Agrinews - www.agrinews.info Architetto - www.architetto.info Edilone - www.edilone.it Geologi - www.geologi.info Geometra - www.geometra.info Ingegneri - www.ingegneri.info Mixdesign - www.mixdesign.it Periti - www.periti.info Tecnici - www.tecnici.it Teknosearch - www.teknosearch.it

  homepage/ Normativa / Dettagli normativa

Settori

Ricerca

Cerca nel titolo Settore Argomento Ente emanante Tipo fonte Data fonte Numero fonte Tipo documento Data documento Numero documento Ordina per Ordinamento ascendente Ordinamento discendente
del - n.
Legge dello Stato del 07 dicembre 1984 - n. 818

Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Argomento
SettoreSicurezza

Nulla-osta  provvisorio per le attività soggette  ai  controlli  di
prevenzione  incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della  legge  4
marzo  1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1.
I  titolari  delle  attività  indicate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno  16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del  9  aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato
di  prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla  legge  26
luglio  1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577.
(comma   dichiarato  incostituzionale  con  sentenza  della   Corte
costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)
Ai  fini  dell'approvazione  di un  progetto  o  del  rilascio  del
certificato  di  prevenzione incendi,  i  comandi  provinciali  dei
vigili  del  fuoco,  oltre agli accertamenti  ed  alle  valutazioni
direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate
da   enti,   laboratori   o   professionisti   iscritti   in   albi
professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed  iscritti
in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il  rilascio  delle  autorizzazioni e l'iscrizione  negli  appositi
elenchi  sono  subordinati al possesso dei  requisiti  che  saranno
stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
Fino  alla  pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti,
può  essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del  Ministro
dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei  o  a
professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa  del  rilascio del certificato  di  cui  ai  precedenti
commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  debbono  presentare,  entro  il  31
dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di
cui al successivo articolo 2.
2.
I  comandi  provinciali dei vigili del fuoco, in  deroga  a  quanto
previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965,
n.   966,   a  richiesta  dei  titolari,  rilasciano  un  nullaosta
provvisorio  che  consenta  l'esercizio  delle  attività   di   cui
all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle
prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi, sulla base di
direttive  sulle  misure più urgenti ed essenziali  di  prevenzione
incendi  da  emanarsi con decreto del Ministro dell'interno,  entro
novanta  giorni  dalla  data di entrata in  vigore  della  presente
legge.
Per  le  attività  alberghiere esistenti alla data  di  entrata  in
vigore   della  presente  legge,  il  nullaosta  provvisorio   sarà
rilasciato  dai  comandi provinciali dei vigili  del  fuoco  previo
accertamento   della   rispondenza  delle  attività   stesse   alle
prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla  legge
18 luglio 1980, n. 406.
I   comandi   effettuano  l'accertamento  mediante  l'esame   della
documentazione  e delle certificazioni prodotte dai titolari  delle
attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del
d.P.R.  29  luglio  1982, n. 577. Se tali certificazioni  non  sono
ritenute   esaurienti  dai  comandi  stessi,  esse  devono   essere
effettuate  in  forma di perizia giurata, redatta da professionista
iscritto  negli  elenchi  di cui all'articolo  1,  che  attesti  la
rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato  dei
luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del
nullaosta  provvisorio,  possono effettuare,  a  campione,  visite-
sopralluogo per il controllo del l'osservanza delle prescrizioni  e
delle condizioni suindicate.
Il  nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro  centottanta
giorni  dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante
il  periodo  della sua validità, gli stessi effetti del certificato
di  prevenzione  incendi.  Nelle more del  rilascio  del  nullaosta
provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta  al
controllo di prevenzione incendi.
I  nullaosta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988,
compresi  quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati  ai
sensi  della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino  al  30
giugno 1991. (poi prorogato al 30 giugno 1994)
Entro  tale  termine  i comandi provinciali dei  vigili  del  fuoco
devono  effettuare  le  visite-sopralluogo  per  il  rilascio   del
certificato  di  prevenzione incendi.(poi prorogato  al  30  giugno
1994)
Qualsiasi  variante  all'organizzazione  strutturale  o  produttiva
dell'attività  soggetta  a controllo che,  durante  il  periodo  di
validità  del  nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni  di
sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano  le
procedure  ordinarie di richiesta e di concessione del  certificato
di prevenzione incendi, previste per i progetti di nuovi impianti o
di nuove costruzioni.
3.
Per  le  attività  soggette  alle visite  di  prevenzione  incendi,
indicate  nel  decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio  1982,
svolte  nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico,
il  nullaosta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali  dei
vigili  del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure
più  urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per  le
attività  medesime, dal decreto del Ministro dell'interno  8  marzo
1985.  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano  tale
accertamento secondo le procedure previste dal l'articolo 2.
L'adeguamento  delle predette attività alle misure più  urgenti  ed
essenziali  di prevenzione incendi è realizzato in armonia  con  le
vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Con  decreto  del  Ministro per i beni culturali e  ambientali,  di
concerto  con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro  il  31
dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato
di  prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di  tutela
degli  edifici  di  interesse  artistico  e  storico  e  di  quelli
destinati   a  contenere  biblioteche,  archivi,  musei,  gallerie,
collezioni  di  oggetti  di  interesse culturale  o  manifestazioni
culturali.
4.
Ai  fini  del  rinnovo  del  certificato  di  prevenzione  incendi,
relativo  alle  attività esistenti alla data di entrata  in  vigore
della  presente legge, i comandi provinciali dei vigili  del  fuoco
possono  accettare, in luogo del preventivo accerta mento in  loco,
una  dichiarazione del titolare dell'attività, presentata in  tempo
utile,  in  cui si attesti che non è mutata la situazione  valutata
alla  data  del  rilascio del certificato  stesso  ed  una  perizia
giurata   integrativa   per   quanto  riguarda   l'efficienza   dei
dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.
Il  rinnovo  ha  la  validità prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del  9  aprile  1982, n. 98, e deve essere concesso  entro  novanta
giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
5.
Chiunque,  in qualità di titolare di una delle attività di  cui  al
decreto  ministeriale  16  febbraio  1982,  indicato  nell'articolo
precedente,  ometta  di richiedere il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato   di  prevenzione  incendi,  nonché  il  rilascio   del
nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
(comma   dichiarato  incostituzionale  con  sentenza  della   Corte
costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)
Chiunque,  nelle  certificazioni previste negli articoli  2,  terzo
comma,  e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero,  è
punito  con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa  da
lire duecentomila a lire un milione La stessa pena si applica a chi
contraffà o altera le certificazioni medesime.
6.
L'articolo 1 della legge 18 luglio 1980, numero 406 è abrogato.
da 7 a 18. (omissis)