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Gazzetta del 23 luglio 2010 - n. 170
Decreto Ministeriale del 12 maggio 2010 - n.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 12 maggio 2010 - Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. (10A08859) - (GU n. 170 del 23-7-2010 )

SettoreQualità / Varie
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 12 maggio 2010 

Attuazione della  direttiva  2009/137/CE  della  Commissione  del  10
novembre 2009 che modifica la  direttiva  2004/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. (10A08859) 

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione  che  modifica  la
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
agli strumenti di misura per quanto riguarda  lo  sfruttamento  degli
errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli
strumenti da MI-001 a MI MI-005. 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura,  ed  in
particolare l'art. 19, secondo cui all'aggiornamento e alla  modifica
delle  disposizioni  degli  allegati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  centrale
metrico; 
  Visto l'art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall'art.  7  del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni,  e'
soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di  regolamento  e'
previsto che debba essere acquisito il parere  tecnico  del  Comitato
centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere
un parere facoltativo  agli  istituti  metrologici  primari,  di  cui
all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n.  273,  ovvero  ad  istituti
universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri  aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato»; 
  Considerato che ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/137/CE
della Commissione tale parere tecnico, che puo' essere  richiesto  ma
non e' obbligatorio, non appare comunque  necessario,  in  quanto  le
valutazioni anche di carattere tecnico sono state gia' effettuate  in
sede  comunitaria  mentre,  in  sede  di  recepimento  ed  attuazione
nell'ordinamento interno, non e' consentita  in  questo  caso  alcuna
discrezionalita'  o  opzione  da  esercitare  in  base  ad  ulteriori
valutazioni tecniche; 
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che  regola  in
generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine
tecnico o esecutivo a direttive  gia'  recepite,  secondo  cui  «alle
norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale , e' data attuazione,  nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della  Costituzione,  con
decreto del Ministro competente per materia, che  ne  da'  tempestiva
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per le politiche comunitarie»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Considerata le necessita' di attuare la direttiva 2009/137/CE, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e  MI-005
al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  di  attuazione  della
direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformita'  all'allegato  al
presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
competenti provvedono all'attuazione  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  2. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  1°
giugno 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2010 
 
                                   Il Ministro ad interim: Berlusconi 
 
Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 3 foglio n. 110 

        
      
                                                             Allegato 
                                                    (art. 1, comma 1) 
 
    1. Nell'allegato MI-001, nella parte «Errore  massimo  tollerato»
dei requisiti specifici e' aggiunto il seguente punto 6 bis:  «6-bis.
Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire
sistematicamente una delle parti.». 
    2. L'allegato MI-002 e' cosi' modificato: 
      a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la  tabella  e'
sostituito dal seguente: 
    «Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi  tollerati  o
favorire sistematicamente una parte.»; 
      b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo  e'  aggiunto
dopo la nota: 
    «Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare  gli
errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». 
    3. Nell'allegato MI-003, al punto 3 dei  requisiti  specifici  e'
aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore non deve sfruttare  gli
errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». 
    4. Nell'allegato MI-004, al punto 3 dei  requisiti  specifici  e'
aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore  termico  completo  non
deve   sfruttare   gli   errori   massimi   tollerati   o    favorire
sistematicamente una parte.». 
    5. Nell'allegato MI-005, al punto 2 dei  requisiti  specifici  e'
aggiunto il seguente punto 2.8: «2.8. Il sistema di misura  non  deve
sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente  una
parte.».