86 del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, e  successive  modificazioni,  sono  autorizzati  a
          svolgere  nelle  ore  pomeridiane  particolari   forme   di
          intrattenimento  e  svago  danzante,  congiuntamente   alla
          somministrazione di bevande alcoliche, in  tutti  i  giorni
          della settimana, nel rispetto della  normativa  vigente  in
          materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle  ordinanze
          comunali, comunque non prima delle ore 17 e  non  oltre  le
          ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia'  rilasciate
          per lo svolgimento delle forme di intrattenimento  e  svago
          di cui al presente comma nelle ore serali e  notturne.  Per
          lo svolgimento delle forme di  intrattenimento  di  cui  al
          presente comma non si  applica  l'articolo  80  del  citato
          testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
            3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai  commi  2,
          2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora
          siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
          violazioni  dell'obbligo  previsto  ai  commi  2,  2-bis  e
          2-quinquies e' disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          sette  fino  a  trenta  giorni,  secondo   la   valutazione
          dell'autorita'     competente.     l'inosservanza     delle
          disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  300  a
          euro 1.200. 
            4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro  della  salute,  con  proprio
          decreto, stabilisce i contenuti delle  tabelle  di  cui  al
          comma 2.". 
            - Si riportano i testi degli articoli 4, comma 1 e 7  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, 114: 
            4.Definizioni e ambito di applicazione del decreto. 
            1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
            a) per  commercio  all'ingrosso,  l'attivita'  svolta  da
          chiunque professionalmente acquista merci  in  nome  e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
            b) per commercio  al  dettaglio,  l'attivita'  svolta  da
          chiunque professionalmente acquista merci  in  nome  e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
            c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
          l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata  da
          banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce  superficie
          di vendita quella destinata a magazzini,  depositi,  locali
          di lavorazione, uffici e servizi; 
            d) per esercizi di vicinato quelli aventi  superficie  di
          vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con  popolazione
          residente inferiore a 10.000  abitanti  e  a  250  mq.  nei
          comuni  con  popolazione  residente  superiore   a   10.000
          abitanti; 
            e) per medie strutture di  vendita  gli  esercizi  aventi
          superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino  a
          1.500 mq nei comuni con popolazione residente  inferiore  a
          10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei  comuni  con  popolazione
          residente superiore a 10.000 abitanti; 
            f) per grandi strutture di vendita  gli  esercizi  aventi
          superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
            g)  per  centro  commerciale,  una  media  o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
            h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
            1) la vendita a favore di dipendenti da parte di  enti  o
          imprese, pubblici o privati,  di  soci  di  cooperative  di
          consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la  vendita
          nelle scuole, negli ospedali  e  nelle  strutture  militari
          esclusivamente a favore  di  coloro  che  hanno  titolo  ad
          accedervi; 
            2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
            3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione  o
          altri sistemi di comunicazione; 
            4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 
            7.Esercizi di vicinato. 
            1. (soppresso) 
            2. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di  cui  al
          comma 1 il soggetto interessato dichiara: 
            a)  di  essere  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 5; 
            b) di avere rispettato i regolamenti  locali  di  polizia
          urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  i   regolamenti
          edilizi e le norme  urbanistiche  nonche'  quelle  relative
          alle destinazioni d'uso; 
            c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
          superficie di vendita dell'esercizio; 
            d)  l'esito  della  eventuale  valutazione  in  caso   di
          applicazione della disposizione  di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, lettera c). 
            3. Fermi restando i  requisiti  igienico-sanitari,  negli
          esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei  prodotti
          di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , e'
          consentito il consumo immediato dei medesimi  a  condizione
          che siano esclusi il  servizio  di  somministrazione  e  le
          attrezzature ad esso direttamente finalizzati. 
            - Si riportano i testi degli articoli 80 e 86  del  TUPLS
          di cui al Regio decreto 18 giugno n. 131, n. 773: 
            80. (art.  78  T.U.  1926).  -  L'autorita'  di  pubblica
          sicurezza non puo' concedere la licenza per  l'apertura  di
          un teatro o di un luogo di pubblico  spettacolo,  prima  di
          aver  fatto  verificare  da  una  commissione  tecnica   la
          solidita' e la sicurezza  dell'edificio  e  l'esistenza  di
          uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel  caso
          di incendio. 
            Le  spese  dell'ispezione  e  quelle  per  i  servizi  di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza. 
            86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
          licenza del Questore,  alberghi,  compresi  quelli  diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi in cui si vendono al minuto o si  consumano  vino,
          birra, liquori od altre bevande anche non  alcooliche,  ne'
          sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
            La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
          il consumo  di  vino,  di  birra  o  di  qualsiasi  bevanda
          alcoolica presso  enti  collettivi  o  circoli  privati  di
          qualunque specie, anche se la vendita o  il  consumo  siano
          limitati ai soli soci. 
            Relativamente  agli  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
            a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
            b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,  anche
          indiretta; 
            c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
          diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di  cui
          al primo o secondo comma o di cui  all'articolo  88  ovvero
          per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od  in
          circoli privati 
            86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
          licenza del Questore,  alberghi,  compresi  quelli  diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi in cui si vendono al minuto o si  consumano  vino,
          birra, liquori od altre bevande anche non  alcooliche,  ne'
          sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
            La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
          il consumo  di  vino,  di  birra  o  di  qualsiasi  bevanda
          alcoolica presso  enti  collettivi  o  circoli  privati  di
          qualunque specie, anche se la vendita o  il  consumo  siano
          limitati ai soli soci. 
            Relativamente  agli  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
            a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
            b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,  anche
          indiretta; 
            c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
          diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di  cui
          al primo o secondo comma o di cui  all'articolo  88  ovvero
          per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od  in
          circoli privati 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 55. 
 
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti  farmaceutici
                pericolosi per la guida dei veicoli) 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  tutti  i
prodotti farmaceutici,  soggetti  o  meno  a  prescrizione  medica  e
presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti  negativi  in
relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. 
  2. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Ministro   della   salute   sono
individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi
decreti   del   medesimo    Ministro    si    provvede    annualmente
all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti  farmaceutici  di  cui  al
periodo precedente. 
  3.  Sulle  confezioni  esterne  o  sui  contenitori  dei   prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve  essere
riportato, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  79  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica
in  modo  ben  visibile  la  pericolosita'  per  la  guida  derivante
dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  2,  sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni  del  comma
3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici  di
dimensioni ridotte. 
  5. Le imprese farmaceutiche e le  altre  imprese  che  producono  i
prodotti farmaceutici di cui ai  commi  1  e  2  si  uniformano  alle
disposizioni del  presente  articolo  entro  seimesi  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. 
  6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2
confezionati prima del termine di cui al comma 5 e'  consentita  fino
alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto. 
  7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai  commi  1  e  2  siano
posti in commercio dopo il  termine  di  cui  al  comma  5  senza  il
pittogramma di  cui  al  comma  3,  il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000. 
  8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con
provvedimento  motivato,  ordina  al   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto  farmaceutico  l'adeguamento
della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento. 
  9. In caso di mancata ottemperanza entro  il  termine  indicato  ai
sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto  farmaceutico  fino   al
compiuto adempimento. 
 

        
                    Note all'articolo 55. 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo  79   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219: 
            "79. Segni o pittogrammi. 
            1.  L'imballaggio  esterno  e  il   foglio   illustrativo
          possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o
          pittogrammi finalizzati a  rendere  piu'  esplicite  alcune
          informazioni di cui agli articoli 73 e 77, comma 1, nonche'
          altre  informazioni  compatibili  con  il  riassunto  delle
          caratteristiche del prodotto, utili  per  il  paziente,  ad
          esclusione   di    qualsiasi    elemento    di    carattere
          promozionale." 

        
      
          
            CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
          
        
                              Art. 56. 
 
  (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale) 
 
  1.  Ferme  restando  le  competenze  dell'Istituto   nazionale   di
statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono fissati i termini e le modalita' per  la  trasmissione,  in  via
telematica, dei dati relativi all'incidentalita'  stradale  da  parte
delle Forze dell'ordine e degli enti locali  al  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli  225  e  226
del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  2. Per la predisposizione della  dotazione  strumentale  necessaria
per l'attuazione delle disposizioni del comma  1  e'  autorizzata  la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
 

        
                    Note all'articolo 56. 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 

        
      
          
   CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE 
          
        
                              Art. 57. 
 
              (Misure alternative alla pena detentiva) 
 
  1.  In  luogo  della   misura   detentiva   dell'arresto   prevista
dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e  dagli
articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
come   da   ultimo,   rispettivamente,   modificati   e    introdotto
dall'articolo 33 della presente legge,  a  richiesta  di  parte  puo'
essere disposta la misura alternativa dell'affidamento  in  prova  ai
servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano
l'attivita' nel settore  dell'assistenza  alle  vittime  di  sinistri
stradali e alle loro famiglie. 
 

        
                    Note all'articolo 57. 
            Si riporta il  testo  dell'articolo  47  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354: 
            "47. Affidamento in prova al servizio sociale. 
            1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni,  il
          condannato puo' essere affidato al servizio  sociale  fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare. 
            2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei  risultati
          della    osservazione    della    personalita',    condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui si puo' ritenere che  il  provvedimento  stesso,  anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla rieducazione del reo e  assicuri  la  prevenzione  del
          pericolo che egli commetta altri reati. 
            3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere
          disposto  senza  procedere  all'osservazione  in   istituto
          quando il condannato, dopo la  commissione  del  reato,  ha
          serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui
          al comma 2. 
            4. Se l'istanza  di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta dopo che ha avuto  inizio  l'esecuzione
          della pena, il magistrato  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione,  cui  l'istanza  deve
          essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della  pena  e
          ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
          concrete  indicazioni  in  ordine  alla   sussistenza   dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
          dell'esecuzione della pena opera sino  alla  decisione  del
          tribunale   di   sorveglianza,   cui   il   magistrato   di
          sorveglianza  trasmette  immediatamente  gli  atti,  e  che
          decide entro quarantacinque giorni.  Se  l'istanza  non  e'
          accolta, riprende  l'esecuzione  della  pena,  e  non  puo'
          essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
          successivamente proposta. 
            5. All'atto dell'affidamento e' redatto  verbale  in  cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
            6. Con lo stesso provvedimento puo' essere  disposto  che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
            7. Nel verbale deve anche stabilirsi  che  l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato ed adempia puntualmente agli obblighi  di  assistenza
          familiare. 
            8. Nel corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 
            9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto
          e lo aiuta a superare le difficolta'  di  adattamento  alla
          vita sociale, anche mettendosi  in  relazione  con  la  sua
          famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 
            10.  Il  servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
            11. L'affidamento e' revocato  qualora  il  comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate, appaia incompatibile  con  la  prosecuzione  della
          prova. 
            12. L'esito positivo del periodo  di  prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale.  Il  tribunale
          di  sorveglianza,  qualora  l'interessato   si   trovi   in
          disagiate condizioni economiche,  puo'  dichiarare  estinta
          anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
            12-bis. All'affidato in prova  al  servizio  sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma  8,  e
          69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3." 

        
      
          
  CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE 
          
        
                              Art. 58. 
 
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) 
 
  1. All'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai  quali  puo'
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione  per  effetto  della
sola visione del contrassegno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
diciture dalle  quali  puo'  essere  individuata  la  persona  fisica
interessata»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo  della
persona  fisica  interessata  sono  riportati  sui  contrassegni  con
modalita' che non consentono la loro diretta visibilita'  se  non  in
caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento». 
 

        
                    Note all'articolo 58. 
            Si riporta il testo dell'articolo 74 decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n.  196,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici. 
            1. I contrassegni rilasciati a qualunque  titolo  per  la
          circolazione e la sosta di veicoli a  servizio  di  persone
          invalide, ovvero per il transito  e  la  sosta  in  zone  a
          traffico limitato, e che devono essere esposti su  veicoli,
          contengono  i  soli  dati  indispensabili  ad   individuare
          l'autorizzazione  rilasciata  e  senza   l'apposizione   di
          diciture dalle quali puo'  essere  individuata  la  persona
          fisica interessata. 
            2.  Per  fini  di  cui  al  comma  1,  le  generalita'  e
          l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
          sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro
          diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di
          esibizione o di necessita' di accertamento. 
            3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in
          caso di fissazione a qualunque  titolo  di  un  obbligo  di
          esposizione  sui  veicoli  di   copia   del   libretto   di
          circolazione o di altro documento. 
            4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
          per la rilevazione  degli  accessi  di  veicoli  ai  centri
          storici  ed  alle  zone  a  traffico  limitato  continuano,
          altresi', ad applicarsi le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.". 

        
      
          
  CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE 
          
        
                              Art. 59. 
 
(Rilascio di un  permesso  di  guida  provvisorio  in  occasione  del
                       rinnovo della patente) 
 
  1. Ai titolari di patente di guida, chiamati  per  sottoporsi  alla
prescritta visita medica presso  le  competenti  commissioni  mediche
locali  per  il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli  uffici  della
motorizzazione civile sono autorizzati a  rilasciare,  per  una  sola
volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale
delle procedure di rinnovo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  non  si
applicano in favore dei titolari  di  patente  di  guida  che  devono
sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186,  comma  8,  e
187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
 

        
      
          
            CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO 
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 
          
        
                              Art. 60. 
 
 (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi) 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le  caratteristiche  per  l'omologazione  e  per
l'installazione di dispositivi finalizzati a  visualizzare  il  tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi  impianti  semaforici,  di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di  impianti  attivati
dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei  mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1. 
 

        
      
          
            CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO 
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 
          
        
                              Art. 61. 
 
(Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n.
              285 del 1992 da parte degli enti locali) 
 
  1. Agli enti  locali  e'  consentita  l'attivita'  di  accertamento
strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285  del  1992
soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o  da  essi  acquisiti
con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone  fisso,
da   utilizzare   ai   fini   dell'accertamento   delle    violazioni
esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di
polizia locale, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
giugno 1999, n. 250. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
 
  Camera dei deputati (atto n. 44): 
  Presentato dall'on. Karl Zeller ed altri il 29 aprile 2008. 
  Assegnato    alla    IX    commissione    (Trasporti,    poste    e
telecomunicazioni), in sede referente, il 4 giugno  2008  con  pareri
delle commissioni. I, II, V, X, XII. 
  Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 30  settembre
2008, il 16 dicembre 2008, il 13 e  27  gennaio  2009;  il  18  e  26
febbraio 2009; il 31 marzo 2009; il 7, 21, 22, 23,  28  e  29  aprile
2009; il 14, 19 e 20 maggio 2010. 
  Assegnato  nuovamente  alla  IX  commissione  (Trasporti,  poste  e
telecomunicazioni), in sede legislativa, il 27 maggio 2009 con pareri
delle commissioni I, II, V, X e XII. 
  Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, 1'11, 16, 17 e
30 giugno 2009; il 1°, 7, 8 e 14 luglio 2009 ed approvato in un  T.U.
con gli atti nn. C. 419 (on. Manlio Contento), 471 (on.  Anna  Teresa
Formisano e on. Nunzio Francesco Testa) ,  649  (on.  Michele  Pompeo
Meta ed altri), 772 (on. Gabriella Carlucci), 844 (on.  Andrea  Lulli
ed altri), 965 (on. Gianfranco  Conte),  1075  (on.  Silvia  Velo  ed
altri), 1101 (on. Costantino Boffa ed altri), 1190 (on.  Silvia  Velo
ed altri), 1469 (on. Massimo Vannucci), 1488 (on.  Beatrice  Lorenzin
ed altri), 1717 (on. Silvano  Moffa  ed  altri),  1737  (on.  Eugenio
Minasso ed altri), 1766 (on. Gabriella Giammanco),  1998  (on.  Guido
Dussin ed altri), 2177 (on.  Giulia  Cosenza),  2299  (on.  Emerenzio
Barbieri),  2322  (Consiglio  regionale  Veneto),   2349   (Consiglio
regionale Veneto), 2406 (on. Maria Elena Stasi), 2480 (on. Alessandro
Bratti e on. Carmen Motta), il 21 luglio 2009. 
  Senato della Repubblica (atto n. 1720): 
  Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni.), in
sede referente, il 28 luglio 2009 con pareri  delle  commissioni  1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
  Esaminato dalla 8ª commissione, in  sede  referente,  il  28  e  29
luglio 2009; il 16, 23, 24 e 30 settembre 2009; il 1°  ottobre  2009;
il 18, 25 e 26 novembre 2009; il 9 dicembre 2009; il 27 gennaio 2010;
il 10 e 24 febbraio 2010; il 17 marzo 2010; il 14, 15, 20, 21,  27  e
28 aprile 2010; il 4 maggio 2010. 
  Assegnato  nuovamente  alla  8ª   commissione   (Lavori   pubblici,
comunicazioni), in sede redigente, il 5 maggio 2010 con pareri  delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª , 9ª ,  10ª  ,  12ª  ,  13ª  ,  14ª  e
Questioni regionali. 
  Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 5 maggio 2010
ed il 14 luglio 2010. 
  Esaminato in aula il 2 marzo 2010; il 27 aprile  2010;  il  4  e  5
maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 6 maggio 2010. 
  Camera          dei           deputati           (atto           n.
44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-
1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B): 
  Assegnato    alla    IX    commissione    (Trasporti,    poste    e
telecomunicazioni), in sede referente, il 18 maggio 2010  con  pareri
delle commissioni I, II,  V,  VI,  VII,  VIII,  X,  XI,  XII,  XIV  e
Questioni regionali. 
  Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18,  19,  25,
26 e 27 maggio 2010; il 3, 8 e 23 giugno 2010. 
  Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 6
luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII,  X,
XI, XII, XIV e Questioni regionali. 
  Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa  il  6,  7,  13
luglio 2010 ed approvato, con. modificazioni, il 14 luglio 2010. 
  Senato della Repubblica (atto n. 1720-B): 
  Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),  in
sede referente, 19 luglio 2010 con parere delle commissioni  1ª,  2ª,
5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. 
  Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 20, 21  e  22
luglio 2010. 
  Assegnato  nuovamente  alla  8ª   commissione   (Lavori   pubblici,
comunicazioni), in sede redigente, il 26 luglio 2010 con pareri delle
Commissioni 1ª , 2ª , 5ª , 6ª , 7ª , 10ª , 12ª e Questioni regionali. 
  Esaminato in aula il 20 ed il 27 luglio 2010  ed  approvato  i1  28
luglio 2010. 
 

        
                    Note all'articolo 61. 
            -Si riporta il testo  dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250: 
            "5. Modalita' di esercizio dell'impianto. 
            1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle
          norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per
          cui sono stati autorizzati, e comunque nei  limiti  di  cui
          all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33,  della  legge
          16 giugno 1998, n. 191. 
            2.  Gli  impianti  non  sono  interconnessi   con   altri
          strumenti, archivi o banche dati. 
            3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di
          polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli
          stessi. Durante il  funzionamento  degli  impianti  non  e'
          necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 
            4.  L'accertamento  delle   violazioni   rilevate,   come
          previsto dall'articolo 385 del  regolamento  di  attuazione
          del  codice  strada,  puo'  essere  effettuato   in   tempo
          successivo con esonero della contestazione immediata.".