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Gli Ordini conquistano nuovi spazi: la bozza di riforma predisposta dal ministro della Giustizia estende competenze ed esclusive...

No comment - 18 gennaio 2005

Gli Ordini conquistano nuovi spazi
La bozza di riforma predisposta dal ministro della Giustizia estende competenze ed esclusive. Gli enti devono curare l'obbligo di formazione continua degli iscritti e monitorare il sistema dei servizi professionali.

Un asso piglia-tutto per gli Ordini professionali. Lo consegna la bozza di riforma delle professioni prospettata dal ministro della Giustizia, Roberto Castelli. L'articolato non ufficiale e ancora da coordinare affida agli Ordini la competenza di «certificare la qualificazione professionale», probabilmente collegata alla prerogativa di curare l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti. In questo ambito gli Ordini acquistano un sostanziale monopolio circa l'organizzazione di corsi e seminari, per i quali l'eventuale apporto di amministrazioni pubbliche, università e istituzioni scientifico-culturali è condizionato a intese e convenzioni.
Dunque, la bozza di riforma Castelli abbina l'enfasi sul ruolo degli Ordini - tutori degli interessi generali meritevoli di specifica tutela - e un'apertura verso forme più complesse di esercizio dell'attività (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). A questo riguardo, non solo sono previste società multiprofessionali (condizionate, però, dai limiti imposti dai Consigli nazionali) ma anche compagini cui partecipano, in minoranza, soci non professionisti. Sarà possibile spingersi, per alcune professioni - ma il campo di applicazione della norma verrà determinato con precisione solo con decreto legislativo - alla Spa o alla Srl (si veda il box).
In ogni caso, la ricetta di Castelli per la riforma delle professioni si sta delineando. Il 26 gennaio è stato preannunciato il "vertice" con i presidenti degli organismi di rappresentanza dei mondi professionali. Ma proprio qui sta un primo problema: Raffaele Sirica, presidente del Cup - il Comitato degli Ordini - non può avere una delega, tanto meno in bianco, dai Consigli nazionali o dalle Casse di previdenza, senza una discussione preventiva sul testo, ufficialmente «segreto» e confidenziale. E i rappresentanti dei coordinamenti delle associazioni non regolamente, Giuseppe Lupoi (Colap) e Giorgio Berloffa (Assoprofessioni), non possono accettare che l'indefinito universo delle attività tipiche esercitate dagli iscritti agli Ordini sia ostativo per il riconoscimento delle nuove professioni (e delle associazioni di riferimento). Senza clausola di salvaguardia rispetto alla situazione attuale, si rischia, infatti, di confinare nell'illegalità decine di migliaia di professionisti.
Dal testo Castelli, comunque, gli Ordini conquistano nuovi spazi. «L'accreditamento dei percorsi formativi» (non meglio definiti, si potrebbe pensare a quelli rivolti ai praticanti, anche se il collegamento non appare finora dal testo) diventa prerogativa degli Ordini che, però, devono avere l'accortezza di notificare al ministero dell'Istruzione «i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento e agli sbocchi professionali». Le deliberazioni acquistano efficacia con il meccanismo del silenzio-assenso (ma non è specificato il termine) se il ministero non dovesse formulare osservazioni.
Gli Ordini assumono anche il ruolo (ufficiale) di "guardiano del mercato", quello delle «prestazioni professionali». Sono, infatti, chiamati a un «monitoraggio» e a fare la ricognizione dei «contenuti tipici delle prestazioni».
Agli Ordini, inoltre, non sfugge il controllo delle «associazioni ordinistiche». Che il testo rende possibili nel rispetto di alcuni requisiti, fra cui spiccano l'esercizio della medesima professione da parte degli iscritti e l'adeguata diffusione territoriale. Senza condizioni, invece, è la possibilità per gli iscritti a un Ordine, di organizzarsi in sindacati che «hanno funzione di rappresentanza» degli associati.
La norma sulle associazioni - almeno per come è scritta sinora - è quantomeno strana: non ci sarebbe, infatti, alcun bisogno di prevedere la possibilità di associarsi (l'obiettivo non è l'eventuale riconoscimento pubblico), visto che l'articolo 18 della Costituzione sancisce per i cittadini il «diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione».
In ogni caso, lo statuto delle associazioni ordinistiche deve prevedere come scopo «la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico» degli iscritti. Tuttavia, è escluso espressamente che le Associazioni rilascino «attestati di competenza professionale». L'esclusiva è degli Ordini.

Articolo tratto da il sole 24ore del 16 Gennaio 2005
a firma di Maria Carla De Cesari

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