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Gazzetta del 27 luglio 2010 - n. 173
Decreto Presidente del Consiglio del 30 aprile 2010 - n.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010 - Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010. (10A08956) - (GU n. 173 del 27-7-2010 )

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010 

Adeguamento   del   trattamento   economico   del    personale    non
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010. (10A08956) 

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
secondo il quale la retribuzione delle  categorie  di  personale  non
contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente  in
ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto  nazionale  di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici  dipendenti   contrattualizzati   sulle   voci   retributive
utilizzate dal medesimo  istituto  per  l'elaborazione  degli  indici
delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto l'art. 24, comma 2, della  legge  23  dicembre  1998,  n.448,
secondo  il  quale  la  percentuale   dell'adeguamento   annuale   e'
determinata entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei  Ministri  per
la  funzione  pubblica  e  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7  luglio
2009, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento
economico dal 1° gennaio 2009 nella misura del 3,77 per cento; 
  Vista la nota dell'Istituto nazionale  di  statistica  in  data  31
marzo  2010,  n.  SP/373.2010,  con  la  quale  si  comunica  che  la
variazione media degli incrementi  retributivi  realizzati  nel  2009
rispetto al 2008 e' risultata pari a 3,09 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e  l'innovazione  e'  stato  delegato  ad  esercitare   le   funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di
lavoro  pubblico,  nonche'  l'organizzazione,  il  riordino   ed   il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
  Su  proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e
degli assegni fissi e continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori
universitari, del  personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato  e
qualifiche e gradi corrispondenti  dei  corpi  di  polizia  civili  e
militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in vigore alla
data del 1° gennaio  2009  sono  incrementate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, in misura percentuale pari al 3,09 per cento. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  a
decorrere dall'anno 2010 si provvede: 
    mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'uopo prevista
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191; 
    mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate  all'art.
2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  quale  concorso
dello Stato agli oneri lordi  per  adeguamenti  retributivi  iscritte
nell'ambito della missione  «Istruzione  Universitaria»  -  Programma
«Sistema Universitario  e  formazione  post-universitaria»  -  U.P.B.
2.3.2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'anno 2010 da riconoscere alle singole istituzioni con le  modalita'
e le condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 428. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2010 
 
                                              p. Il Presidente        
                                         del Consiglio dei Ministri   
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                              e l'innovazione         
                                                  Brunetta            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 7