Siti del circuito Teknoring



  homepage/ No comment / Invasione di campo per i professionisti Le conclusioni dell'Avvocato generale sull'incompatibilità dell'Irap…

Invasione di campo per i professionisti Le conclusioni dell'Avvocato generale sull'incompatibilità dell'Irap…

Invasione di campo per i professionisti
Le conclusioni dell'Avvocato generale sull'incompatibilità dell'Irap…

No comment - 21 marzo 2005

Invasione di campo per i professionisti
Le conclusioni dell'Avvocato generale sull'incompatibilità dell'Irap…

Le conclusioni dell'Avvocato generale sull'incompatibilità dell' Irap con il diritto comunitario andranno valutate anche in relazione alle pretese di quei professionisti che ritengono, per assenza di organizzazione, di non essere soggetti all'imposta. Una netta separazione dei due percorsi, quello italiano e quello comunitario, si potrà infatti ottenere solo con una formulazione molto puntuale della futura sentenza da parte della Corte.
La limitazione degli effetti della sentenza. L'Avvocato generale, nelle conclusioni depositate giovedì, ha ipotizzato un meccanismo di limitazione degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del tutto innovativo.
Dal documento si evince che, di norma, una sentenza che dichiara l'incompatibilità della disposizione nazionale rispetto alla normativa comunitaria determina l'inefficacia ad origine della norma stessa. Questo principio può essere eccezionalmente derogato e la Corte può limitare la possibilità per le parti di far valere l'interpretazione contenuta nella sentenza per mettere in discussione rapporti giuridici instaurati nel passato, se si dimostra che lo Stato ha agito in buona fede e quando sussistono un rischio di perturbamento finanziario.
Risultando tali condizioni, nel caso di specie, almeno secondo quanto sostenuto dall'Avvocato Generale, bisogna vedere come debba operare la limitazione. La formula più rituale già adottata in altri casi (causa C 437/ 97 EKW) è che la Corte escluda di far valere la sua decisione nelle domande di rimborso di un' imposta pagata o esigibile prima della data della sentenza di incompatibilità, con eccezione dei soli soggetti che abbiamo instaurato, prima della suddetta data, un procedimento giurisdizionale o abbiano contestato l'imposizione con un impugnativa equivalente.
Ma l'Avvocato generale propone una soluzione più radicale, per disarmare tutte le iniziative: una declaratoria di incompatibilità subordinata a una data futura, prima della quale i singoli non possono far valere l'incompatibilità della norma in qualunque domanda nei confronti dello Stato, consentendo intanto all' Italia di emanare una nuova normativa.
Le conseguenze per i professionisti. Andrà quindi valutato l'impatto della soluzione proposta dall' Avvocato generale per le cause proposte dai professionisti. Cause che, lo ricordiamo, non si basano sull' incompatibilità della norma con il diritto comunitario, ma sulla carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del tributo.
Se la proposta dell'Avvocato generale dovesse essere condivisa dalla Corte ci potremmo trovare, a seconda della formulazione della sentenza, in una delle seguenti situazioni: — l'Irap è incompatibile dalla sua entrata in vigore, ma l'incompatibilità non può essere vantata in qualunque domanda nei confronti dello Stato. Le istanze di rimborso ovvero i procedimenti giurisdizionali che non invocano quale motivo di impugnazione la suddetta incompatibilità non potrebbero essere valutate in quanto il tributo non ha efficacia ab origine; — l'incompatibilità opera solo dopo la data prevista dalla sentenza e solo nel caso in cui lo Stato non modifichi la normativa. In questa ipotesi è chiaro che il diritto a rimborso dei professionisti potrebbe essere valutata dai giudici nazionali e il rimborso dovrebbe essere erogato.
La proposta è così innovativa che lo stesso Avvocato generale ha chiesto di riaprire la discussione orale per sentire le parti. Ci si augura che questa eventuale discussione consenta di arrivare a una soluzione equa, garantendo almeno i diritti di coloro che, a prescindere dall'incompatibilità comunitaria, andavano esclusi dall' Irap per altri motivi.

Tratto da il sole 24 ore del 19 Marzo 2005
a firma di BENEDETTO SANTACROCE

sul canale No comment
Commenta questo articolo.

Per scrivere un commento devi essere registrato!

Se non ti sei ancora registrato clicca qui

Scrivi qui il tuo commento
Effettua il login

In evidenza