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Gazzetta del 02 luglio 2009 - n. 151
Decreto Ministeriale del 18 marzo 2009 - n.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 18 marzo 2009 - Nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti d'area. (09A07331) (GU n. 151 del 2-7-2009 )

ArgomentoFinanziamenti
SettoreProfessione

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 18 marzo 2009 

  Nuovi  criteri,  condizioni  e  modalita'  per la concessione delle
agevolazioni  finanziarie  attraverso la sottoscrizione dei contratti
d'area. (09A07331)

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                e con

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto l'art. 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia  di  programmazione negoziata ed in particolare la lettera f)
del suddetto comma che definisce lo strumento del Contratto d'area;
  Viste le deliberazioni CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11
novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000 e n.
171 del 2 dicembre 2005 in materia di programmazione negoziata;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  31  luglio  2000,  n.  320
concernente   la  «Disciplina  per  l'erogazione  delle  agevolazioni
relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» come modificato
ed integrato dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215;
  Visto  l'art.  8-bis  del  decreto-legge  n.  81 del 2 luglio 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  Visto  il  Regolamento  CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato
nella  G.U.U.E.  L  214  del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione
degli  articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune (Regolamento generale di
esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER»;
  Visto  il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del trattato agli aiuti
d'importanza  minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del
28 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione
C (2007) 5618 def. cor.;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  tra  lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  si  applica  esclusivamente ai programmi
imprenditoriali  da  agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse
finanziarie,  assegnate  dal  CIPE  ai  Contratti  d'area  e  ai loro
protocolli  aggiuntivi  in  essere alla data del 31 dicembre 2007, le
cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008.
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  acquisito il parere
favorevole  della/e  Regione/i  interessata/e,  autorizza con proprio
decreto la rimodulazione delle risorse oggetto delle richieste di cui
al  precedente  comma  1, il cui ammontare e' ridotto del 20% secondo
quanto stabilito dalla deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000. Le
risorse autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, al
netto  degli  oneri  per  le  relative  attivita'  istruttorie,  sono
assegnate  attraverso  bandi  emanati dai Responsabili unici ai sensi
del successivo art. 7.

        
      
                               Art. 2.
            Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili


  1.  I  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni  sono  le imprese,
operanti  nei  settori di attivita' di cui al comma 4, che promuovono
programmi   di  investimento  nel  territorio  del  Contratto  d'area
espressamente   indicato   nel   relativo   bando   di  accesso  alle
agevolazioni.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono ammessi alle agevolazioni a
condizione che, alla data della relativa domanda di cui al successivo
art.  8, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese
e  siano  nel  pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano
aperte  nei  loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione
coatta   amministrativa.   Le   domande   presentate   dalle  imprese
individuali  non  ancora  operanti  alla  data  della domanda possono
essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche'
le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari  di  partita  IVA, potendo
l'iscrizione    essere   comprovata   dall'impresa   all'atto   della
trasmissione  della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato
di  avanzamento.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle agevolazioni e'
inoltre  necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini
di   presentazione   delle   domande   del   bando  di  accesso  alle
agevolazioni,   abbiano   la   piena   disponibilita'   dell'immobile
dell'unita'  locale  ove viene realizzato il programma, rilevabile da
un   idoneo   titolo  di  proprieta',  diritto  reale  di  godimento,
locazione,  risultante  da un atto o un contratto costitutivo di tali
diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un contratto
preliminare  di  cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui
sopra   devono  documentare  che  la  disponibilita'  degli  immobili
sussista  per  tutta  la durata del programma di investimenti nonche'
per  l'ulteriore  periodo  di  cui  al  successivo  art. 16, comma 1,
lettera   b).   Alla   predetta  data  di  chiusura  dei  termini  di
presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai detti
titoli  di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche nel
rispetto  di  quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro,
potendo,  tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo
qualora  la  stessa  sia  a carico del pubblico ufficiale rogante. In
tale  ultimo  caso,  la registrazione e, ove previsto dalla legge, la
trascrizione,  devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e
non  oltre  30  giorni  lavorativi  dalla  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la
trascrizione  oltre  il suddetto termine comporta l'invalidita' della
domanda.   Alla   medesima   data  tale  immobile  deve  essere  gia'
rispondente,  in  relazione  all'attivita'  da  svolgere,  ai vigenti
specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di destinazione d'uso. Le
imprese  richiedenti  le  agevolazioni  devono,  inoltre, trovarsi in
regime di contabilita' ordinaria.
  3. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:
   a)  le  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione degli
Orientamenti  comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta';
   b) le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui
al successivo art. 8, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in
un   conto   bloccato,   gli   aiuti  individuati  quali  illegali  o
incompatibili dalla Commissione europea;
   c)  le  imprese  destinatarie, nei sei anni precedenti la predetta
data  di  presentazione  della  domanda,  di  provvedimenti di revoca
totale   di  agevolazioni,  concesse  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
   d)  le  imprese  che,  alla  predetta  data di presentazione della
domanda,  non  hanno  restituito  agevolazioni godute per le quali e'
stata   disposta   dal   Ministero   dello   sviluppo   economico  la
restituzione.
  4.  Le  agevolazioni  possono  essere  concesse per le attivita' di
seguito indicate:
   a)  «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della
classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002. Inoltre, nei
limiti  indicati  nell'allegato  1  al  presente decreto, le seguenti
attivita':
    i.   le  attivita'  di  produzione  e  distribuzione  di  energia
elettrica   e  di  calore  di  cui  alla  sezione  E  della  medesima
classificazione;
    ii.  le  attivita'  delle costruzioni di cui alla sezione F della
medesima classificazione;
    iii.  le  attivita'  di  servizi;  per  queste ultime, le imprese
richiedenti  le  agevolazioni  devono  essere  costituite in forma di
societa' regolare;
   b)   «settore   turismo»:   attivita'  di  gestione  di  strutture
ricettive,  cosi'  come  individuate  dalle  normative  regionali  di
riferimento,  quali  alberghi,  motels,  villaggi-albergo,  residenze
turistico-alberghiere,    campeggi,   villaggi   turistici,   alloggi
agro-turistici,  esercizi  di  affittacamere, case e appartamenti per
vacanze,  case  per  ferie,  ostelli per la gioventu', rifugi alpini;
attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  alla produzione, organizzazione e
intermediazione  di  viaggi  e  soggiorni,  ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della
persona  inseriti  in  strutture  ricettive; gestione di stabilimenti
balneari,  marittimi,  fluviali  e  lacuali;  gestione  di  strutture
congressuali;  gestione  di  orti  botanici, di parchi naturali e del
patrimonio   naturale;  gestione  di  porti  turistici;  gestione  di
impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie);
  5.   Per  le  tipologie  di  attivita'  assoggettate  a  specifiche
discipline,   limitazioni   o   divieti   derivanti  da  disposizioni
comunitarie  si  applicano  le disposizioni stabilite dalle normative
dell'Unione europea riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
  6.  Ai  fini  del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono
classificate  di  piccola,  media  o grande dimensione sulla base dei
criteri indicati nell'allegato I al «Regolamento GBER». Relativamente
ai   progetti   di   investimento   riguardanti   le   attivita'   di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli, come
individuate  nell'allegato  1  al  presente decreto, possono accedere
alle  agevolazioni  anche le imprese di grande dimensione che abbiano
meno  di  750  dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di
euro,  calcolati a norma dei criteri indicati nel predetto allegato 1
al «Regolamento GBER».

        
      
                               Art. 3.
                Programmi di investimento ammissibili


  1.  Le  agevolazioni  sono concesse in relazione ad un programma di
investimenti   organico  e  funzionale,  promosso  nell'ambito  della
singola unita' locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi
produttivi,  economici  ed occupazionali prefissati. A tale riguardo,
per  unita'  locale si intende la struttura, anche articolata su piu'
immobili   fisicamente   separati   ma   prossimi,  finalizzata  allo
svolgimento  dell'attivita'  ammissibile alle agevolazioni, dotata di
autonomia    produttiva,   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e
funzionale.
  2. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni devono
riguardare  esclusivamente  la  realizzazione di un nuovo impianto e,
limitatamente  ai  contratti  d'area  previsti  per legge (Avellino e
Salerno),  fatto  salvo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 31 del
17  marzo  2000,  anche l'ampliamento di un impianto esistente. A tal
fine,  in  relazione a ciascuno dei predetti settori di attivita', si
precisa che:
   a)  «ampliamento»  per  il  settore  «industria»,  si considera il
programma volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti
esistenti   o   ad   aggiungerne  altra  relativa  a  prodotti  nuovi
(ampliamento  orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una
nuova  capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi
esistenti (ampliamento verticale);
   b)  «ampliamento»  per  il  settore  «turismo»,  si  considera  il
programma  volto  ad accrescere la capacita' produttiva attraverso un
potenziamento delle strutture esistenti.
  3.   La   descrizione   del   programma   di  investimenti  fornita
dall'impresa   con   la   domanda  di  agevolazioni  dovra'  altresi'
evidenziare  l'obiettivo  occupazionale previsto. Ai fini del calcolo
dell'obiettivo  occupazionale,  i criteri per la determinazione delle
unita' lavorative previste sono descritti nell'allegato 2.
  4.  Ai  fini  dell'ammissibilita',  il  programma  non  deve essere
avviato  prima  della  presentazione della domanda di agevolazioni di
cui  all'art.  8,  comma 1 e deve essere ultimato entro 24 mesi dalla
data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma
1,  fatta  salva  la concessione di un'eventuale proroga da parte del
Responsabile   unico   secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto
ministeriale  del  31  luglio  2000,  n.  320  e s.m.i. Per avvio del
programma  si  intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Il   programma   di   investimenti   deve,   inoltre,  rispettare  le
limitazioni,  gli  obblighi  o  i  divieti  derivanti da disposizioni
comunitarie. Sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti
dal    Ministero    dello    sviluppo    economico   per   consentire
l'ammissibilita'    dei   programmi   medesimi   al   cofinanziamento
comunitario.  Entro  trenta  giorni  dall'ultimazione  del programma,
ovvero  dal  ricevimento  del  decreto,  di cui all'art. 10, comma 1,
qualora  a  tale  data  il  programma medesimo risulti gia' ultimato,
l'impresa  beneficiaria  invia  alla  banca  convenzionata  specifica
dichiarazione,  resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, dal proprio
legale  rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data
di  ultimazione  del  programma  e  quella  di  entrata  in  funzione
dell'impianto.  La data di entrata in funzione del programma coincide
convenzionalmente  con  la  data  di  ultimazione;  la  dichiarazione
relativa  alla  entrata  in funzione puo' essere resa piu' volte, per
blocchi  funzionalmente  autonomi,  mano  a  mano  che  l'entrata  in
funzione stessa si verifichi.
  5.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui al presente
decreto i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
  6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera b) sono
ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi di investimento comportanti
spese complessivamente ammissibili non inferiori a 200.000 euro.

        
      
                               Art. 4.
                          Spese ammissibili


  1.  Fermo  restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4,
in   relazione   all'avvio   del   programma  di  investimenti,  sono
ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di immobilizzazioni, come
definite  dagli  articoli  2423  e  seguenti del codice civile, nella
misura  congrua, pertinente e necessaria alle finalita' del programma
oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
   a) suolo aziendale;
   b) opere murarie e assimilate;
   c) infrastrutture specifiche aziendali;
   d)  macchinari,  impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa
dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di
rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di
produzione,    purche'    dimensionati    all'effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente  ed al servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
   e)  programmi  informatici  commisurati alle esigenze produttive e
gestionali  dell'impresa,  brevetti,  licenze,  know-how e conoscenze
tecniche  non  brevettate  concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi  produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono  utilizzati  per
l'attivita'  svolta nell'unita' locale interessata dal programma. Per
le  grandi  imprese,  tali  spese  sono  ammissibili solo fino al 50%
dell'investimento complessivo ammissibile.
  2.   Le   spese   di  cui  al  precedente  comma  1  devono  essere
capitalizzate. Nell'allegato 3 al presente decreto sono individuati i
limiti  all'ammissibilita'  delle singole tipologie di spese, incluse
quelle   relative  ai  servizi  annessi,  anche  tenuto  conto  degli
orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole
attivita' ammissibili.
  3.  Sono  inoltre  ammissibili,  per  le  sole  PMI,  le  spese  di
consulenza  connesse  al  programma  di investimenti. Tali spese sono
ammissibili,  purche'  capitalizzate,  solo  fino  al 3% dell'importo
complessivo ammissibile degli investimenti.
  4.  Non  sono  ammesse  le spese per mezzi di trasporto targati, le
spese  notarili,  quelle  relative a imposte e tasse, fatta eccezione
per  gli  oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi
accessori  dei  beni stessi, le spese riguardanti scorte, macchinari,
impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale,
ivi  comprese  quelle  di  pura  sostituzione  e  le  spese  relative
all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei
dieci  anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui
all'art.  8,  comma  1,  altre  agevolazioni, salvo il caso in cui le
amministrazioni  concedenti  abbiano revocato e recuperato totalmente
le agevolazioni medesime. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa
nei  quali  l'importo  complessivo  imponibile dei beni agevolati sia
inferiore  a  500,00  euro.  Non  sono  ammissibili  gli investimenti
realizzati  con il sistema della locazione finanziaria ne' quelli con
commesse  interne  ne'  quelli  realizzati  con  contratti «chiavi in
mano».
  5.   Per   consentire,   in   sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione   del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  e
ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei
macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente
rilevanti  oggetto  di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare  la
corrispondenza  delle  fatture  e  degli altri titoli di spesa con il
macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale
rappresentante  dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47
e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28
dicembre  2000  e  s.m.i.,  una  specifica dichiarazione corredata di
apposito  elenco,  utilizzando  lo schema di cui all'allegato 4 ed il
prospetto  di  cui  all'allegato 5. La dichiarazione puo' essere resa
anche  da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta
anche  la  relativa  procura  o  copia autentica della stessa. I beni
fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione,
sui  beni stessi, di una specifica targhetta, in materiale plastico o
metallico,  punzonata  e  riportante  in  modo chiaro e indelebile il
numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco,
il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il
bene e il contratto d'area o relativo protocollo aggiuntivo nel quale
il  progetto  e' stato agevolato; a tal fine si puo' fare riferimento
anche  al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si
faccia   riferimento   a   quest'ultimo,  ciascun  bene  deve  essere
identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere
attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento
che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla
fase  istruttoria,  l'elenco  dei  beni  di cui si tratta deve essere
predisposto  all'avvio  del  programma  ed  aggiornato in relazione a
ciascun  acquisto  o  all'eventuale  dismissione dei beni trascritti,
riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini
della  verifica  del  rispetto dell'obbligo di cui al successivo art.
16,  comma  1,  lettera  b),  gli  elementi comprovanti la data della
dismissione  medesima  (fattura  di  vendita, documento di trasporto,
fattura  o  documento  interno  relativi  allo  smontaggio, ecc.). Se
l'elenco  dei  beni  e' composto da piu' pagine, queste devono essere
numerate    progressivamente,   timbrate   e   firmate   dal   legale
rappresentante  dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale.
La  dichiarazione  e  l'elenco  di  cui  sopra  devono essere esibiti
dall'impresa    su   richiesta   del   personale   incaricato   degli
accertamenti,  dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla
documentazione  di  spesa di cui al successivo art. 12, presentata ai
fini  di  ciascuna  erogazione.  All'atto  della  presentazione della
documentazione   di  spesa,  l'elenco  dovra'  essere  integrato  con
l'indicazione  del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per
i  quali  le  suddette  scritture risultano incomplete o mancanti non
sono ammessi alle agevolazioni.

        
      
                               Art. 5.
                      Agevolazioni concedibili


  1.  Le  agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella
forma di contributi in conto impianti.
  2.  Per  i programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree
di  cui  all'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE,
come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata
dalla  Commissione europea per il periodo 2007-2013, le agevolazioni,
di  cui  al  comma  1,  sono concesse entro i limiti delle intensita'
massime  di  aiuto ed alle condizioni previste dal «Regolamento GBER»
in relazione agli aiuti a finalita' regionale.
  3.  Per  i programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree
diverse  da  quelle  di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c)
del  Trattato  UE,  le agevolazioni, di cui al comma 1, sono concesse
entro  i  limiti delle intensita' massime di aiuto ed alle condizioni
previste   dal  «Regolamento  GBER»  in  relazione  agli  aiuti  agli
investimenti a favore delle PMI.
  4.  In  relazione  alle  spese  di cui all'art. 4, comma 3, possono
essere  concesse  agevolazioni,  in misura pari al 50% in equivalente
sovvenzione  lordo  e  fino ad un valore massimo di 2 milioni di euro
per  ciascun  programma,  alle  condizioni  previste dal «Regolamento
GBER» in relazione agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
  5.  Qualora previsto nel bando di accesso alle agevolazioni, di cui
al  successivo art. 7, comma 1, lettera e), le agevolazioni di cui al
comma  1,  possono  essere  concesse  alle  condizioni  previste  dal
Regolamento   CE   n.   1998/2006   del  15  dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del trattato agli aiuti
d'importanza  minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del
28 dicembre 2006.
  6.   La  misura  delle  agevolazioni  e'  definita  in  termini  di
intensita'  massime  rispetto  alle  spese  ammissibili, calcolate in
equivalente   sovvenzione   lordo   (ESL)   che   esprime  il  valore
attualizzato   dell'aiuto   espresso   come  percentuale  del  valore
attualizzato  delle  spese  ammissibili.  Le  spese  ammissibili e le
agevolazioni  erogabili in diverse quote sono attualizzati al momento
della  concessione.  Il  tasso  di  interesse  da  applicare  ai fini
dell'attualizzazione  e'  il  tasso  di  riferimento  applicabile  al
momento  della  concessione.  Tale tasso e' determinato a partire dal
tasso  base  fissato  dalla Commissione europea e pubblicato sul sito
Internet                    all'indirizzo                   seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference
rates.html.
  7. Le misure delle agevolazioni concedibili ai sensi del precedente
comma  1,  distinte per dimensione d'impresa ed area geografica, sono
indicate nell'allegato n. 6 al presente decreto.
  8.   Per  i  programmi  di  investimento  di  seguito  indicati  la
concessione  delle  agevolazioni  e'  subordinata alla notifica della
stessa  alla  Commissione  dell'Unione europea ed all'approvazione da
parte di quest'ultima:
   a)  programmi  riguardanti investimenti produttivi proposti da PMI
in aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a)
e  c)  del  Trattato  UE  che prevedono un contributo superiore a 7,5
milioni di euro;
   b)  grandi  progetti  di  investimento, cosi' come individuati dal
predetto  «Regolamento  GBER»,  relativamente a programmi riguardanti
investimenti  produttivi  nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3,
lettere  a)  e  c) del Trattato UE definite dalla Carta degli aiuti a
finalita'  regionale  approvata  dalla  Commissione  europea  per  il
periodo 2007-2013.
  9.  L'ammontare  minimo  di mezzi apportati dall'impresa proponente
per  la  copertura finanziaria del programma di investimenti non deve
essere  inferiore al 30% dell'investimento ammissibile, come previsto
dall'art.  10,  comma 3, del decreto ministeriale del 31 luglio 2000,
n.  320  e  s.m.i.  A  tal  fine vengono considerati tutti i mezzi di
copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.

        
      
                               Art. 6.
Convenzioni   tra   Ministero   dello   sviluppo  economico  e  banca
                            convenzionata


  1.  Gli  adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria dei
programmi  di  investimento di cui al presente decreto sono svolti da
un   soggetto,   denominato   «banca   convenzionata»  e  scelto  dal
Responsabile   unico  fra  quelli  selezionati  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  ai  sensi della vigente normativa, sulla base di
apposite  convenzioni,  i cui oneri sono posti a carico delle risorse
per  le  quali  e'  stata  autorizzata  la rimodulazione ai sensi del
precedente art. 1.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:
   a)  le  modalita'  per la trasmissione al Responsabile unico ed al
Ministero  dello  sviluppo economico delle istruttorie da parte della
banca  convenzionata,  le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
controllo  da  parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni
alla banca in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
   b)  il  divieto  per  la  banca  convenzionata, al fine di evitare
duplicazioni  dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria
riservatezza  dei  dati  e delle informazioni inerenti le imprese e i
programmi  da  esaminare,  nonche'  uniformita'  di  valutazione,  di
attribuire ad altri soggetti l'affidamento dell'istruttoria medesima,
fatti  salvi  i  casi  di  particolari accertamenti per i quali siano
necessarie  specifiche  competenze  e che dovranno essere autorizzati
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sulla  base  di adeguata
motivazione.
  3.  Gli  adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle
banche  convenzionate  le cui convenzioni sono in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  La  convenzione  deve  altresi'  riservare  al  Ministero dello
sviluppo  economico  l'adozione  di disposizioni in merito ai termini
del  procedimento  e all'individuazione del responsabile dello stesso
ed  in  genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II,
III  e  IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.

        
      
                               Art. 7.
                 Bandi di accesso alle agevolazioni


  1.  Il  Responsabile  unico  procede, entro 30 giorni dalla data di
approvazione  di  cui  al  successivo  comma  2,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione  di  cui  al precedente art. 1, all'emanazione di
uno  specifico bando, da inviare in copia al Ministero dello sviluppo
economico   ed  alla/e  Regione/i  interessate/e,  i  cui  criteri  e
contenuti,  fissati in funzione degli obiettivi del Contratto d'area,
devono  essere  diffusi anche a mezzo di organi di stampa nazionali e
locali.  Il predetto bando, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel presente decreto:
   a)   puo'   indicare,  qualora  ritenuto  necessario,  sulla  base
dell'ammontare  complessivo  delle  risorse disponibili, le eventuali
quote  da  riservare  ai  programmi  del  «settore  industria»  o del
«settore turismo», come individuati dal precedente art. 2, comma 4;
   b)   puo'   individuare   un   limite  minimo  degli  investimenti
ammissibili  in  misura  comunque  non  inferiore  a  quello indicato
all'art. 3, comma 6;
   c)  individua,  nell'ambito  territoriale  del Contratto d'area, i
comuni   nei   quali  vi  siano  aree  disponibili  per  destinazione
urbanistica   conforme   alle  attivita'  ammissibili  indicate  alla
precedente  lettera  a),  attestandone  la  sussistenza,  e  la  loro
immediata  attuazione  sotto  il  profilo  urbanistico ed edilizio, e
limitando a tali aree l'ubicazione dei programmi agevolabili;
   d)  fissa  il termine iniziale per la presentazione delle domande,
quello  finale, da individuarsi entro 90 giorni dal termine iniziale,
quello per la formazione della graduatoria dei programmi da ammettere
all'istruttoria  bancaria,  nonche'  i criteri che saranno utilizzati
per la formazione della graduatoria stessa;
   e) puo' prevedere che le agevolazioni previste siano concesse, ove
possibile,  secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
   f) definisce la modulistica e la documentazione per l'accesso alle
agevolazioni  e  per  l'erogazione delle stesse, ivi compresa ai fini
dell'ammissibilita' e limitatamente alle imprese di grande dimensione
la  documentazione utile a dimostrare, come previsto dal «Regolamento
GBER»,  l'effetto  incentivante  dell'aiuto  con  riferimento  ad uno
almeno dei seguenti aspetti del programma di investimento:
    un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni
del programma;
    un'estensione  rilevante,  per effetto dell'aiuto, dell'ambito di
applicazione del programma;
    un  incremento  rilevante,  per  effetto dell'aiuto, dell'importo
totale speso dal beneficiario per il programma;
    una  riduzione  dei  tempi di realizzazione del programma oggetto
dell'aiuto;
    limitatamente  ai  programmi di investimento di cui al successivo
titolo  II,  la  mancata  realizzazione  del  programma  proposto, in
assenza  di  aiuto,  in  un'area  prevista  dalla Carta degli aiuti a
finalita'  regionale  approvata  dalla  Commissione  europea  per  il
periodo 2007-2013.
  2.  Il  Responsabile unico provvede a comunicare il bando di cui al
comma 1 al Ministero per la relativa approvazione ed alla/e regione/i
interessata/e  per  acquisire eventuali osservazioni, entro 90 giorni
dalla  data  del  decreto  di autorizzazione alla rimodulazione delle
risorse  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  2,  ovvero, per le
rimodulazioni  gia'  autorizzate  alla  data  di  pubblicazione nella
G.U.R.I. del presente decreto, entro 90 giorni dalla medesima data di
pubblicazione,  pena  la  decadenza  dell'autorizzazione  di  cui  al
precedente art. 1. Qualora il Ministero non si esprima nel termine di
30  giorni  dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il
bando si considera approvato.

        
      
                               Art. 8.
             Presentazione delle domande di agevolazione


  1.  La  domanda  di  agevolazione  e'  presentata,  entro i termini
stabiliti  dal  bando  di  accesso alle agevolazioni, al Responsabile
unico.  La  domanda  e' sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal  legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni,
o   da   suo  procuratore  speciale,  ed  e'  redatta  esclusivamente
utilizzando  la  modulistica  indicata  nel  bando  di  accesso  alle
agevolazioni  di  cui  al  precedente  art. 7. La domanda deve essere
compilata  in  ogni  sua  parte  ed accompagnata dalla documentazione
indicata nel bando di accesso, a pena di invalidita'.
  2.  Non  e' ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni
relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive. Non e' altresi'
ammessa  la  presentazione  di piu' domande sullo stesso bando ne' su
bandi  successivi,  anche  da  parte  di piu' imprese facenti capo ai
medesimi  soggetti,  qualora  le domande medesime, sebbene riferite a
distinti   investimenti,  siano  relative  a  parte  di  un  medesimo
programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, sono
considerati  parte del medesimo programma organico e funzionale tutti
gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unita' locale.
Qualora  per la medesima unita' locale sia in corso un programma gia'
agevolato  con  gli  strumenti  di  programmazione negoziata o con la
legge  n.  488/1992,  non  e' ammessa la presentazione di una domanda
relativa  ad  un  nuovo  programma  fino  a  quando,  per il predetto
programma  agevolato,  non  sia stata presentata la documentazione di
spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento.  Non e' altresi'
ammessa  la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a
singoli  beni  gia'  oggetto  di  agevolazioni  di  qualsiasi  natura
previste  da  altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  a  meno che l'impresa
beneficiaria  non  vi  abbia  gia' formalmente rinunciato. Le domande
che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse,
risultano  inoltrate  in  difformita'  alle disposizioni del presente
comma   non   sono   considerate   ammissibili   e   le  agevolazioni
eventualmente concesse sono revocate.
  3.  Il Responsabile unico registra in ordine cronologico le domande
presentate  e  ne  verifica  la  completezza  e la regolarita'. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito
alle  richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali,
la   domanda  incompleta  dei  dati,  della  documentazione  e  delle
informazioni  necessarie  ai  fini  della  valorizzazione dei criteri
indicati nel bando di accesso alle agevolazioni, quella presentata al
di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita' dalla modulistica
prevista  dal  Responsabile  unico  non e' considerata valida. In tal
caso  il  Responsabile unico, nel rispetto dei principi dettati dalla
legge  7  agosto  1990,  n. 241, provvede a respingere la domanda con
specifica  nota,  da  inviare  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia
anche  al Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire da
parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo.

        
      
                               Art. 9.
     Formazione della graduatoria e procedure per l'istruttoria


  1.  Il  Responsabile  unico,  in  riferimento alle domande ritenute
valide ai sensi del precedente art. 8, comma 3, definisce per ciascun
programma,  ai fini della successiva formazione della graduatoria, il
valore dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma 1, lettera d)
del  precedente  art.  7, e sulla base del valore dei citati punteggi
forma  la graduatoria dei programmi di investimento identificando, ai
fini della successiva attivita' istruttoria, quelli che comportano un
fabbisogno  finanziario complessivo eccedente del 20% le risorse CIPE
effettivamente disponibili. Il Responsabile unico provvede quindi, ai
sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modifiche  e  integrazioni, a dare comunicazione, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, a ciascuna impresa posta in
graduatoria  circa  il  valore  dei  punteggi assegnati, la posizione
assunta  nella  graduatoria  stessa  e  l'eventuale  inserimento  del
programma  nell'elenco, di cui al successivo comma 2, da inviare alla
banca    convenzionata    per    il    relativo   esame   istruttorio
particolareggiato.
  2.  Il  Responsabile  unico,  entro 60 giorni dal termine finale di
presentazione  delle  domande di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
trasmette  alla banca convenzionata l'elenco dei programmi risultanti
in  posizione  utile  ai  sensi del precedente comma, unitamente alle
relative domande complete della documentazione prevista.
  3. La banca convenzionata ricevuto il predetto elenco e le relative
domande,  tenuto  conto dell'ordine della graduatoria di cui al comma
1,  sottopone  ad  istruttoria  solo  i  programmi,  per  i quali, in
relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili
e  fino  al  loro  esaurimento.  Qualora  il  fabbisogno  finanziario
dell'ultimo  programma  agevolabile  dovesse  essere  solo  in  parte
coperto  dalle  disponibilita'  residue,  si procede alla concessione
della   somma   pari  a  dette  disponibilita'  residue,  agevolando,
comunque,   l'intero  programma  e  facendo  salva  la  facolta'  per
l'impresa  interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni
ridotte.  L'impresa  non  puo'  autonomamente  modificare i dati o le
documentazioni  rilevanti ai fini della valorizzazione dei criteri di
priorita'  successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di
precisazioni  e  chiarimenti  della  banca convenzionata in merito ai
dati  ed  alle  documentazioni  prodotti  ritenuti  necessari  per il
completamento  degli  accertamenti  istruttori,  entro  il termine di
quindici  giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima;
qualora  la  risposta  dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero
dovesse  risultare  comunque  insufficiente,  la domanda si intende a
tutti   gli   effetti   decaduta.  La  banca  convenzionata  effettua
l'attivita'  istruttoria  sulla base delle disposizioni contenute nel
presente  decreto  e  nel  bando  di  accesso  alle  agevolazioni. In
particolare:
   a)  verifica  la  sussistenza  delle condizioni per la concessione
delle  agevolazioni,  ivi  compreso  con  riferimento alle imprese di
grande  dimensione  l'effetto  incentivante  dell'aiuto  previsto dal
«Regolamento GBER»;
   b)  accerta  la  validita'  tecnico-economica  e  finanziaria  del
programma,   anche   con   riferimento   all'obiettivo  occupazionale
dichiarato dall'impresa;
   c)  valuta  l'ammissibilita',  la pertinenza e la congruita' delle
spese   esposte   nella   domanda   e   determina   l'importo   delle
corrispondenti agevolazioni concedibili;
   d)  verifica  gli  elementi che hanno consentito la determinazione
dei  punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria da parte
del  Responsabile  unico ed eventualmente ne ridetermina il valore; i
programmi  per  i  quali  il  valore  rideterminato  dei  punteggi si
discosti  in misura pari o superiore al 25% del valore assunto a base
per   la   formazione   della  graduatoria  non  saranno  considerati
ammissibili alle agevolazioni.
  4.  La banca convenzionata, ove previsto nei bandi, valuta altresi'
la  validita'  del  programma  sotto  il  profilo  delle  prestazioni
ambientali  sulla  base  di  specifiche  dichiarazioni in materia che
l'impresa proponente allega alla domanda.
  5.  Completata l'attivita' istruttoria, la banca convenzionata, per
le  domande  istruite  con  esito  positivo  invia a ciascuna impresa
interessata,   per  il  tramite  del  Responsabile  unico,  ai  sensi
dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche  e integrazioni, una comunicazione, contenente gli elementi
utilizzati per la determinazione dei criteri di cui all'art. 7, comma
1,  lettera  d)  e  l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte
delle  spese  ritenute ammissibili; per le domande istruite con esito
negativo,  per  quelle  decadute  e  per  quelle  non  sottoposte  ad
attivita'  istruttoria  per  insufficienza di fondi, la banca, per il
tramite  del Responsabile unico, comunica alle imprese interessate il
diniego delle agevolazioni.
  6.  La  banca  convenzionata  trasmette  al Responsabile unico e al
Ministero  dello  sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data
di  avvio  dell'attivita'  istruttoria  come  comunicata dalla stessa
banca  convenzionata al Ministero, ai sensi del precedente comma 3, e
secondo  le  modalita'  indicate  dal Ministero stesso, le risultanze
istruttorie.
  7.  Le  risultanze  istruttorie  sono acquisite dal Ministero dello
sviluppo  economico come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni
tecniche,  economiche  e di mercato. La banca convenzionata ne assume
pertanto  la  responsabilita'  nella  consapevolezza  che, laddove il
Ministero   dello   sviluppo   economico  dovesse  riscontrare  nelle
istruttorie stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed
alle  relative  disposizioni  attuative  ovvero incoerenze con noti e
ragionevoli  dati  economici  e  di  mercato,  potra' incorrere nella
risoluzione della convenzione.
  8.  Per  il  computo  dei  termini  di  cui al comma 6 del presente
articolo,  relativi agli accertamenti istruttori, non si considera il
mese di agosto.

        
      
                              Art. 10.
         Approvazione e sottoscrizione del Contratto d'area


  1.  Entro il quarantacinquesimo giorno successivo al termine finale
di  invio  delle  risultanze istruttorie, il Ministero dello sviluppo
economico,  previa  verifica,  ai  sensi  della  delibera CIPE n. 127
dell'11  novembre 1998, delle aree interessate, adotta un decreto con
il  quale  approva  tali risultanze ed impegna le risorse finanziarie
relative  alle agevolazioni concedibili alle singole imprese, nonche'
quelle  relative  agli oneri istruttori. Tale decreto viene trasmesso
dal Ministero alla/e regione/i interessata/e ed al Responsabile unico
per  la  successiva  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari  ed  al
Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al fine della predisposizione
del  contratto stesso. I soggetti beneficiari devono sottoscrivere il
Contratto   d'area   entro  60  giorni  dalla  data  del  decreto  di
approvazione  delle  risultanze  istruttorie, pena la decadenza dalle
agevolazioni.  Qualora  per  uno  o piu' dei soggetti beneficiari, la
concessione  delle  agevolazioni  e'  subordinata alla notifica della
stessa  alla  Commissione  europea  e  all'approvazione  da  parte di
quest'ultima,  l'efficacia  del Contratto d'area per tali soggetti e'
condizionata  agli esiti di detta notifica che saranno comunicati dal
Ministero dello sviluppo economico.
  2.  Entro  dieci giorni dalla sottoscrizione, il Responsabile unico
trasmette  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  l'elenco  dei
programmi agevolati.

        
      
                              Art. 11.
                       Modalita' di erogazione


  1.  L'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due
quote  annuali  di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la
prima  delle  quali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui
all'art.  10,  comma  1. Qualora la concessione delle agevolazioni e'
subordinata  alla  notifica  della  stessa alla Commissione europea e
all'approvazione  da  parte  di  quest'ultima, la prima quota e' resa
disponibile  entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli
esiti di detta notifica.
  2. Le quote delle agevolazioni sono erogate, su specifica richiesta
dell'impresa beneficiaria, per stato di avanzamento, subordinatamente
all'effettiva   realizzazione   della   corrispondente   parte  degli
investimenti   ritenuti  ammissibili;  la  prima  quota  puo'  essere
erogata,   su   richiesta,   a   titolo   di   anticipazione,  previa
presentazione   di   fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima richiesta, di
importo  pari  alla somma da erogare e di durata adeguata, redatta in
conformita'  allo schema previsto dalla circolare del Ministero delle
attivita' produttive n. 970776 del 27 maggio 2005.
  3.   Ai  fini  di  ciascuna  erogazione,  le  imprese  beneficiarie
trasmettono al Responsabile unico la documentazione indicata all'art.
12,  per  il  conseguente  accertamento  della  corrispondenza  degli
investimenti  realizzati  al  programma  approvato  e alle erogazioni
richieste.
  4.  Il  Responsabile  unico,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
ricevimento  dei  riscontri  delle  banche  convenzionate  di  cui al
successivo  art. 12, comma 5, richiede alla Cassa depositi e prestiti
S.p.a.   l'erogazione   delle   corrispondenti   quote  alle  imprese
beneficiarie.  Ai  fini  dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora
non   sia   stato  ancora  effettuato  il  calcolo  definitivo  delle
agevolazioni  di  cui  all'art.  13,  comma  4,  dalla  stessa  viene
trattenuto  il  dieci  per cento dell'importo totale, da conguagliare
successivamente al calcolo definitivo medesimo.

        
      
                              Art. 12.
                       Documentazione di spesa


  1.  Ai  fini  dell'erogazione delle quote di agevolazione l'impresa
trasmette al Responsabile unico la documentazione di spesa necessaria
per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
  2. La documentazione di spesa consiste in:
   a)  copia  autentica  delle  fatture  o delle altre documentazioni
fiscalmente  regolari. In alternativa, la documentazione in argomento
puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale
riepilogativi  dei  suddetti  titoli;  in questo caso i titoli devono
essere  riepilogati  per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere
indicato  il  numero  e  la data, il fornitore, una chiara e completa
descrizione  sufficiente  all'univoca  individuazione  delle  singole
immobilizzazioni   acquisite   ed   il   relativo  importo  al  netto
dell'I.V.A.;
   b)  dichiarazione  ed  allegato  elenco dei macchinari, impianti e
attrezzature di cui all'art. 4, comma 5;
   c)  copia  della  documentazione  comprovante l'avvenuto pagamento
delle forniture;
   d) documento unico di regolarita' contributiva.
  3.  La  documentazione  di cui al comma 2 e' suddivisa per capitoli
omogenei  di spesa e ad essa sono allegate la certificazione prevista
dalla  vigente  normativa antimafia, specifiche dichiarazioni secondo
gli  schemi  previsti  dal  bando  di  cui  all'art.  7,  l'eventuale
documentazione  indicata nell'allegato 3 nonche' quella eventualmente
prevista  dal  bando  medesimo.  I  titoli  di spesa originali devono
riportare  l'indicazione  del programma agevolato cui si riferiscono.
Le dichiarazioni attestano in particolare:
   a)  che  gli  elenchi  o  gli elaborati di cui alla lettera a) del
comma 2 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono
fiscalmente regolari;
   b)  che  la  documentazione  prodotta e' regolare e si riferisce a
spese  inerenti  unicamente  la  realizzazione  del programma oggetto
della specifica domanda di agevolazione;
   c)  che  tutti  i  materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi  alle  spese  documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
   d)   che  le  spese  sono  capitalizzate,  ove  previsto,  non  si
riferiscono  a  materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non
riguardano  la  gestione  e  che sono al netto dell'I.V.A. e di altre
imposte e tasse;
   e)  che le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono
stati  praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente
gia' evidenziati;
   f)  in relazione all'ultimo stato di avanzamento rendicontato, che
l'attivita'  agevolata  e'  stata  avviata  con  l'utilizzo  dei beni
oggetto della documentazione di spesa e che l'impianto e' in perfetto
stato di funzionamento.
  4.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi degli
articoli  47  e  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
  5.  Il  Responsabile  unico, ricevuta la documentazione di spesa ed
effettuate  tutte  le  verifiche  di propria competenza, la trasmette
alla  banca  convenzionata affinche' ne verifichi la completezza e la
pertinenza   al   programma   agevolato   e   provveda  all'esame  di
ammissibilita' e congruita' delle spese rendicontate. Qualora i bandi
di  cui al precedente art. 7, comma 1 abbiano previsto la sussistenza
di  requisiti  che  abbiano  rappresentato  elemento  necessario  per
l'ammissibilita'  ovvero elemento di priorita' nella formazione delle
graduatorie,   la  banca  convenzionata  provvede  a  verificarne  la
sussistenza anche in relazione al programma di investimenti ultimato.
La  banca  convenzionata  effettua  altresi'  il  sopralluogo  presso
l'unita'   locale  oggetto  del  programma  per  le  verifiche  sugli
investimenti realizzati. Effettuati i predetti adempimenti, le banche
convenzionate,  entro  il  termine  di trenta giorni lavorativi dalla
data  di  ricevimento  della  documentazione  di spesa, comunicano al
Responsabile  unico  l'esito  positivo  o negativo delle verifiche ai
fini di cui al precedente art. 11, comma 4.
  6.  In  relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 4,
entro  novanta  giorni dal ricevimento della documentazione finale di
spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e dell'eventuale
ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  per le verifiche, la
banca  convenzionata  trasmette  al Responsabile unico e al Ministero
dello sviluppo economico:
   a)  una  relazione sullo stato finale del programma, riportante le
risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che
contenga  un  giudizio  di  pertinenza  e  congruita'  delle spese ed
evidenzi  le  variazioni  sostanziali  intervenute  in sede esecutiva
rispetto  al  progetto  posto a base della istruttoria, indicando gli
investimenti  finali  ammissibili  suddivisi  per capitolo e per anno
solare,  elencando  i  relativi beni nei confronti dei quali sussiste
l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);
   b) le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4;
   c)  per  i  programmi  la  cui  spesa ammissibile risulti uguale o
superiore  a  250.000  euro, la documentazione di spesa vistata dalle
banche medesime.

        
      
                              Art. 13.
Provvedimento di approvazione definitiva delle agevolazioni concesse


  1.  Successivamente  al  ricevimento  della documentazione prevista
dall'art.  12,  comma  6,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
esclusivamente  per  i  programmi comportanti investimenti ammessi in
via provvisoria di importo uguale o superiore a 250.000 euro, dispone
accertamenti   sull'avvenuta   realizzazione   del  programma  stesso
nominando   con   proprio   decreto   un'apposita   commissione.   La
partecipazione  alla commissione non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione del
presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2.  La  commissione di cui al comma 1, svolti i dovuti accertamenti
di  merito,  redige  un  apposito  verbale che trasmette al Ministero
dello  sviluppo  economico, il quale, effettuati i dovuti controlli e
qualora  non ravvisi cause di revoca delle agevolazioni, lo trasmette
al Responsabile unico.
  3.   Per  i  programmi  comportanti  investimenti  ammessi  in  via
provvisoria  di  importo inferiore a 250.000 euro, il Ministero dello
sviluppo  economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i
controlli  e  le ispezioni, anche a campione, ai sensi del successivo
art. 14.
  4.  Sulla  base  della  relazione  finale  e delle risultanze degli
eventuali  accertamenti,  controlli  ed  ispezioni di cui al presente
articolo,   il   Responsabile   unico  provvede  al  ricalcolo  delle
agevolazioni  spettanti  all'impresa,  anche al fine di verificare il
rispetto  delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina
comunitaria,  e  adotta  il provvedimento di approvazione definitiva,
confermando   l'importo   indicato   dalla   banca   convenzionata  o
rettificandolo   in   relazione   alle   risultanze  degli  eventuali
accertamenti  ed ispezioni condotti sul programma di investimenti. Al
fine  di  garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di
ricalcolo  delle  agevolazioni  spettanti,  la relazione finale e gli
esiti  degli  eventuali  accertamenti  ed  ispezioni  sono  portati a
conoscenza dell'impresa stessa.
  5.  A  seguito  dell'approvazione definitiva, il Responsabile unico
provvede  a  richiedere  alla  Cassa depositi e prestiti S.p.a., dopo
aver  acquisito  una  specifica autorizzazione da parte del Ministero
dello sviluppo economico, l'erogazione di quanto eventualmente ancora
dovuto  alle  imprese  beneficiarie  ovvero a richiedere alle imprese
medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura prevista.
  6.  Il provvedimento di approvazione definitiva deve essere emanato
entro  nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art.
12,  comma  6;  trascorso  detto  termine  si  provvede  alle residue
erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 5.

        
      
                              Art. 14.
                        Controlli e ispezioni


  1.  In  ogni  fase  e  stadio  del  procedimento il Ministero dello
sviluppo  economico  puo'  disporre  controlli  e  ispezioni  anche a
campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di
verificare  le  condizioni  per  la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni  medesime,  sull'attivita'  del  Responsabile  unico, in
particolare  in relazione agli obblighi e responsabilita' di cui agli
articoli  6  e  7  del decreto ministeriale n. 320/2000, delle banche
convenzionate e sulla regolarita' dei procedimenti.
  2.   Ai   fini   del   monitoraggio  dei  programmi  agevolati,  il
Responsabile   unico   predispone   una  relazione  semestrale  sulle
erogazioni effettuate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun
anno   con  l'indicazione  della  situazione  contabile  relativa  al
Contratto  d'area  e  delle  diverse  iniziative  imprenditoriali  ed
interventi   infrastrutturali.   Tali  relazioni  sono  trasmesse  al
Ministero dello sviluppo economico rispettivamente entro il 31 luglio
e 31 gennaio di ogni anno.

        
      
                              Art. 15.
                               Cumulo


  1.   Le   agevolazioni   concesse  in  relazione  ai  programmi  di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse   a   titolo   «de  minimis»  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento n. 1998/2006.

        
      
                              Art. 16.
                               Revoche


  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e  dal bando di accesso alle
agevolazioni   il   Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  su
segnalazione  del  Responsabile  unico,  provvede  alla  revoca delle
agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
   a)  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  divieti di cumulo di cui
all'art. 15;
   b)  qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata
oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata
in  funzione dell'impianto, come definita al precedente art. 3, comma
4;
   c)   qualora,   nel   corso  di  realizzazione  del  programma  di
investimenti  agevolato  sia  intervenuta una modifica dell'indirizzo
produttivo  dell'impianto  con  il conseguimento di produzioni finali
inquadrabili   in   una   «divisione»  della  «Classificazione  delle
attivita'  economiche  ISTAT  2002»  diversa  da quella relativa alle
produzioni  indicate  nel  programma  originario,  a  meno  che  tale
variazione  non  sia  stata  approvata  dal  Ministero dello sviluppo
economico  ai  sensi  dell'art.  12-bis  del  decreto ministeriale n.
320/2000 e s.m.i.;
   d)  qualora  sia  stata accertata una grave violazione delle norme
sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
   e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro ventiquattro mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10,
comma 1, salvo che il termine stesso sia prorogato;
   f)  qualora  siano  gravemente violate specifiche norme settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
   g)  qualora  nell'esercizio  a  regime  si registri, con i criteri
previsti  dal  decreto  ministeriale  n.  215/2006,  uno  scostamento
dell'obiettivo  occupazionale,  rispetto  a  quello riscontrato dalla
banca  convenzionata  in  fase  istruttoria,  superiore  ai  30 punti
percentuali in diminuzione;
   h)  qualora l'impresa non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data
del  decreto  di cui all'art. 10, comma 1, le condizioni previste per
l'erogazione  a stato di avanzamento della prima quota del contributo
in conto capitale;
   i)  qualora  decorsi  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
programma  di investimenti come risultante dalla dichiarazione di cui
al  precedente  art.  3  comma  4  l'impresa  non  abbia trasmesso al
Responsabile  unico  la  documentazione  di spesa relativa all'ultimo
stato di avanzamento del programma;
   l) in caso di insussistenza degli eventuali ulteriori requisiti di
ammissibilita'  e/o  elementi  di  priorita'  per la formazione delle
graduatorie, previsti dai bandi di cui all'art. 7, comma 1.
  2.  Nelle  predette  ipotesi  sub  c), f), h) ed i) la revoca delle
agevolazioni e' totale.
  3.  Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle
agevolazioni  e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse alle
agevolazioni  afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora
le  rilevazione  del mancato rispetto del divieto in argomento derivi
dalla  tempestiva  segnalazione  dell'impresa  beneficiaria e qualora
quest'ultima  intenda  mantenere  le  altre  agevolazioni; qualora il
mancato  rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle
ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa abbia dato
precedente segnalazione, la revoca e' totale.
  4.  Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle
agevolazioni  e'  totale  se  la  distrazione dall'uso previsto delle
immobilizzazioni  agevolate  prima  dei  cinque  anni,  dalla data di
entrata   in   funzione   dell'impianto  costituisca  una  variazione
sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di
conseguenza,  il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi prefissati
dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in
misura  proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti,
direttamente  o  indirettamente  l'immobilizzazione  distratta  ed al
periodo   di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione  medesima  con
riferimento al prescritto quinquennio.
  5.  Nell'ipotesi  sub  d)  di  cui  al  comma 1, il Ministero dello
sviluppo  economico  provvede a fissare un termine non superiore a 60
giorni   per  consentire  all'impresa  di  regolarizzare  la  propria
posizione.  Trascorso  inutilmente tale termine il Ministero medesimo
procede  alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o
nel  caso  di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa
per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni.
  6.  Nell'ipotesi  sub e) di cui al comma 1, si precisa che nel caso
in  cui  il programma non venga ultimato entro i termini prescritti e
non  vi  sia  stata  concessione di proroghe, la revoca e' parziale e
interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati
successivamente   a  detti  termini;  qualora  siano  state  concesse
proroghe,  i titoli di spesa datati non oltre sei mesi dalla scadenza
dei  termini  prorogati,  sono considerati ammissibili fermo restando
che  il  valore  delle  agevolazioni  ricalcolate  a consuntivo sara'
decurtato in misura pari al 10% delle agevolazioni concesse. E' fatta
salva   ogni  ulteriore  determinazione  conseguente  alle  verifiche
sull'effettivo  completamento  dell'investimento e sul raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
  7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni e' totale se lo
scostamento  dell'obiettivo  occupazionale e' superiore agli 80 punti
percentuali  in  diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i
30  punti  percentuali  si applica una percentuale di revoca parziale
pari  alla  differenza  tra  lo  scostamento stesso e il limite di 30
punti  percentuali. Per i programmi di investimento agevolati in aree
di  crisi,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   15   aprile   1998,   le  percentuali  sono  elevate
rispettivamente a 100 e 50.
  8.  La  revoca  delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire
l'importo gia' erogato.
  9.  Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla
riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote
erogabili.   Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'  erogate
vengono  detratte  dalla  prima erogazione utile o, se occorre, anche
dalla successiva, ovvero recuperate.
  10. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di
parte   delle   stesse  dalle  erogazioni  successive  a  seguito  di
provvedimenti  di  revoca  di cui al presente articolo o a seguito di
altre  inadempienze  dell'impresa  di  cui  al  presente  decreto, le
medesime  vengono  maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale
di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i
casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  11.  Il  Responsabile  unico,  anche  su  segnalazione  della banca
convenzionata, invia al Ministero dello sviluppo economico il proprio
motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o
parziale   delle   agevolazioni,  dandone  contestuale  comunicazione
motivata anche all'impresa interessata.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 marzo 2009
                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Scajola

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                                Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 2, foglio n. 278

        
      
                                                             Allegato

              ---->  Vedere da pag. 35 a pag. 51  <----