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Gazzetta del 05 febbraio 2010 - n. 29
Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 - n. 5

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 - Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018) (GU n. 29 del 5-2-2010 ) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/2/2010

SettoreProfessione

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 5 

  Attuazione  della  direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari  opportunita'  e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009, n. 88, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare
gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle  pari  opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
101,  recante  regolamento  per  il  riordino  della  Commissione per
l'imprenditoria  femminile,  operante  presso  il  Dipartimento per i
diritti e le pari opportunita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
115,  recante  regolamento  per  il riordino della Commissione per le
pari opportunita' tra uomo e donna;
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella
seduta del 29 ottobre 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2009;
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro per le pari
opportunita',  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e per i rapporti con le
regioni;
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


       Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198


  1.  Al  decreto  legislativo  11  aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)   le   espressioni  «Ministro  delle  attivita'  produttive»  e
«Ministero  delle  attivita'  produttive»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
   b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo:
  «Art.  1  (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di
opportunita'  tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo
della  parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita').
-  1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte  ad  eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia
come  conseguenza  o  come  scopo  di  compromettere o di impedire il
riconoscimento,  il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle
liberta'   fondamentali   in   campo  politico,  economico,  sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo.
  2.  La  parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini
deve   essere   assicurata   in   tutti   i  campi,  compresi  quelli
dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
  3.   Il   principio  della  parita'  non  osta  al  mantenimento  o
all'adozione  di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato.
  4.  L'obiettivo  della parita' di trattamento e di opportunita' tra
donne  e  uomini  deve  essere  tenuto  presente nella formulazione e
attuazione,  a  tutti  i  livelli  e ad opera di tutti gli attori, di
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.»;
   c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1. Il Comitato
nazionale  per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed
uguaglianza  di  opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito
presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove,
nell'ambito    della   competenza   statale,   la   rimozione   delle
discriminazioni  e  di  ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di  fatto
l'uguaglianza   fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al  lavoro,  nella
promozione  e  nella  formazione  professionale,  nelle condizioni di
lavoro  compresa  la  retribuzione,  nonche'  in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.";
    2)  al  comma  2,  lettera  b), la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'";
    3)  al  comma  2,  lettera  c), la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'";
    4)  al  comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato"
sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati";
    5)   dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Le
designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla
relativa  richiesta.  In  caso  di  mancato tempestivo  riscontro, il
Comitato     puo'     essere     costituito    sulla    base    delle
designazioni pervenute,  fatta salva l'integrazione quando pervengano
le designazioni mancanti.";
    6)  al  comma  3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e politiche di genere";
    7)  al  comma  3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
sei  rappresentanti,  rispettivamente, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, del Ministero della giustizia, del
Ministero   degli   affari   esteri,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  del  Dipartimento  per  le politiche della famiglia e del
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di  cui  uno indicato dalle
organizzazioni  dei  dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
";
    8)  al  comma  3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c)
cinque  dirigenti  o  funzionari  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  in  rappresentanza  delle Direzioni generali del
mercato  del  lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le
politiche  previdenziali,  per  le  politiche per l'orientamento e la
formazione,  per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
    c-bis)  tre  rappresentanti  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato
dalle    organizzazioni    dei    dirigenti   comparativamente   piu'
rappresentative; ";
    9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di  sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica
fino alla scadenza del Comitato.";
   d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio e"
sono soppresse;
   e)   all'articolo   10,   comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",
adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di
valutazione dei progetti";
    2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
     "f-bis)  elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti
sociali, al fine di promuovere la parita' di trattamento, avvalendosi
dei  risultati  dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di
lavoro,   nell'accesso   al  lavoro,  alla  formazione  e  promozione
professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui  codici  di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; ";
    3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
     "g-bis)  elabora  iniziative  per  favorire  il  dialogo  con le
organizzazioni  non  governative  che  hanno un legittimo interesse a
contribuire  alla  lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini
nell'occupazione e nell'impiego; ";
    4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
     "i-bis)  provvede  allo  scambio di informazioni disponibili con
gli  organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne
e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
     i-ter)  provvede,  anche  attraverso  la  promozione  di  azioni
positive,  alla  rimozione  degli ostacoli che limitino l'uguaglianza
tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo
sviluppo  di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo
la maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti  di  flessibilita'  a  livello aziendale che consentano una
migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.";
   f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al  comma  1,  lettera  c),  dopo la parola: "dirigente" sono
aggiunte le seguenti: "o un funzionario";
    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
     "c-bis)  un  dirigente  o  un funzionario del Dipartimento delle
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
     c-ter)  un  dirigente  o  un funzionario del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
";
    3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)";
   g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al  comma  1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che
agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in
sostituzione della medesima o del medesimo";
    2)  al  comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui
all'articolo  13,  comma  1"  sono  inserite le seguenti: ", e previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa";
   h)  all'articolo  14,  comma  1,  le parole: "una sola volta" sono
sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte";
   l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al  comma  1,  lettera a), le parole "previste dal libro III,
titolo  I"  sono  sostituite dalle seguenti: "nell'accesso al lavoro,
nella  promozione  e  nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione  professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro
compresa   la   retribuzione,   nonche'   in   relazione  alle  forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252";
    2)   dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  La
consigliera  o  il  consigliere nazionale di parita', inoltre, svolge
inchieste  indipendenti  in  materia  di discriminazioni sul lavoro e
pubblica  relazioni  indipendenti  e  raccomandazioni  in  materia di
discriminazioni sul lavoro.";
    3)  al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provveduto alla
designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina";
   m)  all'articolo  16,  comma  1,  le parole: "sono assegnati" sono
sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati";
   n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dell'esercizio  del  diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui
al  presente  comma, le consigliere e i consiglieri di parita' devono
darne  comunicazione  scritta  al  datore di lavoro almeno tre giorni
prima.";
    2)  il  comma  2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti della
disponibilita'  del  Fondo di cui all'articolo 18, alle consigliere e
ai  consiglieri  di parita', sia lavoratori dipendenti che autonomi o
liberi  professionisti,  e' attribuita una indennita' mensile, la cui
misura,   differenziata  tra  il  ruolo  di  effettiva  e  quello  di
supplente,  e'  fissata  annualmente  con il decreto del Ministro del
lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui  all'articolo  18,  comma  2.  Il  riconoscimento  della predetta
indennita'  alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e'
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.";
    3) il comma 4 e' abrogato;
   o)  al  comma  2  dell'articolo  18, alinea, dopo la parole: "pari
opportunita'"   sono   inserite  le  seguenti:  "e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze";
   p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
    1)  al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto o comportamento"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "qualsiasi disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o comportamento";
    2)  dopo  il  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.
Costituisce  discriminazione,  ai  sensi  del  presente  titolo, ogni
trattamento  meno  favorevole  in  ragione dello stato di gravidanza,
nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.";
   q)  all'articolo  26,  dopo  il  comma  2 e' inserito il seguente:
"2-bis.   Sono,   altresi',   considerati   come   discriminazione  i
trattamenti  meno  favorevoli  subiti  da  una  lavoratrice  o  da un
lavoratore  per  il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.";
   r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  alla  rubrica,  dopo le parole: "nell'accesso al lavoro" sono
aggiunte   le   seguenti:   ",  alla  formazione  e  alla  promozione
professionali e nelle condizioni di lavoro";
    2)  il  comma  i  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  E' vietata
qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
forma  subordinata,  autonoma  o in qualsiasi altra forma, compresi i
criteri  di  selezione  e  le  condizioni  di  assunzione, nonche' la
promozione,   indipendentemente   dalle  modalita'  di  assunzione  e
qualunque  sia  il  settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della gerarchia professionale.";
    3)  al  comma  2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' di maternita' o paternita', anche adottive";
    4)  al  comma  3, le parole: "e aggiornamento professionale" sono
sostituite   dalle  seguenti:  ",  aggiornamento  e  riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento";
   s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
     "1. E'  vietata  qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta,
concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per
quanto  riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e' attribuito
un valore uguale.";
    2)  al  comma  2  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni";
   t)  all'articolo  29,  nella  rubrica,  la  parola:  "carriera" e'
sostituita dalla seguente: "progressione di carriera";
   u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in
possesso  dei  requisiti  per aver diritto alla pensione di vecchiaia
hanno  diritto  di  proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti  di  eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.";
    2) il comma 2 e' abrogato;
   v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
  "Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche
complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1.
Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo   5   dicembre   2005,   n.  252,  e'  vietata  qualsiasi
discriminazione   diretta  o  indiretta,  specificamente  per  quanto
riguarda:
   a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative
condizioni d'accesso;
   b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
   c)  il  calcolo  delle  prestazioni,  comprese le maggiorazioni da
corrispondere  per  il  coniuge e per le persone a carico, nonche' le
condizioni  relative  alla  durata e al mantenimento del diritto alle
prestazioni.
  2.  La  fissazione  di  livelli  differenti  per  le prestazioni e'
consentita  soltanto  se  necessaria  per  tener conto di elementi di
calcolo  attuariale  differenti  per  i  due  sessi nel caso di forme
pensionistiche   a   contribuzione   definita.   Nel  caso  di  forme
pensionistiche    a   prestazioni   definite,   finanziate   mediante
capitalizzazione,   alcuni   elementi   possono   variare  sempreche'
l'ineguaglianza  degli  importi  sia  da  attribuire alle conseguenze
dell'utilizzazione  di  fattori  attuariali che variano a seconda del
sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.
  3.  I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai
sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
  4.  La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita
i  suoi  poteri  ed  effettua  le  attivita'  necessarie,  al fine di
garantire  l'affidabilita',  la  pertinenza  e l'accuratezza dei dati
attuariali  che  giustificano  trattamenti diversificati ai sensi del
comma  2,  anche  allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre
raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso
quale    fattore   attuariale   determinante,   relazionando   almeno
annualmente  al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel
lavoro.  Tali attivita' sono svolte con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
  z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "poste in essere in violazione dei
divieti  di  cui  al  capo  II  del  presente  titolo, o di qualunque
discriminazione  nell'accesso  al  lavoro,  nella  promozione e nella
formazione  professionale,  nelle  condizioni  di  lavoro compresa la
retribuzione,   nonche'   in   relazione  alle  forme  pensionistiche
complementari  collettive  di  cui  al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,";
  aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "carattere  collettivo" sono
inserite  le  seguenti:  "in violazione dei divieti di cui al capo II
del   presente  titolo  o  comunque  nell'accesso  al  lavoro,  nella
promozione   e   nella  formazione  professionale,  nelle  condizioni
compresa  la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in
relazione  alle  forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";
   2)  al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del
codice  penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a
50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";
  bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  al  comma  1,  le  parole  da:  "Qualora"  fino a "avvenuto il
comportamento  denunziato,"  sono sostituite dalle seguenti: "Qualora
vengano  poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di
cui  al  capo  II  del  presente  titolo o di cui all'articolo 11 del
decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni
nell'accesso   al   lavoro,   nella  promozione  e  nella  formazione
professionale,  nelle  condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche'   in   relazione   alle  forme  pensionistiche  complementari
collettive  di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su
ricorso  del  lavoratore  o,  per  sua  delega,  delle organizzazioni
sindacali,  delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative
del  diritto  o  dell'interesse  leso,  o  della  consigliera  o  del
consigliere  di  parita'  provinciale  o  regionale  territorialmente
competente,  il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo
ove   e'   avvenuto  il  comportamento  denunziato,  o  il  tribunale
amministrativo regionale competente,";
   2)  al  comma  4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000
euro o l'arresto fino a sei mesi";
   3)  al  comma  6,  dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono
inserite  le  seguenti:  ", dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, ";
  cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  al  comma  1,  le  parole: "Ogni accertamento di atti, patti o
comportamenti  discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti"
sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni
in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque  discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella   formazione   professionale,   ivi  compresa  la  progressione
professionale  e  di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione,   nonche'   in   relazione  alle  forme  pensionistiche
complementari  collettive  di  cui  al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, poste";
   2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro";
  dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:
  "Art.  41-bis  (Vittimizzazione). - 1. La tutela giurisdizionale di
cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento
pregiudizievole  posto in essere, nei confronti della persona lesa da
una  discriminazione  o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne.";
  ee)  all'articolo  42,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
   "f-bis)  valorizzare  il  contenuto professionale delle mansioni a
piu' forte presenza femminile.";
  ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
   "2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze
sindacali  aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita',  che  elaborano  i  relativi  risultati  trasmettendoli alla
consigliera  o  al consigliere nazionale di parita', al Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Dipartimento  delle pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
  gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
  "Art.  50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I contratti
collettivi  possono  prevedere misure specifiche, ivi compresi codici
di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme
di  discriminazione  sessuale  e,  in  particolare,  le molestie e le
molestie  sessuali  nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro,
nonche' nella formazione e crescita professionale.".

        
                    Avvertenza:
             -  Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             -  Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Gli  articoli  1,2,9  e  l'allegato  B, della legge 7
          luglio  2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, cosi' recitano:
             «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie).  ―  1.  Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro  la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
          singole  direttive,  i decreti legislativi recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          negli  elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia  gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
          data  di entrata in vigore della presente legge, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Per le direttive elencate negli allegati A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e'  delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             2.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
             3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli  relativi  all'attuazione  delle  direttive comprese
          nell'elenco  di  cui  all'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente  comma ovvero i diversi
          termini  previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati  della relazione tecnica di cui all' art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi  integrativi d'informazione, per i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i profili finanziari, che devono essere espressi entro
          venti giorni.
             5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
          1,  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi fissati
          dalla  presente  legge,  il  Governo  puo' adottare, con la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
          comma 6.
             6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui
          agli  allegati  A  e  B,  adottati, ai sensi dell'art. 117,
          quinto   comma,   della   Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,   si  applicano  alle  condizioni  e  secondo  le
          procedure  di  cui  all'art.  11,  comma  8,  della legge 4
          febbraio 2005, n. 11.
             7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui
          una  o  piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non risultino
          esercitate  alla  scadenza  del termine previsto, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione    che   da'   conto   dei   motivi   addotti   a
          giustificazione  del  ritardo  dai  Ministri con competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche  europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita'  di  individuazione  delle stesse da definire con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.».
             «Art.  2  (Principi  e  criteri direttivi generali della
          delega  legislativa). ― 1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui ai
          capi  II  e  IV,  ed  in  aggiunta a quelli contenuti nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1  sono  informati ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
              a)    le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie  strutture  amministrative,  secondo il principio
          della  massima  semplificazione  dei  procedimenti  e delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi;
              b)   ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle   discipline  stesse,  fatti  salvi  i
          procedimenti   oggetto  di  semplificazione  amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione;
              c)  al  di  fuori  dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti,  ove  necessario per assicurare l'osservanza delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 150.000
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongono a
          pericolo   o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che  recano  un  danno di particolare gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda,  possono  essere  previste  anche le sanzioni
          alternative  di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
          legislativo   28   agosto  2000,  n.  274,  e  la  relativa
          competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma non inferiore a 150 euro e non
          superiore  a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          indicati  nei  periodi  precedenti.  Nell'ambito dei limiti
          minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo    conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al colpevole
          ovvero  alla  persona  o  all'ente  nel  cui interesse egli
          agisce.  Entro  i  limiti  di  pena indicati nella presente
          lettera   sono   previste   sanzioni   identiche  a  quelle
          eventualmente   gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti  per
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie   di   cui  all'  art.  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  le  sanzioni amministrative sono determinate
          dalle  regioni.  Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
          istituzione,  stabilite  con  i  provvedimenti  adottati in
          attuazione  della  presente legge, sono versate all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate, entro i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
              d)  eventuali  spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per
          dare  attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  farvi  fronte  con  i  fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183;
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
              f)  nella  predisposizione  dei  decreti legislativi si
          tiene  conto  delle eventuali modificazioni delle direttive
          comunitarie    comunque   intervenute   fino   al   momento
          dell'esercizio della delega;
              g)  quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
          tra  amministrazioni  diverse o comunque siano coinvolte le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione,  adeguatezza  e leale collaborazione e le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
              h)  quando  non  siano  d'ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  sono attuate con un unico decreto legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque    comportano    modifiche   degli   stessi   atti
          normativi.».
             «Art.  9  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio
          delle  pari opportunita' e della parita' di trattamento fra
          uomini e donne in materia di occupazione e impiego). ― 1.
          Nella   predisposizione   del   decreto   legislativo   per
          l'attuazione  della  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del 5 luglio 2006, riguardante
          l'attuazione  del principio delle pari opportunita' e della
          parita'  di  trattamento  fra  uomini e donne in materia di
          occupazione ed impiego (rifusione), il Governo e' tenuto ad
          acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.».

                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

             2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18   luglio  2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
             2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa
          a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
          che abroga la direttiva 92/40/CEE;
             2006/17/CE  della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche   per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il
          controllo di tessuti e cellule umani;
             2006/38/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture;
             2006/42/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione);
             2006/43/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio;
             2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          luglio  2006,  riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
             2006/86/CE  della  Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani;

             2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28  novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
             2006/123/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
             2006/126/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20   dicembre   2006,   concernente  la  patente  di  guida
          (rifusione);
             2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
          marzo    2007,   che   istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire);
             2007/23/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul mercato di
          articoli pirotecnici;
             2007/30/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  giugno  2007,  che modifica la direttiva 89/391/CEE del
          Consiglio,  le sue direttive particolari e le direttive del
          Consiglio  83/477/CEE,  91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
          fini  della semplificazione e della razionalizzazione delle
          relazioni sull'attuazione pratica;
             2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate;
             2007/43/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce   norme  minime  per  la  protezione  dei  polli
          allevati per la produzione di carne;
             2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  modifica  la direttiva 92/49/CEE del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e  2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
          criteri  per  la  valutazione prudenziale di acquisizioni e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
             2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali  dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
          75/106/CEE   e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica  la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
             2007/58/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre  2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e  la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
             2007/59/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23   ottobre   2007,   relativa   alla  certificazione  dei
          macchinisti  addetti  alla  guida di locomotori e treni sul
          sistema ferroviario della Comunita';
             2007/60/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
          dei rischi di alluvioni;
             2007/64/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  novembre  2007,  relativa  ai  servizi di pagamento nel
          mercato  interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
          2002/65/CE,   2005/60/CE   e   2006/48/CE,  che  abroga  la
          direttiva 97/5/CE;
             2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del  Consiglio  relativa  al  coordinamento  di determinate
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli  Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
          televisive;
             2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'
          l  l  dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e
          92/13/CEE    del   Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento  dell'efficacia delle procedure di ricorso in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
             2008/5/CE   della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa   alla  specificazione  sull'etichetta  di  alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata);
             2008/8/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE per quanto riguarda il
          luogo delle prestazioni di servizi;
             2008/9/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          stabilisce  norme  dettagliate per il rimborso dell'imposta
          sul  valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
          ai  soggetti  passivi  non  stabiliti nello Stato membro di
          rimborso, ma in un altro Stato membro;
             2008/48/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
             2008/49/CE   della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per
          quanto   riguarda   i  criteri  per  l'effettuazione  delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari;
             2008/50/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa;
             2008/51/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  che modifica la direttiva 91/477/CEE del
          Consiglio,  relativa al controllo dell'acquisizione e della
          detenzione di armi;
             2008/52/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale;
             2008/56/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno  2008,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria  nel campo della politica per l'ambiente marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
             2008/57/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario comunitario (rifusione);
             2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua
          la  direttiva  2006/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  fissa i requisiti tecnici per le navi della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania;
             2008/63/CE   della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni;
             2008/68/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          24  settembre  2008, relativa al trasporto interno di merci
          pericolose;
             2008/71/CE  del  Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini;
             2008/73/CE  del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica  le  procedure  di  redazione degli elenchi e di
          diffusione   dell'informazione   in   campo  veterinario  e
          zootecnico   e   che   modifica  le  direttive  64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE,  94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
             2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che
          modifica  la  direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  che  fissa  i requisiti tecnici per le navi
          della navigazione interna;
             2008/90/CE   del   Consiglio,  del  29  settembre  2008,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione  delle  piante  da frutto e delle piante da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
             2008/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
          direttive;
             2008/100/CE  della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica  la  direttiva  90/496/CEE  del Consiglio relativa
          all'etichettatura  nutrizionale dei prodotti alimentari per
          quanto  riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate, i
          coefficienti  di  conversione  per  il  calcolo  del valore
          energetico e le definizioni;
             2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
          modifica  della  direttiva  2006/112/CE relativa al sistema
          comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto, per combattere la
          frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
             2008/118/CE   del   Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
          relativa  al  regime  generale delle accise e che abroga la
          direttiva 92/12/CEE.».
             - La  direttiva  2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          26 luglio 2006, n. L.204.
             - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n. 198 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006 n.133,
          n. 125, S.O.
             - Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
          S.O.
             - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  101,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
          luglio 2007, n. 167.
             - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
          agosto 2007, n. 177.
             - La legge 13 novembre 2009, n. 172, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.
          Nota all'art. 1:
             - Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, vedi
          note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 11
          aprile  2006, n. 198, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  8  (Costituzione  e componenti). (legge 10 aprile
          1991,  n.  125,  art.  5,  commi  1, 2, 3, 4, e 7). - 1. Il
          Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
          di   trattamento   ed   uguaglianza   di  opportunita'  tra
          lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali, promuove, nell'ambito
          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle
          discriminazioni  e  di  ogni  altro  ostacolo che limiti di
          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al
          lavoro,  nella promozione e nella formazione professionale,
          nelle   condizioni  di  lavoro  compresa  la  retribuzione,
          nonche'    in    relazione    alle   forme   pensionistiche
          complementari  collettive  di  cui al decreto legislativo 5
          dicembre 2005, n. 252.
             2. Il Comitato e' composto da:
              a)  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o
          per  sua  delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
          di presidente;
              b)   sei   componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali     dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano nazionale;
              c)   sei   componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali   dei   datori  di  lavoro  dei  diversi  settori
          economici,  comparativamente piu' rappresentative sul piano
          nazionale;
              d)   due   componenti   designati  unitariamente  dalle
          associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del
          movimento   cooperativo   piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale;
              e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
          movimenti   femminili   piu'   rappresentativi   sul  piano
          nazionale  operanti  nel  campo  della parita' e delle pari
          opportunita' nel lavoro;
              f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
          di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
             2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate
          entro  trenta  giorni  dalla relativa richiesta. In caso di
          mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  puo'  essere
          costituito  sulla  base delle designazioni pervenute, fatta
          salva  l'integrazione  quando  pervengano  le  designazioni
          mancanti.
             3.  Partecipano,  inoltre,  alle  riunioni del Comitato,
          senza diritto di voto:
              a)  sei  esperti  in  materie  giuridiche, economiche e
          sociologiche,   con  competenze  in  materia  di  lavoro  e
          politiche in genere;
              b)  sei  rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
          dell'istituzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, del
          Ministero  della  giustizia,  del  Ministero  degli  affari
          esteri,   del   Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
          Dipartimento   per   le  politiche  della  famiglia  e  del
          Dipartimento  della  funzione pubblica, di cui uno indicato
          dalle  organizzazioni  dei  dirigenti comparativamente piu'
          rappresentative;
              c)  cinque  dirigenti  o  funzionari  del Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche sociali in rappresentanza delle
          Direzioni  generali  del  mercato  del lavoro, della tutela
          delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
          per  le  politiche  per l'orientamento e la formazione, per
          l'innovazione   tecnologica,  di  cui  uno  indicato  dalle
          organizzazioni    dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative;
              c-bis)   tre   rappresentanti   della   Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri   -  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita',  di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
          dirigenti comparativamente piu' rappresentative.
             4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e
          sono  nominati  dal  Ministro  del lavoro e delle politiche
          sociali.  Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato un
          supplente.  In  caso  di  sostituzione di un componente, il
          nuovo  componente  dura  in  carica  fino alla scadenza del
          Comitato.
             5.  Il  vicepresidente  del  Comitato  e'  designato dal
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
          dei suoi componenti.».
             - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 11
          aprile  2006,  n. 198, come modificato dal presente decreto
          cosi' recita:
             «Art. 9 (Convocazione e funzionamento). - 1. Il Comitato
          e'  convocato,  oltre  che  su  iniziativa del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  quando  ne  facciano
          richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
             2.   Il   Comitato   delibera   in   ordine  al  proprio
          funzionamento  e  a  quello della segreteria tecnica di cui
          all'art. 11, nonche' in ordine alle relative spese.».
             -  Il  testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato adotta
          ogni   iniziativa   utile,   nell'ambito  delle  competenze
          statali,  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art. 8, comma 1, ed in particolare:
              a)  formula  proposte sulle questioni generali relative
          all'attuazione  degli  obiettivi della parita' e delle pari
          opportunita',  nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
          della  legislazione  vigente  che direttamente incide sulle
          condizioni di lavoro delle donne;
              b)  informa  e  sensibilizza  l'opinione pubblica sulla
          necessita'  di promuovere le pari opportunita' per le donne
          nella formazione e nella vita lavorativa;
              c)  formula,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno, un
          programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie
          di  progetti  di  azioni positive che intende promuovere, i
          soggetti  ammessi  per le singole tipologie ed i criteri di
          valutazione.  Il  programma  e'  diffuso  dal Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali mediante pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale;
              d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei
          progetti  di  azioni  positive  e  opera  il  controllo sui
          progetti  in itinere verificandone la corretta attuazione e
          l'esito  finale,  adottando  un  metodo  che  garantisca un
          criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti;
              e)   elabora   codici   di   comportamento   diretti  a
          specificare  le  regole di condotta conformi alla parita' e
          ad  individuare  le  manifestazioni  anche  indirette delle
          discriminazioni;
              f) verifica lo stato di applicazione della legislazione
          vigente in materia di parita';
              f-bis)  elabora  iniziative per favorire il dialogo tra
          le  parti  sociali  al  fine  di  promuovere  la parita' di
          trattamento,  avvalendosi  dei  risultati  dei  monitoraggi
          effettuati  sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso
          al  lavoro,  alla  formazione  e  promozione professionale,
          nonche'   sui   contratti   collettivi,   sui   codici   di
          comportamento,  ricerche  o  scambi  di  esperienze e buone
          prassi;
              g)  propone  soluzioni  alle  controversie  collettive,
          anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti
          di  azioni  positive per la rimozione delle discriminazioni
          pregresse  o di situazioni di squilibrio nella posizione di
          uomini  e  donne  in relazione allo stato delle assunzioni,
          della  formazione  e  della promozione professionale, delle
          condizioni    di    lavoro    e   retributive,   stabilendo
          eventualmente,   su   proposta  del  collegio  istruttorio,
          l'entita'  del  cofinanziamento  di  una  quota  dei  costi
          connessi alla loro attuazione;
              g-bis)  elabora  iniziative per favorire il dialogo con
          le  organizzazioni  non  governative che hanno un legittimo
          interesse    a    contribuire    alla   lotta   contro   le
          discriminazioni  fra  donne  e  uomini  nell'occupazione  e
          nell'impiego;
              h)  puo'  richiedere  alla  Direzione  provinciale  del
          lavoro  di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni
          sulla  situazione  occupazionale  maschile  e femminile, in
          relazione  allo  stato delle assunzioni, della formazione e
          della promozione professionale;
              i)  promuove una adeguata rappresentanza di donne negli
          organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia
          di lavoro e formazione professionale;
              i-bis)    provvede   allo   scambio   di   informazioni
          disponibili  con  gli  organismi  europei corrispondenti in
          materia di parita' fra le donne e uomini nell'occupazione e
          nell'impiego;
              i-ter)  provvede,  anche  attraverso  la  promozione di
          azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino
          l'uguaglianza   tra   uomo   e   donna  nella  progressione
          professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il
          reinserimento  della  donna lavoratrice dopo la maternita',
          alla  piu'  ampia  diffusione  del  part-time e degli altri
          strumenti   di   flessibilita'   a  livello  aziendale  che
          consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
          impegni familiari.».
             -  Il  testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  11 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica). -
          1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione
          e  alla  rimozione delle discriminazioni e per la redazione
          dei pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere
          e  ai  consiglieri  di  parita',  e'  istituito un collegio
          istruttorio cosi' composto:
              a)  il  vicepresidente  del Comitato di cui all'art. 8,
          che lo presiede;
              b)   un   magistrato   designato  dal  Ministero  della
          giustizia  fra  quelli  addetti  alle  sezioni  lavoro,  di
          legittimita' o di merito;
              c)  un  dirigente  o  un  funzionario del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali;
              c-bis)  un  dirigente o un funzionario del Dipartimento
          delle  pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
              c-ter)  un  dirigente o un funzionario del Dipartimento
          per  le  politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              d) gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a);
              e)  la  consigliera  o il consigliere di parita' di cui
          all'art. 12.
             2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i
          componenti  di cui alle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del
          comma  1,  su  richiesta  del  Comitato  di cui all'art. 8,
          possono essere elevati a due.
             3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed
          al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio
          e'   istituita  la  segreteria  tecnica.  Essa  ha  compiti
          esecutivi  alle dipendenze della presidenza del Comitato ed
          e'  composta da personale proveniente dalle varie direzioni
          generali   del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  coordinato  da un dirigente generale del medesimo
          Ministero.  La  composizione  della  segreteria  tecnica e'
          determinata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentito il Comitato.
             4.  Il  Comitato e il collegio istruttorio deliberano in
          ordine  alle  proprie  modalita'  di  organizzazione  e  di
          funzionamento;  per lo svolgimento dei loro compiti possono
          costituire  specifici  gruppi  di  lavoro. Il Comitato puo'
          deliberare  la stipula di convenzioni, nonche' avvalersi di
          collaborazioni esterne:
              a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
              b)  per  attivita'  funzionali all'esercizio dei propri
          compiti  in materia di progetti di azioni positive previsti
          dall'art. 10, comma 1, lettera d).».
             -  Il  testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto cosi' recita:
             «Art. 12 (Nomina). - 1. A livello nazionale, regionale e
          provinciale  sono nominati una consigliera o un consigliere
          di  parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede
          altresi'  alla nomina di un supplente che agisce su mandato
          della   consigliera  o  del  consigliere  effettivo  ed  in
          sostituzione della medesima o del medesimo;
             2. La consigliera o il consigliere nazionale di parita',
          effettivo  e  supplente,  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro per le pari opportunita'.
             3.  Le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali
          e  provinciali,  effettivi  e supplenti, sono nominati, con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il Ministro per le pari opportunita', su
          designazione  delle  regioni  e  delle province, sentite le
          commissioni   rispettivamente   regionali   e   provinciali
          tripartite   di  cui  agli  articoli  4  e  6  del  decreto
          legislativo   23  dicembre  1997,  n.  469,  ognuno  per  i
          reciproci  livelli  di competenza, sulla base dei requisiti
          di  cui  all'art.  13, comma 1, e con le procedure previste
          dal presente articolo.
             4.  In  caso  di mancata designazione dei consiglieri di
          parita'  regionali  e  provinciali  entro i sessanta giorni
          successivi  alla  scadenza  del  mandato, o di designazione
          effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 13,
          comma  1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  le pari opportunita',
          provvede   direttamente   alla  nomina  nei  trenta  giorni
          successivi,  nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 13,
          comma   1,  e  previo  espletamento  di  una  procedura  di
          valutazione    comparativa.    A   parita'   di   requisiti
          professionali  si procede alla designazione e nomina di una
          consigliera di parita'.
             5.  I  decreti  di  nomina del presente articolo, cui va
          allegato   il   curriculum   professionale   della  persona
          nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
             -  Il  testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e
          dei  consiglieri di cui all'art. 12 ha la durata di quattro
          anni  ed  e'  rinnovabile  per  non  piu'  di due volte. La
          procedura   di  rinnovo  si  svolge  secondo  le  modalita'
          previste  dall'art.  12. Le consigliere ed i consiglieri di
          parita'  continuano  a  svolgere le loro funzioni fino alle
          nuove nomine.
             -  Il  testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
          consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa,
          nell'ambito  delle  competenze  dello  Stato,  ai  fini del
          rispetto  del  principio  di  non  discriminazione  e della
          promozione   di   pari   opportunita'   per   lavoratori  e
          lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
              a)   rilevazione  delle  situazioni  di  squilibrio  di
          genere,  al  fine di svolgere le funzioni promozionali e di
          garanzia  contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro,
          nella  promozione  e  nella  formazione  professionale, ivi
          compresa la progressione professionale e di carriera, nelle
          condizioni  di  lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
          relazione    alle    forme   pensionistiche   complementari
          collettive  di  cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
          n. 252:
              b)  promozione  di  progetti  di azioni positive, anche
          attraverso   l'individuazione  delle  risorse  comunitarie,
          nazionali e locali finalizzate allo scopo;
              c) promozione della coerenza della programmazione delle
          politiche  di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi
          comunitari,  nazionali  e  regionali  in  materia  di  pari
          opportunita';
              d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese
          quelle formative, sotto il profilo della promozione e della
          realizzazione di pari opportunita';
              e)  promozione  dell'attuazione delle politiche di pari
          opportunita'  da  parte dei soggetti pubblici e privati che
          operano nel mercato del lavoro;
              f)   collaborazione   con   le  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro  al  fine di individuare procedure
          efficaci  di rilevazione delle violazioni alla normativa in
          materia  di parita', pari opportunita' e garanzia contro le
          discriminazioni,   anche   mediante   la  progettazione  di
          appositi pacchetti formativi;
              g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone
          prassi  e  attivita' di informazione e formazione culturale
          sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di
          discriminazioni;
              h)  verifica  dei  risultati  della  realizzazione  dei
          progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a
          46;
              i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al
          lavoro  degli  enti locali e con organismi di parita' degli
          enti locali.
             1-bis)  La  consigliera  o  il  consigliere nazionale di
          parita',  inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia
          di   discriminazioni   sul   lavoro  e  pubblica  relazioni
          indipendenti    e    raccomandazioni    in    materia    di
          discriminazioni sul lavoro.
             2. Le consigliere ed i consiglieri di parita' nazionale,
          regionali   e  provinciali,  effettivi  e  supplenti,  sono
          componenti  a  tutti  gli  effetti,  rispettivamente, della
          commissione  centrale  per  l'impiego  ovvero  del  diverso
          organismo  che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le
          funzioni  a  seguito  del  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469, e delle commissioni regionali e provinciali
          tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto
          legislativo  n.  469 del 1997; essi partecipano altresi' ai
          tavoli   di   partenariato   locale   ed   ai  comitati  di
          sorveglianza  di  cui  al  regolamento (CE) n. 1260/99, del
          Consiglio   del   21  giugno  1999.  Le  consigliere  ed  i
          consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti
          delle  commissioni  di  parita'  del corrispondente livello
          territoriale,  ovvero  di organismi diversamente denominati
          che   svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera  o  il
          consigliere  nazionale e' componente del Comitato nazionale
          e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.
             3.  Le  strutture  regionali  di assistenza tecnica e di
          monitoraggio  di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera d), del
          decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, forniscono
          alle  consigliere  ed ai consiglieri di parita' il supporto
          tecnico  necessario:  alla  rilevazione  di  situazioni  di
          squilibrio  di  genere; all'elaborazione dei dati contenuti
          nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'art.
          46;  alla  promozione  e  alla  realizzazione  di  piani di
          formazione    e    riqualificazione   professionale;   alla
          promozione di progetti di azioni positive.
             4.  Su  richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
          parita',  le  Direzioni  regionali e provinciali del lavoro
          territorialmente  competenti  acquisiscono  nei  luoghi  di
          lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
          e  femminile,  in  relazione  allo  stato delle assunzioni,
          della   formazione   e   promozione   professionale,  delle
          retribuzioni,  delle condizioni di lavoro, della cessazione
          del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche
          in  base  a specifici criteri di rilevazione indicati nella
          richiesta.
             5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i
          consiglieri  di  parita' regionali e provinciali presentano
          un  rapporto  sull'attivita'  svolta  agli organi che hanno
          provveduto  alla designazione e alla nomina. La consigliera
          o  il  consigliere di parita' che non abbia provveduto alla
          presentazione  del  rapporto  o  vi abbia provveduto con un
          ritardo  superiore  a  tre  mesi  decade  dall'ufficio  con
          provvedimento  adottato, su segnalazione dell'organo che ha
          provveduto  alla  designazione,  dal  Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          pari opportunita'.».
             -  Il  testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  16  (Sede  e  attrezzature). - 1. L'ufficio delle
          consigliere  e  dei  consiglieri  di  parita'  regionali  e
          provinciali  e' ubicato rispettivamente presso le regioni e
          presso  le  province.  L'ufficio  della  consigliera  o del
          consigliere  nazionale  di  parita'  e'  ubicato  presso il
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio
          e'  funzionalmente  autonomo,  dotato  del personale, delle
          apparecchiature   e   delle  strutture  necessarie  per  lo
          svolgimento    dei   suoi   compiti.   Il   personale,   la
          strumentazione  e  le  attrezzature necessari devono essere
          prontamente  assegnati  dagli  enti presso cui l'ufficio e'
          ubicato,  nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
             2.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
          concerto   con   il  Ministro  per  le  pari  opportunita',
          nell'ambito  delle proprie competenze, puo' predisporre con
          gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere
          ed  i  consiglieri di parita' convenzioni quadro allo scopo
          di   definire   le   modalita'   di   organizzazione  e  di
          funzionamento   dell'ufficio   delle   consigliere   e  dei
          consiglieri  di parita', nonche' gli indirizzi generali per
          l'espletamento  dei  compiti  di  cui all'art. 15, comma 1,
          lettere  b), c), d) ed e), come stipulato con la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281.».
             -  Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.   17   (Permessi).   -  1.  Le  consigliere  ed  i
          consiglieri di parita', nazionale e regionali hanno diritto
          per  l'esercizio  delle  loro  funzioni,  ove  si tratti di
          lavoratori  dipendenti,  ad  assentarsi dal posto di lavoro
          per  un  massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie.
          Nella  medesima  ipotesi  le  consigliere  ed i consiglieri
          provinciali  di  parita'  hanno  diritto  ad assentarsi dal
          posto  di  lavoro  per  un massimo di trenta ore lavorative
          mensili  medie.  I  permessi  di cui al presente comma sono
          retribuiti.   Ai   fini   dell'esercizio   del  diritto  di
          assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
          consigliere   e  i  consiglieri  di  parita'  devono  darne
          comunicazioni scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
          prima.
             2.  Nei  limiti  della  disponibilita'  del Fondo di cui
          all'art.  18, alle consigliere e ai consiglieri di parita',
          sia   lavoratori   dipendenti   che   autonomi   o   liberi
          professionisti,  e'  attribuita  una indennita' mensile, la
          cui  misura,  differenziata  tra  il  ruolo  di effettiva e
          quello  di supplente, e' fissata annualmente con il decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di
          concerto  con il Ministro per le pari opportunita' e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18,
          comma  2.  Il riconoscimento della predetta indennita' alle
          consigliere  e  ai  consiglieri  di  parita'  supplenti  e'
          limitato  ai  soli  periodi  di  effettivo  esercizio della
          supplenza”.
             3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al
          comma  1  delle  consigliere  e  dei consiglieri di parita'
          regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o
          da  amministrazioni  pubbliche, e' a carico rispettivamente
          dell'ente  regionale e provinciale. A tal fine si impiegano
          risorse  provenienti  dal  Fondo di cui all'art. 18. L'ente
          regionale   o   provinciale,  su  richiesta,  e'  tenuto  a
          rimborsare  al  datore  di lavoro quanto corrisposto per le
          ore di effettiva assenza.
             4. abrogato.
             5. La consigliera o il consigliere nazionale di parita',
          ove  lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo
          di  permessi  non retribuiti determinato annualmente con il
          decreto   di   cui   all'art.   18,  comma  2,  nonche'  di
          un'indennita'  fissata dallo stesso decreto. In alternativa
          puo'   richiedere   il   collocamento  in  aspettativa  non
          retribuita  per  la  durata  del mandato, percependo in tal
          caso  un'indennita'  complessiva, a carico del Fondo di cui
          all'art.  18,  determinata  tenendo  conto dell'esigenza di
          ristoro   della   retribuzione   perduta   e   di  compenso
          dell'attivita'  svolta.  Ove  l'ufficio  di  consigliera  o
          consigliere  nazionale  di  parita'  sia  ricoperto  da  un
          lavoratore  autonomo  o da un libero professionista, spetta
          al  medesimo  un'indennita'  nella misura complessiva annua
          determinata dal decreto di cui all'art. 18, comma 2.».
             -  Il  testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
          consiglieri  di  parita')  (decreto  legislativo  23 maggio
          2000,  n.  196,  art.  9).  -  1. Il Fondo nazionale per le
          attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e'
          alimentato  dalle  risorse  di  cui  all'art.  47, comma 1,
          lettera   d),  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
          successive   modificazioni.   Il   Fondo   e'  destinato  a
          finanziare   le   spese   relative   alle  attivita'  della
          consigliera  o del consigliere nazionale di parita' e delle
          consigliere  o  dei  consiglieri regionali e provinciali di
          parita', i compensi degli esperti eventualmente nominati ai
          sensi dell'art. 19, comma 3, nonche' le spese relative alle
          azioni  in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro
          III,  titolo  I,  capo  III;  finanzia  altresi'  le  spese
          relative  al pagamento di compensi per indennita', rimborsi
          e  remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed
          ai   consiglieri   di   parita',   nonche'  quelle  per  il
          funzionamento  e le attivita' della rete di cui all'art. 19
          e  per  gli  eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di
          cui  all'art.  16,  comma  2, diversi da quelli relativi al
          personale.
             2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali,   di   concerto   con  il  Ministro  per  le  pari
          opportunita'  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse
          del  Fondo  vengono  annualmente  ripartite  tra le diverse
          destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
              a)  una  quota  pari  al  trenta per cento e' riservata
          all'ufficio  della  consigliera o del consigliere nazionale
          di  parita'  ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese
          relative  alle  attivita'  ed  ai compensi dello stesso, le
          spese   relative   al  funzionamento  ed  ai  programmi  di
          attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di
          parita' di cui all'art. 19;
              b)   la  restante  quota  del  settanta  per  cento  e'
          destinata  alle  regioni  e  viene  suddivisa tra le stesse
          sulla  base  di  una  proposta  di  riparto elaborata dalla
          commissione interministeriale di cui al comma 4.
             3.  La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata
          in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
          delle  consigliere  o  dei  consiglieri  provinciali  e  di
          indicatori  che  considerano i differenziali demografici ed
          occupazionali,  di  genere  e territoriali, nonche' in base
          alla   capacita'   di   spesa   dimostrata  negli  esercizi
          finanziari precedenti.
             4.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche
          sociali  opera  la  commissione  interministeriale  per  la
          gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1. La commissione e'
          composta  dalla  consigliera o dal consigliere nazionale di
          parita'  o  da un delegato scelto all'interno della rete di
          cui  all'art. 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale
          di  cui  all'art.  8,  da un rappresentante della Direzione
          generale  del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del
          Dipartimento  per le pari opportunita' della Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri, da un rappresentante del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  da un rappresentante del
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nonche' da tre rappresentanti della
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281. Essa provvede alla
          proposta  di  riparto tra le regioni della quota di risorse
          del  Fondo  ad esse assegnata, nonche' all'approvazione dei
          progetti  e  dei  programmi  della rete di cui all'art. 19.
          L'attivita' della commissione non comporta oneri aggiuntivi
          a carico della finanza pubblica.
             5.  Per  la  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 si
          applicano, in quanto compatibili, le nonne che disciplinano
          il Fondo per l'occupazione.».
             -  Il  testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  25  (Discriminazione  diretta  e indiretta). - 1.
          Costituisce  discriminazione diretta, ai sensi del presente
          titolo,  qualsiasi  disposizione,  criterio,  prassi, atto,
          patto  o comportamento, nonche' l'ordine di porre in essere
          un   atto  o  un  comportamento,  che  produca  un  effetto
          pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori
          in  ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno
          favorevole  rispetto  a quello di un'altra lavoratrice o di
          un altro lavoratore in situazione analoga.
             2.   Si  ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del
          presente  titolo, quando una disposizione, un criterio, una
          prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
          neutri  mettono  o  possono  mettere  i  lavoratori  di  un
          determinato   sesso   in   una   posizione  di  particolare
          svantaggio  rispetto  a  lavoratori dell'altro sesso, salvo
          che   riguardino   requisiti  essenziali  allo  svolgimento
          dell'attivita'    lavorativa,   purche'   l'obiettivo   sia
          legittimo  e  i  mezzi  impiegati  per il suo conseguimento
          siano appropriati e necessari.
             2-bis)   Costituisce   discriminazione,   ai  sensi  del
          presente   titolo,  ogni  trattamento  meno  favorevole  in
          ragione  dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o
          paternita',   anche   adottive,  ovvero  in  ragione  della
          titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti».
             -  Il  testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  26  (Molestie  e  molestie  sessuali)  -  1. Sono
          considerate  come discriminazioni anche le molestie, ovvero
          quei   comportamenti  indesiderati,  posti  in  essere  per
          ragioni  connesse  al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di
          violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e
          di  creare  un  clima  intimidatorio,  ostile,  degradante,
          umiliante o offensivo.
             2.  Sono,  altresi', considerate come discriminazioni le
          molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
          connotazione  sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
          non  verbale,  aventi  lo  scopo  o l'effetto di violare la
          dignita'  di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
          un  clima  intimidatorio,  ostile,  degradante, umiliante o
          offensivo.
             2-bis)  Sono, altresi', considerati come discriminazione
          i  trattamenti  meno favorevoli subiti da una lavoratrice o
          da   un  lavoratore  per  il  fatto  di  aver  rifiutato  i
          comportamenti  di  cui  al  comma  1  e  2  o  di esservisi
          sottomessi.
             3.  Gli  atti,  i patti o i provvedimenti concernenti il
          rapporto  di  lavoro  dei  lavoratori  o  delle lavoratrici
          vittime  dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli
          se   adottati   in   conseguenza   del   rifiuto   o  della
          sottomissione  ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
          altresi',  discriminazioni  quei trattamenti sfavorevoli da
          parte  del  datore di lavoro che costituiscono una reazione
          ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
          del  principio  di  parita'  di  trattamento  tra  uomini e
          donne.».
             -  Il  testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  27  (Divieti  di  discriminazione nell'accesso al
          lavoro  alla  formazione  e alla promozione professionali e
          nelle  condizioni  di  lavoro).  -  1. E' vietata qualsiasi
          discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
          forma  subordinata,  autonoma  o  in qualsiasi altra forma,
          compresi   i  criteri  di  selezione  e  le  condizioni  di
          assunzione,  nonche' la promozione, indipendentemente dalle
          modalita'  di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il
          ramo  di  attivita',  a  tutti  i  livelli  della gerarchia
          professionale;
             2. La discriminazione di cui al comma 1 e' vietata anche
          se attuata:
              a)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o
          di  famiglia  o  di  gravidanza,  nonche'  di  maternita' o
          paternita', anche adottive;
              b)   in   modo   indiretto,  attraverso  meccanismi  di
          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
             3.  Il  divieto  di  cui ai commi 1 e 2 si applica anche
          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
          perfezionamento   e,   aggiornamento   e   riqualificazione
          professionale,   inclusi   i   tirocini   formativi   e  di
          orientamento,  per  quanto  concerne  sia  l'accesso  sia i
          contenuti,  nonche'  all'affiliazione  e  all'attivita'  in
          un'organizzazione  di  lavoratori  o datori di lavoro, o in
          qualunque   organizzazione  i  cui  membri  esercitino  una
          particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
          organizzazioni.
             4.  Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e
          3   sono   ammesse   soltanto   per   mansioni   di  lavoro
          particolarmente    pesanti    individuate   attraverso   la
          contrattazione collettiva.
             5.  Nei  concorsi  pubblici  e  nelle forme di selezione
          attuate,  anche  a  mezzo  di  terzi,  da  datori di lavoro
          privati   e   pubbliche   amministrazioni   la  prestazione
          richiesta     dev'essere    accompagnata    dalle    parole
          “dell'uno  o dell'altro sesso”, fatta eccezione
          per  i  casi  in  cui  il  riferimento al sesso costituisca
          requisito  essenziale  per  la  natura  del  lavoro o della
          prestazione.».
             -  Il  testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  28 (Divieto di discriminazione retributiva). - 1.
          E'  vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta,
          concernente   un   qualunque  aspetto  o  condizione  delle
          retribuzioni,  per  quanto  riguarda uno stesso lavoro o un
          lavoro al quale e' attribuito un valore uguale.
             2.  I  sistemi  di classificazione professionale ai fini
          della  deteiminazione  delle  retribuzioni debbono adottare
          criteri  comuni  per  uomini e donne ed essere elaborati in
          modo da eliminare le discriminazioni».
             -  Il  testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  29  (Divieti di discriminazione nella prestazione
          lavorativa  e  nella  progressione  di  carriera).  - 1. E'
          vietata  qualsiasi  discriminazione  fra uomini e donne per
          quanto  riguarda  l'attribuzione  delle  qualifiche,  delle
          mansioni e la progressione nella carriera.».
             -  Il  testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  30  (Divieti di discriminazione nell'accesso alle
          prestazioni previdenziali). - 1. Le lavoratrici in possesso
          dei  requisiti  per aver diritto alla pensione di vecchiaia
          hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli
          stessi   limiti   di   eta'  previsti  per  gli  uomini  da
          disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
             2. Abrogato.
             3.  Gli  assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le
          maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono
          essere  corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice
          o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
          previsti  per  il  lavoratore  o  pensionato.  Nel  caso di
          richiesta  di entrambi i genitori gli assegni familiari, le
          aggiunte  di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per
          familiari  a  carico debbono essere corrisposti al genitore
          con il quale il figlio convive.
             4.     Le    prestazioni    ai    superstiti,    erogate
          dall'assicurazione      generale      obbligatoria,     per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, gestita dal
          Fondo  pensioni  per  i lavoratori dipendenti, sono estese,
          alle    stesse    condizioni   previste   per   la   moglie
          dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata
          o della pensionata.
             5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai
          dipendenti  dello Stato e di altri enti pubblici nonche' in
          materia   di   trattamenti   pensionistici  sostitutivi  ed
          integrativi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria per
          l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  e  di
          trattamenti  a  carico di fondi, gestioni ed enti istituiti
          per  lavoratori  dipendenti  da datori di lavoro esclusi od
          esonerati  dall'obbligo  dell'assicurazione  medesima,  per
          lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
             6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico
          delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno  1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248,
          sono  estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie
          del lavoratore al marito della lavoratrice.».
             -  Il  testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  36 (Legittimazione processuale). - 1. Chi intende
          agire    in    giudizio    per   la   dichiarazione   delle
          discriminazioni  poste  in essere in violazione dei divieti
          di  cui  al  capo  II  del  presente titolo, o di qualunque
          discriminazione  nell'accesso al lavoro, nella promozione e
          nella  formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
          compresa  la  retribuzione, nonche' in relazione alle forme
          pensionistiche  complementari  collettive di cui al decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252;  e non ritiene di
          avvalersi  delle  procedure  di  conciliazione previste dai
          contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il  tentativo  di
          conciliazione   ai   sensi  dell'art.  410  del  codice  di
          procedura  civile  o,  rispettivamente,  dell'art.  66  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
          consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  provinciale o
          regionale territorialmente competente.
             2.  Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'art.
          37,  commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parita'
          provinciali  e  regionali  competenti  per territorio hanno
          facolta'  di  ricorrere innanzi al tribunale in funzione di
          giudice  del  lavoro  o, per i rapporti sottoposti alla sua
          giurisdizione,   al   tribunale   amministrativo  regionale
          territorialmente competenti, su delega della persona che vi
          ha  interesse,  ovvero  di intervenire nei giudizi promossi
          dalla medesima.».
             -  Il  testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  37  (Legittimazione  processuale a tutela di piu'
          soggetti).  (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 7,
          8,  9,  10  e  l  1).  -  1.  Qualora  le  consigliere  o i
          consiglieri  di  parita' regionali e, nei casi di rilevanza
          nazionale,   la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale
          rilevino   l'esistenza   di  atti,  patti  o  comportamenti
          discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo,
          in  violazione  dei  divieti di cui al capo II del presente
          titolo  o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione
          e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa
          la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in
          relazione    alle    forme   pensionistiche   complementari
          collettive  di  cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
          n.  252,  anche  quando  non  siano  individuabili  in modo
          immediato  e  diretto  le  lavoratrici  o i lavoratori lesi
          dalle  discriminazioni,  prima  di  promuovere  l'azione in
          giudizio  ai  sensi  dei  commi  2  e  4,  possono chiedere
          all'autore  della discriminazione di predispone un piano di
          rimozione  delle discriminazioni accertate entro un termine
          non  superiore  a  centoventi  giorni, sentite, nel caso di
          discriminazione  posta in essere da un datore di lavoro, le
          rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero,   in  loro
          mancanza,    le    associazioni    locali   aderenti   alle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale.  Se  il  piano e' considerato idoneo alla
          rimozione   delle  discriminazioni,  la  consigliera  o  il
          consigliere   di   parita'   promuove   il   tentativo   di
          conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata,
          acquista   forza   di  titolo  esecutivo  con  decreto  del
          tribunale in funzione di giudice del lavoro.
             2.   Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
          collettivo   di   cui  al  comma  1,  le  consigliere  o  i
          consiglieri  di parita', qualora non ritengano di avvalersi
          della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
          in  caso  di  esito  negativo della stessa, possono propone
          ricorso  davanti  al  tribunale  in funzione di giudice del
          lavoro    o    al    tribunale   amministrativo   regionale
          territorialmente competenti.
             3.   Il   giudice,   nella   sentenza   che  accerta  le
          discriminazioni  sulla base del ricorso presentato ai sensi
          del   comma   2,  oltre  a  provvedere,  se  richiesto,  al
          risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,  ordina
          all'autore  della  discriminazione  di definire un piano di
          rimozione  delle  discriminazioni  accertate,  sentite, nel
          caso  si  tratti  di  datore  di  lavoro, le rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
          locali  aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, nonche'
          la  consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  regionale
          competente per territorio o la consigliera o il consigliere
          nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
          temporali,  da  osservarsi  ai  fini  della  definizione ed
          attuazione del piano.
             4.  Ferma  restando  l'azione  di  cui  al  comma  2, la
          consigliera  o  il  consigliere  regionale  e  nazionale di
          parita'  possono  proporre ricorso in via d'urgenza davanti
          al  tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o al
          tribunale    amministrativo    regionale   territorialmente
          competenti.  Il  giudice  adito, nei due giorni successivi,
          convocate  le  parti  e  assunte sommarie informazioni, ove
          ritenga  sussistente  la  violazione di cui al ricorso, con
          decreto   motivato   e  immediatamente  esecutivo  oltre  a
          provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del danno anche
          non  patrimoniale,  nei  limiti della prova fornita, ordina
          all'autore   della   discriminazione   la   cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro
          provvedimento   idoneo   a   rimuovere  gli  effetti  delle
          discriminazioni   accertate,   ivi   compreso  l'ordine  di
          definizione  ed  attuazione da parte del responsabile di un
          piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
          le  disposizioni del comma 3. Contro il decreto e' ammessa,
          entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti,
          opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria
          territorialmente   competente,   che  decide  con  sentenza
          immediatamente esecutiva.
             5.  L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al
          decreto  di  cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel
          relativo  giudizio  di opposizione e' punita "con l'ammenda
          fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi", e comporta
          altresi'  il  pagamento  di  una  somma di 51 euro per ogni
          giorno  di  ritardo  nell'esecuzione  del  provvedimento da
          versarsi  al  Fondo  di  cui  all'art.  18  e la revoca dei
          benefici di cui all'art. 41, comma 1.».
             -  Il  testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  38  (Provvedimento avverso le discriminazioni). -
          1.  Qualora  vengano  poste  in  essere  discriminazioni in
          violazione  dei  divieti  di  cui  al  capo II del presente
          titolo  o  di  cui  all'art.  11  del decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso
          al    lavoro,   nella   promozione   e   nella   formazione
          professionale,  nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la
          retribuzione,    nonche'    in    relazione    alle   forme
          pensionistiche  complementari  collettive di cui al decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  su  ricorso  del
          lavoratore   o,   per   sua  delega,  delle  organizzazioni
          sindacali,   delle   associazioni  e  delle  organizzazioni
          rappresentative  del diritto o dell'interesse leso, o della
          consigliera  o  del  consigliere  di  parita' provinciale o
          regionale  territorialmente  competente,  il  tribunale  in
          funzione  del  giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto
          il  comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo
          regionale  competente, nei due giorni successivi, convocate
          le  parti  e  assunte  sommarie  informazioni,  se  ritenga
          sussistente  la  violazione  di  cui  al  ricorso,  oltre a
          provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del danno anche
          non  patrimoniale,  nei  limiti della prova fornita, ordina
          all'autore   del   comportamento  denunciato,  con  decreto
          motivato  ed  immediatamente  esecutivo,  la cessazione del
          comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
             2.  L'efficacia  esecutiva  del  decreto non puo' essere
          revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente.
             3.  Contro  il  decreto e' ammessa entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          giudice  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
          Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
          del codice di procedura civile.
             4.  L'inottemperanza  al decreto di cui al primo comma o
          alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
          punita  con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a
          sei mesi.
             5.  Ove  le  violazioni di cui al primo comma riguardino
          dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dall'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
             6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di
          cui  ai  commi  da  1  a  5 si applicano in tutti i casi di
          azione  individuale  in giudizio promossa dalla persona che
          vi  abbia  interesse  o  su sua delega da un'organizzazione
          sindacale,   dalle   associazioni  e  dalle  organizzazioni
          rappresentative  del diritto o dell'interesse leso, o dalla
          consigliera  o  dal  consigliere provinciale o regionale di
          parita'.».
             -  Il  testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  41  (Adempimenti amministrativi e sanzioni). - 1.
          Ogni  accertamento  di  discriminazioni  in  violazione dei
          divieti  di  cui  al  capo  II  del  presente  titolo, o di
          qualunque  discriminazione  nell'accesso  al  lavoro, nella
          promozione  e  nella formazione professionale, ivi compresa
          la   progressione   professionale   e  di  carriera,  nelle
          condizioni  di  lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
          relazione    alle   forme   pensionistiche   complementari,
          collettive  di  cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
          n.  252,  poste  in essere da soggetti ai quali siano stati
          accordati  benefici  ai  sensi  delle  vigenti  leggi dello
          Stato,  ovvero  che  abbiano stipulato contratti di appalto
          attinenti  all'esecuzione  di opere pubbliche, di servizi o
          forniture,  viene comunicato immediatamente dalla direzione
          provinciale   del  lavoro  territorialmente  competente  ai
          Ministri  nelle  cui  amministrazioni sia stata disposta la
          concessione  del  beneficio o dell'appalto. Questi adottano
          le  opportune  determinazioni, ivi compresa, se necessario,
          la  revoca  del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso
          di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
          per  un  periodo  di  tempo  fino  a  due anni da qualsiasi
          ulteriore   concessione   di   agevolazioni  finanziarie  o
          creditizie  ovvero  da qualsiasi appalto. Tale disposizione
          si   applica   anche   quando  si  tratti  di  agevolazioni
          finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
          pubblici,  ai  quali  la  direzione  provinciale del lavoro
          comunica  direttamente  la  discriminazione  accertata  per
          l'adozione  delle  sanzioni  previste.  Le disposizioni del
          presente  comma non si applicano nel caso sia raggiunta una
          conciliazione  ai  sensi  degli articoli 36, comma 1, e 37,
          comma 1.
             2.  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute negli
          articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
          e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro».

        
      
                               Art. 2.


       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151


  1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  3  (Divieto  di  discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi
discriminazione   per  ragioni  connesse  al  sesso,  secondo  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  con
particolare  riguardo  ad ogni trattamento meno favorevole in ragione
dello  stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive,  ovvero  in  ragione della titolarita' e dell'esercizio dei
relativi diritti.»;
   b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica   fino  ad  un  anno  dall'ingresso  del  minore  nel  nucleo
familiare.  In  caso di adozione internazionale, il divieto opera dal
momento  della comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando,  ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione  dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la
proposta di abbinamento.».

        
                    Nota all'art. 2:
             - Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, vedi
          note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo
          2001, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
          2001,  n.  96,  S.O.,  cosi'  come  modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 54 (Divieto di licenziamento). - 1. Le lavoratrici
          non  possono  essere  licenziate dall'inizio del periodo di
          gravidanza  fino al termine dei periodi di interdizione dal
          lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di
          un anno di eta' del bambino.
             2.  Il divieto di licenziamento opera in connessione con
          lo   stato  oggettivo  di  gravidanza,  e  la  lavoratrice,
          licenziata  nel  corso del periodo in cui opera il divieto,
          e'   tenuta   a  presentare  al  datore  di  lavoro  idonea
          certificazione  dalla  quale  risulti l'esistenza all'epoca
          del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
             3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
              a)   di   colpa   grave  da  parte  della  lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro;
              b)  di  cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
          e' addetta;
              c)  di  ultimazione  della  prestazione per la quale la
          lavoratrice  e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine;
              d)  di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo il
          divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10
          aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
             4.  Durante  il  periodo  nel  quale opera il divieto di
          licenziamento,  la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal
          lavoro,   salvo   il   caso  che  sia  sospesa  l'attivita'
          dell'azienda  o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
          il   reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.  La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a  seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
          23  luglio  1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
          l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita'  a seguito della
          cessazione  dell'attivita'  dell'azienda di cui al comma 3,
          lettera b).
             5.   Il   licenziamento  intimato  alla  lavoratrice  in
          violazione  delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
          nullo.
             6.  E'  altresi'  nullo  il  licenziamento causato dalla
          domanda  o  dalla  fruizione del congedo parentale e per la
          malattia  del  bambino  da  parte  della  lavoratrice o del
          lavoratore.
             7.  In  caso  di fruizione del congedo di paternita', di
          cui  all'art.  28,  il  divieto di licenziamento si applica
          anche  al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
          e  si  estende  fino  al  compimento di un anno di eta' del
          bambino.   Si   applicano   le  disposizioni  del  presente
          articolo, commi 3, 4 e 5.
             8.   L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
          da  euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
          misura  ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge 24
          novembre 1981, n. 689.
             9.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  in  caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
          licenziamento  si applica fino ad un anno dall'ingresso del
          minore   nel   nucleo   familiare.   In  caso  di  adozione
          internazionale,   il   divieto   opera  dal  momento  della
          comunicazione  della  proposta  di  incontro  con il minore
          adottando,  ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera d),
          della   legge   4   maggio   1983,  n.  184,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  della  comunicazione  dell'invito a
          recarsi    all'estero   per   ricevere   la   proposta   di
          abbinamento.».

        
      
                               Art. 3.


Modifiche  al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
                               n. 115


  1.  All'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n.  115, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  al  comma  2,  alinea,  la parola: «venticinque» e' sostituita
dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,
la  seguente:  «f-bis)  la  consigliera o il consigliere nazionale di
parita'.»;
   b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso.

        
                    Nota all'art. 3:
             -  Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica   14  maggio  2007,  n.  115,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 1° agosto 2007, n. 177, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art.  1  (Composizione  della  Commissione).  ― 1. La
          Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
          istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo
          11   aprile   2006,   n.   198,   di   seguito  denominata:
          «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   -   Dipartimento   per   i  diritti  e  le  pari
          opportunita'  e ha durata di tre anni decorrenti dalla data
          di entrata in vigore del presente regolamento.
             2. La Commissione e' composta da ventisei membri:
              a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di
          seguito denominato "Ministro", che la presiede;
              b)   undici   componenti   scelti   nell'ambito   delle
          associazioni  e  dei  movimenti  delle  donne  maggiormente
          rappresentativi sul piano nazionale;
              c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per
          riconoscimenti   e   titoli,   in  attivita'  scientifiche,
          letterarie, sociali e imprenditoriali;
              d)   tre   rappresentanti   regionali  designati  dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
              e)  quattro  personalita'  espressive  degli  organismi
          sindacali  con peculiare esperienza in materia di politiche
          di genere;
              f)    tre    componenti    scelti   nell'ambito   delle
          organizzazioni   imprenditoriali   e   della   cooperazione
          femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
              f-bis)  la  consigliera  o  il consigliere nazionale di
          parita'.
             3.  Il  Vice  Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4,
          sostituisce   il   Presidente  in  caso  di  assenza  o  di
          temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
             4.   Il  Segretario,  nominato  ai  sensi  dell'art.  4,
          collabora  con  il Presidente e il Vice Presidente e, sulla
          base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
          gli  adempimenti  ai  fini  dell'insediamento dei gruppi di
          lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
          ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
             5.  La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
          Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
          voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno
          due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione
          allargata,  con  la  partecipazione di un rappresentante di
          pari  opportunita'  per  ogni regione e provincia autonoma,
          anche  al  fine  di  acquisire  osservazioni,  richieste  e
          segnalazioni   in   merito   a   questioni   che  rientrano
          nell'ambito  delle  competenze  del sistema delle regioni e
          delle autonomie locali.
             6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione
          i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o
          indennita';  ai  componenti che abbiano la sede di servizio
          fuori  dal  comune sede della riunione della Commissione, o
          del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono
          rimborsate   le   spese  di  viaggio,  purche'  debitamente
          documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio,
          vitto  ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla
          Commissione.
             7.  I  componenti decadono dalla Commissione per assenze
          alle  riunioni  non  giustificate  anche  non  continuative
          superiori   a  quattro.  La  decadenza  e'  dichiarata  dal
          Ministro.».

        
      
                               Art. 4.


Modifiche  al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
                               n. 101


  1.  All'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  101,  sono  inserite,  in fine, le
seguenti  parole:  «,  nonche'  dalla  consigliera  o dal consigliere
nazionale di parita'».

        
                    Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   14  maggio  2007,  n.  101,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 20 luglio 2007, n. 167, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art.   1   (Nomina  e  composizione  del  Comitato  per
          l'imprenditoria   femminile).   -   1.   Il   Comitato  per
          l'imprenditoria   femminile,   gia'   istituito   ai  sensi
          dell'art.  21  del  decreto  legislativo 11 aprile 2006, n.
          198,  opera  presso il Dipartimento per i diritti e le pari
          opportunita'.
             2.  Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla
          data di entrata in vigore del presente regolamento.
             3.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti
          e le pari opportunita', di seguito denominato ''Ministro'',
          o  da  un  suo  delegato,  ed  e' composto dai Ministri del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  dello  sviluppo
          economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          dell'economia  e  delle  finanze,  delle  politiche  per la
          famiglia  o  da  loro delegati, da due rappresentanti della
          Presidenza  del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le
          pari  opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice
          Presidente,  da  un  rappresentante  del  settore  bancario
          designato  dalle  associazioni  bancarie italiane di intesa
          fra  loro  nonche'  da un rappresentante per ciascuna delle
          organizzazioni   operanti   a   livello   nazionale   nella
          cooperazione,   nella  piccola  industria,  nel  commercio,
          nell'artigianato,   nell'agricoltura,  nel  turismo  e  nei
          servizi,   nonche'   dalla  consigliera  o  da  consigliere
          nazionale di parita'.
             4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.
             5.   Per   ogni   membro  effettivo  viene  nominato  un
          supplente.  Il  membro  supplente  appartiene  ad un genere
          diverso da quello del membro titolare.
             6.  Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato
          si   avvale   del  personale  e  delle  strutture  messe  a
          disposizione  dal  Dipartimento  per  i  diritti  e le pari
          opportunita';  al  personale  del Dipartimento non spettano
          ulteriori   compensi  per  le  attivita'  prestate  per  il
          Comitato.».

        
      
                               Art. 5.


                 Relazioni alla Commissione europea


  1.  Il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
il  Ministro  per  le  pari  opportunita', entro il 15 febbraio 2011,
trasmette  alla  Commissione europea tutte le informazioni necessarie
per   consentire   alla   Commissione   di   redigere  una  relazione
sull'applicazione   della  direttiva  2006/54/CE  ogni  quattro  anni
comunica  e  relaziona  alla Commissione in merito alle misure di cui
all'articolo  141,  paragrafo  4,  del  Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa  gli  esiti  delle valutazioni in merito al mantenimento delle
differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa
vigente.

        
                    Nota all'art. 5:
             - Per la direttiva 2006/54/CE, vedi note alle premesse.
             - L'art. 141, paragrafo 4, del Trattato, cosi' recita:
             4.  Allo  scopo  di  assicurare  l'effettiva  e completa
          parita'  tra  uomini  e  donne  nella  vita  lavorativa, il
          principio  della  parita' di trattamento non osta a che uno
          Stato   membro  mantenga  o  adotti  misure  che  prevedano
          vantaggi  specifici  diretti  a  facilitare  l'esercizio di
          un'attivita'    professionale    da    parte    del   sesso
          sottorappresentato  ovvero a evitare o compensare svantaggi
          nelle carriere professionali.».

        
      
                               Art. 6.


                      Disposizioni finanziarie


  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza
pubblica.
  2.  I  soggetti  pubblici  interessati  provvedono agli adempimenti
derivanti  dal  presente  decreto  legislativo  con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori  e  lavoratrici  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
previste  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  del  predetto
Comitato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi 25 gennaio 2010

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Sacconi,   Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
                                  Carfagna,   Ministro  per  le  pari
                                  opportunita'
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Fitto,  Ministro per i rapporti con
                                  le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano