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Gazzetta del 20 luglio 2010 - n. 167
Deliberazione del 13 luglio 2010 - n.

CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERAZIONE 13 luglio 2010 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. (10A08825) - (GU n. 167 del 20-7-2010 )

ArgomentoVarie
Ente emananteCAMERA DEI DEPUTATI
CAMERA DEI DEPUTATI 

DELIBERAZIONE 13 luglio 2010 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni
della  contraffazione  e  della  pirateria  in   campo   commerciale.
(10A08825) 

    
    
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione e compiti 
             della Commissione parlamentare di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni  della  diffusione
delle  merci  contraffatte  e  delle  merci   usurpative   in   campo
commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo  di
approfondire la loro conoscenza al fine  di  poterli  contrastare  in
modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa  e
la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. 
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono: 
    a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un
marchio identico ad un marchio registrato; 
    b)  per  «merci   usurpative»:   le   merci   che   costituiscono
riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti  di  proprieta'
intellettuale. 
  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati  raggiunti
e i limiti istituzionali,  tecnologici,  normativi,  organizzativi  e
finanziari  attribuibili  al  livello  nazionale   che   hanno   reso
inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni  di
cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio  dei
poteri  di  prevenzione,  di  controllo   e   sanzionatori   previsti
dall'ordinamento, alla funzionalita' del sistema di raccolta dei dati
e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e  alla
valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali  al  fine  di
prevedere  politiche  di  prevenzione  e  di  individuare  poteri  di
controllo e di repressione piu' efficaci. La Commissione ha  altresi'
il compito di  valutare  l'entita'  delle  risorse  da  destinare  al
sistema statistico per definire la misura  delle  attivita'  connesse
alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le  buone
prassi e la normativa applicate in  altri  Paesi  membri  dell'Unione
europea e la congruita' dell'interazione  tra  le  norme  vigenti  in
materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e quelle in
materia di promozione dell'invenzione. 
  4. La Commissione, in particolare,  raccoglie  dati  sulle  diverse
realta' territoriali e dei distretti industriali italiani allo  scopo
di accertare la dimensione  del  fenomeno,  specialmente  per  quanto
riguarda: 
    a) le merci contraffatte  e  usurpative  vendute  sul  territorio
nazionale, suddivise per settori produttivi; 
    b)  le  merci  contraffatte  e  usurpative  che  transitano   sul
territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi; 
    c) la produzione illegittima di merci contraffatte  e  usurpative
approntate  da  licenziatari  di  produzione  infedeli  e  da  questi
smerciate,  con  o  senza  il  marchio  originale,  ma  comunque   in
violazione del contratto di licenza; 
    d) la produzione illegittima di merci contraffatte  e  usurpative
destinate  contrattualmente  a  specifiche   aree   geografiche,   ma
dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori  dalle  zone  di
loro pertinenza; 
    e)  la  produzione  illegittima  di  merci  che,  senza   violare
direttamente marchi o modelli, ne imitano in  maniera  tendenziosa  o
confusiva l'aspetto; 
    f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso
il commercio elettronico; 
    g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il  sistema
di contrasto, a partire da quello doganale; 
    h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni  da  parte  delle
istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da  parte  della  societa'
civile, le eventuali responsabilita' degli enti  preposti,  l'impegno
nel  contrastare  il  fenomeno  relativo  alla  produzione  di  merci
contraffatte  e  usurpative  nel  territorio  nazionale  e,   infine,
l'impegno  nel  sensibilizzare  i  consumatori  sulla  gravita'   del
fenomeno stesso; 
    i) le eventuali connessioni con la criminalita' organizzata; 
    l)  le  eventuali  omissioni   nell'esercizio   dei   poteri   di
prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento; 
    m) la situazione delle piccole e medie imprese  e  dei  distretti
industriali in rapporto alle possibilita' di accesso  ai  diritti  di
proprieta' industriale, nonche' alla difesa  e  tutela  degli  stessi
diritti; 
    n) la qualita' dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza  di
brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati  senza  il  prescritto
esame del loro contenuto inventivo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Composizione e durata 
 
  1. La Commissione e' composta  da  ventuno  deputati  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione  al  numero  dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 
  2. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi  dell'art.  20,
commi 2, 3 e 4, del Regolamento. 
  4. La Commissione e' istituita per la durata della XVI legislatura. 
  5. La Commissione ogni dodici  mesi,  e  comunque  al  termine  dei
lavori,  presenta  una  relazione  all'Assemblea  della  Camera   dei
deputati. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in  materie  attinenti  alle
finalita' di cui all'art. 1. 
  3. La Commissione puo' richiedere copie  di  atti  e  di  documenti
relativi a procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso  l'autorita'
giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie  di  atti  e  di
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai sensi dell'art. 117 del codice di  procedura  penale.  L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di  documenti  anche  di
propria iniziativa. 
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando  gli
atti e i documenti trasmessi in copia  ai  sensi  del  comma  3  sono
coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li
hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e  i  documenti
attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini
preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  9. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3 che la
Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il  proprio
regolamento interno. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo  le   disposizioni   del
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Tutte le sedute sono pubbliche.  Tuttavia  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie,  in  particolare  di  esperti   dei   settori   economici
interessati, previa consultazione delle organizzazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono  poste  a  carico  del
bilancio interno della  Camera  dei  deputati.  Il  Presidente  della
Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui
al periodo precedente in misura non superiore  al  30  per  cento,  a
seguito di richiesta formulata dal presidente della  Commissione  per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
    Roma, 13 luglio 2010 
 
                                        p. Il Presidente: Buttiglione 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 12: 
    Presentato  dai  deputati  Reguzzoni,  Cota,   Allasia,   Bonino,
Bragantini,  Callegari,  Chiappori,  Comaroli,   Consiglio,   Crosio,
D'Amico, Dal Lago, Dozzo, Luciano Dussin,  Fava,  Fedriga,  Fogliato,
Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Grimoldi, Nicola Molteni, Negro,
Pini, Pirovano,  Polledri,  Rainieri,  Rivolta,  Simonetti,  Torazzi,
Vanalli, Volpi e Carlucci il 27 ottobre 2009. 
    Assegnato alla X  commissione  (Attivita'  produttive),  in  sede
referente, il 1° dicembre 2009, con il parere delle commissioni I, II
e V. 
Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 16: 
    Presentato dai deputati Lulli, Benamati,  Castagnetti,  Ceccuzzi,
Cenni, De Pasquale, Fava,  Froner,  Garavini,  Ghizzoni,  Giovanelli,
Gnecchi, Luca', Mattesini, Motta, Pezzotta, Realacci,  Ria,  Samperi,
Scilipoti, Velo, Verini, Zucchi, Anna Teresa Formisano, Mastromauro e
Vico il 4 febbraio 2010. 
    Assegnato alla X  commissione  (Attivita'  produttive),  in  sede
referente, con il parere delle commissioni I, II e V. 
    Esaminati dalla X commissione il 18 e il 24 febbraio 2010, il  16
marzo 2010, il 13 aprile 2010, il 12 maggio 2010 e il 9 giugno 2010. 
    Autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea richiesta il  9
giugno 2010 (Doc. XXII, nn. 12-16-A) - relatore: on. Vignali. 
    Il  Doc.  XXII,  nn.  12-16-A  e'  stato  esaminato  e  approvato
dall'Assemblea il 13 luglio 2010.