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Gazzetta del 22 aprile 2010 - n. 93
Decreto Legislativo del 04 aprile 2010 - n. 58

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. 58 - Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081) - (GU n. 93 del 22-4-2010 ) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2010

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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010 , n. 58 

Attuazione della direttiva  2007/23/CE  relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2007/23/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2 e 29; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  recante
recepimento della direttiva  93/15/CEE,  relativa  all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato  e  controllo
degli esplosivi  per  uso  civile,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione,  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   19
settembre 2002, n. 272; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo  regolamento  per  l'esecuzione,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del  Consiglio,
del  9  dicembre  1996,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione,  del  2  settembre
2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20
dicembre  1996,  sull'equipaggiamento  marittimo,  e  le   pertinenti
convenzioni internazionali ivi menzionate; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
del SEE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° aprile 2010; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno,
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel  mercato  interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la  tutela
dei consumatori e  la  protezione  ambientale.  Il  presente  decreto
individua, inoltre, i  requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  gli
articoli pirotecnici devono possedere per poter  essere  immessi  sul
mercato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) agli articoli pirotecnici destinati  ad  essere  utilizzati  a
fini non commerciali, conformemente  alla  normativa  vigente,  dalle
forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco; 
    b) all'equipaggiamento che rientra nel campo  d'applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; 
    c)  agli  articoli  pirotecnici  da   impiegarsi   nell'industria
aeronautica e spaziale; 
    d) alle capsule a percussione da utilizzarsi  specificamente  nei
giocattoli che rientrano nel campo di  applicazione  della  direttiva
2009/48/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno
2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
    e) agli esplosivi che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del  decreto  legislativo
25 gennaio 2010, n. 8; 
    f) alle munizioni,  ai  proiettili  e  alle  cariche  propulsive,
nonche' alle munizioni a salve utilizzate in  armi  portatili,  altre
armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; 
    g) ai fuochi artificiali riconosciuti  e  classificati  ai  sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati  ad  essere
utilizzati direttamente dal fabbricante per  spettacoli  eseguiti  da
lui direttamente o da  dipendenti  della  sua  azienda,  ovvero  che,
esclusa l'immissione e il transito  sul  territorio  di  altri  paesi
dell'Unione europea, ove nulla osti  da  parte  degli  stessi  Paesi,
siano direttamente destinati all'esportazione. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione  di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e  la
repressione  del  traffico  e  dell'impiego  illecito   di   articoli
pirotecnici. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
              Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          14 giugno 2007, n. L 154. 
              - Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009,  n.
          88, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161  del  14
          luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 29 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
          articoli  pirotecnici).  -  1.  Nella  predisposizione  del
          decreto  legislativo  per  l'attuazione   della   direttiva
          2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul   mercato   di
          articoli pirotecnici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre
          ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) disciplinare, mediante sistemi  informatizzati  di
          trattamento dei dati e  di  gestione  delle  procedure,  le
          domande  ed  i  procedimenti   per   l'accertamento   della
          conformita' degli  articoli  pirotecnici  ai  requisiti  di
          sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure
          per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
          organismi diversi; 
                b)  armonizzare  le  norme  di  recepimento  con   le
          disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi  compresi
          gli aspetti di prevenzione incendi,  delle  fabbriche,  dei
          depositi, del trasporto,  degli  esercizi  di  vendita  dei
          prodotti esplodenti; 
                c) assicurare la produzione, l'uso e  lo  smaltimento
          ecocompatibili dei  prodotti  esplodenti,  compresi  quelli
          pirotecnici  per  uso  nautico,  e  dei  rifiuti   prodotti
          dall'accensione  di  pirotecnici   di   qualsiasi   specie,
          prevedendo una disciplina specifica per la  raccolta  e  lo
          smaltimento dei rifiuti di tali  prodotti  e  dei  prodotti
          scaduti; 
                d) prevedere  la  procedura  di  etichettatura  degli
          artifici pirotecnici, che consenta,  nella  intera  filiera
          commerciale  ed  anche  mediante   l'adozione   di   codici
          alfanumerici, la corretta  ed  univoca  individuazione  dei
          prodotti esplodenti nel territorio nazionale,  la  migliore
          tracciabilita' amministrativa degli stessi ed  il  rispetto
          dei  principi  in  materia  di  tutela  della   salute   ed
          incolumita' pubblica; 
                e)  prevedere  specifiche  licenze  e  modalita'   di
          etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini
          di ricerca, sviluppo e prova; 
                f) prevedere ogni  misura  volta  al  rispetto  delle
          esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione
          incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici
          pirotecnici e ad escludere dal possesso  di  tali  prodotti
          persone comunque ritenute pericolose; 
                g) determinare le attribuzioni e la composizione  del
          comitato competente  al  controllo  delle  attivita'  degli
          organismi  notificati  responsabili  delle   verifiche   di
          conformita',    assicurandone    l'alta    competenza     e
          l'indipendenza dei componenti; 
                h) prevedere, per  le  infrazioni  alle  disposizioni
          della legislazione nazionale di attuazione della  direttiva
          2007/23/CE, l'introduzione di  sanzioni,  anche  di  natura
          penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni
          e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
          legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni  penali
          vigenti in materia, a tutela  dell'ordine  pubblico,  della
          sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e  della
          protezione ambientale. 
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
          competenti provvedono agli adempimenti di cui  al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai  componenti  del
          comitato di cui al comma 1, lettera g), non e'  corrisposto
          alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.». 
              - Il decreto  legislativo  2  gennaio  1977,  n.  7  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22. 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e'  pubblicato
          nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940,  n.
          149. 
              - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore  il  2  febbraio
          2004. 
              - La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          23 settembre 2002, n.  L  254.  Entrata  in  vigore  il  23
          settembre 2002. 
              - Il regolamento (CE)  1272/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il regolamento  (CE)  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il regolamento (CE)  1907/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
          Note all'art. 1: 
              - Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante
          norme di attuazione delle  direttive  96/98/CE  e  98/85/CE
          relative  all'equipaggiamento  marittimo),  e'   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O. 
              - La  direttiva  2009/48/CE  direttiva  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  sulla  sicurezza  dei  giocattoli
          (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE).  Pubblicata   nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170. 
              - Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977,  n.  7  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.   8
          (Attuazione   della    direttiva    2008/43/CE,    relativa
          all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10
          febbraio 2010, n. 33. 
              - L'art. 53  del  testo  unico  del  regio  decreto  n.
          773/1931 cosi' recita: 
              «Art. 53 (art. 52  testo  unico  1926).  -  E'  vietato
          fabbricare,  tenere  in  casa  o  altrove,  trasportare   o
          vendere, anche negli stabilimenti, laboratori,  depositi  o
          spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
          riconosciuti  e  classificati  dal  Ministro  dell'interno,
          sentito il  parere  di  una  commissione  tecnica,  nonche'
          oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          1997, n. 7, privi, in tutto o in  parte,  dei  sistemi  per
          garantire la completa identificazione e la  tracciabilita',
          oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente
          normativa. 
              Nel regolamento saranno classificate tutte  le  materie
          esplosive,  secondo  la  loro   natura,   composizione   ed
          efficacia esplosiva. 
              L'iscrizione dei prodotti nelle  singole  categorie  ha
          luogo con provvedimento, avente carattere  definitivo,  del
          Ministro dell'interno.». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo  contenente  sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico,  luminoso,  sonoro,  gassoso  o  fumogeno  o  una
combinazione di tali effetti grazie a reazioni  chimiche  esotermiche
automantenute; 
    b) immissione sul mercato: la  prima  messa  a  disposizione  sul
mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o
della sua  utilizzazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito;  i  fuochi
d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio  e  che  siano
stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo  territorio  non  sono
considerati immessi sul mercato; 
    c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di
svago; 
    d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici  destinati
ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche  in  film  e
produzioni televisive o per usi analoghi; 
    e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di  dispositivi
di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche  utilizzati
per attivare questi o altri dispositivi; 
    f) fabbricante: la persona fisica  o  giuridica  che  progetta  o
fabbrica  un  articolo  pirotecnico  che   rientra   nel   campo   di
applicazione  del  presente  decreto,  o  che  lo  fa  progettare   o
fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio  nome
o marchio commerciale; 
    g) importatore: la persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' che, nel corso della propria  attivita',  compie  la  prima
immissione  sul  mercato  comunitario  di  un  articolo   pirotecnico
originario di un Paese terzo; 
    h) distributore: la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura che, nel corso della propria attivita',  mette  a
disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; 
    i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un  organismo
di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della  Commissione
secondo  le  procedure  fissate  dalla  direttiva   98/48/CE   e   la
conformita' alla quale non e' obbligatoria; 
    l) persona con conoscenze specialistiche: una  persona  abilitata
secondo  l'ordinamento  vigente  a  manipolare  o  utilizzare  fuochi
l'artificio  di  categoria  4,  articoli  pirotecnici   teatrali   di
categoria T2 o altri articoli  pirotecnici  di  categoria  P2,  quali
definiti all'articolo 3; 
    m)  QEN  -  quantita'  equivalente  netta:  il  quantitativo   di
materiale esplodente attivo presente in un  articolo  pirotecnico  ed
indicato nel certificato di conformita' rilasciato  da  un  organismo
notificato. 

        
                    Note all'art. 2: 
              - La direttiva n. 98/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 agosto 1998, n. L 217. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                           Classificazione 
 
  1. Gli articoli pirotecnici  sono  classificati  in  categorie  dal
fabbricante conformemente al loro tipo di  utilizzazione,  alla  loro
finalita' e al livello di rischio  potenziale,  compreso  il  livello
della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui  all'articolo
7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure  di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 6. 
  2.  Gli  articoli  pirotecnici  sono  classificati  nelle  seguenti
categorie: 
    a) fuochi d'artificio: 
      1) categoria 1: fuochi d'artificio che  presentano  un  rischio
potenziale  estremamente  basso   e   un   livello   di   rumorosita'
trascurabile e che sono  destinati  ad  essere  utilizzati  in  spazi
confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati  ad  essere  usati
all'interno di edifici d'abitazione; 
      2) categoria 2: fuochi  d'artificio  che  presentano  un  basso
rischio potenziale, un  basso  livello  di  rumorosita'  e  che  sono
destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; 
      3) categoria 3: fuochi d'artificio che  presentano  un  rischio
potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori  di
edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e'
nocivo per la salute umana; 
      4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano
un rischio potenziale elevato e che sono destinati  ad  essere  usati
esclusivamente da «persone  con  conoscenze  specialistiche»  di  cui
all'articolo  4,   comunemente   noti   quali   «fuochi   d'artificio
professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per  la
salute umana; 
    b) articoli pirotecnici teatrali: 
      1) categoria T1: articoli  pirotecnici  per  uso  scenico,  che
presentano un rischio potenziale ridotto; 
      2) categoria T2: articoli  pirotecnici  professionali  per  uso
scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone
con conoscenze specialistiche; 
    c) altri articoli pirotecnici: 
      1)  categoria  P1:  articoli  pirotecnici  diversi  dai  fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che  presentano  un
rischio potenziale ridotto; 
      2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai
fuochi d'artificio e dagli articoli  pirotecnici  teatrali  che  sono
destinati alla manipolazione o all'uso  esclusivamente  da  parte  di
persone con conoscenze specialistiche. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Autorizzazione delle persone 
                    con conoscenze specialistiche 
 
  1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzo,  a
qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c),  n.  2),
possono  essere  rilasciate  solo  ai  soggetti  in  possesso   delle
abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, che  abbiano  superato  corsi  di
formazione nelle materie del settore della pirotecnica.  Con  decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le
modalita'  di  attuazione  dei  predetti  corsi  e,  qualora  vengano
effettuati da  una  pubblica  amministrazione,  le  relative  tariffe
quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio. 
  2. Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  sono
rideterminate le abilitazioni  di  cui  all'articolo  101  del  regio
decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  in  relazione  alle  tipologie  di
prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro  uso,  nonche'  quelle
relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 
  3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2
continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  per  il  rilascio
delle autorizzazioni previste dal presente articolo. 

        
                    Note all'art. 4: 
              - L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,
          cosi' recita: 
              «Art. 101. - Chi chiede la  licenza  per  fabbricare  o
          accendere fuochi d'artificio deve ottenere  un  certificato
          di idoneita' rilasciato dal  prefetto  su  conforme  parere
          della commissione tecnica prevista dall'art. 49  del  testo
          unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata  da  due  ispettori
          del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o  chimica  e
          l'altro in medicina. 
              L'aspirante deve dimostrare,  mediante  un  esperimento
          pratico,  la  conoscenza  delle  sostanze  impiegate  nella
          preparazione dei fuochi  artificiali  e  la  tecnica  della
          fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. 
              Tiene luogo del certificato di cui al  primo  comma  di
          questo articolo il certificato di idoneita'  rilasciato  da
          un laboratorio  pirotecnico  governativo  o  da  un  centro
          militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi  di
          artificieri. 
              Ai  componenti  della  commissione  e'  corrisposto,  a
          carico dell'Amministrazione  dell'interno,  il  gettone  di
          presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. 
              Gli interessati, all'atto  della  richiesta  intesa  ad
          ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare
          a favore  dell'erario,  presso  la  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000». 
              - L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
          del 19 marzo 1956, n. 302 cosi' recita: 
              «Art. 27 (Licenza per il mestiere del  fochino).  -  Le
          operazioni di: 
                a) disgelamento delle dinamiti; 
                b)  confezionamento  ed  innesco  delle   cariche   e
          caricamento dei fori da mina; 
                c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; 
                d) eliminazione delle cariche inesplose; 
              devono essere effettuate  esclusivamente  da  personale
          munito di  speciale  licenza,  da  rilasciarsi,  su  parere
          favorevole della Commissione tecnica  provinciale  per  gli
          esplosivi, dal Prefetto previo  accertamento  del  possesso
          dei  requisiti  soggettivi  di  idoneita'  da   parte   del
          richiedente all'esercizio del predetto mestiere. 
              La  Commissione,  di  cui  al  comma   precedente,   e'
          integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno  laureato
          in ingegneria e uno in medicina. 
              La  Commissione  deve  accertare   nel   candidato   il
          possesso: 
                a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
          funzionalita' degli arti); 
                b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili; 
                c) delle cognizioni proprie del mestiere; 
                d) della conoscenza delle norme  di  sicurezza  e  di
          legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei  lavori  da
          mina. 
              Gli aspiranti alla licenza devono  far  pervenire  alla
          Prefettura  competente,  una  domanda   in   carta   libera
          specificante l'oggetto della richiesta, le generalita'  del
          richiedente, il domicilio o recapito. 
              All'esame gli aspiranti devono esibire il  libretto  di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. 
              A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere  incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza. 
              Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
          Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici 
 
  1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi  altrimenti
a disposizione dei consumatori al di sotto  dei  seguenti  limiti  di
eta': 
    a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano
compiuto il quattordicesimo anno; 
    b) fuochi d'artificio della categoria 2  e  articoli  pirotecnici
delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'; 
    c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che  non  siano
maggiorenni e che non siano  muniti  di  nulla  osta  rilasciato  dal
questore ovvero di una licenza di porto d'armi; 
    d) fuochi d'artificio della categoria 4  e  articoli  pirotecnici
delle  categorie  T2  e  P2  a  persone  non  autorizzate  ai   sensi
dell'articolo 4. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma,  del  regio
decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  non  si  applicano  agli  articoli
pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b). 
  3.  Per  esigenze  di  ordine,  sicurezza,  soccorso   pubblico   e
incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la  vendita,
la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici
del tipo «petardo»  che  presentino  una  massa  netta  di  materiale
scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a  grammi
uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a  grammi  0,5  di
miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli  pirotecnici
del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a  grammi  35,
con una carica lampo e di apertura,  se  presente,  di  non  oltre  5
grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela  a  base  di  nitrato  e
metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo. 
  4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a
quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino  a
grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se  presente,  di  non
oltre 10 grammi di polvere nera o 4  grammi  di  miscela  a  basi  di
nitrato e metallo, o 2 grammi di  miscela  a  base  di  perclorato  e
metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del  nulla
osta del Questore o della licenza di porto d'armi. 
  5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a
quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a
quanto  previsto  dal  comma  4,  sono  destinati  esclusivamente  ad
operatori  professionali  nell'ambito   di   spettacoli   pirotecnici
autorizzati. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Il primo comma dell'art.  55  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773 cosi' recita: 
              «Art. 55 (art. 54 testo unico 1926).  -  Gli  esercenti
          fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di  qualsiasi
          specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
          giornaliere, in cui saranno indicate le  generalita'  delle
          persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.  I
          rivenditori   di   materie   esplodenti   devono   altresi'
          comunicare mensilmente all'ufficio  di  polizia  competente
          per territorio le generalita' delle persone e  delle  ditte
          che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la  specie,  i
          contrassegni  e  la  quantita'  delle  munizioni  e   degli
          esplosivi venduti e  gli  estremi  dei  titoli  abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Marcatura CE 
 
  1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono   soddisfare   i   requisiti
essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera  g),  e'
vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere  a  qualsiasi
titolo, trasportare, importare od esportare articoli che  sono  privi
della marcatura CE  e  che  non  hanno  superato  la  valutazione  di
conformita' di cui all'allegato II. 
  3. Le  procedure  di  valutazione  di  conformita'  degli  articoli
pirotecnici sono: 
    a) per gli articoli pirotecnici prodotti in  serie,  l'esame  «CE
del tipo» effettuato con  le  modalita'  indicate  nell'allegato  II,
modulo B), nonche' la valutazione della conformita' al  tipo  oggetto
di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del  fabbricante
o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea,
tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato  II,  ovvero,
per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai
moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II; 
    b) per gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in  produzione
unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato
II, modulo G). 
  4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli  articoli
pirotecnici  resi  disponibili  sul  mercato  riportino,  oltre  alle
etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti,  le
necessarie  marcature  di  conformita'  e  siano   accompagnati   dai
documenti richiesti. La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti,  di
cui  all'articolo  47  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
nonche' agli altri soggetti autorizzati  alla  vendita  dei  medesimi
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di
esecuzione del predetto testo unico, approvato con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Organismi notificati 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea  e  alle
autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  gli  organismi,  di
seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad  espletare
le procedure di valutazione della  conformita'  di  cui  al  presente
decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di  essi  e'  stato
autorizzato, nonche' il numero di  identificazione  attribuito  dalla
medesima Commissione. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, a centri  e  laboratori  appartenenti  ad  amministrazioni
dello Stato, ad istituti universitari  o  di  ricerca  o  a  privati,
aventi i requisiti di  cui  all'allegato  III.  Il  medesimo  decreto
autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di  esame  «CE
del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure  di
valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed  F).  La
relativa  istanza  e'  presentata   al   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri  di  cui  all'articolo
47, comma 2, della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e  successive
modificazioni. 

        
                    Note all'art. 7: 
              - L'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
          cosi' recita: 
              « Art. 47 (art. 46 testo unico 1926). -  Senza  licenza
          del Prefetto e' vietato  fabbricare,  tenere  in  deposito,
          vendere o trasportare polveri  piriche  o  qualsiasi  altro
          esplosivo  diverso   da   quelli   indicati   nell'articolo
          precedente, compresi i  fuochi  artificiali  e  i  prodotti
          affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione  o
          fabbricazione di prodotti esplodenti. 
              E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». 
              - Il quarto comma dell'art.  98  del  regio  decreto  6
          maggio 1940, n. 635, cosi' recita: 
                «Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di
          esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo  VI
          dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e
          la vendita di manufatti della  categoria  5),  gruppo  D  e
          gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg  25  netti  di
          manufatti  della  categoria  5),  gruppo  D   e   fino   al
          quantitativo massimo di kg  10  netti  di  manufatti  della
          categoria  5),  gruppo  E,  purche'  contenuti  nelle  loro
          confezioni originali.». 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                Vigilanza sugli organismi notificati 
 
  1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7,  per
vigilare sull'attivita' degli organismi notificati. 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  comitato,
istituito presso il  Ministero  dell'interno,  e'  presieduto  da  un
prefetto  ed  e'  composto  da  due  rappresentanti   del   Ministero
dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed
uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa  civile,  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della
difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo  economico
e da tre  esperti  in  materia  di  esplosivi,  anche  estranei  alla
pubblica    amministrazione.    I    componenti    appartenenti    ad
amministrazioni  dello  Stato   sono   designati   dalle   rispettive
amministrazioni fra i funzionari o gli  ufficiali  di  qualifica  non
superiore a dirigente superiore  o  grado  corrispondente,  ovvero  a
dirigente di seconda fascia.»; 
    b) al comma 3 le parole: «durano  in  carica  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni». 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal   presente
articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa
e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  sono  apportate
le  conseguenti  modificazioni  al  decreto  adottato  in  attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. 
  4. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun  emolumento,
indennita' o rimborso spese. 

        
                    Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                « Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di
          un  comitato  tecnico  per  vigilare  sull'attivita'  degli
          organismi notificati. 
              2.  Il  comitato,   istituito   presso   il   Ministero
          dell'interno, e' presieduto da un Prefetto ed  e'  composto
          da due rappresentanti del Ministero  dell'interno,  di  cui
          uno del Dipartimento della Pubblica sicurezza  ed  uno  del
          Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile, da due  rappresentanti  del  Ministero
          della difesa, da due  rappresentanti  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  da  tre  esperti  in   materia   di
          esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione.  I
          componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono
          designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari
          o gli ufficiali di  qualifica  non  superiore  a  dirigente
          superiore o grado corrispondente,  ovvero  a  dirigente  di
          seconda fascia. 
              3. Il presidente  e  i  componenti  del  comitato  sono
          nominati con decreto del Ministro dell'interno,  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati non  piu'  di
          una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato  un
          supplente. Le modalita' di convocazione e di  funzionamento
          del  comitato  sono  stabilite  con   il   regolamento   di
          esecuzione di cui all'art. 14. 
              4.  Salvi  gli  ulteriori  adempimenti   previsti   per
          ciascuna procedura di  valutazione  della  conformita',  il
          comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia
          della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed
          ogni ulteriore notizia o informazione occorrente. 
              5.  Il  comitato,  nel  riscontrare   che   l'organismo
          notificato  non  soddisfa  piu'  i  requisiti  richiesti  o
          nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento  delle
          procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne
          informa il Ministro dell'interno,  il  quale  provvede  con
          proprio   decreto,   di   concerto    con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro
          dell'autorizzazione  a  svolgere  i  compiti  di  organismo
          notificato e  puo'  disporre,  con  propria  ordinanza,  la
          sospensione immediata delle  procedure  di  valutazione  di
          conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
          Del ritiro o della  sospensione  dell'autorizzazione  viene
          data immediata notizia agli  altri  Stati  membri  ed  alla
          Commissione dell'Unione europea.». 
              - L'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.  400  cosi'
          recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e)   
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - L'art. 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.
          7 cosi' recita: 
              «Art. 14. - 1. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          di concerto con i Ministri di  grazia  e  giustizia,  delle
          finanze, della difesa e  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato
          il  regolamento  di  esecuzione,  recante  in   particolare
          l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle
          categorie di rischio, alle  definizioni  e  ai  criteri  di
          classificazione    degli    esplosivi    previsti     dalle
          raccomandazioni delle Nazioni Unite relative  al  trasporto
          delle merci pericolose. 
              2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita'
          di  esecuzione  delle  verifiche  tecniche  e  degli  esami
          necessari  all'accertamento,  da  parte   degli   organismi
          notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di
          cui all'allegato II.». 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Caratteristiche della marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE di conformita'  deve  corrispondere  al  modello
previsto dall'allegato IV e deve essere apposta  dal  fabbricante  in
modo visibile, facilmente  leggibile  ed  indelebile  sugli  articoli
pirotecnici, o su una piastrina  di  identificazione  fissata  su  di
essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali  da  non  poter
essere riutilizzata. 
  2. Con  le  stesse  modalita'  si  provvede  all'apposizione  sugli
articoli   pirotecnici   del    contrassegno    di    identificazione
dell'organismo notificato  che  ha  autorizzato  l'apposizione  della
marcatura CE. 
  3.  E'  vietato  apporre  sugli  articoli  pirotecnici   marchi   o
iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita',  la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di  conformita'
e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. 
  4. La violazione dei divieti  di  cui  al  comma  3  equivale  alla
mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni. 
  5. Il fabbricante oppure, se questi non e' stabilito sul territorio
della Comunita', l'importatore, deve  conservare,  per  almeno  dieci
anni dall'ultima data di  fabbricazione  del  prodotto,  copia  degli
attestati di esame «CE del  tipo»,  delle  eventuali  integrazioni  e
della relativa  documentazione  tecnica,  nonche'  la  documentazione
relativa  alle  valutazioni  di  conformita'   superate,   prescritta
nell'allegato II. 
  6. Qualora i soggetti  di  cui  al  comma  1  non  siano  stabiliti
nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che
importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o
cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                       Adempimenti procedurali 
 
  1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure
di  valutazione  di  cui  all'allegato  II,  a   quelle   finalizzate
all'autorizzazione degli organismi notificati, alla  vigilanza  sugli
stessi, nonche' all'effettuazione  dei  controlli  sui  prodotti,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 47  della  legge  6  febbraio
1996, n. 52. 

        
                    Note all'art. 10: 
              -  L'art.  47  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   1994),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.». 

        
      
                               Art. 11 
 
 
              Etichettatura degli articoli pirotecnici 
 
  1. I fabbricanti e, qualora essi non  siano  stabiliti  nell'Unione
europea,  gli  importatori  devono  assicurare   che   gli   articoli
pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per  i  veicoli  siano
adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e  indelebile,
nella lingua italiana. 
  2.  L'etichetta  degli  articoli  pirotecnici  deve  riportare,  in
caratteri facilmente leggibili, almeno  il  nome  e  l'indirizzo  del
fabbricante  o,  qualora  il  fabbricante  non  sia  stabilito  nella
Comunita', il nome del fabbricante, nonche'  il  nome  e  l'indirizzo
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo,  i  limiti  minimi
d'eta' e le altre condizioni per la vendita  stabilite  dall'articolo
5, la categoria pertinente e  le  istruzioni  per  l'uso,  l'anno  di
produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e  4,  nonche',
se del caso, la distanza minima di sicurezza.  L'etichetta  comprende
la quantita' equivalente netta (QEN) di materiale  esplosivo  attivo.
Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato  o  comunque  detenuto
sul territorio dello Stato, deve essere altresi' presente, oltre alle
classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte  a
consentire  la  sicurezza  dei  depositi  di   prodotti   esplodenti,
l'indicazione del numero  di  registrazione  attribuito  al  prodotto
dall'organismo notificato, nonche' degli estremi della  presa  d'atto
ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso
dai soggetti di cui all'articolo 6,  comma  4,  secondo  periodo,  ha
validamente depositato presso il Ministero dell'interno  copia  della
certificazione «CE del  tipo»  relativa  al  prodotto  pirotecnico  e
l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle  caratteristiche
costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui  all'articolo
14, comma 2. 
  3. I fuochi  d'artificio  sono  inoltre  corredati  delle  seguenti
informazioni minime: 
    a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e indicazione della distanza minima di sicurezza; 
    b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti»  e,  se  del
caso, indicazione della distanza minima o delle  distanze  minime  di
sicurezza; 
    c)  categoria  3:  «da  usarsi  soltanto  in  spazi   aperti»   e
indicazione  della  distanza  minima  o  delle  distanze  minime   di
sicurezza; 
    d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da persone  con
conoscenze specialistiche» e  indicazione  della  distanza  minima  o
delle distanze minime di sicurezza. 
  4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre  corredati  delle
seguenti informazioni minime: 
    a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e indicazione della distanza minima di sicurezza; 
    b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle
distanze minime di sicurezza. 
  5. Se l'articolo pirotecnico non presenta  uno  spazio  sufficiente
per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a  4
le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
articoli  pirotecnici  esposti  in  fiere   campionarie,   mostre   e
dimostrazioni per la  commercializzazione  di  articoli  pirotecnici,
oppure fabbricati a  fini  di  ricerca,  sviluppo  e  prova.  A  tali
articoli  pirotecnici  e'  apposta,  a   cura   del   fabbricante   o
dell'importatore, un'etichetta recante  il  nome  e  l'indirizzo  del
fabbricante o dell'importatore, nonche' la denominazione  e  la  data
della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la  non
conformita' e non disponibilita' alla vendita  degli  articoli  o  ai
fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo  e  prova.  Gli  articoli
esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in  ogni
caso, essere riconosciuti e classificati ai  sensi  dell'articolo  53
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  se  destinati  ad  essere
utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Per l'art. 53 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.
          773, si vedano le note all'art. 1. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli 
 
  1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta  il
nome del fabbricante o, qualora  il  fabbricante  non  sia  stabilito
nella  Comunita',  il  nome  dell'importatore,  il  nome  e  il  tipo
dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza. 
  2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per  soddisfare  i
requisiti di  etichettatura  di  cui  al  comma  1,  le  informazioni
richieste sono apposte sulla confezione. 
  3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella lingua da loro
richiesta,  una  scheda  con  i  dati  di  sicurezza   compilata   in
conformita' all'allegato al decreto del Ministro della salute in data
7  settembre  2002,  di  recepimento  della   direttiva   2001/58/CE,
riguardante le modalita' dell'informazione su  sostanze  e  preparati
pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 252 del 26 ottobre 2002. 
  4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza puo'  essere
trasmessa su carta o per via  elettronica,  purche'  il  destinatario
disponga dei mezzi necessari per accedervi. 
  5. Ai fini della sicurezza sui  depositi,  l'etichetta  di  cui  al
comma  2  e'  anche  apposta  sulla  confezione  esterna  costituente
l'imballaggio degli articoli pirotecnici per  autoveicoli,  integrata
dagli estremi della  presa  d'atto  o  del  decreto  ministeriale  di
iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati  a  fini  di  ricerca,
sviluppo e prova e che  non  siano  conformi  alle  disposizioni  del
presente decreto, solo quando sugli stessi articoli  pirotecnici  sia
chiaramente indicato la loro non conformita' e non  disponibilita'  a
fini diversi da ricerca, sviluppo e prova. 

        
                    Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'allegato A al regio  decreto
          del 6 maggio 1940, n. 635: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Identificazione univoca 
               e sistema informatico di raccolta dati 
 
  1.  I  fabbricanti  e  gli  importatori  di  articoli   pirotecnici
procedono alla identificazione  univoca  ove  possibile  dei  singoli
articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare. 
  2. Il fabbricante, l'importatore ed il  distributore,  diverso  dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti
ad utilizzare il sistema  informatico  di  gestione  delle  procedure
previste dal Ministero dell'interno di  raccolta  dei  dati  relativi
agli articoli  pirotecnici,  che  consente  la  loro  identificazione
univoca e la loro tracciabilita'. 
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi  entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati   gli   elementi   caratteristici    e    le    modalita'
dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico
di raccolta dei dati di  cui  al  comma  2,  nonche'  la  tenuta  del
registro di cui all'articolo  55  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773,  anche  in  modalita'  informatizzata,  relativo  a   tutte   le
movimentazioni di articoli pirotecnici. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                      Sorveglianza del mercato 
 
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza  con  il  concorso  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno controlla che  gli  articoli
pirotecnici  immessi  sul   mercato   siano   sicuri,   adeguatamente
immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati. 
  2.  Il  Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   sentito   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero  dell'interno,  anche  avvalendosi  della
collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre  istituzioni,
enti  e  strutture  pubbliche,  attua  la  sorveglianza  sul  mercato
mediante misure tese a: 
    a) effettuare periodiche ispezioni  all'ingresso  del  territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di  fabbricazione,  di  deposito  e  di
vendita; 
    b) prelevare campioni di  prodotti  per  sottoporli  a  prove  ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; 
    c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli  articoli
che pur recando la marcatura  CE  corredati  della  dichiarazione  di
conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono  destinati,
siano suscettibili di mettere in pericolo la salute  e  la  sicurezza
delle persone; 
    d) ordinare e coordinare  o,  se  del  caso,  organizzare  con  i
fabbricanti, gli  importatori  o  i  distributori,  il  richiamo  dal
mercato  degli  articoli  pirotecnici  suscettibili  di  mettere   in
pericolo  la  salute  e  la  sicurezza  delle  persone,  e  la   loro
distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a
carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                      Disposizioni procedurali 
 
  1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14  che  limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro  o  il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con  l'indicazione  dei
termini e delle autorita' competenti cui  e'  possibile  ricorrere  e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. 
  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine  e
la sicurezza pubblica, per la  salute,  per  la  pubblica  o  privata
incolumita', di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure
di cui all'articolo 14, agli interessati deve  essere  consentito  di
partecipare  alla  fase  del   procedimento   amministrativo   e   di
presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi
degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.  241;  in
particolare,  gli  interessati   possono   presentare   all'autorita'
competente osservazioni scritte e documenti. 
  3. Si applicano, per quanto non previsto, le  disposizioni  vigenti
in materia di sicurezza, ivi  compresi  gli  aspetti  di  prevenzione
incendi, relative alle fabbriche, ai  depositi,  al  trasporto,  agli
esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti,  di  cui
agli articoli 102, e seguenti, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206. 
  4. Il   Ministero   dell'interno   provvede   alla    raccolta    e
all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso
di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti  dalla  Comunita'
europea. Tale raccolta rimane a disposizione  di  chiunque  ne  abbia
interesse. 

        
                    Note all'art. 15: 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
              Interventi d'urgenza e misure preventive 
 
  1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, per  gravi  motivi  di  ordine  e  di  sicurezza
pubblica, il prefetto competente per territorio puo',  con  ordinanza
motivata, sospendere  i  trasferimenti  di  articoli  pirotecnici  od
imporre  particolari  prescrizioni  per  prevenire   la   produzione,
detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 
  2. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi  momento,  disporre,
senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  il  bilancio  dello  Stato,  la
sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o  cessione  a
qualsiasi  titolo,  nonche'  la  consegna  per  essere  custoditi  in
depositi a cura dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o  militare,
degli articoli pirotecnici che, pur  muniti  della  marcatura  CE  di
conformita'  ed  impiegati  conformemente  alla  loro   destinazione,
risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
per  la  salute,  per  la  pubblica  o  privata  incolumita'  o   per
l'ambiente. 

        
                    Note all'art. 16: 
              - Gli articoli 39 e 40  del  regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, cosi' recitano: 
              «Art. 39 (art. 38 testo unico 1926). - Il  Prefetto  ha
          facolta' di vietare la detenzione delle armi,  munizioni  e
          materie esplodenti,  denunciate  ai  termini  dell'articolo
          precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.». 
              «Art. 40 (art. 39 testo  unico  1926).  -  Il  Prefetto
          puo',  per  ragioni  di  ordine  pubblico,   disporre,   in
          qualunque tempo, che le armi, le  munizioni  e  le  materie
          esplodenti,  di  cui  negli  articoli   precedenti,   siano
          consegnate, per essere custodite in determinati depositi  a
          cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o  dell'autorita'
          militare.». 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere  in  casa  o  altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire,
o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori,  depositi  o  spacci
autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati  riconosciuti  e
classificati dal Ministero dell'interno, sentito  il  parere  di  una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE  e  che
non hanno superato  la  valutazione  di  conformita'  previsti  dalle
disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di
prodotti esplodenti. 
  2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi
gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei  locali  di
vendita,  tutti  i  prodotti  esplodenti  secondo  la  loro   natura,
composizione ed efficacia esplosiva. 
  3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole  categorie  e'  disposta
con provvedimento del capo della polizia - direttore  generale  della
pubblica sicurezza. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  le  violazioni
di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi  in  cui  le
condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti  oggettivamente
difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti,  anche  se
recanti  la  marcatura  "CE  del  tipo"  ovvero   gli   estremi   del
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.». 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
fuochi artificiali o altri prodotti  pirotecnici  a  minori  di  anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2  e  articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1  a  minori  di  anni  diciotto  o
fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi  di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  ovvero  in  violazione  delle   previste
autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  due
anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4  e  articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e  P2  a  persone  prive
dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in  violazione  degli
obblighi di identificazione  e  di  registrazione  previsti  o  delle
prescrizioni di cui  alle  licenze  di  polizia,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa  da  30.000  euro  a
300.000 euro. 
  5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non  possono
essere concesse, o se concesse,  non  possono  essere  rinnovate,  al
soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. 
  6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui  al  comma  5,  nonche'  dei
titolari  delle  licenze  di  polizia  per  il  trasporto,  deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione  di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso  di  recidiva,
puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. 
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  totale
dell'apposizione   delle   etichette   regolamentari   sui   prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a  700  euro
per ciascun pezzo non etichettato. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  sanzione  di  cui  al
comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque  detiene,  per  la
sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la  sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque: 
    a)  la  marcatura  «CE  del  tipo»   ovvero   gli   estremi   del
riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; 
    b)  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento   e   la
classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti; 
    c)  le  complete  istruzioni  per  l'uso,  le  avvertenze  e   le
indicazioni per  il  trasporto  in  sicurezza,  nonche'  la  data  di
scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte  in  italiano,
con caratteri chiari e facilmente leggibili; 
    d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali  per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del  distributore
e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN
-- peso netto della massa attiva pirotecnica. 
  9. Nei confronti del soggetto che  detiene,  per  l'immissione  nel
mercato, un prodotto sul  quale  nell'etichetta  sono  state  omesse,
anche parzialmente, indicazioni  previste  dalla  vigente  normativa,
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  7,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per  ciascun  pezzo  parzialmente
etichettato. 
  10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del
mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre  disporre,  con  oneri
interamente a  carico  dei  produttori,  importatori  e  distributori
responsabili,  il  ritiro   di   quei   prodotti   che,   presentando
un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto
per la salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo  per
quelle dei minori. 
  11. Nei casi di cui al comma  9,  il  Ministro  dell'interno  puo',
altresi',  anche  in  via  alternativa,   ordinare   ai   produttori,
importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a  loro
carico, mirate campagne d'informazione a favore  dei  professionisti,
dei consumatori e dei minori. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della  difesa,  dello
sviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento  delle
disposizioni regolamentari vigenti  applicate  alle  categorie  degli
articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a  rischio,
alle definizioni e  ai  criteri  di  classificazione  degli  articoli
pirotecnici  previsti  dal  presente  decreto,  con  le   conseguenti
modifiche  e  abrogazioni  delle  disposizioni  del  regolamento   di
esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  2. Ai fini della corretta applicazione delle  disposizioni  vigenti
in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto,  acquisto,
detenzione,  impiego,  esportazione  e  importazione  degli  articoli
pirotecnici, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste
dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli  articoli
pirotecnici previste dall'articolo 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni,  ivi  compresi  i  prodotti
riconosciuti ma non classificati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'interno  in  data  4  aprile  1973,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973,  ai  fini  della  sicurezza  dei
depositi. 
  3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  al  comma  2,  si
continuano ad applicare le disposizioni di cui  all'articolo  55  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione
e vendita degli articoli pirotecnici. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, sono  aggiornate  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
prevenzione dei disastri, degli infortuni e  degli  incendi  relativi
alle  fabbriche,   ai   depositi,   all'importazione,   esportazione,
trasferimento intracomunitario,  nonche'  quelle  sugli  esercizi  di
vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'interno,  da
adottarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di  raccolta,  di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti  e  dei  rifiuti
prodotti dall'accensione di  pirotecnici  di  qualsiasi  specie,  ivi
compresi quelli per le esigenze di  soccorso,  prevedendo  anche  una
disciplina specifica per la raccolta e lo  smaltimento  dei  prodotti
scaduti. 
  6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal  4  luglio
2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio
2013 per gli altri articoli pirotecnici,  per  i  fuochi  d'artificio
della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali. 
  7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per
gli articoli pirotecnici rientranti nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi  dell'articolo
53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i  prodotti
riconosciuti ma non classificati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere  valide  sul
territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se  prevista,
o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei  due  termini  e'  il
piu' breve, anche ai fini dello smaltimento. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  7,  le  autorizzazioni
relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere
valide fino alla loro scadenza. 
  9.  Decorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  6  e  7,  decadono   i
provvedimenti  di  riconoscimento   e   classificazione,   ai   sensi
dell'articolo 53 del regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  dei
manufatti di qualunque categoria e gruppo,  nonche'  i  provvedimenti
dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  1°
luglio 2010. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
                                La Russa, Ministro della difesa 
                                Scajola,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

        
      
                                                           Allegato I 
 
                                     (di cui all'articolo 6, comma 1) 
 
                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 
 
  1) Ogni articolo pirotecnico  deve  presentare  caratteristiche  di
funzionamento   conformi   a   quelle   indicate   dal    fabbricante
all'organismo  notificato  per  assicurare  il  livello  massimo   di
sicurezza e di affidabilita'. 
  2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in
modo da assicurarne  uno  smaltimento  sicuro  mediante  un  processo
adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente. 
  3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare  correttamente  quando
usato ai fini cui e' destinato. 
  Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni  affini
a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio,  le  prove
devono essere  effettuate  alle  condizioni  nelle  quali  l'articolo
pirotecnico e' destinato ad essere usato. 
  Si  devono  esaminare  o  testare  le   seguenti   informazioni   e
caratteristiche, ove opportuno: 
    a)  progettazione,  produzione  e  caratteristiche,  compresa  la
composizione chimica dettagliata (massa  e  percentuale  di  sostanze
utilizzate), nonche' dimensioni; 
    b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte
le condizioni ambientali normali prevedibili; 
    c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali
e prevedibili; 
    d) compatibilita' di tutti i componenti in  relazione  alla  loro
stabilita' chimica; 
    e) resistenza dell'articolo pirotecnico  all'effetto  dell'acqua,
qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato
e  qualora  la  sua  sicurezza   o   affidabilita'   possano   essere
pregiudicate dall'acqua; 
    f) resistenza alle temperature basse e alte,  qualora  l'articolo
pirotecnico sia  destinato  ad  essere  conservato  o  usato  a  tali
temperature  e  la  sua  sicurezza  o  affidabilita'  possano  essere
pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un  componente
o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme; 
    g) caratteristiche di sicurezza volte  a  prevenire  l'innesco  o
l'accensione intempestivi o involontari; 
    h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in  relazione
alla manipolazione in condizioni di sicurezza,  all'immagazzinamento,
all'uso (comprese  le  distanze  di  sicurezza)  e  allo  smaltimento
scritte nella lingua italiana; 
    i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o
di altri componenti di resistere al deterioramento in  condizioni  di
immagazzinamento normali e prevedibili; 
    l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori  necessari  e
istruzioni per l'uso al fine di assicurare  un  funzionamento  sicuro
dell'articolo pirotecnico. 
      
  Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione,  ove
non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli
articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica. 
  4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere: 
    a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o  miscele
ad effetto di lampo; 
    b) esplosivi militari. 
  5) I diversi  gruppi  di  articoli  pirotecnici  devono  soddisfare
almeno i seguenti requisiti. 
A. Fuochi d'artificio 
  1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio  secondo  diverse
categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo
netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o  di  fattori
affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta: 
    a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le  seguenti
condizioni: 
      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore; 
      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza; 
      iii) la categoria  1  non  comprende  artifizi  ad  effetto  di
scoppio, batterie per artifizi ad effetto  di  scoppio,  artifizi  ad
effetto di scoppio e lampo e  batterie  di  artifizi  ad  effetto  di
scoppio e lampo; 
      iiii) i petardini da ballo della  categoria  1  non  contengono
piu' di 2,5 mg di fulminato d'argento; 
    b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le  seguenti
condizioni: 
      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore; 
      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza; 
    c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le  seguenti
condizioni: 
      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15  m.  Tuttavia,
se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore; 
      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza. 
  2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente  materiali
costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono
comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente. 
  3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. 
  4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica  e
imprevedibile. 
  5) I fuochi d'artificio  di  categoria  1,  2  e  3  devono  essere
protetti contro  l'accensione  involontaria  mediante  una  copertura
protettiva, mediante la confezione o grazie alle  caratteristiche  di
produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria  4
devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i  metodi
indicati dal fabbricante. 
B. Altri articoli pirotecnici 
  1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in  modo  tale
da ridurre al minimo i rischi per  la  salute,  i  beni  materiali  e
l'ambiente durante il loro uso normale. 
  2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. 
  3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in  modo  tale  da
ridurre al minimo  i  rischi  per  la  salute,  i  beni  materiali  e
l'ambiente    derivanti    da    frammenti    allorche'     innescato
involontariamente. 
  4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente
fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante. 
C. Dispositivi d'accensione 
  1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile  e
disporre  di  una  sufficiente  capacita'  d'innesco  in   tutte   le
condizioni d'uso normali e prevedibili. 
  2)  I  dispositivi  d'accensione  devono  essere  protetti   contro
scariche  elettrostatiche  in  condizioni   normali   e   prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso. 
  3) I dispositivi elettrici di  accensione  devono  essere  protetti
contro i campi elettromagnetici in condizioni normali  e  prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso. 
  4) La copertura  delle  micce  deve  avere  un'adeguata  resistenza
meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche'
esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile. 
  5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce  devono
essere forniti assieme all'articolo. 
  6) Le  caratteristiche  elettriche  (ad  esempio  corrente  di  non
accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione
devono essere fornite assieme all'articolo. 
  7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono  avere  un
isolamento  sufficiente  e   possedere   una   resistenza   meccanica
sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la  solidita'  della
connessione al dispositivo  d'ignizione,  tenuto  conto  dell'impiego
previsto.  

        
      
                                                          Allegato II 
 
                                     (di cui all'articolo 6, comma 2) 
 
               PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' 
 
B: Esame CE del tipo 
  1. Il presente modulo descrive la parte  della  procedura  in  base
alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione,
rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti
disposizioni del presente decreto. 
  2. La domanda di  esame  CE  del  tipo  dev'essere  presentata  dal
fabbricante a un organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda comprende: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3. 
  Il richiedente mette a disposizione  dell'organismo  notificato  un
campione rappresentativo della produzione in  questione  (di  seguito
«tipo»). L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori  campioni  se
necessari per effettuare il programma di prove. 
  3. La documentazione  tecnica  deve  consentire  di  verificare  la
conformita'  dell'articolo  alle  disposizioni  della  direttiva.  La
documentazione, nella misura in cui cio' e' pertinente ai fini  della
valutazione,  concerne  la  progettazione,  la  fabbricazione  e   il
funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui  cio'  e'
pertinente per la valutazione: 
    a) una descrizione generale del tipo; 
    b) i disegni di progettazione  e  di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
    c) le descrizioni e spiegazioni necessarie  per  la  comprensione
dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  in  tutto  o  in
parte, e  descrizioni  delle  soluzioni  adottate  per  soddisfare  i
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si
siano applicate le norme armonizzate; 
    e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.; 
    f) le relazioni sulle prove. 
  4. L'organismo notificato: 
    a) esamina la documentazione tecnica, verifica che  il  tipo  sia
stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli
elementi che sono stati progettati  conformemente  alle  disposizioni
pertinenti delle norme armonizzate, nonche'  i  componenti  che  sono
stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di  dette
norme armonizzate; 
      
      
      
    b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie
per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le
soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti  essenziali
di sicurezza del presente decreto; 
    c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie
per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto  di  applicare  le
pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate; 
    d) concorda con il  richiedente  il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove necessarie. 
  5. Se il tipo risulta conforme  alle  pertinenti  disposizioni  del
presente  decreto   l'organismo   notificato   deve   rilasciare   al
richiedente un  attestato  di  certificazione  CE.  L'attestato  deve
riportare  il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante,  il  risultato
dell'esame  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione  del   tipo
approvato. 
  All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti  pertinenti
della documentazione tecnica e copia di  tale  elenco  e'  conservata
dall'organismo notificato. 
  L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante  un
attestato  di  certificazione  CE  deve   fornire   una   motivazione
dettagliata del rifiuto. 
  Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
  6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene
la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE
di  tutte  le  modifiche  all'articolo  approvato,  le  quali  devono
ricevere un'ulteriore approvazione, qualora  possano  influire  sulla
conformita' ai requisiti  essenziali  o  sulle  condizioni  d'impiego
prescritte  dell'articolo.  Questa  nuova   approvazione   dev'essere
rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale  di
certificazione CE. 
  7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati  le  informazioni  utili  riguardanti  gli  attestati   di
certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati. 
  8. Gli altri organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli
attestati di certificazione CE o dei loro complementi. 
  Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri
organismi notificati. 
  9. Il fabbricante conserva, insieme  alla  documentazione  tecnica,
copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per
un periodo di  almeno  10  anni  dall'ultima  data  di  fabbricazione
dell'articolo in questione. 
  Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito  nella  Comunita',
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica  incombe
alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. 
C: Conformita' al tipo 
  1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in  cui  il
fabbricante si accerta e dichiara che  gli  articoli  pirotecnici  in
questione  sono  conformi   al   tipo   oggetto   dell'attestato   di
certificazione CE e soddisfano i requisiti del  presente  decreto  ad
essi applicabili. Il fabbricante appone la  marcatura  CE  a  ciascun
articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformita'. 
      
  2. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la  conformita'  del  prodotto  al
tipo oggetto dell'attestato  di  certificazione  CE  e  ai  requisiti
essenziali di sicurezza del presente decreto. 
  3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformita'
per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in
questione. 
  Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito  nella  Comunita',
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica  incombe
alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. 
  4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o  fa
effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali.  Si  esamina
un  campione  adeguato  degli  articoli  finiti,  prelevato  in  loco
dall'organismo  notificato,  e  si   devono   effettuare   le   prove
appropriate indicate nella  norma  armonizzata  applicabile  o  prove
equivalenti per controllare la conformita' dell'articolo ai requisiti
pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o piu'  campioni
degli  articoli  esaminati  non   risultino   conformi,   l'organismo
notificato adotta provvedimenti appropriati. 
  Sotto la responsabilita' dell'organismo notificato  il  fabbricante
appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo
di fabbricazione. 
D: Garanzia della qualita' di produzione 
  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che
gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al  tipo  oggetto
dell'attestato di certificazione CE  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto. Il fabbricante  deve  apporre  la  marcatura  CE  a
ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformita'.
La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero  d'identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di  cui  al
punto 4. 
  2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato  di  qualita'
della produzione, esegue l'ispezione e le prove del  prodotto  finito
secondo quanto specificato nel punto 3.  Egli  e'  assoggettato  alla
sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione  del
suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta  per
gli articoli pirotecnici in questione. 
  La domanda contiene: 
    a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati; 
    b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    c) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una
copia dell'attestato di certificazione CE. 
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
articoli   pirotecnici   al   tipo   descritto   nell'attestato    di
certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi  si
applicano. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Detta   documentazione   include   in    particolare    un'adeguata
descrizione: 
    a) degli obiettivi di  qualita'  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' degli articoli pirotecnici; 
    b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di  controllo  e
della garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli  interventi
sistematici che saranno applicati; 
    c) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con  l'indicazione  della  frequenza
con cui s'intende effettuarli; 
    d) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e dati sulle prove e sulle  tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
    e) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' degli articoli pirotecnici e se il
sistema di qualita' funziona efficacemente. 
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita'  che  attuano
le corrispondenti norme armonizzate.  Almeno  un  membro  del  gruppo
incaricato del controllo  deve  avere  esperienza  nella  valutazione
della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di  verifica
deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante. 
  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene
notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del
controllo. 
  3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli  obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
  Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene
notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del
controllo. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini  ispettivi  ai  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
  4.3. L'organismo notificato svolge  regolari  controlli  intesi  ad
accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce  al  fabbricante
una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una
relazione sulle stesse. 
  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima
data di  fabbricazione  dell'articolo,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 
    b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; 
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4. 
  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei
sistemi di qualita' rilasciate o revocate. 
E: Garanzia di qualita' del prodotto 
  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta  e  dichiara
che  gli  articoli  pirotecnici  sono  conformi   al   tipo   oggetto
dell'attestato  di  certificazione  CE.  Il  fabbricante  appone   la
marcatura CE su ciascun prodotto e redige una  dichiarazione  scritta
di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero
d'identificazione  dell'organismo   notificato   responsabile   della
sorveglianza di cui al punto 4. 
  2. Il fabbricante applica un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione  e  le  prove  degli  articoli  pirotecnici  finiti  come
indicato nel punto 3. Egli e' soggetto alla sorveglianza  di  cui  al
punto 4. 
  3. Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante deve presentare una  domanda  di  verifica  del
sistema  di  qualita'  degli  articoli  pirotecnici  a  un  organismo
notificato di sua scelta. 
  La domanda contiene: 
    a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria  di  articoli
pirotecnici completati; 
    b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  copia
dell'attestato di certificazione CE. 
  3.2. In base al sistema  di  qualita',  ogni  articolo  pirotecnico
dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella  norma
o nelle  norme  armonizzate  pertinenti  o  prove  equivalenti,  sono
eseguite per assicurare la  conformita'  dell'articolo  ai  requisiti
pertinenti fissati del presente decreto. 
  Tutti  i  criteri,  i  requisiti,  le  disposizioni  adottate   dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Detta   documentazione   include   in    particolare    un'adeguata
descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
    b) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
    c) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'; 
    d) dei registri riguardanti la qualita', come relazioni ispettive
e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni  sulle  qualifiche
del personale interessato. 
  3.3. L'organismo notificato verifica il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita'  che  attuano
la corrispondente norma armonizzata. 
  Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto
nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura  di  verifica
deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante. 
  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene
notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del
controllo. 
  3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli  obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
  Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  La   decisione,   debitamente   motivata,   viene   notificata   al
fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini  ispettivi  ai  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) la documentazione tecnica; 
    c)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
  4.3. L'organismo notificato svolge  regolari  controlli  intesi  ad
accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce  al  fabbricante
una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una
relazione sulle stesse. 
  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima
data di  fabbricazione  dell'articolo,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 
    b) la documentazione relativa alle modifiche di cui  al  punto  3
.4, secondo comma; 
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4. 
  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei
sistemi di qualita' rilasciate o revocate. 
G: Verifica dell'esemplare unico 
  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante
accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui e' stato rilasciato
l'attestato di cui alla lettera B e' conforme ai requisiti pertinenti
del  presente  decreto.  Il  fabbricante  appone  la   marcatura   CE
sull'articolo e redige una dichiarazione di conformita'. 
  2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e  procede
alle opportune prove in conformita' della norma armonizzata  o  delle
norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne  la
conformita'  dell'articolo  ai  pertinenti  requisiti  del   presente
decreto. 
  L'organismo  notificato  appone  o  fa  apporre   il   suo   numero
d'identificazione sull'articolo pirotecnico  approvato  e  redige  un
attestato di conformita' inerente alle prove effettuate. 
  3. Scopo della documentazione tecnica e' consentire di valutare  la
conformita' dell'articolo ai requisiti  del  presente  decreto  e  di
comprendere la progettazione, la  fabbricazione  e  il  funzionamento
dell'articolo pirotecnico. 
  La documentazione contiene, per quanto  necessario  ai  fini  della
verifica: 
    a) una descrizione generale del tipo; 
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  schemi  di
componenti, sottoinsiemi e circuiti; 
    c) le descrizioni e le  spiegazioni  necessarie  per  comprendere
detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti,
sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  in  tutto  o  in
parte, e le descrizioni delle soluzioni  adottate  per  soddisfare  i
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,  qualora  non
siano state applicate le norme armonizzate; 
    e) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati  e  degli
esami effettuati; 
    f) le relazioni sulle prove effettuate. 
H: Garanzia totale di qualita' 
  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che
gli articoli in questione rispondono  ai  requisiti  applicabili  del
presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante  o  il  suo
importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo  e  redigono
una  dichiarazione  scritta  di  conformita'.  La  marcatura  CE   e'
accompagnata dal numero d'identificazione  dell'organismo  notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 
  2. Il fabbricante applica un sistema approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e  le  prove  del
prodotto finito,  secondo  quanto  specificato  al  punto  3,  ed  e'
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
  3. Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato. 
  La domanda deve contenere: 
    a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati; 
      
    b) la documentazione relativa al sistema di qualita'. 
  3.2.  Il  sistema  di  qualita'  deve  garantire   la   conformita'
dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che  ad  essi  si
applicano. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Detta documentazione  deve  includere  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' dei prodotti; 
    b) delle specifiche tecniche di  produzione,  comprese  le  norme
applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate
integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati  rispettati  i
requisiti essenziali del presente decreto; 
    c) delle tecniche  di  controllo  e  verifica  dei  risultati  di
sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per  sviluppare
prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione; 
    d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di  controllo  e
di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e   degli   interventi
sistematici applicati; 
    e) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
    f) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
    g) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
  3.3. L'organismo notificato deve valutare il  sistema  di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
deve presumere la conformita' a  tali  requisiti  per  i  sistemi  di
qualita' che attuano le corrispondenti norme armonizzate. 
  Almeno un membro del gruppo incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione.
La procedura di  valutazione  comprende  una  visita  ai  locali  del
fabbricante. 
  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene
notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del
controllo. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  Il fabbricante  deve  tenere  costantemente  informato  l'organismo
notificato  che  ha  approvato   il   sistema   di   qualita'   sugli
aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo  notificato  deve  valutare  le  modifiche  proposte  e
decidere se il sistema modificato continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  La   decisione,   debitamente   motivata,   viene   notificata   al
fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo. 
  4.  Sorveglianza  CE  sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato. 
  4.1. Scopo della sorveglianza CE e' garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante deve  consentire  all'organismo  notificato  di
accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione,  fabbricazione,
ispezione,  prova   e   deposito   fornendo   tutte   le   necessarie
informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove; 
    c) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato. 
      
      
      
  4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi
ad accertare che il fabbricante mantenga e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'.  L'organismo  notificato  deve
fornire al fabbricante una relazione sulla visita e,  se  sono  state
svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima
data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle
autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 
    b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al  punto
3.4, secondo comma; 
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 
  6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli  altri  organismi
notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni  di
sistemi di qualita' rilasciate o revocate. 

        
      
                                                         Allegato III 
 
                                     (di cui all'articolo 7, comma 2) 
 
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI  STATI
  MEMBRI  PER  QUANTO  CONCERNE  GLI  ORGANISMI  RESPONSABILI   DELLE
  VERIFICHE DI CONFORMITA'. 
 
  1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove
di  verifica  non  possono  essere  ne'  il   progettista,   ne'   il
fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore  ne'  l'importatore
degli articoli pirotecnici da controllare, ne' il mandatario  di  una
di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente  ne'
come mandatari nella progettazione, produzione,  commercializzazione,
manutenzione o importazione di detti articoli. Cio'  non  esclude  la
possibilita'  di  uno  scambio  di  informazioni  tecniche   tra   il
fabbricante e l'organismo. 
  2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con
la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e
sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine
finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i  risultati
del loro controllo, in particolare quelli provenienti  da  persone  o
gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche. 
  3. L'organismo dispone del personale e possiede i  mezzi  necessari
per  svolgere  adeguatamente  i  compiti  tecnici  e   amministrativi
connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche  accesso  al
materiale necessario per verifiche eccezionali. 
  4. Il personale preposto ai controlli possiede: 
    a) una buona formazione tecnica e professionale; 
    b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative  alle
prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove; 
    c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni  e
relazioni  necessari  per  comprovare  che  le   prove   sono   state
effettuate. 
  5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo.
La retribuzione di ogni addetto non e' in funzione del  numero  delle
prove effettuate ne' dei risultati delle prove. 
  6.  L'organismo  sottoscrive  un'assicurazione  di  responsabilita'
civile a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in
base al diritto nazionale oppure  a  meno  che  le  prove  non  siano
effettuate direttamente dallo Stato membro. 
  7. Il personale dell'organismo e' tenuto al  segreto  professionale
per tutto cio' di cui viene a  conoscenza  nell'esercizio  delle  sue
funzioni  tranne  nei  confronti   delle   autorita'   amministrative
competenti. 

        
      
                                                          Allegato IV 
 
                                     (di cui all'articolo 9, comma 1) 
 
                      MARCATURA DI CONFORMITA' 
 
  La marcatura di conformita' CE e' costituita  dalle  iniziali  «CE»
secondo il simbolo grafico che segue: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Se la  marcatura  e'  ridotta  o  ingrandita  vanno  rispettate  le
proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.