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Gazzetta del 28 luglio 2010 - n. 174
Decreto Ministeriale del 07 maggio 2010 - n.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 7 maggio 2010 - Riparto delle risorse per l'annualita' 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007. (10A09047) - (GU n. 174 del 28-7-2010 )

ArgomentoFinanziamenti
SettoreProfessione

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 7 maggio 2010 

Riparto delle risorse per l'annualita' 2008, da  assegnare  a  favore
dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890,  della
legge finanziaria 2007. (10A09047) 

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
legge finanziaria 2007, che, inserendo  i  commi  371-bis  e  371-ter
all'art. 1 della legge n. 266 del 2005, legge  finanziaria  2006,  ha
previsto un contributo statale a progetti  in  favore  dei  distretti
produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare  massimo  del  50
per cento  delle  risorse  pubbliche  complessivamente  impiegate  in
ciascun progetto, e ha altresi' previsto che con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
individuati i progetti regionali ammessi al beneficio  e  i  relativi
oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti  di
carattere nazionale; 
  Ritenuta  prioritaria  l'esigenza   di   destinare   la   dotazione
finanziaria prevista per il 2008 a favore dei progetti regionali,  in
considerazione delle positive ricadute registrate con  la  precedente
annualita' di competenza 2007; 
  Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2007, n. 245, di  previsione
per l'anno 2008 che ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di
euro a valere  sul  capitolo  7410  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  per  progetti  in  favore  dei
distretti produttivi adottati dalle regioni; 
  Tenuto conto  del  ruolo  assegnato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico relativamente alle politiche  nazionali  per  sostenere  la
competitivita' dei distretti industriali ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
dicembre 2003, recante criteri di ripartizione tra  le  regioni,  per
gli anni 2004 e seguenti, delle risorse finanziarie  individuate  per
l'esercizio delle  funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo  n.
112/1998 in materia di agevolazioni alle imprese; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  stato  per  l'anno  finanziario  2010  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2010-2012; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2009, con il quale e'  stata  disposta  la  ripartizione  in
capitoli delle unita' previsionali di base relative  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010; 
  Ritenuto di dover individuare i  progetti  regionali  ed  eventuali
progetti a carattere nazionale da ammettere al beneficio  di  cui  al
citato art. 1,  comma  890,  della  legge  n.  296  del  2006,  legge
finanziaria 2007, a valere sulle  risorse  stanziate  nel  2008,  nel
rispetto dell'onere massimo a carico del bilancio dello stato pari  a
euro 50 milioni; 
  Vista la nota in data 11 giugno 2009, n. 16672,  con  la  quale  e'
stato trasmesso lo schema di decreto per acquisire  il  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la nota della segreteria della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 18 giugno 2009, n. 2866, con  la  quale  e'  stato
chiesto il formale  concerto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5
marzo 2010, n. 5213, con la quale e' stato dato il  concerto,  previe
modifiche formali al testo; 
  Vista la nota della conferenza in data 12 marzo 2010, con la  quale
e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2010; 
  Vista la nota della regione Abruzzo 23 marzo 2010, n. 5066/DI,  con
la quale e' stato chiesto l'esonero dal vincolo del  cofinanziamento,
stante il contesto economico regionale, gia' fortemente provato dalla
crisi ed ulteriormente aggravato dal sisma del 6 aprile 2009; 
  Visti  gli  esiti  della  riunione  tecnica  svoltasi   presso   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 marzo 2010, nella
quale sono state accolte talune delle  richieste  dei  rappresentanti
delle regioni, con riguardo alla possibilita' di finanziare  progetti
approvati nel 2007 non  ammessi  al  contributo  per  esaurimento  di
fondi, nonche' con riguardo alla esclusione della regione Abruzzo dal
vincolo del cofinanziamento; 
  Vista la nota in data 13 aprile 2010, n.  9301,  con  la  quale  e'
stato formalizzato il recepimento delle suddette richieste; 
  Preso atto della esigenza,  manifestata  dai  rappresentanti  delle
regioni, di procedere rapidamente alla acquisizione delle risorse per
poter  avviare  proficuamente  i  procedimenti  di  selezione   delle
iniziative ed il relativo finanziamento; 
  Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza pur in mancanza  del
parere formale della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  ed
in particolare il comma 6, il quale prevede  che,  quando  il  parere
concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza
Stato-regioni  puo'  chiedere  che  il  Governo  lo  valuti  ai  fini
dell'eventuale riforma dei provvedimenti stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Obiettivi e caratteristiche dei progetti regionali 
 
  1. I progetti regionali ammissibili al cofinanziamento  di  cui  al
presente decreto devono riguardare interventi a favore dei  distretti
produttivi,  che  ne  rafforzino  il  sistema  organizzativo,   anche
attraverso nuovi modelli di integrazione per  filiera,  nei  seguenti
ambiti: 
    a) attivita' di ricerca industriale, di sviluppo  sperimentale  e
trasferimento tecnologico; 
    b)  interventi  di  promozione  e  diffusione  delle   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT),  con   particolare
riferimento  alle  infrastrutture  di  banda  larga  a  servizio  dei
distretti produttivi; 
    c) interventi mirati al risparmio energetico  e  all'utilizzo  di
energia rinnovabile; 
    d) forme di collaborazione tra aziende appartenenti  a  distretti
diversi, integrate per filiera, al  fine  di  sostenere  il  rilancio
produttivo, con particolare riguardo ai  settori  abbigliamento-moda,
arredo-casa e nautica; 
    e) forme di collaborazione tra distretti appartenenti  a  regioni
diverse, anche  al  fine  di  rafforzarne  la  presenza  sui  mercati
internazionali; 
    f) azioni per lo sviluppo  del  modello  di  «rete  di  impresa»,
attraverso il «contratto di  rete»,  introdotto  dall'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  come  modificato
dalla legge di conversione 9  aprile  2009,  n.  33,  recante  misure
urgenti a sostegno dei  settori  industriali  in  crisi  e  integrato
dall'art. 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  recante  disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. 
  2. Qualora, nell'attuazione dei progetti siano previsti  interventi
costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, questi  devono
rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
          Modalita' e termini di presentazione dei progetti 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, le regioni e  le
province autonome di Trento e Bolzano,  entro  novanta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, direzione  generale  per  la  politica  industriale  e  la
competitivita', i progetti che intendono attuare. 
  2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono,  in  particolare,
contenere: 
    a) descrizione  del  contesto  programmatico  nel  quale  saranno
realizzati; 
    b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici; 
    c) la descrizione delle singole azioni proposte; 
    d) la forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari; 
    e) i risultati attesi e i tempi di attuazione; 
    f) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura  di  ciascun
intervento proposto. 
  3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui  al  comma  1  possono
essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione
abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente
decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di
aiuto in favore delle imprese,  sono  ammissibili  a  cofinanziamento
solamente gli oneri connessi a domande  presentate  a  partire  dalla
predetta data nonche' quelle gia'  presentate  e  approvate,  ma  non
ammesse a contributo  per  esaurimento  dei  fondi,  nell'ambito  dei
progetti  regionali  cofinanziati  con   le   risorse   del   decreto
ministeriale del 28 dicembre  2007,  nel  rispetto  dell'art.  1  del
presente decreto e in misura non  superiore  al  30%  del  totale  di
risorse pubbliche complessivamente impiegate. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  tenuto  conto   del
fabbisogno finanziario  relativo  a  ciascun  progetto,  assegna  con
successivo e specifico provvedimento di  impegno  a  favore  di  ogni
singola regione e provincia autonoma - e nel limite delle  risorse  a
disposizione  per  ciascuna  secondo  la  ripartizione  di   cui   al
successivo art. 4 - il cofinaniamento statale ai  progetti  regionali
in misura non superiore al 50% della quota  pubblica  complessiva  di
finanziamento degli interventi previsti. 
  I progetti che non prevedono  il  cofinanziamento  da  parte  delle
regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione. 
  2. Le eventuali risorse finanziarie  disponibili  a  seguito  della
mancata presentazione di progetti da parte di una o  piu'  regioni  o
province  autonome,  ovvero   a   seguito   di   un   fabbisogno   di
cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono  ripartite  fra
le  restanti  regioni  e  province  autonome,   con   fabbisogno   di
cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  23  dicembre
2003 citato in premessa. 
  3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai  progetti
regionali, che decorrono dalla  data  di  apposizione  del  visto  di
regolarita' contabile da parte degli organi di controllo preposti sul
provvedimento di  impegno,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
dispone  l'accreditamento  alla  regione  o  provincia  autonoma   di
un'anticipazione pari  al  50%  del  cofinanziamento  dovuto  per  la
realizzazione del progetto medesimo. 
  4. A seguito di utilizzo da parte della regione o  della  provincia
autonoma del 90% dell'acconto di  cui  al  comma  2,  sulla  base  di
richiesta formulata dalla regione o  provincia  autonoma  utilizzando
uno  specifico  schema  predisposto  dal  Ministero  dello   sviluppo
economico, il Ministero stesso provvede  ad  accreditare  un  secondo
acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto. 
  5. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto  o  in
parte,  dalle  regioni  o  province  autonome  sara'  restituito   al
Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle  norme  di
contabilita', provvede a ripartirlo fra le altre regioni  o  province
autonome, secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  6. Tenuto conto  degli  interventi  effettivamente  realizzati,  le
regioni e le province autonome procedono  alla  verifica  finale  dei
progetti e predispongono, sulla base di uno  schema  predisposto  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  una  relazione   finale   che
evidenzia anche i risultati ottenuti,  con  la  quale  richiedono  al
Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante. 
  7. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni
di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo  del
cofinanziamento,  qualora  spettante,  entro  sessanta   giorni   dal
ricevimento della relazione finale. 
  8. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione
o dalla provincia autonoma  per  la  realizzazione  degli  interventi
determini un importo del  cofinanziamento  inferiore  a  quello  gia'
trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma e'
tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante. 
  9. I progetti devono essere completati entro trentasei  mesi  dalla
data di assegnazione delle risorse finanziarie, di  cui  all'art.  3,
comma 1. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Ripartizione risorse finanziarie 
 
  1. Gli oneri finanziari per il cofinanziamento dei progetti di  cui
all'art. 1 ammontano ad euro 50.000.000,00  e  gravano  sul  capitolo
7410 «Missione  11  -  Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese  -
Programma  11.5  -  Regolamentazione,  incentivazione   dei   settori
imprenditoriale,  produttivo  e  della   proprieta'   industriale   e
riassetti  industriali  di  settore  e  di  area  e   sperimentazione
tecnologica - U.P.B. 1.1.6 Investimenti» dello  stato  di  previsione
del   Ministero   dello   sviluppo   economico   in   conto   residui
dell'esercizio 2008. 
  2. Ai fini del cofinanziamento dei progetti di cui all'art.  1,  le
risorse complessivamente disponibili, pari a 50 milioni di euro, sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nel modo seguente: 
    a) 45 milioni di euro, secondo le percentuali di cui alla tabella
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  23
dicembre 2003 citato in premessa che di seguito si riporta: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    b) 5 milioni  di  euro,  per  il  finanziamento  di  un  progetto
straordinario  di  carattere  nazionale  a  sostegno  dello  sviluppo
produttivo dei distretti della regione Abruzzo, da realizzare tramite
un apposito accordo di programma  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e la regione, in  considerazione  dei  danni  provocati  al
tessuto produttivo dal sisma del 6 aprile 2009. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
           Disposizioni particolari per la regione Abruzzo 
 
  1. In considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo  del
sisma del 6 aprile 2009, oltre all'importo previsto per  il  progetto
speciale di cui al precedente art. 4, lettera b), la regione  Abruzzo
potra' usufruire delle seguenti disposizioni particolari: 
    a) per quanto  attiene  al  precedente  art.  3,  punti  3  e  4,
l'accreditamento alla  regione  delle  prime  due  anticipazioni  del
cofinanziamento dovuto per la  realizzazione  del  progetto  medesimo
sono erogate in un'unica soluzione, pari all' 80%; 
    b) per quanto attiene al precedente art. 3, punto 9,  il  termine
per il completamento dei progetti, pari a trentasei mesi  dalla  data
di assegnazione delle risorse finanziarie, puo' essere prorogato,  su
richiesta della regione, di ulteriori dodici mesi. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2010 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Scajola          
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive 
Registro n. 3, foglio n. 135.