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Gazzetta del 20 aprile 2010 - n. 91
Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 2010 - n. 3864

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 - Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Ordinanza n. 3864). (10A04539) (GU n. 91 del 20-4-2010 )

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 

Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.   (Ordinanza   n.   3864).
(10A04539) 

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  che,  allo  scopo  di   contribuire   alla
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali,  con  priorita'  per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far  fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti  locali,  delle  aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un  apposito  Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005; 
  Vista l'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29
dicembre 2008, n. 3728, che  ha  ripartito  tra  regioni  e  province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti  dall'art.  2,  comma  276  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha  stabilito  gli  interventi  ammissibili  a
finanziamento  ed   ha   individuato   le   relative   procedure   di
finanziamento; 
  Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse  del  predetto
Fondo  per  l'annualita'  2009  destinate  agli  interventi  previsti
dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il verbale in data 16 luglio 2009  della  Commissione  mista,
costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n.  3728,
con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep.  3648
del 3 luglio  2009,  che  ha  previsto,  per  l'annualita'  2008,  la
riassegnazione di 736.601,20 euro relativi ai piani non pervenuti,  o
pervenuti in ritardo, della Province autonome di Trento e  Bolzano  e
delle regioni Sardegna,  Valle  d'Aosta  e  Molise,  a  favore  delle
regioni Basilicata, Campania,  Calabria,  Friuli,  Lazio,  Lombardia,
Marche, Puglia  e  Sicilia,  in  quanto  le  stesse  regioni  avevano
indicato nei  piani,  pervenuti  nei  termini,  ulteriori  interventi
eccedenti  la  quota  assegnata  dall'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728; 
  Viste  le  note  della  Regione  Basilicata   (lettera   prot.   n.
189312/7602  del  13  ottobre  2009),  Campania  (lettera  prot.   n.
2009.0858728 dell'8 ottobre 2009), Calabria (lettera prot.  n.  22218
del 10 novembre 2009), Lazio (lettera prot. n. D2/2S/05/203885 del 16
ottobre 2009), Lombardia (lettera  prot.  n.  E1.2009.0424211  del  2
novembre 2009), Sicilia (lettera prot. 55179 del 12  novembre  2009),
con le quali le predette  regioni  hanno  comunicato  l'interesse  ad
avviare nuovi interventi con le risorse delle riassegnazioni; 
  Viste le note della regione Friuli (lettera prot. n. 34520  del  19
ottobre 2009) e della regione Puglia (lettera prot. n.  7541  del  10
novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato  di
non avere interesse ad avviare nuovi interventi  con  i  fondi  delle
riassegnazioni, stante l'esiguita' degli stessi; 
  Considerato che la regione Marche non ha risposto alla richiesta di
riassegnazione; 
  Considerato  che  si  rende  necessario   procedere   alla   citata
riassegnazione; 
  Ravvisata l'esigenza di procedere alla ripartizione tra le  regioni
Basilicata, Campania, Calabria,  Lazio,  Lombardia  e  Sicilia  delle
riassegnazioni  relative  all'annualita'  2008,  per  un  totale   di
595.203,43 euro; 
  Visto il verbale in data 16 luglio 2009  della  Commissione  mista,
costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n.  3728,
con decreto del Capo dipartimento della Protezione  civile,  rep.  n.
3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto la ripartizione tra tutte  le
regioni delle risorse da riassegnare non utilizzate dalle regioni; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di procedere  alla  ripartizione
tra  regioni  e  Province  autonome   delle   somme   relative   alle
riassegnazioni non utilizzate relative all'annualita'  2008,  pari  a
141.397,77 euro e delle somme relative all'annualita' 2009, pari a 20
milioni di euro, per un totale di 20.141.397,77 euro; 
  Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire  le
predette finalita'; 
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente ordinanza disciplina le modalita'  di  utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed  incrementato,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di
20 milioni di euro a  decorrere  dal  2008,  al  fine  di  conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico. 
  2.  Con  la  presente  ordinanza  viene  riassegnata  la  somma  di
595.203,43 euro relativa all'annualita' 2008 a favore  delle  regioni
Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia. 
  3. Con la presente  ordinanza  viene,  inoltre,  ripartita  tra  le
regioni e le province autonome la  somma  di  20.000.000,00  di  euro
relativa  all'annualita'  2009,  a  cui  si  aggiunge  la  somma   di
141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell'annualita' 2008 non
utilizzate. Per le risorse finanziarie relative agli anni  successivi
si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener conto,  ai
fini del riparto  tra  le  regioni  e  le  province  autonome,  delle
effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali  aggiornamenti
della  conoscenza  dei  livelli  di  rischio  sismico  delle   scuole
esistenti. 
  4. Gli interventi ammessi  a  finanziamento  sono  quelli  definiti
dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. La quota di competenza regionale di cui  all'art.  1,  comma  2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni sulla  base  degli  stessi  criteri
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728. 
  2. La quota di competenza regionale di cui  all'art.  1,  comma  3,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni  e  Province  autonome  sulla  base
degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. 
  3. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente  ordinanza,  un  piano  degli  interventi  di
adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4,  che
intende  realizzare,  con  indicazione  di:   priorita'   attribuita,
regione, comune, provincia, classificazione attuale,  classificazione
nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione,
volume, tipo di  intervento  secondo  art.  1,  comma  4,  indice  di
rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell'allegato 2  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  29  dicembre  2008,  n.  3728,   costo
convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto,
finanziamento  statale   richiesto,   ente   beneficiario,   soggetto
attuatore,  eventuale  documentazione  di  supporto  alla  richiesta,
parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Le
Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due  piani  separati,
rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3  dell'art.
1 della presente ordinanza. 
  4. Nell'ambito dei piani di  intervento  di  cui  al  comma  3,  le
regioni indicano  ulteriori  interventi,  anche  eccedenti  la  quota
assegnata, al fine di consentire l'utilizzo  di  risorse  finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili,  di  cui
al comma 5 del presente articolo. 
  5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3  non  pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni  che  abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Le risorse da destinare a ciascun  intervento  sono  determinate
secondo quanto riportato  all'art.  3,  comma  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio del  29  dicembre  2009,  n.  3728,  con  la
precisazione  che  per  interventi  di  tipo  c)  la  percentuale  di
finanziamento statale  e'  determinata  mediante  l'applicazione  dei
medesimi parametri di valutazione individuati per gli  interventi  di
tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire  sia
stato, o meno, oggetto di verifica sismica. 
  2. I fondi  sono  erogati  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'art. 3, commi  da  2  a  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art.  4  della  stessa
ordinanza,  con  l'avvertenza  che  ci  si  riferisce  alla  data  di
pubblicazione della presente  ordinanza  ed  alla  pubblicazione  dei
decreti di individuazione degli  interventi  relativi  alla  presente
ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 2 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico