La risposta a interpello 10/2011 del Ministero del Lavoro ha stabilito che solo i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, dopo il licenziamento collettivo da studi professionali con meno di 15 dipendenti potranno portare al nuovo datore di lavoro la possibilità di sgravi fiscali in sede di assunzione, a patto che si iscrivano nelle liste di mobilità anche se sono licenziati con giustificato motivo
La disciplina dei licenziamenti collettivi e della mobilità, contenuta nell'originaria formulazione della legge 223/91, era riservata solo alle aziende con più di 15 dipendenti. Nel tempo tuttavia la soglia è stata superata, lo stesso Ministero difatti specifica che “nella lista di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro”.
Successivamente, il decreto legislativo 110/2004 ha aggiunto che “Le disposizioni di cui all'articolo 4 (legge 223/91),[…] si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1 (dell'articolo 24)”
Una modifica che fornisce dunque una maggiore tutela ai lavoratori oggetto di licenziamento collettivo ad opera di datori di lavoro, anche non imprenditori, di imprese con più di 15 dipendenti. Ora il ministero del Lavoro, nell'interpello 10/2011, afferma che “anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali potranno essere assunti nell'ambito della previsione di cui all'articolo 4 comma 1, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole imprese". Per diretta conseguenza, i lavoratori da questi studi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, avranno diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità cosiddetta non indennizzata. Il Ministero ha inteso così di estendere anche a tali lavoratori la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità, in analogia con quanto già tutelato dalla legge a partire dal 2004 per le categorie non propriamente imprenditoriali: dunque i datori di lavoro che li assumeranno potranno contare sui benefici, anche se contingentati, previsti dalla legge 223/91.
Qual è il paradosso di tutto ciò? Che non esiste invece alcuna tutela per i lavoratori provenienti da uno studio i cui dipendenti siano più di 15. Il legislatore e il governo, difatti hanno negli anni disposto la serie di strumenti interpretativi di cui abbiamo detto a favore dei lavoratori “piccoli” studi professionali, ma lo stesso non è avvenuto a favore degli studi più grandi.
Fonte: PMI-Dome 10 Marzo