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Gazzetta del - n.
Delibera del 12 luglio 1996 - n.

Delibera CIPE - Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali.

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DELIBERA CIPE 12/7/1996
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  l'art.  3  del
decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96,  che  attribuiscono  al
Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica   il
coordinamento,  la  programmazione e  la  vigilanza  sul  complesso
dell'azione   di  intervento  pubblico  nelle  aree  economicamente
depresse del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree
depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato  art.
1, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello
dei  patti  territoriali ed ha attribuito al  CIPE  il  compito  di
definire  i  contenuti  generali e  le  modalità  organizzative  ed
attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti  da
stipulare;
Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
riserva,  per la realizzazione degli interventi previsti dai  patti
territoriali,  una  quota sino all'importo  di  lire  400  miliardi
nell'ambito  delle risorse derivanti dai mutui di cui  all'art.  1,
comma  8,  della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione  in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.
415,  e  l'art.  4  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto  il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995
che  demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire  modalità  e
limiti  per  l'assegnazione  ai patti territoriali  delle  predette
risorse;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno  1996
che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia
per  l'occupazione,  proponendo un impulso politico  all'avvio  dei
patti territoriali;
Viste  le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio
e  20  novembre  1995, pubblicate, rispettivamente, nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  220 del 20 settembre 1995 e n. 47  del  26  febbraio
1996,  con  le  quali  è  stata dettata  la  disciplina  dei  patti
territoriali   e  sono  stati  fissati  criteri  e  indirizzi   per
l'orientamento  ed  il  coordinamento degli  investimenti  pubblici
oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;
Considerata  l'opportunità di integrare le disposizioni procedurali
dettate con le richiamate deliberazioni del 10 maggio e 20 novembre
1995   al  fine  di  agevolare  il  percorso  di  concertazione   e
finanziamento dei patti territoriali;
Rilevato  il ruolo del CNEL quale sede di concertazione complessiva
fra tutte le parti sociali, anche a livello locale;
Considerato  che la certificazione della concertazione deve  essere
riferita   a  progetti  la  cui  validità  economica  ed  immediata
eseguibilità   sia   stata  verificata  da  un   soggetto   tecnico
qualificato, selezionato dal CNEL secondo le modalità di legge;
Ritenuto   opportuno  avviare  il  processo  attuativo  dei   patti
territoriali,  attraverso  una fase sperimentale  che  consenta  di
verificare  il  concreto  impatto  sull'occupazione  dei   progetti
integrati concertati dalle parti sociali a livello locale;
Considerato che detta fase sperimentale deve altresì consentire  di
mettere  a  punto  strumenti di coordinamento tra  i  vari  livelli
(Unione europea - Stato Regione - Enti locali) al fine del proficuo
utilizzo  delle  risorse necessarie allo sviluppo  dell'occupazione
secondo le potenzialità di ciascuno;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1.  Per  il  finanziamento  dei  patti  territoriali  è  riservata,
nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del
decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, convertito  dalla  legge  8
agosto  1995, n. 341, e della legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  la
somma  di  400 miliardi di lire. Ulteriori risorse potranno  essere
destinate  allo  scopo in sede di riparto da parte del  CIPE  delle
risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge  1°
luglio 1996, n. 344.
2. Criteri.
Ai  fini  dell'approvazione dei patti territoriali  il  CIPE  tiene
conto dei seguenti criteri:
a)  ordine  cronologico  di ricevimento  dei  patti  da  parte  del
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
b) sussistenza di iniziative attuative di programmi di cooperazione
regionale   o   interregionale,  con  particolare   riguardo   alla
cooperazione   Nord-Sud,  a  sostegno  delle  attività   produttive
realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art.  1,  comma
73, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
c)  rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui alle  delibere
del  10  maggio e del 20 novembre 1995, ed ai vincoli fissati  alla
successiva   lettera  d)  della  presente  deliberazione,   ponendo
particolare  attenzione  agli obiettivi del  patto  in  termini  di
sviluppo,  di  salvaguardia e creazione di  nuova  occupazione,  al
quadro  finanziario  ed  alla previsione  di  utilizzo  di  risorse
comunitarie;
d) rispetto dei seguenti vincoli:
l'utilizzo  di  risorse pubbliche non può essere  superiore  a  100
miliardi  di  lire.  Non  concorrono  a  formare  tale  limite  gli
eventuali finanziamenti per le attività di cui alla lettera b);
concorrono invece al 50 per cento le risorse comunitarie  e  quelle
messe  eventualmente  a disposizione da regioni  o  enti  locali  a
valere su fondi propri;
gli  investimenti in infrastrutture devono essere  funzionali  allo
sviluppo produttivo, ed il relativo costo non deve superare  il  30
per cento di quello degli investimenti produttivi;
le   agevolazioni  alle  attività  produttive  non  devono   essere
superiori  ai  parametri fissati per le agevolazioni  ex  legge  n.
488/1992 ed in linea con gli aiuti comunitari a finalità regionale;
gli  interventi nei diversi comparti devono essere in linea con  le
discipline di settore;
la  quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può
essere inferiore al 30 per cento del relativo investimento. Per  la
concessione  dei crediti necessari alla copertura  della  quota  di
investimenti  non garantita da risorse proprie e dal  finanziamento
pubblico,   le   banche   possono  partecipare   anche   attraverso
l'intervento di consorzi di garanzia collettiva fidi;
nel  complesso  delle iniziative imprenditoriali, gli  investimenti
medi  per  addetto non possono essere superiori a  500  milioni  di
lire;
il  saggio  di rendimento interno, che deve essere stimato  per  le
singole  iniziative  imprenditoriali, non può essere  inferiore  al
valore   medio   del   rendistato  dei  sei  mesi   precedenti   la
presentazione del patto incrementato di due punti;
la  realizzazione complessiva del patto deve concludersi  entro  48
mesi  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
delibera  CIPE di approvazione, rispettando le scadenze del  quadro
previsionale  di  cui  al  punto 3-d) dello  schema  allegato  alla
delibera 10 maggio 1995.
3. Procedure.
Ad  integrazione  di  quanto previsto dalla delibera  CIPE  del  10
maggio 1995, per quanto riguarda la fase di concertazione presso il
CNEL,  la  procedura  di  definizione del patto  territoriale  deve
attuarsi con le seguenti modalità:
a)  i  soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta di patto
territoriale  accompagnata  da  una  documentazione   di   sintesi,
contenente   l'indicazione   del  territorio   interessato,   degli
obiettivi  e  dei  tempi previsti di esecuzione  del  patto,  delle
iniziative  imprenditoriali  e delle infrastruttture  eventualmente
necessarie, nonché dei soggetti coinvolti e degli impegni da questi
assunti;
b)  l'ufficio  di  presidenza del CNEL acquisisce la  disponibilità
alla  concertazione delle parti sociali interessate e  verifica  la
coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale  proprie
dei patti territoriali;
c)  i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una società di
assistenza  tecnica appositamente scelta dal CNEL  ,  provvedono  a
definire  il  progetto  di  patto territoriale  secondo  lo  schema
allegato  alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto  dei
principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di assicurare
la  validità  economica  e  l'immediata  eseguibilità  dei  singoli
progetti componenti il patto;
d)  i  soggetti  promotori sottopongono il progetto definitivo  del
patto   all'ufficio  di  presidenza  del  CNEL  che  ne   certifica
l'avvenuta   concertazione  tra  le  parti   sociali   interessate,
attraverso  la sottoscrizione di apposito protocollo di  intesa  da
parte dei soggetti promotori e delle parti sociali;
e)  i  soggetti promotori trasmettono al Ministero del  bilancio  e
della programmazione economica il progetto di patto territoriale ed
il relativo protocollo di intesa;
f)  il  Ministero  del  bilancio e della  programmazione  economica
verifica  il rispetto dei criteri di cui al precedente  punto  2  e
trasmette  al  CIPE, per l'approvazione, il patto  territoriale  da
stipulare, dandone informativa alle amministrazioni interessate.
4. Gestione degli interventi.
A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i soggetti
promotori provvedono, ove già non costituito, alla costituzione del
soggetto responsabile del patto.
Le  risorse  finanziarie,  attribuite per  l'attuazione  del  patto
stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto beneficiario a
fronte  di  richieste formulate dal soggetto responsabile  e  dallo
stesso   riscontrate  sulla  base  delle  esigenze   di   pagamento
effettivamente maturate secondo le seguenti modalità:
a)  una  anticipazione  fino  al 50 per  cento  delle  agevolazioni
previste erogata,...

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