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Suppl. ordinario del 14 aprile 2006 - n. 96
Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 - n. 152

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006- Suppl. Ordinario n.96)

ArgomentoV.I.A.
SettoreAmbiente

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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 

Norme in materia ambientale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
    Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  recante delega al
Governo  per  il  riordino,  il  coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
    Visto  l'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE
del  Consiglio,  del  27 giugno 1985, come modificata dalle direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo   e   del  Consiglio,  del  26 maggio  2003,  concernente  la
valutazione  di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati,  nonche'  riordino  e  coordinamento  delle procedure per la
valutazione   di   impatto   ambientale  (VIA),  per  la  valutazione
ambientale   strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
    Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
    Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
    Vista  la  direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991,
che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
    Vista  la  direttiva  91/689/CEE  del  Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
    Vista   la  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20 dicembre  1994,  sugli  imballaggi e i rifiuti da
imballaggio;
    Vista  la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984,
concernente  la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
    Vista   la  direttiva  94/63/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20 dicembre  1994,  sul controllo delle emissioni di
composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
    Vista  la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
concernente  la  limitazione  delle  emissioni  di  composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti;
    Vista  la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa  alla  riduzione  del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
    Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  23 ottobre  2001,  concernente  la limitazione delle
emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione;
    Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  21 aprile  2004, sulla responsabilita' ambientale in
materia  di  prevenzione  e riparazione del danno ambientale, che, in
vista   di   questa   finalita',   «istituisce   un   quadro  per  la
responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
    Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
    Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
per  la  funzione  pubblica,  per gli affari regionali, dell'interno,
della  giustizia,  della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

          ---->  Vedere SOMMARIO da pag. 1 a pag. 11    
                 su supporto cartaceo

         ---->  Vedere DECRETO da pag. 13 a pag. 110    
                su supporto cartaceo

         ---->  Vedere DECRETO da pag. 111 a pag. 166    
                su supporto cartaceo


    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Martino, Ministro della difesa
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Berlusconi,  Ministro  della  salute ad
                              interim
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) c...[Continua nel file zip allegato]