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G.U.C.E. del - n. 181
Direttiva del 29 maggio 1997 - n. 97/23/CE

Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature a pressione.

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Premessa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto   il   trattato  che  istituisce  la  Comunità  europea,   in
particolare l'articolo 100 A,
viste le proposte della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando  secondo  le procedure di cui all'articolo  189  B  del
trattato, visto il testo approvato dal Comitato di conciliazione il
4 febbraio 1997,
(1)  considerando che il mercato interno comporta uno spazio  senza
frontiere  interne  nel quale é assicurata la  libera  circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
(2)  considerando che vi sono differenze di contenuto  e  di  campo
d'applicazione  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative in vigore negli Stati membri in materia di salute  e
di  sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici
e  dei  beni  riguardanti attrezzature a pressione non disciplinate
dalla  vigente  legislazione  comunitaria;  che  le  procedure   di
certificazione e di ispezione per tali attrezzature differiscono da
uno  Stato  membro  all'altro; che tali  divergenze  sono  tali  da
costituire un ostacolo agli scambi all'interno della Comunità;
(3)    considerando   che   l'armonizzazione   delle   disposizioni
legislative nazionali costituisce l'unico mezzo per rimuovere  tali
ostacoli  agli scambi; che tale obiettivo non può essere  raggiunto
in  modo  soddisfacente dai singoli Stati membri; che  la  presente
direttiva stabilisce unicamente i requisiti indispensabili al  fine
di  garantire la libera circolazione degli apparecchi ai quali essa
si applica;
(4)  considerando che le attrezzature sottoposte  a  una  pressione
inferiore  o  pari  a  0,5 bar non presentano rischi  significativi
connessi  alla  pressione;  che la loro libera  circolazione  nella
Comunità   non  può  quindi  essere  ostacolata;  che  la  presente
direttiva  si applica pertanto alle attrezzature sottoposte  a  una
pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
(5)  considerando  che  la presente direttiva  riguarda  anche  gli
insiemi  composti  da  varie attrezzature a pressione  montate  per
costituire  un  tutto  integrato e  funzionale;  che  tali  insiemi
possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione
fino  a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua;  che,
qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a  essere
commercializzato e messo in servizio in quanto tale  -  e  non  gli
elementi  costitutivi  non  montati  -  tale  insieme  deve  essere
conforme  alla presente direttiva; che invece la presente direttiva
non  comprende il montaggio di attrezzature a pressione  effettuato
in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di quest'ultimo,
come gli impianti industriali;
(6)   considerando   che   la  presente  direttiva   armonizza   le
disposizioni  nazionali per quanto concerne  il  rischio  derivante
dalla pressione;
che,  pertanto,  gli  altri  rischi  che  possono  presentare  tali
attrezzature  sono contemplati, se del caso, da altre direttive  al
riguardo;  che  tuttavia  attrezzature a pressione  possono  essere
incluse  in  prodotti oggetto di altre direttive adottate  in  base
all'articolo  100  A;  che le disposizioni previste  da  talune  di
queste  direttive riguardano il rischio derivante dalla  pressione;
che dette disposizioni sono considerate sufficienti per un'adeguata
prevenzione   dei   rischi  derivanti  dalla   pressione   che   le
attrezzature in questione presentano ove il loro livello di rischio
sia  modesto; che occorre pertanto escludere tali attrezzature  dal
campo d'applicazione della presente direttiva;
(7) considerando che per le attrezzature a pressione contemplate in
convenzioni  internazionali  i rischi connessi  con  il  trasporto,
nonché  il  rischio dovuto alla pressione, saranno trattati  quanto
prima in future direttive comunitarie basate su dette convenzioni o
complemento   delle   direttive  esistenti;   che   pertanto   tali
attrezzature  sono escluse dal campo d'applicazione della  presente
direttiva;
(8)  considerando  che talune attrezzature a  pressione,  anche  se
sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore  a  0,5
bar, non presentano rischi significativi derivanti dalla pressione;
che  pertanto  non  si  dovrebbero frapporre ostacoli  alla  libera
circolazione  di  attrezzature siffatte che siano state  legalmente
fabbricate  o  commercializzate in uno  Stato  membro;  che  non  é
necessario, per assicurarne la libera circolazione, includerle  nel
campo  d'applicazione della presente direttiva; che di  conseguenza
ne sono state espressamente escluse;
(9)  considerando che sono escluse dal campo di applicazione  della
presente direttiva altre attrezzature a pressione, sottoposte a una
pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar e soggette  a  un
rischio  rilevante  derivante dalla pressione, per  le  quali  sono
comunque garantiti la libera circolazione e un adeguato livello  di
sicurezza;  che tali deroghe dovrebbero tuttavia essere riesaminate
periodicamente  onde  accertare l'eventuale  necessità  di  avviare
azioni a livello dell'Unione;
(10)  considerando  che le normative che mirano  ad  eliminare  gli
ostacoli  tecnici  agli scambi devono seguire  la  nuova  strategia
definita  nella  risoluzione  del Consiglio,  del  7  maggio  1985,
relativa  ad  una  nuova  strategia in  materia  di  armonizzazione
tecnica  e  normalizzazione,  che  richiede  una  definizione   dei
requisiti  essenziali in materia di sicurezza  ed  altri  requisiti
della società che non riducano i livelli giustificati di protezione
esistenti all'interno degli Stati membri;
che  tale  risoluzione stabilisce che un'unica direttiva disciplini
un  numero molto vasto di prodotti onde evitare frequenti modifiche
e la proliferazione di direttive;
(11)  considerando  che  le  direttive  comunitarie  esistenti  sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia  di
attrezzature  a  pressione  hanno consentito  di  orientarsi  verso
l'eliminazione degli ostacoli agli scambi in questo settore; che le
suddette  direttive  disciplinano tale settore soltanto  in  minima
parte;  che  la direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del  25  giugno
1987,  relativa  al ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri  in materia di recipienti semplici a pressione, é  il  primo
caso  in cui viene applicata la nuova strategia in un settore delle
attrezzature a pressione; che la presente direttiva non si  applica
al   settore   disciplinato   dalla   direttiva   87/404/CEE;   che
l'applicazione  della  direttiva 87/404/CEE  sarà  riesaminata  non
oltre  3  anni dall'entrata in vigore della presente direttiva  per
valutare  l'eventuale  necessità  di  una  sua  integrazione  nella
presente direttiva;
(12) considerando che la direttiva quadro 76/767/CEE del Consiglio,
del   27   luglio   1976,   concernente  il  ravvicinamento   delle
legislazioni  degli Stati membri relative alle disposizioni  comuni
agli  apparecchi  a pressione ed ai metodi di controllo  di  questi
apparecchi, ha carattere non obbligatorio; che essa stabilisce  una
procedura  per  il riconoscimento bilaterale delle  prove  e  delle
certificazioni delle attrezzature a pressione che non si é rivelata
soddisfacente  e  che  deve essere pertanto  sostituita  da  misure
comunitarie efficaci;
(13)  considerando  che  il  campo di applicazione  della  presente
direttiva   deve   fondarsi   su  una   definizione   generale   di
"attrezzatura  a pressione" per tener conto dello sviluppo  tecnico
dei prodotti;
(14)  considerando  che, al fine di garantire  la  sicurezza  delle
attrezzature  a  pressione,  é  essenziale  la  conformità  con   i
requisiti   essenziali  di  sicurezza;  che  detti   requisiti   si
suddividono in requisiti generali e specifici che le attrezzature a
pressione   devono  soddisfare;  che  i  requisiti  specifici,   in
particolare,  devono  tenere  conto  di  tipi  di  attrezzature   a
pressione;  che  alcuni  tipi  di attrezzature  a  pressione  delle
categorie  III  e  IV  debbono essere soggetti ad  una  valutazione
finale comprendente un'ispezione finale e prove;
(15)  considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in  grado
di  permettere, in occasione di fiere commerciali, la presentazione
di  attrezzature a pressione non ancora conformi ai requisiti della
presente  direttiva;  che  nel  corso delle  dimostrazioni  debbono
essere  prese  le  misure di sicurezza adeguate  per  garantire  la
sicurezza  delle persone, in applicazione delle norme  generali  di
sicurezza dello Stato membro interessato;
(16)  considerando che, al fine di facilitare il compito di provare
la   conformità  con  i  requisiti  essenziali,  sono  utili  norme
armonizzate  a livello europeo, in particolare per quanto  riguarda
la progettazione, la fabbricazione e le prove delle attrezzature  a
pressione,  e  che la suddetta conformità lascia presumere  che  il
prodotto  soddisfi i suddetti requisiti essenziali;  che  le  norme
armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e
devono  conservare il loro carattere non obbligatorio;  che  a  tal
fine  il  comitato europeo di normalizzazione (CEN) e  il  comitato
europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche (Cenelec) sono
riconosciuti come gli organismi competenti per l'adozione di  norme
armonizzate   che   seguano  gli  orientamenti  generali   per   la
cooperazione  tra la Commissione e tali organismi,  firmati  il  13
novembre 1984;
(17)  considerando che, ai fini della presente direttiva, per norma
armonizzata  s'intende  una  specifica  tecnica  (norme  europee  o
documenti di armonizzazione) adottata da uno dei due, o da entrambi
gli  organismi  citati in precedenza su invito della Commissione  a
norma  della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme  e
delle regolamentazioni ...

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